Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/04/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
IC ZZ Presidente ER D’LI Consigliere (relatore)
Carlo Efisio Marré Brunenghi Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24405 del registro di Segreteria, promosso
da
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it
- attore -
nei confronti di VA NZ (cod. fisc.: [...]), nato a [...] il 9 giugno 1984 e residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dagli avvocati Vincenzo Belvedere (cod. fisc.: [...]) e Giuseppe De MA (cod. fisc.: [...]), con domicilio fisico eletto lo studio del primo in Rende, viale della Resistenza n. 98, e domicilio digitale eletto ai Sentenza n. 120/2026
seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avv.vincenzobelvedere@pec.giuffre.it, avv.giuseppedemasi@pec.libero.it;
- convenuto -
esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, udita la relazione del giudice relatore, cons. ER D’LI, uditi il pubblico ministero, nella persona del S.P.G. dott. Pasquale Pedace, e l’avvocato Stefano Leone, per delega degli avvocati Vincenzo Belvedere e Giuseppe De MA, per il convenuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato il 29 settembre 2025, la procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del signor RE VA, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta, per un presunto danno erariale, pari ad euro 192.252,48, da risarcire ad AR (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.
1.2 La pretesa erariale muove dalla denuncia di danno contenuta nella nota di AR prot. n. 512 del 30 gennaio 2019, con la quale ha segnalato alla procura contabile una serie di posizioni debitorie relative al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR), per le quali era intervenuto un provvedimento di revoca/decadenza dei benefici economici accordati, tra le quali quella dell’odierno convenuto, destinatario di provvidenze economiche indebite. Alla denuncia di danno, l’agenzia ha allegato copia del provvedimento di revoca del dirigente reggente della Regione Calabria, Dipartimento 8°, Settore 3°, n. 8212 del 12 luglio 2016. Ulteriore denuncia di danno erariale per
i medesimi fatti è stata trasmessa all’organo requirente dalla Guardia di finanza di Cosenza, con nota prot. n. 101035/19 del 23 marzo 2019, in ragione delle indagini delegate a quest’ultima dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, in relazione al procedimento penale n. 520/2017 R.G.N.R.
mod. 21.
1.3 Secondo il procuratore contabile, il convenuto ha presentato una domanda di aiuto relativa alle misure 112 e 121 del Piano di sviluppo rurale 2007/2013, di cui al bando regionale approvato con DDG n. 10100 del 24 luglio 2008, che prevedeva un premio di primo insediamento di euro 35.000,00 (misura 112), cui doveva seguire la esecuzione di un progetto di miglioramento fondiario (misura 121), finanziato con risorse europee in ragione del 60%. Il progetto ammesso a finanziamento consisteva in origine nella costruzione e/o l’ammodernamento di alcuni fabbricati rurali al servizio dell’azienda, l’acquisto di macchine ed attrezzature e interventi di miglioramento fondiario per la realizzazione e la riconversione di impianti di colture. A seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva, con DDG n.
7901 del 17 maggio 2010, il signor RE VA si è collocato in posizione utile al finanziamento, con un contributo concesso, per la misura 112, di euro 35.000,00 e, per la misura 121, di euro 158.898,06. Il progetto finanziato è stato completato il 26 novembre 2014, data nella quale è stato erogato il saldo del beneficio economico. Da tale data, decorreva, pertanto, il vincolo di stabilità delle operazioni di cui al punto 3.2.4 delle Disposizioni procedurali del bando di gara, espressamente accettate dal convenuto. Tuttavia, a seguito di un controllo in loco, effettuato il 26 maggio 2016 da dirigenti di AR e della Regione Calabria e di due ispettori della Commissione europea, è emerso che il fabbricato rurale realizzato con i fondi europei era stato adibito ad abitazione privata del convenuto in totale difformità dal progetto finanziato. Pertanto, la Regione Calabria, con nota prot. n. 0184076 dell’8 giugno 2016, ha comunicato al signor VA l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento e, quindi, con DDG n. 8212 del 12 luglio 2016, notificato il 19 luglio 2016, ha dichiarato la decadenza dal contributo con il conseguente avvio dell’azione di recupero dell’intera somma erogata. A sua volta, l’AR, con nota prot. n. 6403 del 27 luglio 2016, ha chiesto la restituzione del finanziamento. Il p.m. contabile ha aggiunto che le indagini della Guardia di Finanza avrebbero fatto emergere anche un ulteriore profilo di illiceità della condotta, consistente nel conseguimento da parte del convenuto della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) mediante false dichiarazioni, consistenti nella presentazione di copie di dichiarazioni dei redditi (in realtà mai presentate all’Agenzia delle Entrate) e nel mantenimento della stessa mediante dichiarazioni mendaci relative al reddito derivante da tale attività imprenditoriale (26,78% del reddito complessivo mentre l’effettivo ammontare corrispondeva al 23,34%, inferiore, pertanto, alla soglia del 25% necessaria per il mantenimento della qualifica IAP). Pertanto, il convenuto non si sarebbe collocato utilmente in graduatoria e non avrebbe potuto percepire i contributi in esame. Inoltre, l’esecuzione dei lavori finanziati sarebbe stata caratterizzata da numerose richieste (accolte) di proroga del termine di ultimazione dei lavori “in luogo di motivazioni e documentazione a sostegno non sempre adeguate e puntuali.” e da gravi carenze e incongruenze nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al rilascio del permesso di costruire “soprattutto con riferimento all’esatta collocazione temporale della data di inizio lavori e di quella di fine lavori.”. Il convenuto ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di revoca del finanziamento e il giudizio, dopo la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione, è stato riassunto dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro.
Quest’ultimo, alla data di deposito dell’atto di citazione, risultava ancora pendente. Il procuratore regionale ha, infine, evidenziato che l’AR si è costituita parte civile nel giudizio penale dinanzi al Tribunale di Castrovillari, iscritto al n. 520/2017, che è stato definito con sentenza n. 1675 del 27 ottobre 2022.
1.4 L’attore pubblico ha, quindi, argomentato diffusamente in ordine alle deduzioni difensive depositate dal convenuto ed ha concluso che dal loro esame non sono emersi elementi e riscontri tali da superare gli addebiti contestati. Pertanto, premessa la giurisdizione del giudice contabile, ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, posto che “le condotte tenute dal sig. VA in relazione ai fatti sopra esposti, presentano una pluralità di profili di illiceità, ciascuno dei quali idoneo a determinare di per sé un’inutile allocazione delle risorse unionali rispetto alle finalità per le quali sono state messe in campo, e pertanto un correlativo danno erariale corrispondente al valore delle risorse indebitamente percepite ed impiegate.”. In particolare, il convenuto avrebbe: (a) falsamente rappresentato il possesso della qualifica di IAP; (b) falsamente certificato l’ultimazione dei lavori; (c) utilizzato i contributi pubblici per realizzare opere a destinazione privata. Le condotte illecite sopra menzionate sarebbero state, inoltre, realizzate con dolo, posto che “non poteva non essere consapevole del fatto che la realizzazione di opere difformi rispetto al progetto, adibite a finalità ed usi di civile abitazione, determinasse la decadenza dal finanziamento a causa dello sviamento delle risorse pubbliche percepite dalla finalità di interesse pubblico a cui erano destinate, a favore di finalità di chiara natura privata e personale.”.
In ogni caso, le condotte illecite sarebbero contraddistinte da colpa grave, avendo il signor RE VA violato, con inescusabile e macroscopica negligenza, obblighi normativi e contrattuali di assoluta chiarezza, di cui era perfettamente a conoscenza. In ragione dell’attività istruttoria, l’attore pubblico ha, quindi, quantificato il pregiudizio patrimoniale subito dall’organismo pagatore nell’intera somma corrisposta per gli interventi in contestazione, pari all’importo di euro 192.252,48, cui devono aggiungersi, come si è detto, interessi e rivalutazione monetaria, come per legge e fino al soddisfo, e spese di giustizia.
2. Con decreto presidenziale n. 343/2025 del 30 settembre 2025, è stata fissata l’udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente all’atto di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 4 marzo 2026, si è costituito in giudizio il signor RE VA ed ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell’azione erariale. Ha, quindi, avanzato richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 106 c.g.c., per l’asserita pregiudizialità del giudizio civile in atto pendente presso il Tribunale di Catanzaro. Nel merito, ha integralmente contestato le argomentazioni poste dall’attore pubblico a fondamento della domanda risarcitoria e ne ha, pertanto, chiesto il rigetto.
In particolare, ha osservato che il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di erogazione dei due contributi in esame, sarebbe abbondantemente decorso, considerato che non vi sarebbero stati atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell’invito a dedurre, avvenuta l’11 giugno 2025. Ha, quindi, eccepito la pendenza del giudizio civile dinanzi al Tribunale di Catanzaro in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio contabile, sicché sussisterebbe un’ipotesi di sospensione necessaria del giudizio contabile attesa la natura pregiudiziale del giudizio civile avente ad oggetto l’accertamento della legittimità del decreto di revoca del finanziamento n. 8212 del 12 luglio 2016. Ha, infine, confutato le contestazioni di merito dell’attore pubblico, “in ragione della piena identità dello stato di fatto dell’immobile al momento del controllo in loco del 26 maggio 2016 rispetto a quello riscontrato al momento del collaudo del 24 luglio 2014.”,
dell’assenza di documentazione falsa, come erroneamente dichiarato dall’organo requirente, dell’illegittimità del controllo in loco del 26 maggio 2016 per violazione degli artt. 25 , c. 4, e 27, c. 2, del regolamento UE n. 65/2011, del difetto di motivazione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del finanziamento e dell’infondatezza della contestazione erariale circa il conseguimento della qualifica IAP. Il convenuto ha anche evidenziato il legittimo affidamento “incolpevole” risposto negli atti amministrativi favorevoli adottati dalla Regione Calabria e la assoluta carenza di dolo e di colpa grave.
Ha chiesto, in via subordinata, la riduzione dell’addebito ai sensi dell’art. 1, c. 1-octies, della legge n. 20/1994, nel testo novellato dalla legge n. 1/2026.
4. Nell’udienza pubblica del 24 marzo 2026, la procura regionale ha insistito per l’integrale accoglimento delle domande formulate nell’atto di citazione.
La difesa del convenuto ha, viceversa, concluso per il rigetto delle domande attoree, riportandosi integralmente alle difese contenute nella comparsa di costituzione e risposta. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La preliminare istanza di sospensione del giudizio contabile, in ragione della pendenza del parallelo giudizio civile avente ad oggetto la legittimità della revoca del finanziamento in contestazione, non è meritevole di accoglimento. Il giudizio contabile, infatti, è autonomo rispetto a quello civile, come ritenuto dalla giurisprudenza pacifica di questa Corte ed anche dalla giurisprudenza di legittimità, in forza della quale “(…) l'azione di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda invece al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione del particolare interesse dell'amministrazione attrice” (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez.
un., n. 19466/2024). Con riferimento alla richiesta di sospensione del giudizio contabile, è stata, inoltre, sottolineata “(…) l’autonomia e separatezza che connotano i rapporti tra il giudizio per danno erariale e quelli incardinati presso altri plessi giurisdizionali, attesa la diversità dei relativi presupposti e finalità, con la connessa impossibilità di configurare quel nesso di pregiudizialità in senso stretto ovvero tecnico giuridico, indispensabile, ai sensi dell'art. 106 c.g.c. (e dell'omologo art. 295 c.p.c), ai fini della sospensione (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. riunite, ord. n. 22/2022, con la giurisprudenza, anche della Cassazione, ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 185/2024, n. 242/2023, n. 160/2022 e n. 216/2022).” ed affermato che “(…) il necessario rapporto di pregiudizialità logica e giuridica sussiste solo allorquando la previa definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (in termini, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2012, id., ord. n. 1/2017; id., ord.
n. 13/2019). A tal fine, è richiesto un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non basta un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, imponendosi, per contro, un collegamento per cui l'altro giudizio, oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (in termini, Cass. civ., Sez. I, n. 4343/2022).” (cfr. da ultimo, Sez. III App., sentenza n.
151 del 14 ottobre 2025). Ne deriva che, nel caso in esame, la domanda di sospensione deve essere rigettata per carenza dell’asserita pregiudizialità del giudizio civile pendente presso il Tribunale di Catanzaro nei termini diffusamente spiegati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
6. Infondata è anche l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale formulata dal convenuto. Nel caso in esame, siamo, infatti, in presenza di una tipica fattispecie di occultamento doloso del danno, derivante dall’occultamento dell’utilizzo di un finanziamento in frontale contrasto con le finalità pubbliche per le quali era stato accordato e dalla carenza del requisito di Imprenditore agricolo professionale, indispensabile per l’ottenimento delle provvidenze comunitaria in esame, sicché il termine di prescrizione non può che decorrere dal disvelamento del fatto dannoso avvenuto con il controllo in loco effettuato il 26 maggio 2016, cui, peraltro, è seguito l’ulteriore accertamento dell’organo investigativo, risultante dalla menzionata denuncia di danno, in ordine alla falsa dichiarazione sul possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale. Solo a seguito del controllo è, infatti, emerso che il fabbricato rurale realizzato con i fondi europei, anziché essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività agricola incentivata, è stato adibito ad abitazione privata, in totale difformità dal progetto finanziato. In ragione del controllo, l’amministrazione ha, infatti, revocato il finanziamento ed avviato il recupero delle somme indebitamente percepite. Il termine di prescrizione è stato, pertanto, interrotto, oltre che con il DDG n. 8212 del 12 luglio 2016, notificato il 19 luglio 2016, dichiarativo della decadenza dal contributo e con la nota prot. n. 6403 del 27 luglio 2016, con la quale l’organismo pagatore ha chiesto la restituzione del finanziamento (atti che contengono la puntuale indicazione del credito e che manifestano la inequivocabile volontà dell’amministrazione di recuperare l’indebito e, pertanto, assolutamente idonei ad interrompere la prescrizione; cfr. in termini, da ultimo, Sez. I App., sentenza n.
58/2026; id. in termini, sentenza n. 211/2021; Sez. II App., sentenza n.
57/2021), dalla costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata nel parallelo giudizio penale dinanzi al Tribunale di Castrovillari, iscritto al n. 520/2017, definito con la sentenza n 1675 del 27 ottobre 2022. Sul punto, è appena il caso di ricordare che “Per univoca e consolidata giurisprudenza, la costituzione di parte civile in un processo penale, da parte di una Amministrazione pubblica che manifesti la volontà di ottenere il risarcimento di tutti i danni arrecati dalla condotta dell’imputato, è atto idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale dell’azione risarcitoria spettante alla Procura contabile in relazione ai danni arrecati alla finanza pubblica con la condotta contestata in sede penale (ex plurimis, Sez. I Appello, 20 settembre 2018, n. 355). Questa valenza interruttiva opera anche nel caso in cui sia ravvisata la prescrizione del reato (Sez. II Appello, 23 novembre 2018, n. 355). La costituzione di parte civile impedisce il decorso di un nuovo termine prescrizionale fino alla conclusione del giudizio penale (ex plurimis, Sez. III Appello, 9 gennaio 2015, n. 2).” (cfr. tra le altre, da ultimo, Sez. II App., sentenza n. 79 del 21 maggio 2025). Ad analoga conclusione si giunge anche con riguardo alla lettura dell’art. 1, c. 2, della legge n. 20/1994, nel testo novellato dall’art. 1, c.
1, lett. a), n. 6), della legge n. 1/2026, ove si consideri che la disposizione in esame non incide in alcun modo sull’art. 2947, terzo comma, c.c.. Né il tenore letterale della novella induce a ritenere sussistente una diversa interpretazione della disposizione del Codice civile sopra richiamata, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte. Inoltre, in forza dell’art. 1, c. 1, lett. a), n. 6) della legge n. 1/2026 cit., a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal convenuto, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla verificazione dell’evento lesivo, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta. La chiarezza della norma non lascia margine ad alcun dubbio interpretativo con riferimento al caso di specie, ove si consideri che è stata accertata la omessa dichiarazione di circostanze impeditive della concessione
(e/o del mantenimento) dell’aiuto economico, con la conseguente violazione dei relativi doveri informativi. Al riguardo, è bene ricordare, inoltre, che “(…)
in ipotesi di produzione di documentazione non veritiera al fine di ottenere benefici altrimenti non spettanti l’occultamento doloso è configurabile “in re ipsa”
nella produzione stessa (…)” (cfr. Corte dei conti Sicilia, Sez. App., n.
87/2022; id. Sez. II App., n. 254/2020). A ciò si aggiunga che il doloso occultamento del danno deve considerarsi situazione rilevante non tanto soggettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice realizzata dal debitore, ma obiettivamente, in ragione della impossibilità per l’amministrazione danneggiata di conoscere il fatto causativo del pregiudizio patrimoniale (cfr.
tra le tante, Corte di conti, Sez. II App. n. 371/2022). Sul punto, è stato, infatti, affermato che “il richiamato art. 1, comma 2, della legge 20/1994 non opera alcun riferimento a una condotta attiva di dissimulazione posta in essere dal debitore, discostandosi dalla omologa disciplina civilistica di cui all’art.
2941, n. 8, il quale prevede che “La prescrizione rimane sospesa…tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto.” (cfr. da ultimo, Sez. giur. Sardegna, n. 55/2024). Tale consolidato orientamento giurisprudenziale è stato, inoltre, confermato dalla recente giurisprudenza d’appello di questa Corte, successiva all’entrata in vigore della disciplina sopra menzionata, ove, tra l’altro, si legge che “Anche con riferimento all’ipotesi di occultamento doloso del danno erariale, in presenza della quale la prescrizione decorre dal giorno della “scoperta” del detrimento, la novella, nello specificare che esso ricorre allorquando venga “realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione”, circoscrive l’istituto in sostanziale continuità con la prevalente giurisprudenza contabile, che ha avuto modo (tra le tante, Sez. II appello, sent. n. 44/2022) di affermare che la condotta di occultamento doloso “tesa a porre nell’ombra dell’impercettibile il fatto dannoso – in fieri o già causato – in assenza di un obbligo giuridico di attivarsi richiede un quid pluris commissivo in perfetta armonia con i principi generali. Laddove, invece, ricorre un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, l’ulteriore condotta dolosa del debitore/dipendente pubblico, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, “…quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge” (così Corte di Cass. n. 392 del 16 febbraio 1967, il 9 gennaio 1979, n. 125, 11 novembre 1998, n. 11348, con principi che riecheggiano nei successivi arresti). In sostanza, si può occultare non solo ponendo in essere una condotta ulteriore, rispetto alla fattispecie integrativa della responsabilità amministrativa, preordinata a realizzare e mantenere occultati i fatti dannosi, ma anche omettendo il compimento di un obbligo giuridico”. Peraltro, in via generale, la novella non esclude che obblighi di comunicazione possano derivare, oltre che dalla legge, dai principi generali sul rapporto di lavoro pubblico e sull’azione amministrativa, tra i quali quello della
“collaborazione e della buona fede” (art. 1, comma 2 bis della legge n.
241/1990; artt. 1337, 1366, 1375 c.c.).” (cfr. da ultimo, Sez. I App., sentenza n. 58 del 1° marzo 2026). Pertanto, considerato che l’invito a dedurre è stato notificato al convenuto l’11 giugno 2025 e che risulta per tabulas che il parallelo procedimento penale, nel quale l’amministrazione danneggiata si è costituita parte civile, è stato definito con sentenza di primo grado n. 1675 del 27 ottobre 2022, ancorché non risulti in atti se e quando la stessa sia divenuta irrevocabile, appare del tutto evidente la tempestività dell’azione erariale con il conseguente rigetto dell’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto.
7. L’azione erariale è meritevole di integrale accoglimento nei termini di seguito esposti. La procura contabile ha contestato al signor RE VA di avere (a) falsamente rappresentato il possesso della qualifica di IAP; (b) falsamente certificato l’ultimazione dei lavori; (c) utilizzato i contributi pubblici per realizzare opere a destinazione privata, in violazione della disciplina recata (e richiamata) dal bando regionale approvato con DDG n. 10100 del 24 luglio 2008 e dalle relative disposizioni procedurali (punto. 3.2.4). Ad avviso di questo collegio, l’indagine condotta dalla Guardia di finanza ha accertato la fondatezza di tali contestazioni.
7.1 In particolare, si osserva che il punto 2) delle “Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto” ha precisato che per Imprenditore agricolo professionale (IAP) deve intendersi, ai sensi dell’art.1, c. 1, del d.lgs. n.
99/2004, come integrato dal d.lgs. n. 101/2005, “(…) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Nel caso in cui l’azienda sia localizzata in una zona svantaggiata le percentuali di riferimento sono il 25% del tempo lavorativo ed il 25% del reddito globale (…). (Cfr. Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) approvate con Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 188 del 29 marzo 2007).” e, con riguardo ai criteri di selezione per l’ammissibilità della domanda, che l’”Impegno ad acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di sostegno.” consentiva l’attribuzione di un punteggio pari a 12. Risulta dalla documentazione versata in atti che, con DDG n. 7901 del 17 maggio 2010, la Regione Calabria ha approvato la graduatoria definitiva dei beneficiari delle misure nn. 112 e 121, nella quale l’azienda del convenuto è stata utilmente collocata in graduatoria al n. 388, con contributo ammesso rispettivamente pari ad euro 35.000,00, per la misura n. 112, e con una spesa finanziabile ammissibile pari ad euro 264.830,11, per la misura n. 121. Risulta, inoltre, che l’amministrazione, con nota prot. n. 26217 del 18 giugno 2010, ha comunicato il primo finanziamento e, con nota prot. n. 32153 del 3 agosto 2010, il provvedimento di concessione del contributo per l’abbinata misura n. 121, per un importo di euro 158.898,06, corrispondente al 60%
della spesa totale ammessa. Il convenuto si è, altresì, impegnato, con la dichiarazione di cui all’allegato n. 4 alla domanda di aiuto, a conseguire la qualifica di IAP entro 36 mesi, decorrenti dal 18 giugno 2010, e, quindi, entro il 18 giugno 2013. Al riguardo, l’organo investigativo ha accertato che “il sig.
VA, a seguito di sua richiesta indirizzata alla Provincia di Cosenza – Settore Agricoltura – veniva riconosciuto quale Imprenditore Agricolo Professionale
(IAP) ed esibiva al predetto Ente, copia della dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2013, Periodo d’imposta 2012, (in cui è stato indicato un valore della produzione agricola corrispondente all’importo di € 1.000,00), entrambe prive degli estremi di avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate:
ciò al fine di provare il possesso del requisito del reddito ricavato dall’esercizio dell’attività agricola, necessario per il conseguimento della predetta qualifica.”
e che “le dichiarazioni Persone Fisiche 2013, periodo d’imposta 2012, e IRAP 2013, non risultavano essere state presentate dall’VA RE né, tantomeno, inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal professionista indicato sulle stesse.” (cfr. denuncia di danno prot. n. 101035 del 23 marzo 2019 della Guardia di finanza di Cosenza). Risulta, pertanto, evidente che il convenuto ha reso una dichiarazione mendace all’ente tenuto ad attestare il conseguimento della qualifica IAP, mediante la produzione di documentazione fiscale falsa. È, altresì, evidente che tale qualifica era indispensabile per l’ottenimento dei 12 punti previsti dal bando e, quindi, del finanziamento, considerato che, senza tale punteggio, il signor RE VA non lo avrebbe ottenuto. Il convenuto avrebbe, infatti, ottenuto punti 14 invece dei 26 assegnatigli e, pertanto, si sarebbe collocato in graduatoria in una posizione non utile ai fini della concessione del finanziamento, come risulta dalla documentazione versata in atti dall’organo requirente. A ciò si aggiunga che, a seguito della verifica eseguita nel 2016 in ordine al mantenimento della qualifica di IAP, il convenuto ha esibito la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche 2015, periodo d’imposta 2014, e il modello IRAP 2015, periodo d’imposta 2014, dai quali risultava un reddito extra aziendale pari ad euro 6.834,00, un reddito aziendale pari ad euro 2.500,00 e un reddito complessivo pari ad euro 9.334,00. In base a tale dichiarazione, il reddito aziendale del convenuto sarebbe stato pari al 26,78% del reddito complessivo e, quindi, al di sopra del limite minimo del 25% previsto per le attività agricole in zona svantaggiata, ai fini dell’acquisto e del mantenimento della qualifica di IAP. Tuttavia, l’organo investigativo ha accertato che “si è riscontrata una discordanza tra i dati inseriti nella Dichiarazione IRAP 2015 di VA RE trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e la dichiarazione IRAP 2015 presentata da VA RE presso il Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Settore “UOTP Funzioni Territoriali” di Cosenza” perché “nella dichiarazione IRAP 2015 presentata da VA RE e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, è stato inserito un valore di reddito aziendale agricolo pari ad €
2.179,00 e non ad € 2.500,00, così come invece desunto dalla dichiarazione IRAP 2015 esibita da VA RE presso il Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Settore “UOTP Funzioni Territoriali” di Cosenza” (cfr.
denuncia di danno cit. e documentazione allegata). Ne deriva che il convenuto, al solo scopo di mantenere illecitamente la qualifica di IAP, ha deliberatamente prodotto all’ente competente alla verifica della qualifica la menzionata documentazione fiscale artefatta dalla quale risultava un reddito aziendale pari al 26,78% anziché quello reale pari solo al 23,34%. È, pertanto, evidente, a dispetto delle difese del convenuto sul punto, la fondatezza sotto questo profilo della contestazione erariale, posto che il signor RE VA ha indebitamente percepito i contributi europei in esame in assenza dell’indispensabile qualifica di Imprenditore agricolo professionale.
7.2 Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla contestazione relativa alla falsa certificazione della ultimazione dei lavori, in alcun modo scalfita dalle difese del convenuto. Risulta, infatti, per tabulas (cfr. denuncia di danno cit.) che il signor RE VA, con nota del 30 luglio 2013, acquisita al protocollo della Regione Calabria n. 252999 del 31 luglio 2013, ha dichiarato di avere ultimato i lavori previsti nel progetto finanziato ed ha, pertanto, chiesto il collaudo finale, allegando domanda di pagamento e documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori. In particolare, con riguardo a tali lavori, consistenti nella realizzazione di un fabbricato rurale per uffici aziendali, deposito fitosanitari, derrate alimentari, mezzi e attrezzi agricoli, il convenuto, unitamente ai tecnici incaricati, ha dichiarato che questi ultimi erano stati ultimati il 25 luglio 2013, che erano stati regolarmente eseguiti secondo le buone regole d’arte e che erano stati eseguiti nel rispetto delle norme vigenti e del progetto approvato. Risulta, inoltre, che il convenuto, unitamente ai medesimi tecnici incaricati e all’impresa appaltatrice, con nota del 7 ottobre 2013, acquisita in pari data al protocollo del comune di Luzzi, ha comunicato all’ente locale l’inizio dei medesimi lavori. In altri termini, risulta incontrovertibilmente accertato che per i lavori in esame, finanziati nell’ambito delle misure comunitarie sopra indicate ed oggetto del permesso di costruire n. 62 del 26 ottobre 2012, il convenuto ha comunicato alla regione l’ultimazione dei lavori il 25 luglio 2013 e al comune l’inizio dei lavori l’8 ottobre 2013 (senza peraltro averne mai comunicato l’ultimazione). La Guardia di finanza ha, inoltre, accertato che l’effettivo inizio dei lavori è avvenuto l’8 ottobre 2013, avendo sentito a sommarie informazioni il legale rappresentante dell’impresa cui gli stessi erano stati commissionati, sicché appare evidente la mendace dichiarazione resa dall’VA alla regione, al solo scopo di locupletare indebitamente il finanziamento pubblico in contestazione. Infine, appare provata anche la produzione, in sede di collaudo dell’intervento finanziato, di un falso certificato di agibilità dell’immobile oggetto dei menzionati interventi di ristrutturazione. Secondo l’organo investigativo, infatti, non solo il convenuto non ha mai comunicato il fine lavori ma non ha mai presentato al comune di Luzzi alcuna domanda di agibilità relativa all’immobile realizzato con il permesso di costruire n. 62/2012, come risulta dagli accertamenti eseguiti al riguardo (cfr., in particolare, pag. 40 della denuncia di danno). Pertanto, anche sotto questo profilo la contestazione erariale risulta fondata, posto che in assenza del certificato di agibilità dell’immobile il convenuto non avrebbe potuto percepire il finanziamento in questione (cfr. in atti, le dichiarazioni rese all’organo investigativo dal funzionario regionale responsabile dei finanziamenti a valere sulla misura n. 121).
7.3 Mette conto evidenziare, infine, che il signor RE VA, con la sottoscrizione per accettazione dei provvedimenti di concessione dei due finanziamenti (a valere sulle misure nn. 112 e 121), acquisiti al protocollo della regione nn. 30375 del 22 luglio 2010 e 49054 del 27 ottobre 2010, si era impegnato, tra l’altro, in conformità alle previsioni del bando di finanziamento, a non cambiare la destinazione d’uso dei beni mobili e immobili oggetto di finanziamento rispettivamente per un periodo di 5 e 10 anni dalla liquidazione del saldo e a condurre l’azienda per un periodo minimo di 5 anni dalla medesima liquidazione. Risulta per tabulas che il convenuto, il 26 maggio 2016, a distanza di circa due anni dall’erogazione del contributo relativo alla misura 121, avvenuta il 26 novembre 2014, è stato sottoposto a controllo in loco effettuato dagli ispettori della Commissione europea, da personale della Regione Calabria e di AR, dal quale sono emerse evidenti difformità tra quanto realizzato e il progetto finanziato. In particolare, è emerso che “(1) I locali risultavano collegati all’esterno con una sola porta d’accesso contrariamente a quanto previsto dal progetto approvato che prevedeva l’accesso all’esterno da tutti i locali. Trattandosi di deposito di prodotti fitosanitari o di prodotti agroalimentari tale variazione compromette significativamente la funzionalità dell’intero progetto; (2) in nessun caso i locali deposito presentavano rampe di accesso funzionali allo spostamento di macchine operatrici; (3) la distribuzione degli spazi interni non risultava sempre rispondente al progetto approvato e le modifiche effettuate alteravano ulteriormente la funzionalità dell’immobile rispetto alla destinazione d’uso prevista in progetto; (4) i due corpi principali dell’immobile risultavano essere dotati di camino alimentato a legna, anche questi non previsti in progetto. Nel complesso l’immobile appariva funzionale a due distinte civili abitazioni. Tale ipotesi risultava confermata dalla presenza di mobili non coerenti con la destinazione d’uso prevista dal progetto approvato; (5) è stata, inoltre, accertata la presenza dell’intero mobilio occultato, in maniera improvvisata, dietro una precaria parete di cassette di plastica. In tale locale veniva accertata la presenza di letti, divani, poltrone, materassi ecc.; (6) il successivo sopralluogo negli appezzamenti aziendali destinati ad oliveto ed alberi da frutto, non ha consentito di avere riscontro dei previsti interventi di potatura di risanamento conseguenti a danni da eventi calamitosi. Al contrario è stata verificata la presenza di piante senza alcun segno di interventi straordinari di potatura.”. Ne deriva che anche sotto questo profilo la contestazione erariale risulta fondata, posto che è provato che i finanziamenti accordati dall’amministrazione regionale sono stati utilizzati per scopi privati (realizzazione di abitazioni private) in palese contrasto con la finalità pubblica indicata dalla disciplina eurounitaria applicabile alla fattispecie in esame (regolamento CE n. 1698/2005) e in particolare violazione degli scopi di interesse generali previsti dalle misure comunitarie nn. 112 e 121, per come indicati dal menzionato bando di finanziamento (per la misura 112: “facilitare l’insediamento dei giovani agricoltori e il consequenziale adattamento strutturale delle loro aziende, nonché favorire la permanenza delle giovani famiglie nelle aziende e la rivitalizzazione delle aree rurali”; per la misura 121: “accrescere la competitività, la capacità di creare valore aggiunto e migliorare la performance globale delle aziende agricole calabresi attraverso l’ammodernamento delle stesse nel rispetto degli standard comunitari applicabili”). Risulta, inoltre, evidente la violazione della clausola n. 3.2.4. (“Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione”) delle “Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto”, la quale, in attuazione dell’art. 72 del regolamento CE n. 1698/2005, ha stabilito che un’operazione di investimento che ha beneficiato dei contributi PSR non deve subire, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell’Autorità di Gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che “a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o ente pubblico; b) siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell’attività produttiva.”. La disposizione in esame ha, inoltre, precisato che “Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell’ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto”, sicché “Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a) e b), per come sopra descritti comporta l’avvio del procedimento per la pronunzia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.”.
7.4 In considerazione di quanto sopra evidenziato, del tutto irrilevanti appaiono le difese del convenuto. Infatti, la circostanza che l’immobile in questione fosse nel medesimo stato di fatto sia al momento del controllo in loco del 26 maggio 2016 che al momento del collaudo del 24 luglio 2014 è priva di pregio, ove si consideri che, in disparte la segnalazione da parte degli ispettori della Commissione europea della grave negligenza del funzionario che ha effettuato il collaudo, per il mancato accertamento delle irregolarità già esposte (cfr. denuncia di danno cit.), ciò che, in via principale ed assorbente, rileva è la violazione dell’art. 72 del regolamento CE n. 1698/2005, nei termini precisati dal punto n. 3.2.4., lett. a), delle menzionate disposizioni attuative. Non è revocabile in dubbio, infatti, che l’immobile è stato destinato ad un uso (privato) diverso da quello per il quale era stato concesso il finanziamento, anche mediante la realizzazione di opere difformi da quelle approvate, come risulta dal verbale del controllo in loco del 2016, del quale, peraltro, il convenuto era stato tempestivamente informato, e dalla documentazione fotografica ivi allegata, (cfr. relazione di controllo in loco del 30 maggio 2016). Del pari infondata è l’ulteriore argomentazione difensiva del convenuto in forza della quale il progetto è stato regolarmente approvato dalla Regione Calabria e gli interventi ivi previsti sono stati realizzati in conformità allo stesso. Al riguardo, è appena il caso di osservare che ciò che rileva ai fini della presente contestazione di responsabilità non è l’asserita conformità dell’opera al progetto approvato (in ordine alla quale si rinvia a quanto già diffusamente esposto) ma l’uso per finalità private di un bene ristrutturato con soldi pubblici, destinati a incentivare l’imprenditoria agricola giovanile in zone rurali particolarmente svantaggiate. Una siffatta malversazione è stata, come si è detto, incontrovertibilmente accertata dall’organo investigativo e non trova, peraltro, nelle difese del convenuto alcuna valida argomentazione in senso contrario. Infine, prive di pregio appaiono anche le ulteriori affermazioni del convenuto in ordine ad asserite, ma non dimostrate, irregolarità del controllo in loco del 2016, il quale, come si è detto, ha accertato in maniera chiara e incontestata la violazione del vincolo di stabilità dell’intervento finanziato, e al difetto di motivazione della comunicazione di avvio del procedimento che, nel caso in esame, non assume alcun rilievo giuridico, posto che oggetto del giudizio contabile è la violazione del rapporto di servizio che lega il convenuto all’amministrazione danneggiata ed il conseguente pregiudizio patrimoniale arrecato a quest’ultima. In questo contesto, l’asserita, e indimostrata, violazione del diritto di difesa del convenuto si rivela, pertanto, inutilmente fuorviante. E, infine, irrilevante è l’ulteriore argomentazione difensiva del convenuto in ordine alla lesione del legittimo affidamento, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ove si consideri che, come è noto, non è neanche astrattamente configurabile il legittimo affidamento da fatto illecito. Infine, smentisce radicalmente le difese del convenuto la motivazione della sentenza penale n. 1675/2022, la quale, nel dichiarare non doversi procedere anche nei confronti dell’odierno convenuto in ordine ai reati ascritti, “perché estinti per intervenuta prescrizione”, ha affermato che “Non ricorrono i presupposti per un’assoluzione nel merito degli imputati, pur sollecitata dai difensori in via principale, poiché, sulla scorta dell’istruttoria dibattimentale compiuta, nonostante le dichiarazioni rese dai testi della difesa in merito all’effettivo svolgimento di attività agricola da parte dell’VA e la produzione documentale operata dalla difesa, quanto riferito dai tesi del P.M. in merito alla verifica della documentazione fiscale riferibile all’VA (v. trascrizione udienza del 23 settembre 2021, dichiarazioni del teste De LU IZ pag. 7) e degli esiti del sopralluogo che non confermavano l’effettiva destinazione dell’immobile ristrutturato all’attività indicata nella progettazione (v. dichiarazioni rese dai testi NO e Leonetti all’udienza del 23 settembre 2021 e documentazione allegata), l’ipotesi accusatoria risulta astrattamente fondata, non emergendo dati evidenti dai quali desumere che i fatti non sussistano o che gli imputati non li abbiano volontariamente e coscientemente commessi.”. Le già indicate argomentazioni in punto di fatto del giudice penale rendono ancora più evidente, ad avviso del collegio, la fondatezza dell’azione erariale.
7.5 Evidente è, inoltre, la connotazione dolosa della condotta illecita del convenuto. Risulta, infatti, provato che il signor RE VA ha intenzionalmente distratto il finanziamento europeo dalle finalità per le quali era stato concesso, pur avendo assunto, con la sottoscrizione per accettazione delle lettere di finanziamento, precisi obblighi conformativi. Ha, inoltre, acquisito e mantenuto in maniera fraudolenta la qualifica di Imprenditore agricolo professionale, mediante la produzione di documentazione falsa all’ente preposto al riconoscimento e al mantenimento della stessa, senza la quale non avrebbe avuto accesso ai benefici economici in esame. Ha, infine, falsamente dichiarato di avere ultimato i lavori assentiti con il finanziamento mentre gli stessi non erano neanche iniziati ed ha falsamente attestato l’agibilità dell’immobile finanziato al solo scopo di ottenere indebitamente le già indicate provvidenze pubbliche. È appena il caso di evidenziare, inoltre, che le dichiarazioni mendaci sopra indicate integrano di per sé una condotta dolosa e fraudolenta che comporta la integrale decadenza dai benefici, sia ai sensi della disciplina euro unitaria che di quella recata dall’art. 75 del d.P.R. n.
445/2000. È, infatti, noto che, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 cit., “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del benefìcio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni dì cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.”. L’art. 75 del d.P.R. n.
445/2000 cit. dispone, tra l’altro, che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.” e che “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.” e l’art. 76 del medesimo d.P.R. che “L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.” e che “Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.”. Ne deriva che nel caso in esame, risulta evidente la illiceità della condotta del convenuto, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, anche per evidente violazione delle disposizioni sopra richiamate.
7.6 Alla stregua delle già indicate considerazioni, la domanda attorea, con riguardo alla contestazione di illecito erariale avanzata nei confronti del signor RE VA deve essere accolta, considerato che il danno patrimoniale, sulla cui sussistenza non è dato nutrire dubbi, essendo stato, peraltro,
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F irm a to d ig ita lm en te accertato e quantificato (e non ancora recuperato) da AR, è conseguenza immediata e diretta di una condotta illecita incontrovertibilmente connotata da dolo erariale.
8. Ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 5, c.g.c., le spese del giudizio seguono la soccombenza, sicché il convenuto deve essere condannato al pagamento delle stesse che si liquidano come da nota segretariale a margine.
P.Q.M.
la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto RE VA al pagamento della somma di euro 192.252,48 in favore di AR (Agenzia della Regione Calabria per le Agevolazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente ER D’LI IC ZZ Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in data 15/04/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente