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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/07/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 26/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, iscritta al n. 26/2024 R.G. Lav. promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. E. Di Tillo, Pt_1
elettivamente domiciliato come in atti appellante
contro
:
, quale vedova di , rappresentata e difesa dall'Avv. G. Pierluigi, Parte_2 Persona_1
elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di SO , vedova di Parte_2 Persona_1
esponeva:
1 -che il proprio marito, esercente attività di edilizia presso la propria ditta individuale, il 10/3/2001, mentre stava lavorando, cadde a terra da una grande altezza e fu ricoverato all'ospedale di Isernia laddove fu sottoposto ad interventi chirurgici e trasfusioni;
-che a settembre 2011, in occasione di un ricovero presso l'U.O.C. di Malattie Infettive del P.O.
“A. Cardarelli” di SO per lo studio di una febbre di origine oscura gli fu diagnosticata la malattia da HIV-1 (stadio B2) con prescrizione di terapia antiretrovirale;
-che a dicembre del 2011 questi fu nuovamente ricoverato presso l'Ospedale di SO con diagnosi di Linfoma anaplastico a grandi cellule ALK negativo stadio IV,
-che lo stesso decedette il 4/8/2012;
-che l' riconobbe l'infortunio sul lavoro;
Pt_1
-di aver chiesto il 28/8/013 il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi della legge 210/1992 per l'infezione da HIV come conseguenza delle emotrasfusioni avutesi nel corso del ricovero in ambiente ospedaliero a seguito dell'infortunio sul lavoro del 2001 e che la CMO di Bari aveva ritenuto soddisfatto il nesso di causalità materiale tra la somministrazione di emoderivati e la conseguente infezione da HIV nonchè tra l'infezione da HIV ed il linfoma anaplastico;
-di aver diritto alla rendita ai superstiti.
L' si costituiva in giudizio contestando le avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto del Pt_1
ricorso.
Con sentenza in data 6/2/2024 il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda condannando l' Pt_1
a corrispondere alla ricorrente la rendita ai superstiti oltre accessori di legge dalla domanda amministrativa.
2. L'appello e le difese dell'appellato.
Avverso siffatta sentenza proponeva appello l' , spiegando le seguenti conclusioni: Pt_1
“In accoglimento del presente gravame: In totale riforma della sentenza gravata rigettare nel merito la domanda proposta dalla sig.ra , in qualità di vedova di , in ordine al Parte_2 Persona_1 riconoscimento del diritto alla rendita a superstiti”, chiedendo altresì in via istruttoria disporsi il rinnovo della CTU.
Argomentava diffusamente in ordine ai motivi di doglianza, come da atto di appello, che in parte qua si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
2 La nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto Pt_2 dell'appello con ampie argomentazioni che, del pari, si richiamano ed abbiansi come qui riportate e trascritte.
Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e non merita, perciò, accoglimento.
Va in primo luogo rimarcato quanto condivisibilmente precisato dal primo giudice nelle pagg. 4 e
5 della sentenza impugnata circa l'applicabilità al caso di specie non già dell'art. 83 bensì dell'art. 80 DPR n. 1124/65, le cui argomentazioni si richiamano e si riportano di seguito:
“Nel caso di specie la diagnosi del linfoma (settembre 2011) è avvenuta oltre il decennio dalla data dell'infortunio (10.3.2001), e tuttavia nel caso di specie non va applicato l'art.83 bensì l'art.80 del
TU n.1124. Infatti la stessa S.C. (sentenza 17 gennaio 2018, n. 1048), dopo aver analizzato le diverse pronunce della Corte Costituzionale sull'art.83 citato (sentenze n. 80/1971, n. 32/1977, n.
358/1991) ha richiamato il contenuto di quella n. 46 del 2010 in cui (proprio in riferimento ad un caso di aggravamento di malattia professionale oltre il quindicennio) la Corte Costituzionale ha indicato l'applicazione della disciplina degli artt. 80 e 132 del d.p.r. n. 1124/1965 che regolano l'ipotesi di malattia, affermando che il medesimo principio deve trovare applicazione anche nell'ambito, contiguo rispetto a quello dell'evoluzione in peius della malattia professionale per cui non può operare l'art. 83 d.p.r. n. 1124/1965 nel caso di peggioramento delle condizioni di inabilità dovuto, non alla naturale evoluzione del processo morboso seguente all'infortunio, ma ad una concausa sopravvenuta originata pur sempre dall'infortunio oggetto di indennizzo, poiché è solo la naturale evoluzione che soggiace alla regola della stabilizzazione dei postumi, mentre la concausa sopravvenuta causalmente dipendente dall'infortunio, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui all'art. 83 settimo comma t.u. n.1124/1965 e non ne consente l'applicazione. Nel caso di specie l'HIV-1 ed il linfoma a grandi cellule che hanno determinato il decesso del non possono ritenersi naturale evoluzione Per_1 dell'infortunio in quanto determinati (come accertato dalla CMO di Bari nel 2014) dalle successive trasfusioni subite dal a seguito degli interventi chirurgici post infortunio, quindi Per_1
3 indubbiamente concause sopravvenute ma causalmente (perché le trasfusioni si sono rese necessarie -nei fatti- per le lesioni da infortunio) dipendenti dall'infortunio.”
Orbene, nel caso di specie, la concausalità è stata accertata nel corso del giudizio di primo grado dall'allora nominato CTU, e ribadita dal CTU nominato nel presente grado, dott.ssa che, Per_2
dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici in relazione all'accertamento medico, cui ci si riporta pertanto in parte qua, attesa anche la qualifica professionale della consulente ed il suo disinteresse all'esito del giudizio, è pervenuta, sulla base del sereno ed obiettivo esame clinico e della documentazione sanitaria agli atti, alla conclusione medico legale, peraltro non contrastata da validi elementi di argomentazione acquisiti al processo, alle seguenti conclusioni:
“Sulla base della documentazione in atti e dal raccordo anamnestico fornito dalla coniuge, sig.ra risulta che è stato affetto da: “Exitus in pregresso politrauma Parte_2 Persona_1
lavorativo trattato con interventi chirurgici, emotrasfusioni e sommistrazione di emoderivati.
Malattia HIV stadio B2. Linfoma T non Hodking a grandi cellule TALK – IV stadio”
-Relativamente alle trasfusioni di sangue ed emoderivati, si individua nella somministrazione di emoderivati, non adeguatamente testati all'epoca del primo ricovero del 10.03.2001, la causa della malattia da HIV da cui fu affetto il signor . Persona_1
-Per quanto attiene il linfoma anaplastico a grandi cellule ALK negativo, la grave immunodeficienza, legata alla HIV, ha contribuito alla genesi e all'aggravamento della malattia tumorale, assumendo così il ruolo di concausa preponderante ed efficiente nel produrre l'exitus del periziando.”
Dalle considerazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4.Le spese, ivi comprese quelle della CTU espletata nel presente grado, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5.Va, infine, dato atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
4 SO in data 6/2/2024 e con ricorso qui depositato il 26/2/2024 da Pt_1 nei confronti di in qualità di erede di Parte_2 Persona_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado che si liquidano in complessivi €2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CAP come per legge, con distrazione;
-pone a carico dell' le spese della CTU espletata nel presente grado liquidate in complessivi Pt_1
€290,00 per onorario, oltre accessori di legge;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
SO, 6/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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