Art. 2.
Le convenzioni di cui all'articolo 1 hanno durata biennale e sono rinnovabili. Esse devono stabilire: le unita' di personale distinto per categorie funzionali, che il conservatore e' tenuto ad assumere per il funzionamento della biblioteca; la misura del compenso che il conservatore deve corrispondere al personale assunto; gli oneri previdenziali connessi alle prestazioni compensate; gli obblighi di servizio, ivi compreso l'orario di apertura al pubblico, previsti dal regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 .
Dell'adempimento delle convenzioni suddette, da stipulare nei limiti delle somme annualmente accreditate, e' responsabile il conservatore dello stabilimento ecclesiastico, la cui opera e' gratuita.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila sul funzionamento delle biblioteche di cui alla presente legge ed esercita, in materia, le attribuzioni previste dalla normativa vigente.
Le convenzioni di cui all'articolo 1 hanno durata biennale e sono rinnovabili. Esse devono stabilire: le unita' di personale distinto per categorie funzionali, che il conservatore e' tenuto ad assumere per il funzionamento della biblioteca; la misura del compenso che il conservatore deve corrispondere al personale assunto; gli oneri previdenziali connessi alle prestazioni compensate; gli obblighi di servizio, ivi compreso l'orario di apertura al pubblico, previsti dal regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 .
Dell'adempimento delle convenzioni suddette, da stipulare nei limiti delle somme annualmente accreditate, e' responsabile il conservatore dello stabilimento ecclesiastico, la cui opera e' gratuita.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila sul funzionamento delle biblioteche di cui alla presente legge ed esercita, in materia, le attribuzioni previste dalla normativa vigente.