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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/10/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 13/10/2025, RGC n. 731/2021 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. ROCIOLA LUCIANO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. FILARDI VALENTINA GEMMA, anche per delega dell'avv. FILARDI ENZO
FRANCO, per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e si oppone alla chiesta
CTU e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 731 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Rociola nel CP_1 C.F._1
cui studio in Cassano allo Ionio – Sibari, alla Via Sparta, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(P.IVA: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Enzo F. LA e avv. Valentina
G. LA e nel cui studio in Castrovillari alla Via XX Settembre n. 133, elettivamente domicilia;
- convenuto –
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 13.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi". Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il convenuto in CP_1
CP_ epigrafe identificato per “…Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dello stabilimento balneare “
, in p.l.r.p.t., nella causazione del sinistro del 10/07/2020 per tutte le causali descritte in premesse e per l'effetto
[...]
condannare le convenute all'integrale ristoro, in favore della sig.ra di tutti danni patrimoniali e non subiti CP_1
pari ad € 16.201,75 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale e pari ad € 340,51 a titolo di ristoro di danno
patrimoniale per un totale complessivo di € 16.542,26 o pari alla diversa che sarà ritenuta di giustizia con interessi e
rivalutazione monetaria sulle somme liquidande. Con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato in contraddittorio regolarmente si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 09.06.2021 l'odierno convenuto, il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ne chiedeva l'integrale rigetto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento di prova testimoniale;
all'udienza del 13.10.2025, il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai,
assenti.
La domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto all'interno dello stabilimento balneare gestito dalla convenuta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
La fattispecie per cui è causa rientra nell'ambito applicativo della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c..
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. E' più corretto, pertanto, parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta). Tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso causale fra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio. A tal proposito, è opportuno precisare che la nozione di caso fortuito – che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito
– individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità ed il relativo giudizio si incentra sull'utilizzo della c.d. probabilità quantitativo-
statistica e dei correttivi logico-baconiani. Il suddetto giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla produzione del danno deve, tuttavia, essere funzionale alla natura della cosa,
sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo.
La responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (ex plurimis: Cass. 20 novembre 2009 n.
24529); il custode versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della res in custodia (Cass. 24529/09 cit.); la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità
con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.); la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
in questi casi spetta al danneggiato, proprio per assolvere l'onere probatorio, dimostrare che il passaggio sul quale stava camminando presentava una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta (Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 6306/2013).
Ne consegue, in termini probatori, che incombe sul danneggiato la prova -anche a mezzo di presunzioni- dell'evento lesivo e del suo rapporto eziologico con il bene in custodia;
sul custode,
invece, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Tale prova liberatoria del caso fortuito non può ritenersi soddisfatta né dalla mera allegazione, da parte del custode, della circostanza che è rimasta ignota la causa remota dell'evento né dalla semplice allegazione di una violazione di norme di condotta imputabile al danneggiato,
essendo necessario che il custode fornisca in concreto la prova dell'interruzione del nesso causale tra il bene e l'evento.
La responsabilità del custode, si ribadisce, può essere esclusa solo dal fortuito e questo, che dovrà
essere provato dal custode, ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente e imprevedibilmente (Cass. 8935/13 cit.; Cass.
18 ottobre 2011 n. 21508; Cass. 12695/10 cit.; Cass. 24529/09 cit.; Cass. 19 novembre 2009 n. 20419); tuttavia,
ancorché il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, lo stesso può integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis: Cass. n.
8229/2010; Cass. n. 28811/2008; Cass. n. 11227/2008).
Applicando questi principi al caso concreto, il tribunale ritiene che, nella fattispecie in esame, non sia stata fornita prova che la caduta dell'attrice sia stata dovuta ad una disconnessione della passerella,
posto che nella responsabilità per cose in custodia la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass.
24529/09 cit.). Ed invero la domanda risarcitoria proposta dall'attrice difetta della allegazione, ancor prima della prova, della specifica insidia. Nell'atto di citazione l'attrice ha dedotto che la caduta avveniva “….causa dello stato evidentemente
disconnesso della stessa passarella….”.
Rileva questo giudice che l'atto introduttivo del giudizio difetta della specifica allegazione della insidia, in quanto l'attrice ha genericamente dedotto il cattivo posizionamento o la cattiva manutenzione della passerella, nulla allegando, peraltro in ordine alla prevedibilità ed evitabilità della citata anomalia. L'attrice avrebbe dovuto allegare nell'atto introduttivo o al più precisare nella prima memoria ex art 183 c.p.c., ulteriori elementi, anche documentali o fotografici, dai quali avrebbero dovuto evincersi chiaramente quali erano le specifiche caratteristiche della passerella e lo stato dei luoghi nel punto preciso della caduta, tali da denotare l'esistenza di una insidia non percepibile da un utente mediamente accorto, che avrebbe avuto una efficienza causale rispetto al verificarsi dell'evento. Né, del resto, la carenza di allegazione, a fronte della contestazione di parte convenuta,
secondo cui la passarella non presentava alcuna anomalia potevano, essere colmate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, si rileva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
i quali sono risultati inattendibili. Testimone_2
Il teste ha dichiarato “…mia suocera aveva dolori e non è riuscita ad alzarsi fino all'arrivo del 118 dove Tes_1
dai sanitari è stata messa sulla barella… Il 118 è stato chiamato dalla nipote ” (ud. 11.11.2024) la Persona_2
teste escussa all'udienza del 17.02.2025, invece riferisce “… Non posso rispondere Testimone_3
alla circostanza 2 perché io non c'ero al momento del sinistro…. Non è vera la circostanza 3) noi siamo stati lì un mese
e la passerella era intatta…. Posso riferire che al momento del mio arrivo nello stabilimento ho trovato mia zia seduta
sulla sedia del soccorso ed era stata aiutata dai proprietari del DO che erano intorno a lei….”.
Le dichiarazioni del teste di parte attrice concordano con quanto affermato dai Testimone_3
testi di parte convenuta (cfr all'udienza del 11.11.2024 riferisce “…Per quel che mi ricordo la Tes_4
signora è stata alzata dal bagnino che è stata riportata sul lido dove vi erano delle sedie… Ricordo invece che sotto il
DO è accorso anche il .”) e (cfr all'udienza del 17.02.2025 riferisce “…ricordo Persona_3 CP_3
che la signora ha avuto soccorso dal titolare ”). Persona_4 Infine, il teste riferisce “….io mi trovavo con lei insieme a mia moglie e mia cugina e mia zia….” (ud. Tes_2
11.11.2024), tuttavia tanto la quanto la , nipoti della Testimone_3 CP_4 CP_1
escusse entrambe hanno riferito di non essere state presenti al momento del sinistro.
Le dichiarazioni del tutto divergenti e contrastanti dei testi minano la loro attendibilità e rendono incerta la dinamica del sinistro con grave deficit di parte attrice che non ha dimostrato il nesso causale e che quindi la caduta è avvenuta a causa di una “disconnessione “della passerella.
Ora, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il
Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione,
le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità
personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 7623/2016).
In conclusione, esaminando le risultanze istruttorie in atti la pretesa azionata in giudizio dalla danneggiata deve ritenersi infondata attesa l'inattendibilità dei testi escussi e la mancata prova,
gravante sulla stessa del nesso eziologico.
In definitiva, le prove testimoniali hanno consentito di accertare esclusivamente che la CP_1
sia caduta, ma non hanno in alcun modo fornito elementi tali da ricollegare causalmente l'evento caduta all'insidia di una disconnessione della passerella derivante da asserita cattiva manutenzione e pulizia del convenuto con conseguente responsabilità dello stesso ex art. 2051 c.c..
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Castrovillari- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di CP_1 - condanna al pagamento, in favore di in persona del suo l.r.p.t., delle CP_1 CP_2
spese di lite che si liquidano in complessive € 2.540,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, 13.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
L'avv. ROCIOLA LUCIANO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. FILARDI VALENTINA GEMMA, anche per delega dell'avv. FILARDI ENZO
FRANCO, per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e si oppone alla chiesta
CTU e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 731 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Rociola nel CP_1 C.F._1
cui studio in Cassano allo Ionio – Sibari, alla Via Sparta, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(P.IVA: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Enzo F. LA e avv. Valentina
G. LA e nel cui studio in Castrovillari alla Via XX Settembre n. 133, elettivamente domicilia;
- convenuto –
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 13.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi". Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il convenuto in CP_1
CP_ epigrafe identificato per “…Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dello stabilimento balneare “
, in p.l.r.p.t., nella causazione del sinistro del 10/07/2020 per tutte le causali descritte in premesse e per l'effetto
[...]
condannare le convenute all'integrale ristoro, in favore della sig.ra di tutti danni patrimoniali e non subiti CP_1
pari ad € 16.201,75 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale e pari ad € 340,51 a titolo di ristoro di danno
patrimoniale per un totale complessivo di € 16.542,26 o pari alla diversa che sarà ritenuta di giustizia con interessi e
rivalutazione monetaria sulle somme liquidande. Con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato in contraddittorio regolarmente si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 09.06.2021 l'odierno convenuto, il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ne chiedeva l'integrale rigetto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento di prova testimoniale;
all'udienza del 13.10.2025, il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai,
assenti.
La domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto all'interno dello stabilimento balneare gestito dalla convenuta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
La fattispecie per cui è causa rientra nell'ambito applicativo della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c..
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. E' più corretto, pertanto, parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta). Tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso causale fra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio. A tal proposito, è opportuno precisare che la nozione di caso fortuito – che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito
– individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità ed il relativo giudizio si incentra sull'utilizzo della c.d. probabilità quantitativo-
statistica e dei correttivi logico-baconiani. Il suddetto giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla produzione del danno deve, tuttavia, essere funzionale alla natura della cosa,
sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo.
La responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (ex plurimis: Cass. 20 novembre 2009 n.
24529); il custode versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della res in custodia (Cass. 24529/09 cit.); la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità
con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.); la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
in questi casi spetta al danneggiato, proprio per assolvere l'onere probatorio, dimostrare che il passaggio sul quale stava camminando presentava una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta (Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 6306/2013).
Ne consegue, in termini probatori, che incombe sul danneggiato la prova -anche a mezzo di presunzioni- dell'evento lesivo e del suo rapporto eziologico con il bene in custodia;
sul custode,
invece, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Tale prova liberatoria del caso fortuito non può ritenersi soddisfatta né dalla mera allegazione, da parte del custode, della circostanza che è rimasta ignota la causa remota dell'evento né dalla semplice allegazione di una violazione di norme di condotta imputabile al danneggiato,
essendo necessario che il custode fornisca in concreto la prova dell'interruzione del nesso causale tra il bene e l'evento.
La responsabilità del custode, si ribadisce, può essere esclusa solo dal fortuito e questo, che dovrà
essere provato dal custode, ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente e imprevedibilmente (Cass. 8935/13 cit.; Cass.
18 ottobre 2011 n. 21508; Cass. 12695/10 cit.; Cass. 24529/09 cit.; Cass. 19 novembre 2009 n. 20419); tuttavia,
ancorché il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, lo stesso può integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis: Cass. n.
8229/2010; Cass. n. 28811/2008; Cass. n. 11227/2008).
Applicando questi principi al caso concreto, il tribunale ritiene che, nella fattispecie in esame, non sia stata fornita prova che la caduta dell'attrice sia stata dovuta ad una disconnessione della passerella,
posto che nella responsabilità per cose in custodia la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass.
24529/09 cit.). Ed invero la domanda risarcitoria proposta dall'attrice difetta della allegazione, ancor prima della prova, della specifica insidia. Nell'atto di citazione l'attrice ha dedotto che la caduta avveniva “….causa dello stato evidentemente
disconnesso della stessa passarella….”.
Rileva questo giudice che l'atto introduttivo del giudizio difetta della specifica allegazione della insidia, in quanto l'attrice ha genericamente dedotto il cattivo posizionamento o la cattiva manutenzione della passerella, nulla allegando, peraltro in ordine alla prevedibilità ed evitabilità della citata anomalia. L'attrice avrebbe dovuto allegare nell'atto introduttivo o al più precisare nella prima memoria ex art 183 c.p.c., ulteriori elementi, anche documentali o fotografici, dai quali avrebbero dovuto evincersi chiaramente quali erano le specifiche caratteristiche della passerella e lo stato dei luoghi nel punto preciso della caduta, tali da denotare l'esistenza di una insidia non percepibile da un utente mediamente accorto, che avrebbe avuto una efficienza causale rispetto al verificarsi dell'evento. Né, del resto, la carenza di allegazione, a fronte della contestazione di parte convenuta,
secondo cui la passarella non presentava alcuna anomalia potevano, essere colmate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, si rileva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
i quali sono risultati inattendibili. Testimone_2
Il teste ha dichiarato “…mia suocera aveva dolori e non è riuscita ad alzarsi fino all'arrivo del 118 dove Tes_1
dai sanitari è stata messa sulla barella… Il 118 è stato chiamato dalla nipote ” (ud. 11.11.2024) la Persona_2
teste escussa all'udienza del 17.02.2025, invece riferisce “… Non posso rispondere Testimone_3
alla circostanza 2 perché io non c'ero al momento del sinistro…. Non è vera la circostanza 3) noi siamo stati lì un mese
e la passerella era intatta…. Posso riferire che al momento del mio arrivo nello stabilimento ho trovato mia zia seduta
sulla sedia del soccorso ed era stata aiutata dai proprietari del DO che erano intorno a lei….”.
Le dichiarazioni del teste di parte attrice concordano con quanto affermato dai Testimone_3
testi di parte convenuta (cfr all'udienza del 11.11.2024 riferisce “…Per quel che mi ricordo la Tes_4
signora è stata alzata dal bagnino che è stata riportata sul lido dove vi erano delle sedie… Ricordo invece che sotto il
DO è accorso anche il .”) e (cfr all'udienza del 17.02.2025 riferisce “…ricordo Persona_3 CP_3
che la signora ha avuto soccorso dal titolare ”). Persona_4 Infine, il teste riferisce “….io mi trovavo con lei insieme a mia moglie e mia cugina e mia zia….” (ud. Tes_2
11.11.2024), tuttavia tanto la quanto la , nipoti della Testimone_3 CP_4 CP_1
escusse entrambe hanno riferito di non essere state presenti al momento del sinistro.
Le dichiarazioni del tutto divergenti e contrastanti dei testi minano la loro attendibilità e rendono incerta la dinamica del sinistro con grave deficit di parte attrice che non ha dimostrato il nesso causale e che quindi la caduta è avvenuta a causa di una “disconnessione “della passerella.
Ora, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il
Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione,
le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità
personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 7623/2016).
In conclusione, esaminando le risultanze istruttorie in atti la pretesa azionata in giudizio dalla danneggiata deve ritenersi infondata attesa l'inattendibilità dei testi escussi e la mancata prova,
gravante sulla stessa del nesso eziologico.
In definitiva, le prove testimoniali hanno consentito di accertare esclusivamente che la CP_1
sia caduta, ma non hanno in alcun modo fornito elementi tali da ricollegare causalmente l'evento caduta all'insidia di una disconnessione della passerella derivante da asserita cattiva manutenzione e pulizia del convenuto con conseguente responsabilità dello stesso ex art. 2051 c.c..
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Castrovillari- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di CP_1 - condanna al pagamento, in favore di in persona del suo l.r.p.t., delle CP_1 CP_2
spese di lite che si liquidano in complessive € 2.540,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, 13.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio