Decreto cautelare 1 giugno 2023
Ordinanza cautelare 4 luglio 2023
Sentenza breve 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 04/07/2023, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 00431/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Zuppelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di BR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di BR;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione della dichiarazione di invalidità civile e della conseguente erogazione a suo favore dell’assegno di assistenza da parte dell’INPS;
- dagli atti prodotti, ed in particolare dai verbali di accertamento dell’invalidità civile della Commissione Medica (da ultimo il verbale del -OMISSIS-), risulta accertata un’invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all’80%;
- tali elementi non risultano siano stati oggetto di istruttoria e di valutazione da parte dell’Amministrazione;
- sussiste il requisito del periculum in mora atteso il pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato;
Ritenuto pertanto:
- che sussistono le condizioni per concedere una misura cautelare sospensiva e propulsiva, finalizzata ad ordinare alla Questura di BR di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce degli elementi sopra esposti e dei documenti prodotti in giudizio, effettuando i necessari accertamenti d’ufficio, anche se del caso ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione;
- al fine di consentire all’Amministrazione il predetto riesame, di onerare il ricorrente di produrre la documentazione aggiornata relativa all’erogazione dell’assegno di invalidità in questione ed eventuali elementi di stabilizzazione del reddito;
- di fissare per il completamento della procedura di riesame la data del 15 novembre 2023 e di rinviare la trattazione cautelare ad altra camera di consiglio indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato ai fini del riesame;
b) dispone che l’Amministrazione resistente proceda al riesame di cui in motivazione entro la data del 15 novembre 2023;
b) rinvia la trattazione cautelare alla camera di consiglio del 19 dicembre 2023;
Spese all’esito della fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.