Art. 648.
(Notificazione del precetto).
Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario.
Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.
(Notificazione del precetto).
Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario.
Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.