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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 459 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Rolando Marconato
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Giovanni Nicola d'Amati e Barbara Di Nicola
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2021 esponeva: CP_1
che dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2020 aveva lavorato alle dipendenze della Parte_1
(d'ora in avanti, ) in qualità di addetto all'installazione, programmazione e
[...] Pt_1
cablaggio degli impianti venduti ai clienti della società;
che aveva iniziato a lavorare, senza regolare inquadramento, per quattro giorni la settimana, escluso il martedì, dalle 9 alle 19, con frequenti prolungamenti di orario;
che sin dall'inizio del rapporto aveva concordato con legale rappresentante della società, di Parte_1
usufruire di un giorno a settimana, di norma il martedì, al fine di poter continuare ad eseguire, quando richiesto, lavori di assistenza tecnica in favore di alcune emittenti radiofoniche, su trasmettitori FM,
processori audio, mixer, riparazioni di cuffie microfoni ecc., di cui già si occupava in precedenza;
che nel periodo dall'1.9.2016 al 31.1.2019 aveva sempre fruito, ogni anno, di un periodo di 15 giorni di ferie,
che venivano decise, quanto alla durata e al periodo, dal Pt_1
che nel medesimo periodo aveva ripetutamente richiesto al la regolarizzazione del rapporto;
Pt_1
che dal 1° febbraio 2019 era stato assunto con la qualifica di operaio comune di VI livello ai sensi del CCNL
Terziario della distribuzione e dei servizi e orario part-time di 20 ore settimanali;
che anche in seguito alla sua formale assunzione aveva continuato a lavorare per quattro giorni la settimana,
escluso il martedì, dalle 9 alle 19, con frequenti prolungamenti di orario;
che in base a quanto pattuito con il i materiali necessari alla esecuzione degli interventi (cavi, Pt_1
modem ecc.), fatturati al ai fornitori della , venivano in alcuni casi da lui acquistati con proprio Pt_1 Pt_1
danaro, per essere poi successivamente rimborsato;
che durante il rapporto gli erano stati corrisposti i seguenti compensi:
- da settembre 2016 a dicembre 2017: euro 200,00;
- nel mese di gennaio 2018: euro 200,00 la prima settimana ed euro 250,00 le altre quattro settimane;
- da febbraio 2018 a gennaio 2019: euro 250,00 a settimana;
- da febbraio 2019 a luglio 2020 l'importo netto risultante dalle buste paga, oltre ad una somma consegnatagli brevi manu sino a concorrenza dell'importo di euro 1.100,00, ad eccezione:
del mese di aprile 2020, in cui era stato posto in cassa integrazione per ID e aveva percepito solo l'importo netto risultante dalla busta paga;
nei mesi di agosto e settembre 2020, in cui aveva percepito solo l'importo netto risultante dalle buste paga;
che in data 31.7.2020, nel corso di un intervento presso il locale Wunder di Castel Gandolfo, ove stava eseguendo un lavoro di configurazione dei cavi di rete, era caduto da una scala a libretto, a causa dell'improvvisa apertura della stessa, procurandosi una frattura composta del V metatarso del piede sx;
che si era assentato dal lavoro per infortunio sino al 20.9.2020;
che in data 24.8.2020 aveva acquistato alcuni materiali pagandone il relativo importo con denaro proprio;
che, tuttavia, a causa di un fraintendimento con il fornitore , presso il quale egli si recava Per_1
abitualmente anche per acquistare materiale per conto della , in alcuni casi anticipandone il Pt_1
corrispettivo in contanti, la fattura era stata emessa nei confronti della detta società;
che in data 21.9.2020, ritornato in servizio, aveva avuto un colloquio con il nel corso del quale questi Pt_1
gli aveva contestato che l'infortunio non sarebbe dovuto durare più di due settimane e che, inoltre, esso ricorrente aveva arrecato un grave danno per aver preso del materiale dal distributore Focelda a nome della società;
che a seguito di tale colloquio, al fine di rimediare alla situazione creatasi a cagione del fraintendimento che aveva condotto all'erronea fatturazione, aveva rappresentato l'errore alla facendo presente che Per_1
sarebbe stato necessario emettere una nota di credito per annullare la fattura emessa alla;
che, Pt_1
successivamente, la aveva richiesto l'emissione di una nota di credito e aveva provveduto Pt_1
all'annullamento della fattura;
che con lettera del 18.9.2020, ricevuta il 22.9.2020, gli era stato contestando quanto segue: “Ai sensi e per
gli effetti dell'art. 7 della Legge 20/05/1970 n. 300 nonché in base a quanto previsto dal CCNL “Terziario della
distribuzione e dei servizi con la presente Le contestiamo quanto segue: Il giorno 24.8.2020 nonostante Lei
era assente dal lavoro per infortunio, Lei si è recato presso la FOCELDA SPA per acquisto di materiale
elettronico, ai fini personali, indicando la scrivente società destinataria dell'acquisto e con l'indicazione della
modalità di pagamento “contanti”, senza essere stato autorizzato né delegato dalla società
[...]
. La fattura d'acquisto proforma del 24.8.2020 n. 712662, da lei firmata (segue fattura 3593 Parte_1
del 17092020 pervenuta alla scrivente in data 170920). Mi riservo inoltre la facoltà di agire per vie legali, in
nome e per conto della mia Azienda. La invitiamo pertanto a presentare eventuali giustificazioni entro cinque
giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente e ci riserviamo di adottare nei suoi confronti i
provvedimenti disciplinari del caso qualora le giustificazioni addotte risultassero insoddisfacenti”.
che, ritenute non accoglibili le giustificazioni da lui rese, la lo aveva licenziato con lettera del 30.9- Pt_1
3.10.2020;
che il licenziamento era illegittimo per insussistenza di una giusta causa;
che era creditore nei confronti della della complessiva somma di €.65.271,77, a titolo di differenze per Pt_1
stipendi, contingenza, scatti di anzianità, ferie, festività, 13ma e 14ma mensilità, III elemento e ogni altro emolumento previsto dal CCNL.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
il ricorrente ha diritto, anche ex art. 36 Cost. Rep., all'inquadramento nel III livello del CCNL Terziario della distribuzione e dei servizi;
B) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze per stipendi, contingenza, scatti di anzianità, ferie, festività, 13ma e 14ma mensilità, III elemento e ogni altro emolumento previsto dal CCNL applicabile, dell'importo di euro 65.271,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, come da conteggio analitico allegato;
C) dichiarare illegittimo il licenziamento del ricorrente intimato con lettera del 30.9.2020 e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria, nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a sei mensilità della retribuzione spettantegli con riferimento all'inquadramento di III livello, pari ad euro 2.141,17 mensili, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge;
D) condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 2.058,81 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e dell'importo di euro 7.732,99, a titolo di trattamento di fine rapporto,
con riferimento al III livello di inquadramento spettantegli, come da allegato conteggio analitico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge>>.
3. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta deduceva:
CP_ che il rapporto di lavoro con il era iniziato il 1° febbraio 2019;
che prima di tale data vi era stata tra le parti una mera collaborazione del tutto episodica ed occasionale connotata, per lo più, da una collaborazione commerciale;
CP_ che durante gli anni 2016, 2017 e 2018, infatti, il lavorava più giorni a settimana presso un'azienda di riparazione di telefoni e tablet e collaborava in modo continuativo quale tecnico presso due diverse radio private: Radio Crik Crok e Radio Globo;
che ciò era incompatibile con un rapporto di lavoro stabile con la;
Pt_1
CP_ che sempre tra il 2016 ed il 2018 il aveva svolto attività imprenditoriale in proprio quale titolare di una ditta individuale denominata Masterdigit;
CP_ che il lavorava, conformemente a quanto previsto nel proprio contratto di lavoro, per venti ore a settimana con turni variabili che gli venivano comunicati dalla parte datoriale con congruo anticipo;
che le mansioni svolte dal ricorrente erano riconducibili al VI° livello del CCNL di categoria, poiché l'attività
CP_ principale svolta dal era quella di tecnico addetto al trasporto ed all'installazione dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura;
che il 24.08.2020 il ricorrente si era recato presso un fornitore di la Focelda spa, ove, riferendo Parte_1
falsamente di essere stato autorizzato da parte del aveva acquistato taluni prodotti ad uso Pt_1
professionale che, a suo dire, avrebbe poi consegnato alla Parte_1
CP_ che in realtà il non aveva avuto nessun incarico né alcuna autorizzazione in tale senso, né tanto meno il materiale doveva essere acquistato nell'interesse della;
Pt_1
CP_ che l'acquisto non autorizzato di materiale altamente professionale da parte del previa illegittima spendita del nome della parte datoriale, aveva compromesso in modo definitivo il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore dipendente;
che il comportamento del ricorrente, oltre ad essere contrario ai più elementari obblighi e doveri del lavoratore, aveva arrecato gravi danni società, quantificabili in €.10.000,00, per mancate vendite, sviamento di clientela e di danno di immagine.
4. La formulava le seguenti richieste: Pt_1
<
definizione del procedimento penale rubricato al RGNR 46311/2020 pendente dinanzi al Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma a carico del sig. per i fatti che ne hanno motivato il CP_1
licenziamento per giusta causa nonché la richiesta di risarcimento di cui alla spiegata domanda riconvenzionale;
CP_ c) nel Merito, in Via Principale, rigettare tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, indeterminate ed indeterminabili per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
CP_ d) in accoglimento della spiegata Domanda Riconvenzionale condannare il sig. al pagamento in favore della della somma di €.10.000,00, o in quella diversa ritenuta equa e di giustizia per tutti i fatti Parte_1
sopra esposti. In caso di accoglimento anche parziale della domanda principale voglia il Tribunale adito compensare quanto eventualmente liquidato in favore del ricorrente con quanto il medesimo dovrà pagare in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale>>.
5. Escussi vari testi ed espletata CTU contabile, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8998/2024 pubblicata il
18/09/2024, così statuiva:
<
dall'1/09/16 al 30/09/20 nonché il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel livello III° previsto dal
CCNL di settore applicabile;
condanna la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 85.380,87 per le differenze dovute per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda>>.
6. Affermava il primo giudice:
<
decorrere dal settembre 2016 anziché dalla data successiva di formale assunzione deve ritenersi probatoriamente confermato all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta.
Infatti dalle dichiarazioni della teste è risultato confermato che il ricorrente ha prestato attività Tes_1
lavorativa presso la convenuta dall'estate del 2016 quotidianamente dal lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio, svolgendo attività di assistenza tecnica ed utilizzando l'autovettura aziendale;
Dalle comunicazioni intercorse tramite whatsapp tra il ricorrente ed il titolare dell'azienda nonché Pt_1
altri dipendenti risulta che il ricorrente riceveva specifiche disposizioni sul lavoro da svolgere sia dal titolare dell'azienda che dagli altri dipendenti e che si recava presso i clienti per effettuare gli interventi di manutenzione secondo le modalità indicate in ordine ai quali riferiva poi al titolare;
in ordine alle mansioni svolte risulta provato che il ricorrente provvedeva non solo al trasporto ed installazione dei registratori di cassa ma effettuava interventi di assistenza informatica quali ad es. la riconfigurazione di router (doc. 4,
messaggio del 27.7.2018) ed inoltre aveva la disponibilità del punzone per sigillare i registratori di cassa (doc. 4, messaggi dell'8.6.2018 e del 27.8.2018); ed anche la teste ha confermato che il ricorrente Tes_1
effettuava interventi di assistenza informatica sui pc della sua agenzia di viaggi.
Gli elementi istruttori sopra evidenziati confermano il pieno inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale, con prestazione lavorativa quotidiana e a tempo pieno ed assoggettamento alle direttive di volta in volta ricevute.
D'altra parte l'assunto della convenuta secondo la quale negli anni dal 2016 al 2018 tra le parti sarebbe intercorsa una “mera collaborazione del tutto episodica ed occasionale connotata, per lo più, da una collaborazione commerciale” e che in detto periodo il ricorrente “lavorava più giorni a settimana presso un'azienda di riparazione di telefoni e tablet, nonché collaborava in modo continuativo presso due diverse radio private: Radio Crik Crok e Radio Globo” non ha trovato adeguato riscontro probatorio;
infatti la teste oltre a riportare dichiarazioni apprese de relato presso l'ufficio della convenuta dove ha iniziato a Tes_2
lavorare soltanto nel gennaio del 2019, ha soltanto confermato che, quando il ricorrente era già formalmente assunto, egli lavorava il martedì presso una radio privata. Ma tale circostanza era a conoscenza della convenuta atteso che, come già dedotto in ricorso, sin dall'inizio del rapporto, nel 2016, il ricorrente aveva concordato con il titolare dell'azienda di usufruire di un giorno a settimana, di norma il martedì, per poter continuare ad eseguire lavori di assistenza tecnica presso radio private e tale circostanza non può ritenersi di per sé incompatibile con lo svolgimento di lavoro subordinato presso la società convenuta. Né quest'ultima ha provato che nel periodo in esame il ricorrente svolgesse attività imprenditoriale in proprio, quale titolare della ditta Master Digit, per la commercializzazione del sistema di pesatura “Pesmatic” anche considerando che risulta documentalmente provato che tale ditta sia cessata in data 3/3/97, così come anche la partita IVA
riferibile a tale ditta. Parte ricorrente ha, poi, condivisibilmente dedotto che “il “Pesmatic” era un sistema di
CP_ pesatura funzionante tramite un apposito software creato nel 2015 dal Sig. in virtù delle sue pregresse esperienze di perito elettronico e tecnico informatico, che in un'unica occasione - la stessa convenuta ha da lui acquistato, provvedendo poi a rivenderlo, come risulta dal doc. 5) allegato alla memoria di controparte”.
Sulla scorta di tali risultanze e della considerazione che il ricorrente risulta aver svolto le medesime mansioni con le medesime modalità in favore della convenuta sin dal 2016, antecedente alla decorrenza formale del rapporto di lavoro subordinato risultante dalla documentazione in atti, mansioni e modalità analoghe a quelle pacificamente connotanti tale rapporto, nonché della considerazione della sussistenza degli indici della subordinazione affermati dalla giurisprudenza, deve pertanto essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti sin dall'1/9/16.
Per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale spettante, le mansioni accertate come svolte sin dall'inizio del rapporto non sono riconducibili al VI° livello del CCNL di settore, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro, attribuito con il contratto di lavoro stipulato nel 2019 in quanto appartengono a tale profilo “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, laddove gli interventi di assistenza tecnica eseguiti dal ricorrente comportavano necessariamente particolari conoscenze tecniche in campo informatico ed adeguata esperienza, oltre ad essere svolti in condizioni di autonomia operativa, così come previsto nella declaratoria contrattuale del III° livello del CCNL per i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita. Tra i profili esemplificativi ivi previsti vi è, tra l'altro, quello di “operaio specializzato provetto” e di “tecnico riparatore del settore macchine per ufficio” descritto come segue: “l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti,
sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;
compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda”. Il ricorrente, infatti, sulla base delle conoscenze tecniche acquisite come montatore e riparatore di apparecchiature elettroniche (cd attestato di qualifica professionale in atti), provvedeva in condizioni di autonomia operativa agli interventi di installazione, programmazione e cablaggio degli impianti venduti ai clienti della società, quali registratori di cassa,
computer, bilance, sistemi gestionali.
Al fine di calcolare le differenze dovute a parte ricorrente per i titoli indicati in ricorso, tranne l'indennità
sostitutiva del preavviso, sulla base del periodo del rapporto di lavoro dall'1/09/16 al 30/09/20,
dell'inquadramento nel livello III° previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro in atti, dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali per quattro giorni alla settimana, tranne il martedì, detratte le somme percepite dichiarate da parte ricorrente o risultanti come percepite dalla documentazione prodotta in atti è stata espletata CTU contabile ed il CTU ha concluso accertando che tali differenze per i titoli ivi indicati, compreso il TFR, ammontano a complessivi euro 85.380,87, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al 15/07/24.
Quanto, poi, al licenziamento per giusta causa impugnato il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato…
anche la domanda riconvenzionale proposta dalla società deve essere rigettata.
Infatti deve, innanzitutto, osservarsi l'evidente genericità dell'allegazione relativa al danno lamentato in conseguenza del comportamento del ricorrente oggetto del recesso ed ai criteri utilizzati per la sua quantificazione pari ad euro 10.000,00 ed inoltre la condotta del ricorrente, di cui è stata pur accertata l'irrilevanza penale, non risulta aver provocato alcun danno economico alla società né risulta averla esposta al rischio di alcun procedimento penale conseguente all'erronea fatturazione;
né è stato provato alcun danno derivante da sviamento di clientela o alcun danno all'immagine della società attesa anche la carenza di specifica allegazione circa l'ammontare delle perdite subite per le asserite mancate vendite nonché circa i clienti sarebbero stati sviati o gli effetti causati dal dedotto danno di immagine>>.
7. Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 la interponeva appello. Pt_1
L'appellato resisteva.
8. Con il primo motivo la società censura l'impugnata sentenza per “Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Carenza di prova delle domande di parte ricorrente, mancata valutazione delle prove documentali e testimoniale di parte resistente. Gravi ed evidenti violazioni di legge e falsa applicazione degli articoli 132
cpc e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente motivazione ed omessa valutazione su di un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 115 c.p.c.”
In sintesi, l'appellante deduce che:
le dichiarazioni rese dalla teste non possono costituire prova delle domande di parte ricorrente, Tes_1
perché <>;
l'ammissibilità dei messaggi WhatsApp come prove documentali nei procedimenti civili è consentita a condizione che ne sia verificata la provenienza, l'affidabilità e che non siano contestate;
i messaggi allegati dal ricorrente sono privi di autenticità circa la loro provenienza, affidabilità e contenuto e sono stati contestati dalla società;
<
CP_ del sig. al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. quale titolare di a Pt_1 Parte_1
partire dal 2016, né che il ricorrente abbia lavorato per 40 ore a settimana o che, infine, abbia svolto le mansioni del III^ livello del CCNL di categoria>>;
non sono stati in alcun modo valutati i documenti prodotti ai nn. 2, 3, 4 e 5 del proprio fascicolo di parte;
non sono state valutare in alcun modo le dichiarazioni rese dalla teste Tes_3
9. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta, con riferimento alla durata del rapporto, “Carenza di prova delle domande di parte ricorrente, mancata valutazione delle prove documentali e testimoniale di parte resistente. Gravi ed evidenti violazioni di legge e falsa applicazione degli articoli 132 cpc e 118 disp. att. c.p.c.
per insufficiente motivazione ed omessa valutazione su di un punto decisivo della controversia. Errata
valutazione delle prove poste a fondamento della sentenza appellata”.
Afferma la società:
<
proprio vincolo di subordinazione ed il proprio assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. quale titolare di nonché la propria inserzione organica, continuativa Pt_1 Parte_1
CP_ e sistematica nell'organizzazione della società ricorrente, il sig. non ha fornito nel modo più assoluto la prova richiesta ed il Tribunale, come sopra ampiamente dedotto, ha fondato la propria decisione sulla base di elementi del tutto privi di valore probante>>.
10. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia, con riferimento all'orario di lavoro, “Carenza di prova della domanda di parte ricorrente. Vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione dell'art. 112 c.p.c. Gravi ed evidenti violazioni di legge e falsa applicazione degli articoli 132 cpc e 118 disp. att. c.p.c.
per insufficiente motivazione ed omessa valutazione su di un punto decisivo della controversia”.
Così l'appellante argomenta la doglianza:
<
CP_ della sentenza ed i criteri indicati al C.T.U. chiamato a calcolare gli importi poi liquidati in favore del sig.
al quale è stato richiesto di “calcolare le differenze dovute a parte ricorrente per i titoli indicati in ricorso sulla base del periodo del rapporto di lavoro dall'1/09/16 al 30/09/20, dell'inquadramento nel livello III° previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro in atti, dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali per quattro giorni alla settimana, tranne il martedì”.
Orbene, se il Tribunale ha ritenuto provata la circostanza, peraltro nemmeno richiesta dal ricorrente, in base
CP_ alla quale il avrebbe lavorato per cinque giorni alla settimana sia di mattina che pomeriggio, non è dato capire per quale motivo al C.T.U. sia stato richiesto di calcolare gli importi poi liquidati sulla base di soli quattro giorni lavorativi di 10 ore di lavoro ciascuno>>;
<
delle prove sulle quali il Tribunale ha fondato la propria decisone, vale a dire le dichiarazioni della teste sig.ra e gli screenshots che riproducono messaggi asseritamente scambiatisi tra le parti, non vi è in atti Tes_1
CP_ un solo elemento dal quale poter dedurre o provare che il sig. abbia lavorato per ben dieci ore al giorno:
né un documento, né una dichiarazione testimoniale, né un qualsiasi elemento indiziario che possa motivare detta decisione>>. 11. Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza, con riferimento alla statuizione relativa al livello retributivo, per “Carenza di prova delle domande di parte ricorrente, mancata valutazione delle prove testimoniali acquisite. Gravi ed evidenti violazioni di legge e falsa applicazione degli articoli 132 cpc e 118
disp. att. c.p.c. per insufficiente motivazione ed omessa valutazione su di un punto decisivo della controversia”.
L'appellante assume che <
CP_ rapporto di lavoro il abbia svolto mansioni superiori rispetto al proprio livello di inquadramento contrattuale e che e le mansioni svolte siano riconducibili, addirittura al 3^ livello>>.
12. I motivi di gravame (esaminabili congiuntamente perché connessi) sollecitano un riesame del materiale istruttorio, di guisa che è opportuno riportare, in primo luogo, il contenuto delle deposizioni testimoniali,
limitatamente alle circostanze che ancora qui rilevano.
Abitante Per_2
“…Conosco il ricorrente da circa sei anni, in quanto mi è stato presentato dall'amministratore della
[...]
come suo dipendente…” Pt_1
Parte_2
“…Conosco il ricorrente da circa un paio d'anni, in quanto ha fatto degli interventi per la risoluzione di problemi tecnici relativi al sistema gestionale delle casse.
So che il ricorrente lavora per il sig. Non so dire da quando ha iniziato a lavorare per lui. Il Parte_1
ricorrente ha effettuato circa 2 o 3 interventi presso il mio negozio insieme ad un'altra persona. Non so dire quanti giorni alla settimana il ricorrente lavori per il sig. né secondo quale orario di lavoro. Parte_1
Non conosco l'attività svolta dal ricorrente per il sig. oltre quella che il ricorrente ha svolto Parte_1
presso il mio negozio…”
Persona_3 “…dal 2004 al gennaio 2017 sono stata titolare di un negozio di informatica che si trovava…accanto al negozio del sig. Parte_1
CP_ Fino al gennaio 2017 non ho mai visto il sig. lavorare presso il negozio del sig. Dal gennaio 2019 Pt_1
ho un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario part time con la società convenuta e lavoro presso il negozio del sig. Ho visto il ricorrente lavorare nel negozio da gennaio o febbraio Pt_1
2019. Preciso che il ricorrente si occupava di consegnare le casse ai clienti e spiegare loro il funzionamento delle casse. Spesso lo vedevo uscire all'esterno e so che lavorava anche in laboratorio. Nel periodo tra il 2017
e il 2019…ogni tanto mi recavo presso il negozio del sig. e ricordo di aver visto anche il ricorrente lì, Pt_1
ma non so dire che tipo di attività egli svolgesse lì. Secondo quanto riferitomi nel negozio, nel periodo 2017
– 2019, so che il ricorrente lavorava con vari soggetti che non so indicare e si occupava di realizzare in proprio sistemi di pesatura delle bilance…Nel periodo successivo al 2019 il ricorrente mi riferiva che lavorava il martedì presso una radio, ma non so dire cosa facesse. Ricordo che il martedì il ricorrente non veniva a lavorare presso il negozio. Non conosco quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente dal 2019 in poi. Ricordo
che lavorava 4 giorni a settimana tranne il martedì…Escludo che il ricorrente si sia mai occupato dei cablaggi delle linee in quanto tale attività non veniva svolta dalla società Pt_1
Sul capitolo 15 (i macchinari venduti ai propri clienti dalla venivano consegnati già provvisti di Parte_1
software e con le licenze inserite;
una volta trasportati presso il cliente finale dovevano solo essere installati)
confermo quanto mi si legge.
Sul capitolo 16 (Delle procedure di installazione e di manutenzione della parte fiscale dei registratori di cassa
e dei sistemi di pesatura si sono sempre occupati il titolare della Tekno sas sig. Cesarini ed un suo
collaboratore) confermo la circostanza, ma so che se ne è sempre occupato il sig. Pt_1
Sul capitolo 17 (Il punzone per chiudere e sigillare i registratori di cassa è sempre stato nella disponibilità del
solo sig. confermo quanto mi si legge… Pt_1 Sul capitolo 20 (Le riparazioni ai macchinari venduti dalla erano rarissime e delle stesse si è sempre Parte_1
occupato in prima persona il titolare di il sig. si occupava solo lui delle riparazioni ai Parte_1 Pt_1
macchinari venduti dalla società . Pt_1
CP_ Sul capitolo 22 (La mansione principale svolta dal sig. era quella di tecnico addetto al trasporto ed
all'installazione dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura. Detti apparecchi quando venivano
trasportati per la consegna erano già stati dotati dei relativi software e licenze che erano stati
precedentemente installati presso la sede della dal titolare della stessa o da altro addetto Parte_1
specializzato) confermo che i registratori di cassa, quando venivano consegnati dal ricorrente, erano già
dotati di software delle licenze che venivano precedentemente installati presso il negozio dal titolare.
CP_ Sul capitolo 23 (Al termine della loro installazione il sig. forniva al cliente finale semplici spiegazioni in
ordine al funzionamento dell'apparato. Allorquando il cliente ne faceva richiesta il corso sul funzionamento
dei sistemi più complessi veniva svolto da remoto da parte del titolare della confermo che il Parte_1
ricorrente forniva spiegazione ai clienti circa il funzionamento degli apparati…
Preciso che i dipendenti della terminano di lavorare alle 17.30…” Pt_1
Testimone_4
“…Conosco il ricorrente da molti anni…Sono titolare di un'agenzia di viaggi…la Società aveva un negozio che so trova a poca distanza dalla mia Agenzia.
Ricordo che il ricorrente ha lavorato presso il negozio della dall'estate del 2016 e non ricordo fino a Pt_1
quando l'ho visto lavorare lì.
Ricordo che il ricorrente spesso veniva nella mia agenzia per ritirare dei pacchi destinati alla e per Pt_1
aiutarci a risolvere problemi con i nostri computer.
Ricordo che vedevo il ricorrente lavorare dal lunedì al venerdì sia di mattina che di pomeriggio ma non so precisare secondo quale orario. So che il ricorrente si occupava di attività di assistenza tecnica per bilance elettroniche e registratori di cassa e a volte l'ho visto utilizzare un'autovettura della società . Pt_1
So che il ricorrente effettuava riparazioni presso i clienti esterni e qualche è venuto presso il mio negozio per riparare computer. Non conosco con precisione l'attività svolta dal ricorrente presso i clienti esterni.
A volte vedevo il ricorrente scaricare dei cartoni che contenevano materiali di lavoro.
L'autovettura era un furgoncino che recava la scritta . Pt_1
Il negozio della era aperto anche il sabato, non so se il ricorrente effettuava riparazioni presso i clienti Pt_1
esterni anche nei giorni festivi…
Non so se il ricorrente abbia goduto d periodi di ferie…
Il negozio non osservava periodi di chiusura tranne che nei giorni di festività. Pt_1
Il ricorrente mi riferiva che il suo rapporto di lavoro era regolarizzato ma non so dire con qual modalità.
Il ricorrente mi riferiva che veniva pagato dalla società per l'attività che svolgeva, ma non so dire quanto…
Sul capitolo 19 (in costanza del periodo di infortunio il ricorrente è stato richiesto dai responsabili della
convenuta di continuare a fornire assistenza telefonica ai clienti e di proseguire nello sviluppo su PC di un
software da lui creato per la realizzazione di una bilancia per etichettatura industriale che egli avrebbe poi
venduto alla ) conosco la circostanza in quanto mi è stata riferita dal ricorrente… Pt_1
13. Dunque, riassumendo, dall'istruttoria testimoniale emerge quanto segue.
La deposizione del teste , per la sua laconicità e genericità, non ha alcun valore probatorio (e, Tes_5
significativamente, il Tribunale non l'ha neanche menzionata).
Lo stesso dicasi per la deposizione della teste escussa il 18.5.2022 (fatto salvo quanto si dirà al punto Pt_2
17.)
CP_ CP_ Invero, la a dichiarato di conoscere il da circa due anni (ossia da quando il rapporto tra il e Pt_2
CP_ la volgeva al termine) e che il ha svolto presso il suo negozio due o tre interventi. Pt_1 CP_ Nulla ha saputo dire la ull'orario di lavoro e sulla concreta natura delle mansioni cui era adibito il Pt_2
AN ha dichiarato che fino a quando (gennaio 2017) è stata titolare di un negozio che trovavasi Per_3
CP_ accanto a quello della , non ha mai visto il lavorare presso il negozio del sig. Pt_1 Pt_1
Tra il 2017 e il 2019 ogni tanto si recava presso il negozio del ricorda di aver visto anche il ricorrente, Pt_1
ma non saputo specificare di cosa si occupasse.
Dal gennaio 2019 è stata assunta dalla e ha precisato che: Pt_1
CP_ a) il si occupava di consegnare le casse ai clienti e spiegare loro il funzionamento delle casse;
lavorava 4 giorni a settimana tranne il martedì;
non si è mai occupato dei cablaggi delle linee in quanto tale attività non veniva svolta dalla società ; Pt_1
b) i macchinari venduti ai propri clienti dalla venivano consegnati già provvisti di software e dovevano solo essere installati;
delle procedure di installazione e di manutenzione della parte fiscale dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura si era occupato sempre il Pt_1
Il punzone per chiudere e sigillare i registratori di cassa è sempre stato nella disponibilità del solo sig. Pt_1
le riparazioni ai macchinari venduti dalla erano rarissime e delle stesse si occupava solo il Pt_1 Pt_1
CP_ c) la mansione principale svolta dal era quella di tecnico addetto al trasporto ed all'installazione dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura;
CP_ il si limitava a fornire spiegazione ai clienti circa il funzionamento degli apparati;
d) i dipendenti della terminano di lavorare alle 17.30. Pt_1
ha dichiarato: Testimone_4
che ha visto il ricorrente lavorare presso il negozio della dall'estate del 2016; Pt_1 che vedeva il ricorrente lavorare dal lunedì al venerdì sia di mattina che di pomeriggio ma non ha saputo indicare l'orario di lavoro.
che gli consta che il ricorrente si occupava di attività di assistenza tecnica per bilance elettroniche e registratori di cassa e a volte l'ha visto utilizzare un'autovettura della società . Pt_1
che non sapeva nulla di preciso sull'attività svolta dal ricorrente presso i clienti esterni.
14. Ora, quanto all'inizio del rapporto lavorativo, la società ha allegato che occasionalmente ha avuto rapporti
CP_ commerciali con il già titolare della ditta Master Digit, e che l'assunzione alle proprie dipendenze dell'appellato è avvenuta soltanto a febbraio 2019.
La teste a escluso di aver mai visto il ricorrente lavorare presso il negozio della sino a gennaio Tes_2 Pt_1
2017 ma ha riferito che, nel periodo successivo e sino alla sua assunzione, quando si è recata nel negozio in
CP_ questione ha visto il
La ha detto, invece, che l'appellato lavorava per la sin dal 2016. Tes_1 Pt_1
CP_ Al fine di stabilire da quando il ha iniziato a prestare la sua attività in favore dell'appellante, possono trarsi elementi di prova dai messaggi WhatsApp allegati dall'appellato.
Va premesso che tali messaggi sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo
2712 codice civile. Consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati (Cass. 1254/2025).
Tuttavia, il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183
c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. 19622/2024, richiamata da Cass.
1254/2025). Con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado ha disconosciuto l'autenticità della documentazione in parola e la sua riferibilità al ed al personale della senza, tuttavia, allegare Pt_1 Pt_1
“elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”.
In ogni caso, per effetto di tale contestazione non può attribuirsi ai documenti in questione un pieno valore probatorio;
tuttavia, essi conservano il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi.
Ebbene, se si tiene presente che:
la non ha mai espressamente negato di aver corrisposto, nel periodo non formalizzato, la paga Pt_1
settimanale indicata dal ricorrente e ciò contrasta con l'allegazione di rapporti occasionali;
CP_ la teste a ammesso di aver visto il presso il negozio della trai l 2017 e il 2019; Tes_2 Pt_1
la ha dichiarato di aver visto lavorare l'appellato per la sin dal 2016; Testimone_6 Pt_1
i messaggi WhatsApp coprono un periodo che va da settembre 2017 in poi e danno conto di richieste rivolte al Ricci e di interventi da questi eseguiti in tutti i mesi antecedenti la data della formale assunzione e per più
volte negli stessi mesi;
tanto tenuto presente, può ritenersi che v'è la prova sufficiente che il rapporto di lavoro tra le parti è iniziato
(quanto meno) da settembre 2017 e si è protratto, ininterrottamente, sino al licenziamento.
15. Quanto alla natura del rapporto, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione dell'attività dell'impesa datrice di lavoro, il pagamento (come detto, non contestato), di un compenso fisso a scadenza settimanale nel periodo “a nero”, l'assenza di elementi che inducano a ritenere che il rapporto si sia atteggiato con modalità diverse a partire dalla data di formale assunzione, rappresentano circostanze che
CP_ depongono univocamente per l'avvenuta prestazione, da parte del di una prestazione lavorativa in regime di subordinazione.
16. Per quel che concerne l'orario lavorativo, nulla di preciso è emerso a sostegno della tesi attorea. Sotto tale profilo, la deposizione della appare poco attendibile, giacché la teste ha riferito di un Tes_1
impegno settimanale (prestazione di lavoro dal lunedì, al venerdì) in parte smentito dalle stesse allegazioni del ricorrente (che ha, invece, dedotto di non aver lavorato di martedì).
E non si comprende neanche come possa la teste aver visto il ricorrente lavorare dal lunedì al venerdì sia di
CP_ mattina che di pomeriggio, visto che il ha allegato con l'atto introduttivo (vd. punto 3, lett a) di aver svolto prevalentemente attività al di fuori del negozio per eseguire interventi presso i vari clienti (ristoranti,
bar, farmacie, esercizi commerciali ecc.).
CP_ Gli altri testi nulla di preciso hanno riferito sull'orario d lavoro del
Non v'è, pertanto, la prova che l'appellato abbia lavorato oltre le 20 ore settimanali previste dal contratto di assunzione.
Può ritenersi, visto che non constano mutamenti nel contenuto e nelle modalità della prestazione resa nel
CP_ tempo dal che costui anche da settembre 2017 abbia osservato il medesimo orario lavorativo.
CP_ 17. In merito al livello di inquadramento del costui pacificamente si occupava dell'installazione dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura;
CP_ Dai messaggi chat si rileva che il eseguiva anche interventi di riparazione.
La circostanza trova conferma nelle deposizioni delle testi le quali hanno dichiarato che, Pt_2 Tes_1
CP_ presso i loro negozi, il ha effettuato alcune riparazioni.
Il CCNL di categoria assegna il terzo livello ai lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.
Tra le figure previste rientra il “tecnico riparatore del settore macchine per ufficio”: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;
compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
Il 4° livello compete ai lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite".
Tra le figure esemplificative v'è il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti.
CP_ Nei successivi livelli rientrano (tra le figure più vicine a quella del il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi (livello 5) e l'operaio comune.
CP_ Pare alla Corte che non possa disconoscersi al il 3° livello, richiedendo l'installazione dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura specifiche (oltre che la riparazione) una particolare e adeguata capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.
CP_ E, significativamente, il è munito di attestato di qualifica professionale di montatore, riparatore apparecchiature elettroniche.
18. In conclusione, l'appellato ha diritto alle differenze retributive per i titoli indicati in ricorso, tranne l'indennità sostitutiva del preavviso, sulla base del periodo del rapporto di lavoro da settembre 2017 al 30
settembre 2020, dell'inquadramento nel livello III previsto dal CCNL e di un orario settimanale di 20 ore detratte le somme percepite, come dichiarate da parte ricorrente o risultanti come riscosse dalla documentazione prodotta in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 19. A tal fine è stato disposto un supplemento di CTU al fine di accertare:
CP_
< per i titoli di cui al ricorso introduttivo, ma con esclusione dell'indennità di preavviso, sulla base dei seguenti parametri:
durata rapporto lavorativo: 30 settembre 2017 – 30 settembre 2020;
orario di lavoro osservato durante il rapporto: 20 ore settimanali;
retribuzioni percepite durante il rapporto: quelle dichiarate dal ricorrente o quelle maggiori somme eventualmente risultanti come percepite dalla documentazione in atti>>.
CP_ Il CTU ha accertato che l'importo dovuto al ai suddetti titoli è pari a €.7.388,06, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria alla data del 18 ottobre 2025.
Va precisato che le differenze retributive spettanti al lavoratore vanno calcolate detraendo dalle somme lorde dovute quelle effettivamente corrisposte dal datore di lavoro, fatte salve le trattenute che il datore di lavoro deve operare in sede di liquidazione delle somme.
Sulla scorta delle conclusioni del CTU (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché si appalesano immuni
CP_ da errori di calcolo), la va condannata a pagare al la Parte_1
predetta somma oltre agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria maturanti e maturandi.
19. Considerato che:
la domanda di differenze salariali è stata accolta in misura notevolmente inferiore a quella inizialmente richiesta dal ricorrente;
la domanda di declaratoria di illegittimità dell'impugnato licenziamento è stata respinta;
la domanda riconvenzionale spiegata dalla società appellante è stata rigettata;
tanto considerato e stante l'esito complessivo del giudizio, appare equo porre a intero carico della società
appellante le spese delle CTU espletate nel corso del doppio grado del giudizio (anche perché disposte per CP_ quantificare le differenze salariali dovute al e che l'appellante aveva infondatamente negato di dover corrispondere) e compensate per ¾ tra le parti le spese di lite.
Il restante ¼ va posto a carico della società appellante. Per la liquidazione si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, dalla
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del Parte_1 CP_1
lavoro di Roma in data 18 settembre 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, condanna la
CP_ società appellante al pagamento, in favore del a titolo di differenze salariali, della somma di €.7.388,06,
comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria alla data del 18 ottobre 2025, oltre gli ulteriori accessori maturato e maturandi sino al soddisfo.
CP_ Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna la società appellante al pagamento, in favore del di ¼ delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, nell'intero e per ciascun grado in €.5.000,00, oltre forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Compensa tra le parti il resto delle spese.
Pone a carico della società appellante le spese delle CTU espletate nel corso del doppio grado del giudizio
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 459 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Rolando Marconato
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Giovanni Nicola d'Amati e Barbara Di Nicola
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2021 esponeva: CP_1
che dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2020 aveva lavorato alle dipendenze della Parte_1
(d'ora in avanti, ) in qualità di addetto all'installazione, programmazione e
[...] Pt_1
cablaggio degli impianti venduti ai clienti della società;
che aveva iniziato a lavorare, senza regolare inquadramento, per quattro giorni la settimana, escluso il martedì, dalle 9 alle 19, con frequenti prolungamenti di orario;
che sin dall'inizio del rapporto aveva concordato con legale rappresentante della società, di Parte_1
usufruire di un giorno a settimana, di norma il martedì, al fine di poter continuare ad eseguire, quando richiesto, lavori di assistenza tecnica in favore di alcune emittenti radiofoniche, su trasmettitori FM,
processori audio, mixer, riparazioni di cuffie microfoni ecc., di cui già si occupava in precedenza;
che nel periodo dall'1.9.2016 al 31.1.2019 aveva sempre fruito, ogni anno, di un periodo di 15 giorni di ferie,
che venivano decise, quanto alla durata e al periodo, dal Pt_1
che nel medesimo periodo aveva ripetutamente richiesto al la regolarizzazione del rapporto;
Pt_1
che dal 1° febbraio 2019 era stato assunto con la qualifica di operaio comune di VI livello ai sensi del CCNL
Terziario della distribuzione e dei servizi e orario part-time di 20 ore settimanali;
che anche in seguito alla sua formale assunzione aveva continuato a lavorare per quattro giorni la settimana,
escluso il martedì, dalle 9 alle 19, con frequenti prolungamenti di orario;
che in base a quanto pattuito con il i materiali necessari alla esecuzione degli interventi (cavi, Pt_1
modem ecc.), fatturati al ai fornitori della , venivano in alcuni casi da lui acquistati con proprio Pt_1 Pt_1
danaro, per essere poi successivamente rimborsato;
che durante il rapporto gli erano stati corrisposti i seguenti compensi:
- da settembre 2016 a dicembre 2017: euro 200,00;
- nel mese di gennaio 2018: euro 200,00 la prima settimana ed euro 250,00 le altre quattro settimane;
- da febbraio 2018 a gennaio 2019: euro 250,00 a settimana;
- da febbraio 2019 a luglio 2020 l'importo netto risultante dalle buste paga, oltre ad una somma consegnatagli brevi manu sino a concorrenza dell'importo di euro 1.100,00, ad eccezione:
del mese di aprile 2020, in cui era stato posto in cassa integrazione per ID e aveva percepito solo l'importo netto risultante dalla busta paga;
nei mesi di agosto e settembre 2020, in cui aveva percepito solo l'importo netto risultante dalle buste paga;
che in data 31.7.2020, nel corso di un intervento presso il locale Wunder di Castel Gandolfo, ove stava eseguendo un lavoro di configurazione dei cavi di rete, era caduto da una scala a libretto, a causa dell'improvvisa apertura della stessa, procurandosi una frattura composta del V metatarso del piede sx;
che si era assentato dal lavoro per infortunio sino al 20.9.2020;
che in data 24.8.2020 aveva acquistato alcuni materiali pagandone il relativo importo con denaro proprio;
che, tuttavia, a causa di un fraintendimento con il fornitore , presso il quale egli si recava Per_1
abitualmente anche per acquistare materiale per conto della , in alcuni casi anticipandone il Pt_1
corrispettivo in contanti, la fattura era stata emessa nei confronti della detta società;
che in data 21.9.2020, ritornato in servizio, aveva avuto un colloquio con il nel corso del quale questi Pt_1
gli aveva contestato che l'infortunio non sarebbe dovuto durare più di due settimane e che, inoltre, esso ricorrente aveva arrecato un grave danno per aver preso del materiale dal distributore Focelda a nome della società;
che a seguito di tale colloquio, al fine di rimediare alla situazione creatasi a cagione del fraintendimento che aveva condotto all'erronea fatturazione, aveva rappresentato l'errore alla facendo presente che Per_1
sarebbe stato necessario emettere una nota di credito per annullare la fattura emessa alla;
che, Pt_1
successivamente, la aveva richiesto l'emissione di una nota di credito e aveva provveduto Pt_1
all'annullamento della fattura;
che con lettera del 18.9.2020, ricevuta il 22.9.2020, gli era stato contestando quanto segue: “Ai sensi e per
gli effetti dell'art. 7 della Legge 20/05/1970 n. 300 nonché in base a quanto previsto dal CCNL “Terziario della
distribuzione e dei servizi con la presente Le contestiamo quanto segue: Il giorno 24.8.2020 nonostante Lei
era assente dal lavoro per infortunio, Lei si è recato presso la FOCELDA SPA per acquisto di materiale
elettronico, ai fini personali, indicando la scrivente società destinataria dell'acquisto e con l'indicazione della
modalità di pagamento “contanti”, senza essere stato autorizzato né delegato dalla società
[...]
. La fattura d'acquisto proforma del 24.8.2020 n. 712662, da lei firmata (segue fattura 3593 Parte_1
del 17092020 pervenuta alla scrivente in data 170920). Mi riservo inoltre la facoltà di agire per vie legali, in
nome e per conto della mia Azienda. La invitiamo pertanto a presentare eventuali giustificazioni entro cinque
giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente e ci riserviamo di adottare nei suoi confronti i
provvedimenti disciplinari del caso qualora le giustificazioni addotte risultassero insoddisfacenti”.
che, ritenute non accoglibili le giustificazioni da lui rese, la lo aveva licenziato con lettera del 30.9- Pt_1
3.10.2020;
che il licenziamento era illegittimo per insussistenza di una giusta causa;
che era creditore nei confronti della della complessiva somma di €.65.271,77, a titolo di differenze per Pt_1
stipendi, contingenza, scatti di anzianità, ferie, festività, 13ma e 14ma mensilità, III elemento e ogni altro emolumento previsto dal CCNL.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
il ricorrente ha diritto, anche ex art. 36 Cost. Rep., all'inquadramento nel III livello del CCNL Terziario della distribuzione e dei servizi;
B) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze per stipendi, contingenza, scatti di anzianità, ferie, festività, 13ma e 14ma mensilità, III elemento e ogni altro emolumento previsto dal CCNL applicabile, dell'importo di euro 65.271,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, come da conteggio analitico allegato;
C) dichiarare illegittimo il licenziamento del ricorrente intimato con lettera del 30.9.2020 e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria, nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a sei mensilità della retribuzione spettantegli con riferimento all'inquadramento di III livello, pari ad euro 2.141,17 mensili, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge;
D) condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 2.058,81 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e dell'importo di euro 7.732,99, a titolo di trattamento di fine rapporto,
con riferimento al III livello di inquadramento spettantegli, come da allegato conteggio analitico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge>>.
3. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta deduceva:
CP_ che il rapporto di lavoro con il era iniziato il 1° febbraio 2019;
che prima di tale data vi era stata tra le parti una mera collaborazione del tutto episodica ed occasionale connotata, per lo più, da una collaborazione commerciale;
CP_ che durante gli anni 2016, 2017 e 2018, infatti, il lavorava più giorni a settimana presso un'azienda di riparazione di telefoni e tablet e collaborava in modo continuativo quale tecnico presso due diverse radio private: Radio Crik Crok e Radio Globo;
che ciò era incompatibile con un rapporto di lavoro stabile con la;
Pt_1
CP_ che sempre tra il 2016 ed il 2018 il aveva svolto attività imprenditoriale in proprio quale titolare di una ditta individuale denominata Masterdigit;
CP_ che il lavorava, conformemente a quanto previsto nel proprio contratto di lavoro, per venti ore a settimana con turni variabili che gli venivano comunicati dalla parte datoriale con congruo anticipo;
che le mansioni svolte dal ricorrente erano riconducibili al VI° livello del CCNL di categoria, poiché l'attività
CP_ principale svolta dal era quella di tecnico addetto al trasporto ed all'installazione dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura;
che il 24.08.2020 il ricorrente si era recato presso un fornitore di la Focelda spa, ove, riferendo Parte_1
falsamente di essere stato autorizzato da parte del aveva acquistato taluni prodotti ad uso Pt_1
professionale che, a suo dire, avrebbe poi consegnato alla Parte_1
CP_ che in realtà il non aveva avuto nessun incarico né alcuna autorizzazione in tale senso, né tanto meno il materiale doveva essere acquistato nell'interesse della;
Pt_1
CP_ che l'acquisto non autorizzato di materiale altamente professionale da parte del previa illegittima spendita del nome della parte datoriale, aveva compromesso in modo definitivo il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore dipendente;
che il comportamento del ricorrente, oltre ad essere contrario ai più elementari obblighi e doveri del lavoratore, aveva arrecato gravi danni società, quantificabili in €.10.000,00, per mancate vendite, sviamento di clientela e di danno di immagine.
4. La formulava le seguenti richieste: Pt_1
<
definizione del procedimento penale rubricato al RGNR 46311/2020 pendente dinanzi al Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma a carico del sig. per i fatti che ne hanno motivato il CP_1
licenziamento per giusta causa nonché la richiesta di risarcimento di cui alla spiegata domanda riconvenzionale;
CP_ c) nel Merito, in Via Principale, rigettare tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, indeterminate ed indeterminabili per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
CP_ d) in accoglimento della spiegata Domanda Riconvenzionale condannare il sig. al pagamento in favore della della somma di €.10.000,00, o in quella diversa ritenuta equa e di giustizia per tutti i fatti Parte_1
sopra esposti. In caso di accoglimento anche parziale della domanda principale voglia il Tribunale adito compensare quanto eventualmente liquidato in favore del ricorrente con quanto il medesimo dovrà pagare in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale>>.
5. Escussi vari testi ed espletata CTU contabile, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8998/2024 pubblicata il
18/09/2024, così statuiva:
<
dall'1/09/16 al 30/09/20 nonché il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel livello III° previsto dal
CCNL di settore applicabile;
condanna la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 85.380,87 per le differenze dovute per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda>>.
6. Affermava il primo giudice:
<
decorrere dal settembre 2016 anziché dalla data successiva di formale assunzione deve ritenersi probatoriamente confermato all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta.
Infatti dalle dichiarazioni della teste è risultato confermato che il ricorrente ha prestato attività Tes_1
lavorativa presso la convenuta dall'estate del 2016 quotidianamente dal lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio, svolgendo attività di assistenza tecnica ed utilizzando l'autovettura aziendale;
Dalle comunicazioni intercorse tramite whatsapp tra il ricorrente ed il titolare dell'azienda nonché Pt_1
altri dipendenti risulta che il ricorrente riceveva specifiche disposizioni sul lavoro da svolgere sia dal titolare dell'azienda che dagli altri dipendenti e che si recava presso i clienti per effettuare gli interventi di manutenzione secondo le modalità indicate in ordine ai quali riferiva poi al titolare;
in ordine alle mansioni svolte risulta provato che il ricorrente provvedeva non solo al trasporto ed installazione dei registratori di cassa ma effettuava interventi di assistenza informatica quali ad es. la riconfigurazione di router (doc. 4,
messaggio del 27.7.2018) ed inoltre aveva la disponibilità del punzone per sigillare i registratori di cassa (doc. 4, messaggi dell'8.6.2018 e del 27.8.2018); ed anche la teste ha confermato che il ricorrente Tes_1
effettuava interventi di assistenza informatica sui pc della sua agenzia di viaggi.
Gli elementi istruttori sopra evidenziati confermano il pieno inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale, con prestazione lavorativa quotidiana e a tempo pieno ed assoggettamento alle direttive di volta in volta ricevute.
D'altra parte l'assunto della convenuta secondo la quale negli anni dal 2016 al 2018 tra le parti sarebbe intercorsa una “mera collaborazione del tutto episodica ed occasionale connotata, per lo più, da una collaborazione commerciale” e che in detto periodo il ricorrente “lavorava più giorni a settimana presso un'azienda di riparazione di telefoni e tablet, nonché collaborava in modo continuativo presso due diverse radio private: Radio Crik Crok e Radio Globo” non ha trovato adeguato riscontro probatorio;
infatti la teste oltre a riportare dichiarazioni apprese de relato presso l'ufficio della convenuta dove ha iniziato a Tes_2
lavorare soltanto nel gennaio del 2019, ha soltanto confermato che, quando il ricorrente era già formalmente assunto, egli lavorava il martedì presso una radio privata. Ma tale circostanza era a conoscenza della convenuta atteso che, come già dedotto in ricorso, sin dall'inizio del rapporto, nel 2016, il ricorrente aveva concordato con il titolare dell'azienda di usufruire di un giorno a settimana, di norma il martedì, per poter continuare ad eseguire lavori di assistenza tecnica presso radio private e tale circostanza non può ritenersi di per sé incompatibile con lo svolgimento di lavoro subordinato presso la società convenuta. Né quest'ultima ha provato che nel periodo in esame il ricorrente svolgesse attività imprenditoriale in proprio, quale titolare della ditta Master Digit, per la commercializzazione del sistema di pesatura “Pesmatic” anche considerando che risulta documentalmente provato che tale ditta sia cessata in data 3/3/97, così come anche la partita IVA
riferibile a tale ditta. Parte ricorrente ha, poi, condivisibilmente dedotto che “il “Pesmatic” era un sistema di
CP_ pesatura funzionante tramite un apposito software creato nel 2015 dal Sig. in virtù delle sue pregresse esperienze di perito elettronico e tecnico informatico, che in un'unica occasione - la stessa convenuta ha da lui acquistato, provvedendo poi a rivenderlo, come risulta dal doc. 5) allegato alla memoria di controparte”.
Sulla scorta di tali risultanze e della considerazione che il ricorrente risulta aver svolto le medesime mansioni con le medesime modalità in favore della convenuta sin dal 2016, antecedente alla decorrenza formale del rapporto di lavoro subordinato risultante dalla documentazione in atti, mansioni e modalità analoghe a quelle pacificamente connotanti tale rapporto, nonché della considerazione della sussistenza degli indici della subordinazione affermati dalla giurisprudenza, deve pertanto essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti sin dall'1/9/16.
Per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale spettante, le mansioni accertate come svolte sin dall'inizio del rapporto non sono riconducibili al VI° livello del CCNL di settore, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro, attribuito con il contratto di lavoro stipulato nel 2019 in quanto appartengono a tale profilo “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, laddove gli interventi di assistenza tecnica eseguiti dal ricorrente comportavano necessariamente particolari conoscenze tecniche in campo informatico ed adeguata esperienza, oltre ad essere svolti in condizioni di autonomia operativa, così come previsto nella declaratoria contrattuale del III° livello del CCNL per i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita. Tra i profili esemplificativi ivi previsti vi è, tra l'altro, quello di “operaio specializzato provetto” e di “tecnico riparatore del settore macchine per ufficio” descritto come segue: “l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti,
sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;
compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda”. Il ricorrente, infatti, sulla base delle conoscenze tecniche acquisite come montatore e riparatore di apparecchiature elettroniche (cd attestato di qualifica professionale in atti), provvedeva in condizioni di autonomia operativa agli interventi di installazione, programmazione e cablaggio degli impianti venduti ai clienti della società, quali registratori di cassa,
computer, bilance, sistemi gestionali.
Al fine di calcolare le differenze dovute a parte ricorrente per i titoli indicati in ricorso, tranne l'indennità
sostitutiva del preavviso, sulla base del periodo del rapporto di lavoro dall'1/09/16 al 30/09/20,
dell'inquadramento nel livello III° previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro in atti, dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali per quattro giorni alla settimana, tranne il martedì, detratte le somme percepite dichiarate da parte ricorrente o risultanti come percepite dalla documentazione prodotta in atti è stata espletata CTU contabile ed il CTU ha concluso accertando che tali differenze per i titoli ivi indicati, compreso il TFR, ammontano a complessivi euro 85.380,87, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al 15/07/24.
Quanto, poi, al licenziamento per giusta causa impugnato il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato…
anche la domanda riconvenzionale proposta dalla società deve essere rigettata.
Infatti deve, innanzitutto, osservarsi l'evidente genericità dell'allegazione relativa al danno lamentato in conseguenza del comportamento del ricorrente oggetto del recesso ed ai criteri utilizzati per la sua quantificazione pari ad euro 10.000,00 ed inoltre la condotta del ricorrente, di cui è stata pur accertata l'irrilevanza penale, non risulta aver provocato alcun danno economico alla società né risulta averla esposta al rischio di alcun procedimento penale conseguente all'erronea fatturazione;
né è stato provato alcun danno derivante da sviamento di clientela o alcun danno all'immagine della società attesa anche la carenza di specifica allegazione circa l'ammontare delle perdite subite per le asserite mancate vendite nonché circa i clienti sarebbero stati sviati o gli effetti causati dal dedotto danno di immagine>>.
7. Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 la interponeva appello. Pt_1
L'appellato resisteva.
8. Con il primo motivo la società censura l'impugnata sentenza per “Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Carenza di prova delle domande di parte ricorrente, mancata valutazione delle prove documentali e testimoniale di parte resistente. Gravi ed evidenti violazioni di legge e falsa applicazione degli articoli 132
cpc e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente motivazione ed omessa valutazione su di un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 115 c.p.c.”
In sintesi, l'appellante deduce che:
le dichiarazioni rese dalla teste non possono costituire prova delle domande di parte ricorrente, Tes_1
perché <>;
l'ammissibilità dei messaggi WhatsApp come prove documentali nei procedimenti civili è consentita a condizione che ne sia verificata la provenienza, l'affidabilità e che non siano contestate;
i messaggi allegati dal ricorrente sono privi di autenticità circa la loro provenienza, affidabilità e contenuto e sono stati contestati dalla società;
<
CP_ del sig. al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. quale titolare di a Pt_1 Parte_1
partire dal 2016, né che il ricorrente abbia lavorato per 40 ore a settimana o che, infine, abbia svolto le mansioni del III^ livello del CCNL di categoria>>;
non sono stati in alcun modo valutati i documenti prodotti ai nn. 2, 3, 4 e 5 del proprio fascicolo di parte;
non sono state valutare in alcun modo le dichiarazioni rese dalla teste Tes_3
9. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta, con riferimento alla durata del rapporto, “Carenza di prova delle domande di parte ricorrente, mancata valutazione delle prove documentali e testimoniale di parte resistente. Gravi ed evidenti violazioni di legge e falsa applicazione degli articoli 132 cpc e 118 disp. att. c.p.c.
per insufficiente motivazione ed omessa valutazione su di un punto decisivo della controversia. Errata
valutazione delle prove poste a fondamento della sentenza appellata”.
Afferma la società:
<
proprio vincolo di subordinazione ed il proprio assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. quale titolare di nonché la propria inserzione organica, continuativa Pt_1 Parte_1
CP_ e sistematica nell'organizzazione della società ricorrente, il sig. non ha fornito nel modo più assoluto la prova richiesta ed il Tribunale, come sopra ampiamente dedotto, ha fondato la propria decisione sulla base di elementi del tutto privi di valore probante>>.
10. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia, con riferimento all'orario di lavoro, “Carenza di prova della domanda di parte ricorrente. Vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione dell'art. 112 c.p.c. Gravi ed evidenti violazioni di legge e falsa applicazione degli articoli 132 cpc e 118 disp. att. c.p.c.
per insufficiente motivazione ed omessa valutazione su di un punto decisivo della controversia”.
Così l'appellante argomenta la doglianza:
<
CP_ della sentenza ed i criteri indicati al C.T.U. chiamato a calcolare gli importi poi liquidati in favore del sig.
al quale è stato richiesto di “calcolare le differenze dovute a parte ricorrente per i titoli indicati in ricorso sulla base del periodo del rapporto di lavoro dall'1/09/16 al 30/09/20, dell'inquadramento nel livello III° previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro in atti, dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali per quattro giorni alla settimana, tranne il martedì”.
Orbene, se il Tribunale ha ritenuto provata la circostanza, peraltro nemmeno richiesta dal ricorrente, in base
CP_ alla quale il avrebbe lavorato per cinque giorni alla settimana sia di mattina che pomeriggio, non è dato capire per quale motivo al C.T.U. sia stato richiesto di calcolare gli importi poi liquidati sulla base di soli quattro giorni lavorativi di 10 ore di lavoro ciascuno>>;
<
delle prove sulle quali il Tribunale ha fondato la propria decisone, vale a dire le dichiarazioni della teste sig.ra e gli screenshots che riproducono messaggi asseritamente scambiatisi tra le parti, non vi è in atti Tes_1
CP_ un solo elemento dal quale poter dedurre o provare che il sig. abbia lavorato per ben dieci ore al giorno:
né un documento, né una dichiarazione testimoniale, né un qualsiasi elemento indiziario che possa motivare detta decisione>>. 11. Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza, con riferimento alla statuizione relativa al livello retributivo, per “Carenza di prova delle domande di parte ricorrente, mancata valutazione delle prove testimoniali acquisite. Gravi ed evidenti violazioni di legge e falsa applicazione degli articoli 132 cpc e 118
disp. att. c.p.c. per insufficiente motivazione ed omessa valutazione su di un punto decisivo della controversia”.
L'appellante assume che <
CP_ rapporto di lavoro il abbia svolto mansioni superiori rispetto al proprio livello di inquadramento contrattuale e che e le mansioni svolte siano riconducibili, addirittura al 3^ livello>>.
12. I motivi di gravame (esaminabili congiuntamente perché connessi) sollecitano un riesame del materiale istruttorio, di guisa che è opportuno riportare, in primo luogo, il contenuto delle deposizioni testimoniali,
limitatamente alle circostanze che ancora qui rilevano.
Abitante Per_2
“…Conosco il ricorrente da circa sei anni, in quanto mi è stato presentato dall'amministratore della
[...]
come suo dipendente…” Pt_1
Parte_2
“…Conosco il ricorrente da circa un paio d'anni, in quanto ha fatto degli interventi per la risoluzione di problemi tecnici relativi al sistema gestionale delle casse.
So che il ricorrente lavora per il sig. Non so dire da quando ha iniziato a lavorare per lui. Il Parte_1
ricorrente ha effettuato circa 2 o 3 interventi presso il mio negozio insieme ad un'altra persona. Non so dire quanti giorni alla settimana il ricorrente lavori per il sig. né secondo quale orario di lavoro. Parte_1
Non conosco l'attività svolta dal ricorrente per il sig. oltre quella che il ricorrente ha svolto Parte_1
presso il mio negozio…”
Persona_3 “…dal 2004 al gennaio 2017 sono stata titolare di un negozio di informatica che si trovava…accanto al negozio del sig. Parte_1
CP_ Fino al gennaio 2017 non ho mai visto il sig. lavorare presso il negozio del sig. Dal gennaio 2019 Pt_1
ho un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario part time con la società convenuta e lavoro presso il negozio del sig. Ho visto il ricorrente lavorare nel negozio da gennaio o febbraio Pt_1
2019. Preciso che il ricorrente si occupava di consegnare le casse ai clienti e spiegare loro il funzionamento delle casse. Spesso lo vedevo uscire all'esterno e so che lavorava anche in laboratorio. Nel periodo tra il 2017
e il 2019…ogni tanto mi recavo presso il negozio del sig. e ricordo di aver visto anche il ricorrente lì, Pt_1
ma non so dire che tipo di attività egli svolgesse lì. Secondo quanto riferitomi nel negozio, nel periodo 2017
– 2019, so che il ricorrente lavorava con vari soggetti che non so indicare e si occupava di realizzare in proprio sistemi di pesatura delle bilance…Nel periodo successivo al 2019 il ricorrente mi riferiva che lavorava il martedì presso una radio, ma non so dire cosa facesse. Ricordo che il martedì il ricorrente non veniva a lavorare presso il negozio. Non conosco quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente dal 2019 in poi. Ricordo
che lavorava 4 giorni a settimana tranne il martedì…Escludo che il ricorrente si sia mai occupato dei cablaggi delle linee in quanto tale attività non veniva svolta dalla società Pt_1
Sul capitolo 15 (i macchinari venduti ai propri clienti dalla venivano consegnati già provvisti di Parte_1
software e con le licenze inserite;
una volta trasportati presso il cliente finale dovevano solo essere installati)
confermo quanto mi si legge.
Sul capitolo 16 (Delle procedure di installazione e di manutenzione della parte fiscale dei registratori di cassa
e dei sistemi di pesatura si sono sempre occupati il titolare della Tekno sas sig. Cesarini ed un suo
collaboratore) confermo la circostanza, ma so che se ne è sempre occupato il sig. Pt_1
Sul capitolo 17 (Il punzone per chiudere e sigillare i registratori di cassa è sempre stato nella disponibilità del
solo sig. confermo quanto mi si legge… Pt_1 Sul capitolo 20 (Le riparazioni ai macchinari venduti dalla erano rarissime e delle stesse si è sempre Parte_1
occupato in prima persona il titolare di il sig. si occupava solo lui delle riparazioni ai Parte_1 Pt_1
macchinari venduti dalla società . Pt_1
CP_ Sul capitolo 22 (La mansione principale svolta dal sig. era quella di tecnico addetto al trasporto ed
all'installazione dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura. Detti apparecchi quando venivano
trasportati per la consegna erano già stati dotati dei relativi software e licenze che erano stati
precedentemente installati presso la sede della dal titolare della stessa o da altro addetto Parte_1
specializzato) confermo che i registratori di cassa, quando venivano consegnati dal ricorrente, erano già
dotati di software delle licenze che venivano precedentemente installati presso il negozio dal titolare.
CP_ Sul capitolo 23 (Al termine della loro installazione il sig. forniva al cliente finale semplici spiegazioni in
ordine al funzionamento dell'apparato. Allorquando il cliente ne faceva richiesta il corso sul funzionamento
dei sistemi più complessi veniva svolto da remoto da parte del titolare della confermo che il Parte_1
ricorrente forniva spiegazione ai clienti circa il funzionamento degli apparati…
Preciso che i dipendenti della terminano di lavorare alle 17.30…” Pt_1
Testimone_4
“…Conosco il ricorrente da molti anni…Sono titolare di un'agenzia di viaggi…la Società aveva un negozio che so trova a poca distanza dalla mia Agenzia.
Ricordo che il ricorrente ha lavorato presso il negozio della dall'estate del 2016 e non ricordo fino a Pt_1
quando l'ho visto lavorare lì.
Ricordo che il ricorrente spesso veniva nella mia agenzia per ritirare dei pacchi destinati alla e per Pt_1
aiutarci a risolvere problemi con i nostri computer.
Ricordo che vedevo il ricorrente lavorare dal lunedì al venerdì sia di mattina che di pomeriggio ma non so precisare secondo quale orario. So che il ricorrente si occupava di attività di assistenza tecnica per bilance elettroniche e registratori di cassa e a volte l'ho visto utilizzare un'autovettura della società . Pt_1
So che il ricorrente effettuava riparazioni presso i clienti esterni e qualche è venuto presso il mio negozio per riparare computer. Non conosco con precisione l'attività svolta dal ricorrente presso i clienti esterni.
A volte vedevo il ricorrente scaricare dei cartoni che contenevano materiali di lavoro.
L'autovettura era un furgoncino che recava la scritta . Pt_1
Il negozio della era aperto anche il sabato, non so se il ricorrente effettuava riparazioni presso i clienti Pt_1
esterni anche nei giorni festivi…
Non so se il ricorrente abbia goduto d periodi di ferie…
Il negozio non osservava periodi di chiusura tranne che nei giorni di festività. Pt_1
Il ricorrente mi riferiva che il suo rapporto di lavoro era regolarizzato ma non so dire con qual modalità.
Il ricorrente mi riferiva che veniva pagato dalla società per l'attività che svolgeva, ma non so dire quanto…
Sul capitolo 19 (in costanza del periodo di infortunio il ricorrente è stato richiesto dai responsabili della
convenuta di continuare a fornire assistenza telefonica ai clienti e di proseguire nello sviluppo su PC di un
software da lui creato per la realizzazione di una bilancia per etichettatura industriale che egli avrebbe poi
venduto alla ) conosco la circostanza in quanto mi è stata riferita dal ricorrente… Pt_1
13. Dunque, riassumendo, dall'istruttoria testimoniale emerge quanto segue.
La deposizione del teste , per la sua laconicità e genericità, non ha alcun valore probatorio (e, Tes_5
significativamente, il Tribunale non l'ha neanche menzionata).
Lo stesso dicasi per la deposizione della teste escussa il 18.5.2022 (fatto salvo quanto si dirà al punto Pt_2
17.)
CP_ CP_ Invero, la a dichiarato di conoscere il da circa due anni (ossia da quando il rapporto tra il e Pt_2
CP_ la volgeva al termine) e che il ha svolto presso il suo negozio due o tre interventi. Pt_1 CP_ Nulla ha saputo dire la ull'orario di lavoro e sulla concreta natura delle mansioni cui era adibito il Pt_2
AN ha dichiarato che fino a quando (gennaio 2017) è stata titolare di un negozio che trovavasi Per_3
CP_ accanto a quello della , non ha mai visto il lavorare presso il negozio del sig. Pt_1 Pt_1
Tra il 2017 e il 2019 ogni tanto si recava presso il negozio del ricorda di aver visto anche il ricorrente, Pt_1
ma non saputo specificare di cosa si occupasse.
Dal gennaio 2019 è stata assunta dalla e ha precisato che: Pt_1
CP_ a) il si occupava di consegnare le casse ai clienti e spiegare loro il funzionamento delle casse;
lavorava 4 giorni a settimana tranne il martedì;
non si è mai occupato dei cablaggi delle linee in quanto tale attività non veniva svolta dalla società ; Pt_1
b) i macchinari venduti ai propri clienti dalla venivano consegnati già provvisti di software e dovevano solo essere installati;
delle procedure di installazione e di manutenzione della parte fiscale dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura si era occupato sempre il Pt_1
Il punzone per chiudere e sigillare i registratori di cassa è sempre stato nella disponibilità del solo sig. Pt_1
le riparazioni ai macchinari venduti dalla erano rarissime e delle stesse si occupava solo il Pt_1 Pt_1
CP_ c) la mansione principale svolta dal era quella di tecnico addetto al trasporto ed all'installazione dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura;
CP_ il si limitava a fornire spiegazione ai clienti circa il funzionamento degli apparati;
d) i dipendenti della terminano di lavorare alle 17.30. Pt_1
ha dichiarato: Testimone_4
che ha visto il ricorrente lavorare presso il negozio della dall'estate del 2016; Pt_1 che vedeva il ricorrente lavorare dal lunedì al venerdì sia di mattina che di pomeriggio ma non ha saputo indicare l'orario di lavoro.
che gli consta che il ricorrente si occupava di attività di assistenza tecnica per bilance elettroniche e registratori di cassa e a volte l'ha visto utilizzare un'autovettura della società . Pt_1
che non sapeva nulla di preciso sull'attività svolta dal ricorrente presso i clienti esterni.
14. Ora, quanto all'inizio del rapporto lavorativo, la società ha allegato che occasionalmente ha avuto rapporti
CP_ commerciali con il già titolare della ditta Master Digit, e che l'assunzione alle proprie dipendenze dell'appellato è avvenuta soltanto a febbraio 2019.
La teste a escluso di aver mai visto il ricorrente lavorare presso il negozio della sino a gennaio Tes_2 Pt_1
2017 ma ha riferito che, nel periodo successivo e sino alla sua assunzione, quando si è recata nel negozio in
CP_ questione ha visto il
La ha detto, invece, che l'appellato lavorava per la sin dal 2016. Tes_1 Pt_1
CP_ Al fine di stabilire da quando il ha iniziato a prestare la sua attività in favore dell'appellante, possono trarsi elementi di prova dai messaggi WhatsApp allegati dall'appellato.
Va premesso che tali messaggi sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo
2712 codice civile. Consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati (Cass. 1254/2025).
Tuttavia, il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183
c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. 19622/2024, richiamata da Cass.
1254/2025). Con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado ha disconosciuto l'autenticità della documentazione in parola e la sua riferibilità al ed al personale della senza, tuttavia, allegare Pt_1 Pt_1
“elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”.
In ogni caso, per effetto di tale contestazione non può attribuirsi ai documenti in questione un pieno valore probatorio;
tuttavia, essi conservano il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi.
Ebbene, se si tiene presente che:
la non ha mai espressamente negato di aver corrisposto, nel periodo non formalizzato, la paga Pt_1
settimanale indicata dal ricorrente e ciò contrasta con l'allegazione di rapporti occasionali;
CP_ la teste a ammesso di aver visto il presso il negozio della trai l 2017 e il 2019; Tes_2 Pt_1
la ha dichiarato di aver visto lavorare l'appellato per la sin dal 2016; Testimone_6 Pt_1
i messaggi WhatsApp coprono un periodo che va da settembre 2017 in poi e danno conto di richieste rivolte al Ricci e di interventi da questi eseguiti in tutti i mesi antecedenti la data della formale assunzione e per più
volte negli stessi mesi;
tanto tenuto presente, può ritenersi che v'è la prova sufficiente che il rapporto di lavoro tra le parti è iniziato
(quanto meno) da settembre 2017 e si è protratto, ininterrottamente, sino al licenziamento.
15. Quanto alla natura del rapporto, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione dell'attività dell'impesa datrice di lavoro, il pagamento (come detto, non contestato), di un compenso fisso a scadenza settimanale nel periodo “a nero”, l'assenza di elementi che inducano a ritenere che il rapporto si sia atteggiato con modalità diverse a partire dalla data di formale assunzione, rappresentano circostanze che
CP_ depongono univocamente per l'avvenuta prestazione, da parte del di una prestazione lavorativa in regime di subordinazione.
16. Per quel che concerne l'orario lavorativo, nulla di preciso è emerso a sostegno della tesi attorea. Sotto tale profilo, la deposizione della appare poco attendibile, giacché la teste ha riferito di un Tes_1
impegno settimanale (prestazione di lavoro dal lunedì, al venerdì) in parte smentito dalle stesse allegazioni del ricorrente (che ha, invece, dedotto di non aver lavorato di martedì).
E non si comprende neanche come possa la teste aver visto il ricorrente lavorare dal lunedì al venerdì sia di
CP_ mattina che di pomeriggio, visto che il ha allegato con l'atto introduttivo (vd. punto 3, lett a) di aver svolto prevalentemente attività al di fuori del negozio per eseguire interventi presso i vari clienti (ristoranti,
bar, farmacie, esercizi commerciali ecc.).
CP_ Gli altri testi nulla di preciso hanno riferito sull'orario d lavoro del
Non v'è, pertanto, la prova che l'appellato abbia lavorato oltre le 20 ore settimanali previste dal contratto di assunzione.
Può ritenersi, visto che non constano mutamenti nel contenuto e nelle modalità della prestazione resa nel
CP_ tempo dal che costui anche da settembre 2017 abbia osservato il medesimo orario lavorativo.
CP_ 17. In merito al livello di inquadramento del costui pacificamente si occupava dell'installazione dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura;
CP_ Dai messaggi chat si rileva che il eseguiva anche interventi di riparazione.
La circostanza trova conferma nelle deposizioni delle testi le quali hanno dichiarato che, Pt_2 Tes_1
CP_ presso i loro negozi, il ha effettuato alcune riparazioni.
Il CCNL di categoria assegna il terzo livello ai lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.
Tra le figure previste rientra il “tecnico riparatore del settore macchine per ufficio”: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;
compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
Il 4° livello compete ai lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite".
Tra le figure esemplificative v'è il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti.
CP_ Nei successivi livelli rientrano (tra le figure più vicine a quella del il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi (livello 5) e l'operaio comune.
CP_ Pare alla Corte che non possa disconoscersi al il 3° livello, richiedendo l'installazione dei registratori di cassa e dei sistemi di pesatura specifiche (oltre che la riparazione) una particolare e adeguata capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.
CP_ E, significativamente, il è munito di attestato di qualifica professionale di montatore, riparatore apparecchiature elettroniche.
18. In conclusione, l'appellato ha diritto alle differenze retributive per i titoli indicati in ricorso, tranne l'indennità sostitutiva del preavviso, sulla base del periodo del rapporto di lavoro da settembre 2017 al 30
settembre 2020, dell'inquadramento nel livello III previsto dal CCNL e di un orario settimanale di 20 ore detratte le somme percepite, come dichiarate da parte ricorrente o risultanti come riscosse dalla documentazione prodotta in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 19. A tal fine è stato disposto un supplemento di CTU al fine di accertare:
CP_
< per i titoli di cui al ricorso introduttivo, ma con esclusione dell'indennità di preavviso, sulla base dei seguenti parametri:
durata rapporto lavorativo: 30 settembre 2017 – 30 settembre 2020;
orario di lavoro osservato durante il rapporto: 20 ore settimanali;
retribuzioni percepite durante il rapporto: quelle dichiarate dal ricorrente o quelle maggiori somme eventualmente risultanti come percepite dalla documentazione in atti>>.
CP_ Il CTU ha accertato che l'importo dovuto al ai suddetti titoli è pari a €.7.388,06, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria alla data del 18 ottobre 2025.
Va precisato che le differenze retributive spettanti al lavoratore vanno calcolate detraendo dalle somme lorde dovute quelle effettivamente corrisposte dal datore di lavoro, fatte salve le trattenute che il datore di lavoro deve operare in sede di liquidazione delle somme.
Sulla scorta delle conclusioni del CTU (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché si appalesano immuni
CP_ da errori di calcolo), la va condannata a pagare al la Parte_1
predetta somma oltre agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria maturanti e maturandi.
19. Considerato che:
la domanda di differenze salariali è stata accolta in misura notevolmente inferiore a quella inizialmente richiesta dal ricorrente;
la domanda di declaratoria di illegittimità dell'impugnato licenziamento è stata respinta;
la domanda riconvenzionale spiegata dalla società appellante è stata rigettata;
tanto considerato e stante l'esito complessivo del giudizio, appare equo porre a intero carico della società
appellante le spese delle CTU espletate nel corso del doppio grado del giudizio (anche perché disposte per CP_ quantificare le differenze salariali dovute al e che l'appellante aveva infondatamente negato di dover corrispondere) e compensate per ¾ tra le parti le spese di lite.
Il restante ¼ va posto a carico della società appellante. Per la liquidazione si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, dalla
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del Parte_1 CP_1
lavoro di Roma in data 18 settembre 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, condanna la
CP_ società appellante al pagamento, in favore del a titolo di differenze salariali, della somma di €.7.388,06,
comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria alla data del 18 ottobre 2025, oltre gli ulteriori accessori maturato e maturandi sino al soddisfo.
CP_ Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna la società appellante al pagamento, in favore del di ¼ delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, nell'intero e per ciascun grado in €.5.000,00, oltre forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Compensa tra le parti il resto delle spese.
Pone a carico della società appellante le spese delle CTU espletate nel corso del doppio grado del giudizio
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis