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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 4510/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/04/2025 da
Parte_1
e da
, Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MONAI CARLO avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
16.3.2018 decr. om. dd. 3.5.2018);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 16.7.2002), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
(10.06.2007), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SPIN+EA il
09/08/2008 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il Parte_2
17/05/1977, alle seguenti condizioni:
1) il padre verserà entro il 20 del mese alla madre l'assegno di euro 150 per contributo al mantenimento del figlio. Si dà atto che egli verserà anche l'importo, da cumulare in unico bonifico, di euro 231,81 per il 50%, del rateo del finanziamento n. 102919, fino ad estinzione e con decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata. Tale finanziamento fu richiesto ed ottenuto dalla sig.ra presso Pt_2
l'istituto Monte dei Paschi di Siena e fu finalizzato all'estinzione del mutuo ipotecario cointestato acceso per l'acquisto in comproprietà della casa familiare, che fu venduta dopo la separazione a terzi;
4) le spese straordinarie per il figlio saranno divise al 50%, secondo il
“Protocollo della Sezione famiglia” adottato dal Tribunale di Udine il
28.11.2023, noto alle parti;
5) dà atto che secondo gli accordi tra le parti lo scoperto consolidato del fido presso la dovrà essere estinto a spese comuni al Parte_3
50%.
2 6) dà atto che in base agli accordi tra le parti il credito pregresso per mantenimenti non versati dal sig. alla sig.ra viene consolidato Pt_1 Pt_2
in euro 3.000 e qualificato come credito alimentare rinunciando la sig.ra al di più. Tale importo, sterile da interessi, la sig.ra si Pt_2 Pt_2
impegna a non pretenderlo a condizione che il sig. versi Pt_1
regolarmente l'assegno mensile e il rateo del finanziamento MPS come qui convenuto. Quando anche il figlio sarà diventato autosufficiente Per_2
e il finanziamento alla MPS sarà stato estinto, il credito si intenderà rimesso sempreché il sig. abbia tenuto fede all'impegno. Pt_1
7) Dà atto che l'A.U.U. erogato dall'INPS resta al 100 % a favore della sig.ra , mentre fiscalmente il figlio sarà imputato in detrazione al Pt_2
50% tra i genitori.
8) Dà atto che le parti potranno ottenere liberamente passaporti o documenti equipollenti per sé e per il figlio
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPINEA di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 24, parte I del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2018.
Udine, li 27/06/2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 4510/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/04/2025 da
Parte_1
e da
, Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MONAI CARLO avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
16.3.2018 decr. om. dd. 3.5.2018);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 16.7.2002), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
(10.06.2007), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SPIN+EA il
09/08/2008 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il Parte_2
17/05/1977, alle seguenti condizioni:
1) il padre verserà entro il 20 del mese alla madre l'assegno di euro 150 per contributo al mantenimento del figlio. Si dà atto che egli verserà anche l'importo, da cumulare in unico bonifico, di euro 231,81 per il 50%, del rateo del finanziamento n. 102919, fino ad estinzione e con decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata. Tale finanziamento fu richiesto ed ottenuto dalla sig.ra presso Pt_2
l'istituto Monte dei Paschi di Siena e fu finalizzato all'estinzione del mutuo ipotecario cointestato acceso per l'acquisto in comproprietà della casa familiare, che fu venduta dopo la separazione a terzi;
4) le spese straordinarie per il figlio saranno divise al 50%, secondo il
“Protocollo della Sezione famiglia” adottato dal Tribunale di Udine il
28.11.2023, noto alle parti;
5) dà atto che secondo gli accordi tra le parti lo scoperto consolidato del fido presso la dovrà essere estinto a spese comuni al Parte_3
50%.
2 6) dà atto che in base agli accordi tra le parti il credito pregresso per mantenimenti non versati dal sig. alla sig.ra viene consolidato Pt_1 Pt_2
in euro 3.000 e qualificato come credito alimentare rinunciando la sig.ra al di più. Tale importo, sterile da interessi, la sig.ra si Pt_2 Pt_2
impegna a non pretenderlo a condizione che il sig. versi Pt_1
regolarmente l'assegno mensile e il rateo del finanziamento MPS come qui convenuto. Quando anche il figlio sarà diventato autosufficiente Per_2
e il finanziamento alla MPS sarà stato estinto, il credito si intenderà rimesso sempreché il sig. abbia tenuto fede all'impegno. Pt_1
7) Dà atto che l'A.U.U. erogato dall'INPS resta al 100 % a favore della sig.ra , mentre fiscalmente il figlio sarà imputato in detrazione al Pt_2
50% tra i genitori.
8) Dà atto che le parti potranno ottenere liberamente passaporti o documenti equipollenti per sé e per il figlio
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPINEA di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 24, parte I del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2018.
Udine, li 27/06/2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
3