Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1363/2018 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 6418/2017 del 12 dicembre 2017
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Scorzadenaro n. 9, nonché elettivamente domi-
[...]
ciliata, presso lo studio dell'avv. Antonella Volante che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
) e già residente a [...] C.F._2
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente a [...] e CodiceFiscale_3
quivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Scimone che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATI
1
Per la appellante
Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra ad agire in Parte_1
regresso ex art. 1299 Cc nei confronti della sig.ra e del sig. Controparte_1
solidalmente obbligati ex art. 18 Cc per le obbligazioni con- Parte_2
tratte nell'interesse dell'ente dal legale rappresentante pro tempore e, conse-
guentemente:
condannare gli appellati alla corresponsione in favore della sig.ra dell'importo di €10.000,00 ciascuno (un terzo per parte Parte_1
dell'importo di cui alla prefata transazione), ovvero nella maggiore o minore somma così come quantificata dal decidente, anche in via equitativa, oltre inte-
ressi legali dal momento in cui è sorta l'obbligazione al soddisfo.
Emettere ogni altra statuizione inerente e conseguente.
Condannare sempre e comunque, gli appellati, alle spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Per gli appellati
In rito, revocare la contumacia del comparente quale chiamato alla suc-
cessione mortis causa di Controparte_1
nel merito, dichiarare l'appello di inammissibile perché Parte_1
non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, e comunque nel merito rigettarlo e confermare la sentenza appellata, e per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto da all'appellante sia in proprio che quale chiamato Parte_2
alla successione mortis causa di con vittoria di spese e com- Controparte_1
pensi del secondo grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 1. Con la sentenza n. 6418/2017 del 12 dicembre 2017, il Tribunale di
Palermo ha respinto la domanda di che aveva chiesto la con- Parte_1
danna di e al pagamento dell'importo di die- Controparte_1 Parte_2
cimila euro ciascuno a titolo di regresso per l'avvenuta corresponsione, da parte sua, di trentamila euro a , ex dipendente della fondazione OJ CP_2
School, della quale lei, la e gli altri due erano soci fondatori e compo- Pt_1
nenti del relativo consiglio di amministrazione;
somma che ella aveva versato a seguito di transazione da lei raggiunta con la ex dipendente, dopo che a favore di quest'ultima era stata pronunciata sentenza di condanna nei confronti della
OJ per il pagamento di quasi venticinquemila euro e delle spese di lite.
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
dal canto loro, , poi deceduta nel corso del processo, e Controparte_1 [...]
hanno eccepito, innanzi tutto, l'inammissibilità del gravame ex art. Pt_2
348-bis Cpc;
nel merito, ne hanno chiesto il rigetto.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc dell'11 ottobre 2024 sono stati concessi termini di trenta giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò posto, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gra-
vame ex art. 348-bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, con l'ordinanza fuori udienza de 6-11 dicembre 2018, la
Corte respinse le istanze istruttore della appellante e rinviò per la precisazione delle conclusioni a una successiva udienza, nulla osservando sulla (in)sussi-
stenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In ogni caso, la questione non può più esaminarsi in questa sede, essendosi ormai
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3 superata la fase prevista dall'art. 350 Cpc (si veda, al riguardo, il 1° comma dell'art. 348-ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al mo-
mento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (entrambi gli articoli nelle formulazioni ancora applicabili, ratione temporis, alla presente controversia): si confronti Cass. 10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, rite-
nendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del richiamato art. 348-bis, la decisione sull'ammissibilità non è ulteriormente sindacabile davanti allo stesso giudice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cas-
sazione.
2.1. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, con il cui primo motivo si afferma che ha errato il Tribunale nel ritenere che nella fatti-
specie fosse applicabile l'art. 38 Cc. Sul punto, la appellante così deduce: «Il
principio generale espresso dall'art. 1299 Cc […] limita l'azione di regresso tra obbligati solidali alla sola quota del debito gravante su ciascuno di essi, princi-
pio applicabile […] anche al socio che abbia pagato con danaro proprio un de-
bito sociale e agisca in rivalsa nei confronti degli altri soci. […]
L'applicazione di tale principio nei rapporti tra i soci presuppone infatti che, come nel caso di specie, il socio che abbia provveduto al pagamento (o comunque determinato l'estinzione) dello specifico rapporto obbligatorio im-
putabile al sodalizio sociale per un importo eccedente la propria quota (e sussi-
sta cioè uno squilibrio nell'onere di contribuzione relativo a tale specifico rap-
porto), abbia diritto a reclamare in regresso le quote degli altri soci.
Alla luce dei chiari principi di diritto sopra enunciati ha errato il Tribu-
nale quando invece – facendo inesatta applicazione dell'art. 38 Cc – ha ritenuto,
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4 con l'impugnato capo della sentenza oggetto di gravame, di poter affermare che delle obbligazioni sociali estinte dal legale rappresentante pro tempore dell'as-
sociazione risponda, nei rapporti interni al sodalizio sociale, esclusivamente lo stesso senza possibilità di rivalsa pro quota e in regresso nei confronti degli altri partecipanti».
Con lo stesso motivo, la appellante afferma che non risponde a realtà la circostanza che, in base alla documentazione prodotta, possa sostenersi ella avesse presieduto e gestito la fondazione;
e ciò perché erano state prodotte pro-
cure, speciali e generali, ad amministrare conferite a , la quale Controparte_1
doveva, quindi, ritenersi «unica e reale» amministratrice della stessa CP_3
zione.
2.2. Con il secondo motivo, poi, la appellante deduce che il Tribunale
non ha tenuto conto che solo dopo la documentata revoca del 2007 della procura generale ad amministrare e, soprattutto, a seguito del subito pignoramento im-
mobiliare dei beni personali, ella era venuta a conoscenza dell'esistenza del debito della fondazione OJ nei confronti della e quindi aggiunge che CP_2
quest'ultima era stata assunta dalla la quale aveva poi gestito il con- CP_1
tenzioso giudiziario senza chiedere il parere degli altri componenti della CP_3
zione.
Al contrario – prosegue il motivo –, ella, la appellante, dopo aver revo-
cato le procure alla e aver saputo del contenzioso con la si era CP_1 CP_2
attivata per chiedere agli altri membri della fondazione se fossero d'accordo a definire transitivamente la vicenda, senza, però, ottenere riscontro;
sicché,
«nell'interesse comune e con utilità evidente per tutte le parti», aveva sotto-
scritto l'atto transattivo e quindi pagato, con proprie risorse personali, il relativo
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5 debito.
2.3. I motivi che precedono, che occorre trattare congiuntamente per la loro intima connessione, vanno disattesi.
2.3.1. Va premesso che le vicende che riguardano la OJ School
vanno decise in base alla disciplina sulle associazioni non riconosciute, avendo il Tribunale chiarito che, sebbene nell'atto costitutivo della stessa si parli di
“Fondazione”, tuttavia non risulta che essa abbia ottenuto il riconoscimento pubblico.
2.3.2. Dunque, va, innanzi tutto, richiamato l'art. 38 Cc, per il quale:
per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune;
delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Al riguardo, si osserva che la responsabilità personale e solidale con quella dell'associazione ex art. 38 citato non ha riferimento a coloro che, es-
sendo a capo della stessa, ne assumono la rappresentanza, ma riguarda solo le persone che abbiano agito in relazione a uno specifico atto o negozio, ossia si verifica solo in relazione all'attività spiegata in concreto dai singoli associati e nei limiti degli impegni da essi effettivamente assunti in nome e per conto dell'associazione (Cass. 3502/1969).
In altri termini: la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 Cc per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non ricono-
sciuta è collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associa-
zione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e ri-
soltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, tant'è che il
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6 terzo che invochi in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non es-
sendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente
(Cass. 5089/1998).
2.3.3. A questo punto, va altresì evidenziato che la ebbe unila- Pt_1
teralmente a impegnarsi, mediante transazione, nei confronti della per CP_2
un debito non proprio, bensì, in forza delle pronunce giudiziali, della OJ
School. Né il silenzio tenuto dagli altri componenti dell'associazione, a fronte della richiesta della rivolta a costoro circa il loro consenso a chiudere Pt_1
con transazione la vicenda, poteva in alcun modo interpretarsi quale assun-
zione, pro quota, degli obblighi discendenti dall'accordo che sarebbe stato con-
cluso tra la stessa e la Pt_1 CP_2
2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono è quindi irrilevante,
ai fini della decisione, la circostanza che alla fossero state rilasciate CP_1
procure ad agire quale rappresentante della OJ School, e che, nell'esercizio dei relativi poteri, la medesima avesse assunto la e poi gestito CP_1 CP_2
la controversia da quest'ultima iniziata nei confronti della stessa OJ.
La questione sollevata dalla va, piuttosto, decisa alla stregua di Pt_1
altre valutazioni, che, in base a quanto esposto, attengono all'individuazione del soggetto che avesse agito in nome e per conto dell'associazione e/o in nome proprio al momento della stipula dell'accordo transattivo, quello, cioè, da cui sarebbe derivato, a detta della medesima appellante, il diritto di quest'ultima di ottenere, in regresso, il chiesto pagamento da parte degli altri membri della
OJ.
2.5. Dunque, per quanto precede, è evidente che la sentenza di primo
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7 grado debba confermarsi: infatti, ai fini che qui interessano, non è rilevante – si ripete – la circostanza che la (al momento dell'assunzione della Pt_1 CP_2
e/o dell'inizio della causa da quest'ultima promossa nei confronti della OJ
e/o della stipula della transazione) non fosse amministratrice della OJ;
è de-
cisivo, piuttosto, il fatto che nessuno dei due appellati sia intervenuto nella sti-
pula della transazione de qua (transazione – va evidenziato – conseguente all'inizio della procedura esecutiva da parte della in forza di sentenza CP_2
che – lo si ribadisce – aveva condannato unicamente la OJ School al paga-
mento di somme di danaro), né, quindi, abbia agito in nome e per conto dell'as-
sociazione relativamente all'assunzione dell'obbligazione discendente dallo stesso contratto.
2.6. In conclusione: poiché gli appellati non hanno preso alcun impegno giuridico verso la (in rappresentanza della OJ e/o quali coobbligati CP_2
della appellante), parimenti non sono tenuti nei confronti della (medesima) ap-
pellante in conseguenza dell'adempimento, da parte di costei, dell'obbligazione di pagamento derivante dalla transazione.
3. Con il terzo motivo, infine, la appellante si duole che il Tribunale, nel decidere sulle spese di lite, non abbia tenuto conto del rigetto sia della domanda riconvenzionale della sia dell'istanza di condanna degli allora appel- CP_1
lati ex art. 96 Cpc;
osserva inoltre che comunque lo stesso giudice, pur affer-
mando la non complessità dell'attività difensiva spiegata dai convenuti e la con-
seguente scelta di liquidare i compensi «in misura minore rispetto a quanto pre-
visto nelle “Tabelle parametri forensi”», abbia poi «liquidato ingiustificata-
mente l'importo di €5.100,00 oltre accessori di legge».
3.1. La doglianza va accolta nei termini che seguono.
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8 3.1.1. Va, innanzi tutto, chiarito che il rigetto della domanda (mera-
mente accessoria) di condanna ex art. 96 Cpc, a fronte dell'integrale accogli-
mento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 dello stesso codice (Cass. 9532/2017 e
18036/2022).
3.1.2. Va quindi rilevato che la aveva avanzato domanda ri- CP_1
convenzionale, respinta dal Tribunale, per la condanna della al paga- Pt_1
mento di oltre 15mila euro. Dunque, la reciproca soccombenza delle due avrebbe pienamente giustificato (se non imposto) l'intera compensazione delle spese tra le stesse.
3.1.3. Relativamente, poi, alla quantificazione degli importi dovuti per spese di lite, si osserva che la stessa appellante sostiene che «le tre fasi espletate
(studio, atto introduttivo e discussione orale) con riferimento allo scaglione di valore sino ad €26.000,00 sommano all'importo di €3.235,00», così facendo chiaro riferimento ai valori medi, che prevedono (recte: prevedevano):
- €875,00 per la fase di studio;
- €740,00 per la fase introduttiva;
- €1.620,00 per la fase decisionale (per un totale, appunto, di €3.235,00).
Inoltre, andava altresì presa in considerazione la fase di trattazione, per l'importo di 1.600 euro.
Dunque, l'importo complessivo dovuto ad era pari a Parte_2
€4.835,00, inferiore a quello di €5.100,00 euro liquidato dal Tribunale.
4. Deve, a questo punto, osservarsi che, secondo il pacifico insegna-
mento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega
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9 l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più
recenti Cass. 1775/2017, 14916/2020 e 16526/2024, per le quali il giudice d'ap-
pello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modi-
ficata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
4.1. Orbene:
- le spese di questo grado del giudizio vanno compensate interamente nei rapporti tra la e la essendo stata respinta anche in questa Pt_1 CP_1
sede la domanda relativa alla condanna al pagamento delle somme richieste a seguito dell'esecuzione della transazione, e invece ritenuta fondata quella rela-
tiva alla non dovutezza delle spese di lite di primo grado;
- la appellante continua a essere soccombente anche nei confronti dell' quanto alla domanda di condanna al pagamento delle suddette Pt_1
somme di danaro, ma vede accogliersi la richiesta di individuazione di minori importi relativi alle spese di lite dovute allo stesso di conseguenza, le Pt_1
spese dei due gradi vanno poste a carico della appellante per due terzi, con
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10 compensazione, tra quelle parti, del restante terzo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 6418/2017 del 12 dicembre 2017, così provvede:
1) compensa interamente tra e le spese Parte_1 Controparte_1
del primo grado del giudizio;
2) liquida le spese di quel grado in complessivi €4.835,00 e condanna al rimborso, ad dei due terzi delle stesse, Parte_1 Parte_2
compensando tra quelle stesse parti il restante terzo;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) compensa interamente tra e le spese Parte_1 Controparte_1
di questo grado del giudizio;
5) liquida le spese di questo grado del giudizio in complessivi €3.966,00
e condanna al rimborso, ad , dei due terzi delle Parte_1 Parte_2
stesse, compensando tra quelle stesse parti il restante terzo.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 19 dicembre 2024.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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