Art. 1.
All' art. 139 del Codice penale per l'esercito e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante del corpo ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il sottufficiale, caporale o soldato, dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».
All' art. 139 del Codice penale per l'esercito e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante del corpo ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il sottufficiale, caporale o soldato, dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».