CASS
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2025, n. 9928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9928 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SS TT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Di RD, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capi a) e b), quale legale rappresentante della società Lo ON SR, al fine di consentire l'evasione a terzi, per avere emesso fatture per operazioni inesistenti, di cui dieci emesse alla ES RN e cinque alla EA IT LE SR, nell'anno 2015, e cinque fatture alla ES RN nell'anno 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo quattro motivi di ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 9928 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 14/01/2025 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 601 comma 5 cod.proc.pen. e nullità della sentenza ex art. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. Sostiene il ricorrente la nullità della sentenza perché il decreto di citazione a giudizio di appello per l'imputato era stato notificato, a mezzo pec, al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. nonostante l'imputato avesse eletto domicilio in Graffignana, Strada dei Boschi. L'omissione della notificazione avrebbe impedito di conoscere la data di udienza e di chiedere il concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per i reati contestati. Argomenta in ricorrente, in sintesi, che mediante il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, i giudici dell'impugnazione avrebbero omesso di prendere in considerazione le specifiche doglianze difensive esposte in sede di appello, cosicchè la sentenza impugnata presenterebbe gli stessi profili di criticità della sentenza di primo grado. Segnatamente la sentenza impugnata non avrebbe considerato, da cui l'omissione motivazionale, l'esistenza presso la Procura della Repubblica di Rimini di un procedimento penale dove gli imputati, tra cui non vi è il ricorrente, sarebbero imputati del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse da Lo ON SR. Dal capo di imputazione allegato al motivo aggiunto, risulterebbe che gli imputati nel processo riminese, si sarebbero associati allo scopo di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti formalmente emesse, tra gli altri, dalla società Lo ON SR, documenti falsi formalmente emessi da Lo ON SR, ma creati ad hoc dal responsabile della società EA IT ST SR (società ultilizzatrice), così come quelle utilizzate formalmente da ES RN in quanto create dai responsabili della stessa società, in un contesto nel quale la società UAB Greftina sarebbe la formale beneficiaria così da costituire l'apparente qualifica di esportatore abituale per acquisiti in esenzione di Iva. A fronte di tali elementi, la corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità penale del ricorrente in ragione della intestazione formale delle fatture alla società Lo ON, di cui è legale rappresentante, stante l'assenza di qualsiasi contestazione e denuncia rivolta a coloro (PE) che avrebbero, in tesi difensiva, utilizzato la società Lo ON per emettere le fatture. La mera titolarità della società in assenza di prova di vantaggi fiscali, di contatti tra il ricorrente e gli indagati nel processo riminese, sarebbe stata illogicamente posta a fondamento della responsabilità penale. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in J2, relazione alla dosimetria della pena, violazione dell'art. 133 cod.pen. assenza di motivazione in relazione alla pena determinata in misura superiore al minimo edittale in__ assenza di IaroliTé—z—icing non essendo congruo il riferimento alla pluralità di fatture emesse in favore di due società. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'irreperibilità del ricorrente per avere trasferito la residenza in Bielorussia. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come risulta dagli atti, a cui Questa Corte ha accesso, all'imputato è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello al domicilio eletto in Graffignana, Strada dei Boschi 25, ove l'imputato era risultato "irreperibile", sicchè la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. al difensore di fiducia. La giurisprudenza è costante nell'affermare che, ai fini dell'utilizzabilità della procedura di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., identifica l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto anche la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore (Sez. 3, n. 21626 del 15/04/2015, Cetta, Rv. 263502) da cui la successiva notifica al difensore. Il procedimento di notificazione all'imputato è stato correttamente svolto e la censura è manifestamente infondata. Ad ogni modo, anche a voler ipotizzare una irregolarità procedurale, cosa che non ricorre nel caso in esame, si verte, nel caso di specie, trattandosi di una nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità. Nel caso in esame non risulta che il ricorrente avesse tempestivamente dedotto l'eccezione che è stata dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Anche per questa ragione la censura è inammissibile. 5. Il secondo motivo di ricorso è nel complesso inammissibile perché volto a richiedere una alternativa lettura del compendio probatorio avulso da specifici travisamenti probatori e omessa valutazione degli elementi difensivi. Giova rammentare che il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. È noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. E ciò in quanto il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare 3 genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha argomentato l'inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla società Lo ON di cui il ricorrente è legale rappresentante, circostanza non oggetto di contestazione, ed ha ritenuto non credibile la versione difensiva diretta a sostenere l'estraneità del ricorrente in quanto vittima di una frode ai suoi danni, con motivazione che non appare manifestamente illogica (pag. 7). Argomentano, i giudici del merito, che la tesi difensiva secondo cui PE ND avrebbe carpito, durante un incontro, i dati (partiva Iva) della società Lo ON e che poi aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti, oggetto dei capi di imputazione, destinate alla EA IA LE SR e ES RN SR, ed anche delle società Idea Progetto e Finanza della società lituana UAB Greftina, non era oggettivamente verosimile e, comunque, che il SS si era determinato a presentare denuncia querela per il reato di truffa sono in data 07/03/2024, nonostante fosse a conoscenza da ben quattro anni (2019) ossia dalla conclusione delle indagini e dall'inizio del procedimento a suo carico nel 2021, avendo depositato la querela nei confronti del soggetto che lo avrebbe raggirato (PE ND) un mesi prima della udienza per la celebrazione del giudizio di appello. Peraltro, osserva, il Collegio, che, come risulta da pag. 7 della sentenza impugnata, le società destinatarie della fatture per operazioni inesistenti EA IA LE SR e ES RN SR a loro volta avevano venduto alla società UAB lituana il cui amministratore era proprio il SS, elemento di ordine logico che chiude il cerchio e smentisce per tabulas la tesi difensiva della truffa ai suoi danni, dimostrando, al contrario, l'interesse del ricorrente nel complessivo sistema di frodi che emerge dal parallelo processo riminese. Sul punto, osserva il Collegio, che non è neppure ipotizzabile un travisamento probatorio, né un paventato conflitto di giudicati dal momento che nel procedimento parallelo non risulta, per quanto consta, ancorchè approdato nella fase del giudizio, alcuna pronuncia di merito, sicchè non si può ancora parlare di acquisizione probatorie incompatibili con l'attuale processo nei confronti del SS, né a fortiori di contrasto di giudicati. 6. Il terzo motivo di ricorso che contesta la dosimetria della pena è manifestamente infondato. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, ma entro la mediana, e ciò sul rilievo che il SS ha emesso plurime fatture, anche di significativo importo, in favore di due società. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli t 4 elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, CH e altri, Rv. 258410). 7. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi ai sensi dell'art. 133 cod.pen., dell'assenza di resipiscenza e dei precedenti penali anche specifici. Ora, il ricorrente contesta unicamente una ratio decidendi, ovvero l'assenza di resipiscenza. Peraltro, deve rammentarsi che per orientamento costante nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso in esame nel quale la corte territoriale ha negato le menzionate attenuanti dando rilievo preminenttai precedenti penali. Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/01/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Di RD, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capi a) e b), quale legale rappresentante della società Lo ON SR, al fine di consentire l'evasione a terzi, per avere emesso fatture per operazioni inesistenti, di cui dieci emesse alla ES RN e cinque alla EA IT LE SR, nell'anno 2015, e cinque fatture alla ES RN nell'anno 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo quattro motivi di ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 9928 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 14/01/2025 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 601 comma 5 cod.proc.pen. e nullità della sentenza ex art. 178 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. Sostiene il ricorrente la nullità della sentenza perché il decreto di citazione a giudizio di appello per l'imputato era stato notificato, a mezzo pec, al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. nonostante l'imputato avesse eletto domicilio in Graffignana, Strada dei Boschi. L'omissione della notificazione avrebbe impedito di conoscere la data di udienza e di chiedere il concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per i reati contestati. Argomenta in ricorrente, in sintesi, che mediante il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, i giudici dell'impugnazione avrebbero omesso di prendere in considerazione le specifiche doglianze difensive esposte in sede di appello, cosicchè la sentenza impugnata presenterebbe gli stessi profili di criticità della sentenza di primo grado. Segnatamente la sentenza impugnata non avrebbe considerato, da cui l'omissione motivazionale, l'esistenza presso la Procura della Repubblica di Rimini di un procedimento penale dove gli imputati, tra cui non vi è il ricorrente, sarebbero imputati del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse da Lo ON SR. Dal capo di imputazione allegato al motivo aggiunto, risulterebbe che gli imputati nel processo riminese, si sarebbero associati allo scopo di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti formalmente emesse, tra gli altri, dalla società Lo ON SR, documenti falsi formalmente emessi da Lo ON SR, ma creati ad hoc dal responsabile della società EA IT ST SR (società ultilizzatrice), così come quelle utilizzate formalmente da ES RN in quanto create dai responsabili della stessa società, in un contesto nel quale la società UAB Greftina sarebbe la formale beneficiaria così da costituire l'apparente qualifica di esportatore abituale per acquisiti in esenzione di Iva. A fronte di tali elementi, la corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità penale del ricorrente in ragione della intestazione formale delle fatture alla società Lo ON, di cui è legale rappresentante, stante l'assenza di qualsiasi contestazione e denuncia rivolta a coloro (PE) che avrebbero, in tesi difensiva, utilizzato la società Lo ON per emettere le fatture. La mera titolarità della società in assenza di prova di vantaggi fiscali, di contatti tra il ricorrente e gli indagati nel processo riminese, sarebbe stata illogicamente posta a fondamento della responsabilità penale. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in J2, relazione alla dosimetria della pena, violazione dell'art. 133 cod.pen. assenza di motivazione in relazione alla pena determinata in misura superiore al minimo edittale in__ assenza di IaroliTé—z—icing non essendo congruo il riferimento alla pluralità di fatture emesse in favore di due società. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'irreperibilità del ricorrente per avere trasferito la residenza in Bielorussia. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come risulta dagli atti, a cui Questa Corte ha accesso, all'imputato è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello al domicilio eletto in Graffignana, Strada dei Boschi 25, ove l'imputato era risultato "irreperibile", sicchè la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. al difensore di fiducia. La giurisprudenza è costante nell'affermare che, ai fini dell'utilizzabilità della procedura di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., identifica l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto anche la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore (Sez. 3, n. 21626 del 15/04/2015, Cetta, Rv. 263502) da cui la successiva notifica al difensore. Il procedimento di notificazione all'imputato è stato correttamente svolto e la censura è manifestamente infondata. Ad ogni modo, anche a voler ipotizzare una irregolarità procedurale, cosa che non ricorre nel caso in esame, si verte, nel caso di specie, trattandosi di una nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità. Nel caso in esame non risulta che il ricorrente avesse tempestivamente dedotto l'eccezione che è stata dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Anche per questa ragione la censura è inammissibile. 5. Il secondo motivo di ricorso è nel complesso inammissibile perché volto a richiedere una alternativa lettura del compendio probatorio avulso da specifici travisamenti probatori e omessa valutazione degli elementi difensivi. Giova rammentare che il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. È noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. E ciò in quanto il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare 3 genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha argomentato l'inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla società Lo ON di cui il ricorrente è legale rappresentante, circostanza non oggetto di contestazione, ed ha ritenuto non credibile la versione difensiva diretta a sostenere l'estraneità del ricorrente in quanto vittima di una frode ai suoi danni, con motivazione che non appare manifestamente illogica (pag. 7). Argomentano, i giudici del merito, che la tesi difensiva secondo cui PE ND avrebbe carpito, durante un incontro, i dati (partiva Iva) della società Lo ON e che poi aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti, oggetto dei capi di imputazione, destinate alla EA IA LE SR e ES RN SR, ed anche delle società Idea Progetto e Finanza della società lituana UAB Greftina, non era oggettivamente verosimile e, comunque, che il SS si era determinato a presentare denuncia querela per il reato di truffa sono in data 07/03/2024, nonostante fosse a conoscenza da ben quattro anni (2019) ossia dalla conclusione delle indagini e dall'inizio del procedimento a suo carico nel 2021, avendo depositato la querela nei confronti del soggetto che lo avrebbe raggirato (PE ND) un mesi prima della udienza per la celebrazione del giudizio di appello. Peraltro, osserva, il Collegio, che, come risulta da pag. 7 della sentenza impugnata, le società destinatarie della fatture per operazioni inesistenti EA IA LE SR e ES RN SR a loro volta avevano venduto alla società UAB lituana il cui amministratore era proprio il SS, elemento di ordine logico che chiude il cerchio e smentisce per tabulas la tesi difensiva della truffa ai suoi danni, dimostrando, al contrario, l'interesse del ricorrente nel complessivo sistema di frodi che emerge dal parallelo processo riminese. Sul punto, osserva il Collegio, che non è neppure ipotizzabile un travisamento probatorio, né un paventato conflitto di giudicati dal momento che nel procedimento parallelo non risulta, per quanto consta, ancorchè approdato nella fase del giudizio, alcuna pronuncia di merito, sicchè non si può ancora parlare di acquisizione probatorie incompatibili con l'attuale processo nei confronti del SS, né a fortiori di contrasto di giudicati. 6. Il terzo motivo di ricorso che contesta la dosimetria della pena è manifestamente infondato. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, ma entro la mediana, e ciò sul rilievo che il SS ha emesso plurime fatture, anche di significativo importo, in favore di due società. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli t 4 elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, CH e altri, Rv. 258410). 7. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi ai sensi dell'art. 133 cod.pen., dell'assenza di resipiscenza e dei precedenti penali anche specifici. Ora, il ricorrente contesta unicamente una ratio decidendi, ovvero l'assenza di resipiscenza. Peraltro, deve rammentarsi che per orientamento costante nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso in esame nel quale la corte territoriale ha negato le menzionate attenuanti dando rilievo preminenttai precedenti penali. Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/01/2025