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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA PI MA VE, Presidente
BOGGIO EN PP, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 680/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140019982926502 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140052544448502 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Atti impugnati: cartella di pagamento n° 11020140019982926502 e cartella di pagamento n°
11020140052544448502 portate dall' Intimazione di Pagamento n. 1102025 9000639424000 emessa da
Agenzia Entrate Riscossione di Torino.
Il valore verificato della lite è di euro 11.924,62 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Il ricorrente eccepisce quanto segue:
· pervenuta intimazione di pagamento senza la previa notifica delle cartelle di pagamento;
· non opponibilità ai soci dei debiti fiscali di una società di persone dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese;
· intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione resiste in giudizio con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
L'accoglimento è relativo alla cartella di pagamento n. 11020140052544448502, in quanto essa è stata notificata al socio Nominativo_1 il 6 dicembre 2014 e non al ricorrente (vedasi allegato 3 di parte resistente), nonché agli interessi e sanzioni (vedasi art. 20 dlgs 472/1997) dell'altra cartella n.
11020140019982926502, in quanto, rispetto ad essi, è decorsa la prescrizione quinquennale.
Reiezione nel resto. I debiti fiscali di una società di persone restano opponibili ai soci anche dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese. La giurisprudenza più recente conferma che la cancellazione produce un fenomeno successorio, per cui l'obbligazione tributaria “migra” automaticamente sui soci. La cartella n. 11020140019982926502 è stata correttamente notificata il 24 novembre 2014 alla moglie del ricorrente (vedasi allegato 3 di parte resistente). Rispetto ad essa la somma base per iva periodo d'imposta 2010, esclusi (vedi sopra) interessi e sanzioni, è dovuta dal ricorrente, in quanto trattasi di un tributo erariale, la cui prescrizione avviene dopo dieci anni, tenendo altresì in considerazione, nel caso di cui si tratta, la disciplina emergenziale Covid.
Legittima la produzione di copie fotostatiche, che costituiscono prova, salvo che vi sia un preciso e dettagliato disconoscimento, non avvenuto nella fattispecie, effettuato dalla parte contro cui vengono versate in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla cartella n. 11020140052544448502, nonchè ad interessi e sanzioni relativamente all'altra cartella in contestazione. Rigetta nel resto. Spese compensate
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA PI MA VE, Presidente
BOGGIO EN PP, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 680/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140019982926502 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020140052544448502 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Atti impugnati: cartella di pagamento n° 11020140019982926502 e cartella di pagamento n°
11020140052544448502 portate dall' Intimazione di Pagamento n. 1102025 9000639424000 emessa da
Agenzia Entrate Riscossione di Torino.
Il valore verificato della lite è di euro 11.924,62 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Il ricorrente eccepisce quanto segue:
· pervenuta intimazione di pagamento senza la previa notifica delle cartelle di pagamento;
· non opponibilità ai soci dei debiti fiscali di una società di persone dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese;
· intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione resiste in giudizio con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
L'accoglimento è relativo alla cartella di pagamento n. 11020140052544448502, in quanto essa è stata notificata al socio Nominativo_1 il 6 dicembre 2014 e non al ricorrente (vedasi allegato 3 di parte resistente), nonché agli interessi e sanzioni (vedasi art. 20 dlgs 472/1997) dell'altra cartella n.
11020140019982926502, in quanto, rispetto ad essi, è decorsa la prescrizione quinquennale.
Reiezione nel resto. I debiti fiscali di una società di persone restano opponibili ai soci anche dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese. La giurisprudenza più recente conferma che la cancellazione produce un fenomeno successorio, per cui l'obbligazione tributaria “migra” automaticamente sui soci. La cartella n. 11020140019982926502 è stata correttamente notificata il 24 novembre 2014 alla moglie del ricorrente (vedasi allegato 3 di parte resistente). Rispetto ad essa la somma base per iva periodo d'imposta 2010, esclusi (vedi sopra) interessi e sanzioni, è dovuta dal ricorrente, in quanto trattasi di un tributo erariale, la cui prescrizione avviene dopo dieci anni, tenendo altresì in considerazione, nel caso di cui si tratta, la disciplina emergenziale Covid.
Legittima la produzione di copie fotostatiche, che costituiscono prova, salvo che vi sia un preciso e dettagliato disconoscimento, non avvenuto nella fattispecie, effettuato dalla parte contro cui vengono versate in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla cartella n. 11020140052544448502, nonchè ad interessi e sanzioni relativamente all'altra cartella in contestazione. Rigetta nel resto. Spese compensate