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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 606 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del
14.7.2025 con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] in data [...] (CF ,
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
, nata a [...] il [...] ( ) che agiscono in proprio e tutti
[...] C.F._3
anche quali eredi di nato ad [...] il [...] (CF. Persona_1 C.F._4
), rappresentati e difesi – giusta procura in atti – dall'Avv.
[...] Parte_3
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Cosenza alla C.F._3
via Arnaldo De Filippis n. 36; attori;
contro
(C.F ), con sede legale in 87100 Cosenza Controparte_1 P.IVA_1
Viale Trieste n. 95, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr.
(c.f. ), elettivamente domiciliato in 87036 Rende (CS) Via CP_2 C.F._5
Lazio snc, presso lo studio dell'Avv. Francesco Canino, da cui è rappresentata e difesa per mandato in atti;
convenuta;
OGGETTO: LESIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1) I fatti controversi
Gli odierni attori, in proprio e nella qualità di eredi di hanno evocato in Persona_1 giudizio l e l Controparte_3 Controparte_4
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
[...]
disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, nel merito per tutti i motivi esposti in narrativa procedere all'accertamento di tutti i danni provocati dalla condotta delle parti convenute e consequenzialmente condannare le parti convenute al risarcimento di tutti i danni biologici, patrimoniali
e non patrimoniali subiti e subendi, oltre interessi e rivalutazione: - In favore del dott. , Parte_1 determinata da idonea CTU che sin d'ora si chiede, oltre che agli ulteriori danni biologici secondo le tabelle del Tribunale di IL, nonché di tutte le spese e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, morali e esistenziali subiti anche in considerazione della mutata situazione lavorativa, determinati nella misura di oltre 2.000.000,00 di euro, già detratto l'acconto versato dall'assicurazione, ovvero della somma che si riterrà di giustizia, da determinarsi secondo equità anche in considerazione della personalizzazione del danno, oltre interessi e rivalutazione. - In favore dei congiunti, dei danni biologici, morali ed esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali: nella misura di oltre di euro 400.000,00 per la sig.ra
e/o nella misura che verrà determinata da idonea CTU che sin d'ora si chiede sulla condizione Pt_2 fisica della sig.ra e/o in altra somma determinata secondo le tabelle del Tribunale di IL Parte_2 ovvero secondo le Tabelle di Roma ovvero secondo equità anche in considerazione della personalizzazione del danno, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Nella misura di €. 274.587,60 per il padre Per_1
e quindi i suoi eredi, in altra somma determinata secondo le tabelle del Tribunale di IL
[...] ovvero secondo le Tabelle di Roma ovvero secondo equità anche in considerazione della personalizzazione del danno, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Nella misura di euro 200.000,00 per la sorella, avv.
, e/o in altra somma determinata secondo le Tabelle del Tribunale di IL ovvero Parte_3 secondo le Tabelle di Roma ovvero secondo equità anche in considerazione della personalizzazione del danno, il tutto oltre interessi e rivalutazione. - In via istruttoria si chiede sin l'acquisizione dell'originale dell'accertamento tecnico richiesto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza e dei verbali dei carabinieri accorsi sul posto e l'ammissione di idonea CTU. - Con riserva di ampliare e/o modificare le predette conclusioni nonché di formulare nuove istruttorie all'esito delle difese di controparte. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi”.
A sostegno delle domande, hanno allegato che, in data 31 dicembre 2011 , Parte_1
recatosi in TE AN (CS) per percorrere qualche pista dell'impianto sciistico ivi presente, verso le ore 11.00 circa, nell'attraversare il tratto denominato “canalone della pista blu”, a pochi metri prima della biforcazione della pista rossa, a causa dell'improvvisa perdita di uno sci e per le pessime condizioni della pista perdeva l'equilibrio finendo rovinosamente oltre il ciglio della pista, in conseguenza della mancata adozione di reti di protezione atte ad impedire l'impatto violento contro un grosso albero posizionato nello strapiombo che fiancheggiava la pista. Hanno, quindi, evidenziato l'insufficienza della somma già corrisposta dall pari ad euro 1.000.000,00, avendo riportato una invalidità CP_5 Parte_1 permanente pari al 100%.
Nel costituirsi, l ha resistito alle domande, chiedendo Controparte_6
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “contrariis rejectis, rigettare integralmente le domande svolte dagli attori, in quanto destituite di ammissibilità, procedibilità, proponibilità e fondamento, per tutte le ragioni esposte in atto;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig.
– nella misura che verrà quantificata in corso di causa – nella determinazione Parte_1 dell'evento nonché il diverso e minore pregiudizio patito, con ogni conseguente effetto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta da , avendo Parte_1
questi con nota indirizzata all pervenuta in data 18.02.2016 prot. 746 dichiarato di CP_1 accettare la somma di € 1.000.000,00 (un milione di euro) di cui all'intero massimale dell'assicurazione , impegnandosi a rinunciare alle azioni giudiziali e a rimettere CP_7 querela nei confronti dei dipendenti dell , con efficacia estintiva del diritto ad agire oggi CP_1
esercitato.
Ha, ancora, eccepito l'effetto preclusivo del giudicato penale intervenuto nei confronti dei dipendenti e , assolti in via definitiva per non aver Parte_4 Persona_2
commesso il fatto con sentenza n. 42/18 del Giudice di Pace di Cosenza, resa alla pubblica udienza del 04.09.2018 e depositata il 17/11/2018.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza di profili di responsabilità in capo alla convenuta, tenuto conto della imputabilità esclusiva dell'evento alla condotta imprudente del e Pt_1 dell'insussistenza di un obbligo di apporre reti nel tratto di pista, pressocchè pianeggiante, ove si è verificato il sinistro.
Ha, quindi, contestato la sussistenza dei danni non patrimoniali e patrimoniali richiesti tanto dalla vittima del sinistro quanto dai congiunti.
Espletate prova orale e consulenze tecniche medico legale e cinematica, la causa viene per la decisione, dopo la costituzione in prosecuzione da parte di e quali Pt_1 Parte_3
eredi di , medio tempore deceduta. Parte_2 2) Sull'efficacia preclusiva del giudicato penale di assoluzione – esclusione.
Nell'ordine delle questioni giuridiche da trattare, e tenuto conto della valenza potenzialmente assorbente della stessa, deve analizzarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria articolata da parte convenuta in ragione della sussistenza di un giudicato penale di assoluzione nei confronti dei dipendenti dell , esteso anche all'odierna società indicata CP_1 come gestore dell'impianto sciistico.
Deve premettersi che in punto di rapporti tra giudizio penale e civile, norma di riferimento è
l'art. 652 c.p.p.: la ratio è quella di annettere autorità extrapenale al giudicato solo in applicazione delle espresse prescrizioni di legge, posto il carattere derogatorio della norma rispetto al più generale principio di autonomia e separazione fra i giudizi.
Invero, l'effetto preclusivo dell'accertamento dei fatti compiuti in sede penale, nell'ambito del processo civile, avente ad oggetto le restituzioni e/o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, limita la sua portata operativa alle ipotesi in cui si realizzi la condizione negativa che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di partecipare al procedimento, in veste di parte civile: dunque, sotto il profilo soggettivo, è necessaria la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire, che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (Cassazione civile sez. III 29/3/2023 n. 8879).
A ciò si aggiunga che “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654
(nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. n. 4764/2016)”.
Ciò posto, nel caso di specie, non è riscontrabile la perfetta coincidenza soggettiva tra i due procedimenti, dal momento che pur essendosi costituito parte civile, la Parte_1 società che gestisce l'impianto sciistico non ha partecipato al procedimento penale svoltosi nei confronti dei suoi dipendenti, sicché si pone il problema di stabilire se e in che termini il giudicato di assoluzione ivi formatosi possa estendersi anche nei confronti dell'odierna convenuta.
Al riguardo, questo giudice non disconosce i principi affermati dalla Suprema Corte ad esempio in materia di responsabilità professionale in ambito sanitario, per cui “Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza - pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile
- che abbia assolto i medici con la formula “perché il fatto non sussiste”, in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art. 652
c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 12.9.2022, n. 26811).
È necessario, quindi, “non solo che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati in solido non sia fondata su ragioni personali del condebitore, ma, altresì, che gli altri condebitori (non partecipi di quel giudizio) abbiano tempestivamente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio” (Cass., 21 dicembre 2011, n. 27906).
Trattasi, invero, di fattispecie relativa ad una ipotesi di responsabilità della struttura per fatto colposo dei dipendenti, diversa da quella oggetto della presente indagine, scaturente da responsabilità proprie dell'ente convenuto.
Nel caso di specie, il giudicato penale assolutorio è fondato su ragioni personali dei dipendenti dell , ovvero sulla presunta loro qualità di responsabile delle piste e di gestore della CP_1
sicurezza delle stesse, il che preclude alla convenuta, evocata in giudizio nella qualità di effettivo titolare della gestione del ridetto impianto e di soggetto tenuto alla elaborazione di un piano di sicurezza, di invocare l'efficacia favorevole della sentenza definitiva.
A ciò si aggiunga che le carenze organizzative e di sicurezza gravanti sull quale gestore CP_4
delle piste, non risultano affatto escluse nel giudizio penale nei confronti di e Pt_4 Per_2 assolti ex articolo 530 2 comma cpp, tra l'altro, in quanto privi di mansioni relative alla sicurezza delle piste e, quindi, in difetto delle condizioni soggettive di imputabilità del fatto.
In definitiva, considerato che il fatto colpevole dei dipendenti non rappresenta un elemento costitutivo della responsabilità addebitata al gestore dell'impianto, tenuto conto del fatto che il giudice penale ha condotto un effettivo e specifico accertamento in ordine alla insussistenza del fatto loro addebitato, limitatamente alla carenza di doveri specifici di garantire la sicurezza dell'impianto in capo ai dipendenti e , la richiamata sentenza penale non può Per_2 Pt_4 determinare, in capo a , alcuna preclusione rispetto alla facoltà di azione per Parte_1
il risarcimento dei danni in sede civile, non essendo opponibile nei confronti di soggetti che non hanno preso parte al giudizio penale.
Deve, ad ogni modo, evidenziarsi che pacificamente gli attori , Parte_3 Per_1
e non si sono mai costituiti parti civili nel procedimento penale
[...] Parte_2
richiamato in atti, per cui sono pienamente legittimati ad esigere il risarcimento dei danni patiti per lesione della serenità familiare in conseguenza del danno iatrogeno subito dal proprio congiunto.
3) Sull'(in)ammissibilità della domanda per la rinuncia all'azione di cui alla missiva del
18.2.2016.
Venendo alla questione relativa alla inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
in spregio alla intervenuta rinuncia alle azioni civili, deve evidenziarsi che in atti v'è
[...]
dichiarazione di accettazione del 18.2.2016 della somma di euro 1.000.000,00 inviata dal Pt_1
all con impegno di rinunciare alle azioni giudiziali ed a rimettere querela nei confronti CP_1 dei dipendenti dell , salvo buon fine del pagamento, cui fa seguito il riscontro dell'ente CP_1
di disponibilità a definire il sinistro per tale importo, corrispondente al massimale di polizza.
Nonostante non risulti documentata la sottoscrizione di una transazione da parte delle parti, preannunciata nella missiva dell'ente anche al fine di estinguere le pretese avanzate nei confronti dell , l compagnia assicurativa del responsabile civile, risulta aver CP_1 CP_5 corrisposto la somma concordata.
Deve ancora chiarirsi che il danneggiato non ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non manifestatisi successivamente all'accordo e non prevedibili al momento della transazione, bensì agito per il risarcimento dei danni tout court, indicando tale somma come un pagamento spontaneo dell accettato quale mero acconto. CP_5 IF, in ogni caso, è che l'accordo transattivo non sia stato consacrato in un documento scritto e che le querele nei confronti di e non siano state rimesse dal . Pt_4 Per_2 Pt_1
Neppure risulta che l'azienda assicurata abbia conferito al proprio assicuratore un espresso mandato a transigere l'intero danno o quanto meno documentata una dichiarazione di approfittamento o adesione da parte dell'assicurata.
Ciò posto, a prescindere da ogni questione relativa alla validità e/o al perfezionamento della transazione tra le parti, ad avviso della scrivente il pagamento eseguito dalla Compagnia non può ritenersi esteso – con effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria- a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori, il quale perciò resta sempre esposto e obbligato, da solo, per la parte eccedente il massimale.
La domanda risarcitoria formulata dall'odierno attore in proprio, quindi, Parte_1 deve ritenersi ammissibile.
4)Sulla responsabilità del gestore della pista di sci.
Sul piano della individuazione del soggetto chiamato a rispondere in relazione ai doveri connessi alla gestione dell'impianto sciistico ove si è verificato il sinistro, deve chiarirsi che la L.R. n.
5/2016, che modifica parzialmente la L.R. 66/2012, con l'articolo 3, che si riporta integralmente di seguito, ha istituito la Gestione Stralcio ex ARSSA in ARSAC, aggiungendo ulteriori elementi al mandato istituzionale:
“La gestione liquidatoria dell è incardinata in , quale gestione stralcio, fermo CP_1 CP_4
restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 8.
La titolarità dei diritti attivi e passivi della gestione liquidatoria rimane totalmente in capo CP_1 alla gestione stralcio di cui al comma 1.
La gestione stralcio di cui al comma 1 costituisce una struttura operativa incardinata nell'organizzazione di , dotata di autonomia di gestione e di un proprio patrimonio CP_4 destinato, in via esclusiva, alla soddisfazione dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei relativi costi di funzionamento.
Il patrimonio della gestione stralcio di cui al comma 1 è definito nel piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 7. Al direttore generale dell è demandata la costituzione e l'organizzazione della gestione CP_4
stralcio, con riferimento alle risorse umane e finanziarie da impiegare in essa, previo parere vincolante del dipartimento regionale vigilante.
La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative finalizzate a valorizzare, alienare, custodire e manutenere il patrimonio, oggetto dell'attività di liquidazione, e a garantire la tutela giuridica dello stesso.”
IF deve ritenersi che l oggi , fosse il gestore della pista ove si è CP_1 Controparte_1 verificato il sinistro.
Anzitutto giova premettere che nel caso di specie occorre avere riguardo da un lato ad un'attività intrinsecamente pericolosa, quale è quella della pratica sportiva sciistica, dall'altro alla responsabilità del gestore delle piste che è quella generale ex art. 2043 c.c., sicché esige la prova del fatto illecito, del nesso causale e del danno: “Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l'estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente risarcimento del danno, è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile, sulla base della diligenza specifica richiesta, la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di segnalazioni, mentre sul gestore ricade l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo (nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità del gestore dell'impianto, atteso che il sinistro aveva coinvolto uno sciatore, che procedeva, a velocità non consona, lungo una pista di media difficoltà (rossa) larga circa trenta metri, e che, dopo essere caduto, aveva urtato contro la staccionata in legno che delimitava la pista, in prossimità di una scarpata, in zona ad ampia visibilità, in assenza di curve
e senza pendenza verso l'esterno e, quindi, in assenza di quelle condizioni particolari che, secondo la normativa di settore, impongono misure protettive al gestore della pista)” Cass. 4018/2013.
In tema di gestione degli impianti e delle piste da sci, ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c. va richiesta l'individuazione di una condotta colposa che il danneggiato deve provare dimostrando l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti e evidente la condotta omissiva del gestore per la mancata predisposizione di protezioni o segnalazioni di pericolo, ricadendo invece sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con ordinaria diligenza, la situazione di pericolo.
Deve verificarsi, quindi, se siano ravvisabili nel caso di specie violazioni dell'obblighi connessi alla custodia.
Viene innanzitutto in luce il disposto degli art. 3 e 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 363 (già in vigore all'epoca del sinistro oggetto di esame), in virtù del quale, i gestori hanno l'obbligo di assicurare agli utenti, la pratica dello sci in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni (art. 3) e sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste (art. 4).
Per vero, il potere e dovere di controllo e di vigilanza e conseguentemente la responsabilità del gestore dell'impianto sciistico, non deve essere ritenuto esteso ai casi di rischio naturale "esterno" normalmente esistenti, ossia in tutti i casi in cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un'attività sportiva peculiare quale quella sciistica.
Ne consegue che, se deve ravvisarsi una sicura responsabilità nel caso di danno causato da inadeguata manutenzione della pista, ovvero dall'urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti (con reti, materassi idonei ad evitare possibili urti), non potrà ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell'oggetto del potere di signoria da parte del gestore, l'eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate e di cartelli ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità. I criteri esposti trovano indiretta conferma nella l. 363/2003 , che all'art. 3, 1° co., prevede che "I gestori...assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza... I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo". Precisa quindi l'art. 7 che "Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa."
Ebbene, parte attrice ha invocato la responsabilità dell'ente gestore nel sinistro ravvisandola nella mancata adozione di adeguate reti di protezione della pista, laddove parte convenuta ha invece evidenziato la sussistenza del comportamento colposo dell'attore quale unica causa del sinistro, stante l'eccessiva velocità assunta dallo stesso, sciatore esperto, nell'affrontare una pista “blu” determinante la caduta nel burrone e quindi l'impatto con un albero, nonchè l'assenza di un potere di controllo, di organizzazione, intervento e vigilanza sulle possibili fonti di pericolo per i terzi poste al di fuori dell'ambito della pista e, quindi, l'insussistenza di alcun obbligo di attivarsi per impedire il verificarsi di eventi lesivi nei confronti di soggetti terzi.
Più nel dettaglio, eccepisce la società convenuta che il gestore può e deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, quando la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista battuta per la conformazione naturale del percorso, evenienza da escludere nel caso di spece, essendo l'uscita fuori pista – ed il successivo impatto con un albero posto sul margine destro della pista, circa tre metri di dislivello inferiore della stessa - avvenuta in un tratto rettilineo, pressocchè privo di pendenza, con superficie omogenea, non esistendo un obbligo di tutela generalizzato che imponga al gestore di disporre ovunque protezioni per impedire eventi dannosi.
4) Applicazione dei principi generali al sinistro che ha coinvolto . Parte_1
Pacifica la qualità in capo all'azienda convenuta di gestore della pista da sci dove si è verificato il sinistro, quanto all'evento, deve pure ritenersi incontestato che l'attore, verso le ore 11.00 circa, attraversando il tratto denominato “canalone della pista blu”, a pochi metri prima della biforcazione della pista rossa, a causa dell'improvvisa perdita di uno sci perdeva l'equilibrio finendo rovinosamente oltre il ciglio della pista, sbattendo violentemente contro un albero posto proprio ai margini della suddetta pista.
Parte attrice ha dedotto la responsabilità del gestore della pista in relazione alla mancata adozione di reti di contenimento della pista, la cui presenza avrebbe impedito allo sciatore, cui si era staccato lo sci, di cadere nel dirupo che costeggiava un lato della pista ed impattare violentemente contro un albero.
Le caratteristiche della pista ove si è verificato il sinistro, ossia della pista, sono state verificate in sede di CTU espletata nell'ambito del presente giudizio, che, sostanzialmente, ripropone la ricostruzione emersa in sede penale, a firma dell'ing. Per_3
Trattasi di pista da sci denominata “blu” che, nel punto in cui è avvenuto l'incidente del
31/12/2011, ha un andamento rettilineo di circa 180 metri lineari, una larghezza media di circa
19 metri lineari ed un'inclinazione longitudinale al di sotto del 13%. Il punto dove è avvenuta l'uscita di pista del in data 31/12/2011 si presenta Parte_1
rettilineo ed è rettilineo anche prima per un centinaio di metri. (La relazione del CTU Ing. Per_3 aveva evidenziato che, nel punto ove si è verificata la caduta dello sciatore, la pista ha una pendenza approssimativa del 40% ed una larghezza di 19/20 metri e presenta sui bordi scoscesi pendii boschivi, prevalentemente composti da abeti che si collocano a circa 3 - 4 metri dal margine della pista).
Entrambi i ccttuu hanno dato atto della assenza di segnaletica di pericolo e di reti di protezione in prossimità del luogo del sinistro (circostanza, questa, invero pacifica in causa) al momento del sinistro.
Al sopralluogo eseguito successivamente, invero, l'ausiliario nominato dalla scrivente ha evidenziato l'apposizione di reti di contenimento lungo il margine della pista teatro del sinistro.
Nella ricostruzione formulata dal consulente tecnico, è emerso che la dinamica ha avuto inizio quando lo sciatore, nell'ambito del prosieguo del moto di discesa sciistica si è avvicinato, nella prima fase dell'infortunio, al bordo di destra della pista BLU dove ha “incontrato” un manto nevoso più “morbido”, verosimilmente dove rimaneva presente un leggero piano sfalsato, con quota leggermente inferiore ( circa 10 cm … 20 cm ) a quella della pista battuta, con un conseguenziale destabilizzazione della postura e, comunque, con un brusco rallentamento del moto di scivolamento laterale degli sci e l'ingenerarsi una resistenza laterale, al momento della rotazione oraria dello sciatore, volta al dirigersi verso il centro pista, che ha causato, nella seconda fase dell'infortunio, il distacco dello scarpone di valle dal relativo meccanismo di
“attacco” allo sci e la conseguenziale proiezione e caduta lungo la ivi presente “scarpata”, in accentuato declivio ed alberata, dove avveniva, nella terza ed ultima fase dell'infortunio,
l'impatto della porzione laterale destra della schiena dello sciatore.
In merito alle condizioni della pista “canalone” al momento del sinistro l'istruttoria ha consentito di rilevare elementi di rischio non adeguatamente segnalati o neutralizzati dal gestore.
Ed invero, la convenuta ritiene che la presenza di una scarpata gradualmente discendente e degli alberi al di là dei margini della pista, visibili da quest'ultima, debba considerarsi assolutamente normale in zona montana e non impone l'adozione di reti di protezione che, diversamente, dovrebbero essere collocate dal gestore delle piste pressochè lungo ogni perimetro;
nella fattispecie in esame, quindi, non si sarebbe in presenza di un ripido ed imprevedibile scoscendimento alberato ai margini della pista tale da rappresentare un pericolo per i fruitori della pista e da imporre, conseguentemente, l'adozione di idonee misure preventive quali reti o segnali. Ritiene, altresì, ragionevole imputare la caduta nella scarpata e quindi l'impatto rovinoso contro l'albero alla forte velocità sostenuta dall'attore che, in caso di velocità moderata, non sarebbe stato verosimilmente protagonista di un volo di tale significativa entità e avrebbe anzi potuto arrestare la sua corsa nell'impatto con il margine della pista sufficientemente ampia.
Tale conclusione non può essere condivisa, atteso che, come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, “tra la pista battuta, sulla quale manovrava lo sciatore infortunato, e la zona di neve, di breve larghezza, non battuta e non segnalata, posta su di un piano leggermente inferiore a quello della pista, ed immediatamente prossimo al bordo della “scarpata”, rimaneva difficilmente visibile/percepibile la presenza dello stesso “gradino””.
Peraltro, quella medesima zona di pista, conformata a gradino discendente, non offriva le caratteristiche di protezione che avrebbe offerto un cumulo di neve, ivi appositamente realizzato con un'altezza nettamente superiore al piano della pista, ovvero una più opportuna apposizione di una rete di segnalazione e di contenimento.
A ciò aggiungasi che, anche a voler ritenere – circostanza invero esclusa dalla relazione tecnica espletata - l'eccessiva velocità tenuta dal nella discesa della pista, la possibilità che Pt_5 qualcuno potesse cadere nella scarpata ed impattare negli alberi posti a margine della pista deve ritenersi un evento assolutamente prevedibile e non anomalo.
A nulla rileva il fatto che la pendenza della pista, in quel tratto, non fosse particolarmente significativa, posto che una caduta può dipendere dai più svariati fattori e che la caduta fuori pista è un evento che può accadere (ed è tutt'altro che infrequente).
Pertanto, ove la caduta fuori pista esponga lo sciatore o l'utente (per le caratteristiche morfologiche del terreno o la presenza di insidie o altri ostacoli, naturali o artificiali che siano) ad un considerevole rischio aggiuntivo, rispetto a quello rappresentato dalla caduta in pista, il gestore dell'impianto sciistico ha il dovere di approntare le misure più idonee per eliminare o minimizzare detto rischio.
La convenuta non ha, tuttavia, posto in essere tutte le precauzioni atte ad evitare che detto evento potesse verificarsi, come, purtroppo, l'incidente in oggetto eloquentemente dimostra atteso che di fronte ad una così evidente ed elevata situazione di pericolo, essa avrebbe dovuto recintare la parte a valle della pista, quanto meno nel tratto maggiormente esposto a questo tipo di rischio, con reti o teloni atti a fermare la caduta degli sciatori, impedendo loro di andare a finire nella zona alberata.
Il è scivolato sulla pista, non protetta con reti di contenimento o con cumuli di neve, Pt_1
cadendo in uno strapiombo sul limitare della pista e andando poi ad impattare contro un albero di pino presente sul dirupo e che questa dinamica dell'incidente si collega causalmente al grave danno midollare riportato.
Ha evidenziato, altresì, il consulente, che la velocità mantenuta da al Parte_1 momento del sinistro, pari a circa 27,00 Km/h, era perfettamente adeguata alle caratteristiche di Par una pista " e al suo livello di abilità, escludendo qualsiasi profilo di imprudenza o negligenza a suo carico.
In definitiva, devono richiamarsi le conclusioni espresse dal tecnico, per cui “La causa determinante e preponderante della gravità dell'infortunio subito dal Sig. è da attribuirsi Pt_1 esclusivamente alla presenza della "scarpata" alberata in accentuata pendenza, posta in maniera oggettivamente molto pericolosa ed insidiosa sul margine destro della pista, non segnalata e soprattutto non adeguatamente protetta, per come avrebbe prudentemente suggerito la particolare configurazione dei luoghi”.
La violazione di detto dovere configura una colpa omissiva (culpa in non facendo), ossia un comportamento negligente che determina responsabilità extracontrattuale del gestore ex art. 2043 c.c..
5) La domanda di risarcimento danni patrimoniali e non formulata da – Parte_1 rigetto.
Nondimeno, la domanda formulata iure proprio da è infondata. Parte_1
Ed invero, in termini assorbenti ogni ulteriore questione, la misura della somma già pacificamente corrisposta all'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, rivalutata all'attualità, è pari ad euro 1.195.000,00.
Trattasi di importo ampiamente satisfattivo del danno non patrimoniale sofferto.
Ed invero, per la stima del danno alla persona patito da la scrivente si è Parte_1
affidata al giudizio di un consulente medico legale, il quale ha accertato in corpore l'esistenza di gravi postumi causati dal sinistro de quo, e che costituirono un'invalidità permanente dell'85%
(e non del 100%, come preteso dall'attore). Ai fini della liquidazione, devono essere utilizzate le Tabelle elaborate presso il Tribunale di
IL (cfr., tra le altre, Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale).
Dunque, sulla scorta delle risultanze della consulenza medico-legale acquisita in atti a firma del dott. cui questo giudice presta adesione integrale in quanto congruamente e Per_4 logicamente motivate, che hanno indicato una invalidità permanente dell'85%, considerato che nelle tabelle di IL il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente è determinato avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente (cfr. Cass. 5243/14), rilevato che non sono state allegate e provate circostanze specifiche che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
(cfr. Cass. 23778/14), il danno non patrimoniale da lesione della salute, deve essere liquidato nei termini che seguono: all'importo di euro 640.167,00, determinato, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto (42 anni) e della percentuale di invalidità permanente riportata, deve essere aggiunto l'incremento nella misura del massimo per sofferenza soggettiva pari al
50% 320.084,00, essendo essendo evidente la non sovrapponibilità dei pregiudizi alla persona derivanti dalla lesione all'integrità psicofisica (c.d. danno biologico) rispetto a quelli consistenti nel turbamento dello stato d'animo della vittima ossia le sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore stante il turbamento causato dall'evento violento e traumatico, nonché lo sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero, l'angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia, il vedersi costretto a rimanere sdraiato, immobile, impossibilitato ad attendere alle ordinarie attività.
L'importo del danno non patrimoniale, unitariamente inteso è stimabile in € 960.251,00, all'attualità. In relazione al già riconoscimento dell'incremento in misura massima del danno per sofferenza soggettiva, non si ritiene di dover riconoscere un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione.
Ed invero, in punto di diritto, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento"
(Cass. civ. Sez. 6-3, Ordinanza 5865/21).
Corollario del principio appena esposto è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività della vittima non determina affatto un danno diverso dal danno biologico:
Le conseguenze della lesione alla salute sono inquadrabili in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- conseguenze peculiari del caso concreto, die abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
La liquidazione delle prime presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria, così come una lesione permanente, in conseguenza dì una lesione alla salute, non esce dall'alternativa: o è conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per soddisfatta con la liquidazione del danno biologico: ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (ed. "personalizzazione", cfr. Cass.
Sez. 3, sent. n, 23778/14; Sez. 3, sent. n. 241558).
Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana, che sono inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale (es. impossibilità di guidare l'autovettura, impossibilità di svolgere in autonomia le attività del vivere quotidiano).
La Cassazione è chiara nel ritenere che in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un "fatto costitutivo " della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte ad ipotetiche" (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, sent n. 24471/14; sez. 6, ord. n. 1895/16).
In concreto, colui il quale lamenti una sottostima del danno non patrimoniale, ha l'onere di indicare chiaramente quali sono stati i concreti pregiudizi dedotti e provati, ma non esaminati dal Tribunale.
Ben può accadere che nel singolo caso i postumi permanenti causati dalla lesione fisica provochino una più incisiva compromissione della vita di relazione della vittima, rispetto ai casi analoghi: ma tale circostanza deve da un lato entrare nel processo con le debite forme (e cioè essere tempestivamente allegata da chi la invoca); e dall'altro deve essere adeguatamente provata.
Nel caso di specie la difesa del non ha indicato per quale ragione le lesioni patite dal Pt_1
congiunto abbiano provocato una compromissione della vita di relazione maggiore e più significativa di quella che le medesime lesioni avrebbero provocato in un'altra persona della stessa età, e che necessariamente vengono ristorate attraverso la monetizzazione del grado di invalidità permanente col criterio standard.
In relazione alla ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale scaturente dalla sua azzerata capacità lavorativa, deve evidenziarsi che ritiene che gli siano state Parte_1
precluse le innumerevoli chances di progressione che il lavoro gli offriva.
Nella specie, l'odierno attore, dopo il sinistro, veniva invece inquadrato nelle aree funzionali del
Ministero dell'Economia e Finanze e segnatamente nella Area III con profilo economico F4 per cui ritiene che, avendo perso la qualifica di Ufficiale, gli è stata impedita la possibilità di diventare Generale, con maggiori gratificazioni economiche.
La domanda è sfornita di prova.
Sul punto, invero, deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione in tema di lucro cessante nella sentenza n.23304, 8 novembre 2007, alla stregua del quale, “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità“.
Ed invero, a prescindere dal fatto che alcuna documentazione è stata offerta in produzione da parte attrice onde attestare la perdita economica subita per effetto del transito del Tenente colonnello della Guardia di Finanza alle corrispondenti aree funzionali del personale civile del
Ministero dell'economia e delle finanze, tale da consentire un raffronto comparativo tra i differenti trattamenti economici, ed al netto di tutti gli emolumenti comunque riconosciuti dal per la cessazione definitiva ed anticipata del rapporto – e quindi, la differenza tra Pt_1 quanto avrebbe percepito a titolo stipendiale e quanto a titolo di pensione - non risultano in alcun modo provati elementi sintomatici della seria e concreta probabilità di ottenere una progressione in carriera da parte dell'istante, ad esempio con la dimostrazione della tipologia di evoluzione verticale conseguita da dipendenti aventi requisiti di professionalità e merito analoghi a quelli riportati dall'attore.
Anche tale domanda, quindi, è immeritevole di accoglimento.
6) La domanda risarcitoria da lesione del rapporto parentale formulata dagli attori iure proprio e iure hereditario.
Per quanto attiene alla liquidazione dei danni non patrimoniali da compromissione del rapporto parentale per gravi lesioni riportate dal congiunto, si osserva quanto segue.
Occorre procedere ad analizzare la particolare tipologia di pregiudizio costituita dal danno patito iure proprio per la lesione del rapporto parentale, onde fornire un compiuto inquadramento giuridico ai fatti dedotti.
Trattasi di una voce di danno non patrimoniale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti di colui il quale ha subito, a causa di un fatto illecito, lesioni personali, alla cui risarcibilità non osta il disposto dell'art. 1223 c.c., trovando essa causa immediata e diretta nel fatto illecito, e che consiste "non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente" (Cass., ord. n. 23469/2018).
La manifestazione del pregiudizio così come sopra definito è, quindi, astrattamente triplice, potendo questo estrinsecarsi sotto il profilo strettamente biologico, laddove si traduca in un vulnus del diritto alla salute del prossimo congiunto del soggetto leso;
nella componente dinamico-relazionale, quale alterazione della modalità di svolgimento dei rapporti familiari sinora esistenti incidente, in pejus, sulla qualità di vita e quotidianità; ovvero, infine, quale danno morale, consistente nella sofferenza interiore soggettiva originata dall'assistere ai patimenti del familiare.
Le suddette componenti non devono tutte necessariamente sussistere ai fini della configurabilità del danno: "il tipico e più frequentemente apprezzabile pregiudizio è proprio quello morale che ben può sussistere ed essere particolarmente profondo anche se non si verifichi un effettivo e rilevante mutamento delle abitudini di vita. Quanto in particolare al pregiudizio di natura relazionale sarà necessaria la dimostrazione di "fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare", non potendo esso ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane" (Cass. ord. n.
31603/2021).
È ormai pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che tale danno possa essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, tra le quali assume un rilievo significativo il rapporto di parentela, rispondendo a massime di comune esperienza, secondo un criterio di normalità sociale, che i familiari soffrano le lesioni riportate dal prossimo congiunto, ed a maggior ragione in caso di perdita dello stesso (Cass., sent. n. 9010/2022; Cass, ord. n.
11212/2019).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che "non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del
2023)" (Cass., sent. n. 4571/2023).
In ogni caso, l'ipotesi della perdita del rapporto parentale deve certamente essere distinta da quella della sua lesione: se, nel primo caso, dal decesso del familiare può presumersi – secondo l'id quod plerumque accidit - il verificarsi di un danno da perdita del rapporto parentale sia in punto di sofferenza interiore che di totale sconvolgimento delle relazioni familiari, tanto non può puramente e semplicemente affermarsi nel caso di congiunto macroleso, laddove, cioè, la perdita della relazione parentale non sia irrimediabile, dovendosi in tal caso fornire sufficiente prova circa il personale dissesto emotivo e il mutamento delle abitudini di vita sotto il profilo dinamico-relazionale, conseguenti alla lesione patita dal familiare. In altri termini, la suddetta presunzione di afflittività si farà meno stringente con l'attenuarsi dell'entità della lesione;
per converso, più grave sarà la lesione, maggiore sarà anche il rigore dell'operatività del meccanismo presuntivo.
In via preliminare è opportuno premettere che ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass. n. 25164/2020).
Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Sul punto, recente, la corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019). Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass.
n. 25164/2020). Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Deve ritenersi possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria.
Inoltre, come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 17058/2017), fermo restando che la prova presuntiva non può essere svilita ad una "mera massima d'esperienza", deve comunque ritenersi che la stessa possa essere desunta anche d'ufficio dal giudice, qualora la parte abbia allegato e provato fatti noti che ne possano costituire il fondamento, trattandosi di ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, consente di risalire, secondo l'id quod plerumque accidit a fatti ignorati.
È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la "natura ed intensità" del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la "quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare", in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Tale accertamento diviene particolarmente rilevante anche in quanto la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare. Sul punto, recente, la corte di Cassazione ha ribadito che: "In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso" (v.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Come affermato dalla giurisprudenza, nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari" (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Deve, invero, ritenersi che il sensibile aggravamento delle condizioni di salute dell'attore ha indubbiamente provocato nei suoi stretti congiunti una intensa sofferenza morale, che costituisce fonte di danno risarcibile, quale danno c.d. “riflesso”.
Ed invero, “Ai prossimi congiunti (nella specie, madre) dell'offeso da lesioni colpose, spetta il risarcimento per danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'art. 1223 cod. civ., in quanto detto danno riflesso trova causa adeguata nel fatto del terzo, sicché il congiunto è legittimato "iure proprio" ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo”
(Cass. 10291/2001).
Per quanto attiene alla stima di detto danno, deve aversi riguardo alle tabelle del Tribunale di
Roma (cfr. Cass. 13540/2023, secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di
Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni - riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”), le quali individuano un valore-punto massimo di € 6.948,00.
Alla luce di queste premesse si reputa senz'altro meritevole d'accoglimento la pretesa di la quale, pacificamente, si è fatta carico del sostegno materiale e morale del Parte_3
fratello, ha assistito allo sconvolgimento della vita di quest'ultimo e conseguentemente della propria. Ed invero, appare rispondente all'id quod plerumque accidit che sia stato questa l'unica persona in grado di farsi carico di assistere il fratello, tenuto conto dell'età avanzata dei genitori e del fatto che l'attore non aveva coniuge né figli.
Secondo Cass 30.8.2022 n. 25541, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima <va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo>>.
Per Cass.
8.4.2020 ord. n. 7748 <Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto>>.
Non vi è motivo di ritenere che la relazione tra i genitori ed il figlio non sia caratterizzata da affetto reciproco o che genitori e sorella siano rimasti insensibili alle sofferenze fisiche e morali del congiunto.
Nel caso di specie - in assenza di elementi che consentano di riconoscere il danno di cui si discute in misura “massima” – appare equo fissare il valore del c.d. punto base:
- quanto ai genitori, in € 2.000,00;
- quanto alla sorella, in € 3.500,00.
Tali importi vanno, quindi, moltiplicati secondo i parametri di cui alla tabella romana, la quale prevede un punteggio variabile, in dipendenza dei fattori sotto elencati:
A) relazione di parentela con il danneggiato: punti 20 i genitori, punti 15 la sorella;
B) numero dei soggetti (3): punti 0,8 (genitori), punti, 0,5 (sorella);
C) età del danneggiato (42): punti 6;
D) età parente da risarcire: genitori: punti 1; sorella: punti 5.
TOTALE
DI CA e , punti 27,8; Persona_1
LL , punti 26,5 Pt_1
Considerata la percentuale di danno biologico patita dal danneggiato dell'85% avremo dunque:
Genitori.: € 3.000 x 27,8 x 85%= € 70.890,00;
Sorella: € 3.500,00 x 26,5 x 85%= € 78.837,50. La somma spettante a , deceduto successivamente al sinistro, quale posta Persona_1
attiva riconosciuta al momento del loro decesso, costituisce somma trasmessa ai suoi incontestati eredi (coniuge e figli).
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie
27.06.2018), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
7) Il danno biologico richiesto da e – esclusione. Parte_2 Persona_1
– ed, in prosecuzione, i suoi eredi - ritiene che le gravi lesioni riportate dal figlio Parte_2
avrebbero determinato l'insorgenza a soli due mesi dall'incidente occorso di una patologia oncologia, essendo stata diagnosticata presso l'Unità operativa complessa di ematologia dell'Ospedale di Cosenza il LNH-HG IV° stadio. (certificato di dimissioni del 23.3.2012) e che quindi la sofferenza causata alla madre sarebbe degenerata in malattia.
L'assunto appare fondato su una mera supposizione non fondata su sicuri riferimenti obiettivi, non potendo ritenersi dato suffragato, allo stato, da idonei studi scientifici quello per cui lo stress psicologico sia causa diretta dell'insorgenza di patologie neoplastiche.
Il criterio cronologico – costituito dalla vicinanza temporale tra il sinistro e la diagnosi di linfoma – invero, in assenza della allegazione degli altri criteri di sicura valenza medico legale circa il riscontro di una sicura correlazione di causa – effetto tra evento traumatico (rectius stressante) e lesione, in uno alla considerazione della non perfetta coincidenza tra tempi di insorgenza, latenza e diagnosi di una malattia quale quella da cui è rimasta attinta l'attrice, non può in alcun modo ritenuto idoneo a soddisfare il rigoroso standard probatorio di verosimiglianza richiesto in sede civile.
Parimenti deve escludersi che il padre dell'attore sia deceduto dopo qualche anno dal sinistro esclusivamente per la sofferenza determinata dalla condizione del figlio.
L'età del all'epoca del sinistro, ben 92 anni, rappresenta, invero, una causa alternativa Pt_1 del tutto preponderante e giuridicamente sufficiente a spiegare il suo decesso avvenuto in un momento successivo, non essendovi documentazione atta a giustificare un collegamento eziologico scientificamente apprezzabile tra lo stress psicologico e il declino fisico che ha condotto alla morte un soggetto così anziano.
8) Il governo delle spese di lite.
Tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, esitate in valutazioni che hanno imposto una articolata istruttoria tecnica, le spese di lite, nei rapporti tra Parte_1
ed i convenuti devono essere compensate per un terzo e per la residua parte gravano
[...] sull'attore soccombente.
Nei rapporti tra , in proprio e quali eredi di Parte_3 Parte_2 Persona_1
ed i convenuti, le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta.
Esse si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e succ. mod.
Spese di ccttuu definitivamente a carico dell'ente convenuto, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
- Accoglie la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in proprio e per Parte_3
l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro €
78.837,50 oltre interessi come indicato in parte motiva;
- Accoglie la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in proprio (e per essa Parte_2 dagli eredi costituiti in prosecuzione), e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 70.890,00 in suo favore oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- Accoglie la domanda formulata da , , Parte_1 Controparte_8
quali eredi di , e per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in Persona_1 favore degli attori, della somma di € 70.890,00 oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- Compensa per un terzo le spese di lite nei rapporti tra e parte convenuta Parte_1
e condanna parte attrice alla refusione della residua parte in favore dell'ente costituito, che liquida nell'importo di euro 7.602,00 oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- Condanna la convenuta costituita al rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori e nella qualità di eredi di e , Parte_3 Pt_1 Parte_2 Persona_1 liquidandole in € 518,00 per spese vive ed € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, da distrarsi in favore dell'att. ; Parte_3
- Pone definitivamente a carico della convenuta costituita le spese di ccttuu, già liquidate con separati decreti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Cosenza, 27.11.2025
Il giudice dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 606 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del
14.7.2025 con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] in data [...] (CF ,
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
, nata a [...] il [...] ( ) che agiscono in proprio e tutti
[...] C.F._3
anche quali eredi di nato ad [...] il [...] (CF. Persona_1 C.F._4
), rappresentati e difesi – giusta procura in atti – dall'Avv.
[...] Parte_3
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Cosenza alla C.F._3
via Arnaldo De Filippis n. 36; attori;
contro
(C.F ), con sede legale in 87100 Cosenza Controparte_1 P.IVA_1
Viale Trieste n. 95, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr.
(c.f. ), elettivamente domiciliato in 87036 Rende (CS) Via CP_2 C.F._5
Lazio snc, presso lo studio dell'Avv. Francesco Canino, da cui è rappresentata e difesa per mandato in atti;
convenuta;
OGGETTO: LESIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1) I fatti controversi
Gli odierni attori, in proprio e nella qualità di eredi di hanno evocato in Persona_1 giudizio l e l Controparte_3 Controparte_4
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
[...]
disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, nel merito per tutti i motivi esposti in narrativa procedere all'accertamento di tutti i danni provocati dalla condotta delle parti convenute e consequenzialmente condannare le parti convenute al risarcimento di tutti i danni biologici, patrimoniali
e non patrimoniali subiti e subendi, oltre interessi e rivalutazione: - In favore del dott. , Parte_1 determinata da idonea CTU che sin d'ora si chiede, oltre che agli ulteriori danni biologici secondo le tabelle del Tribunale di IL, nonché di tutte le spese e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, morali e esistenziali subiti anche in considerazione della mutata situazione lavorativa, determinati nella misura di oltre 2.000.000,00 di euro, già detratto l'acconto versato dall'assicurazione, ovvero della somma che si riterrà di giustizia, da determinarsi secondo equità anche in considerazione della personalizzazione del danno, oltre interessi e rivalutazione. - In favore dei congiunti, dei danni biologici, morali ed esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali: nella misura di oltre di euro 400.000,00 per la sig.ra
e/o nella misura che verrà determinata da idonea CTU che sin d'ora si chiede sulla condizione Pt_2 fisica della sig.ra e/o in altra somma determinata secondo le tabelle del Tribunale di IL Parte_2 ovvero secondo le Tabelle di Roma ovvero secondo equità anche in considerazione della personalizzazione del danno, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Nella misura di €. 274.587,60 per il padre Per_1
e quindi i suoi eredi, in altra somma determinata secondo le tabelle del Tribunale di IL
[...] ovvero secondo le Tabelle di Roma ovvero secondo equità anche in considerazione della personalizzazione del danno, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Nella misura di euro 200.000,00 per la sorella, avv.
, e/o in altra somma determinata secondo le Tabelle del Tribunale di IL ovvero Parte_3 secondo le Tabelle di Roma ovvero secondo equità anche in considerazione della personalizzazione del danno, il tutto oltre interessi e rivalutazione. - In via istruttoria si chiede sin l'acquisizione dell'originale dell'accertamento tecnico richiesto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza e dei verbali dei carabinieri accorsi sul posto e l'ammissione di idonea CTU. - Con riserva di ampliare e/o modificare le predette conclusioni nonché di formulare nuove istruttorie all'esito delle difese di controparte. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi”.
A sostegno delle domande, hanno allegato che, in data 31 dicembre 2011 , Parte_1
recatosi in TE AN (CS) per percorrere qualche pista dell'impianto sciistico ivi presente, verso le ore 11.00 circa, nell'attraversare il tratto denominato “canalone della pista blu”, a pochi metri prima della biforcazione della pista rossa, a causa dell'improvvisa perdita di uno sci e per le pessime condizioni della pista perdeva l'equilibrio finendo rovinosamente oltre il ciglio della pista, in conseguenza della mancata adozione di reti di protezione atte ad impedire l'impatto violento contro un grosso albero posizionato nello strapiombo che fiancheggiava la pista. Hanno, quindi, evidenziato l'insufficienza della somma già corrisposta dall pari ad euro 1.000.000,00, avendo riportato una invalidità CP_5 Parte_1 permanente pari al 100%.
Nel costituirsi, l ha resistito alle domande, chiedendo Controparte_6
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “contrariis rejectis, rigettare integralmente le domande svolte dagli attori, in quanto destituite di ammissibilità, procedibilità, proponibilità e fondamento, per tutte le ragioni esposte in atto;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig.
– nella misura che verrà quantificata in corso di causa – nella determinazione Parte_1 dell'evento nonché il diverso e minore pregiudizio patito, con ogni conseguente effetto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta da , avendo Parte_1
questi con nota indirizzata all pervenuta in data 18.02.2016 prot. 746 dichiarato di CP_1 accettare la somma di € 1.000.000,00 (un milione di euro) di cui all'intero massimale dell'assicurazione , impegnandosi a rinunciare alle azioni giudiziali e a rimettere CP_7 querela nei confronti dei dipendenti dell , con efficacia estintiva del diritto ad agire oggi CP_1
esercitato.
Ha, ancora, eccepito l'effetto preclusivo del giudicato penale intervenuto nei confronti dei dipendenti e , assolti in via definitiva per non aver Parte_4 Persona_2
commesso il fatto con sentenza n. 42/18 del Giudice di Pace di Cosenza, resa alla pubblica udienza del 04.09.2018 e depositata il 17/11/2018.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza di profili di responsabilità in capo alla convenuta, tenuto conto della imputabilità esclusiva dell'evento alla condotta imprudente del e Pt_1 dell'insussistenza di un obbligo di apporre reti nel tratto di pista, pressocchè pianeggiante, ove si è verificato il sinistro.
Ha, quindi, contestato la sussistenza dei danni non patrimoniali e patrimoniali richiesti tanto dalla vittima del sinistro quanto dai congiunti.
Espletate prova orale e consulenze tecniche medico legale e cinematica, la causa viene per la decisione, dopo la costituzione in prosecuzione da parte di e quali Pt_1 Parte_3
eredi di , medio tempore deceduta. Parte_2 2) Sull'efficacia preclusiva del giudicato penale di assoluzione – esclusione.
Nell'ordine delle questioni giuridiche da trattare, e tenuto conto della valenza potenzialmente assorbente della stessa, deve analizzarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria articolata da parte convenuta in ragione della sussistenza di un giudicato penale di assoluzione nei confronti dei dipendenti dell , esteso anche all'odierna società indicata CP_1 come gestore dell'impianto sciistico.
Deve premettersi che in punto di rapporti tra giudizio penale e civile, norma di riferimento è
l'art. 652 c.p.p.: la ratio è quella di annettere autorità extrapenale al giudicato solo in applicazione delle espresse prescrizioni di legge, posto il carattere derogatorio della norma rispetto al più generale principio di autonomia e separazione fra i giudizi.
Invero, l'effetto preclusivo dell'accertamento dei fatti compiuti in sede penale, nell'ambito del processo civile, avente ad oggetto le restituzioni e/o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, limita la sua portata operativa alle ipotesi in cui si realizzi la condizione negativa che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di partecipare al procedimento, in veste di parte civile: dunque, sotto il profilo soggettivo, è necessaria la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire, che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (Cassazione civile sez. III 29/3/2023 n. 8879).
A ciò si aggiunga che “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654
(nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. n. 4764/2016)”.
Ciò posto, nel caso di specie, non è riscontrabile la perfetta coincidenza soggettiva tra i due procedimenti, dal momento che pur essendosi costituito parte civile, la Parte_1 società che gestisce l'impianto sciistico non ha partecipato al procedimento penale svoltosi nei confronti dei suoi dipendenti, sicché si pone il problema di stabilire se e in che termini il giudicato di assoluzione ivi formatosi possa estendersi anche nei confronti dell'odierna convenuta.
Al riguardo, questo giudice non disconosce i principi affermati dalla Suprema Corte ad esempio in materia di responsabilità professionale in ambito sanitario, per cui “Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza - pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile
- che abbia assolto i medici con la formula “perché il fatto non sussiste”, in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art. 652
c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 12.9.2022, n. 26811).
È necessario, quindi, “non solo che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati in solido non sia fondata su ragioni personali del condebitore, ma, altresì, che gli altri condebitori (non partecipi di quel giudizio) abbiano tempestivamente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio” (Cass., 21 dicembre 2011, n. 27906).
Trattasi, invero, di fattispecie relativa ad una ipotesi di responsabilità della struttura per fatto colposo dei dipendenti, diversa da quella oggetto della presente indagine, scaturente da responsabilità proprie dell'ente convenuto.
Nel caso di specie, il giudicato penale assolutorio è fondato su ragioni personali dei dipendenti dell , ovvero sulla presunta loro qualità di responsabile delle piste e di gestore della CP_1
sicurezza delle stesse, il che preclude alla convenuta, evocata in giudizio nella qualità di effettivo titolare della gestione del ridetto impianto e di soggetto tenuto alla elaborazione di un piano di sicurezza, di invocare l'efficacia favorevole della sentenza definitiva.
A ciò si aggiunga che le carenze organizzative e di sicurezza gravanti sull quale gestore CP_4
delle piste, non risultano affatto escluse nel giudizio penale nei confronti di e Pt_4 Per_2 assolti ex articolo 530 2 comma cpp, tra l'altro, in quanto privi di mansioni relative alla sicurezza delle piste e, quindi, in difetto delle condizioni soggettive di imputabilità del fatto.
In definitiva, considerato che il fatto colpevole dei dipendenti non rappresenta un elemento costitutivo della responsabilità addebitata al gestore dell'impianto, tenuto conto del fatto che il giudice penale ha condotto un effettivo e specifico accertamento in ordine alla insussistenza del fatto loro addebitato, limitatamente alla carenza di doveri specifici di garantire la sicurezza dell'impianto in capo ai dipendenti e , la richiamata sentenza penale non può Per_2 Pt_4 determinare, in capo a , alcuna preclusione rispetto alla facoltà di azione per Parte_1
il risarcimento dei danni in sede civile, non essendo opponibile nei confronti di soggetti che non hanno preso parte al giudizio penale.
Deve, ad ogni modo, evidenziarsi che pacificamente gli attori , Parte_3 Per_1
e non si sono mai costituiti parti civili nel procedimento penale
[...] Parte_2
richiamato in atti, per cui sono pienamente legittimati ad esigere il risarcimento dei danni patiti per lesione della serenità familiare in conseguenza del danno iatrogeno subito dal proprio congiunto.
3) Sull'(in)ammissibilità della domanda per la rinuncia all'azione di cui alla missiva del
18.2.2016.
Venendo alla questione relativa alla inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
in spregio alla intervenuta rinuncia alle azioni civili, deve evidenziarsi che in atti v'è
[...]
dichiarazione di accettazione del 18.2.2016 della somma di euro 1.000.000,00 inviata dal Pt_1
all con impegno di rinunciare alle azioni giudiziali ed a rimettere querela nei confronti CP_1 dei dipendenti dell , salvo buon fine del pagamento, cui fa seguito il riscontro dell'ente CP_1
di disponibilità a definire il sinistro per tale importo, corrispondente al massimale di polizza.
Nonostante non risulti documentata la sottoscrizione di una transazione da parte delle parti, preannunciata nella missiva dell'ente anche al fine di estinguere le pretese avanzate nei confronti dell , l compagnia assicurativa del responsabile civile, risulta aver CP_1 CP_5 corrisposto la somma concordata.
Deve ancora chiarirsi che il danneggiato non ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non manifestatisi successivamente all'accordo e non prevedibili al momento della transazione, bensì agito per il risarcimento dei danni tout court, indicando tale somma come un pagamento spontaneo dell accettato quale mero acconto. CP_5 IF, in ogni caso, è che l'accordo transattivo non sia stato consacrato in un documento scritto e che le querele nei confronti di e non siano state rimesse dal . Pt_4 Per_2 Pt_1
Neppure risulta che l'azienda assicurata abbia conferito al proprio assicuratore un espresso mandato a transigere l'intero danno o quanto meno documentata una dichiarazione di approfittamento o adesione da parte dell'assicurata.
Ciò posto, a prescindere da ogni questione relativa alla validità e/o al perfezionamento della transazione tra le parti, ad avviso della scrivente il pagamento eseguito dalla Compagnia non può ritenersi esteso – con effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria- a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori, il quale perciò resta sempre esposto e obbligato, da solo, per la parte eccedente il massimale.
La domanda risarcitoria formulata dall'odierno attore in proprio, quindi, Parte_1 deve ritenersi ammissibile.
4)Sulla responsabilità del gestore della pista di sci.
Sul piano della individuazione del soggetto chiamato a rispondere in relazione ai doveri connessi alla gestione dell'impianto sciistico ove si è verificato il sinistro, deve chiarirsi che la L.R. n.
5/2016, che modifica parzialmente la L.R. 66/2012, con l'articolo 3, che si riporta integralmente di seguito, ha istituito la Gestione Stralcio ex ARSSA in ARSAC, aggiungendo ulteriori elementi al mandato istituzionale:
“La gestione liquidatoria dell è incardinata in , quale gestione stralcio, fermo CP_1 CP_4
restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 8.
La titolarità dei diritti attivi e passivi della gestione liquidatoria rimane totalmente in capo CP_1 alla gestione stralcio di cui al comma 1.
La gestione stralcio di cui al comma 1 costituisce una struttura operativa incardinata nell'organizzazione di , dotata di autonomia di gestione e di un proprio patrimonio CP_4 destinato, in via esclusiva, alla soddisfazione dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei relativi costi di funzionamento.
Il patrimonio della gestione stralcio di cui al comma 1 è definito nel piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 7. Al direttore generale dell è demandata la costituzione e l'organizzazione della gestione CP_4
stralcio, con riferimento alle risorse umane e finanziarie da impiegare in essa, previo parere vincolante del dipartimento regionale vigilante.
La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative finalizzate a valorizzare, alienare, custodire e manutenere il patrimonio, oggetto dell'attività di liquidazione, e a garantire la tutela giuridica dello stesso.”
IF deve ritenersi che l oggi , fosse il gestore della pista ove si è CP_1 Controparte_1 verificato il sinistro.
Anzitutto giova premettere che nel caso di specie occorre avere riguardo da un lato ad un'attività intrinsecamente pericolosa, quale è quella della pratica sportiva sciistica, dall'altro alla responsabilità del gestore delle piste che è quella generale ex art. 2043 c.c., sicché esige la prova del fatto illecito, del nesso causale e del danno: “Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l'estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente risarcimento del danno, è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile, sulla base della diligenza specifica richiesta, la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di segnalazioni, mentre sul gestore ricade l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo (nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità del gestore dell'impianto, atteso che il sinistro aveva coinvolto uno sciatore, che procedeva, a velocità non consona, lungo una pista di media difficoltà (rossa) larga circa trenta metri, e che, dopo essere caduto, aveva urtato contro la staccionata in legno che delimitava la pista, in prossimità di una scarpata, in zona ad ampia visibilità, in assenza di curve
e senza pendenza verso l'esterno e, quindi, in assenza di quelle condizioni particolari che, secondo la normativa di settore, impongono misure protettive al gestore della pista)” Cass. 4018/2013.
In tema di gestione degli impianti e delle piste da sci, ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c. va richiesta l'individuazione di una condotta colposa che il danneggiato deve provare dimostrando l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti e evidente la condotta omissiva del gestore per la mancata predisposizione di protezioni o segnalazioni di pericolo, ricadendo invece sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con ordinaria diligenza, la situazione di pericolo.
Deve verificarsi, quindi, se siano ravvisabili nel caso di specie violazioni dell'obblighi connessi alla custodia.
Viene innanzitutto in luce il disposto degli art. 3 e 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 363 (già in vigore all'epoca del sinistro oggetto di esame), in virtù del quale, i gestori hanno l'obbligo di assicurare agli utenti, la pratica dello sci in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni (art. 3) e sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste (art. 4).
Per vero, il potere e dovere di controllo e di vigilanza e conseguentemente la responsabilità del gestore dell'impianto sciistico, non deve essere ritenuto esteso ai casi di rischio naturale "esterno" normalmente esistenti, ossia in tutti i casi in cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un'attività sportiva peculiare quale quella sciistica.
Ne consegue che, se deve ravvisarsi una sicura responsabilità nel caso di danno causato da inadeguata manutenzione della pista, ovvero dall'urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti (con reti, materassi idonei ad evitare possibili urti), non potrà ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell'oggetto del potere di signoria da parte del gestore, l'eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate e di cartelli ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità. I criteri esposti trovano indiretta conferma nella l. 363/2003 , che all'art. 3, 1° co., prevede che "I gestori...assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza... I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo". Precisa quindi l'art. 7 che "Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa."
Ebbene, parte attrice ha invocato la responsabilità dell'ente gestore nel sinistro ravvisandola nella mancata adozione di adeguate reti di protezione della pista, laddove parte convenuta ha invece evidenziato la sussistenza del comportamento colposo dell'attore quale unica causa del sinistro, stante l'eccessiva velocità assunta dallo stesso, sciatore esperto, nell'affrontare una pista “blu” determinante la caduta nel burrone e quindi l'impatto con un albero, nonchè l'assenza di un potere di controllo, di organizzazione, intervento e vigilanza sulle possibili fonti di pericolo per i terzi poste al di fuori dell'ambito della pista e, quindi, l'insussistenza di alcun obbligo di attivarsi per impedire il verificarsi di eventi lesivi nei confronti di soggetti terzi.
Più nel dettaglio, eccepisce la società convenuta che il gestore può e deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, quando la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista battuta per la conformazione naturale del percorso, evenienza da escludere nel caso di spece, essendo l'uscita fuori pista – ed il successivo impatto con un albero posto sul margine destro della pista, circa tre metri di dislivello inferiore della stessa - avvenuta in un tratto rettilineo, pressocchè privo di pendenza, con superficie omogenea, non esistendo un obbligo di tutela generalizzato che imponga al gestore di disporre ovunque protezioni per impedire eventi dannosi.
4) Applicazione dei principi generali al sinistro che ha coinvolto . Parte_1
Pacifica la qualità in capo all'azienda convenuta di gestore della pista da sci dove si è verificato il sinistro, quanto all'evento, deve pure ritenersi incontestato che l'attore, verso le ore 11.00 circa, attraversando il tratto denominato “canalone della pista blu”, a pochi metri prima della biforcazione della pista rossa, a causa dell'improvvisa perdita di uno sci perdeva l'equilibrio finendo rovinosamente oltre il ciglio della pista, sbattendo violentemente contro un albero posto proprio ai margini della suddetta pista.
Parte attrice ha dedotto la responsabilità del gestore della pista in relazione alla mancata adozione di reti di contenimento della pista, la cui presenza avrebbe impedito allo sciatore, cui si era staccato lo sci, di cadere nel dirupo che costeggiava un lato della pista ed impattare violentemente contro un albero.
Le caratteristiche della pista ove si è verificato il sinistro, ossia della pista, sono state verificate in sede di CTU espletata nell'ambito del presente giudizio, che, sostanzialmente, ripropone la ricostruzione emersa in sede penale, a firma dell'ing. Per_3
Trattasi di pista da sci denominata “blu” che, nel punto in cui è avvenuto l'incidente del
31/12/2011, ha un andamento rettilineo di circa 180 metri lineari, una larghezza media di circa
19 metri lineari ed un'inclinazione longitudinale al di sotto del 13%. Il punto dove è avvenuta l'uscita di pista del in data 31/12/2011 si presenta Parte_1
rettilineo ed è rettilineo anche prima per un centinaio di metri. (La relazione del CTU Ing. Per_3 aveva evidenziato che, nel punto ove si è verificata la caduta dello sciatore, la pista ha una pendenza approssimativa del 40% ed una larghezza di 19/20 metri e presenta sui bordi scoscesi pendii boschivi, prevalentemente composti da abeti che si collocano a circa 3 - 4 metri dal margine della pista).
Entrambi i ccttuu hanno dato atto della assenza di segnaletica di pericolo e di reti di protezione in prossimità del luogo del sinistro (circostanza, questa, invero pacifica in causa) al momento del sinistro.
Al sopralluogo eseguito successivamente, invero, l'ausiliario nominato dalla scrivente ha evidenziato l'apposizione di reti di contenimento lungo il margine della pista teatro del sinistro.
Nella ricostruzione formulata dal consulente tecnico, è emerso che la dinamica ha avuto inizio quando lo sciatore, nell'ambito del prosieguo del moto di discesa sciistica si è avvicinato, nella prima fase dell'infortunio, al bordo di destra della pista BLU dove ha “incontrato” un manto nevoso più “morbido”, verosimilmente dove rimaneva presente un leggero piano sfalsato, con quota leggermente inferiore ( circa 10 cm … 20 cm ) a quella della pista battuta, con un conseguenziale destabilizzazione della postura e, comunque, con un brusco rallentamento del moto di scivolamento laterale degli sci e l'ingenerarsi una resistenza laterale, al momento della rotazione oraria dello sciatore, volta al dirigersi verso il centro pista, che ha causato, nella seconda fase dell'infortunio, il distacco dello scarpone di valle dal relativo meccanismo di
“attacco” allo sci e la conseguenziale proiezione e caduta lungo la ivi presente “scarpata”, in accentuato declivio ed alberata, dove avveniva, nella terza ed ultima fase dell'infortunio,
l'impatto della porzione laterale destra della schiena dello sciatore.
In merito alle condizioni della pista “canalone” al momento del sinistro l'istruttoria ha consentito di rilevare elementi di rischio non adeguatamente segnalati o neutralizzati dal gestore.
Ed invero, la convenuta ritiene che la presenza di una scarpata gradualmente discendente e degli alberi al di là dei margini della pista, visibili da quest'ultima, debba considerarsi assolutamente normale in zona montana e non impone l'adozione di reti di protezione che, diversamente, dovrebbero essere collocate dal gestore delle piste pressochè lungo ogni perimetro;
nella fattispecie in esame, quindi, non si sarebbe in presenza di un ripido ed imprevedibile scoscendimento alberato ai margini della pista tale da rappresentare un pericolo per i fruitori della pista e da imporre, conseguentemente, l'adozione di idonee misure preventive quali reti o segnali. Ritiene, altresì, ragionevole imputare la caduta nella scarpata e quindi l'impatto rovinoso contro l'albero alla forte velocità sostenuta dall'attore che, in caso di velocità moderata, non sarebbe stato verosimilmente protagonista di un volo di tale significativa entità e avrebbe anzi potuto arrestare la sua corsa nell'impatto con il margine della pista sufficientemente ampia.
Tale conclusione non può essere condivisa, atteso che, come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, “tra la pista battuta, sulla quale manovrava lo sciatore infortunato, e la zona di neve, di breve larghezza, non battuta e non segnalata, posta su di un piano leggermente inferiore a quello della pista, ed immediatamente prossimo al bordo della “scarpata”, rimaneva difficilmente visibile/percepibile la presenza dello stesso “gradino””.
Peraltro, quella medesima zona di pista, conformata a gradino discendente, non offriva le caratteristiche di protezione che avrebbe offerto un cumulo di neve, ivi appositamente realizzato con un'altezza nettamente superiore al piano della pista, ovvero una più opportuna apposizione di una rete di segnalazione e di contenimento.
A ciò aggiungasi che, anche a voler ritenere – circostanza invero esclusa dalla relazione tecnica espletata - l'eccessiva velocità tenuta dal nella discesa della pista, la possibilità che Pt_5 qualcuno potesse cadere nella scarpata ed impattare negli alberi posti a margine della pista deve ritenersi un evento assolutamente prevedibile e non anomalo.
A nulla rileva il fatto che la pendenza della pista, in quel tratto, non fosse particolarmente significativa, posto che una caduta può dipendere dai più svariati fattori e che la caduta fuori pista è un evento che può accadere (ed è tutt'altro che infrequente).
Pertanto, ove la caduta fuori pista esponga lo sciatore o l'utente (per le caratteristiche morfologiche del terreno o la presenza di insidie o altri ostacoli, naturali o artificiali che siano) ad un considerevole rischio aggiuntivo, rispetto a quello rappresentato dalla caduta in pista, il gestore dell'impianto sciistico ha il dovere di approntare le misure più idonee per eliminare o minimizzare detto rischio.
La convenuta non ha, tuttavia, posto in essere tutte le precauzioni atte ad evitare che detto evento potesse verificarsi, come, purtroppo, l'incidente in oggetto eloquentemente dimostra atteso che di fronte ad una così evidente ed elevata situazione di pericolo, essa avrebbe dovuto recintare la parte a valle della pista, quanto meno nel tratto maggiormente esposto a questo tipo di rischio, con reti o teloni atti a fermare la caduta degli sciatori, impedendo loro di andare a finire nella zona alberata.
Il è scivolato sulla pista, non protetta con reti di contenimento o con cumuli di neve, Pt_1
cadendo in uno strapiombo sul limitare della pista e andando poi ad impattare contro un albero di pino presente sul dirupo e che questa dinamica dell'incidente si collega causalmente al grave danno midollare riportato.
Ha evidenziato, altresì, il consulente, che la velocità mantenuta da al Parte_1 momento del sinistro, pari a circa 27,00 Km/h, era perfettamente adeguata alle caratteristiche di Par una pista " e al suo livello di abilità, escludendo qualsiasi profilo di imprudenza o negligenza a suo carico.
In definitiva, devono richiamarsi le conclusioni espresse dal tecnico, per cui “La causa determinante e preponderante della gravità dell'infortunio subito dal Sig. è da attribuirsi Pt_1 esclusivamente alla presenza della "scarpata" alberata in accentuata pendenza, posta in maniera oggettivamente molto pericolosa ed insidiosa sul margine destro della pista, non segnalata e soprattutto non adeguatamente protetta, per come avrebbe prudentemente suggerito la particolare configurazione dei luoghi”.
La violazione di detto dovere configura una colpa omissiva (culpa in non facendo), ossia un comportamento negligente che determina responsabilità extracontrattuale del gestore ex art. 2043 c.c..
5) La domanda di risarcimento danni patrimoniali e non formulata da – Parte_1 rigetto.
Nondimeno, la domanda formulata iure proprio da è infondata. Parte_1
Ed invero, in termini assorbenti ogni ulteriore questione, la misura della somma già pacificamente corrisposta all'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, rivalutata all'attualità, è pari ad euro 1.195.000,00.
Trattasi di importo ampiamente satisfattivo del danno non patrimoniale sofferto.
Ed invero, per la stima del danno alla persona patito da la scrivente si è Parte_1
affidata al giudizio di un consulente medico legale, il quale ha accertato in corpore l'esistenza di gravi postumi causati dal sinistro de quo, e che costituirono un'invalidità permanente dell'85%
(e non del 100%, come preteso dall'attore). Ai fini della liquidazione, devono essere utilizzate le Tabelle elaborate presso il Tribunale di
IL (cfr., tra le altre, Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale).
Dunque, sulla scorta delle risultanze della consulenza medico-legale acquisita in atti a firma del dott. cui questo giudice presta adesione integrale in quanto congruamente e Per_4 logicamente motivate, che hanno indicato una invalidità permanente dell'85%, considerato che nelle tabelle di IL il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente è determinato avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente (cfr. Cass. 5243/14), rilevato che non sono state allegate e provate circostanze specifiche che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
(cfr. Cass. 23778/14), il danno non patrimoniale da lesione della salute, deve essere liquidato nei termini che seguono: all'importo di euro 640.167,00, determinato, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto (42 anni) e della percentuale di invalidità permanente riportata, deve essere aggiunto l'incremento nella misura del massimo per sofferenza soggettiva pari al
50% 320.084,00, essendo essendo evidente la non sovrapponibilità dei pregiudizi alla persona derivanti dalla lesione all'integrità psicofisica (c.d. danno biologico) rispetto a quelli consistenti nel turbamento dello stato d'animo della vittima ossia le sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore stante il turbamento causato dall'evento violento e traumatico, nonché lo sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero, l'angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia, il vedersi costretto a rimanere sdraiato, immobile, impossibilitato ad attendere alle ordinarie attività.
L'importo del danno non patrimoniale, unitariamente inteso è stimabile in € 960.251,00, all'attualità. In relazione al già riconoscimento dell'incremento in misura massima del danno per sofferenza soggettiva, non si ritiene di dover riconoscere un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione.
Ed invero, in punto di diritto, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento"
(Cass. civ. Sez. 6-3, Ordinanza 5865/21).
Corollario del principio appena esposto è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività della vittima non determina affatto un danno diverso dal danno biologico:
Le conseguenze della lesione alla salute sono inquadrabili in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- conseguenze peculiari del caso concreto, die abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
La liquidazione delle prime presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria, così come una lesione permanente, in conseguenza dì una lesione alla salute, non esce dall'alternativa: o è conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per soddisfatta con la liquidazione del danno biologico: ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (ed. "personalizzazione", cfr. Cass.
Sez. 3, sent. n, 23778/14; Sez. 3, sent. n. 241558).
Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana, che sono inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale (es. impossibilità di guidare l'autovettura, impossibilità di svolgere in autonomia le attività del vivere quotidiano).
La Cassazione è chiara nel ritenere che in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un "fatto costitutivo " della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte ad ipotetiche" (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, sent n. 24471/14; sez. 6, ord. n. 1895/16).
In concreto, colui il quale lamenti una sottostima del danno non patrimoniale, ha l'onere di indicare chiaramente quali sono stati i concreti pregiudizi dedotti e provati, ma non esaminati dal Tribunale.
Ben può accadere che nel singolo caso i postumi permanenti causati dalla lesione fisica provochino una più incisiva compromissione della vita di relazione della vittima, rispetto ai casi analoghi: ma tale circostanza deve da un lato entrare nel processo con le debite forme (e cioè essere tempestivamente allegata da chi la invoca); e dall'altro deve essere adeguatamente provata.
Nel caso di specie la difesa del non ha indicato per quale ragione le lesioni patite dal Pt_1
congiunto abbiano provocato una compromissione della vita di relazione maggiore e più significativa di quella che le medesime lesioni avrebbero provocato in un'altra persona della stessa età, e che necessariamente vengono ristorate attraverso la monetizzazione del grado di invalidità permanente col criterio standard.
In relazione alla ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale scaturente dalla sua azzerata capacità lavorativa, deve evidenziarsi che ritiene che gli siano state Parte_1
precluse le innumerevoli chances di progressione che il lavoro gli offriva.
Nella specie, l'odierno attore, dopo il sinistro, veniva invece inquadrato nelle aree funzionali del
Ministero dell'Economia e Finanze e segnatamente nella Area III con profilo economico F4 per cui ritiene che, avendo perso la qualifica di Ufficiale, gli è stata impedita la possibilità di diventare Generale, con maggiori gratificazioni economiche.
La domanda è sfornita di prova.
Sul punto, invero, deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione in tema di lucro cessante nella sentenza n.23304, 8 novembre 2007, alla stregua del quale, “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità“.
Ed invero, a prescindere dal fatto che alcuna documentazione è stata offerta in produzione da parte attrice onde attestare la perdita economica subita per effetto del transito del Tenente colonnello della Guardia di Finanza alle corrispondenti aree funzionali del personale civile del
Ministero dell'economia e delle finanze, tale da consentire un raffronto comparativo tra i differenti trattamenti economici, ed al netto di tutti gli emolumenti comunque riconosciuti dal per la cessazione definitiva ed anticipata del rapporto – e quindi, la differenza tra Pt_1 quanto avrebbe percepito a titolo stipendiale e quanto a titolo di pensione - non risultano in alcun modo provati elementi sintomatici della seria e concreta probabilità di ottenere una progressione in carriera da parte dell'istante, ad esempio con la dimostrazione della tipologia di evoluzione verticale conseguita da dipendenti aventi requisiti di professionalità e merito analoghi a quelli riportati dall'attore.
Anche tale domanda, quindi, è immeritevole di accoglimento.
6) La domanda risarcitoria da lesione del rapporto parentale formulata dagli attori iure proprio e iure hereditario.
Per quanto attiene alla liquidazione dei danni non patrimoniali da compromissione del rapporto parentale per gravi lesioni riportate dal congiunto, si osserva quanto segue.
Occorre procedere ad analizzare la particolare tipologia di pregiudizio costituita dal danno patito iure proprio per la lesione del rapporto parentale, onde fornire un compiuto inquadramento giuridico ai fatti dedotti.
Trattasi di una voce di danno non patrimoniale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti di colui il quale ha subito, a causa di un fatto illecito, lesioni personali, alla cui risarcibilità non osta il disposto dell'art. 1223 c.c., trovando essa causa immediata e diretta nel fatto illecito, e che consiste "non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente" (Cass., ord. n. 23469/2018).
La manifestazione del pregiudizio così come sopra definito è, quindi, astrattamente triplice, potendo questo estrinsecarsi sotto il profilo strettamente biologico, laddove si traduca in un vulnus del diritto alla salute del prossimo congiunto del soggetto leso;
nella componente dinamico-relazionale, quale alterazione della modalità di svolgimento dei rapporti familiari sinora esistenti incidente, in pejus, sulla qualità di vita e quotidianità; ovvero, infine, quale danno morale, consistente nella sofferenza interiore soggettiva originata dall'assistere ai patimenti del familiare.
Le suddette componenti non devono tutte necessariamente sussistere ai fini della configurabilità del danno: "il tipico e più frequentemente apprezzabile pregiudizio è proprio quello morale che ben può sussistere ed essere particolarmente profondo anche se non si verifichi un effettivo e rilevante mutamento delle abitudini di vita. Quanto in particolare al pregiudizio di natura relazionale sarà necessaria la dimostrazione di "fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare", non potendo esso ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane" (Cass. ord. n.
31603/2021).
È ormai pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che tale danno possa essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, tra le quali assume un rilievo significativo il rapporto di parentela, rispondendo a massime di comune esperienza, secondo un criterio di normalità sociale, che i familiari soffrano le lesioni riportate dal prossimo congiunto, ed a maggior ragione in caso di perdita dello stesso (Cass., sent. n. 9010/2022; Cass, ord. n.
11212/2019).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che "non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del
2023)" (Cass., sent. n. 4571/2023).
In ogni caso, l'ipotesi della perdita del rapporto parentale deve certamente essere distinta da quella della sua lesione: se, nel primo caso, dal decesso del familiare può presumersi – secondo l'id quod plerumque accidit - il verificarsi di un danno da perdita del rapporto parentale sia in punto di sofferenza interiore che di totale sconvolgimento delle relazioni familiari, tanto non può puramente e semplicemente affermarsi nel caso di congiunto macroleso, laddove, cioè, la perdita della relazione parentale non sia irrimediabile, dovendosi in tal caso fornire sufficiente prova circa il personale dissesto emotivo e il mutamento delle abitudini di vita sotto il profilo dinamico-relazionale, conseguenti alla lesione patita dal familiare. In altri termini, la suddetta presunzione di afflittività si farà meno stringente con l'attenuarsi dell'entità della lesione;
per converso, più grave sarà la lesione, maggiore sarà anche il rigore dell'operatività del meccanismo presuntivo.
In via preliminare è opportuno premettere che ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass. n. 25164/2020).
Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Sul punto, recente, la corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019). Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass.
n. 25164/2020). Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Deve ritenersi possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria.
Inoltre, come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 17058/2017), fermo restando che la prova presuntiva non può essere svilita ad una "mera massima d'esperienza", deve comunque ritenersi che la stessa possa essere desunta anche d'ufficio dal giudice, qualora la parte abbia allegato e provato fatti noti che ne possano costituire il fondamento, trattandosi di ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, consente di risalire, secondo l'id quod plerumque accidit a fatti ignorati.
È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la "natura ed intensità" del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la "quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare", in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Tale accertamento diviene particolarmente rilevante anche in quanto la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare. Sul punto, recente, la corte di Cassazione ha ribadito che: "In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso" (v.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Come affermato dalla giurisprudenza, nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari" (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Deve, invero, ritenersi che il sensibile aggravamento delle condizioni di salute dell'attore ha indubbiamente provocato nei suoi stretti congiunti una intensa sofferenza morale, che costituisce fonte di danno risarcibile, quale danno c.d. “riflesso”.
Ed invero, “Ai prossimi congiunti (nella specie, madre) dell'offeso da lesioni colpose, spetta il risarcimento per danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'art. 1223 cod. civ., in quanto detto danno riflesso trova causa adeguata nel fatto del terzo, sicché il congiunto è legittimato "iure proprio" ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo”
(Cass. 10291/2001).
Per quanto attiene alla stima di detto danno, deve aversi riguardo alle tabelle del Tribunale di
Roma (cfr. Cass. 13540/2023, secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di
Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni - riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”), le quali individuano un valore-punto massimo di € 6.948,00.
Alla luce di queste premesse si reputa senz'altro meritevole d'accoglimento la pretesa di la quale, pacificamente, si è fatta carico del sostegno materiale e morale del Parte_3
fratello, ha assistito allo sconvolgimento della vita di quest'ultimo e conseguentemente della propria. Ed invero, appare rispondente all'id quod plerumque accidit che sia stato questa l'unica persona in grado di farsi carico di assistere il fratello, tenuto conto dell'età avanzata dei genitori e del fatto che l'attore non aveva coniuge né figli.
Secondo Cass 30.8.2022 n. 25541, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima <va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo>>.
Per Cass.
8.4.2020 ord. n. 7748 <Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto>>.
Non vi è motivo di ritenere che la relazione tra i genitori ed il figlio non sia caratterizzata da affetto reciproco o che genitori e sorella siano rimasti insensibili alle sofferenze fisiche e morali del congiunto.
Nel caso di specie - in assenza di elementi che consentano di riconoscere il danno di cui si discute in misura “massima” – appare equo fissare il valore del c.d. punto base:
- quanto ai genitori, in € 2.000,00;
- quanto alla sorella, in € 3.500,00.
Tali importi vanno, quindi, moltiplicati secondo i parametri di cui alla tabella romana, la quale prevede un punteggio variabile, in dipendenza dei fattori sotto elencati:
A) relazione di parentela con il danneggiato: punti 20 i genitori, punti 15 la sorella;
B) numero dei soggetti (3): punti 0,8 (genitori), punti, 0,5 (sorella);
C) età del danneggiato (42): punti 6;
D) età parente da risarcire: genitori: punti 1; sorella: punti 5.
TOTALE
DI CA e , punti 27,8; Persona_1
LL , punti 26,5 Pt_1
Considerata la percentuale di danno biologico patita dal danneggiato dell'85% avremo dunque:
Genitori.: € 3.000 x 27,8 x 85%= € 70.890,00;
Sorella: € 3.500,00 x 26,5 x 85%= € 78.837,50. La somma spettante a , deceduto successivamente al sinistro, quale posta Persona_1
attiva riconosciuta al momento del loro decesso, costituisce somma trasmessa ai suoi incontestati eredi (coniuge e figli).
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie
27.06.2018), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
7) Il danno biologico richiesto da e – esclusione. Parte_2 Persona_1
– ed, in prosecuzione, i suoi eredi - ritiene che le gravi lesioni riportate dal figlio Parte_2
avrebbero determinato l'insorgenza a soli due mesi dall'incidente occorso di una patologia oncologia, essendo stata diagnosticata presso l'Unità operativa complessa di ematologia dell'Ospedale di Cosenza il LNH-HG IV° stadio. (certificato di dimissioni del 23.3.2012) e che quindi la sofferenza causata alla madre sarebbe degenerata in malattia.
L'assunto appare fondato su una mera supposizione non fondata su sicuri riferimenti obiettivi, non potendo ritenersi dato suffragato, allo stato, da idonei studi scientifici quello per cui lo stress psicologico sia causa diretta dell'insorgenza di patologie neoplastiche.
Il criterio cronologico – costituito dalla vicinanza temporale tra il sinistro e la diagnosi di linfoma – invero, in assenza della allegazione degli altri criteri di sicura valenza medico legale circa il riscontro di una sicura correlazione di causa – effetto tra evento traumatico (rectius stressante) e lesione, in uno alla considerazione della non perfetta coincidenza tra tempi di insorgenza, latenza e diagnosi di una malattia quale quella da cui è rimasta attinta l'attrice, non può in alcun modo ritenuto idoneo a soddisfare il rigoroso standard probatorio di verosimiglianza richiesto in sede civile.
Parimenti deve escludersi che il padre dell'attore sia deceduto dopo qualche anno dal sinistro esclusivamente per la sofferenza determinata dalla condizione del figlio.
L'età del all'epoca del sinistro, ben 92 anni, rappresenta, invero, una causa alternativa Pt_1 del tutto preponderante e giuridicamente sufficiente a spiegare il suo decesso avvenuto in un momento successivo, non essendovi documentazione atta a giustificare un collegamento eziologico scientificamente apprezzabile tra lo stress psicologico e il declino fisico che ha condotto alla morte un soggetto così anziano.
8) Il governo delle spese di lite.
Tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, esitate in valutazioni che hanno imposto una articolata istruttoria tecnica, le spese di lite, nei rapporti tra Parte_1
ed i convenuti devono essere compensate per un terzo e per la residua parte gravano
[...] sull'attore soccombente.
Nei rapporti tra , in proprio e quali eredi di Parte_3 Parte_2 Persona_1
ed i convenuti, le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta.
Esse si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e succ. mod.
Spese di ccttuu definitivamente a carico dell'ente convenuto, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
- Accoglie la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in proprio e per Parte_3
l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro €
78.837,50 oltre interessi come indicato in parte motiva;
- Accoglie la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in proprio (e per essa Parte_2 dagli eredi costituiti in prosecuzione), e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 70.890,00 in suo favore oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- Accoglie la domanda formulata da , , Parte_1 Controparte_8
quali eredi di , e per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in Persona_1 favore degli attori, della somma di € 70.890,00 oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- Compensa per un terzo le spese di lite nei rapporti tra e parte convenuta Parte_1
e condanna parte attrice alla refusione della residua parte in favore dell'ente costituito, che liquida nell'importo di euro 7.602,00 oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- Condanna la convenuta costituita al rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori e nella qualità di eredi di e , Parte_3 Pt_1 Parte_2 Persona_1 liquidandole in € 518,00 per spese vive ed € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, da distrarsi in favore dell'att. ; Parte_3
- Pone definitivamente a carico della convenuta costituita le spese di ccttuu, già liquidate con separati decreti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Cosenza, 27.11.2025
Il giudice dott.ssa Germana Maffei