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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6216 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19182/2014 r.g.a.c., vertente
TRA
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv. ASSUNTA CERASUOLO, giusta procura a margine dell'atto introduttivo,
attore
CONTRO
in Controparte_1
persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. PAOLA CAPOBIANCO,
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
convenuto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 21.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 6.6.2014, la società S.G.A. – Società Controparte_2
ha notificato a e a quali eredi
[...] Parte_1 Parte_2
Pagina 1 di 7 di atto di precetto per il pagamento di € 429.997,75, Persona_1
richiamando le obbligazioni assunte dal loro dante causa nei confronti dell'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale –
ISVEIMER, suo dante causa, con i due distinti contratti di mutuo del
27.11.1978 (rep. n. 40120 – racc. n. 5743 e rep. n. 40121 – racc. n. 5744),
per notar Persona_2
Gli intimati hanno instaurato il presente giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c.,
eccependo: 1) la nullità del precetto per violazione dell'art. 477 c.p.c. e per carenza di idoneo titolo esecutivo;
2) la loro qualità di eredi beneficiati del de
cuius; 3) la prescrizione del credito;
4) l'insussistenza dello stesso.
2. Con due distinti contratti di mutuo, entrambi stipulati il 27.11.1978
per rogiti del notaio rispettivamente designati da n. rep. Persona_2
40120 e n. racc. 5743, da n. rep. 40121 e n. racc. 5744, l'ISVEIMER ha concesso in mutuo le somme di £ 295.200.000 e di £ 250.000.000 in favore della società con la garanzia fideiussoria di Parte_3 Per_1
[...]
Nell'atto di precetto, la convenuta li ha menzionati entrambi,
giungendo infine alla quantificazione del suo credito nella misura di €
429.997,75 a titolo di capitale scaduto, interessi di mora, premi assicurativi e compensi di precetto.
Nella comparsa di costituzione e risposta, la società opposta ha meglio precisato la sua pretesa, individuandone la fonte nel solo contratto rep. n.
40120 e racc. n. 5743, riservandosi di agire in altra sede per quanto concerne l'altro rapporto.
Il thema decidendum è pertanto limitato al credito originato dal solo
Pagina 2 di 7 contratto in questione.
2.1. In primo luogo, gli opponenti hanno dedotto la violazione dell'art. 477 c.p.c., il quale impone che la notificazione dell'atto di precetto, se diretta, come nel caso di specie, agli eredi dell'originario debitore, non possa essere contestuale alla notificazione del titolo, ma debba seguirla con un intervallo di almeno dieci giorni.
Tale difesa, attenendo alle modalità di svolgimento dell'azione esecutiva, va sussunta nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. e dev'essere, pertanto,
svolta entro il termine di venti giorni dalla notificazione del precetto.
Nel caso concreto, il precetto è stato notificato il 6.6.2014 e la citazione introduttiva del presente giudizio il 26.6.2014; la domanda è
dunque tempestiva.
Nel merito, il titolo esecutivo risulta essere stato notificato congiuntamente al precetto, anziché nel termine di almeno dieci giorni prima, richiesto dalla legge, né la società opposta ha svolto sul punto alcuna difesa, utile a giustificare tale irregolarità o a ritenerla in qualche modo sanata.
Neanche può dirsi che il titolo, per sua natura, non richieda la notificazione al debitore, come nel caso del decreto ingiuntivo nei limiti dell'art. 654, c. II, c.p.c. o in quello del mutuo fondiario ex art. 41, c. I, TUB,
essendo esso costituito da un comune contratto di mutuo.
Da ciò discendono l'accoglimento, in parte qua, dell'opposizione e l'accertamento della nullità del precetto.
2.2. La fondatezza dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. determina l'invalidità dell'atto di precetto intimato agli opponenti, ma non esaurisce la
Pagina 3 di 7 materia del contendere, poiché di per sé non impedirebbe al creditore di notificare ritualmente nuovo precetto con il quale procedere infine a esecuzione.
Occorre, pertanto, esaminare anche la fondatezza della domanda ex art. 615 c.p.c., pure formulata dagli opponenti e volta a negare in radice il diritto di S.G.A. di procedere a esecuzione sulla base del predetto titolo.
2.2.1. Gli opponenti eccepiscono, in primo luogo, che esso non sia idoneo a fungere da titolo esecutivo, in quanto privo degli elementi previsti dall'art. 474 c.p.c. (v. pg. 2 della citazione).
Ebbene, il mutuo in questione (rep. n. 40120 e racc. n. 5743) riveste la forma dell'atto pubblico, sicché sembra, in apparenza, rientrare nella fattispecie dell'art. 474, c. II, n. 3) c.p.c.
Occorre tuttavia verificare se esso presenti tutti gli elementi costitutivi del tipo negoziale cui appartiene.
Fra di essi, va annoverata la c.d. traditio, ovverosia la materiale ed effettiva consegna di quanto mutuato, la quale, ai sensi dell'art. 1813 c.c.,
non costituisce mera obbligazione del mutuante, ma elemento essenziale del contratto, in quanto caratterizzato dalla c.d. realità, e necessario a integrarne l'esistenza, prima ancora che l'idoneità a fungere da titolo esecutivo.
Ciò, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non deve necessariamente realizzarsi mediante la consegna fisica del denaro, ma anche con il suo accreditamento sul conto corrente o con altre modalità, purché
idonee a mutarne il titolo di appartenenza (v. Cass., Sez. III, n. 9229/22; v.
anche Cass., Sez. I, n. 25632/17 e Sez. VI-I, n. 38884/21), facendo sì che esso esca dalla giuridica disponibilità del mutuante per entrare nel patrimonio del
Pagina 4 di 7 mutuatario.
La S.C. (v. Cass., S.U., n. 5968/25) ha di recente ribadito, sia pure quale premessa di un più specifico discorso giuridico, che “la messa a
disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente
contabile”, ma che essa deve pur sussistere e creare un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario, non ravvisabile “quando la
stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o
contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al
verificarsi di un evento successivo”.
2.2.2. Tanto premesso in linea generale, occorre esaminare il caso particolare.
Il contratto azionato, pur prevedendo che “l'ISVEIMER concede a
mutuo […] la somma di £ 295.200.000” (v. art. II), stabilisce altresì che “la
detta somma […] sarà versata alla società mutuataria in una o più volte,
entro e non oltre il 30 giugno 1980” (v. art. III).
Esso, pertanto, lungi dal contenere quietanza del versamento di quanto mutuato, in una delle diverse forme compatibili con la compendiata elaborazione giurisprudenziale, espressamente esclude che ciò sia avvenuto e rimanda a successivi ed eventuali atti di erogazione.
D'altronde, è la stessa società opposta ad affermare (v. pg. 11 della comparsa di risposta) che il versamento delle somme mutuate sia avvenuto solo parzialmente e in epoca successiva.
Tale circostanza, sebbene pacifica fra le parti, è insufficiente a conferire al mutuo il valore di titolo esecutivo, poiché anch'essa, in quanto elemento costitutivo dello stesso, avrebbe dovuto rivestire la forma solenne a
Pagina 5 di 7 tal fine richiesta dall'art. 474, n. 3), c.p.c.
Ciò è ad esempio avvenuto per il contratto stipulato per rogito rep. n.
40121 – racc. n. 5744, anch'esso menzionato nel precetto, ma, come chiarito nella comparsa di risposta, non ancora azionato dalla società convenuta:
esso, infatti, pur congegnato secondo le medesime modalità del negozio in discussione, è stato poi seguito da un atto di erogazione e quietanza rivestito della forma pubblica e idoneo, come tale, a integrarne l'efficacia al fine di intraprendere l'azione esecutiva.
Non è tuttavia neanche dedotto che ciò sia avvenuto anche per il titolo oggetto di causa, il quale, pertanto, risulta solo parzialmente documentato per rogito notarile e, come tale, inidoneo a fungere da titolo esecutivo.
Non varrebbe in contrario affermare che esso, sia pure contro l'espressa qualificazione giuridica conferitagli dalle parti e dal notaio rogante, costituisca in realtà non già un mutuo, ma un contratto di finanziamento, non caratterizzato dalla realità.
Ove anche, infatti, così fosse, ciò rileverebbe solo ai fini del perfezionamento del contratto, ma non inciderebbe sulla sua inidoneità a fungere da titolo esecutivo: resterebbe, infatti, comunque esclusa la documentazione con forma solenne, agli effetti dell'art. 474, n. 3), c.p.c.,
dell'entità della somma effettivamente finanziata e, conseguentemente,
dell'effettiva obbligazione restitutoria ricadente sul soggetto a ciò obbligato.
In definitiva, dunque, anche l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dev'essere accolta.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona Controparte_3
del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità
del precetto opposto e l'insussistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione sulla base del contratto di mutuo per notar del 27.11.1978 (rep. n. Persona_2
40120 – racc. n. 5743;
2. condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, in solido fra loro, liquidate ex d.m. n. 55/14
(scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00), in complessivi €
11.500,00 per compensi (dei quali € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, €5.400,00 per la fase istruttoria ed € 3.100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Assunta Cerasuolo, dichiaratasi antistataria;
3. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di
CTU.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 12/06/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19182/2014 r.g.a.c., vertente
TRA
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv. ASSUNTA CERASUOLO, giusta procura a margine dell'atto introduttivo,
attore
CONTRO
in Controparte_1
persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. PAOLA CAPOBIANCO,
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
convenuto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 21.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 6.6.2014, la società S.G.A. – Società Controparte_2
ha notificato a e a quali eredi
[...] Parte_1 Parte_2
Pagina 1 di 7 di atto di precetto per il pagamento di € 429.997,75, Persona_1
richiamando le obbligazioni assunte dal loro dante causa nei confronti dell'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale –
ISVEIMER, suo dante causa, con i due distinti contratti di mutuo del
27.11.1978 (rep. n. 40120 – racc. n. 5743 e rep. n. 40121 – racc. n. 5744),
per notar Persona_2
Gli intimati hanno instaurato il presente giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c.,
eccependo: 1) la nullità del precetto per violazione dell'art. 477 c.p.c. e per carenza di idoneo titolo esecutivo;
2) la loro qualità di eredi beneficiati del de
cuius; 3) la prescrizione del credito;
4) l'insussistenza dello stesso.
2. Con due distinti contratti di mutuo, entrambi stipulati il 27.11.1978
per rogiti del notaio rispettivamente designati da n. rep. Persona_2
40120 e n. racc. 5743, da n. rep. 40121 e n. racc. 5744, l'ISVEIMER ha concesso in mutuo le somme di £ 295.200.000 e di £ 250.000.000 in favore della società con la garanzia fideiussoria di Parte_3 Per_1
[...]
Nell'atto di precetto, la convenuta li ha menzionati entrambi,
giungendo infine alla quantificazione del suo credito nella misura di €
429.997,75 a titolo di capitale scaduto, interessi di mora, premi assicurativi e compensi di precetto.
Nella comparsa di costituzione e risposta, la società opposta ha meglio precisato la sua pretesa, individuandone la fonte nel solo contratto rep. n.
40120 e racc. n. 5743, riservandosi di agire in altra sede per quanto concerne l'altro rapporto.
Il thema decidendum è pertanto limitato al credito originato dal solo
Pagina 2 di 7 contratto in questione.
2.1. In primo luogo, gli opponenti hanno dedotto la violazione dell'art. 477 c.p.c., il quale impone che la notificazione dell'atto di precetto, se diretta, come nel caso di specie, agli eredi dell'originario debitore, non possa essere contestuale alla notificazione del titolo, ma debba seguirla con un intervallo di almeno dieci giorni.
Tale difesa, attenendo alle modalità di svolgimento dell'azione esecutiva, va sussunta nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. e dev'essere, pertanto,
svolta entro il termine di venti giorni dalla notificazione del precetto.
Nel caso concreto, il precetto è stato notificato il 6.6.2014 e la citazione introduttiva del presente giudizio il 26.6.2014; la domanda è
dunque tempestiva.
Nel merito, il titolo esecutivo risulta essere stato notificato congiuntamente al precetto, anziché nel termine di almeno dieci giorni prima, richiesto dalla legge, né la società opposta ha svolto sul punto alcuna difesa, utile a giustificare tale irregolarità o a ritenerla in qualche modo sanata.
Neanche può dirsi che il titolo, per sua natura, non richieda la notificazione al debitore, come nel caso del decreto ingiuntivo nei limiti dell'art. 654, c. II, c.p.c. o in quello del mutuo fondiario ex art. 41, c. I, TUB,
essendo esso costituito da un comune contratto di mutuo.
Da ciò discendono l'accoglimento, in parte qua, dell'opposizione e l'accertamento della nullità del precetto.
2.2. La fondatezza dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. determina l'invalidità dell'atto di precetto intimato agli opponenti, ma non esaurisce la
Pagina 3 di 7 materia del contendere, poiché di per sé non impedirebbe al creditore di notificare ritualmente nuovo precetto con il quale procedere infine a esecuzione.
Occorre, pertanto, esaminare anche la fondatezza della domanda ex art. 615 c.p.c., pure formulata dagli opponenti e volta a negare in radice il diritto di S.G.A. di procedere a esecuzione sulla base del predetto titolo.
2.2.1. Gli opponenti eccepiscono, in primo luogo, che esso non sia idoneo a fungere da titolo esecutivo, in quanto privo degli elementi previsti dall'art. 474 c.p.c. (v. pg. 2 della citazione).
Ebbene, il mutuo in questione (rep. n. 40120 e racc. n. 5743) riveste la forma dell'atto pubblico, sicché sembra, in apparenza, rientrare nella fattispecie dell'art. 474, c. II, n. 3) c.p.c.
Occorre tuttavia verificare se esso presenti tutti gli elementi costitutivi del tipo negoziale cui appartiene.
Fra di essi, va annoverata la c.d. traditio, ovverosia la materiale ed effettiva consegna di quanto mutuato, la quale, ai sensi dell'art. 1813 c.c.,
non costituisce mera obbligazione del mutuante, ma elemento essenziale del contratto, in quanto caratterizzato dalla c.d. realità, e necessario a integrarne l'esistenza, prima ancora che l'idoneità a fungere da titolo esecutivo.
Ciò, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non deve necessariamente realizzarsi mediante la consegna fisica del denaro, ma anche con il suo accreditamento sul conto corrente o con altre modalità, purché
idonee a mutarne il titolo di appartenenza (v. Cass., Sez. III, n. 9229/22; v.
anche Cass., Sez. I, n. 25632/17 e Sez. VI-I, n. 38884/21), facendo sì che esso esca dalla giuridica disponibilità del mutuante per entrare nel patrimonio del
Pagina 4 di 7 mutuatario.
La S.C. (v. Cass., S.U., n. 5968/25) ha di recente ribadito, sia pure quale premessa di un più specifico discorso giuridico, che “la messa a
disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente
contabile”, ma che essa deve pur sussistere e creare un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario, non ravvisabile “quando la
stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o
contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al
verificarsi di un evento successivo”.
2.2.2. Tanto premesso in linea generale, occorre esaminare il caso particolare.
Il contratto azionato, pur prevedendo che “l'ISVEIMER concede a
mutuo […] la somma di £ 295.200.000” (v. art. II), stabilisce altresì che “la
detta somma […] sarà versata alla società mutuataria in una o più volte,
entro e non oltre il 30 giugno 1980” (v. art. III).
Esso, pertanto, lungi dal contenere quietanza del versamento di quanto mutuato, in una delle diverse forme compatibili con la compendiata elaborazione giurisprudenziale, espressamente esclude che ciò sia avvenuto e rimanda a successivi ed eventuali atti di erogazione.
D'altronde, è la stessa società opposta ad affermare (v. pg. 11 della comparsa di risposta) che il versamento delle somme mutuate sia avvenuto solo parzialmente e in epoca successiva.
Tale circostanza, sebbene pacifica fra le parti, è insufficiente a conferire al mutuo il valore di titolo esecutivo, poiché anch'essa, in quanto elemento costitutivo dello stesso, avrebbe dovuto rivestire la forma solenne a
Pagina 5 di 7 tal fine richiesta dall'art. 474, n. 3), c.p.c.
Ciò è ad esempio avvenuto per il contratto stipulato per rogito rep. n.
40121 – racc. n. 5744, anch'esso menzionato nel precetto, ma, come chiarito nella comparsa di risposta, non ancora azionato dalla società convenuta:
esso, infatti, pur congegnato secondo le medesime modalità del negozio in discussione, è stato poi seguito da un atto di erogazione e quietanza rivestito della forma pubblica e idoneo, come tale, a integrarne l'efficacia al fine di intraprendere l'azione esecutiva.
Non è tuttavia neanche dedotto che ciò sia avvenuto anche per il titolo oggetto di causa, il quale, pertanto, risulta solo parzialmente documentato per rogito notarile e, come tale, inidoneo a fungere da titolo esecutivo.
Non varrebbe in contrario affermare che esso, sia pure contro l'espressa qualificazione giuridica conferitagli dalle parti e dal notaio rogante, costituisca in realtà non già un mutuo, ma un contratto di finanziamento, non caratterizzato dalla realità.
Ove anche, infatti, così fosse, ciò rileverebbe solo ai fini del perfezionamento del contratto, ma non inciderebbe sulla sua inidoneità a fungere da titolo esecutivo: resterebbe, infatti, comunque esclusa la documentazione con forma solenne, agli effetti dell'art. 474, n. 3), c.p.c.,
dell'entità della somma effettivamente finanziata e, conseguentemente,
dell'effettiva obbligazione restitutoria ricadente sul soggetto a ciò obbligato.
In definitiva, dunque, anche l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dev'essere accolta.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona Controparte_3
del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità
del precetto opposto e l'insussistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione sulla base del contratto di mutuo per notar del 27.11.1978 (rep. n. Persona_2
40120 – racc. n. 5743;
2. condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, in solido fra loro, liquidate ex d.m. n. 55/14
(scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00), in complessivi €
11.500,00 per compensi (dei quali € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, €5.400,00 per la fase istruttoria ed € 3.100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Assunta Cerasuolo, dichiaratasi antistataria;
3. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di
CTU.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 12/06/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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