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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14132 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona della dott.ssa ST AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.13048 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(PAZIN, 13/09/1955), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. STANISCIA NICOLA giusta procura speciale in atti;
attore
E
Controparte_1
(Cod. Fisc. ) in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv.
LL AN giusta procura speciale in atti;
convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Appello avverso opposizione a decreto ingiuntivo. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 15804 del 14/07/2022 resa nella causa iscritta al R.G.
24964/2021 il Giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 2258/2021 con il CP_1
quale il Giudice di pace ingiungeva all il pagamento, in favore di CP_1 [...]
in qualità di erede di , dell'importo di Euro 1.544,06, Pt_1 Persona_1
quali interessi dovuti per l'anno 1997 sulla sorte della pensione di reversibilità di cui alla sentenza n. 25713 (RG. 97931/1998).
L'appellante fondava l'impugnazione sulla base del seguente motivo.
Il predetto eccepiva l'omessa valutazione di una circostanza rilevante ossia il decreto ingiuntivo era stato ottenuto sulla base della sentenza di cui al giudizio (RG.
97931/1998) e avente ad oggetto il pagamento degli interessi calcolati sulla pensione
SOS di cui alla domanda n. 8500/00708822. Di contro la sentenza resa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo impugnata era stata fondata sulla sentenza n.
25713/01 resa in altro giudizio avente ad oggetto la pensione VOS /di vecchiaia del marito della . Deduceva quindi l'appellante trattarsi di due Persona_1
cause distinte con petitum e causa petendi diversi con la conseguenza che l'annullamento di una non provoca l'automatico annullamento dell'altro.
L'appellante concludeva pertanto chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l' che ha chiesto il rigetto dell'appello sulla base CP_1
di quattro motivi.
Con il primo motivo rilevava il difetto di legittimazione attiva per carenza della prova della legittimazione dell'appellante il quale non aveva provato la sua qualità di erede di;
con il secondo motivo eccepiva la nullità della procura in Persona_1
quanto non rilasciata in Italia non essendo indicato nel documento il luogo di rilascio 3 della stessa e, appurato che il ricorrente risiedeva all'estero, rilevando che ai fini della validità della procura era necessario rispettare le forme di legalizzazione da parte delle rappresentanza diplomatiche o consolari italiane all'estero ai sensi dell'art. 33
c. 2 del DPR n. 445/2000 o con sottoscrizione autentica dal notaio e fornita della cosidetta “apostille”; con il terzo motivo contestava la inesistenza del titolo atteso che la sentenza n. 25713, invocata dall'opposto, era stata oggetto di riforma da parte dal Tribunale di Roma in senso sfavorevole all'odierno appellante;
con il quarto motivo eccepiva la prescrizione del diritto rilevando come il diritto si era prescritto ai sensi dell'art. 2948 c. 4° cc.(5 anni) in quanto il termine di decorrenza, ai fini della prescrizione, andava computato dalla data di presentazione della domanda di pensione e non dalla data di pagamento della prestazione;
concludeva infine chiedendo di accertare, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del sig.
e la nullità della procura alle liti;
in via subordinata e nel merito, il Parte_1
rigetto dell'impugnazione confermando la decisione impugnata.
All'esito dell'udienza del 07/11/2023, il Giudice, ritenuto che la materia oggetto del presente procedimento (interessi su pensione di reversibilità del defunto coniuge di cui l'appellante assumeva essere titolare) apparteneva ad altra Sezione, rimetteva gli atti al Presidente della sezione.
Successivamente con ordinanza del 28/12/2023 la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo ed assegnata al Giudice dott.ssa AN che fissava l'udienza del
23/04/2024, svoltasi con modalità cartolari.
A detta udienza il Giudice adito rinviava all'udienza del 27 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni in cui la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'appello deve ritenersi infondato.
Ai fini di un esatto inquadramento della vicenda giova ripercorrere sommariamente i vari giudizi susseguitisi nel tempo.
Con sentenza n. 25713 (RG. 97931/1998) Il Tribunale di Roma dichiarava il diritto del de cuius ( madre dell'odierno appellante) alla Persona_1
liquidazione della pensione di reversibilità del proprio marito condannando l' al CP_1 4 pagamento dell'importo di Lire 43.691.550 oltre Lire 2.378.911 per interessi.
Con successiva sentenza n. 15053/2004 veniva rigettata la domanda di pensione del de cuius relativa al proprio marito.
Con sentenza n. 18338 del 24/11/2009 nel giudizio iscritto al RG. 15515/2009
+ 5387/2009 il Tribunale, preso atto della formazione di due giudicati contrastanti ossia le citate sentenze nn. 25713 e 15053, dava rilievo alla seconda sentenza, per ragioni cronologiche, e
per questi motivi
richiamandosi alla stessa rigettava la domanda di pensione formulata dal marito del de cuius ( ). Persona_1
Infine a seguito dell'appello promosso avverso la predetta sentenza e promossa dall'odierno attore in qualità di erede del de cuius, con sentenza n.
4910/2018, veniva dichiarata l'estinzione del giudizio con l'effetto di far divenire definitiva la sentenza 18338/2009.
Ciò premesso, occorre preliminarmente osservare che nel presente giudizio deve farsi applicazione della cosidetta “ragione più liquida” ossia esaminando la questione di più agevole risoluzione perché in grado di determinare la definizione del giudizio e quale principio a cui rifarsi nella fase decisoria come espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»;. (Cass. sez. lav., 20 maggio
2020, n. 9309)
Giova quindi soffermarsi sulla questione del titolo posto a fondamento della domanda.
La sig.ra era titolare di pensione in forza di sentenza di cui al RG. Per_1
97931/98 emessa dal Tribunale Civile di Roma e passata in giudicato introdotta con ricorso ex art. 414 cpc. 5
Orbene in qualità di erede di deduce Parte_1 Persona_1
che il decreto ingiuntivo impugnato avrebbe un oggetto (la pensione SOS di cui alla domanda n. 8500/00708822 e riconosciuta con sentenza n. 25713 (RG. 97931/1998) diverso da quello dalla sentenza n. 18839 (che riguarderebbe la pensione VOS/di vecchiaia del marito del de cuius) e da ciò farebbe discendere la conseguenza che l'annullamento di una non determina l'annullamento dell'altra.
Tale eccezione non coglie nel segno in quanto la sentenza n. 18339/2009, che ha raffrontato le due sentenze citate, fa espressamente riferimento al contrasto tra i due giudicati ossia quello di cui alle sentenze 25713 e 15053 vertenti pertanto su un medesimo oggetto e ha dato prevalenza alla seconda sentenza, in quanto più recente ed in forza della medesima ha rigettato la domanda del de cuius ( Persona_1
madre dell'appellante) di riconoscimento della pensione in capo al proprio
[...]
marito.
Ed invero nel corpo della sentenza così viene motivato: “Pertanto, atteso che secondo il conforme orientamento della SC “ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo”, deve finalmente concludersi che in forza delle statuizioni resa dal Tribunale con la sentenza n. 15053/2004 R. Sent. i diritti azionati in ricorso non esistono”.
L'eccezione dell'appellante, volta a contestare nel merito la predetta sentenza n. 18339 nel senso di sostenere che le sentenze ivi richiamate, n. 25713 e n. 15053 avrebbero oggetto diverso e quindi sarebbero autonome, mira a chiedere al
Tribunale una rivalutazione della vicenda nel merito della medesima sentenza n.
18839, ormai passata in giudicato, e pertanto questione che andava affrontata nell'ambito dell'eventuale giudizio di impugnazione.
A quest'ultimo riguardo in effetti l'appello veniva promosso ma poi con sentenza n. 4910/2018 il giudizio veniva dichiarato estinto con l'effetto di rendere la sentenza anzidetta n. 18339/2009 definitiva.
In forza di detto giudicato, avendo la sentenza in questione richiamato il 6 contenuto della sentenza n. 15053 che escludeva il diritto alla pensione di reversibilità ne consegue l'impossibilità anche di poter pretendere i relativi accessori quali gli interessi e pertanto non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione degli interessi formulata nel presente giudizio da parte di
[...]
in qualità di erede del de cuius in ragione Pt_1 Persona_1
dell'insussistenza del diritto principale.
Ciò a prescindere da qualunque valutazione sugli altri punti controversi del presente giudizio a partire dalla questione della legittimazione attiva dell'attore.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dei vari orientamenti nei giudizi intercorsi si ritiene di disporre la compensazione delle stesse.
PQM
- rigetta l'appello formulato da avverso la sentenza n. Parte_1
15804/2022 del Giudice di Pace di Roma;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma lì, 13/10/2025
Il Giudice
ST AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona della dott.ssa ST AN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.13048 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(PAZIN, 13/09/1955), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. STANISCIA NICOLA giusta procura speciale in atti;
attore
E
Controparte_1
(Cod. Fisc. ) in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv.
LL AN giusta procura speciale in atti;
convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Appello avverso opposizione a decreto ingiuntivo. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 15804 del 14/07/2022 resa nella causa iscritta al R.G.
24964/2021 il Giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 2258/2021 con il CP_1
quale il Giudice di pace ingiungeva all il pagamento, in favore di CP_1 [...]
in qualità di erede di , dell'importo di Euro 1.544,06, Pt_1 Persona_1
quali interessi dovuti per l'anno 1997 sulla sorte della pensione di reversibilità di cui alla sentenza n. 25713 (RG. 97931/1998).
L'appellante fondava l'impugnazione sulla base del seguente motivo.
Il predetto eccepiva l'omessa valutazione di una circostanza rilevante ossia il decreto ingiuntivo era stato ottenuto sulla base della sentenza di cui al giudizio (RG.
97931/1998) e avente ad oggetto il pagamento degli interessi calcolati sulla pensione
SOS di cui alla domanda n. 8500/00708822. Di contro la sentenza resa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo impugnata era stata fondata sulla sentenza n.
25713/01 resa in altro giudizio avente ad oggetto la pensione VOS /di vecchiaia del marito della . Deduceva quindi l'appellante trattarsi di due Persona_1
cause distinte con petitum e causa petendi diversi con la conseguenza che l'annullamento di una non provoca l'automatico annullamento dell'altro.
L'appellante concludeva pertanto chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l' che ha chiesto il rigetto dell'appello sulla base CP_1
di quattro motivi.
Con il primo motivo rilevava il difetto di legittimazione attiva per carenza della prova della legittimazione dell'appellante il quale non aveva provato la sua qualità di erede di;
con il secondo motivo eccepiva la nullità della procura in Persona_1
quanto non rilasciata in Italia non essendo indicato nel documento il luogo di rilascio 3 della stessa e, appurato che il ricorrente risiedeva all'estero, rilevando che ai fini della validità della procura era necessario rispettare le forme di legalizzazione da parte delle rappresentanza diplomatiche o consolari italiane all'estero ai sensi dell'art. 33
c. 2 del DPR n. 445/2000 o con sottoscrizione autentica dal notaio e fornita della cosidetta “apostille”; con il terzo motivo contestava la inesistenza del titolo atteso che la sentenza n. 25713, invocata dall'opposto, era stata oggetto di riforma da parte dal Tribunale di Roma in senso sfavorevole all'odierno appellante;
con il quarto motivo eccepiva la prescrizione del diritto rilevando come il diritto si era prescritto ai sensi dell'art. 2948 c. 4° cc.(5 anni) in quanto il termine di decorrenza, ai fini della prescrizione, andava computato dalla data di presentazione della domanda di pensione e non dalla data di pagamento della prestazione;
concludeva infine chiedendo di accertare, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del sig.
e la nullità della procura alle liti;
in via subordinata e nel merito, il Parte_1
rigetto dell'impugnazione confermando la decisione impugnata.
All'esito dell'udienza del 07/11/2023, il Giudice, ritenuto che la materia oggetto del presente procedimento (interessi su pensione di reversibilità del defunto coniuge di cui l'appellante assumeva essere titolare) apparteneva ad altra Sezione, rimetteva gli atti al Presidente della sezione.
Successivamente con ordinanza del 28/12/2023 la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo ed assegnata al Giudice dott.ssa AN che fissava l'udienza del
23/04/2024, svoltasi con modalità cartolari.
A detta udienza il Giudice adito rinviava all'udienza del 27 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni in cui la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'appello deve ritenersi infondato.
Ai fini di un esatto inquadramento della vicenda giova ripercorrere sommariamente i vari giudizi susseguitisi nel tempo.
Con sentenza n. 25713 (RG. 97931/1998) Il Tribunale di Roma dichiarava il diritto del de cuius ( madre dell'odierno appellante) alla Persona_1
liquidazione della pensione di reversibilità del proprio marito condannando l' al CP_1 4 pagamento dell'importo di Lire 43.691.550 oltre Lire 2.378.911 per interessi.
Con successiva sentenza n. 15053/2004 veniva rigettata la domanda di pensione del de cuius relativa al proprio marito.
Con sentenza n. 18338 del 24/11/2009 nel giudizio iscritto al RG. 15515/2009
+ 5387/2009 il Tribunale, preso atto della formazione di due giudicati contrastanti ossia le citate sentenze nn. 25713 e 15053, dava rilievo alla seconda sentenza, per ragioni cronologiche, e
per questi motivi
richiamandosi alla stessa rigettava la domanda di pensione formulata dal marito del de cuius ( ). Persona_1
Infine a seguito dell'appello promosso avverso la predetta sentenza e promossa dall'odierno attore in qualità di erede del de cuius, con sentenza n.
4910/2018, veniva dichiarata l'estinzione del giudizio con l'effetto di far divenire definitiva la sentenza 18338/2009.
Ciò premesso, occorre preliminarmente osservare che nel presente giudizio deve farsi applicazione della cosidetta “ragione più liquida” ossia esaminando la questione di più agevole risoluzione perché in grado di determinare la definizione del giudizio e quale principio a cui rifarsi nella fase decisoria come espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»;. (Cass. sez. lav., 20 maggio
2020, n. 9309)
Giova quindi soffermarsi sulla questione del titolo posto a fondamento della domanda.
La sig.ra era titolare di pensione in forza di sentenza di cui al RG. Per_1
97931/98 emessa dal Tribunale Civile di Roma e passata in giudicato introdotta con ricorso ex art. 414 cpc. 5
Orbene in qualità di erede di deduce Parte_1 Persona_1
che il decreto ingiuntivo impugnato avrebbe un oggetto (la pensione SOS di cui alla domanda n. 8500/00708822 e riconosciuta con sentenza n. 25713 (RG. 97931/1998) diverso da quello dalla sentenza n. 18839 (che riguarderebbe la pensione VOS/di vecchiaia del marito del de cuius) e da ciò farebbe discendere la conseguenza che l'annullamento di una non determina l'annullamento dell'altra.
Tale eccezione non coglie nel segno in quanto la sentenza n. 18339/2009, che ha raffrontato le due sentenze citate, fa espressamente riferimento al contrasto tra i due giudicati ossia quello di cui alle sentenze 25713 e 15053 vertenti pertanto su un medesimo oggetto e ha dato prevalenza alla seconda sentenza, in quanto più recente ed in forza della medesima ha rigettato la domanda del de cuius ( Persona_1
madre dell'appellante) di riconoscimento della pensione in capo al proprio
[...]
marito.
Ed invero nel corpo della sentenza così viene motivato: “Pertanto, atteso che secondo il conforme orientamento della SC “ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo”, deve finalmente concludersi che in forza delle statuizioni resa dal Tribunale con la sentenza n. 15053/2004 R. Sent. i diritti azionati in ricorso non esistono”.
L'eccezione dell'appellante, volta a contestare nel merito la predetta sentenza n. 18339 nel senso di sostenere che le sentenze ivi richiamate, n. 25713 e n. 15053 avrebbero oggetto diverso e quindi sarebbero autonome, mira a chiedere al
Tribunale una rivalutazione della vicenda nel merito della medesima sentenza n.
18839, ormai passata in giudicato, e pertanto questione che andava affrontata nell'ambito dell'eventuale giudizio di impugnazione.
A quest'ultimo riguardo in effetti l'appello veniva promosso ma poi con sentenza n. 4910/2018 il giudizio veniva dichiarato estinto con l'effetto di rendere la sentenza anzidetta n. 18339/2009 definitiva.
In forza di detto giudicato, avendo la sentenza in questione richiamato il 6 contenuto della sentenza n. 15053 che escludeva il diritto alla pensione di reversibilità ne consegue l'impossibilità anche di poter pretendere i relativi accessori quali gli interessi e pertanto non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione degli interessi formulata nel presente giudizio da parte di
[...]
in qualità di erede del de cuius in ragione Pt_1 Persona_1
dell'insussistenza del diritto principale.
Ciò a prescindere da qualunque valutazione sugli altri punti controversi del presente giudizio a partire dalla questione della legittimazione attiva dell'attore.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dei vari orientamenti nei giudizi intercorsi si ritiene di disporre la compensazione delle stesse.
PQM
- rigetta l'appello formulato da avverso la sentenza n. Parte_1
15804/2022 del Giudice di Pace di Roma;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma lì, 13/10/2025
Il Giudice
ST AN