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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 478/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONOMO Parte_1 C.F._1
BARBARA
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 21/02/2025, proponeva ricorso per la modifica Parte_1 delle condizioni economiche di cui al decreto R.G. Vol. n. 1485/2019 del 24/10/2019, con cui il
Tribunale di Rimini, modificando le condizioni di divorzio tra e Parte_1
aveva disposto l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare un Controparte_1 contributo mensile, a titolo di mantenimento del figlio, di euro 400,00 (da rivalutarsi secondo Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel presente giudizio, dato atto del trasferimento del figlio presso la propria abitazione a far data da settembre 2024, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiararsi non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento per il figlio da parte del Sig. in favore della sig.ra , in ragione del venir Pt_1 Parte_1 CP_1 meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per le ragioni sopra esposte, a far data dal mese di settembre 2024 e/o da quella diversa indicata dal Giudice;
2) le spese straordinarie per il figlio ripartite al 50% tra i genitori.” Pt_1
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio e Controparte_1 compariva personalmente senza avvocato all'udienza del 12/06/2025, dichiarando di non opporsi alle richieste del ricorrente. Il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e domandava che il rimborso delle spese straordinarie venisse versato direttamente al figlio.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, il ricorso proposto dal deve essere accolto. Parte_1
Entrambe le parti hanno confermato in udienza che il figlio maggiorenne si è trasferito Pt_1 presso l'abitazione paterna e, pertanto, con decorrenza dalla domanda deve essere revocato l'obbligo a carico del ricorrente di versare il contributo al mantenimento in favore della ex moglie.
Quanto alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, nulla osta a che la madre versi il 50% di sua spettanza direttamente a come richiesto in udienza dalla difesa del Pt_1 ricorrente. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, vista la mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto R.G. Vol. n. 1485/2019 del 24/10/2019, così dispone:
- revoca il contributo al mantenimento di posto a carico del padre Parte_1 [...]
con decorrenza dalla data della domanda;
Parte_1
- dispone che le spese straordinarie del figlio siano ripartite al 50% tra i genitori, con versamento diretto in favore del figlio;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 478/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONOMO Parte_1 C.F._1
BARBARA
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 21/02/2025, proponeva ricorso per la modifica Parte_1 delle condizioni economiche di cui al decreto R.G. Vol. n. 1485/2019 del 24/10/2019, con cui il
Tribunale di Rimini, modificando le condizioni di divorzio tra e Parte_1
aveva disposto l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare un Controparte_1 contributo mensile, a titolo di mantenimento del figlio, di euro 400,00 (da rivalutarsi secondo Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel presente giudizio, dato atto del trasferimento del figlio presso la propria abitazione a far data da settembre 2024, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiararsi non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento per il figlio da parte del Sig. in favore della sig.ra , in ragione del venir Pt_1 Parte_1 CP_1 meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per le ragioni sopra esposte, a far data dal mese di settembre 2024 e/o da quella diversa indicata dal Giudice;
2) le spese straordinarie per il figlio ripartite al 50% tra i genitori.” Pt_1
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio e Controparte_1 compariva personalmente senza avvocato all'udienza del 12/06/2025, dichiarando di non opporsi alle richieste del ricorrente. Il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e domandava che il rimborso delle spese straordinarie venisse versato direttamente al figlio.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, il ricorso proposto dal deve essere accolto. Parte_1
Entrambe le parti hanno confermato in udienza che il figlio maggiorenne si è trasferito Pt_1 presso l'abitazione paterna e, pertanto, con decorrenza dalla domanda deve essere revocato l'obbligo a carico del ricorrente di versare il contributo al mantenimento in favore della ex moglie.
Quanto alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, nulla osta a che la madre versi il 50% di sua spettanza direttamente a come richiesto in udienza dalla difesa del Pt_1 ricorrente. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, vista la mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto R.G. Vol. n. 1485/2019 del 24/10/2019, così dispone:
- revoca il contributo al mantenimento di posto a carico del padre Parte_1 [...]
con decorrenza dalla data della domanda;
Parte_1
- dispone che le spese straordinarie del figlio siano ripartite al 50% tra i genitori, con versamento diretto in favore del figlio;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi