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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 884 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via Luigi Sturzo n. 5 presso C.F._1 lo studio dell'avv. Paolo Siciliano, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 11.09.2025; attrice
E
, nato a [...] il [...]; CP_1 convenuto contumace
Oggetto: modifica delle condizioni relative alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 11.09.2025, ha dedotto di avere Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , in costanza della quale è nata il CP_1
12.01.2013 una figlia minore, di nome;
il Tribunale di Paola, con decreto n. Persona_1
1001/2015 del 24.11.2015, a definizione del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 300/2015, ha omologato l'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore;
tuttavia, la situazione personale, lavorativa, economica del convenuto è successivamente mutata;
infatti, nel mese di maggio 2021, lo stesso ha scoperto di essere gravemente malato, essendogli stato diagnosticato un “mieloma multiplo” e
1 le cure chemioterapiche cui si è sottoposto lo hanno portato a prolungate assenze dal luogo di lavoro (ovvero il Supermercato Vivo sito in Paola), sicché, in data 5.07.2022, la società D.C.
Services s.r.l., gestore del medesimo supermercato, lo ha licenziato per superamento del periodo di comporto;
nel frattempo, ha intrapreso una nuova relazione sentimentale con CP_1 un'altra donna, di nome , dalla cui unione è nata il [...] una figlia di Persona_2 nome e gli stessi il 9.02.2022 si sono sposati;
quindi, ha incardinato presso Per_3 CP_1 il Tribunale di Paola il giudizio iscritto al R.G.V.G. n. 1116/2022, chiedendo la revisione dell'assegno di mantenimento già previsto in favore della figlia minore e, con decreto del Per_1
13.01.2023 (non impugnato), è stato disposto, a parziale modifica del sopraindicato decreto del
24.11.2015, che il convenuto contribuisse al mantenimento della minore mediante il Per_1 versamento della somma mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, nonché partecipasse nella misura del 50% alle spese mediche occorrenti per la medesima minore, consegnando le relative somme alla stessa attrice, con rilascio di regolare quietanza;
tuttavia, il convenuto ha manifestato un grave e persistente disinteresse, sia affettivo che economico, nei confronti della figlia minore, omettendo di partecipare alle spese per lei necessarie e disattendendo ogni forma di collaborazione nella sua gestione quotidiana;
in particolare, lo stesso non ha alcun tipo di rapporto con , rifiuta sistematicamente di Per_1 contribuire alle spese per lei occorrenti, seppur indispensabili (come quelle per occhiali, gite scolastiche e materiale didattico), non esercita il diritto di visita, si oppone immotivatamente ad attività scolastiche e scelte educative riguardanti la medesima minore. Pertanto,
[...]
invocando la parziale modifica delle statuizioni vigenti, ha chiesto l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto esposto nella narrativa del presente atto, che l'affidamento della prole condiviso con il sig. è CP_1 contrario agli interessi della minore;
b) per l'effetto, disporre l'affidamento esclusivo della minore a favore della ricorrente;
c) disporre, altresì, ai sensi e per gli effetti delle Per_1 disposizioni di cui all'art. 337 quater c.p.c. ultimo comma, che le decisioni di maggiore interesse per la prole siano adottate dalla sig.ra la quale si farà carico di tutte le Parte_1 spese straordinarie, sanitarie, di cui la figlia avrà bisogno, con esonero della contribuzione nella misura del 50% del sig. , fermo restando a suo carico l'obbligo di mantenimento nella CP_1 misura già determinata. d) con le più ampie riserve di chiedere ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 330 c.c. e per le casali sopra eninciate, pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti di . Vinte le spese e competenze di giudizio”. CP_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 15.09.2025.
La , regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché all'udienza CP_1 dell'1.12.2025 è stata dichiarata la sua contumacia.
Altresì, a detta udienza è stata ascoltata la minore e, all'esito, l'attrice ha chiesto la Persona_1 decisione della causa mediante la disposizione dell'affido esclusivo della stessa minore in suo
2 favore e, a precisazione delle conclusioni rassegnate in ricorso, che fossero poste a suo esclusivo carico tutte le spese straordinarie per lei occorrenti, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola, rinunciando alla partecipazione del convenuto pro quota.
Esaminati gli atti di causa, le domande proposte dall'attrice sono suscettibili di accoglimento.
In primo luogo, va disposto, a modifica delle statuizioni vigenti, l'affido esclusivo della figlia minore in favore della madre, con collocamento presso di lei. Persona_1
Si evince, infatti, dagli atti di causa il disinteresse mostrato dal convenuto nei confronti della figlia minore, confermato anche dal contegno processuale da lui assunto (essendo rimasto contumace). Invero, quanto dedotto dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza dell'1.12.2025 dalla minore (di anni dodici). Quest'ultima, infatti, Persona_1 assumendo un contegno pacato e tranquillo, ha affermato: “non ho un bel rapporto con mio padre, non parliamo quasi mai e quando raramente succede dice cose che non condivido;
in realtà, non sa cosa dire e non sa fare il padre, come mi ha detto anche lui, perché non lo ha mai fatto;
da molto non passiamo un po' di tempo insieme, neppure mi ricordo quando è stata
l'ultima volta;
quando ho dei problemi, non penso di potermi confidare con mio padre perché ho difficoltà a parlargli e a riconoscere la sua figura nella mia vita;
in realtà, mi confido e mi conosce più il compagno di mamma che mio padre;
anche quando ho bisogno di qualcosa, mio padre si arrabbia sempre perché non vuole contribuire, dicendo che si tratta di cose che non servono, anche se quando lo chiamo (quelle poche che succede) è solo per cose necessarie, tipo gli occhiali e le gite scolastiche;
con mia mamma, invece, ho un ottimo rapporto, lei si occupa di me in via esclusiva” (cfr. verbale dell'udienza dell'1.12.2025).
Ebbene, a fronte della situazione di sostanziale abbandono affettivo, educativo ed economico descritta da (da cui è conseguita l'inesistenza di un reale legame padre-figlia), è Persona_1 emersa una manifesta e grave inadeguatezza del convenuto a esercitare il ruolo genitoriale. Ciò posto, è noto che, in materia di affidamento di figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere e educare il figlio, avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché in considerazione della personalità del genitore. La questione dell'affidamento della prole è, in ogni caso, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n.
28244/2019). È, poi, pacifico che il disinteresse (morale e/o materiale) mostrato da un genitore
3 nei confronti di un figlio minore è altamente sintomatico della totale inidoneità dello stesso ad affrontare e gestire un affido condiviso, sicché si configura una situazione di contrarietà al preminente interesse del minore, ostativa alla disposizione di tale regime, presupponendo lo stesso la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del figlio minore (cfr. in tal senso, ex plurimis, Tribunale Bari n. 3486 del 5.10.2021, secondo cui “Va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole. Infatti la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso”, e Tribunale Vicenza n. 2328 dell'11.11.2019, secondo cui “È ben vero che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità con conseguente affidamento dei figli ad entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se
l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma il provato completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del minore (manifestatosi in modo evidente in diversi anni), legittima la richiesta della madre di affido esclusivo. Invero
l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che, in caso di disinteresse del genitore, manca del tutto, stante
l'inidoneità dello stesso ad occuparsi in maniera costante del figlio”). Dunque, in ragione della grave condotta assunta dal convenuto, l'affido condiviso della minore ad entrambi i Persona_1 genitori (allo stato vigente) deve ritenersi in contrasto con il preminente interesse della medesima minore, sicché va disposto il suo affido esclusivo alla madre (già suo genitore di riferimento e rispetto alla quale non è emersa alcuna criticità e/o problematica a ricoprire il ruolo genitoriale), con collocamento presso di lei.
Inoltre, la condotta oppositiva tenuta dal convenuto in ordine alla sua partecipazione alle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore (allo stato prevista nella misura del 50%) induce a ritenere opportuno l'accoglimento dell'ulteriore domanda con cui l'attrice ha chiesto (come precisato all'udienza dell'1.12.2025) di porre a suo totale carico dette spese, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola.
La natura delle questioni trattate rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 884/2025, a parziale modifica delle statuizioni adottate con il decreto emesso il 13.01.2023 a definizione del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1116/2022, così provvede:
4 - dispone l'affido esclusivo della figlia minore in favore della madre Persona_4
, con collocamento presso di lei;
Parte_1
- dispone che provveda in via esclusiva alle spese extra assegno da Parte_1 sostenere nell'interesse della figlia minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel
Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola il 10.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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