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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
CO TI Presidente
OS ON Consigliere rel.
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1158/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 P.IVA_1
EUROPA, 13 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZITIELLO LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MOCCI FRANCESCO ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in VIA PRIVATA CESARE BATTISTI 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ORRICO PASQUALE EDOARDO ALFONSO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 19 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza n. 2777 emessa dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione
Civile, nella persona della Dott.ssa Ambra CA SI, pubblicata il 12 marzo 2024 all'esito del giudizio civile n. 14811/2022 R.G. (cfr. All. B) e notificata in data 14 marzo 2024, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_3 avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dagli odierni appellati per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie a titolo di responsabilità extracontrattuale e precontrattuale, per intervenuto decorso del relativo termine prescrizionale;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo ai clienti ai sensi dell'art. 1227
c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della stessa nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_3 denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle pietre;
IN OGNI CASO:
- dichiarare tenuti e condannare gli appellati alla restituzione di tutti gli importi corrisposti in esecuzione della Sentenza e, in particolare, condannare il signor alla restituzione CP_2 dell'importo di euro 57.374,74 e la signora alla restituzione dell'importo di euro CP_1
38.397,17 o la diversa somma che sarà determinata all'esito del presente giudizio;
- dichiarare tenuti e condannare gli appellati al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA
- dichiarare inammissibili le richieste istruttorie avversarie per le motivazioni indicate in atti pagina 2 di 19 Per e CP_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, disattesa e reietta ogni contraria deduzione, allegazione, eccezione e istanza, anche in via istruttoria:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, respingere integralmente ogni domanda contenuta nell'appello avversario, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza di primo grado nella parte in cui, in relazione alla vendita dei diamanti effettuata da Pt_1
:
[...]
- ha ritenuto non fondate le eccezioni preliminare di difetto di legittimazione passiva della di CP_3 inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria per carenza dei presupposti di legge e di prescrizione delle domande a titolo di responsabilità extracontrattuale e precontrattuale per intervenuto decorso del termine prescrizionale;
- ha accertato e dichiarato la responsabilità della e, per l'effetto, condannato la oggi CP_3 CP_3 appellante al risarcimento in favore degli appellati, nonché al pagamento degli interessi compensativi;
- ha condannato la al pagamento delle spese di lite e al rimborso delle spese di consulenza CP_3 tecnica di parte;
IN VIA INCIDENTALE accogliere i motivi spiegati con il presente appello incidentale e, pertanto, riformare in parte qua la sentenza n. 2777/2024, emessa dal Tribunale di Milano, G.I. dott.ssa Ambra
CA SI, pubblicata in data 12 marzo 2024 e, accertata e dichiarata la responsabilità di Pt_1
nei confronti degli odierni appellati:
[...]
- condannare al risarcimento in favore degli appellati, mediante il pagamento delle Parte_1 seguenti somme:
€ 41.157,23 al signor (anziché € 35.961,67 liquidati dal Giudice nella sentenza di CP_2 primo grado), pari al differenziale fra il prezzo pagato per l'acquisto dei tre diamanti pari ad €
49.957,23 - come identificati e documentato in atti - e il valore di realizzo quantificato dal CTU per tutti e tre i diamanti in complessivi ad € 8.800,00;
€ 22.528,56 alla signora (anziché € 19.636,80 liquidati dal Giudice nella sentenza di CP_1 primo grado), pari al differenziale fra il prezzo pagato per l'acquisto dei due diamanti pari ad €
27.678,56 - come identificati e documentato in atti - e il valore di realizzo quantificato dal CTU per tutti e due i diamanti in complessivi € 5.150,00.
- condannare al pagamento in favore di entrambi, sugli importi ut supra determinati, degli Parte_1 interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pagina 3 di 19 pecuniario del bene perduto, equitativamente determinate in misura corrispondente agli interessi legali, applicati dal momento della produzione dell'evento di danno sulle somme iniziali, devalutate alla data del fatto illecito, e via via incrementate applicando gli indici ISTAT relativi al costo della vita, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995);
- condannare al pagamento in favore di entrambi, sugli importi ut supra determinati, degli Parte_1 interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., da calcolare al saggio di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. dalla sentenza di primo grado fino al saldo effettivo;
- condannare al risarcimento in favore di entrambi gli appellati anche del danno non Parte_1 patrimoniale, nella misura equitativa ritenuta di giustizia;
- condannare al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado Parte_1
e del giudizio di appello, nonché al rimborso delle spese di CTU liquidate dal Giudice;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere, laddove Codesto Collegio lo ritenesse utile ai fini della decisione, prova per testi sui capitoli di prova e con il teste indicato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) del giudizio di primo grado.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Il giudizio di primo grado
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2777/24, ha accolto la domanda risarcitoria formulata dagli attori ed , condannando la convenuta “al pagamento in CP_2 CP_1 Controparte_4 favore di di € 46.415,38 e di di € 27.536,60, oltre interessi legali da CP_2 CP_1 calcolare per entrambi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.”.
In estrema sintesi, il Tribunale, all'esito della fase istruttoria svolta mediante espletamento di una ctu estimativa su diamanti acquistati dagli attori e venduti da una società ( che aveva stipulato CP_5 un “Accordo di collaborazione” con la NC convenuta, ha respinto le eccezioni di rito sollevate dalla
NC ed ha ritenuto, nel merito, provata la responsabilità risarcitoria di quest'ultima verso gli attori, suoi clienti, per l'inadempimento “degli obblighi di buonafede e di trasparente informazione della clientela”, ritenendo altresì sussistente, sotto altro profilo, una responsabilità da “contatto sociale qualificato”.
La domanda di risarcimento è stata accolta limitatamente al danno patrimoniale lamentato dagli attori, mentre è stata respinta, per difetto di prova, con riferimento al lamentato danno non patrimoniale.
pagina 4 di 19 2.Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che ne chiede l'integrale Controparte_4 riforma, con il rigetto della domanda degli odierni appellati, sulla base di sette motivi, che verranno meglio descritti nel prosieguo.
Gli appellati si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'appello principale e svolgendo appello incidentale, affidato a due motivi e volto ad ottenere la parziale riforma della sentenza, con la liquidazione di un risarcimento più elevato e la condanna della al pagamento delle spese di ctu, CP_3 sulle quali il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
Alla prima udienza le parti, invitate dal consigliere istruttore designato, hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Depositate da entrambe le parti le note conclusive, all'udienza del 17.9.2025 la causa è stata discussa davanti al Collegio e rimessa in decisione.
2.1. La decisione della Corte
Ritiene la Corte che gli appelli principale e incidentale siano solo parzialmente fondati, per le ragioni che seguono.
2.2. Motivi di appello principale
2.2.1. Primo motivo di appello: sul difetto di legittimazione passiva della CP_3
L'appellante censura il rigetto dell'eccezione di “difetto di legittimazione passiva”, ribadendo, in sintesi: Con
-che le domande attoree potrebbero essere rivolte soltanto nei confronti della società , con la quale sono stati stipulati dagli attori/odierni appellati i contratti di compravendita dei diamanti, da cui sarebbero derivati i danni lamentati
-che, pertanto, non potrebbe imputarsi ad essa estranea ai contratti suddetti, la responsabilità per CP_3 inadempimento agli obblighi dagli stessi nascenti.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Gli attori/odierni appellati, in primo grado, hanno formulato una domanda risarcitoria allegando che
“Nell'ambito della periodica consulenza sugli investimenti familiari, i funzionari della banca - in particolare, il gestore - hanno espressamente consigliato agli odierni attori di Testimone_1 acquistare diamanti da investimento, non soltanto descrivendo sempre l'operazione come sicura e pagina 5 di 19 redditizia, ma omettendo consapevolmente di fornire una serie di informazioni essenziali e, anzi, rappresentando falsamente gli elementi fondamentali dell'investimento (pag. 10 citazione introduttiva del primo grado).
Gli attori hanno, quindi, agito per far valere la “responsabilità della NC (tenuta al risarcimento del danno), sotto il profilo dell'inadempimento al proprio obbligo di fornire al cliente un'informazione corretta e completa in merito all'investimento proposto” (pag. 15 citazione introduttiva del primo grado), ritenendo che “la banca convenuta sia responsabile nei confronti degli odierni attori per i considerevoli danni subiti in conseguenza dell'acquisto dei diamanti oggetto del presente giudizio, essendo venuta meno agli obblighi incombenti sulla stessa (pag. 16 citazione introduttiva del primo grado).
Si può, quindi, rilevare (ricordando, in punto di diritto, che “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa” e considerando la “mera allegazione fatta in domanda” -Cass. 14468/08), che, in base alla prospettazione contenuta nella suddetta citazione, la legittimazione passiva spetta certamente alla NC convenuta, indicata dagli attori come il soggetto con il quale intercorreva un rapporto contrattuale e che aveva violato gli obblighi su di essa incombenti, cagionando un danno risarcibile.
Risulta, quindi, corretta la decisione del Tribunale nella parte oggetto di censura, nella quale si legge quanto segue “Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di formulata dalla convenuta deducendo di non essere Controparte_4 parte dei contratti di compravendita di diamanti conclusi da ed con CP_2 CP_1
(doc.ti 2-6 att). Gli attori infatti non agiscono nei confronti della Controparte_6 convenuta lamentando l'inadempimento di obblighi relativi ai contratti di Controparte_4 compravendita di diamanti conclusi con la terza ma agiscono nei Controparte_6 confronti della convenuta imputandole una specifica ed autonoma responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di buonafede e trasparenza connessi sia all'attività professionale esercitata dalla convenuta sia ai rapporti bancari e di intermediazione finanziaria pacificamente in corso di esecuzione tra la convenuta e gli odierni attori. Il titolo posto a fondamento delle domande di parte attrice è quindi diverso dal contratto di compravendita concluso dagli attori con Controparte_6
pagina 6 di 19 con la conseguenza che l'eccezione preliminare di parte convenuta deve essere CP_6 CP_4 ritenuta manifestamente infondata e rigettata”.
2.2.2. Secondo motivo di appello: sull'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno
L'appellante ritiene la sentenza erronea per aver accolto una domanda di risarcimento del danno nonostante non fosse ipotizzabile allo stato alcun danno risarcibile, posto che “la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di controparte è al momento meramente potenziale, in quanto i diamanti non risultano essere stati venduti, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata” (testualmente in atto di appello).
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Il motivo di appello richiama precedenti di giurisprudenza e principi che riguardano gli investimenti in prodotti finanziari, mentre l'azione risarcitoria qui esercitata riguarda una peculiare fattispecie nella quale la svolgendo un'attività di consulenza, ha proposto ai propri clienti l'acquisto di diamanti, CP_3 venduti da una società con la quale aveva stipulato una convenzione, fornendo una rappresentazione non veritiera e inducendo i clienti ad effettuare l'acquisto ad un prezzo superiore al valore di mercato dei diamanti.
Risulta, quindi, corretta la decisione del primo giudice, che si è così testualmente espresso “La difesa di parte convenuta è tuttavia infondata, tenuto conto di come il pregiudizio lamentato dagli attori consista nell'aver acquistato dei diamanti, che altrimenti non avrebbero acquistato, ad un prezzo maggiore (corrispondente a quello documentato con i documenti da 7 a 11 di parte attrice) e diverso da quello di mercato, in forza delle rassicurazioni e sollecitazioni eseguite dalla convenuta, di tal che tale pregiudizio patito dagli attori si è già compiutamente concretizzato ed espresso al momento dell'acquisto dei diamanti e si concreta nell'acquisto di beni ad un valore sproporzionato e diverso da quello indicato come riferimento dalla convenuta, con conseguente irrilevanza ai fini della quantificazione del pregiudizio patito sia di eventuali variazioni in aumento o diminuzione del valore delle pietre poi concretizzatosi nel tempo, avendo il risarcimento del danno la funzione di ripristinare il patrimonio del danneggiato al momento del pregiudizio subito, sia del potenziale valore di rivendita dei beni acquistati, pur inizialmente indicato dagli attori come parametro per la quantificazione del danno subito”.
pagina 7 di 19 2.2.3 Terzo motivo di appello: sull'erroneità della Sentenza nelle parti in cui ha ritenuto provata un'attività propositiva della Pt_2
[... Con ppellante, richiamando l'accordo di collaborazione stipulato con e insistendo nel qualificare la propria attività come quella di mero “segnalatore”, contesta che “sia stata la tramite i suoi CP_3 dipendenti, a proporre e/o caldeggiare e/o consigliare l'acquisto delle pietre e/o convocare i clienti, posto che, come chiarito, sono stati quest'ultimi a rivolgersi autonomamente alla affinché li CP_3 assistesse nelle operazioni di compravendita di diamanti, finalizzate a diversificare le proprie scelte di investimento. Così come non corrisponde alla realtà il fatto che i funzionari della NC abbiano rassicurato i clienti in merito alla convenienza e sicurezza dell'acquisto, considerato che l'unico ruolo Con della NC, lo si ripete, era quello di mettere in contatto l'interessato e ” (testualmente in atto di appello).
L'appellante ritiene, in proposito, che il Tribunale abbia mal interpretato la corrispondenza tra i funzionari e i clienti richiamata in sentenza e ritiene, inoltre, che, ai fini della prova di una condotta in violazione degli obblighi su essa incombenti ai sensi del Codice del consumo, non possa CP_3 assumere valore il provvedimento dell'AGCM, che ha irrogato sanzioni per pratiche commerciali scorrette, sicché la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha richiamato tale provvedimento.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Il doc. 12 prodotto dagli odierni appellati, richiamato dal Tribunale, contiene corrispondenza mail fra tale dipendente della NC (indicato come Gestore Affluent), e l'odierno Testimone_1 appellato nella quale il primo scrive al secondo: “Capitolo Beni rifugio…i beni rifugio CP_2 sono essenzialmente 3: mattone, oro e diamante!!!! Escludendo il mattone restano oro e diamante…l'oro è antisistemico, ossia se tirano i mercati scende (ed in questo momento i mercati tirano). Il diamante è costante e slegato dal contesto ed è più costante. Noi collochiamo diamanti tramite Idb (www.idb.it): gli aspetti positivi sono sicuramente la crescita costante nel tempo (crescita mediamente elevata) ed il mercato ben regolamentato. L'aspetto di attenzione sta nell'orizzonte temporale che è . Una pietra fa pienamente il suo dovere se tenuta 7 anni, ed i tagli buoni sono Pt_3 quelli da 15/20mila euro. Ergo: lo faccio da 15.000/20.000 euro perché tra 7 anni, quando i figli saranno più grandi, avrò una somma per i loro studi più elevata di quanto non ho oggi ed ho superato l'inflazione. (vedi schema allegato)”.
pagina 8 di 19 La mail contiene anche un grafico che rappresenta il “Raffronto tra la quotazione del diamante,
l'inflazione e altri beni - Pietra di riferimento: Diamante Top Crystal I - Purezza IF - Carati 0.50”.
Dalla lettura di questo testo non si evince, come vorrebbe l'appellante, che la abbia svolto il CP_3 ruolo di mero segnalatore, bensì emerge il ruolo propositivo che il Tribunale ha correttamente evidenziato “…TI ha infatti (ha) espressamente proposto di acquistare diamanti come alternativa, in concreto, all'acquisto di fondi ed assicurazioni, escludendo l'acquisto di altri beni rifugio come il mattone e in oro (perché “antisistemico”), rappresentando espressamente che i diamanti erano distribuiti dalla banca (“noi collochiamo”) tramite e Controparte_6 presentando espressamente e direttamente l'acquisto di diamanti in termini di investimento, rappresentando -falsamente - l'esistenza di un mercato regolamentato per gli scambi (“gli aspetti positivi sono sicuramente la crescita costante nel tempio (crescita mediamente elevata) ed il mercato ben regolamentato”) e presentando nello specifico le caratteristiche del prodotto, del tipo di investimento e del tipo di esborso necessario perché l'investimento fosse in concreto remunerativo
(“l'aspetto di attenzione sta nell'orizzonte temporale che è LUNGO. Una pietra fa pienamente il suo dovere se tenuta 7 anni, ed i tagli buoni solo quelli da 15/20 mila euro. Ergo: lo faccio da
15.000/20.000 euro perché tra 7 anni, quando i figli saranno più grandi, avrò una somma per i loro studi più elevata di quanto non ho oggi ed ho superato l'inflazione”), inserendo questo tipo di acquisto nell'ambito del complessivo patrimonio dell'attore (“secondo i miei calcoli abbiamo ancora da lavorare per 30mila!”) ed consegnando poi, a riscontro tecnico dei dati forniti, un prospetto nel quale i corrispettivi di vendita unilateralmente determinati da venivano Controparte_6 presentati come “quotazione del diamante”, come se fossero espressivi di un valore storico e previsionale di andamento del mercato dei diamanti, confrontandoli espressamente con l'andamento del valore di altri beni rifugio e con l'andamento storico ed atteso dell'inflazione” (testualmente in sentenza).
Anche con l'appellata risulta uno scambio di mail da parte di il quale le comunica di CP_1 Tes_1
Con aver ricevuto da le valorizzazioni a ottobre dei diamanti e che la sua pietra si sta apprezzando dell'11,12%, osservando che questo, oltre che motivo di soddisfazione, è uno spunto quando si deve decidere come riallocare le somme (doc. 16 appellati).
Con altra mail che “il diamante ha una performance del 14,20%” e le scrive Testimone_2 CP_1 che possono confrontarsi anche su questo argomento (doc. 17 appellati).
pagina 9 di 19 In altra e diversa mail (doc. 20) comunica a le “valorizzazioni” delle pietre, Tes_1 CP_1 osservando che la performance elevata è la prova della bontà della scelta del diamante e indicando, fra le possibilità di investimento, “un'altra pietra piccola, calcolando che la stessa è esente dall'aliquota del 26% sulle rendite”.
Anche per gli acquisti dell'appellata risulta, quindi, corretta la ricostruzione del Tribunale che CP_1 sul punto ha così motivato “Deve inoltre ritenersi provato che anche sia stata CP_1 destinataria di analoghe sollecitazioni all'acquisto da parte di ia - induttivamente Controparte_4
- dalla documentata condivisione tra i coniugi attori delle informazioni relative agli investimenti compiuti e sollecitati dalla convenuta (cfr. doc. 12, mail 28.10.2013 “anche ha una pietra”), sia CP_1
– deduttivamente- dal fatto che fosse sempre a seguire gli investimenti complessivi Testimone_1 di , così come del marito (cfr. doc. ti 16 e 20), il quale anche successivamente al primo CP_1 acquisto dei diamanti ha continuato a prospettare l'acquisto di diamanti, come se fosse un investimento realizzato e seguito dalla convenuta, fornendo rendiconti, proponendo espressamente e nello specifico di investire nuovamente in diamanti nel caso di riorganizzazione del patrimonio (cfr. doc. 16“la tua pietra si sta apprezzando dell'11,12%. Credo sia motivo di soddisfazione ad anche uno spunto quando sia va a decidere come riallocare delle somme”; cfr. doc. 17 “volevo informarti che il diamante ha una performance di + 14,20%” doc. 17)” (testualmente in sentenza).
Risulta pertinente anche il richiamo da parte del Tribunale al provvedimento dell'AGCM, che non è stato assunto quale prova della condotta illecita della bensì come elemento ulteriore di riscontro CP_3 delle condotte non corrette assunte dalla stessa [v. pag. 11 sentenza appellata, ove, dopo aver richiamato puntualmente il contenuto dei documenti citati e aver ritenuto, quindi, raggiunta nel caso di specie la prova documentale dell'attività di sollecitazione all'acquisto e delle violazioni poste in essere dalla il primo giudice osserva che “La condotta posta in essere dalla convenuta si pone, quindi, CP_3 pienamente, nel solco di quella pratica commerciale scorretta accertata con provvedimento 26757 del
30.10.2017 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (doc. 22 att.), confermato dal TAR
Lazio con sentenze nn. 10967 e 10968 del 14.11.2018 (doc. 25 e 26) e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081 dell'11.3.2021 (doc. 27), che qui assumono tutte valore di ulteriore elemento di prova del contesto nel quale si inquadrano le condotte accertate come compiute dalla convenuta].
2.2.4. Quarto motivo di appello: sull'erroneità della Sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla una responsabilità da c.d. “contatto sociale qualificato” CP_3
pagina 10 di 19 L'appellante contesta la qualificazione della responsabilità, che il Tribunale ha espresso nei seguenti termini “Il rapporto intercorrente tra la convenuta e gli attori può e deve essere inquadrato sia nell'ambito della relazione contrattuale in corso di esecuzione nello specifico tra le parti del presente giudizio sia nell'ambito della teoria del c.d. “contatto sociale qualificato” che viene in rilievo ogniqualvolta l'ordinamento impone ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti e specifici doveri di protezione che ha volontariamente assunto eseguendo una particolare attività professionale e pericolosa” (testualmente nella sentenza appellata).
Secondo l'appellante, che insiste nel qualificare la propria attività come di mera segnalazione, non sussisterebbe alcuna violazione di obblighi di informazione né vi sarebbero a suo carico doveri di protezione, che sono alla base della teoria del contatto sociale qualificato, unitamente al legittimo affidamento, parimenti, secondo l'appellante, insussistente nel caso di specie, anche alla luce della disciplina negoziale stabilita con il contratto di vendita dei diamanti, che escludeva espressamente la possibilità che la NC “segnalatrice” offrisse informazioni approfondite sull'acquisto.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Innanzitutto, in punto di diritto, si può osservare (richiamando testualmente altra sentenza di questa
Corte in fattispecie analoga - Corte d'Appello Milano n. 2288/24) che “È, peraltro, da escludersi che il ruolo svolto dalla banca possa essere riconducibile a quello del mero “segnalatore”, quale fattispecie tipizzata prevista nel Codice delle Assicurazioni Private, all'art. 107, comma 3, d.lgs. 9 settembre 2005
n. 209. Il richiamo operato dall'appellante a detta normativa (…) è, del resto, improprio, atteso che l'attività svolta dalle Banche, in relazione alla vendita dei “diamanti da investimento”, non è certamente un'attività assicurativa, essendo piuttosto riferibile, secondo l'interpretazione data dalla
NC d'Italia con le citate comunicazioni, allo svolgimento delle cc.dd. “attività connesse”, ai sensi dell'art. 10, comma 3 T.U.B., che prevede che “le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge”.
In punto di fatto, si deve poi ribadire che nella presente fattispecie l'attività della quale risulta CP_3 accertata in giudizio, non può essere ricondotta alla mera segnalazione, avendo, invece, i dipendenti assunto un ruolo propositivo al fine di favorire l'acquisto, mediante i seguenti comportamenti (così testualmente indicati nella sentenza appellata):
pagina 11 di 19 -presentando agli attori gli acquisti di diamanti come una forma di investimento,
-rappresentando falsamente l'esistenza di un mercato “ben regolamentato” di compravendita di diamanti
-facendo apparire i prezzi unilateralmente proposti e quantificati da Controparte_6 per l'acquisto dei diamanti come il loro valore di mercato.
[...]
A tali condotte commissive si sono affiancate condotte omissive, non avendo i dipendenti chiarito ai clienti “il ruolo effettivamente ricoperto dalla banca nell'operazione, i suoi specifici interessi nella conclusione dei contratti di compravendita, le caratteristiche reali dei contratti proposti e l'enorme discrasia tra l'effettivo valore di mercato dei beni ed il prezzo proposto dalla venditrice” (dati che l'appellante, a differenza di quel che sostiene, era ben in grado di conoscere).
La censura, pertanto, si rivela infondata poiché muove dall'erroneo presupposto che la NC non fosse gravata da obblighi di informazione e di protezione, per essersi limitata a dare esecuzione alla Con convenzione con .
L'accertamento svolto in primo grado evidenzia, invece, che la non si è limitata a dare CP_3
Con esecuzione alla convenzione con , ma in concreto, nello svolgimento dell'attività di consulenza verso i propri clienti, che nella stessa riponevano affidamento, ha proposto l'acquisto dei diamanti come investimento idoneo a realizzare profitti, rendendosi responsabile delle informazioni decettive fornite.
La decisione del Tribunale risulta, quindi, corretta anche nella parte in cui ha ritenuto accertata una responsabilità da contatto sociale, ricorrendo nella presente fattispecie la “violazione, da parte della banca, dell'obbligo di protezione dovuta al proprio cliente che, ponendo fiducia nella serietà del rapporto e nella professionalità della banca, essendosi a questa rivolto per diversificare i propri investimenti, da questa era stato indirizzato ad investire in diamanti, e, ciò, con evidente violazione, da parte della banca, del principio generale di cui all'art. 1175 c.c., nella sua declinazione di dovere informazioni corrette e veritiere e previamente verificate, nonché della norma speciale di cui all'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) che prevede – quali “Obblighi generali” in tema di informazioni ai consumatori – che “le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore” (Corte d'Appello Milano cit.).
pagina 12 di 19 2.2.5 Quinto motivo di appello: sull'erroneità della Sentenza nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa
L'appellante chiede che il danno riconosciuto agli odierni appellati sia escluso o diminuito, ritenendo erronea la sentenza sia per aver riconosciuto il risarcimento senza accertare, in tesi, il nesso causale, sia per aver escluso il concorso di colpa dei danneggiati, che ben avrebbero potuto procurarsi le informazioni per “valutare la bontà e la convenienza dell'investimento, considerato che l'oggetto delle compravendite era costituito da beni fisici materiali, e non da strumenti finanziari, e che difettava dunque l'asimmetria informativa che caratterizza gli investimenti in questi ultimi” (testualmente in atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Come emerge dalla lettura dell'intera motivazione della sentenza appellata, risulta accertato il nesso di causa tra condotta e danno: gli odierni appellati hanno, infatti, acquistato i diamanti, ad un prezzo inferiore al loro valore, vedendo così diminuire il proprio patrimonio, poiché sono stati indotti a farlo dalle proposte e dalle rassicurazioni del funzionario sulla convenienza dell'acquisto.
Nessuna colpa può essere ravvisata in capo agli odierni appellati, i quali hanno riposto fiducia nel funzionario che seguiva i loro investimenti, e i quali, al tempo, non avevano in concreto motivo di effettuare ricerche ulteriori per verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute.
Risulta, quindi, corretta la decisione del Tribunale che sull'eccezione di concorso colposo ha così motivato “L'eccezione è manifestamente infondata, non considerando come siano state proprio le rassicurazioni offerte dalla convenuta ad ingenerare negli attori l'affidamento che l'acquisto di diamanti prospettato comportasse l'investimento in un mercato “ben regolamentato”, nel quale il prezzo di acquisto dei beni corrisponde al valore di scambio dei beni tra professionisti del settore, rendendo, quindi, inesigibile alcuna ulteriore verifica da parte dei clienti finali che hanno agito come consumatori, al di fuori dello svolgimento di qualsivoglia attività professionale sia in materia di investimenti che in materia di compravendita di preziosi” (testuale sentenza appellata).
2.2.6. Sesto motivo di appello: sull'errata quantificazione del presunto danno
Il Tribunale ha così motivato la liquidazione del risarcimento “…gli attori hanno … documentato di aver patito un danno … che coincide con il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti da loro compiuto
(doc.ti 7-11), siccome differente dall'effettivo valore di mercato delle pietre acquistate, prospettato pagina 13 di 19 dalla convenuta come il loro valore d'acquisto. Come si è avuto modo di accertare il valore all'ingrosso dei diamanti al momento dell'acquisto, ossia l'unico valore relativo al mercato di compravendita dei diamanti che può essere assunto come riferimento in quanto non risente dei costi di intermediazione e dei ricarichi connessi all'attività di impresa necessaria per la vendita del diamante, come prezioso, in gioielleria, era pari…”.
La appellante si duole che il Tribunale abbia determinato il danno risarcibile considerando il CP_3 prezzo all'ingrosso dei diamanti indicato dal ctu e chiede una nuova determinazione che tenga conto del prezzo al dettaglio, chiedendo altresì che si applichi una percentuale di ricarico maggiore di quella calcolata dal ctu nominato in primo grado (percentuale che produrrebbe una diminuzione del risarcimento riconosciuto agli appellati).
Questo motivo può essere esaminato unitamente al primo motivo di appello incidentale svolto dagli appellati, che attiene anch'esso alla quantificazione del risarcimento.
Gli appellati si dolgono che il Tribunale abbia stimato il danno sulla base del valore commerciale dei diamanti e non invece del c.d. valore di realizzo, cioè di quello che potrebbe ottenere un privato in caso di vendita dei diamanti, desumibile dalla ctu espletata in primo grado.
Gli appellati fanno poi rilevare che “la quantificazione del valore commerciale - prezzo al grossista presa a riferimento dal Giudice, contiene anche la quantificazione dell'IVA; dalla documentazione in atti si evince che il prezzo pagato dagli odierni appellati non è comprensivi di IVA, con la conseguenza che tale voce non può essere computata nel valore delle pietre”.
Ritiene la Corte che sia parzialmente fondato il motivo di appello principale, mentre risulta infondato il motivo di appello incidentale.
Il danno subito dagli appellati per aver acquistato diamanti ad un prezzo superiore al loro valore commerciale deve, infatti, essere considerato con riferimento al valore commerciale al dettaglio e non all'ingrosso.
Gli odierni appellati sono clienti finali e, pertanto, il prezzo corretto al quale avrebbero potuto acquistare i diamanti è il prezzo al dettaglio e non quello all'ingrosso: il loro danno è derivato dall'aver pagato un prezzo maggiore di quello che loro (e non un rivenditore) avrebbero pagato sul mercato dei diamanti da investimento.
pagina 14 di 19 L'altro profilo evidenziato dalla appellante risulta, invece, infondato. CP_3
La ctu ha indicato una percentuale di ricarico per la vendita al dettaglio del 60% ed ha adeguatamente motivato, con argomenti condivisibili, su tale percentuale come pure sulla percentuale applicata per diminuire i valori Rapaport nella vendita al dettagliante (lo sconto).
Il motivo di appello incidentale si fonda, invece, come si è accennato, sul mancato rilievo del c.d. valore di realizzo.
Tale doglianza è, tuttavia, infondata, poiché, come si è detto, il danno patito dagli odierni appellati è consistito nell'aver acquistato i diamanti ad un prezzo maggiore di quello che avrebbero pagato sul mercato e non, invece, nel mancato realizzo di quanto avrebbero potuto ottenere da un'ipotetica rivendita.
È infondata anche la doglianza relativa all'Iva, poiché dai documenti prodotti non emerge che gli appellati abbiano acquistato senza Iva: i documenti prodotti non sono fatture, ma contabili e certificati nei quali viene indicato un prezzo senza ulteriori specificazioni, sicchè non può escludersi che sia stata applicata l'Iva.
La parziale fondatezza del motivo di appello principale impone la riforma della sentenza nella parte in cui ha liquidato il risarcimento in favore degli appellati.
Il calcolo effettuato dal Tribunale alle pagine 12 e 13 della sentenza, ove sono indicati per ogni diamante il prezzo pagato e quello all'ingrosso, deve essere corretto come segue, utilizzando i prezzi al dettaglio come indicati dalla ctu.
Per gli acquisti di CP_2
-per il diamante acquistato al prezzo di euro 20.154,18 (doc. 2, 7), il danno, dato dalla differenza fra prezzo pagato e prezzo di mercato, si determina detraendo dal prezzo pagato (non il prezzo all'ingrosso di euro di euro 6.364,25 ma) il prezzo al dettaglio di euro 10.182,80, e quindi è pari ad euro 9.971,38
-per il diamante acquistato al prezzo di euro 14.894,92 (doc. 3, 8) si detrae (non il prezzo all'ingrosso di euro 3.734,19) ma il prezzo al dettaglio di euro 5.974,71 e quindi il danno è pari ad euro 8.920,21
-per il diamante acquistato al prezzo di euro 14.908,13 (doc. 4, 9), si detrae (non il prezzo all'ingrosso di euro 3.897,14 ma) il prezzo al dettaglio di euro 6.235,43, e quindi il danno è pari ad euro 8.672,70
Per gli acquisti di CP_1
pagina 15 di 19 -per il diamante acquistato al prezzo di euro 20.115,80 (doc. 5, 10), si detrae (non il prezzo all'ingrosso di euro 6.448,84 ma) il prezzo al dettaglio di euro 10.318,14 e quindi il danno è pari ad euro 9.797,66
-per il diamante acquistato al prezzo di 7.562,76 (doc. 6, 11), si detrae non il prezzo all'ingrosso di euro
1.592,92 ma) il prezzo al dettaglio di euro 2.553,47 e quindi il danno è pari ad euro 5.009,29.
Il danno complessivo subito da è, pertanto, pari ad euro 27.564,29 e quello subito da CP_2
è pari ad euro 14.806,95. CP_1
A tali importi, trattandosi di debito di valore, dovranno sommarsi, come già disposto dal Tribunale, “gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, equitativamente determinat(i)e in misura corrispondente agli interessi legali, vengono applicati dal momento della produzione dell'evento di danno sulle somme iniziali, devalutate alla data del fatto illecito, e via via incrementate applicando gli indici ISTAT relativi al costo della vita, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ.,
SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995). Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., da calcolare al saggio di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo”.
2.2.7. Settimo motivo di appello: sull'erroneità della Sentenza nella parte in cui ha riconosciuto ai clienti gli interessi di mora, la rivalutazione monetaria e le spese legali per intero
L'appellante contesta, infine, la decisione nella parte in cui:
-ha riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria, che l'appellante ritiene non provato
-ha riconosciuto gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 4 co. c.c. pur non essendosi in presenza, in tesi, di inadempimento ad un'obbligazione contrattuale
-ha liquidato le spese di lite per tutte le fasi secondo i valori medi senza tener conto della mancata accettazione da parte degli attori/odierni appellati della proposta conciliativa formulata dal giudice, proposta da essa invece accettata e che corrisponde agli importi che dovrebbero essere liquidati CP_3 in accoglimento del motivo d'appello relativo alla quantificazione del risarcimento
-ha riconosciuto le spese di ctp, da ritenersi superflue.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
pagina 16 di 19 L'obbligazione risarcitoria è un debito di valore e il criterio utilizzato dal Tribunale per procedere alla liquidazione (v. supra) risulta corretto, essendo conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.
La doglianza relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla sentenza al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. non può essere condivisa, essendo fondata sul presupposto erroneo dell'inadempimento ad un'obbligazione non contrattuale.
La mancata accettazione da parte degli odierni appellati della proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore (euro 26.700,00 in favore di ed euro 13.750,00 in favore di v. verbale CP_2 CP_1 udienza 16.2.2023, euro 5.000,00 oltre accessori per spese) non è idonea ad avere riflessi sulla liquidazione delle spese di lite, neppure a seguito della riduzione del risarcimento disposta in questo grado di giudizio, poiché l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto risulta comunque superiore a tale proposta.
Anche le spese di ctp sono state correttamente riconosciute, non potendosi considerare superflue le spese sostenute per una stima che richiede competenze specifiche.
Per concludere l'esame dei motivi di appello principale, va osservato che nelle note conclusive la appellante, in replica ad un rilievo degli appellati relativo alla prescrizione, deduce di aver CP_3 riproposto l'eccezione di prescrizione in appello, formulando le conclusioni.
Sul punto deve essere, tuttavia, osservato che il Tribunale si era pronunciato sull'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, respingendola (v. pag. 14 sentenza appellata), sicchè sarebbe stato necessario uno specifico motivo di appello (che non è stato articolato), non essendo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione.
2.3. Motivi di appello incidentale
2.3.1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Errata quantificazione del danno subito dagli odierni appellati e contraddittorietà della motivazione
Già esaminato unitamente al sesto motivo di appello principale
SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE Pt_4
Omessa pronuncia sulle spese liquidate al consulente tecnico nel giudizio di primo grado
Gli appellati si dolgono che il Tribunale non si sia pronunciato sul rimborso delle spese di ctu.
pagina 17 di 19 Ritiene la Corte che il motivo sia fondato, non essendovi in sentenza la statuizione definitiva sulle spese di ctu, che sono state liquidate con decreto prima della decisione e poste provvisoriamente a carico solidale.
La fondatezza di tale motivo rimane, comunque, assorbita nella nuova statuizione sulle spese di lite che questa Corte è tenuta a disporre a seguito dell'accoglimento parziale dell'appello, sulla base dell'esito complessivo e per entrambi i gradi di giudizio.
Sempre per completezza, va osservato che gli appellati con la comparsa di costituzione chiedono “il danno non patrimoniale subito dagli attori in conseguenza della condotta illecita della banca, concretizzatosi nello stress e nel patema d'animo connesso non soltanto al mancato investimento alternativo, ma anche dal fatto di aver appreso di essere stati artatamente indotti ad optare per un acquisto letteralmente fallimentare dal punto di vista economico”.
Dalla lettura della sentenza appellata si evince, tuttavia, che anche su tale domanda il Tribunale si è pronunciato, rigettandola con la seguente motivazione “Gli attori non hanno invece fornito alcuna prova o allegazione specifica a riscontro del danno non patrimoniale allegato, ossia dello stato di stress subito per effetto del comportamento rimproverato alla convenuta. Si ritiene, quindi, che manchi la prova che gli attori hanno subito alcun danno non patrimoniale per effetto dell'inadempimento contestato alla convenuta, con la conseguenza che la relativa domanda risarcitoria deve essere rigettata siccome infondata”.
Tale parte della decisione non risulta oggetto di specifica censura nella comparsa, sicchè anche su tale domanda nessuna statuizione può essere in questa sede adottata.
2.4 Le spese di lite
Come si è accennato, l'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
pagina 18 di 19 L'accoglimento solo in parte della domanda degli originari attori giustifica la compensazione parziale, in ragione della metà, delle spese di lite, che per la residua metà, liquidata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, devono essere poste a carico di Controparte_4
Le spese di ctu, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, condanna al risarcimento del danno liquidato in euro 27.564,29 in favore di Controparte_4 CP_2
e in euro 14.806,95 in favore di , oltre, per entrambi, gli interessi come indicati in
[...] CP_1 motivazione;
-compensa le spese di lite in ragione della metà;
-condanna pagamento della residua metà, liquidata per il primo grado in euro Controparte_7
7051,00 per compensi, euro 393,00 per esborsi, euro 91 ed euro 61 per spese di ctp, e per il secondo grado in euro 4.995,50 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del
15%, Iva e CpA;
-pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate, a carico di entrambe le parti in ragione della metà, ferma la solidarietà in favore del consulente.
Così deciso in Milano il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OS ON CO TI
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
CO TI Presidente
OS ON Consigliere rel.
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1158/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 P.IVA_1
EUROPA, 13 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZITIELLO LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MOCCI FRANCESCO ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in VIA PRIVATA CESARE BATTISTI 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ORRICO PASQUALE EDOARDO ALFONSO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 19 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza n. 2777 emessa dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione
Civile, nella persona della Dott.ssa Ambra CA SI, pubblicata il 12 marzo 2024 all'esito del giudizio civile n. 14811/2022 R.G. (cfr. All. B) e notificata in data 14 marzo 2024, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_3 avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dagli odierni appellati per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie a titolo di responsabilità extracontrattuale e precontrattuale, per intervenuto decorso del relativo termine prescrizionale;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo ai clienti ai sensi dell'art. 1227
c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della stessa nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_3 denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle pietre;
IN OGNI CASO:
- dichiarare tenuti e condannare gli appellati alla restituzione di tutti gli importi corrisposti in esecuzione della Sentenza e, in particolare, condannare il signor alla restituzione CP_2 dell'importo di euro 57.374,74 e la signora alla restituzione dell'importo di euro CP_1
38.397,17 o la diversa somma che sarà determinata all'esito del presente giudizio;
- dichiarare tenuti e condannare gli appellati al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA
- dichiarare inammissibili le richieste istruttorie avversarie per le motivazioni indicate in atti pagina 2 di 19 Per e CP_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, disattesa e reietta ogni contraria deduzione, allegazione, eccezione e istanza, anche in via istruttoria:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, respingere integralmente ogni domanda contenuta nell'appello avversario, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza di primo grado nella parte in cui, in relazione alla vendita dei diamanti effettuata da Pt_1
:
[...]
- ha ritenuto non fondate le eccezioni preliminare di difetto di legittimazione passiva della di CP_3 inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria per carenza dei presupposti di legge e di prescrizione delle domande a titolo di responsabilità extracontrattuale e precontrattuale per intervenuto decorso del termine prescrizionale;
- ha accertato e dichiarato la responsabilità della e, per l'effetto, condannato la oggi CP_3 CP_3 appellante al risarcimento in favore degli appellati, nonché al pagamento degli interessi compensativi;
- ha condannato la al pagamento delle spese di lite e al rimborso delle spese di consulenza CP_3 tecnica di parte;
IN VIA INCIDENTALE accogliere i motivi spiegati con il presente appello incidentale e, pertanto, riformare in parte qua la sentenza n. 2777/2024, emessa dal Tribunale di Milano, G.I. dott.ssa Ambra
CA SI, pubblicata in data 12 marzo 2024 e, accertata e dichiarata la responsabilità di Pt_1
nei confronti degli odierni appellati:
[...]
- condannare al risarcimento in favore degli appellati, mediante il pagamento delle Parte_1 seguenti somme:
€ 41.157,23 al signor (anziché € 35.961,67 liquidati dal Giudice nella sentenza di CP_2 primo grado), pari al differenziale fra il prezzo pagato per l'acquisto dei tre diamanti pari ad €
49.957,23 - come identificati e documentato in atti - e il valore di realizzo quantificato dal CTU per tutti e tre i diamanti in complessivi ad € 8.800,00;
€ 22.528,56 alla signora (anziché € 19.636,80 liquidati dal Giudice nella sentenza di CP_1 primo grado), pari al differenziale fra il prezzo pagato per l'acquisto dei due diamanti pari ad €
27.678,56 - come identificati e documentato in atti - e il valore di realizzo quantificato dal CTU per tutti e due i diamanti in complessivi € 5.150,00.
- condannare al pagamento in favore di entrambi, sugli importi ut supra determinati, degli Parte_1 interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pagina 3 di 19 pecuniario del bene perduto, equitativamente determinate in misura corrispondente agli interessi legali, applicati dal momento della produzione dell'evento di danno sulle somme iniziali, devalutate alla data del fatto illecito, e via via incrementate applicando gli indici ISTAT relativi al costo della vita, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995);
- condannare al pagamento in favore di entrambi, sugli importi ut supra determinati, degli Parte_1 interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., da calcolare al saggio di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. dalla sentenza di primo grado fino al saldo effettivo;
- condannare al risarcimento in favore di entrambi gli appellati anche del danno non Parte_1 patrimoniale, nella misura equitativa ritenuta di giustizia;
- condannare al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado Parte_1
e del giudizio di appello, nonché al rimborso delle spese di CTU liquidate dal Giudice;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere, laddove Codesto Collegio lo ritenesse utile ai fini della decisione, prova per testi sui capitoli di prova e con il teste indicato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) del giudizio di primo grado.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Il giudizio di primo grado
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2777/24, ha accolto la domanda risarcitoria formulata dagli attori ed , condannando la convenuta “al pagamento in CP_2 CP_1 Controparte_4 favore di di € 46.415,38 e di di € 27.536,60, oltre interessi legali da CP_2 CP_1 calcolare per entrambi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.”.
In estrema sintesi, il Tribunale, all'esito della fase istruttoria svolta mediante espletamento di una ctu estimativa su diamanti acquistati dagli attori e venduti da una società ( che aveva stipulato CP_5 un “Accordo di collaborazione” con la NC convenuta, ha respinto le eccezioni di rito sollevate dalla
NC ed ha ritenuto, nel merito, provata la responsabilità risarcitoria di quest'ultima verso gli attori, suoi clienti, per l'inadempimento “degli obblighi di buonafede e di trasparente informazione della clientela”, ritenendo altresì sussistente, sotto altro profilo, una responsabilità da “contatto sociale qualificato”.
La domanda di risarcimento è stata accolta limitatamente al danno patrimoniale lamentato dagli attori, mentre è stata respinta, per difetto di prova, con riferimento al lamentato danno non patrimoniale.
pagina 4 di 19 2.Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che ne chiede l'integrale Controparte_4 riforma, con il rigetto della domanda degli odierni appellati, sulla base di sette motivi, che verranno meglio descritti nel prosieguo.
Gli appellati si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'appello principale e svolgendo appello incidentale, affidato a due motivi e volto ad ottenere la parziale riforma della sentenza, con la liquidazione di un risarcimento più elevato e la condanna della al pagamento delle spese di ctu, CP_3 sulle quali il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
Alla prima udienza le parti, invitate dal consigliere istruttore designato, hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Depositate da entrambe le parti le note conclusive, all'udienza del 17.9.2025 la causa è stata discussa davanti al Collegio e rimessa in decisione.
2.1. La decisione della Corte
Ritiene la Corte che gli appelli principale e incidentale siano solo parzialmente fondati, per le ragioni che seguono.
2.2. Motivi di appello principale
2.2.1. Primo motivo di appello: sul difetto di legittimazione passiva della CP_3
L'appellante censura il rigetto dell'eccezione di “difetto di legittimazione passiva”, ribadendo, in sintesi: Con
-che le domande attoree potrebbero essere rivolte soltanto nei confronti della società , con la quale sono stati stipulati dagli attori/odierni appellati i contratti di compravendita dei diamanti, da cui sarebbero derivati i danni lamentati
-che, pertanto, non potrebbe imputarsi ad essa estranea ai contratti suddetti, la responsabilità per CP_3 inadempimento agli obblighi dagli stessi nascenti.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Gli attori/odierni appellati, in primo grado, hanno formulato una domanda risarcitoria allegando che
“Nell'ambito della periodica consulenza sugli investimenti familiari, i funzionari della banca - in particolare, il gestore - hanno espressamente consigliato agli odierni attori di Testimone_1 acquistare diamanti da investimento, non soltanto descrivendo sempre l'operazione come sicura e pagina 5 di 19 redditizia, ma omettendo consapevolmente di fornire una serie di informazioni essenziali e, anzi, rappresentando falsamente gli elementi fondamentali dell'investimento (pag. 10 citazione introduttiva del primo grado).
Gli attori hanno, quindi, agito per far valere la “responsabilità della NC (tenuta al risarcimento del danno), sotto il profilo dell'inadempimento al proprio obbligo di fornire al cliente un'informazione corretta e completa in merito all'investimento proposto” (pag. 15 citazione introduttiva del primo grado), ritenendo che “la banca convenuta sia responsabile nei confronti degli odierni attori per i considerevoli danni subiti in conseguenza dell'acquisto dei diamanti oggetto del presente giudizio, essendo venuta meno agli obblighi incombenti sulla stessa (pag. 16 citazione introduttiva del primo grado).
Si può, quindi, rilevare (ricordando, in punto di diritto, che “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa” e considerando la “mera allegazione fatta in domanda” -Cass. 14468/08), che, in base alla prospettazione contenuta nella suddetta citazione, la legittimazione passiva spetta certamente alla NC convenuta, indicata dagli attori come il soggetto con il quale intercorreva un rapporto contrattuale e che aveva violato gli obblighi su di essa incombenti, cagionando un danno risarcibile.
Risulta, quindi, corretta la decisione del Tribunale nella parte oggetto di censura, nella quale si legge quanto segue “Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva di formulata dalla convenuta deducendo di non essere Controparte_4 parte dei contratti di compravendita di diamanti conclusi da ed con CP_2 CP_1
(doc.ti 2-6 att). Gli attori infatti non agiscono nei confronti della Controparte_6 convenuta lamentando l'inadempimento di obblighi relativi ai contratti di Controparte_4 compravendita di diamanti conclusi con la terza ma agiscono nei Controparte_6 confronti della convenuta imputandole una specifica ed autonoma responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di buonafede e trasparenza connessi sia all'attività professionale esercitata dalla convenuta sia ai rapporti bancari e di intermediazione finanziaria pacificamente in corso di esecuzione tra la convenuta e gli odierni attori. Il titolo posto a fondamento delle domande di parte attrice è quindi diverso dal contratto di compravendita concluso dagli attori con Controparte_6
pagina 6 di 19 con la conseguenza che l'eccezione preliminare di parte convenuta deve essere CP_6 CP_4 ritenuta manifestamente infondata e rigettata”.
2.2.2. Secondo motivo di appello: sull'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno
L'appellante ritiene la sentenza erronea per aver accolto una domanda di risarcimento del danno nonostante non fosse ipotizzabile allo stato alcun danno risarcibile, posto che “la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di controparte è al momento meramente potenziale, in quanto i diamanti non risultano essere stati venduti, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata” (testualmente in atto di appello).
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Il motivo di appello richiama precedenti di giurisprudenza e principi che riguardano gli investimenti in prodotti finanziari, mentre l'azione risarcitoria qui esercitata riguarda una peculiare fattispecie nella quale la svolgendo un'attività di consulenza, ha proposto ai propri clienti l'acquisto di diamanti, CP_3 venduti da una società con la quale aveva stipulato una convenzione, fornendo una rappresentazione non veritiera e inducendo i clienti ad effettuare l'acquisto ad un prezzo superiore al valore di mercato dei diamanti.
Risulta, quindi, corretta la decisione del primo giudice, che si è così testualmente espresso “La difesa di parte convenuta è tuttavia infondata, tenuto conto di come il pregiudizio lamentato dagli attori consista nell'aver acquistato dei diamanti, che altrimenti non avrebbero acquistato, ad un prezzo maggiore (corrispondente a quello documentato con i documenti da 7 a 11 di parte attrice) e diverso da quello di mercato, in forza delle rassicurazioni e sollecitazioni eseguite dalla convenuta, di tal che tale pregiudizio patito dagli attori si è già compiutamente concretizzato ed espresso al momento dell'acquisto dei diamanti e si concreta nell'acquisto di beni ad un valore sproporzionato e diverso da quello indicato come riferimento dalla convenuta, con conseguente irrilevanza ai fini della quantificazione del pregiudizio patito sia di eventuali variazioni in aumento o diminuzione del valore delle pietre poi concretizzatosi nel tempo, avendo il risarcimento del danno la funzione di ripristinare il patrimonio del danneggiato al momento del pregiudizio subito, sia del potenziale valore di rivendita dei beni acquistati, pur inizialmente indicato dagli attori come parametro per la quantificazione del danno subito”.
pagina 7 di 19 2.2.3 Terzo motivo di appello: sull'erroneità della Sentenza nelle parti in cui ha ritenuto provata un'attività propositiva della Pt_2
[... Con ppellante, richiamando l'accordo di collaborazione stipulato con e insistendo nel qualificare la propria attività come quella di mero “segnalatore”, contesta che “sia stata la tramite i suoi CP_3 dipendenti, a proporre e/o caldeggiare e/o consigliare l'acquisto delle pietre e/o convocare i clienti, posto che, come chiarito, sono stati quest'ultimi a rivolgersi autonomamente alla affinché li CP_3 assistesse nelle operazioni di compravendita di diamanti, finalizzate a diversificare le proprie scelte di investimento. Così come non corrisponde alla realtà il fatto che i funzionari della NC abbiano rassicurato i clienti in merito alla convenienza e sicurezza dell'acquisto, considerato che l'unico ruolo Con della NC, lo si ripete, era quello di mettere in contatto l'interessato e ” (testualmente in atto di appello).
L'appellante ritiene, in proposito, che il Tribunale abbia mal interpretato la corrispondenza tra i funzionari e i clienti richiamata in sentenza e ritiene, inoltre, che, ai fini della prova di una condotta in violazione degli obblighi su essa incombenti ai sensi del Codice del consumo, non possa CP_3 assumere valore il provvedimento dell'AGCM, che ha irrogato sanzioni per pratiche commerciali scorrette, sicché la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha richiamato tale provvedimento.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Il doc. 12 prodotto dagli odierni appellati, richiamato dal Tribunale, contiene corrispondenza mail fra tale dipendente della NC (indicato come Gestore Affluent), e l'odierno Testimone_1 appellato nella quale il primo scrive al secondo: “Capitolo Beni rifugio…i beni rifugio CP_2 sono essenzialmente 3: mattone, oro e diamante!!!! Escludendo il mattone restano oro e diamante…l'oro è antisistemico, ossia se tirano i mercati scende (ed in questo momento i mercati tirano). Il diamante è costante e slegato dal contesto ed è più costante. Noi collochiamo diamanti tramite Idb (www.idb.it): gli aspetti positivi sono sicuramente la crescita costante nel tempo (crescita mediamente elevata) ed il mercato ben regolamentato. L'aspetto di attenzione sta nell'orizzonte temporale che è . Una pietra fa pienamente il suo dovere se tenuta 7 anni, ed i tagli buoni sono Pt_3 quelli da 15/20mila euro. Ergo: lo faccio da 15.000/20.000 euro perché tra 7 anni, quando i figli saranno più grandi, avrò una somma per i loro studi più elevata di quanto non ho oggi ed ho superato l'inflazione. (vedi schema allegato)”.
pagina 8 di 19 La mail contiene anche un grafico che rappresenta il “Raffronto tra la quotazione del diamante,
l'inflazione e altri beni - Pietra di riferimento: Diamante Top Crystal I - Purezza IF - Carati 0.50”.
Dalla lettura di questo testo non si evince, come vorrebbe l'appellante, che la abbia svolto il CP_3 ruolo di mero segnalatore, bensì emerge il ruolo propositivo che il Tribunale ha correttamente evidenziato “…TI ha infatti (ha) espressamente proposto di acquistare diamanti come alternativa, in concreto, all'acquisto di fondi ed assicurazioni, escludendo l'acquisto di altri beni rifugio come il mattone e in oro (perché “antisistemico”), rappresentando espressamente che i diamanti erano distribuiti dalla banca (“noi collochiamo”) tramite e Controparte_6 presentando espressamente e direttamente l'acquisto di diamanti in termini di investimento, rappresentando -falsamente - l'esistenza di un mercato regolamentato per gli scambi (“gli aspetti positivi sono sicuramente la crescita costante nel tempio (crescita mediamente elevata) ed il mercato ben regolamentato”) e presentando nello specifico le caratteristiche del prodotto, del tipo di investimento e del tipo di esborso necessario perché l'investimento fosse in concreto remunerativo
(“l'aspetto di attenzione sta nell'orizzonte temporale che è LUNGO. Una pietra fa pienamente il suo dovere se tenuta 7 anni, ed i tagli buoni solo quelli da 15/20 mila euro. Ergo: lo faccio da
15.000/20.000 euro perché tra 7 anni, quando i figli saranno più grandi, avrò una somma per i loro studi più elevata di quanto non ho oggi ed ho superato l'inflazione”), inserendo questo tipo di acquisto nell'ambito del complessivo patrimonio dell'attore (“secondo i miei calcoli abbiamo ancora da lavorare per 30mila!”) ed consegnando poi, a riscontro tecnico dei dati forniti, un prospetto nel quale i corrispettivi di vendita unilateralmente determinati da venivano Controparte_6 presentati come “quotazione del diamante”, come se fossero espressivi di un valore storico e previsionale di andamento del mercato dei diamanti, confrontandoli espressamente con l'andamento del valore di altri beni rifugio e con l'andamento storico ed atteso dell'inflazione” (testualmente in sentenza).
Anche con l'appellata risulta uno scambio di mail da parte di il quale le comunica di CP_1 Tes_1
Con aver ricevuto da le valorizzazioni a ottobre dei diamanti e che la sua pietra si sta apprezzando dell'11,12%, osservando che questo, oltre che motivo di soddisfazione, è uno spunto quando si deve decidere come riallocare le somme (doc. 16 appellati).
Con altra mail che “il diamante ha una performance del 14,20%” e le scrive Testimone_2 CP_1 che possono confrontarsi anche su questo argomento (doc. 17 appellati).
pagina 9 di 19 In altra e diversa mail (doc. 20) comunica a le “valorizzazioni” delle pietre, Tes_1 CP_1 osservando che la performance elevata è la prova della bontà della scelta del diamante e indicando, fra le possibilità di investimento, “un'altra pietra piccola, calcolando che la stessa è esente dall'aliquota del 26% sulle rendite”.
Anche per gli acquisti dell'appellata risulta, quindi, corretta la ricostruzione del Tribunale che CP_1 sul punto ha così motivato “Deve inoltre ritenersi provato che anche sia stata CP_1 destinataria di analoghe sollecitazioni all'acquisto da parte di ia - induttivamente Controparte_4
- dalla documentata condivisione tra i coniugi attori delle informazioni relative agli investimenti compiuti e sollecitati dalla convenuta (cfr. doc. 12, mail 28.10.2013 “anche ha una pietra”), sia CP_1
– deduttivamente- dal fatto che fosse sempre a seguire gli investimenti complessivi Testimone_1 di , così come del marito (cfr. doc. ti 16 e 20), il quale anche successivamente al primo CP_1 acquisto dei diamanti ha continuato a prospettare l'acquisto di diamanti, come se fosse un investimento realizzato e seguito dalla convenuta, fornendo rendiconti, proponendo espressamente e nello specifico di investire nuovamente in diamanti nel caso di riorganizzazione del patrimonio (cfr. doc. 16“la tua pietra si sta apprezzando dell'11,12%. Credo sia motivo di soddisfazione ad anche uno spunto quando sia va a decidere come riallocare delle somme”; cfr. doc. 17 “volevo informarti che il diamante ha una performance di + 14,20%” doc. 17)” (testualmente in sentenza).
Risulta pertinente anche il richiamo da parte del Tribunale al provvedimento dell'AGCM, che non è stato assunto quale prova della condotta illecita della bensì come elemento ulteriore di riscontro CP_3 delle condotte non corrette assunte dalla stessa [v. pag. 11 sentenza appellata, ove, dopo aver richiamato puntualmente il contenuto dei documenti citati e aver ritenuto, quindi, raggiunta nel caso di specie la prova documentale dell'attività di sollecitazione all'acquisto e delle violazioni poste in essere dalla il primo giudice osserva che “La condotta posta in essere dalla convenuta si pone, quindi, CP_3 pienamente, nel solco di quella pratica commerciale scorretta accertata con provvedimento 26757 del
30.10.2017 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (doc. 22 att.), confermato dal TAR
Lazio con sentenze nn. 10967 e 10968 del 14.11.2018 (doc. 25 e 26) e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081 dell'11.3.2021 (doc. 27), che qui assumono tutte valore di ulteriore elemento di prova del contesto nel quale si inquadrano le condotte accertate come compiute dalla convenuta].
2.2.4. Quarto motivo di appello: sull'erroneità della Sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla una responsabilità da c.d. “contatto sociale qualificato” CP_3
pagina 10 di 19 L'appellante contesta la qualificazione della responsabilità, che il Tribunale ha espresso nei seguenti termini “Il rapporto intercorrente tra la convenuta e gli attori può e deve essere inquadrato sia nell'ambito della relazione contrattuale in corso di esecuzione nello specifico tra le parti del presente giudizio sia nell'ambito della teoria del c.d. “contatto sociale qualificato” che viene in rilievo ogniqualvolta l'ordinamento impone ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti e specifici doveri di protezione che ha volontariamente assunto eseguendo una particolare attività professionale e pericolosa” (testualmente nella sentenza appellata).
Secondo l'appellante, che insiste nel qualificare la propria attività come di mera segnalazione, non sussisterebbe alcuna violazione di obblighi di informazione né vi sarebbero a suo carico doveri di protezione, che sono alla base della teoria del contatto sociale qualificato, unitamente al legittimo affidamento, parimenti, secondo l'appellante, insussistente nel caso di specie, anche alla luce della disciplina negoziale stabilita con il contratto di vendita dei diamanti, che escludeva espressamente la possibilità che la NC “segnalatrice” offrisse informazioni approfondite sull'acquisto.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Innanzitutto, in punto di diritto, si può osservare (richiamando testualmente altra sentenza di questa
Corte in fattispecie analoga - Corte d'Appello Milano n. 2288/24) che “È, peraltro, da escludersi che il ruolo svolto dalla banca possa essere riconducibile a quello del mero “segnalatore”, quale fattispecie tipizzata prevista nel Codice delle Assicurazioni Private, all'art. 107, comma 3, d.lgs. 9 settembre 2005
n. 209. Il richiamo operato dall'appellante a detta normativa (…) è, del resto, improprio, atteso che l'attività svolta dalle Banche, in relazione alla vendita dei “diamanti da investimento”, non è certamente un'attività assicurativa, essendo piuttosto riferibile, secondo l'interpretazione data dalla
NC d'Italia con le citate comunicazioni, allo svolgimento delle cc.dd. “attività connesse”, ai sensi dell'art. 10, comma 3 T.U.B., che prevede che “le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge”.
In punto di fatto, si deve poi ribadire che nella presente fattispecie l'attività della quale risulta CP_3 accertata in giudizio, non può essere ricondotta alla mera segnalazione, avendo, invece, i dipendenti assunto un ruolo propositivo al fine di favorire l'acquisto, mediante i seguenti comportamenti (così testualmente indicati nella sentenza appellata):
pagina 11 di 19 -presentando agli attori gli acquisti di diamanti come una forma di investimento,
-rappresentando falsamente l'esistenza di un mercato “ben regolamentato” di compravendita di diamanti
-facendo apparire i prezzi unilateralmente proposti e quantificati da Controparte_6 per l'acquisto dei diamanti come il loro valore di mercato.
[...]
A tali condotte commissive si sono affiancate condotte omissive, non avendo i dipendenti chiarito ai clienti “il ruolo effettivamente ricoperto dalla banca nell'operazione, i suoi specifici interessi nella conclusione dei contratti di compravendita, le caratteristiche reali dei contratti proposti e l'enorme discrasia tra l'effettivo valore di mercato dei beni ed il prezzo proposto dalla venditrice” (dati che l'appellante, a differenza di quel che sostiene, era ben in grado di conoscere).
La censura, pertanto, si rivela infondata poiché muove dall'erroneo presupposto che la NC non fosse gravata da obblighi di informazione e di protezione, per essersi limitata a dare esecuzione alla Con convenzione con .
L'accertamento svolto in primo grado evidenzia, invece, che la non si è limitata a dare CP_3
Con esecuzione alla convenzione con , ma in concreto, nello svolgimento dell'attività di consulenza verso i propri clienti, che nella stessa riponevano affidamento, ha proposto l'acquisto dei diamanti come investimento idoneo a realizzare profitti, rendendosi responsabile delle informazioni decettive fornite.
La decisione del Tribunale risulta, quindi, corretta anche nella parte in cui ha ritenuto accertata una responsabilità da contatto sociale, ricorrendo nella presente fattispecie la “violazione, da parte della banca, dell'obbligo di protezione dovuta al proprio cliente che, ponendo fiducia nella serietà del rapporto e nella professionalità della banca, essendosi a questa rivolto per diversificare i propri investimenti, da questa era stato indirizzato ad investire in diamanti, e, ciò, con evidente violazione, da parte della banca, del principio generale di cui all'art. 1175 c.c., nella sua declinazione di dovere informazioni corrette e veritiere e previamente verificate, nonché della norma speciale di cui all'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) che prevede – quali “Obblighi generali” in tema di informazioni ai consumatori – che “le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore” (Corte d'Appello Milano cit.).
pagina 12 di 19 2.2.5 Quinto motivo di appello: sull'erroneità della Sentenza nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa
L'appellante chiede che il danno riconosciuto agli odierni appellati sia escluso o diminuito, ritenendo erronea la sentenza sia per aver riconosciuto il risarcimento senza accertare, in tesi, il nesso causale, sia per aver escluso il concorso di colpa dei danneggiati, che ben avrebbero potuto procurarsi le informazioni per “valutare la bontà e la convenienza dell'investimento, considerato che l'oggetto delle compravendite era costituito da beni fisici materiali, e non da strumenti finanziari, e che difettava dunque l'asimmetria informativa che caratterizza gli investimenti in questi ultimi” (testualmente in atto di appello).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Come emerge dalla lettura dell'intera motivazione della sentenza appellata, risulta accertato il nesso di causa tra condotta e danno: gli odierni appellati hanno, infatti, acquistato i diamanti, ad un prezzo inferiore al loro valore, vedendo così diminuire il proprio patrimonio, poiché sono stati indotti a farlo dalle proposte e dalle rassicurazioni del funzionario sulla convenienza dell'acquisto.
Nessuna colpa può essere ravvisata in capo agli odierni appellati, i quali hanno riposto fiducia nel funzionario che seguiva i loro investimenti, e i quali, al tempo, non avevano in concreto motivo di effettuare ricerche ulteriori per verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute.
Risulta, quindi, corretta la decisione del Tribunale che sull'eccezione di concorso colposo ha così motivato “L'eccezione è manifestamente infondata, non considerando come siano state proprio le rassicurazioni offerte dalla convenuta ad ingenerare negli attori l'affidamento che l'acquisto di diamanti prospettato comportasse l'investimento in un mercato “ben regolamentato”, nel quale il prezzo di acquisto dei beni corrisponde al valore di scambio dei beni tra professionisti del settore, rendendo, quindi, inesigibile alcuna ulteriore verifica da parte dei clienti finali che hanno agito come consumatori, al di fuori dello svolgimento di qualsivoglia attività professionale sia in materia di investimenti che in materia di compravendita di preziosi” (testuale sentenza appellata).
2.2.6. Sesto motivo di appello: sull'errata quantificazione del presunto danno
Il Tribunale ha così motivato la liquidazione del risarcimento “…gli attori hanno … documentato di aver patito un danno … che coincide con il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti da loro compiuto
(doc.ti 7-11), siccome differente dall'effettivo valore di mercato delle pietre acquistate, prospettato pagina 13 di 19 dalla convenuta come il loro valore d'acquisto. Come si è avuto modo di accertare il valore all'ingrosso dei diamanti al momento dell'acquisto, ossia l'unico valore relativo al mercato di compravendita dei diamanti che può essere assunto come riferimento in quanto non risente dei costi di intermediazione e dei ricarichi connessi all'attività di impresa necessaria per la vendita del diamante, come prezioso, in gioielleria, era pari…”.
La appellante si duole che il Tribunale abbia determinato il danno risarcibile considerando il CP_3 prezzo all'ingrosso dei diamanti indicato dal ctu e chiede una nuova determinazione che tenga conto del prezzo al dettaglio, chiedendo altresì che si applichi una percentuale di ricarico maggiore di quella calcolata dal ctu nominato in primo grado (percentuale che produrrebbe una diminuzione del risarcimento riconosciuto agli appellati).
Questo motivo può essere esaminato unitamente al primo motivo di appello incidentale svolto dagli appellati, che attiene anch'esso alla quantificazione del risarcimento.
Gli appellati si dolgono che il Tribunale abbia stimato il danno sulla base del valore commerciale dei diamanti e non invece del c.d. valore di realizzo, cioè di quello che potrebbe ottenere un privato in caso di vendita dei diamanti, desumibile dalla ctu espletata in primo grado.
Gli appellati fanno poi rilevare che “la quantificazione del valore commerciale - prezzo al grossista presa a riferimento dal Giudice, contiene anche la quantificazione dell'IVA; dalla documentazione in atti si evince che il prezzo pagato dagli odierni appellati non è comprensivi di IVA, con la conseguenza che tale voce non può essere computata nel valore delle pietre”.
Ritiene la Corte che sia parzialmente fondato il motivo di appello principale, mentre risulta infondato il motivo di appello incidentale.
Il danno subito dagli appellati per aver acquistato diamanti ad un prezzo superiore al loro valore commerciale deve, infatti, essere considerato con riferimento al valore commerciale al dettaglio e non all'ingrosso.
Gli odierni appellati sono clienti finali e, pertanto, il prezzo corretto al quale avrebbero potuto acquistare i diamanti è il prezzo al dettaglio e non quello all'ingrosso: il loro danno è derivato dall'aver pagato un prezzo maggiore di quello che loro (e non un rivenditore) avrebbero pagato sul mercato dei diamanti da investimento.
pagina 14 di 19 L'altro profilo evidenziato dalla appellante risulta, invece, infondato. CP_3
La ctu ha indicato una percentuale di ricarico per la vendita al dettaglio del 60% ed ha adeguatamente motivato, con argomenti condivisibili, su tale percentuale come pure sulla percentuale applicata per diminuire i valori Rapaport nella vendita al dettagliante (lo sconto).
Il motivo di appello incidentale si fonda, invece, come si è accennato, sul mancato rilievo del c.d. valore di realizzo.
Tale doglianza è, tuttavia, infondata, poiché, come si è detto, il danno patito dagli odierni appellati è consistito nell'aver acquistato i diamanti ad un prezzo maggiore di quello che avrebbero pagato sul mercato e non, invece, nel mancato realizzo di quanto avrebbero potuto ottenere da un'ipotetica rivendita.
È infondata anche la doglianza relativa all'Iva, poiché dai documenti prodotti non emerge che gli appellati abbiano acquistato senza Iva: i documenti prodotti non sono fatture, ma contabili e certificati nei quali viene indicato un prezzo senza ulteriori specificazioni, sicchè non può escludersi che sia stata applicata l'Iva.
La parziale fondatezza del motivo di appello principale impone la riforma della sentenza nella parte in cui ha liquidato il risarcimento in favore degli appellati.
Il calcolo effettuato dal Tribunale alle pagine 12 e 13 della sentenza, ove sono indicati per ogni diamante il prezzo pagato e quello all'ingrosso, deve essere corretto come segue, utilizzando i prezzi al dettaglio come indicati dalla ctu.
Per gli acquisti di CP_2
-per il diamante acquistato al prezzo di euro 20.154,18 (doc. 2, 7), il danno, dato dalla differenza fra prezzo pagato e prezzo di mercato, si determina detraendo dal prezzo pagato (non il prezzo all'ingrosso di euro di euro 6.364,25 ma) il prezzo al dettaglio di euro 10.182,80, e quindi è pari ad euro 9.971,38
-per il diamante acquistato al prezzo di euro 14.894,92 (doc. 3, 8) si detrae (non il prezzo all'ingrosso di euro 3.734,19) ma il prezzo al dettaglio di euro 5.974,71 e quindi il danno è pari ad euro 8.920,21
-per il diamante acquistato al prezzo di euro 14.908,13 (doc. 4, 9), si detrae (non il prezzo all'ingrosso di euro 3.897,14 ma) il prezzo al dettaglio di euro 6.235,43, e quindi il danno è pari ad euro 8.672,70
Per gli acquisti di CP_1
pagina 15 di 19 -per il diamante acquistato al prezzo di euro 20.115,80 (doc. 5, 10), si detrae (non il prezzo all'ingrosso di euro 6.448,84 ma) il prezzo al dettaglio di euro 10.318,14 e quindi il danno è pari ad euro 9.797,66
-per il diamante acquistato al prezzo di 7.562,76 (doc. 6, 11), si detrae non il prezzo all'ingrosso di euro
1.592,92 ma) il prezzo al dettaglio di euro 2.553,47 e quindi il danno è pari ad euro 5.009,29.
Il danno complessivo subito da è, pertanto, pari ad euro 27.564,29 e quello subito da CP_2
è pari ad euro 14.806,95. CP_1
A tali importi, trattandosi di debito di valore, dovranno sommarsi, come già disposto dal Tribunale, “gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, equitativamente determinat(i)e in misura corrispondente agli interessi legali, vengono applicati dal momento della produzione dell'evento di danno sulle somme iniziali, devalutate alla data del fatto illecito, e via via incrementate applicando gli indici ISTAT relativi al costo della vita, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ.,
SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995). Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., da calcolare al saggio di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo”.
2.2.7. Settimo motivo di appello: sull'erroneità della Sentenza nella parte in cui ha riconosciuto ai clienti gli interessi di mora, la rivalutazione monetaria e le spese legali per intero
L'appellante contesta, infine, la decisione nella parte in cui:
-ha riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria, che l'appellante ritiene non provato
-ha riconosciuto gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 4 co. c.c. pur non essendosi in presenza, in tesi, di inadempimento ad un'obbligazione contrattuale
-ha liquidato le spese di lite per tutte le fasi secondo i valori medi senza tener conto della mancata accettazione da parte degli attori/odierni appellati della proposta conciliativa formulata dal giudice, proposta da essa invece accettata e che corrisponde agli importi che dovrebbero essere liquidati CP_3 in accoglimento del motivo d'appello relativo alla quantificazione del risarcimento
-ha riconosciuto le spese di ctp, da ritenersi superflue.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
pagina 16 di 19 L'obbligazione risarcitoria è un debito di valore e il criterio utilizzato dal Tribunale per procedere alla liquidazione (v. supra) risulta corretto, essendo conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.
La doglianza relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla sentenza al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. non può essere condivisa, essendo fondata sul presupposto erroneo dell'inadempimento ad un'obbligazione non contrattuale.
La mancata accettazione da parte degli odierni appellati della proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore (euro 26.700,00 in favore di ed euro 13.750,00 in favore di v. verbale CP_2 CP_1 udienza 16.2.2023, euro 5.000,00 oltre accessori per spese) non è idonea ad avere riflessi sulla liquidazione delle spese di lite, neppure a seguito della riduzione del risarcimento disposta in questo grado di giudizio, poiché l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto risulta comunque superiore a tale proposta.
Anche le spese di ctp sono state correttamente riconosciute, non potendosi considerare superflue le spese sostenute per una stima che richiede competenze specifiche.
Per concludere l'esame dei motivi di appello principale, va osservato che nelle note conclusive la appellante, in replica ad un rilievo degli appellati relativo alla prescrizione, deduce di aver CP_3 riproposto l'eccezione di prescrizione in appello, formulando le conclusioni.
Sul punto deve essere, tuttavia, osservato che il Tribunale si era pronunciato sull'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, respingendola (v. pag. 14 sentenza appellata), sicchè sarebbe stato necessario uno specifico motivo di appello (che non è stato articolato), non essendo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione.
2.3. Motivi di appello incidentale
2.3.1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
Errata quantificazione del danno subito dagli odierni appellati e contraddittorietà della motivazione
Già esaminato unitamente al sesto motivo di appello principale
SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE Pt_4
Omessa pronuncia sulle spese liquidate al consulente tecnico nel giudizio di primo grado
Gli appellati si dolgono che il Tribunale non si sia pronunciato sul rimborso delle spese di ctu.
pagina 17 di 19 Ritiene la Corte che il motivo sia fondato, non essendovi in sentenza la statuizione definitiva sulle spese di ctu, che sono state liquidate con decreto prima della decisione e poste provvisoriamente a carico solidale.
La fondatezza di tale motivo rimane, comunque, assorbita nella nuova statuizione sulle spese di lite che questa Corte è tenuta a disporre a seguito dell'accoglimento parziale dell'appello, sulla base dell'esito complessivo e per entrambi i gradi di giudizio.
Sempre per completezza, va osservato che gli appellati con la comparsa di costituzione chiedono “il danno non patrimoniale subito dagli attori in conseguenza della condotta illecita della banca, concretizzatosi nello stress e nel patema d'animo connesso non soltanto al mancato investimento alternativo, ma anche dal fatto di aver appreso di essere stati artatamente indotti ad optare per un acquisto letteralmente fallimentare dal punto di vista economico”.
Dalla lettura della sentenza appellata si evince, tuttavia, che anche su tale domanda il Tribunale si è pronunciato, rigettandola con la seguente motivazione “Gli attori non hanno invece fornito alcuna prova o allegazione specifica a riscontro del danno non patrimoniale allegato, ossia dello stato di stress subito per effetto del comportamento rimproverato alla convenuta. Si ritiene, quindi, che manchi la prova che gli attori hanno subito alcun danno non patrimoniale per effetto dell'inadempimento contestato alla convenuta, con la conseguenza che la relativa domanda risarcitoria deve essere rigettata siccome infondata”.
Tale parte della decisione non risulta oggetto di specifica censura nella comparsa, sicchè anche su tale domanda nessuna statuizione può essere in questa sede adottata.
2.4 Le spese di lite
Come si è accennato, l'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
pagina 18 di 19 L'accoglimento solo in parte della domanda degli originari attori giustifica la compensazione parziale, in ragione della metà, delle spese di lite, che per la residua metà, liquidata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, devono essere poste a carico di Controparte_4
Le spese di ctu, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, condanna al risarcimento del danno liquidato in euro 27.564,29 in favore di Controparte_4 CP_2
e in euro 14.806,95 in favore di , oltre, per entrambi, gli interessi come indicati in
[...] CP_1 motivazione;
-compensa le spese di lite in ragione della metà;
-condanna pagamento della residua metà, liquidata per il primo grado in euro Controparte_7
7051,00 per compensi, euro 393,00 per esborsi, euro 91 ed euro 61 per spese di ctp, e per il secondo grado in euro 4.995,50 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del
15%, Iva e CpA;
-pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate, a carico di entrambe le parti in ragione della metà, ferma la solidarietà in favore del consulente.
Così deciso in Milano il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OS ON CO TI
pagina 19 di 19