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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1103/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. AR ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1103/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LEONE ANTONELLA presso il cui studio sito in via Miglioli n. 2/a 42019 Scandiano (RE) è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CHIRICO MARIO presso il cui studio sito in VIA G DELEDDA 12 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Le parti, all'udienza del 17.07.2025, hanno raggiunto un accordo in merito alle tempistiche di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore e successivamente, nelle note scritte depositate per l'udienza del 07.10.2025, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo anche in merito alle questioni economiche, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1485/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21-30.12.2021
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 11.04.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, all'udienza del 17.07.2025, hanno raggiunto un accordo in merito alla gestione dei figli minori (nato a [...] il Persona_1
09.11.2009) ed (nato a [...] il [...]) Persona_2 concordando sul piano genitoriale indicato in via subordinata nella comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si trascrive:
I° settimana (turno pomeriggio 13:00 - 20:00): il padre terrà con sé i figli nelle giornate del mercoledì e del giovedì con pernottamento presso di sé andandoli a prendere a casa dalla madre, i quali saranno accompagnati a scuola dal padre il giovedì e il venerdì mattina. Nel weekend, dal venerdì dopo la scuola i figli staranno con la madre che li accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
II settimana (turno pomeriggio 06:00 - 13:00): il padre terrà con sé i figli nelle giornate del lunedì e del mercoledì dopo l'uscita da scuola senza pernottamento presso di sé; nel weekend, dal venerdì alla domenica, i figli staranno presso il padre ove pernotteranno e che poi li accompagnerà a scuola/stazione il lunedì mattina.
Nelle note scritte depositate per l'udienza del 07.10.2025 hanno dato atto di avere raggiunto un accordo anche sulle questioni economiche, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli riconoscendo all'uopo CP_1 alla Sig.ra la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), e Parte_1 così € 200,00 (duecento/00) mensili per ciascun figlio;
- spese legali del presente Giudizio interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, della Legge Professionale Forense.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1485/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21-30.12.2021
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
AR ER NO ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZI - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. AR ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1103/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LEONE ANTONELLA presso il cui studio sito in via Miglioli n. 2/a 42019 Scandiano (RE) è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CHIRICO MARIO presso il cui studio sito in VIA G DELEDDA 12 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Le parti, all'udienza del 17.07.2025, hanno raggiunto un accordo in merito alle tempistiche di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore e successivamente, nelle note scritte depositate per l'udienza del 07.10.2025, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo anche in merito alle questioni economiche, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1485/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21-30.12.2021
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 11.04.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, all'udienza del 17.07.2025, hanno raggiunto un accordo in merito alla gestione dei figli minori (nato a [...] il Persona_1
09.11.2009) ed (nato a [...] il [...]) Persona_2 concordando sul piano genitoriale indicato in via subordinata nella comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si trascrive:
I° settimana (turno pomeriggio 13:00 - 20:00): il padre terrà con sé i figli nelle giornate del mercoledì e del giovedì con pernottamento presso di sé andandoli a prendere a casa dalla madre, i quali saranno accompagnati a scuola dal padre il giovedì e il venerdì mattina. Nel weekend, dal venerdì dopo la scuola i figli staranno con la madre che li accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
II settimana (turno pomeriggio 06:00 - 13:00): il padre terrà con sé i figli nelle giornate del lunedì e del mercoledì dopo l'uscita da scuola senza pernottamento presso di sé; nel weekend, dal venerdì alla domenica, i figli staranno presso il padre ove pernotteranno e che poi li accompagnerà a scuola/stazione il lunedì mattina.
Nelle note scritte depositate per l'udienza del 07.10.2025 hanno dato atto di avere raggiunto un accordo anche sulle questioni economiche, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli riconoscendo all'uopo CP_1 alla Sig.ra la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), e Parte_1 così € 200,00 (duecento/00) mensili per ciascun figlio;
- spese legali del presente Giudizio interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, della Legge Professionale Forense.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1485/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21-30.12.2021
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
AR ER NO ZI