Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 5055
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Sentenza 21 novembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione monocratica, ha esaminato un ricorso promosso da diversi ricorrenti, assistiti dall'avvocato Angelo Magni, volto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per una delle ricorrenti, anche iure matrimonii. I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti di un cittadino italiano emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza, ricostruendo un albero genealogico che risale all'avo nato nel [...]. La parte resistente, indicata come Controparte_4, è rimasta contumace nonostante la regolare notifica. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione. La procedura si è svolta secondo il rito semplificato di cognizione, come previsto dal D.lgs. n. 13/2017 e dal D.lgs. n. 150/2011, con udienza sostituita da deposito di note scritte.

Il Tribunale ha rigettato le domande di accertamento della cittadinanza iure sanguinis proposte dalla maggior parte dei ricorrenti, motivando tale decisione con la mancata produzione di documenti essenziali, quali certificati di nascita e matrimonio, privi delle necessarie apostille e traduzioni in lingua italiana, e con l'omessa integrazione documentale nonostante le richieste implicite. In particolare, sono risultati del tutto mancanti i certificati di nascita e matrimonio di Controparte_3. Per quanto concerne la domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da Controparte_1 e Persona_5, il Tribunale l'ha dichiarata improcedibile, ritenendo che tale tipologia di domanda debba essere preventivamente presentata all'amministrazione competente, a differenza delle controversie iure sanguinis. Il Giudice ha altresì precisato che, in base all'art. 4, comma 5, del D.lgs. n. 13/2017, la competenza territoriale per le controversie iure sanguinis è legata al comune di nascita degli ascendenti, mentre per le altre ipotesi, come quella iure matrimonii, si applicherebbe l'art. 25 c.p.c., attribuendo la competenza al Tribunale di Roma, dato che la parte resistente è un'amministrazione statale. Non sono state pronunciate statuizioni sulle spese processuali, stante la contumacia della parte resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 5055
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 5055
    Data del deposito : 21 novembre 2025

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