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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3954/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3954/2025, promossa con ricorso depositato il 08/10/2025 da:
1) Parte_1
nata aBusto Arsizio il 05.11.1989 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Gabriella Giordano
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Maria C. Cambiaso,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bodio Lomnago (VA), in data 4 dicembre 2022
(anno 2022 atto n. 48 parte II serie C) senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina1 di 3 • dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
• ordinare al Comune di Bodio Lomnago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si
è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle
note scritte;
• i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
• I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla
a pretendere l'uno dall'altro rinunciando reciprocamente alla corresponsione di
qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
• Compensate le spese legali tra le Parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 04.12.2022 in Bodio Lomnago (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bodio Lomnago (anno 2022, atto n. 48, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. pagina2 di 3 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3954/2025, promossa con ricorso depositato il 08/10/2025 da:
1) Parte_1
nata aBusto Arsizio il 05.11.1989 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Gabriella Giordano
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Maria C. Cambiaso,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bodio Lomnago (VA), in data 4 dicembre 2022
(anno 2022 atto n. 48 parte II serie C) senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina1 di 3 • dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
• ordinare al Comune di Bodio Lomnago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si
è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle
note scritte;
• i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
• I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla
a pretendere l'uno dall'altro rinunciando reciprocamente alla corresponsione di
qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
• Compensate le spese legali tra le Parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 04.12.2022 in Bodio Lomnago (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bodio Lomnago (anno 2022, atto n. 48, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. pagina2 di 3 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3