Versione
29 luglio 1977
29 luglio 1977
Art. 2.
Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all'articolo 1, primo comma, rispetto agli stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 dalla legge 8 aprile 1976, n. 115 , debbono essere utilizzati esclusivamente per l'attivita' produttiva.
E' fatto divieto di ogni e qualsiasi contrattazione aziendale che comporti, direttamente o indirettamente, aumenti del costo del personale dipendente.
Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all'articolo 1, primo comma, rispetto agli stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 dalla legge 8 aprile 1976, n. 115 , debbono essere utilizzati esclusivamente per l'attivita' produttiva.
E' fatto divieto di ogni e qualsiasi contrattazione aziendale che comporti, direttamente o indirettamente, aumenti del costo del personale dipendente.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 16/06/1988, n. 679Provvedimento: N. 679 ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800 ("Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali") e dell'art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1977, n. …Leggi di più...
- trattamento economico·
- personale "artistico e tecnico"·
- ord. 679/88.·
- contrattazioni aziendali implicanti aumenti di costo del personale·
- ius superveniens·
- enti lirici e istituzioni musicali assimilate·
- restituzione degli atti al giudice 'a quo'.·
- legge 14 agosto 1967, n. 800, art. 25; legge 22 luglio 1977, n. 426, art. 2, comma secondo.·
- enti pubblici·
- esclusione·
- cost., artt, 70, 76, 77, 97, 113.·
- disciplina