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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/12/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2366/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...] 1 e
Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...] 1; entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso, Via Caduti per la Libertà n. 43, presso lo studio dell'avv. Rosalba Liccese (Cf. ) del Foro di Ivrea che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 07/10/2025”
Collegio del 10.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale […] alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita in LO (TO), Via Grisoglio n.1,rimane assegnata in uso esclusivo, unitamente agli arredi, all'intestatario Sig. . La Sig.ra reperirà altra sistemazione abitativa ove si trasferirà entro 6 Parte_1 Pt_2 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso portando la residenza e i propri effetti personali. Entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. corrisponderà alla moglie l'importo di 7.500,00 € quale rimborso per l'acquisto Parte_1 dei mobili contenuti nella casa coniugale.
2) La figlia minore rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione principale e residenza Per_1 anagrafica presso il padre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico- fisico dello stesso.
3) Salvo diversi accordi, starà con ciascun genitore a settimane alterne. Per_1
4) Ciascun genitore provvederà alla cura e al mantenimento della figlia quando è presso di sé. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di : scolastiche (libri, tasse, rette, autobus, spesa di Per_1 corredo scolastico ad inizio anno..), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e se necessitate (ovvero connotate da urgenza tale da non permettere il previo accordo o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori) solo documentate, e comunque, in conformità delle prescrizioni del Protocollo pubblicato il 24 giugno 2016 (che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia). Il Sig. sosterrà in via esclusiva, senza richiesta di rimborso alla moglie, le spese afferenti Pt_1 gli sports e gli hobbies che sta praticandolo (equitazione e pianoforte). Annualmente il marito rimborserà alla moglie Per_1 il 50 % della polizza ass studenti.
5) L'Assegno Unico Universale (AUU) nonché ogni altro bonus o agevolazione per la figlia minore verrà percepito esclusivamente dalla moglie.
6) I coniugi concordano che i conti correnti rimangano assegnati esclusivamente agli intestatari senza reciproche pretese.
7) Gli oneri della presente procedura saranno assolti in via solidale dai coniugi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. ed Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a LO (TO) in data 1 regi i degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2007), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione dei coniugi è nata la figlia Per_1
(09/05/2010). Come riportato, da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente. Le parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di ed;
Parte_1 Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del lo ere alle incombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2366/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...] 1 e
Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...] 1; entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso, Via Caduti per la Libertà n. 43, presso lo studio dell'avv. Rosalba Liccese (Cf. ) del Foro di Ivrea che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 07/10/2025”
Collegio del 10.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale […] alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita in LO (TO), Via Grisoglio n.1,rimane assegnata in uso esclusivo, unitamente agli arredi, all'intestatario Sig. . La Sig.ra reperirà altra sistemazione abitativa ove si trasferirà entro 6 Parte_1 Pt_2 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso portando la residenza e i propri effetti personali. Entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. corrisponderà alla moglie l'importo di 7.500,00 € quale rimborso per l'acquisto Parte_1 dei mobili contenuti nella casa coniugale.
2) La figlia minore rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione principale e residenza Per_1 anagrafica presso il padre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico- fisico dello stesso.
3) Salvo diversi accordi, starà con ciascun genitore a settimane alterne. Per_1
4) Ciascun genitore provvederà alla cura e al mantenimento della figlia quando è presso di sé. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di : scolastiche (libri, tasse, rette, autobus, spesa di Per_1 corredo scolastico ad inizio anno..), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e se necessitate (ovvero connotate da urgenza tale da non permettere il previo accordo o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori) solo documentate, e comunque, in conformità delle prescrizioni del Protocollo pubblicato il 24 giugno 2016 (che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia). Il Sig. sosterrà in via esclusiva, senza richiesta di rimborso alla moglie, le spese afferenti Pt_1 gli sports e gli hobbies che sta praticandolo (equitazione e pianoforte). Annualmente il marito rimborserà alla moglie Per_1 il 50 % della polizza ass studenti.
5) L'Assegno Unico Universale (AUU) nonché ogni altro bonus o agevolazione per la figlia minore verrà percepito esclusivamente dalla moglie.
6) I coniugi concordano che i conti correnti rimangano assegnati esclusivamente agli intestatari senza reciproche pretese.
7) Gli oneri della presente procedura saranno assolti in via solidale dai coniugi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. ed Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a LO (TO) in data 1 regi i degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2007), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione dei coniugi è nata la figlia Per_1
(09/05/2010). Come riportato, da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente. Le parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di ed;
Parte_1 Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del lo ere alle incombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento