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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluigi Canali, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17072/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 Persona_1
, nato in [...] il [...], personalmente e quale Controparte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato Persona_2 in Brasile il 12.12.2012, e , nata in [...] il [...]; Persona_3
nata in [...] il [...], personalmente e quale genitore Controparte_3 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_4
20.06.2008;
, nata in [...] il [...], personalmente e quale genitore esercente la Persona_5 responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato in [...] il Persona_6
14.06.2018; tutti con il patrocinio dell'avv. Angelo Magni, elettivamente domiciliati a Siracusa, via Tisia n. 24 presso il suo studio
RICORRENTI contro
, contumace Controparte_4
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
* * * RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 21/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...], ed espongono che: Persona_7
• il proprio avo emigrò in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
• lo stesso nel 1901 sposò e dalla loro unione nacque Persona_8 Per_9
[...]
• quest'ultimo si sposò con dalla loro unione matrimoniale nacque CP_5 Persona_10 che nel 1946 sposò ; CP_2
• dalla unione di questi ultimi nacque , che nel 1976 sposò Controparte_2
(da sposata ), anch'essa Controparte_1 Persona_11 ricorrente in virtù del matrimonio celebrato ante 1983;
• dalla loro unione coniugale nacquero tre figli:
- , Persona_12
- , Controparte_3
- ; Persona_5
• si unì in matrimonio con e dalla Persona_12 Persona_13 unione coniugale tra i due nacquero due figli:
- ; Persona_2
- ; Persona_14
• nel 2002 si unì in matrimonio con e dalla Controparte_3 Controparte_6 loro unione nacque Persona_4
• si unì in matrimonio con e dalla loro Persona_5 Controparte_7 unione nacque . Persona_6
Il , nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_4 dell'udienza, non si è costituto e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
Per quanto concerne le domande di acquisto della cittadinanza iure sanguinis, il ricorso deve essere respinto.
Si osserva, infatti, che tutti i documenti versati in atti dalla difesa di parte ricorrente a sostegno della propria domanda (cfr. doc. da 1b a 11) sono privi delle necessarie apostille e traduzioni, essendo formati dal solo documento originale in lingua portoghese. Parte ricorrente, del resto, neppure ha provveduto all'integrazione della predetta documentazione attraverso un deposito successivo, avendo unicamente prodotto - a seguito del deposito del ricorso introduttivo - copia delle ricevute di notifica del ricorso medesimo e del decreto di fissazione di udienza al e all'Avvocatura distrettuale Controparte_4 dello Stato di Brescia.
Neppure in sede di note scritte sostitutive d'udienza la difesa dei ricorrenti ha provveduto in tal senso, essendosi ivi limitata a “insistere in tutto quanto dedotto e richiesto in seno al ricorso introduttivo del presente Giudizio, anche in ragione della corposa documentazione allegata in atti, tutta tradotta in lingua italiana e munita di apostille”. Quest'ultima asserzione è, tuttavia, smentita per tabulas.
Infine, risultano del tutto mancanti i documenti che nell'indice contenuto nel ricorso ex art. 281-decies c.p.c. sono indicati come documenti 9 a) e 9 b) (certificati di nascita e matrimonio di Controparte_3
.
[...]
Ciò posto, la mancata ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti e l'omesso deposito della documentazione necessaria per il vaglio di fondatezza della domanda non può che comportare il rigetto della stessa.
Quanto, invece, alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da Controparte_1
e in virtù del matrimonio con si reputa che il ricorso sia Persona_5 Controparte_2 improcedibile.
Quanto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, benché l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiederne il riconoscimento all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia in ragione della situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, che è tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
Tuttavia, il ricorso presentato da e è volto all'ottenimento della Controparte_1 Persona_5 cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. n. 123/1983 (le nozze con Controparte_2 risalgono al 1976). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a
[...] prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre o post l. 123/1983), la domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un ambito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»
– fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano del coniuge – Controparte_2 elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda presentata da e deve essere dichiarata Controparte_1 Persona_5 improcedibile (è il caso di segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto dall'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza andrebbe al Tribunale di Controparte_4
Roma).
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del resistente. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
• dichiara improcedibile il ricorso finalizzato al riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii presentato da e Controparte_1 Persona_5
• rigetta le domande proposte dagli altri ricorrenti;
• nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 21/11/2025
Il Giudice Gianluigi Canali
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluigi Canali, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17072/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 Persona_1
, nato in [...] il [...], personalmente e quale Controparte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato Persona_2 in Brasile il 12.12.2012, e , nata in [...] il [...]; Persona_3
nata in [...] il [...], personalmente e quale genitore Controparte_3 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_4
20.06.2008;
, nata in [...] il [...], personalmente e quale genitore esercente la Persona_5 responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato in [...] il Persona_6
14.06.2018; tutti con il patrocinio dell'avv. Angelo Magni, elettivamente domiciliati a Siracusa, via Tisia n. 24 presso il suo studio
RICORRENTI contro
, contumace Controparte_4
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
* * * RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 21/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...], ed espongono che: Persona_7
• il proprio avo emigrò in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
• lo stesso nel 1901 sposò e dalla loro unione nacque Persona_8 Per_9
[...]
• quest'ultimo si sposò con dalla loro unione matrimoniale nacque CP_5 Persona_10 che nel 1946 sposò ; CP_2
• dalla unione di questi ultimi nacque , che nel 1976 sposò Controparte_2
(da sposata ), anch'essa Controparte_1 Persona_11 ricorrente in virtù del matrimonio celebrato ante 1983;
• dalla loro unione coniugale nacquero tre figli:
- , Persona_12
- , Controparte_3
- ; Persona_5
• si unì in matrimonio con e dalla Persona_12 Persona_13 unione coniugale tra i due nacquero due figli:
- ; Persona_2
- ; Persona_14
• nel 2002 si unì in matrimonio con e dalla Controparte_3 Controparte_6 loro unione nacque Persona_4
• si unì in matrimonio con e dalla loro Persona_5 Controparte_7 unione nacque . Persona_6
Il , nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_4 dell'udienza, non si è costituto e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
Per quanto concerne le domande di acquisto della cittadinanza iure sanguinis, il ricorso deve essere respinto.
Si osserva, infatti, che tutti i documenti versati in atti dalla difesa di parte ricorrente a sostegno della propria domanda (cfr. doc. da 1b a 11) sono privi delle necessarie apostille e traduzioni, essendo formati dal solo documento originale in lingua portoghese. Parte ricorrente, del resto, neppure ha provveduto all'integrazione della predetta documentazione attraverso un deposito successivo, avendo unicamente prodotto - a seguito del deposito del ricorso introduttivo - copia delle ricevute di notifica del ricorso medesimo e del decreto di fissazione di udienza al e all'Avvocatura distrettuale Controparte_4 dello Stato di Brescia.
Neppure in sede di note scritte sostitutive d'udienza la difesa dei ricorrenti ha provveduto in tal senso, essendosi ivi limitata a “insistere in tutto quanto dedotto e richiesto in seno al ricorso introduttivo del presente Giudizio, anche in ragione della corposa documentazione allegata in atti, tutta tradotta in lingua italiana e munita di apostille”. Quest'ultima asserzione è, tuttavia, smentita per tabulas.
Infine, risultano del tutto mancanti i documenti che nell'indice contenuto nel ricorso ex art. 281-decies c.p.c. sono indicati come documenti 9 a) e 9 b) (certificati di nascita e matrimonio di Controparte_3
.
[...]
Ciò posto, la mancata ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti e l'omesso deposito della documentazione necessaria per il vaglio di fondatezza della domanda non può che comportare il rigetto della stessa.
Quanto, invece, alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da Controparte_1
e in virtù del matrimonio con si reputa che il ricorso sia Persona_5 Controparte_2 improcedibile.
Quanto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, benché l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiederne il riconoscimento all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia in ragione della situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, che è tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
Tuttavia, il ricorso presentato da e è volto all'ottenimento della Controparte_1 Persona_5 cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. n. 123/1983 (le nozze con Controparte_2 risalgono al 1976). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a
[...] prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre o post l. 123/1983), la domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un ambito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»
– fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano del coniuge – Controparte_2 elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda presentata da e deve essere dichiarata Controparte_1 Persona_5 improcedibile (è il caso di segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto dall'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza andrebbe al Tribunale di Controparte_4
Roma).
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del resistente. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
• dichiara improcedibile il ricorso finalizzato al riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii presentato da e Controparte_1 Persona_5
• rigetta le domande proposte dagli altri ricorrenti;
• nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 21/11/2025
Il Giudice Gianluigi Canali