CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 27686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27686 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. HI NI, nato a [...] il [...] 2. MO IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile Agenzia delle dogane e dei monopoli, Avvocatura generale dello Stato in persona dell'avv. Massimo Bachetti, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 22 maggio 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato aveva affermato la • Penale Sent. Sez. 5 Num. 27686 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 14/05/2024 penale responsabilità di NI HI e IM MO per il delitto di associazione per delinquere — entrambi gli imputati con il ruolo di promotori — finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati di falso ideologico in atto pubblico aggravati dalla transnazionalità e di evasione dalle accise, nonché dei delitti fine di falso ideologico contestati ai capi B1) e D1) e dei delitti fine di evasione delle accise contestati ai capi B2), D2) e Il). In particolare, è stato loro contestato di essersi associati con numerosi altri soggetti per l'apertura e la successiva gestione di fittizi depositi fiscali in regime di sospensione dalle accise destinati a far apparire come ricevuti prodotti alcolici in esenzione di imposta per mezzo del sistema EMCS — un sistema informatizzato comunitario per il controllo dei movimenti tra gli stati membri dei prodotti in sospensione di accisa — mediante la compilazione di falsi e-AD (documenti amministrativi elettronici relativi a movimentazioni di merci soggette ad accisa) attestanti il trasferimento fisico di beni alcolici tra i vari depositi fiscali, in realtà mai ivi pervenuti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NI HI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidando le sue censure a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione di norme processuali nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Agrigento. Evidenzia che il reato più grave, individuato nel reato di cui al capo A), era stato originariamente contestato ad altri imputati la cui posizione era stata stralciata, cosicché esso non poteva influire sulla competenza per territorio, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. In seguito allo stralcio i reati più gravi erano quelli di falso aggravato e tra questi il più risalente nel tempo era quello contestato al capo B1), relativo al deposito fiscale sito in Tortona e la competenza per territorio spettava al Tribunale di Alessandria. Neppure, sostiene il ricorrente, può ritenersi corretto il principio, affermato dalla Corte di appello, secondo il quale la competenza per territorio in relazione ai reati associativi si radica nel luogo in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. In ogni caso, non essendo stata contestata la aggravante della transnazionalità in relazione al reato associativo, il reato più grave sarebbe quello di falso commesso in Tortona. Inoltre, non rileverebbe che nella fase delle indagini preliminari sussistesse la competenza del Tribunale di Agrigento;
la competenza andava individuata al momento della richiesta di rinvio a giudizio e, pertanto, non potevano avere rilievo le vicende anteriori. 2 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione del rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza del 21 novembre 2017, con la quale era stata dal Giudice per le indagini preliminari disposta la correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di giudizio immediato, per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Attraverso la correzione il Giudice per le indagini preliminari aveva consentito la contestazione allo HI di avere rivestito il ruolo di promotore in seno all'associazione criminale, sebbene nel decreto di giudizio immediato detta aggravante non venisse contestata, a nulla rilevando che la stessa fosse contenuta nella richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico ministero. Non si trattava di una mera correzione di errore materiale, vendendo invece operata una profonda immutazione del capo di imputazione. L'accusa in relazione alla quale lo HI era stato chiamato a rispondere e rispetto alla quale egli aveva optato per il rito abbreviato era quella contenuta nel decreto di giudizio immediato, poi modificata per effetto dell'ordinanza di correzione. Il Giudice di primo grado aveva quindi pronunciato condanna per un fatto diverso da quello contenuto nel decreto di giudizio immediato, con conseguente violazione ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omessa esclusione della qualifica di promotore dell'associazione, sostenendo che numerosi elementi militavano a sostegno dell'esclusione. L'attribuzione al ricorrente del ruolo di promotore poggiava solo sulle dichiarazioni del coindagato OR e, poiché questo aveva interesse ad aggravare la posizione dello HI per attenuare la propria, tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere riscontrate da ulteriori elementi, In realtà, lo HI si era occupato solo di effettuare pagamenti e, pertanto, non poteva essergli attribuito il ruolo di promotore. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche IM MO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione in relazione ai reati di cui all'art. 43, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, non potendo applicarsi la norma penale italiana a bevande alcoliche prodotte in paesi non appartenenti all'Unione Europea e solo fittiziamente trasferiti in un deposito fiscale italiano;
i beni non erano stati immessi in consumo in Italia ed erano rimasti nel Paese ove erano stati prodotti per essere ivi immessi in commercio;
l'evasione dell'accisa non poteva ritenersi avvenuta in Italia o all'interno dell'Unione Europea. 3 it/f Nel caso di specie, dal materiale istruttorio non risulterebbe con certezza che i beni provenissero da un Paese appartenente all'Unione Europea e diversi indizi militerebbero a favore della provenienza dall'Inghilterra. 3.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, nello stabilire il ruolo del ricorrente nell'associazione criminale, la Corte di merito accomuna la sua posizione a quella di NI HI, sebbene la stessa Corte di appello riconosca che il materiale probatorio è più scarso in relazione alla posizione del MO e questo non venga captato in alcuna conversazione intercettata rilevante. Evidenzia il ricorrente che non è stata data risposta alle doglianze contenute nell'atto di appello e volte a sostenere un ruolo del MO subordinato rispetto allo HI. Quanto alle dichiarazioni accusatorie del OR, esse sono state desunte da un richiamo contenuto in un'ordinanza di custodia cautelare, ma il verbale integrale dell'interrogatorio non è mai stato depositato e le dichiarazioni non potevano quindi essere utilizzate. La Corte di appello ha sostenuto in motivazione che per l'utilizzabilità è sufficiente che gli atti siano conosciuti dall'imputato, anche se non versati materialmente nel fascicolo del giudice che procede, ma, sostiene il ricorrente, tale principio presuppone che l'atto sia stato portato a completa conoscenza dell'avente diritto, mentre nel caso di specie ciò non era avvenuto perché l'atto era stato segretato e non era mai stato portato a conoscenza del ricorrente nella sua integralità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo del ricorso di NI HI è infondato. Come già evidenziato nella sentenza di primo grado, la richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico ministero è stata notificata unitamente al decreto di giudizio immediato, cosicché gli imputati sono stati resi pienamente edotti delle imputazioni loro ascritte sin da prima che essi optassero per il rito abbreviato. Nel giudizio immediato instaurato su iniziativa del pubblico ministero il decreto che dispone il giudizio ha carattere totalmente «derivato» rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, non potendo il giudice per le indagini preliminari incidere sul contenuto della richiesta e delle relative imputazioni. Dovendo il decreto di giudizio immediato necessariamente coincidere, quanto alla descrizione dei fatti oggetti di imputazione, con il contenuto della richiesta del pubblico ministero ed essendo questa stata notificata all'imputato 4 ed al suo difensore unitamente al decreto di giudizio immediato, i destinatari della notifica hanno potuto conoscere sin da questa i fatti per i quali si procedeva a carico dello HI ed il ruolo apicale a lui attribuito. Pertanto, le divergenze di contenuto tra il decreto di giudizio immediato e la richiesta del Pubblico ministero integravano meri errori materiali del decreto, emendabili con la procedura di correzione. Il provvedimento di correzione è stato anch'esso notificato all'imputato ed al difensore, cosicché non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa. In ogni caso appare dirimente la circostanza, segnalata dalla Corte di appello, che all'imputato NI HI nel decreto di giudizio immediato, anche senza considerare le correzioni disposte dal Giudice con l'ordinanza del 21 novembre 2017, viene contestata una condotta che, per come descritta, è sussumibile nella condotta di promozione dell'associazione criminale, laddove si afferma che egli attraeva e gestiva nuova clientela e pianificava l'istituzione di società create appositamente per l'attività di deposito fiscale fittizio, in quanto è promotore anche chi si attiva per provocare ulteriori adesioni all'associazione criminale o sovraintende alla complessiva attività di gestione o assume funzioni decisionali (Sez. 3 - , n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962). 2. Il primo motivo del ricorso di NI HI è infondato. I reati più gravi, ex art. 4 cod. proc. pen., sono quelli di falso ideologico in atto pubblico e tra questi il più risalente nel tempo è quello di cui al capo Al) commesso a Favara e contestato ad alcuni coindagati, a nulla rilevando che la posizione degli odierni ricorrenti sia stata stralciata a seguito della scelta del Pubblico ministero di richiedere per essi il giudizio immediato. Questa Corte di cassazione ha affermato che le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345) ed è quindi irrilevante a tal fine che i procedimenti relativi ai reati connessi siano stati separati. 3. Il terzo motivo di NI HI è inammissibile. È inammissibile laddove con esso il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad 5 una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 4. Il primo motivo del ricorso di IM MO è infondato. Anch'esso, laddove sostiene che non è provato che i prodotti alcolici fittiziamente conferiti nel deposito fiscale siano stati immessi al consumo in Italia o comunque nell'Unione Europea, invoca una rivalutazione del materiale istruttorio. In ogni caso, come il Tribunale ha già chiarito (vedi pagine 17 e segg. della motivazione della sentenza di primo grado), integra il reato di cui all'art. 43 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche) la perdita della tracciabilità di merci soggette al pagamento di accisa, in quanto tale condotta costituisce svincolo irregolare delle stesse equiparabile all'immissione in consumo (Sez. 3, n. 15213 del 05/12/2019, dep. 2020, Bizzotto, Rv. 279000). L'art. 2 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nell'individuare il fatto generatore e l'esigibilità della accisa, stabilisce, al primo comma, che «Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione»; tale obbligazione diviene esigibile, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, «all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato», con la precisazione che «Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
b) l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4; c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;
d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;
e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata 6 applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico». I giudici del merito hanno ritenuto che la condotta degli imputati configuri la sottrazione sia all'accertamento sia al pagamento dell'accisa, in quanto la tracciabilità delle merci si è arrestata ai depositi fiscali siti in Italia laddove era apparentemente diretta e dove, in realtà, non è mai arrivata, senza alcuna certezza circa il luogo in cui la merce che viaggiava in regime di sospensione sia stata immessa in consumo, cosicché alla messa in consumo, cui consegue l'esigibilità della obbligazione tributaria, è stato assimilato lo svincolo irregolare, costituito dalla perdita della tracciabilità delle merci. La condotta fraudolenta realizzata attraverso le false dichiarazioni di ingresso nel territorio dello Stato, costituendo uno svincolo irregolare verificatosi nel territorio italiano, ha determinato l'esigibilità in Italia del tributo (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1995), di cui non è stato possibile ottenere il pagamento, non essendo stati individuati i destinatari delle sostanze alcoliche. Tale condotta, facendo venir meno la tracciabilità delle merci, ha determinato uno svincolo irregolare delle sostanze alcoliche e la conseguente esigibilità del tributo, evidentemente nel luogo nel quale tale condotta è stata realizzata, non essendo noto il luogo di immissione al consumo delle merci, cosicché correttamente è stato affermato dai giudici di merito che le condotte degli imputati hanno determinato l'esigibilità del tributo in territorio dello Stato con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana. 5. Il secondo motivo del ricorso di IM MO è inammissibile. Esso è manifestamente infondato laddove si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle censure formulate con l'atto di appello in ordine all'attribuzione all'odierno ricorrente del ruolo di promotore in seno al sodalizio criminale. In particolare, nella motivazione della sentenza di appello è stato chiarito che tale ruolo si ricava dalle dichiarazioni accusatorie di UG OR, che trovano riscontro nelle conversazioni intercettate tra i vari correi, dalle quali emerge che il MO costituiva un punto di riferimento per gli altri associati per la risoluzione di problemi organizzativi. Il motivo è inammissibile anche laddove denuncia la inutilizzabilità delle dichiarazioni del OR. Nel giudizio abbreviato, soprattutto se non subordinato dall'imputato ad eventuali integrazioni probatorie, la peculiarità del rito speciale implica la necessaria utilizzazione di tutte le prove in relazione alla consistenza e 7 completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, essendo onere dell'interessato eccepire in limine (cioè prima dell'instaurazione del procedimento) la loro eventuale illegittima acquisizione, onde impedirne l'apprezzamento da parte del giudice ai fini della valutazione di anticipata definibilità della regiudicanda. Con il che l'imputato accetta il rischio che — in caso di rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcune prove — il processo non possa più ritenersi definibile allo stato degli atti con conseguente reiezione della richiesta dì accesso al rito speciale. Se l'imputato opta, invece, per l'adozione del rito speciale, senza sollevare contestazioni o senza che il giudice ritenga di formulare rilievi d'ufficio, egli non può poi dolersi della utilizzazione di atti facenti parte del fascicolo del p.m. Una volta introdotto il rito contratto e, quindi, delimitata con certezza e con il concorso della volontà delle parti la piattaforma probatoria ai fini della decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni sulla validità degli atti o sull'utilizzabilità dei dati probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, salva l'ipotesi che i dati probatori in parola siano stati acquisiti in violazione di specifici divieti normativi, sì da essere affetti da radicale nullità ed inutilizzabilità rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie. Nel resto, le censure del ricorrente attengono al merito, in quanto dirette ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti, risultati soccombenti nei confronti della parte civile, devono pure essere condannati, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 14/05/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile Agenzia delle dogane e dei monopoli, Avvocatura generale dello Stato in persona dell'avv. Massimo Bachetti, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 22 maggio 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato aveva affermato la • Penale Sent. Sez. 5 Num. 27686 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 14/05/2024 penale responsabilità di NI HI e IM MO per il delitto di associazione per delinquere — entrambi gli imputati con il ruolo di promotori — finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati di falso ideologico in atto pubblico aggravati dalla transnazionalità e di evasione dalle accise, nonché dei delitti fine di falso ideologico contestati ai capi B1) e D1) e dei delitti fine di evasione delle accise contestati ai capi B2), D2) e Il). In particolare, è stato loro contestato di essersi associati con numerosi altri soggetti per l'apertura e la successiva gestione di fittizi depositi fiscali in regime di sospensione dalle accise destinati a far apparire come ricevuti prodotti alcolici in esenzione di imposta per mezzo del sistema EMCS — un sistema informatizzato comunitario per il controllo dei movimenti tra gli stati membri dei prodotti in sospensione di accisa — mediante la compilazione di falsi e-AD (documenti amministrativi elettronici relativi a movimentazioni di merci soggette ad accisa) attestanti il trasferimento fisico di beni alcolici tra i vari depositi fiscali, in realtà mai ivi pervenuti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NI HI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidando le sue censure a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione di norme processuali nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Agrigento. Evidenzia che il reato più grave, individuato nel reato di cui al capo A), era stato originariamente contestato ad altri imputati la cui posizione era stata stralciata, cosicché esso non poteva influire sulla competenza per territorio, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. In seguito allo stralcio i reati più gravi erano quelli di falso aggravato e tra questi il più risalente nel tempo era quello contestato al capo B1), relativo al deposito fiscale sito in Tortona e la competenza per territorio spettava al Tribunale di Alessandria. Neppure, sostiene il ricorrente, può ritenersi corretto il principio, affermato dalla Corte di appello, secondo il quale la competenza per territorio in relazione ai reati associativi si radica nel luogo in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. In ogni caso, non essendo stata contestata la aggravante della transnazionalità in relazione al reato associativo, il reato più grave sarebbe quello di falso commesso in Tortona. Inoltre, non rileverebbe che nella fase delle indagini preliminari sussistesse la competenza del Tribunale di Agrigento;
la competenza andava individuata al momento della richiesta di rinvio a giudizio e, pertanto, non potevano avere rilievo le vicende anteriori. 2 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione del rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza del 21 novembre 2017, con la quale era stata dal Giudice per le indagini preliminari disposta la correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di giudizio immediato, per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Attraverso la correzione il Giudice per le indagini preliminari aveva consentito la contestazione allo HI di avere rivestito il ruolo di promotore in seno all'associazione criminale, sebbene nel decreto di giudizio immediato detta aggravante non venisse contestata, a nulla rilevando che la stessa fosse contenuta nella richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico ministero. Non si trattava di una mera correzione di errore materiale, vendendo invece operata una profonda immutazione del capo di imputazione. L'accusa in relazione alla quale lo HI era stato chiamato a rispondere e rispetto alla quale egli aveva optato per il rito abbreviato era quella contenuta nel decreto di giudizio immediato, poi modificata per effetto dell'ordinanza di correzione. Il Giudice di primo grado aveva quindi pronunciato condanna per un fatto diverso da quello contenuto nel decreto di giudizio immediato, con conseguente violazione ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omessa esclusione della qualifica di promotore dell'associazione, sostenendo che numerosi elementi militavano a sostegno dell'esclusione. L'attribuzione al ricorrente del ruolo di promotore poggiava solo sulle dichiarazioni del coindagato OR e, poiché questo aveva interesse ad aggravare la posizione dello HI per attenuare la propria, tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere riscontrate da ulteriori elementi, In realtà, lo HI si era occupato solo di effettuare pagamenti e, pertanto, non poteva essergli attribuito il ruolo di promotore. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche IM MO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione in relazione ai reati di cui all'art. 43, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, non potendo applicarsi la norma penale italiana a bevande alcoliche prodotte in paesi non appartenenti all'Unione Europea e solo fittiziamente trasferiti in un deposito fiscale italiano;
i beni non erano stati immessi in consumo in Italia ed erano rimasti nel Paese ove erano stati prodotti per essere ivi immessi in commercio;
l'evasione dell'accisa non poteva ritenersi avvenuta in Italia o all'interno dell'Unione Europea. 3 it/f Nel caso di specie, dal materiale istruttorio non risulterebbe con certezza che i beni provenissero da un Paese appartenente all'Unione Europea e diversi indizi militerebbero a favore della provenienza dall'Inghilterra. 3.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, nello stabilire il ruolo del ricorrente nell'associazione criminale, la Corte di merito accomuna la sua posizione a quella di NI HI, sebbene la stessa Corte di appello riconosca che il materiale probatorio è più scarso in relazione alla posizione del MO e questo non venga captato in alcuna conversazione intercettata rilevante. Evidenzia il ricorrente che non è stata data risposta alle doglianze contenute nell'atto di appello e volte a sostenere un ruolo del MO subordinato rispetto allo HI. Quanto alle dichiarazioni accusatorie del OR, esse sono state desunte da un richiamo contenuto in un'ordinanza di custodia cautelare, ma il verbale integrale dell'interrogatorio non è mai stato depositato e le dichiarazioni non potevano quindi essere utilizzate. La Corte di appello ha sostenuto in motivazione che per l'utilizzabilità è sufficiente che gli atti siano conosciuti dall'imputato, anche se non versati materialmente nel fascicolo del giudice che procede, ma, sostiene il ricorrente, tale principio presuppone che l'atto sia stato portato a completa conoscenza dell'avente diritto, mentre nel caso di specie ciò non era avvenuto perché l'atto era stato segretato e non era mai stato portato a conoscenza del ricorrente nella sua integralità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo del ricorso di NI HI è infondato. Come già evidenziato nella sentenza di primo grado, la richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico ministero è stata notificata unitamente al decreto di giudizio immediato, cosicché gli imputati sono stati resi pienamente edotti delle imputazioni loro ascritte sin da prima che essi optassero per il rito abbreviato. Nel giudizio immediato instaurato su iniziativa del pubblico ministero il decreto che dispone il giudizio ha carattere totalmente «derivato» rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, non potendo il giudice per le indagini preliminari incidere sul contenuto della richiesta e delle relative imputazioni. Dovendo il decreto di giudizio immediato necessariamente coincidere, quanto alla descrizione dei fatti oggetti di imputazione, con il contenuto della richiesta del pubblico ministero ed essendo questa stata notificata all'imputato 4 ed al suo difensore unitamente al decreto di giudizio immediato, i destinatari della notifica hanno potuto conoscere sin da questa i fatti per i quali si procedeva a carico dello HI ed il ruolo apicale a lui attribuito. Pertanto, le divergenze di contenuto tra il decreto di giudizio immediato e la richiesta del Pubblico ministero integravano meri errori materiali del decreto, emendabili con la procedura di correzione. Il provvedimento di correzione è stato anch'esso notificato all'imputato ed al difensore, cosicché non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa. In ogni caso appare dirimente la circostanza, segnalata dalla Corte di appello, che all'imputato NI HI nel decreto di giudizio immediato, anche senza considerare le correzioni disposte dal Giudice con l'ordinanza del 21 novembre 2017, viene contestata una condotta che, per come descritta, è sussumibile nella condotta di promozione dell'associazione criminale, laddove si afferma che egli attraeva e gestiva nuova clientela e pianificava l'istituzione di società create appositamente per l'attività di deposito fiscale fittizio, in quanto è promotore anche chi si attiva per provocare ulteriori adesioni all'associazione criminale o sovraintende alla complessiva attività di gestione o assume funzioni decisionali (Sez. 3 - , n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962). 2. Il primo motivo del ricorso di NI HI è infondato. I reati più gravi, ex art. 4 cod. proc. pen., sono quelli di falso ideologico in atto pubblico e tra questi il più risalente nel tempo è quello di cui al capo Al) commesso a Favara e contestato ad alcuni coindagati, a nulla rilevando che la posizione degli odierni ricorrenti sia stata stralciata a seguito della scelta del Pubblico ministero di richiedere per essi il giudizio immediato. Questa Corte di cassazione ha affermato che le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345) ed è quindi irrilevante a tal fine che i procedimenti relativi ai reati connessi siano stati separati. 3. Il terzo motivo di NI HI è inammissibile. È inammissibile laddove con esso il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad 5 una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 4. Il primo motivo del ricorso di IM MO è infondato. Anch'esso, laddove sostiene che non è provato che i prodotti alcolici fittiziamente conferiti nel deposito fiscale siano stati immessi al consumo in Italia o comunque nell'Unione Europea, invoca una rivalutazione del materiale istruttorio. In ogni caso, come il Tribunale ha già chiarito (vedi pagine 17 e segg. della motivazione della sentenza di primo grado), integra il reato di cui all'art. 43 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche) la perdita della tracciabilità di merci soggette al pagamento di accisa, in quanto tale condotta costituisce svincolo irregolare delle stesse equiparabile all'immissione in consumo (Sez. 3, n. 15213 del 05/12/2019, dep. 2020, Bizzotto, Rv. 279000). L'art. 2 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nell'individuare il fatto generatore e l'esigibilità della accisa, stabilisce, al primo comma, che «Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione»; tale obbligazione diviene esigibile, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, «all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato», con la precisazione che «Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
b) l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4; c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;
d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;
e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata 6 applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico». I giudici del merito hanno ritenuto che la condotta degli imputati configuri la sottrazione sia all'accertamento sia al pagamento dell'accisa, in quanto la tracciabilità delle merci si è arrestata ai depositi fiscali siti in Italia laddove era apparentemente diretta e dove, in realtà, non è mai arrivata, senza alcuna certezza circa il luogo in cui la merce che viaggiava in regime di sospensione sia stata immessa in consumo, cosicché alla messa in consumo, cui consegue l'esigibilità della obbligazione tributaria, è stato assimilato lo svincolo irregolare, costituito dalla perdita della tracciabilità delle merci. La condotta fraudolenta realizzata attraverso le false dichiarazioni di ingresso nel territorio dello Stato, costituendo uno svincolo irregolare verificatosi nel territorio italiano, ha determinato l'esigibilità in Italia del tributo (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1995), di cui non è stato possibile ottenere il pagamento, non essendo stati individuati i destinatari delle sostanze alcoliche. Tale condotta, facendo venir meno la tracciabilità delle merci, ha determinato uno svincolo irregolare delle sostanze alcoliche e la conseguente esigibilità del tributo, evidentemente nel luogo nel quale tale condotta è stata realizzata, non essendo noto il luogo di immissione al consumo delle merci, cosicché correttamente è stato affermato dai giudici di merito che le condotte degli imputati hanno determinato l'esigibilità del tributo in territorio dello Stato con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana. 5. Il secondo motivo del ricorso di IM MO è inammissibile. Esso è manifestamente infondato laddove si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle censure formulate con l'atto di appello in ordine all'attribuzione all'odierno ricorrente del ruolo di promotore in seno al sodalizio criminale. In particolare, nella motivazione della sentenza di appello è stato chiarito che tale ruolo si ricava dalle dichiarazioni accusatorie di UG OR, che trovano riscontro nelle conversazioni intercettate tra i vari correi, dalle quali emerge che il MO costituiva un punto di riferimento per gli altri associati per la risoluzione di problemi organizzativi. Il motivo è inammissibile anche laddove denuncia la inutilizzabilità delle dichiarazioni del OR. Nel giudizio abbreviato, soprattutto se non subordinato dall'imputato ad eventuali integrazioni probatorie, la peculiarità del rito speciale implica la necessaria utilizzazione di tutte le prove in relazione alla consistenza e 7 completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, essendo onere dell'interessato eccepire in limine (cioè prima dell'instaurazione del procedimento) la loro eventuale illegittima acquisizione, onde impedirne l'apprezzamento da parte del giudice ai fini della valutazione di anticipata definibilità della regiudicanda. Con il che l'imputato accetta il rischio che — in caso di rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcune prove — il processo non possa più ritenersi definibile allo stato degli atti con conseguente reiezione della richiesta dì accesso al rito speciale. Se l'imputato opta, invece, per l'adozione del rito speciale, senza sollevare contestazioni o senza che il giudice ritenga di formulare rilievi d'ufficio, egli non può poi dolersi della utilizzazione di atti facenti parte del fascicolo del p.m. Una volta introdotto il rito contratto e, quindi, delimitata con certezza e con il concorso della volontà delle parti la piattaforma probatoria ai fini della decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni sulla validità degli atti o sull'utilizzabilità dei dati probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, salva l'ipotesi che i dati probatori in parola siano stati acquisiti in violazione di specifici divieti normativi, sì da essere affetti da radicale nullità ed inutilizzabilità rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie. Nel resto, le censure del ricorrente attengono al merito, in quanto dirette ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti, risultati soccombenti nei confronti della parte civile, devono pure essere condannati, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 14/05/2024.