Art. 33.
Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 17 e 23, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 17 e 23, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.