Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3284 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Sinergie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Francesca Canta, Marco Napoli, Niccolò Piccone e Vanessa Mayer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Marco Napoli in Milano, corso Venezia 10;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e ER Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato ER Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di reiezione FIS 1212558-2022/2022, datato 8 settembre 2022, comunicato via pec alla Società in data 11 settembre 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.14/06/2022.0381335, volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015, per il periodo 1° maggio 2022- 31 maggio 2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento della Deliberazione n. 162 del 23 ottobre 2023, trasmessa via pec alla ricorrente in data 24 ottobre 2023 con la quale il Comitato Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale dell'INPS ha rigettato il ricorso gerarchico proposto con identificativo n. 4962442065.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. ER RR, udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale e dato atto della presentazione da parte dell’INPS dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Sinergie S.r.l. (di seguito, per brevità, anche solo “Sinergie” o la “Società”), svolge attività di organizzazione e gestione convegni e fiere risultando inquadrata ai sensi della legge n. 88/89 nel correlato settore di commercio.
2. L’attività d’impresa della ricorrente, soprattutto in seguito alle restrizioni normative allora ancora presenti a causa della pandemia da Covid-19, aveva subito un rilevante rallentamento, cosicchè a seguito di un accordo sindacale raggiunto in data 11.2.2022 con la RSA aziendale, il successivo 22.2.2022 la Società presentava presso la competente sede INPS istanza di accesso al FIS (Fondo Integrazione Salariale) previsto dall’art. 2 bis della L. 148/2015, sul presupposto di avere un organico superiore alle 15 unità e di non aderire ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26 e 27 del medesimo D.lgs. 148/2015.
2.1 L’accordo presentato e allegato prevedeva complessivamente 26 settimane di integrazione salariale distribuite nel corso del cd “ biennio mobile ”. A seguito della prima istanza venivano presentate nei mesi successivi diverse richieste di proroga all’interno del medesimo massimale temporale richiesto, fino alla presentazione dell’istanza n.prot. 4900.14/06/2022.0381335 del 14.6.2022, contenente un’ulteriore richiesta di proroga relativa al mese di giugno.
3. Sennonchè, dopo aver riconosciuto l’integrazione per i periodi precedenti sulla base del medesimo accordo sindacale e della medesima causale, quanto all’ultima richiesta l’INPS - pur dopo le integrazioni presentate dalla Società e che dimostravano la previa comunicazione dell’istanza oggetto di causa alle OOSS in data 8.6.2022 - con la nota impugnata nel gravame introduttivo aveva negato l’accesso alla richiesta provvidenza, eccependo la “Integrabilità della causale e verifica consultazione sindacale” e in particolare che “ Non ci sono elementi sufficienti atti a valutare il corretto esperimento della procedura di consultazione sindacale, in quanto non è stata fornita la documentazione a comprova di essa prevista dalla normativa vigente, e come richiesta con cassetti pec INPS.CMBDR.14/07/2022.3653644 e INPS.CMBDR.14/07/2022.3653669 a cui non è stato fornito riscontro”.
4. Avverso il diniego la Società ha proposto il gravame introduttivo affidandosi a un unico motivo, distinto in sottoparagrafi e così rubricato: “ Violazione degli articoli 10 ed 11 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 - Violazione dei principi generali in materia di accesso agli ammortizzatori sociali - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, irrazionalità ed ingiustizia manifesta ”.
In estrema sintesi parte ricorrente ha rilevato innanzitutto di aver presentato tutte le integrazioni documentali richieste, contestando la legittimità degli elementi a fondamento del diniego.
5. Nel frattempo, appena prima, la Società aveva già impugnato il diniego mediante ricorso gerarchico definito con deliberazione di rigetto n. 162/2023 del 23 ottobre 2023, nella quale, oltre a richiamare la anodina motivazione del primo provvedimento, l’INPS aveva soggiunto che : “ la procedura semplificata in riferimento all’informativa sindacale che può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto con riferimento alle istanze presentate dal 01/01/2022 al 31/03/2022 e che quindi tale normativa non può essere applicata alla fattispecie in esame in quanto la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale è stata presentata in data 14/06/2022”.
6. Avverso quest’ultima decisione la ricorrente ha proposto atto di motivi aggiunti, affidandosi anche in tal caso a un unico e articolato mezzo di censura così rubricato: “ I. Violazione degli articoli 10 ed 11 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 - Violazione dei principi generali in materia di accesso agli ammortizzatori sociali - eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, irrazionalità ed ingiustizia manifesta ”.
7. L’INPS si è costituita in giudizio e nella memoria di merito depositata in data 14 gennaio 2026 ha replicato rispetto alle doglianze contenute nei due ricorsi.
7.1 All’odierna udienza di smaltimento la causa è stata posta in decisione, sentito il difensore di parte ricorrente collegato da remoto ai sensi dell’art. 87 bis cod.proc.amm. e preso atto della comunicazione dei difensori dell’INPS contenente l’istanza di passaggio in decisione.
8. Occorre svolgere alcune preliminari considerazioni sull’ammissibilità e procedibilità dell’atto di motivi aggiunti, notificato ben all’interno rispettivamente del termine di 90 giorni - entro cui deve essere emessa la decisione sul ricorso gerarchico- più 60 gg. -termine decadenziale di impugnazione- dalla proposizione del ricorso gerarchico.
8.1 Il Collegio reputa altresì utile precisare di ben conoscere e condividere l’orientamento sovente espresso dalla giurisprudenza amministrativa in base al quale “ La decisione di rigetto del ricorso gerarchico costituisce un atto amministrativo non confermativo, ma ad effetto confermativo dell'originario provvedimento, impugnato con il ricorso gerarchico ” ( ex plurimis TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1612972025), con conseguente “ corollario…che oggetto del ricorso dinanzi al giudice amministrativo è il provvedimento originario, già impugnato in sede amministrativa…. e pertanto consente all'interessato di impugnare dinanzi al Giudice amministrativo il solo provvedimento iniziale entro il termine decadenziale di impugnazione di sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto del ricorso gerarchico” .
8.1.2 Non di meno il caso in esame risulta del tutto peculiare, in quanto l’INPS nella deliberazione decisoria del ricorso gerarchico ha ampliato la motivazione dell’atto originariamente impugnato, pur muovendo dalla disamina degli stessi documenti. Scelta peraltro legittima, - né contestata dalla ricorrente ex se - in quanto “L'Autorità chiamata a decidere sul ricorso gerarchico dispone del potere di integrarne la motivazione confermandone il contenuto anche sulla base di un percorso argomentativo in parte differente rispetto a quello posto alla base del provvedimento originario, nei limiti dell'istruttoria già compiuta e dei fatti acquisiti nel procedimento concluso con il provvedimento oggetto del ricorso…” (in tal senso tra le tante TAR Calabria, Catanzaro, sez. I n. 135/2022).
Nel contempo, a fronte dello specifico andamento della vicenda occorsa e della motivazione integrativa contenuta nella richiamata decisione sul ricorso gerarchico, l’atto di motivi aggiunti è ammissibile e procedibile poiché, oltre alla già dedotta tempestività della relativa notifica, nel gravame additivo la ricorrente ha dovuto prendere posizione, per l’appunto, rispetto al più ampio spettro della motivazione veicolata nella stessa delibera reiettiva del ricorso gerarchico.
9. Si può così procedere alla disamina di merito.
9.1 Quanto al ricorso introduttivo, per il suo accoglimento è sufficiente richiamare il contestato vizio di difetto di motivazione, atteso che primo diniego ivi impugnato si è basato su una motivazione generica e nemmeno perpiscua, resa comprensibile soltanto con la deliberazione decisoria del ricorso gerarchico. Anch’essa tuttavia è illegittima- e con tanto si accede al suo più specifico scrutinio - in considerazione dell’erronea motivazione rispetto alla corretta applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 alla fattispecie odierna.
9.2 Ai fini di quest’ultima disamina occorre a questo punto richiamare il comma 1 dell’art. 14 D.lgs. n. 148/2015 in base al quale: “1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati [...]” .
9.2.1 Rispetto all’adempimento ivi previsto la ricorrente, in data 22.2.2022, aveva comunicato all’INPS l’accordo sindacale concluso in data 11.2.2022; prima della presentazione dell’istanza oggetto di causa, intervenuta in data 14.6.2022, la stessa ricorrente, in data 8.6.2022 aveva notificato l’accordo alle “ articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale” . Il che risulta altresì confermato proprio nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, lì dove l’INPS aveva rilevato che l’istante “ produceva nota del 08.06.2022, trasmessa tramite PEC alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, avente ad oggetto “comunicazione ex art. 14 D.lgs. 148/2015-domanda integrazione salariale I semestre 2022-Sinergie Srl-49624420652-CF13060090159” . La documentazione asseritamente mancante era stata quindi già prodotta ben prima sia della specifica istanza che delle richieste di integrazioni documentali formulate dall’INPS.
10. Quanto allo specifico periodo di integrazione salariale oggetto di causa, quello cioè correlato all’istanza del 14.6.2022, lo stesso rientrava nel numero di settimane ancora residue previste nell’suindicato accordo dell’11.2.2022; inoltre la comunicazione alle OOSS dell’8.6.2022, al più tardi, risultava incontrovertibilmente precedente all’istanza de qua.
10.1 In sostanza, l’unico accordo sindacale dell’11.2.2022 e a suo tempo già allegato alla prima istanza del 22.2.2022 risultava, quantomeno, idoneo a sorreggere l’intero periodo di 26 settimane d’integrazione salariale richiesto all’INPS, con la conseguenza che la Società non era tenuta a presentare di volta in volta e per ogni singola istanza un nuovo accordo. Sull’argomento, in analoghe vicende, recente e condivisibile giurisprudenza ha avuto modo già di precisare che “ Quindi, essendo stata prevista la possibilità di fruizione non consecutiva della C.I.G.O., non poteva ritenersi esaurito l’accordo posto a fondamento della stessa…Nemmeno potrebbe ritenersi, in assenza di una norma di carattere cogente, che gli accordi con le rappresentanze sindacali abbiano un limite di validità temporale, oltre il quale perdono la propria efficacia...” (TAR Lombardia, Milano, sez. IV n. 1984/2023) .
10.2 Quanto alla sufficienza della informativa sindacale dell’8.6.2022 a sorreggere, invece, la successiva istanza del 14.6.2022, nell’accogliere la doglianza il Collegio intende confermare l’orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato, segnatamente, in una vicenda nella quale l’informativa sindacale era stata trasmessa lo stesso giorno dell’istanza (mentre nell’odierna vicenda è precedente). Ebbene nell’occasione il Consesso ha confermato l’annullamento di una nota INPS di diniego di accesso a un trattamento integrativo analogo a quello odierno precisando che “…il caso all’esame, presenta la peculiarità che la comunicazione, come bene ha inteso il primo giudice, è stata concomitante, alla richiesta presentata dalla odierna appellata (quantomeno con riguardo alla seconda richiesta). 5 .2. In ogni caso, rafforza detta conclusione la circostanza che, l’articolo 14, più volte richiamato, non prevede, peraltro, sanzioni in caso d’inosservanza della disposizione nella parte in cui prevede: … che l’informativa debba essere preventiva rispetto all’evento” (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2952/2025).
10.3 Non guasta soggiungere che proprio in ragione della peculiare tempistica occorsa nella vicenda in scrutinio, caratterizzata dalla preventiva trasmissione della informativa dell’8.6.2022 rispetto all’istanza, l’impostazione appena richiamata e accolta dal Collegio non collide con l’avviso già espresso da questo Tribunale secondo cui “ L'art. 14, d.lgs. n. 148 del 2015, secondo la sua chiara portata letterale, impone di dare preventiva informazione della temporanea crisi aziendale tanto alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, quanto alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (T.A.R. Milano Lombardia sez. III, 21/06/2019, n. 1444).
11. Conclusivamente, in accoglimento delle doglianze veicolate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti il diniego opposto dall’INPS negli atti impugnati deve reputarsi illegittimo per difetto del presupposto ed erroneità della motivazione.
Di conseguenza sono annullati il primo diniego impugnato nel ricorso introduttivo, così come la deliberazione INPS n. 162/2023 contestata, nella sua più specifica motivazione, nell’atto di motivi aggiunti.
11.1 Al disposto accoglimento consegue che l’I.N.P.S. dovrà riesaminare l’istanza della Società ricorrente, tenendo conto delle coordinate ermeneutiche indicate in motivazione, ai fini della sua possibile reintegrazione nella posizione di assegnataria del trattamento richiesto.
12. Le spese di giudizio possono nondimeno essere compensate, attesa la controvertibilità delle questioni poste in giudizio e la peculiarità della specifica fattispecie odiernamente vagliata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le conseguenze di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO Di MA, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
ER RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RR | TO Di MA |
IL SEGRETARIO