Ordinanza cautelare 14 febbraio 2023
Ordinanza presidenziale 26 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/02/2026, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02731/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16258/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16258 del 2022, proposto da IM CE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Tortorella, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’università e della ricerca, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di AV TE, di OV RU, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
A) del provvedimento di non ammissione dell’odierno istante al Corso di laurea triennale in Logopedia a.a. 2022/2023 ed altri, indicato nella domanda di ammissione, presso le sedi dell’Università di studi di Roma “La Sapienza”, previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
B) della graduatoria generale pubblicata in data 23 settembre 2022;
C) della graduatoria per il corso in logopedia pubblicata in data 3 ottobre 2022, ancora in corso di definizione, e successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
D) del Bando dell’Università di Roma “La Sapienza” relativo all’ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “de quo”, C.U.N.);
E) del Decreto Ministeriale n. 583 del 24 giugno 2022 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/23”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
F) del Decreto Ministeriale n. 1113 del 1°luglio 2022 “Definizione dei posti provvisori disponibili per l’accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
G) del Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale n. 1074 del 13-09-2022 “Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
H) del Decreto Ministeriale n. 1051 del 29-08-2022 “Definizione dei posti definitivi disponibili per l’accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
I) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in professioni sanitarie per l’anno accademico 2022/2023 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano recante: “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2022/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”;, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
J) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assunta al repertorio atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
K) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 per l’a.a. 2022/2023;
L) del decreto Ministeriale del 29 luglio 2022 prot. n. 931, recante integrazioni al D.M. n. 1154/2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
M) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso gli EN indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
N) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo T.a.r. n. 904/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 9 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e vista l’istanza ex art. 13- quater disp. att. c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agendo in giudizio, il ricorrente ha esposto:
- di avere partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università degli studi di Roma La Sapienza, per l’ammissione nell’ordine ai corsi di laurea triennale in logopedia, presso le sedi indicate per l’anno accademico 2022/2023.
- di avere riportato il punteggio di 38,50, posizionandosi in graduatoria al n. 1561 ed in base a tale punteggio ammesso alla quarta scelta fisioterapia “Regione Molise” NeuroMed Pozzili, sede dell’Ateneo di Roma LA SAPIENZA. (matricola 1812766).
Avverso tale esito, il ricorrente ha interposto il presente gravame articolando tre motivi volti: i ) a contestare la previsione del numero chiuso nonché la determinazione dei fabbisogni e dei posti disponibili; ii ) La disposizione secondo la quale è stata disposta la decadenza dalla graduatoria per non aver confermato in via telematica l’interesse alla stessa; iii ) le modalità di svolgimento delle prove preselettive su base nazione in di un’unica data.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 904/2023 del 14 febbraio 2023 – di cui non consta appello – questo T.a.r. ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese di fase.
All’udienza indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché la previsione del cosiddetto “numero chiuso” per l’accesso a determinati corsi di laurea previsti dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 ha superato il vaglio sia della Corte costituzionale, sia degli organi di giustizia comunitari (cfr. Corte Cost., 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale, ormai sussistente; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307, nonché sentenze 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente L. n. 341 del 1990, come modificata con l. n. 127 del 1997, ma sulla base di principi speculari a quelli, deducibili in rapporto alla L. n. 264 del 1999, nonché Corte di Giustizia, III sezione, 12 giugno 1986 - B. c. Regione Lazio, ricorsi nn. 98, 162 e 258/85 e 13 aprile 2010, causa C - 73/08; CEDU, 2 aprile 2013 - ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 - T. e altri c. Italia.
Quanto, infine, alla spendita di poteri discrezionali in ordine alla determinazione dei posti, nella specie esercitati in modo immune da mende, poiché il ricorrente si è limitato vagamente ad addurre una maggiore capacità recettiva delle Università lamentando un generico difetto d’istruttorio su tale punto.
Il secondo motivo di ricorso è infondato poiché non solo la previsione della decadenza dalla graduatoria per non aver confermato in via telematica l’interesse appare perfettamente coerente con la necessità di programmazione e pianificazione dell’attività didattica e universitaria, ma non priva, in alcun modo, il cittadino della possibilità di reagire in sede giurisdizionale avverso eventuali determinazioni sfavorevoli.
Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato poiché la strutturazione della graduatoria su base nazionale, in realtà si rivela agevolativa per i candidati che non sono limitati nella propria scelta in ragione del fatto che il soddisfacimento del diritto allo studio si attua tramite l’accesso alla facoltà universitaria e non nella prevalenza di una scelta a priori di specifici EN (Cons. Stato, sez. VII, n. 5621/2024).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura cumulativa in favore delle amministrazioni resistenti vittoriose in quanto assistite dallo stesso difensore (Cass. civ., 18256/2017, ord.), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido fra loro, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
NI IU, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | NI IU |
IL SEGRETARIO