Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 77 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(Cod. Fisc. , nata a [...]- Parte_1 C.F._1
PANI (TP), in data 02/05/1966 e (Cod. Fisc. Parte_2
), nata a [...], in data [...], entrambe C.F._2
con l'Avv. Giovan Battista GR;
– attrici –
CONTRO
(Cod. Fisc. ), nata a Controparte_1 C.F._3
ERICE (TP), in data 25/03/1975, con l'Avv. Antonino Sugamele;
– convenuta –
OGGETTO: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di sin-
gole clausole.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sosti-
Tribunale di Trapani Sezione Civile
tuzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.01.2022, le attrici conveni-
vano in giudizio , premettendo: Controparte_1
- di essere figlie ed eredi di , deceduto in Marsala il _1
6.2.2021;
- di essere figlie e coeredi testamentarie di , deceduta in Persona_2
Erice in data 18.12.2020, unitamente al fratello , dece- Persona_3
duto in Marsala il 4.2.2021, che, a sua volta, aveva nominato erede la convenuta per testamento;
- che, in vita, il padre aveva ceduto al figlio con atto di ces- Per_3
sione onerosa del giorno 9.4.2020, in Notar , n. Rep. 9092, Persona_4
l'immobile sito in Paceco, via Fiume 11 (in catasto 13), identificato al
NCEU del predetto Comune al foglio 15 part. 1041 sub 3; atto da conside-
rarsi nullo per difetto di causa, o in subordine lesivo della quota di legit-
tima sull'eredità paterna spettante alle attrici;
- che il fratello aveva gestito, in vita, i conti postali intestati ai genitori,
senza aver mai presentato rendiconto ai titolari del rapporto, né alle sorel-
le a seguito della morte della madre;
- che era stata nominata erede universale del fratel- Controparte_1
lo delle attrici, , con testamento pubblico del 6.12.2019, Persona_3
registrato a Trapani in data 16.02.2021, e che la stessa, in data 4.5.2021,
aveva accettato l'eredità devolutale con beneficio di inventario;
- che la convenuta si trovava nel possesso dei beni mobili appartenenti alla massa ereditaria in morte di ed in morte di _1 Per_2
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, rinvenuti all'interno dell'appartamento di via Fiume 11, come da Per_2
verbale di inventario del 28.5.21.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale che:
“
1. venga dichiarato che le odierne attrici sono uniche eredi testamenta-
rie del padre, , e coeredi testamentarie della loro madre, _1
; Persona_2
2. venga dichiarato che l'odierna convenuta possiede e detiene invito
domino e senza averne alcun titolo tutti i beni mobili appartenuti al loro pa-
dre (deceduto il 06.02.2021), presenti presso la sua abita- _1
zione, sita in Paceco (TP), nella via Fiume, 11; venga dichiarato che la con-
venuta possiede e detiene, a titolo esclusivo, pur essendone semplice com-
proprietaria, beni mobili appartenuti alla loro defunta madre Persona_2
che, alla data della di lei morte si trovavano presso la medesima abitazione
di cui sopra;
3. venga accolta la domanda di petizione di eredità avente ad oggetto i
predetti beni mobili, ex art. 533 c.c., con adozione dei conseguenti provve-
dimenti recuperatori in favore delle attrici;
4. venga accertato che la convenuta, avendo accettato con beneficio
d'inventario l'eredità testamentaria devolutale dal loro fratello ( Persona_5
), pur conservando una responsabilità limitata per i debiti e le passi-
[...]
vità ereditarie, è subentrata nella titolarità di tutti i rapporti compresi
nell'asse ereditario del de cuius;
5. venga accertata e dichiarata la nullità, per difetto di causa, del con-
tratto di cessione onerosa stipulato, per atto pubblico rogato dal Notaio
[...]
, il 09.04.2020, in Trapani, tra il loro padre ( , quale Per_6 _1
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cedente) ed il loro fratello ( , quale cessionario) recante il n. Persona_3
Rep. 9092;
6. vengano adottati i provvedimenti restitutori aventi ad oggetto
l'immobile ceduto con il predetto atto pubblico del 09.04.2020, condannan-
do altresì la convenuta a risarcire i danni patiti dalle attrici per il mancato
godimento del predetto immobile, che – alla data di apertura della succes-
sione del de cuius – si sarebbe dovuto trovare nel relictum _1
del suo asse ereditario;
7. vengano determinati i prefati danni in misura pari al valore locativo
mensile che il predetto immobile avrebbe potuto produrre dal 06.02.2020
alla data di effettiva restituzione alle attrici, oltre interessi legali e rivaluta-
zione monetaria;
8. venga accertato e dichiarato che il Sig. (defunto fra- Persona_3
tello delle attrici), avendo gestito, quale mandatario formalmente nominato
dai genitori e , i loro conti postali, nonché ogni _1 Persona_2
loro disponibilità liquida e/o monetaria, dal 01.09.2018 al 04.02.2021, era
obbligato a rendicontare in ordine al suo operato, ex art. 1713 c.c., ed a ri-
mettere ai mandanti tutto ciò che aveva ricevuto a causa del mandato;
9. venga accertato e dichiarato che – essendo deceduti sia i mandanti
che il mandatario del prefato contratto – i diritti facenti capo ai mandanti si
sono trasferiti in capo alle attrici e l'obbligo di rendicontazione si è trasferito
in capo alla convenuta, quale erede universale testamentaria del mandata-
rio;
10. venga assegnato alla convenuta un termine per depositare il rendi-
conto della gestione;
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11. venga accertata e dichiarata – mediante esperimento di consulenza
tecnica d'ufficio – l'entità delle (pretese) appropriazioni indebite da parte del
fratello in danno dei due genitori ( e Persona_3 _1 [...]
), nel periodo compreso tra il 01.09.2018 e il 04.02.2021, condan- Per_2
nando l'odierna attrice – quale erede universale testamentaria del defunto
– alle conseguenti restituzioni in favore delle odierne at- Persona_3
trice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
12. nella denegata ipotesi in cui non venga accertata e dichiarata la nul-
lità della prefata cessione onerosa del 09.04.2020, che venga, in subordi-
ne, qualificata come “donazione modale”; quindi, che venga accerta e di-
chiarata la lesione delle quote di riserva spettanti alle attrici in ordine
all'eredità paterna, con conseguente esperimento dell'azione di riduzione
contro la convenuta;
13. vengano adottate tutte le statuizioni conseguenti all'esperimento
dell'azione di riduzione esercitate contro la convenuta, quale erede univer-
sale testamentaria del fratello;
Persona_3
14. vengano adottate tutte le conseguenti statuizioni inerenti allo scio-
glimento della comunione ereditaria riguardante il fondo agricolo sito in Ma-
rausa (comune di Misiliscemi), assegnandolo all'attrice , Parte_2
con ogni conseguente conguaglio in favore dei coeredi;
15. con condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali
in favore delle attrici”.
Si costituiva in giudizio , contestando le pretese av- Controparte_1
verse, associandosi alla sola domanda di divisione del terreno indicato dalle attrici e chiedendo il rigetto di tutte le altre domande di controparte.
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La causa viene ora in decisione.
Occorre premettere che non è contestato tra le parti e, d'altronde, ri-
sulta dalla documentazione in atti che le attrici sono uniche eredi del pa-
dre e coeredi testamentarie della madre insieme a _1 [...]
(n.q. di erede di GR ). Persona_7 Per_3
Ed, infatti, l'eredità di (nato a [...] il [...] e _1
deceduto in Marsala in data 6.2.2021) si è devoluta per testamento pub-
blico del giorno 1.4.2014 in notar rep. 80, registrato dal Persona_8
suddetto Notaio con verbale del 28.06.2021, rep. 11317. Con il testamen-
to il de cuius ha istituito quali suoi eredi i tre figli , Per_3 Parte_2
ed . è premorto al padre che lo Parte_1 Persona_3
aveva nominato (co)erede nel suo testamento;
in assenza di discendenti legittimi che potessero subentrargli per rappresentazione ex artt. 467 e segg. cod. civ., la quota originariamente destinata a si è Persona_3
accresciuta in favore delle coeredi e . Parte_1 Parte_2
Di contro, l'eredità di si è devoluta per testamento pub- Persona_2
blico del giorno 1.4.2014; con il testamento la de cuius ha istituito eredi i tre figli, ovvero le odierne attrici e il fratello;
nella posi- Persona_3
zione di quest'ultimo è subentrata poi, per successione testamentaria,
l'odierna convenuta.
Ciò premesso, è possibile soffermarsi sulla domanda di petizione eredi-
taria avanzata da parte attrice.
La domanda è fondata limitatamente ai beni oggetto dell'asse ereditario di , risultando i beni appartenente alla massa ereditaria in _1
morte di in comproprietà, con conseguente titolo alla deten- Persona_2
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zione da parte della convenuta.
ha solo genericamente contestato di essere in pos- Controparte_1
sesso dei mobili rinvenuti nell'appartamento di via Fiume 11, Paceco,
rientranti nell'asse ereditario di , circostanza, d'altronde, _1
confermata dal verbale di inventario del giorno 28.5.21 (cfr. all. 38 all'atto di citazione).
La convenuta dovrà, quindi, essere condannata alla restituzione di tali beni, meglio indicati in citazione, alle attrici.
E' possibile passare all'esame della domanda di nullità dell'atto di ces-
sione onerosa del giorno 9.4.2020.
Il contratto per cui è causa va qualificato come contratto atipico di vi-
talizio alimentare. Infatti, il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare"
differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituisco-
no il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle presta-
zioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in rela-
zione all'età ed alla salute del beneficiario). Pertanto, l'individuazione dell'aleatorietà del citato vitalizio postula la comparazione delle prestazio-
ni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equiva-
lenza o di palese sproporzione, che va compiuto con riferimento al mo-
mento di conclusione del contratto nonché al grado ed ai limiti di obietti-
va incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esi-
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genze assistenziali del vitaliziato (cfr. Cass. n. 22009/2016).
Da un lato, proprio il rapporto di parentela che lega le parti consente di ritenere presente il requisito della specifica individuazione del vitali-
ziante sulla base delle qualità personali, così da imporre la qualificazione del contratto in esame come contratto atipico di vitalizio alimentare e non come rendita vitalizia.
Dall'altro, le caratteristiche delle prestazioni sfuggono ai requisiti rigidi di cui all'art. 1872 c.c. per assumere i contorni di maggiore spiritualità
caratteristici della figura negoziale atipica in esame: si tratta di prestazio-
ni di carattere assistenziale e di cura della persona del beneficiario.
Qualificato in termini siffatti il negozio in esame, il difetto di causa la-
mentato da parte attrice, sul piano dell'assenza dell'alea contrattuale, può
dirsi accertato nel caso di specie.
Ed, infatti, per come accertato dal CTU, con argomentazioni condivisi-
bili sul piano logico e metodologico, il valore di stima del bene all'epoca dell'atto risultava pari ad € 84.000,00. A fronte di tale valore di stima, le condizioni di salute del cedente, , per come documentate _1
in atti, non avrebbero consentito di valutare un'aspettativa di vita supe-
riore ad un anno, per come d'altronde dimostrato dall'intervenuta morte,
dopo soli nove mesi. Tale decesso, in considerazione della tarda età, non può dirsi improvviso e imprevedibile perché dovuto a infezione da COVID-
19; le precarie condizioni di salute dell'anziano padre delle odierne attrici rendevano senz'altro limitata, come già detto, la sua aspettativa di vita.
, per come si evince dalla certificazione INPS prodotta da _1
parte attrice (doc. 13 allegato alla citazione), risultava, infatti, paziente
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monorene per donazione di organo nel 2009, soffriva di ipertensione arte-
riosa e broncopneumopatia cronica ostruttiva, presentava un progressivo decadimento cognitivo e aveva subito un ricovero ospedaliero il
14.12.2018 per disartria e difficoltà a mantenere la stazione eretta. La
RMN encefalo del 17.12.2018 aveva poi rilevato una lesione ischemica acuta e un ampliamento su base atrofica del sistema ventricolare e degli spazi liquorali periencefalici e cisternali.
Così, considerato il valore dell'immobile e le aspettative di vita scarse del cedente, la sproporzione tra le prestazioni consente di ritenere insus-
sistente l'alea contrattuale, dovendosi dichiarare la nullità del contratto
(né è possibile la conversione del negozio in donazione, per assenza dei requisiti di forma solenne richiesti dalla legge).
L'immobile oggetto del contratto dichiarato nullo dovrà, quindi, essere restituito dalla convenuta in favore delle attrici, con ulteriore condanna al risarcimento del danno da occupazione illegittima dal momento della ri-
chiesta di restituzione (coincidente con la domanda) fino alla decisione,
parametrato al valore locatizio del bene per come accertato dal CTU pari ad € 416,50 mensili.
andrà, quindi, condannata al pagamento in favore Controparte_1
delle attrici della complessiva somma di € 17.493,00, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Da ultimo, andrà, pure, condannata, quale erede di Controparte_1
, a presentare rendiconto in ordine alla gestione del con- Persona_3
to postale intestato a e , nel termine di gior- _1 Persona_2
ni 90.
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La causa va, poi, rimessa sul ruolo con separata ordinanza per istruire la domanda di divisione.
Le spese della CTU finora disposta andranno poste definitivamente a carico di parte convenuta, liquidate come da separato decreto in atti,
mentre le spese di lite andranno rimesse alle statuizioni definitive.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la nullità del contratto di cessione onerosa del 9.4.2020, in
Notaio n. Racc. 6708 e Rep. 9092, avente ad oggetto la nuda Persona_4
proprietà dell'immobile sito in Paceco, via Fiume 11 (in catasto 13), iden-
tificato al NCEU del predetto Comune al foglio 15 part. 1041 sub. 3;
condanna la convenuta in favore delle attrici al rilascio dell'immobile appena indicato, libero da persone e cose, e al pagamento della somma di
€ 17.493,00, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
condanna la convenuta alla restituzione in favore delle attrici dei beni mobili rinvenuti all'interno dell'appartamento sito in Paceco, via Fiume
11, appartenenti alla massa di , meglio individuati in par- _1
te motiva;
condanna la convenuta alla presentazione nel termine di giorni 90 del rendiconto sulla gestione, da parte del de cuius , del Persona_3
conto postale intestato a e . _1 Persona_2
Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per istruire le ulte-
riori domande indicate in parte motiva.
Spese di lite alle statuizioni definitive.
Spese della CTU finora disposta definitivamente a carico di parte con-
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venuta, liquidate come da separato decreto.
Ordina al Dirigente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità
Immobiliare di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsa-
bilità.
Così deciso in Trapani nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 26.6.2025.
Il Giudice rel.
Carlo Salvatore Hamel
Il Presidente
Michele Ruvolo
Tribunale di Trapani
- 11 - Sezione Civile