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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11211 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 12556/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO Presidente -
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12556 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ciro Renino, presso cui elettivamente domicilia in Portici (NA), al Corso Garibaldi, n. 179;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
in data 27/07/1978, e residente in [...]a Cremano (NA), alla via
Picenna, n. 17;
RESISTENTE CONTUMACE NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 03/02/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo: di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo”; che “il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei 2 minori, venga determinato in € 1200 oltre il 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 01/07/2020, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art. 3, n.2, lett. b) L. n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre l'adozione dei provvedimenti in merito all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Instaurata la fase presidenziale ove parte resistente non compariva, il
Presidente, con ordinanza del 17/11/2020, non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, confermava la disciplina della sentenza di separazione e, previa nomina del Giudice istruttore, rimetteva le parti davanti allo stesso.
Nonostante la regolare notifica dell'ordinanza presidenziale, il resistente non si costituiva e, pertanto, con ordinanza depositata in data 16/02/2021 ne veniva dichiarata la contumacia e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 22/06/2021, il Giudice istruttore incaricava i Servizi
Sociali competenti per territorio di monitorare i rapporti genitori-figli, in particolare in ordine alla regolarità della frequentazione degli stessi con il genitore non convivente ed alle ragioni di un'eventuale difficoltà di relazione tra gli stessi, previa, se del caso, audizione di entrambi i genitori nonché dei figli, e del personale scolastico della scuola dei minori.
Ascoltati tutti i figli della coppia all'udienza del 23/06/2022 in considerazione delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati, con ordinanza del 15/10/2024 venivano invitati e Servizi Sociali al deposito delle relazioni conclusive con contestuale fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 04/02/2025 parte ricorrente concludeva come da propri atti: conseguentemente, il Giudice, con ordinanza depositata in pari data, tratteneva la causa in decisione innanzi al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 1087/2019 (RG. 26614/2015), passata in giudicato (come da attestazione in atti).
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. n. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b),
L. n. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 L. n. 74/1987 e dalla L. n.
55/2015: attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e, perciò, non possa più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda di affidamento dei due figli minori della coppia
( , nato il [...]; , nata il Persona_1 Persona_2
08/01/2010).
Premesso che il figlio (nato il [...]) è divenuto Persona_3
maggiorenne e, quindi, nulla deve disporsi in merito al suo affidamento, il
Collegio deve invece pronunciarsi sulla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei figli minori, e . Persona_1 Persona_2
Sul punto, si ricordi che, in applicazione dell'art. 337 ter c.c., la giurisprudenza ha costantemente affermato che il regime dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr.: Cass., n. 6535/2019) al fine di assicurare il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr.: Cass., n. 1777/2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori
(cfr.: Cass., n. 5108/2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr.: Cass., n.
12474/2024; Cass., n. 977/2017). Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa alcun elemento atto a derogare alla regola dell'affido condiviso, in quanto, alla luce di quanto richiesto da parte ricorrente e delle risultanze delle attività espletate dai Servizi Sociali incaricati, non è emersa la completa assenza/inadeguatezza di alcun genitore dalla vita dei figli minori.
Pertanto, non avendo altresì parte ricorrente dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata degli stessi il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, il
Collegio, alla luce anche dell'ascolto dei minori avvenuto sia in sede processuale e sia presso i Servizi Sociali incaricati, ritiene vada disposto l'affido condiviso di e . Persona_1 Persona_2
In merito alla residenza privilegiata, essa è da individuarsi presso la madre
(la quale convive con un nuovo compagno), alla luce di Parte_1
quanto emerge dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali incaricati nel corso del giudizio.
Da un lato, , nei vari incontri espletati presso i Servizi Persona_2
Sociali incaricati, ha sempre e costantemente affermato di avere un rapporto equilibrato con tutti (col padre, con la madre e con il compagno della madre), confermando di trovarsi bene sia quando è dalla madre, sia quando va dal padre. Dei tre figli, infatti, è sempre stata colei che, Per_2
anche per aspetti caratteriali, ha manifestato meno segni di insofferenza verso la madre e soprattutto verso la supposta forte presenza del compagno della madre.
Dall'altro lato, , così come il fratello , nel corso dei Persona_1 Per_3
vari incontri svoltisi presso i Servizi Sociali incaricati, ha manifestato un certo grado di insofferenza verso la madre e, soprattutto, verso il compagno della madre, il quale, a suo dire, sarebbe una figura che imporrebbe regole educative eccessivamente rigide e che condizionerebbe persino il comportamento della madre verso i figli. Nonostante ciò, il
Collegio ritiene di dover disporre il collocamento presso la madre anche di , in quanto: al temine del percorso intrapreso con i Persona_1
Servizi Sociali, egli ha manifestato di aver recuperato, seppur tra alti e bassi, il rapporto con la madre;
nel corso degli incontri svoltisi presso i Servizi
Sociali, il padre (in tal giudizio contumace) ha comunque Controparte_1
affermato che, allo stato, per ragioni economiche, non potrebbe assicurare un mantenimento diretto presso di sé, oltre che del figlio , anche Per_3
del figlio anche se non collocato presso il padre, ha Per_1 Per_1
affermato di aver raggiunto un buon equilibrio nel rapporto con lui;
inoltre, a affermato di aver raggiunto un buon grado adattamento Per_1
con i coetanei nel contesto sociale di sua residenza.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare i Controparte_1
minori, il Collegio ritiene che vada stabilita una frequentazione libera che possa assecondare la volontà delle parti, attesa l'età dei ragazzi, di 17 e 15 anni. Va infatti garantita un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana dei figli compatibilmente con il naturale evolversi ed incrementarsi delle esigenze sociali, scolastiche e sportive legate alla stagione di vita degli stessi.
• Sulla domanda di mantenimento dei due figli minori della coppia ( , nato il [...]; , Persona_1 Persona_2
nata il [...]).
Premesso che per il figlio (nato il [...]) nulla deve Persona_3
disporsi in merito al suo mantenimento a carico del resistente in quanto il relativo contributo è garantito direttamente dal padre convivente, in merito, invece, agli altri due figli minori, e Persona_1 Per_2
, questo Collegio è chiamato a valutare se ricorrono le condizioni
[...]
per una conferma o per un aumento del contributo assegnato al genitore non collocatario per la prole dalla sentenza di separazione (come confermata dalla ordinanza presidenziale).
In materia, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., così come interpretati dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, secondo cui la regolamentazione dei rapporti economici è rimessa all'accordo dei coniugi e, solo in via subordinata, il Giudice deve imporre ad uno dei genitori il versamento di un assegno mensile, da rivalutarsi annualmente, tenuto conto dei parametri espressamente indicati.
In punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, si è di recente affermato che il Giudice non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr.: Cass., n. 18953/2025; Cass., n.
19288/2025; Cass., n. 19749 /2025; Cass., n. 23323/2024).
Orbene, applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, si osserva quanto segue.
In merito alla disamina ed alla valutazione delle esigenze materiali dei figli minori della coppia, è indubbio che essi, ormai nel pieno dell'adolescenza, ed impegnati nel corso degli studi, necessitino di un sostegno maggiore rispetto a quanto preso in considerazione dalla sentenza di separazione nel
2019 e dalla ordinanza presidenziale di conferma del 2020, al fine di consentire loro un pieno sviluppo delle proprie capacità ed inclinazioni personali, nel contesto sociale di residenza.
Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'avvicinarsi del minore all'età adolescenziale, tenuto conto degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, implica un inevitabile incremento delle sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento
(cfr.: Cass., n. 17055/2007).
Quindi, a fronte di tale condizione personale e familiare dei due figli minori, devono ritenersi effettivamente sussistenti le maggiori esigenze rappresentate dalla madre, esigenze cui va parametrato il livello di contribuzione materiale realizzato dai rispettivi genitori. Non può dubitarsi, infatti, che debba valorizzarsi la diuturnità della cura della madre che, nella qualità di genitore convivente, si occupa dell'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza primaria morale e materiale, e debba di converso stabilirsi un congruo contributo dell'altro genitore, tenuto conto delle rispettive situazioni patrimoniali: in altri termini, convivendo i figli minori con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
In merito alla situazione patrimoniale-reddituale di entrambi i coniugi, si sottolinea come la ricorrente: unitamente al ricorso, non ha depositato alcuna dichiarazione dei redditi, ma solo un'attestazione ISEE, relativa al
2020 (in cui peraltro figura, nel relativo nucleo familiare ancora il figlio ); pur asserendo che il resistente contumace sia Per_3 Controparte_1
titolare di almeno due ristoranti “Il Delicato”, uno con sede in San Giorgio
a Cremano ed uno con sede in Napoli, non ha allegato e depositato nessuna documentazione a sostegno.
Pertanto, visto che nessun nuovo elemento patrimoniale-reddituale è stato dedotto, allegato e dimostrato, per quanto riguarda tale dato il Collegio ritiene che la situazione reddituale di entrambi i coniugi non sia cambiata rispetto alla sentenza di separazione del 2019 ed alla ordinanza presidenziale (di conferma) del 2020.
Orbene, considerato che ai fini della determinazione del contributo paterno non può considerarsi - perché non provato - il reddito del resistente, tenendo come parametro di riferimento la somma stabilita per ciascun figlio minore in sede di separazione giudiziale nel 2019
(confermata dall'ordinanza presidenziale del 2020), visto il tempo trascorso, le aumentate esigenze di vita dei minori e Persona_1
, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento di Persona_2
questi ultimi un importo mensile complessivo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio minore).
Detta somma andrà corrisposta alla ricorrente entro e non Parte_1
oltre il giorno 5 di ogni mese, e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla ricorrente, , le spese straordinarie per i Parte_1
figli minori, nella misura del 50%, così come previsto dal vigente
Protocollo tra il Tribunale di Napoli ed il COA, purché documentate. • Sulla domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente
. Parte_1
La ricorrente, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, ha chiesto all'intestato Tribunale di stabilire a carico dell'ex coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non solo per il mantenimento dei figli, ma anche “per il mantenimento suo”, pari ad almeno € 900,00 mensili.
Orbene, a parte la considerazione in punto di diritto che, in sede cessazione degli effetti civili del matrimonio, non deve discorrersi di assegno di mantenimento come avviene in sede di separazione ma di assegno divorzile (i cui presupposti, per giurisprudenza ormai consolidata, sono differenti: ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 18287/2018; Cass., n.
10644/2011; Cass., n. 9976/2011), il Collegio ritiene di non doversi pronunziare su tale domanda in quanto rinunciata da in Parte_1
sede di comparsa conclusionale, ove parte ricorrente aderisce alla richiesta del P.M. di mantenimento per i soli figli minori.
Si ricordi, sul punto, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, se è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte - comparsa conclusionale e memoria di replica - sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova, è altrettanto vero che è ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (cfr.: Cass., SS.UU., n.
3453/2024; Cass., n. 13203/2015; Cass., n. 8737/2014).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali. Tenuto conto della necessità della pronuncia e del parziale accoglimento delle domande introdotte da parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti in causa e in data Controparte_1 Parte_1
07/09/2005, e trascritto nei registri di stato civile del comune di
Napoli, al n. 294, parte 2, serie A, anno 2005;
• dispone l'affido condiviso dei figli minori della coppia ( Per_1
, nato il [...], e , nata il
[...] Persona_2
08/01/2010), ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre e regime di visite padre-figli come in parte motiva;
• accoglie parzialmente la domanda di mantenimento per i figli minori della coppia ( , nato il [...], e Persona_1 Per_2
, nata il [...]) avanzata da parte ricorrente e, per
[...]
l'effetto, pone a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli minori con l'importo mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio minore), da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, e rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
• pone, altresì, a carico del resistente , l'obbligo di Controparte_1 corrispondere, nella misura del 50%, alla ricorrente Parte_1
le spese straordinarie per i figli minori, come da Protocollo in vigore tra Tribunale di Napoli ed il COA;
• rigetta per il resto;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO Presidente -
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12556 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ciro Renino, presso cui elettivamente domicilia in Portici (NA), al Corso Garibaldi, n. 179;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
in data 27/07/1978, e residente in [...]a Cremano (NA), alla via
Picenna, n. 17;
RESISTENTE CONTUMACE NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 03/02/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo: di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo”; che “il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei 2 minori, venga determinato in € 1200 oltre il 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 01/07/2020, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art. 3, n.2, lett. b) L. n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre l'adozione dei provvedimenti in merito all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Instaurata la fase presidenziale ove parte resistente non compariva, il
Presidente, con ordinanza del 17/11/2020, non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, confermava la disciplina della sentenza di separazione e, previa nomina del Giudice istruttore, rimetteva le parti davanti allo stesso.
Nonostante la regolare notifica dell'ordinanza presidenziale, il resistente non si costituiva e, pertanto, con ordinanza depositata in data 16/02/2021 ne veniva dichiarata la contumacia e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 22/06/2021, il Giudice istruttore incaricava i Servizi
Sociali competenti per territorio di monitorare i rapporti genitori-figli, in particolare in ordine alla regolarità della frequentazione degli stessi con il genitore non convivente ed alle ragioni di un'eventuale difficoltà di relazione tra gli stessi, previa, se del caso, audizione di entrambi i genitori nonché dei figli, e del personale scolastico della scuola dei minori.
Ascoltati tutti i figli della coppia all'udienza del 23/06/2022 in considerazione delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati, con ordinanza del 15/10/2024 venivano invitati e Servizi Sociali al deposito delle relazioni conclusive con contestuale fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 04/02/2025 parte ricorrente concludeva come da propri atti: conseguentemente, il Giudice, con ordinanza depositata in pari data, tratteneva la causa in decisione innanzi al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 1087/2019 (RG. 26614/2015), passata in giudicato (come da attestazione in atti).
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. n. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b),
L. n. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 L. n. 74/1987 e dalla L. n.
55/2015: attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e, perciò, non possa più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda di affidamento dei due figli minori della coppia
( , nato il [...]; , nata il Persona_1 Persona_2
08/01/2010).
Premesso che il figlio (nato il [...]) è divenuto Persona_3
maggiorenne e, quindi, nulla deve disporsi in merito al suo affidamento, il
Collegio deve invece pronunciarsi sulla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei figli minori, e . Persona_1 Persona_2
Sul punto, si ricordi che, in applicazione dell'art. 337 ter c.c., la giurisprudenza ha costantemente affermato che il regime dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr.: Cass., n. 6535/2019) al fine di assicurare il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr.: Cass., n. 1777/2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori
(cfr.: Cass., n. 5108/2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr.: Cass., n.
12474/2024; Cass., n. 977/2017). Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa alcun elemento atto a derogare alla regola dell'affido condiviso, in quanto, alla luce di quanto richiesto da parte ricorrente e delle risultanze delle attività espletate dai Servizi Sociali incaricati, non è emersa la completa assenza/inadeguatezza di alcun genitore dalla vita dei figli minori.
Pertanto, non avendo altresì parte ricorrente dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata degli stessi il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, il
Collegio, alla luce anche dell'ascolto dei minori avvenuto sia in sede processuale e sia presso i Servizi Sociali incaricati, ritiene vada disposto l'affido condiviso di e . Persona_1 Persona_2
In merito alla residenza privilegiata, essa è da individuarsi presso la madre
(la quale convive con un nuovo compagno), alla luce di Parte_1
quanto emerge dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali incaricati nel corso del giudizio.
Da un lato, , nei vari incontri espletati presso i Servizi Persona_2
Sociali incaricati, ha sempre e costantemente affermato di avere un rapporto equilibrato con tutti (col padre, con la madre e con il compagno della madre), confermando di trovarsi bene sia quando è dalla madre, sia quando va dal padre. Dei tre figli, infatti, è sempre stata colei che, Per_2
anche per aspetti caratteriali, ha manifestato meno segni di insofferenza verso la madre e soprattutto verso la supposta forte presenza del compagno della madre.
Dall'altro lato, , così come il fratello , nel corso dei Persona_1 Per_3
vari incontri svoltisi presso i Servizi Sociali incaricati, ha manifestato un certo grado di insofferenza verso la madre e, soprattutto, verso il compagno della madre, il quale, a suo dire, sarebbe una figura che imporrebbe regole educative eccessivamente rigide e che condizionerebbe persino il comportamento della madre verso i figli. Nonostante ciò, il
Collegio ritiene di dover disporre il collocamento presso la madre anche di , in quanto: al temine del percorso intrapreso con i Persona_1
Servizi Sociali, egli ha manifestato di aver recuperato, seppur tra alti e bassi, il rapporto con la madre;
nel corso degli incontri svoltisi presso i Servizi
Sociali, il padre (in tal giudizio contumace) ha comunque Controparte_1
affermato che, allo stato, per ragioni economiche, non potrebbe assicurare un mantenimento diretto presso di sé, oltre che del figlio , anche Per_3
del figlio anche se non collocato presso il padre, ha Per_1 Per_1
affermato di aver raggiunto un buon equilibrio nel rapporto con lui;
inoltre, a affermato di aver raggiunto un buon grado adattamento Per_1
con i coetanei nel contesto sociale di sua residenza.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare i Controparte_1
minori, il Collegio ritiene che vada stabilita una frequentazione libera che possa assecondare la volontà delle parti, attesa l'età dei ragazzi, di 17 e 15 anni. Va infatti garantita un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana dei figli compatibilmente con il naturale evolversi ed incrementarsi delle esigenze sociali, scolastiche e sportive legate alla stagione di vita degli stessi.
• Sulla domanda di mantenimento dei due figli minori della coppia ( , nato il [...]; , Persona_1 Persona_2
nata il [...]).
Premesso che per il figlio (nato il [...]) nulla deve Persona_3
disporsi in merito al suo mantenimento a carico del resistente in quanto il relativo contributo è garantito direttamente dal padre convivente, in merito, invece, agli altri due figli minori, e Persona_1 Per_2
, questo Collegio è chiamato a valutare se ricorrono le condizioni
[...]
per una conferma o per un aumento del contributo assegnato al genitore non collocatario per la prole dalla sentenza di separazione (come confermata dalla ordinanza presidenziale).
In materia, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., così come interpretati dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, secondo cui la regolamentazione dei rapporti economici è rimessa all'accordo dei coniugi e, solo in via subordinata, il Giudice deve imporre ad uno dei genitori il versamento di un assegno mensile, da rivalutarsi annualmente, tenuto conto dei parametri espressamente indicati.
In punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, si è di recente affermato che il Giudice non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr.: Cass., n. 18953/2025; Cass., n.
19288/2025; Cass., n. 19749 /2025; Cass., n. 23323/2024).
Orbene, applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, si osserva quanto segue.
In merito alla disamina ed alla valutazione delle esigenze materiali dei figli minori della coppia, è indubbio che essi, ormai nel pieno dell'adolescenza, ed impegnati nel corso degli studi, necessitino di un sostegno maggiore rispetto a quanto preso in considerazione dalla sentenza di separazione nel
2019 e dalla ordinanza presidenziale di conferma del 2020, al fine di consentire loro un pieno sviluppo delle proprie capacità ed inclinazioni personali, nel contesto sociale di residenza.
Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'avvicinarsi del minore all'età adolescenziale, tenuto conto degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, implica un inevitabile incremento delle sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento
(cfr.: Cass., n. 17055/2007).
Quindi, a fronte di tale condizione personale e familiare dei due figli minori, devono ritenersi effettivamente sussistenti le maggiori esigenze rappresentate dalla madre, esigenze cui va parametrato il livello di contribuzione materiale realizzato dai rispettivi genitori. Non può dubitarsi, infatti, che debba valorizzarsi la diuturnità della cura della madre che, nella qualità di genitore convivente, si occupa dell'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza primaria morale e materiale, e debba di converso stabilirsi un congruo contributo dell'altro genitore, tenuto conto delle rispettive situazioni patrimoniali: in altri termini, convivendo i figli minori con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
In merito alla situazione patrimoniale-reddituale di entrambi i coniugi, si sottolinea come la ricorrente: unitamente al ricorso, non ha depositato alcuna dichiarazione dei redditi, ma solo un'attestazione ISEE, relativa al
2020 (in cui peraltro figura, nel relativo nucleo familiare ancora il figlio ); pur asserendo che il resistente contumace sia Per_3 Controparte_1
titolare di almeno due ristoranti “Il Delicato”, uno con sede in San Giorgio
a Cremano ed uno con sede in Napoli, non ha allegato e depositato nessuna documentazione a sostegno.
Pertanto, visto che nessun nuovo elemento patrimoniale-reddituale è stato dedotto, allegato e dimostrato, per quanto riguarda tale dato il Collegio ritiene che la situazione reddituale di entrambi i coniugi non sia cambiata rispetto alla sentenza di separazione del 2019 ed alla ordinanza presidenziale (di conferma) del 2020.
Orbene, considerato che ai fini della determinazione del contributo paterno non può considerarsi - perché non provato - il reddito del resistente, tenendo come parametro di riferimento la somma stabilita per ciascun figlio minore in sede di separazione giudiziale nel 2019
(confermata dall'ordinanza presidenziale del 2020), visto il tempo trascorso, le aumentate esigenze di vita dei minori e Persona_1
, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento di Persona_2
questi ultimi un importo mensile complessivo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio minore).
Detta somma andrà corrisposta alla ricorrente entro e non Parte_1
oltre il giorno 5 di ogni mese, e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla ricorrente, , le spese straordinarie per i Parte_1
figli minori, nella misura del 50%, così come previsto dal vigente
Protocollo tra il Tribunale di Napoli ed il COA, purché documentate. • Sulla domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente
. Parte_1
La ricorrente, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, ha chiesto all'intestato Tribunale di stabilire a carico dell'ex coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non solo per il mantenimento dei figli, ma anche “per il mantenimento suo”, pari ad almeno € 900,00 mensili.
Orbene, a parte la considerazione in punto di diritto che, in sede cessazione degli effetti civili del matrimonio, non deve discorrersi di assegno di mantenimento come avviene in sede di separazione ma di assegno divorzile (i cui presupposti, per giurisprudenza ormai consolidata, sono differenti: ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 18287/2018; Cass., n.
10644/2011; Cass., n. 9976/2011), il Collegio ritiene di non doversi pronunziare su tale domanda in quanto rinunciata da in Parte_1
sede di comparsa conclusionale, ove parte ricorrente aderisce alla richiesta del P.M. di mantenimento per i soli figli minori.
Si ricordi, sul punto, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, se è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte - comparsa conclusionale e memoria di replica - sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova, è altrettanto vero che è ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (cfr.: Cass., SS.UU., n.
3453/2024; Cass., n. 13203/2015; Cass., n. 8737/2014).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali. Tenuto conto della necessità della pronuncia e del parziale accoglimento delle domande introdotte da parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti in causa e in data Controparte_1 Parte_1
07/09/2005, e trascritto nei registri di stato civile del comune di
Napoli, al n. 294, parte 2, serie A, anno 2005;
• dispone l'affido condiviso dei figli minori della coppia ( Per_1
, nato il [...], e , nata il
[...] Persona_2
08/01/2010), ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre e regime di visite padre-figli come in parte motiva;
• accoglie parzialmente la domanda di mantenimento per i figli minori della coppia ( , nato il [...], e Persona_1 Per_2
, nata il [...]) avanzata da parte ricorrente e, per
[...]
l'effetto, pone a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli minori con l'importo mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio minore), da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, e rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
• pone, altresì, a carico del resistente , l'obbligo di Controparte_1 corrispondere, nella misura del 50%, alla ricorrente Parte_1
le spese straordinarie per i figli minori, come da Protocollo in vigore tra Tribunale di Napoli ed il COA;
• rigetta per il resto;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO