Art. 2.
Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all'articolo 1, primo comma, rispetto agli stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 dalla legge 8 aprile 1976, n. 115 , debbono essere utilizzati esclusivamente per l'attivita' produttiva.
E' fatto divieto di ogni e qualsiasi contrattazione aziendale che comporti, direttamente o indirettamente, aumenti del costo del personale dipendente.
Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all'articolo 1, primo comma, rispetto agli stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 dalla legge 8 aprile 1976, n. 115 , debbono essere utilizzati esclusivamente per l'attivita' produttiva.
E' fatto divieto di ogni e qualsiasi contrattazione aziendale che comporti, direttamente o indirettamente, aumenti del costo del personale dipendente.