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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/11/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor ON OL, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2349/2022 R.G. promossa da
, quale erede legittima di rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dall'avvocato Santina Bruno
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e ME LI
-RESISTENTE -
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ex art. 445bis comma 6 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 28.12.2022, parte opponente in epigrafe, erede legittima di Per_1
ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (n. 1020/2022 R.G.)
[...] censurando l'operato del primo giudice, il quale, con ordinanza del 28.11.2022, aveva dichiarato il ricorso, ex art. 445 bis c.p.c., inammissibile, poiché non notificato all'Istituto previdenziale entro il termine perentorio stabilito nel decreto di fissazione dell'udienza di
1 comparizione. Ha adito, pertanto, l'intestato tribunale chiedendo in via preliminare ed assorbente la riforma dell'ordinanza impugnata con assegnazione di un nuovo termine per la riproposizione dell'Accertamento Tecnico Preventivo e, in via subordinata, previa nomina di CTU medico-legale, l'accertamento documentale che il suo de cuius era invalido civile nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa e fino al decesso avvenuto il 20.08.2022.
Si è costituito l' , argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Preliminarmente, l'opposizione deve essere dichiarata procedibile.
In particolare, deve essere chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art.
445-bis, comma 2, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico.” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
04/04/2022, n.10753).
3. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Il giudicante ritiene di dover condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice CP_ della prima fase, considerato che la parte ricorrente non ha notificato all' il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio fissato con quest'ultimo provvedimento, irrilevante essendo la circostanza dell'avvenuta costituzione in giudizio dell'erede.
Sul punto preme ribadire che, a differenza di quanto stabilito per il rito del lavoro ordinario (laddove “nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del
2 giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica.” Cfr. Cassazione civile sez. lav. -
27/01/2015, n. 1483), una volta proposto il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., si procede a norma dell'art. 696 bis c.p.c. (“[…] Il giudice procede
a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. […]”) e dunque a norma dell'art. 696 c.p.c.. Tale ultima disposizione a sua volta rinvia alle forme stabilite negli artt. 694 e
695 c.p.c (“Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.”).
Dunque, a norma dell'art. 694 c.p.c., il giudice “[…] fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Calate tali coordinate al caso di specie, emerge che la parte ricorrente non ha proceduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza entro il termine perentorio di trenta giorni precedenti la data dell'udienza di comparizione, fissata per il 28.11.2021
(cfr, fascicolo prima fase). In particolare, per come correttamente rilevato dal giudice della prima fase “alcuna rilevanza ha assunto la circostanza che dopo la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza è avvenuta la morte del ricorrente;
che invero tale evento, sopravvenuto dopo la costituzione della parte (25.5.2022), non è stato dichiarato
o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c.; che di conseguenza, per la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, il difensore ha continuato a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale (Cass. S.U.
4 luglio 2014, n.15295);”.
In definitiva, posto che il termine per la notifica ex art. 694 c.p.c. è perentorio e che tale notificazione è considerata una condizione di procedibilità, è di tutta evidenza che il giudice, accertata la violazione di tale termine, deve determinarsi per l'estinzione del procedimento, non potendo emanare ulteriori provvedimenti a meno che il soggetto, contro il quale è stato promosso il procedimento di istruzione preventiva, si sia costituito in giudizio e si sia difeso nel merito - circostanza che non si è verificata nel caso di specie
- in tal caso essendo stato comunque raggiunto lo scopo cui la norma violata è preordinata.
Alla luce di tali premesse l'opposizione deve essere rigettata.
3 4. La peculiarità della vicenda concreta e la qualità delle parti inducono il giudicante a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 25.11.2025.
Il Giudice
ON OL
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