Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3221 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 12/06/1985 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 18/05/1982 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Maggiore Toselli n. 87, presso lo studio dell'Avv. Billitteri Gaetano, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
Tribunale di Palermo sez. I civile
Con il ricorso iscritto in data 05/07/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21 gennaio 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è
possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ a) la casa coniugale, sita in Palermo, via Villa Giocosa n. 42 è di proprietà della madre
(50% nuda proprietà) mentre la restante quota è di proprietà del fratello Controparte_1
(25% nuda proprietà) e di (25% nuda proprietà). Per tali Controparte_2 Parte_2
motivi resterà assegnata alla IG.ra che la abiterà insieme al figlio;
Pt_2
b) il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori e avrà dimora prevalente presso la madre,
con facoltà di ciascun genitore di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale,
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
c) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio (scuola, sport,
tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc…) verranno prese concordemente dai genitori;
d) la SI.ra pertanto, nell'ottica dei principi ispiratori della Legge n. Parte_2
54/2006, si impegna a garantire al figlio minore adeguati tempi di permanenza dello stesso presso il genitore coaffidatario e, in ogni caso, tali da consentire al minore di mantenere una relazione continua e concreta con il padre.
In merito al regime di visita, i genitori saranno liberi di stabilire i criteri da adottare compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi, nonché le eIGenze del figlio.
In caso di contrasto, i IGg.ri e chiedono che il Tribunale preveda il Pt_2 Pt_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile seguente regime di incontri (si allega piano genitoriale):
1) il padre, avuto riguardo alle eIGenze extrascolastiche del figlio, agli impegni professionali nonché alle eIGenze della IG.ra , terrà con sé il figlio Parte_2
almeno due sere a settimana, nello specifico il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore
22:30;
2) il padre, avuto riguardo alle eIGenze extrascolastiche del figlio, nonché alle eIGenze della IG.ra , terrà con sé il bambino due weekend al mese, Parte_2
dalle 20:00 del venerdì sera alle 20:00 della domenica, con pernottamento presso il proprio domicilio;
3) in relazione alle vacanze natalizie e di fine anno del figlio, i separandi adotteranno il criterio della rotazione;
pertanto, a far data dal corrente anno, il figlio trascorrerà la prima metà di detto periodo di vacanza con la madre e con il padre la seconda metà. Lo stesso principio sarà utilizzato per le vacanze estive.
4) durante i periodi di dimora del figlio presso uno dei genitori, dovranno essere garantiti contatti telefonici giornalieri con l'altro genitore.
e) In relazione agli aspetti economici, i coniugi stabiliscono che il IG. : Parte_1
- corrisponderà mensilmente entro il 10 di ogni mese alla IG.ra la somma di Parte_2
€ 750,00 per il sostentamento del figlio e € 250,00 a titolo di mantenimento per la moglie.
f) Al fine di scongiurare l'insorgenza di possibili ragioni di conflitto circa l'individuazione delle spese rimborsabili, appare opportuno adottare sul punto una disciplina maggiormente dettagliata, dovendosi distinguere tra esborsi che potranno essere sostenuti integralmente da ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e spese il cui rimborso
è, invece, condizionato al preventivo accordo.
Segnatamente, tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:
- le spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario nazionale, tickets sanitari;
- le spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- le spese extrascolastiche relative a: tempo prolungato a scuola, pre-scuola e dopo-scuola,
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie, il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo dei coniugi figurano:
- le spese extrascolastiche relative a: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze;
- le spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari.
Relativamente a queste ultime, ai fini del rimborso va previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà essere da costui essere rimborsata
(limitatamente all'aliquota di pertinenza del 50%); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo. In ogni caso, il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile - I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione e successivo divorzio,
hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...], Parte_1
in data 12/06/1985 e , nata a [...], in data [...]; Parte_2
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 05/07/2024
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 ( matrimonio celebrato in data 09/07/2018 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 28, parte I, anno 2018 );
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 30/01/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile