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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 240\2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.240 \2025 R.G., vertente tra:
c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, il 02/05/1976 ed ivi elettivamente domiciliato in via Ugo di S.
Onofrio n.68, presso lo studio dell'avv. Trifilò Mario che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente e
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/12/1975, elettivamente domiciliata in via Ambrosoli, n. 6, Patti presso lo studio dell'avv. Mondello Michele, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6.06.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/03/2025, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 25/05/1999, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nate le figlie e , allo stato, entrambe maggiorenni;
che con la sentenza Per_1 Per_2
n. 386/2021 dell'11.04.2021 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio e con sentenza n. 177/2023 del
24.02.2023 sono state regolamentate le ulteriori condizioni del divorzio. Ha altresì premesso che la ha proposto appello avverso la sentenza n.177/2023 e _1
che con provvedimento n. 264/2024 del 19.03.2024 la Corte di Appello di
Messina ha riconosciuto un assegno divorzile in favore della resistente per l'importo mensile di €.200,00, ha revocato l'assegnazione della casa coniugale previamente disposta in favore della stessa e compensato le spese di lite. Il
, pertanto, ha adito il presente Tribunale esponendo che, nelle more, la Pt_1
ha instaurato una relazione sentimentale stabile e svolge attività _1
lavorativa in via continuativa, sicché ha chiesto di revocare l'assegno divorzile previsto in favore della resistente con decorrenza dal giugno 2024 e, per l'effetto, di ordinare la corresponsione di quanto percepito indebitamente dalla stessa. In
2 subordine, ha chiesto di disporne la revoca con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Si è costituita , la quale ha preliminarmente chiesto Controparte_1
di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in mancanza dei requisiti richiesti ex lege e, nel merito, ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, con decorrenza dalla data di presentazione del giudizio. Con memoria del 27.05.2025, ha chiesto altresì la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ex art 96
c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 6.06.2025, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, precisate le conclusioni ed espletata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, richiesti dalla norma, si è osservato che con tale espressione il legislatore ha inteso attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, idonei a giustificare una revisione del precedente assetto di interessi, e modificativi della situazione in cui era stata emessa la sentenza o stipulati gli accordi (cfr. Cass. Civ, sez. I, 22.06.2023, n.17885.)
Nel caso di specie, la domanda del è fondata, dovendosi rilevare Pt_1
la verificazione di una sopravvenienza rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso.
In primo luogo, l'adesione del coniuge-avente diritto alla richiesta di revoca
3 dell'assegno divorzile lascia sottintendere il venir meno dei presupposti dell'obbligazione (v. processo verbale del 6.06.2025). A tanto deve aggiungersi la delineazione delle circostanze fattuali indicate dal ricorrente, fondate essenzialmente sull'instaurazione di una stabile relazione more uxorio della con un terzo (v. atto di ricorso). _1
Come è noto, l'instaurazione di un rapporto di fatto con un nuovo partner ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita, caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica costituita dall'assegno di mantenimento (si cfr. in tale senso Cass. civ., sez. I, ord. n. 34728/2023; Cass. civ., sez. I, sent. 32871/2018). Mentre nella ipotesi delle “nuove nozze”, è da quel giorno che, per legge, è caducato per l'intero il diritto all'assegno divorzile (art. 5
l. 898/70), nel caso di convivenza di fatto sarà necessario un accertamento giudiziale, che dovrà individuare se si sia costituito un rapporto di convivenza stabile - ovvero accertare che l'ex coniuge con il nuovo compagno ha avviato un nuovo progetto di vita e dei legami di solidarietà che ne discendono – di talché
l'onerato potrà legittimamente pretendere una rimodulazione o la cessazione del diritto all'assegno. (Cass. civ., sez. I, n. 2684/2023). A quanto sopra esposto, si aggiunge che l'instaurazione di una stabile convivenza non presuppone necessariamente che i due conviventi coabitino in maniera costante. Pur essendo evidente che la coabitazione costituisca l'indice primario di una convivenza stabile, è però frequente che essa non sia presente in concreto in modo continuativo. Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza, la coabitazione rappresenta un elemento presuntivo dell'instaurazione di una convivenza more
4 uxorio, ma la cui mancanza (ricollegabile all'evoluzione dei costumi e delle abitudini di vita, che comporta che sempre più di frequente le persone, pur legate da stabili legami affettivi, abbiano i loro centri di interesse esistenziale e lavorativi in luoghi tra loro distinti) non esclude – ove siano provato in modo rigoroso il legame stabile e duraturo - l'esistenza del rapporto di convivenza di fatto, avente effetti sulle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzio (cfr. Cass.,
n. 3645/2023).
Nel caso in esame, il ha prodotto una relazione investigativa Pt_1
privata svolta sulla persona della “nell'arco di tempo ricadente tra il 12 _1
giugno e il 4 agosto 2024” al fine di dimostrare l'instaurazione di un rapporto more uxorio da parte dell'ex moglie. Da tale relazione è emerso che “
[...]
, vive stabilmente in un'abitazione sita in Via Padova n. 8 di Milazzo […] _1
in detto appartamento oltre alla Vs ex moglie, vivono le Vs. figlie e vive anche un uomo, identificato in tale Sig. ” il quale “ha ad uso proprio le Persona_3
chiavi d'ingresso dell'immobile sopra detto ed in tale luogo vi trascorre anche le notti ed è rilevato che in tale luogo abba un proprio guardaroba in quanto documentale è, che questi si cambi gli abiti. […] da detto luogo esce per andare
a lavoro ed in detto luogo rientra dopo aver finito di lavorare, è documentalmente accertato che porta in tale luogo la spesa, l'acqua etc…., da tale luogo esce per andare in palestra ed in tale luogo rientra a passare le notti, ed è, anche questi, che tutte le sere in cui si sono espletati gli accertamenti, si occupa di posizionare la spazzature, fuori dal cancello d'ingresso” e ha ulteriormente relazionato che
“Quanto avvenuto nell'arco temporale intercorrente dal 12 giugno al 4 agosto era testé ripetuto nei giorni 2,3,4 e 5 ottobre 2024 con eguali modalità” (v. relazione investigativa a firma della dott.ssa , allegato 7 dell'atto di Persona_4
5 ricorso). Come è noto, gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite - ivi inclusa la relazione investigativa - pur non avendo efficacia di piena prova e non essendo soggetti né alla disciplina sostanziale dell'art. 2702 c.c. né a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., possono tuttavia essere liberamente apprezzati dal giudice nel loro valore indiziario.
Va invero rilevato, a tal proposito, che la non ha specificatamente _1
contestato la relazione investigativa prodotta in atti e, anzi, la circostanza dell'avvenuta formazione del nuovo rapporto di fatto è stata avvalorata dalle dichiarazioni rese dalla stessa che, in sede di udienza di comparizione delle parti, ha riferito “Sono cinque anni che ho un compagno, non conviviamo regolarmente perché vivo con le mie figlie […] È circa un annetto che le mie figlie hanno conosciuto il mio compagno. Vorremmo sposarci entro fine anno” (v. processo verbale del 13.06.2025), da cui si evince, dunque, la non occasionalità e non transitorietà della relazione, bensì l'avviamento di un effettivo progetto di vita tra la e il nuovo compagno, qualificabile quale convivenza more uxorio. _1
Sul punto, privo di pregio appare quanto affermato da parte resistente, ovvero che detta relazione extraconiugale era sorta già prima della pronuncia sull'assegno resa in sede di divorzio, non potendosi non considerare che la relazione non avesse ancora assunto, ai tempi, connotati tali da distinguerla da un mero rapporto transitorio. Mentre, la prova di una “evoluzione” del rapporto sentimentale tra le parti, da rapporto precario a relazione more uxorio, rappresentata dall'assunzione di un progetto di vita in comune, costituisce “lo spartiacque temporale” entro il quale la circostanza in questione può essere, per tale ragione, dedotta per la prima volta in sede di domanda di modificazione delle condizioni del divorzio.
6 Di contro, non rileva quale condizione sopravvenuta, lo svolgimento di attività lavorativa da parte della , in quanto circostanza già considerata _1
nei medesimi termini nel giudizio di divorzio.
La decorrenza della revoca dell'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge deve essere individuata nel momento del deposito del ricorso, posto che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto di un coniuge a percepire l'assegno di mantenimento ed il corrispondente obbligo dell'altro di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica del provvedimento, “trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno” (cfr. Cass. 2023 n. 20101 e, da ultimo, cfr. Cass.
n.5170/2024 secondo cui il giudice della revisione dell'assegno divorzile non può stabilire la decorrenza del nuovo importo dal verificarsi dell'evento innovativo se anteriore). Si osserva, infine, che l'efficacia della revoca, o della modifica dell'assegno, deve decorrere dalla data della domanda di revisione e non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., Ord. 11- 09-2018, n. 22108; conformi Cass.
n. 4415 del 1986; n. 3080 del 1985; n. 19057 del 2006).
Alla luce di tali condivisibili principi si ritiene di dover escludere la possibilità di far decorrere gli effetti della revoca dell'assegno ad una data anteriore a quella di proposizione della relativa domanda, disattendendo le diverse
7 argomentazioni svolte sul punto dal ricorrente.
Va, poi, rilevata l'assenza dei presupposti necessari per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla , in considerazione _1
dell'esito del giudizio. Ed invero, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre, a pena di irrazionalità del sistema, non solo la totale soccombenza e la mala fede (o colpa grave) della parte di cui si chiede la condanna, ma anche la prova della concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza della condotta processuale della parte medesima;
conseguentemente, nel caso in esame, in assenza di tali presupposti, la domanda va rigettata.
L'adesione di entrambe le parti alla domanda principale e la reciproca parziale soccombenza giustificano la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 240\2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda avanzata da e, Parte_1
per l'effetto, revoca l'assegno divorzile disposto in favore di _1
, con decorrenza a partire dalla domanda;
[...]
2. Rigetta la domanda avanzata dalla di condanna ex art. _1
96 c.p.c.
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 20/06/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
8 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.240 \2025 R.G., vertente tra:
c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, il 02/05/1976 ed ivi elettivamente domiciliato in via Ugo di S.
Onofrio n.68, presso lo studio dell'avv. Trifilò Mario che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente e
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/12/1975, elettivamente domiciliata in via Ambrosoli, n. 6, Patti presso lo studio dell'avv. Mondello Michele, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6.06.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/03/2025, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 25/05/1999, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nate le figlie e , allo stato, entrambe maggiorenni;
che con la sentenza Per_1 Per_2
n. 386/2021 dell'11.04.2021 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio e con sentenza n. 177/2023 del
24.02.2023 sono state regolamentate le ulteriori condizioni del divorzio. Ha altresì premesso che la ha proposto appello avverso la sentenza n.177/2023 e _1
che con provvedimento n. 264/2024 del 19.03.2024 la Corte di Appello di
Messina ha riconosciuto un assegno divorzile in favore della resistente per l'importo mensile di €.200,00, ha revocato l'assegnazione della casa coniugale previamente disposta in favore della stessa e compensato le spese di lite. Il
, pertanto, ha adito il presente Tribunale esponendo che, nelle more, la Pt_1
ha instaurato una relazione sentimentale stabile e svolge attività _1
lavorativa in via continuativa, sicché ha chiesto di revocare l'assegno divorzile previsto in favore della resistente con decorrenza dal giugno 2024 e, per l'effetto, di ordinare la corresponsione di quanto percepito indebitamente dalla stessa. In
2 subordine, ha chiesto di disporne la revoca con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Si è costituita , la quale ha preliminarmente chiesto Controparte_1
di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in mancanza dei requisiti richiesti ex lege e, nel merito, ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, con decorrenza dalla data di presentazione del giudizio. Con memoria del 27.05.2025, ha chiesto altresì la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ex art 96
c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 6.06.2025, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, precisate le conclusioni ed espletata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, richiesti dalla norma, si è osservato che con tale espressione il legislatore ha inteso attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, idonei a giustificare una revisione del precedente assetto di interessi, e modificativi della situazione in cui era stata emessa la sentenza o stipulati gli accordi (cfr. Cass. Civ, sez. I, 22.06.2023, n.17885.)
Nel caso di specie, la domanda del è fondata, dovendosi rilevare Pt_1
la verificazione di una sopravvenienza rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso.
In primo luogo, l'adesione del coniuge-avente diritto alla richiesta di revoca
3 dell'assegno divorzile lascia sottintendere il venir meno dei presupposti dell'obbligazione (v. processo verbale del 6.06.2025). A tanto deve aggiungersi la delineazione delle circostanze fattuali indicate dal ricorrente, fondate essenzialmente sull'instaurazione di una stabile relazione more uxorio della con un terzo (v. atto di ricorso). _1
Come è noto, l'instaurazione di un rapporto di fatto con un nuovo partner ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita, caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica costituita dall'assegno di mantenimento (si cfr. in tale senso Cass. civ., sez. I, ord. n. 34728/2023; Cass. civ., sez. I, sent. 32871/2018). Mentre nella ipotesi delle “nuove nozze”, è da quel giorno che, per legge, è caducato per l'intero il diritto all'assegno divorzile (art. 5
l. 898/70), nel caso di convivenza di fatto sarà necessario un accertamento giudiziale, che dovrà individuare se si sia costituito un rapporto di convivenza stabile - ovvero accertare che l'ex coniuge con il nuovo compagno ha avviato un nuovo progetto di vita e dei legami di solidarietà che ne discendono – di talché
l'onerato potrà legittimamente pretendere una rimodulazione o la cessazione del diritto all'assegno. (Cass. civ., sez. I, n. 2684/2023). A quanto sopra esposto, si aggiunge che l'instaurazione di una stabile convivenza non presuppone necessariamente che i due conviventi coabitino in maniera costante. Pur essendo evidente che la coabitazione costituisca l'indice primario di una convivenza stabile, è però frequente che essa non sia presente in concreto in modo continuativo. Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza, la coabitazione rappresenta un elemento presuntivo dell'instaurazione di una convivenza more
4 uxorio, ma la cui mancanza (ricollegabile all'evoluzione dei costumi e delle abitudini di vita, che comporta che sempre più di frequente le persone, pur legate da stabili legami affettivi, abbiano i loro centri di interesse esistenziale e lavorativi in luoghi tra loro distinti) non esclude – ove siano provato in modo rigoroso il legame stabile e duraturo - l'esistenza del rapporto di convivenza di fatto, avente effetti sulle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzio (cfr. Cass.,
n. 3645/2023).
Nel caso in esame, il ha prodotto una relazione investigativa Pt_1
privata svolta sulla persona della “nell'arco di tempo ricadente tra il 12 _1
giugno e il 4 agosto 2024” al fine di dimostrare l'instaurazione di un rapporto more uxorio da parte dell'ex moglie. Da tale relazione è emerso che “
[...]
, vive stabilmente in un'abitazione sita in Via Padova n. 8 di Milazzo […] _1
in detto appartamento oltre alla Vs ex moglie, vivono le Vs. figlie e vive anche un uomo, identificato in tale Sig. ” il quale “ha ad uso proprio le Persona_3
chiavi d'ingresso dell'immobile sopra detto ed in tale luogo vi trascorre anche le notti ed è rilevato che in tale luogo abba un proprio guardaroba in quanto documentale è, che questi si cambi gli abiti. […] da detto luogo esce per andare
a lavoro ed in detto luogo rientra dopo aver finito di lavorare, è documentalmente accertato che porta in tale luogo la spesa, l'acqua etc…., da tale luogo esce per andare in palestra ed in tale luogo rientra a passare le notti, ed è, anche questi, che tutte le sere in cui si sono espletati gli accertamenti, si occupa di posizionare la spazzature, fuori dal cancello d'ingresso” e ha ulteriormente relazionato che
“Quanto avvenuto nell'arco temporale intercorrente dal 12 giugno al 4 agosto era testé ripetuto nei giorni 2,3,4 e 5 ottobre 2024 con eguali modalità” (v. relazione investigativa a firma della dott.ssa , allegato 7 dell'atto di Persona_4
5 ricorso). Come è noto, gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite - ivi inclusa la relazione investigativa - pur non avendo efficacia di piena prova e non essendo soggetti né alla disciplina sostanziale dell'art. 2702 c.c. né a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., possono tuttavia essere liberamente apprezzati dal giudice nel loro valore indiziario.
Va invero rilevato, a tal proposito, che la non ha specificatamente _1
contestato la relazione investigativa prodotta in atti e, anzi, la circostanza dell'avvenuta formazione del nuovo rapporto di fatto è stata avvalorata dalle dichiarazioni rese dalla stessa che, in sede di udienza di comparizione delle parti, ha riferito “Sono cinque anni che ho un compagno, non conviviamo regolarmente perché vivo con le mie figlie […] È circa un annetto che le mie figlie hanno conosciuto il mio compagno. Vorremmo sposarci entro fine anno” (v. processo verbale del 13.06.2025), da cui si evince, dunque, la non occasionalità e non transitorietà della relazione, bensì l'avviamento di un effettivo progetto di vita tra la e il nuovo compagno, qualificabile quale convivenza more uxorio. _1
Sul punto, privo di pregio appare quanto affermato da parte resistente, ovvero che detta relazione extraconiugale era sorta già prima della pronuncia sull'assegno resa in sede di divorzio, non potendosi non considerare che la relazione non avesse ancora assunto, ai tempi, connotati tali da distinguerla da un mero rapporto transitorio. Mentre, la prova di una “evoluzione” del rapporto sentimentale tra le parti, da rapporto precario a relazione more uxorio, rappresentata dall'assunzione di un progetto di vita in comune, costituisce “lo spartiacque temporale” entro il quale la circostanza in questione può essere, per tale ragione, dedotta per la prima volta in sede di domanda di modificazione delle condizioni del divorzio.
6 Di contro, non rileva quale condizione sopravvenuta, lo svolgimento di attività lavorativa da parte della , in quanto circostanza già considerata _1
nei medesimi termini nel giudizio di divorzio.
La decorrenza della revoca dell'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge deve essere individuata nel momento del deposito del ricorso, posto che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto di un coniuge a percepire l'assegno di mantenimento ed il corrispondente obbligo dell'altro di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica del provvedimento, “trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno” (cfr. Cass. 2023 n. 20101 e, da ultimo, cfr. Cass.
n.5170/2024 secondo cui il giudice della revisione dell'assegno divorzile non può stabilire la decorrenza del nuovo importo dal verificarsi dell'evento innovativo se anteriore). Si osserva, infine, che l'efficacia della revoca, o della modifica dell'assegno, deve decorrere dalla data della domanda di revisione e non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., Ord. 11- 09-2018, n. 22108; conformi Cass.
n. 4415 del 1986; n. 3080 del 1985; n. 19057 del 2006).
Alla luce di tali condivisibili principi si ritiene di dover escludere la possibilità di far decorrere gli effetti della revoca dell'assegno ad una data anteriore a quella di proposizione della relativa domanda, disattendendo le diverse
7 argomentazioni svolte sul punto dal ricorrente.
Va, poi, rilevata l'assenza dei presupposti necessari per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla , in considerazione _1
dell'esito del giudizio. Ed invero, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre, a pena di irrazionalità del sistema, non solo la totale soccombenza e la mala fede (o colpa grave) della parte di cui si chiede la condanna, ma anche la prova della concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza della condotta processuale della parte medesima;
conseguentemente, nel caso in esame, in assenza di tali presupposti, la domanda va rigettata.
L'adesione di entrambe le parti alla domanda principale e la reciproca parziale soccombenza giustificano la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 240\2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda avanzata da e, Parte_1
per l'effetto, revoca l'assegno divorzile disposto in favore di _1
, con decorrenza a partire dalla domanda;
[...]
2. Rigetta la domanda avanzata dalla di condanna ex art. _1
96 c.p.c.
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 20/06/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
8 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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