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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 105-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Gabriella Pompetti Giudice
Dott.ssa Maria IA NT Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 105-1/2025 promosso da
(R.F. 30/2006), già corrente in Maiolati Spontini (AN), in persona Parte_1 del Curatore Avv. Francesca Pentericci, rappresentato dall'Avv. Manola Micci nei confronti di
(C.F./P.I. ), già corrente in Maiolati Controparte_1 P.IVA_1
Spontini (AN) Via Montecarottese n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. ), cancellata dal Registro delle imprese il Controparte_1 C.F._1
20/02/2025;
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...], in estensione ai sensi dell'art.256 CCII, già socio accomandatario illimitatamente responsabile e rappresentante della Controparte_1
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Pagina 1 Sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 121 CCII, atteso, in primo luogo, che la società debitrice, regolarmente costituita, ha omesso la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII in riferimento ai limiti previsti per la qualificazione di “impresa minore” e, anzi, ha prodotto scritture contabili e dichiarazioni fiscali da cui si evince il superamento delle soglie dimensionali: nello specifico, dalla dichiarazione dei redditi societari per il periodo di imposta 2023, allegata dalla resistente, e parimenti trasmessa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 41 co. 6
CCII, risultano ricavi per € 276.600,00, mentre per il periodo di imposta 2022 risultano ricavi per € 423.828,00.
Spetta, in ogni caso, al debitore dimostrare che non ricorrono le condizioni previste per l'apertura della liquidazione giudiziale, potendosi servire di qualunque mezzo che risulti idoneo a rappresentare la situazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. nn. 35381/2022, 25025/2020, 12681/2020, 6991/2019), cosicché, qualora l'imprenditore non adempia all'onere probatorio, è possibile ritenere superate le soglie dimensionali (Cass. n. 13746/2017).
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del dell'obbligo di pagamento di somme, a titolo di Parte_1 canoni di locazione (affitto d'azienda) non corrisposti, per circa € 49.375,68, comprensivi di spese, interessi e competenze.
Si rileva che detto credito, accertato dalla sentenza provvisoriamente esecutiva n.
2164/2024 resa dall'intestato Tribunale ex art 429 c.p.c. è attualmente in contestazione, essendo pendente presso la Corte di Appello di Ancona il giudizio n. 474/2025, ove, con decreto di rigetto del 26.10.2025, è stata respinta l'istanza di inibitoria avanzata dalla società debitrice.
Sul punto, si osserva che, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il credito azionato ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale può essere anche contestato, illiquido, condizionato o non ancora esigibile, essendo sufficiente che il tribunale accerti incidentalmente la sua esistenza in base ai fatti allegati e provati dalle parti, senza necessità di titolo esecutivo o accertamento giudiziale definitivo (Cass. n. 26370/2025) e verifichi che il ricorrente sia effettivamente creditore, e dunque legittimato ad agire, nei confronti del resistente (Cass.
n. 4406 del 2025).
Nel caso di specie, parte istante ha dedotto e documentato di essere titolare della pretesa ad una prestazione pecunaria rimasta, in tutto o in parte, ineseguita, stante l'inadempimento dell'obbligazione del pagamento dei canoni di locazione maturati in ragione del contratto dell'11.06.2021, dichiarato risolto di diritto dal Tribunale di Ancona con la citata sentenza n. 2164/2024, avente ad oggetto l'immobile adibito ad Hotel e
Pagina 2 ristorante, sito a Maiolati Spontini (AN), condotto dalla società debitrice: in ragione di dette circostante, ritiene il Tribunale che, in applicazione del richiamato principio di diritto, sussiste in capo al ricorrente la legittimazione alla proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ciò posto, come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti della debitrice risultano carichi pendenti per debiti tributari definitivamente accertati da Agenzia delle Entrate per circa € 16.742,67, oltre che un'esposizione debitoria verso a titolo di contributi e sanzioni civili per € 14.642,50. CP_2
Parte resistente ha dedotto che, nelle more, in relazione alla posizione debitoria complessiva, calcolata dalla stessa in € 30.039,60, comprensiva del debito indicato dall è stato raggiunto con Agenzia delle Entrate un accordo per la rateizzazione CP_2 delle predette somme, in relazione al quale il sig. già socio Controparte_1 accomandatario, ha pagato unicamente la prima rata pari ad € 297,28, in data
28.11.2025.
Sul punto, si rileva che, in tema di fallimento (ora di liquidazione giudiziale), la concessione di una rateizzazione da parte dell non esclude la Controparte_3 qualificazione del debito come “scaduto e non pagato” ai fini dell'accertamento del presupposto oggettivo di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, L.Fall., in quanto non implica una novazione dell'obbligazione, ma solo una dilazione del pagamento (Cass. n.
4201/2025).
Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F./P.I. ), già corrente in Maiolati Controparte_1 P.IVA_1
Spontini (AN) Via Montecarottese n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. ), cancellata dal Registro delle imprese il Controparte_1 C.F._1
20/02/2025;
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...], in estensione ai sensi dell'art.256 CCII, già socio accomandatario illimitatamente responsabile e rappresentante della Controparte_1
Pagina 3 NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Maria
IA NT
NOMINA curatore il Rag. il cui nominativo è stato individuato attingendo Persona_1 dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della e all'esito della verifica della CP_4 sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 14/04/2026, ore 10.30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Pagina 4 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria IA NT dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Gabriella Pompetti Giudice
Dott.ssa Maria IA NT Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 105-1/2025 promosso da
(R.F. 30/2006), già corrente in Maiolati Spontini (AN), in persona Parte_1 del Curatore Avv. Francesca Pentericci, rappresentato dall'Avv. Manola Micci nei confronti di
(C.F./P.I. ), già corrente in Maiolati Controparte_1 P.IVA_1
Spontini (AN) Via Montecarottese n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. ), cancellata dal Registro delle imprese il Controparte_1 C.F._1
20/02/2025;
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...], in estensione ai sensi dell'art.256 CCII, già socio accomandatario illimitatamente responsabile e rappresentante della Controparte_1
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Pagina 1 Sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 121 CCII, atteso, in primo luogo, che la società debitrice, regolarmente costituita, ha omesso la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII in riferimento ai limiti previsti per la qualificazione di “impresa minore” e, anzi, ha prodotto scritture contabili e dichiarazioni fiscali da cui si evince il superamento delle soglie dimensionali: nello specifico, dalla dichiarazione dei redditi societari per il periodo di imposta 2023, allegata dalla resistente, e parimenti trasmessa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 41 co. 6
CCII, risultano ricavi per € 276.600,00, mentre per il periodo di imposta 2022 risultano ricavi per € 423.828,00.
Spetta, in ogni caso, al debitore dimostrare che non ricorrono le condizioni previste per l'apertura della liquidazione giudiziale, potendosi servire di qualunque mezzo che risulti idoneo a rappresentare la situazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. nn. 35381/2022, 25025/2020, 12681/2020, 6991/2019), cosicché, qualora l'imprenditore non adempia all'onere probatorio, è possibile ritenere superate le soglie dimensionali (Cass. n. 13746/2017).
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del dell'obbligo di pagamento di somme, a titolo di Parte_1 canoni di locazione (affitto d'azienda) non corrisposti, per circa € 49.375,68, comprensivi di spese, interessi e competenze.
Si rileva che detto credito, accertato dalla sentenza provvisoriamente esecutiva n.
2164/2024 resa dall'intestato Tribunale ex art 429 c.p.c. è attualmente in contestazione, essendo pendente presso la Corte di Appello di Ancona il giudizio n. 474/2025, ove, con decreto di rigetto del 26.10.2025, è stata respinta l'istanza di inibitoria avanzata dalla società debitrice.
Sul punto, si osserva che, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il credito azionato ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale può essere anche contestato, illiquido, condizionato o non ancora esigibile, essendo sufficiente che il tribunale accerti incidentalmente la sua esistenza in base ai fatti allegati e provati dalle parti, senza necessità di titolo esecutivo o accertamento giudiziale definitivo (Cass. n. 26370/2025) e verifichi che il ricorrente sia effettivamente creditore, e dunque legittimato ad agire, nei confronti del resistente (Cass.
n. 4406 del 2025).
Nel caso di specie, parte istante ha dedotto e documentato di essere titolare della pretesa ad una prestazione pecunaria rimasta, in tutto o in parte, ineseguita, stante l'inadempimento dell'obbligazione del pagamento dei canoni di locazione maturati in ragione del contratto dell'11.06.2021, dichiarato risolto di diritto dal Tribunale di Ancona con la citata sentenza n. 2164/2024, avente ad oggetto l'immobile adibito ad Hotel e
Pagina 2 ristorante, sito a Maiolati Spontini (AN), condotto dalla società debitrice: in ragione di dette circostante, ritiene il Tribunale che, in applicazione del richiamato principio di diritto, sussiste in capo al ricorrente la legittimazione alla proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ciò posto, come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti della debitrice risultano carichi pendenti per debiti tributari definitivamente accertati da Agenzia delle Entrate per circa € 16.742,67, oltre che un'esposizione debitoria verso a titolo di contributi e sanzioni civili per € 14.642,50. CP_2
Parte resistente ha dedotto che, nelle more, in relazione alla posizione debitoria complessiva, calcolata dalla stessa in € 30.039,60, comprensiva del debito indicato dall è stato raggiunto con Agenzia delle Entrate un accordo per la rateizzazione CP_2 delle predette somme, in relazione al quale il sig. già socio Controparte_1 accomandatario, ha pagato unicamente la prima rata pari ad € 297,28, in data
28.11.2025.
Sul punto, si rileva che, in tema di fallimento (ora di liquidazione giudiziale), la concessione di una rateizzazione da parte dell non esclude la Controparte_3 qualificazione del debito come “scaduto e non pagato” ai fini dell'accertamento del presupposto oggettivo di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, L.Fall., in quanto non implica una novazione dell'obbligazione, ma solo una dilazione del pagamento (Cass. n.
4201/2025).
Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F./P.I. ), già corrente in Maiolati Controparte_1 P.IVA_1
Spontini (AN) Via Montecarottese n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. ), cancellata dal Registro delle imprese il Controparte_1 C.F._1
20/02/2025;
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...], in estensione ai sensi dell'art.256 CCII, già socio accomandatario illimitatamente responsabile e rappresentante della Controparte_1
Pagina 3 NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Maria
IA NT
NOMINA curatore il Rag. il cui nominativo è stato individuato attingendo Persona_1 dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della e all'esito della verifica della CP_4 sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 14/04/2026, ore 10.30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Pagina 4 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria IA NT dott. Roberto Sereni Lucarelli
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