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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3394/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17802/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250108994669000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3153/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riferisce che il ricorrente ha provveduto al pagamento dell'avviso oggetto di impugnazione e di aver depositato in data 22.01.2026 la ricevuta del pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento n. 07120250108994669000, che ha ricevuto l'8 settembre 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto della Regione
Campania, con la quale gli è stato richiesto il pagamento complessivo di € 235,16 per presunti omessi versamenti della tassa automobilistica relativi agli anni 2019 (targa Targa_1) e 2020 (targa Targa_2). Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della cartella poiché, a suo dire, il diritto dell'Amministrazione regionale alla riscossione si sarebbe prescritto, richiamando l'art. 5 del D.L. 953/1982, che prevede il termine triennale per il recupero della tassa automobilistica. Ha argomentato che, per l'annualità 2020, l'ente impositore avrebbe dovuto notificargli un avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2023, cosa che invece non sarebbe mai avvenuta.
Ha affermato che l'unico atto ricevuto è stata la cartella del settembre 2025, quindi ben oltre il termine utile previsto dalla legge.
Ha inoltre richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la sola iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione, essendo necessario un atto conoscibile dal contribuente che lo costituisca in mora, e pertanto ha concluso che dal 2020 al 2025 non sarebbe intervenuto alcun atto idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Sulla base di tali argomentazioni ha chiesto l'annullamento della cartella e la dichiarazione dell'estinzione del diritto dell'ente impositore alla riscossione della somma richiesta.
La Regione Campania si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorso fosse infondato e inammissibile.
Ha anzitutto ricostruito l'iter procedimentale, affermando che la cartella impugnata conteneva gli importi relativi agli avvisi di accertamento n. 064077718737 e n. 064228143307, entrambi riferiti alla tassa automobilistica anno 2020, e che tali avvisi erano stati regolarmente notificati il 29 giugno 2023 al portiere dello stabile, come risultava dalle ricevute di consegna prodotte in atti. La Regione ha quindi precisato che gli avvisi non erano stati impugnati dal contribuente entro i 60 giorni di legge e, per tale ragione, erano ormai divenuti definitivi, con conseguente impossibilità di contestare, in sede di ricorso contro la cartella, elementi attinenti al merito della pretesa tributaria.
La Regione ha poi affrontato la questione della prescrizione, sostenendo che, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, gli avvisi di accertamento erano stati inviati entro il termine triennale previsto dall'art. 5 D.L.
953/1982 e quindi la pretesa non si era affatto estinta. Ha richiamato giurisprudenza della Cassazione secondo cui il termine di prescrizione decorre di tre anni in tre anni ogni volta che sia notificato un atto interruttivo, come appunto l'avviso di accertamento ritualmente ricevuto dal contribuente. Ha inoltre aggiunto che, anche qualora fosse stata contestata la data di ricezione dell'atto, la consegna al portiere è considerata valida e idonea a perfezionare la notifica, salvo prova contraria, secondo quanto stabilito dalle pronunce della Suprema Corte.
Infine, la Regione ha eccepito un difetto di legittimazione passiva per tutte le contestazioni del ricorrente riguardanti profili di riscossione, sostenendo che tali doglianze potevano essere rivolte solo all'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e non all'ente impositore. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
Si è costituita ADER lamentando l'infondatezza del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni afferenti alla fase di accertamento del tributo.
Con note depositate il 22 gennaio 2026 il ricorrente ha dedotto di aver provveduto al pagamento, in data 16 gennaio 2026, dell'importo recato dalla cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va preliminarmente evidenziato che la documentazione prodotta in data 16 gennaio 2026 appare inidonea a comprovare il pagamento recato dalla cartella, in quanto difetta di univocità, non comprendendosi quale sia stato il canale concretamente utilizzato per il pagamento dei relativi importi. È evidente che ciò non pregiudica la possibilità per il contribuente, pur all'esito della definizione del presente giudizio, di documentare detto pagamento per evitare ulteriori iniziative esattoriali.
Passando all'esame del merito, la Regione ha documentato la rituale notifica degli atti prodromici mediante consegna a persona di famiglia (mamma); da ciò deriva l'infondatezza delle eccezioni, anche avuto riguardo alla paventata decadenza e/o prescrizione, tenuto conto delle date di notifica dei relativi atti.
In merito ai profili di regolarità di dette notifiche, è sufficiente fare rinvio alle difese svolte, sul punto, dalla
Regione (notifica postale “diretta”).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Regione
Campania che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17802/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250108994669000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3153/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riferisce che il ricorrente ha provveduto al pagamento dell'avviso oggetto di impugnazione e di aver depositato in data 22.01.2026 la ricevuta del pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento n. 07120250108994669000, che ha ricevuto l'8 settembre 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto della Regione
Campania, con la quale gli è stato richiesto il pagamento complessivo di € 235,16 per presunti omessi versamenti della tassa automobilistica relativi agli anni 2019 (targa Targa_1) e 2020 (targa Targa_2). Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della cartella poiché, a suo dire, il diritto dell'Amministrazione regionale alla riscossione si sarebbe prescritto, richiamando l'art. 5 del D.L. 953/1982, che prevede il termine triennale per il recupero della tassa automobilistica. Ha argomentato che, per l'annualità 2020, l'ente impositore avrebbe dovuto notificargli un avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2023, cosa che invece non sarebbe mai avvenuta.
Ha affermato che l'unico atto ricevuto è stata la cartella del settembre 2025, quindi ben oltre il termine utile previsto dalla legge.
Ha inoltre richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la sola iscrizione a ruolo non interrompe la prescrizione, essendo necessario un atto conoscibile dal contribuente che lo costituisca in mora, e pertanto ha concluso che dal 2020 al 2025 non sarebbe intervenuto alcun atto idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Sulla base di tali argomentazioni ha chiesto l'annullamento della cartella e la dichiarazione dell'estinzione del diritto dell'ente impositore alla riscossione della somma richiesta.
La Regione Campania si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorso fosse infondato e inammissibile.
Ha anzitutto ricostruito l'iter procedimentale, affermando che la cartella impugnata conteneva gli importi relativi agli avvisi di accertamento n. 064077718737 e n. 064228143307, entrambi riferiti alla tassa automobilistica anno 2020, e che tali avvisi erano stati regolarmente notificati il 29 giugno 2023 al portiere dello stabile, come risultava dalle ricevute di consegna prodotte in atti. La Regione ha quindi precisato che gli avvisi non erano stati impugnati dal contribuente entro i 60 giorni di legge e, per tale ragione, erano ormai divenuti definitivi, con conseguente impossibilità di contestare, in sede di ricorso contro la cartella, elementi attinenti al merito della pretesa tributaria.
La Regione ha poi affrontato la questione della prescrizione, sostenendo che, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, gli avvisi di accertamento erano stati inviati entro il termine triennale previsto dall'art. 5 D.L.
953/1982 e quindi la pretesa non si era affatto estinta. Ha richiamato giurisprudenza della Cassazione secondo cui il termine di prescrizione decorre di tre anni in tre anni ogni volta che sia notificato un atto interruttivo, come appunto l'avviso di accertamento ritualmente ricevuto dal contribuente. Ha inoltre aggiunto che, anche qualora fosse stata contestata la data di ricezione dell'atto, la consegna al portiere è considerata valida e idonea a perfezionare la notifica, salvo prova contraria, secondo quanto stabilito dalle pronunce della Suprema Corte.
Infine, la Regione ha eccepito un difetto di legittimazione passiva per tutte le contestazioni del ricorrente riguardanti profili di riscossione, sostenendo che tali doglianze potevano essere rivolte solo all'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e non all'ente impositore. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti emessi, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
Si è costituita ADER lamentando l'infondatezza del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni afferenti alla fase di accertamento del tributo.
Con note depositate il 22 gennaio 2026 il ricorrente ha dedotto di aver provveduto al pagamento, in data 16 gennaio 2026, dell'importo recato dalla cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va preliminarmente evidenziato che la documentazione prodotta in data 16 gennaio 2026 appare inidonea a comprovare il pagamento recato dalla cartella, in quanto difetta di univocità, non comprendendosi quale sia stato il canale concretamente utilizzato per il pagamento dei relativi importi. È evidente che ciò non pregiudica la possibilità per il contribuente, pur all'esito della definizione del presente giudizio, di documentare detto pagamento per evitare ulteriori iniziative esattoriali.
Passando all'esame del merito, la Regione ha documentato la rituale notifica degli atti prodromici mediante consegna a persona di famiglia (mamma); da ciò deriva l'infondatezza delle eccezioni, anche avuto riguardo alla paventata decadenza e/o prescrizione, tenuto conto delle date di notifica dei relativi atti.
In merito ai profili di regolarità di dette notifiche, è sufficiente fare rinvio alle difese svolte, sul punto, dalla
Regione (notifica postale “diretta”).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Regione
Campania che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)