Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 113
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77, DPR 602/1973, e dell'art. 10, L. 212/2000, stante l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria svolge la funzione del contraddittorio endoprocedimentale. Inoltre, il contraddittorio preventivo è escluso per gli atti di riscossione come quelli in questione.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973

    L'iscrizione ipotecaria non è un atto dell'espropriazione forzata e può essere effettuata anche senza la notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 22, d.lgs n. 472 del 1997

    La norma citata si riferisce a una fase antecedente l'accertamento del credito tributario, mentre nel caso di specie il credito è già accertato e nella fase di riscossione.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 8, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il motivo è inammissibile per genericità, poiché la norma invocata non ha pertinenza con la vicenda in esame.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto del periculum in mora

    La normativa non richiede l'accertamento del pericolo per la riscossione, ma solo che siano decorsi i termini per il pagamento e che l'importo del credito sia superiore a ventimila euro, requisiti sussistenti nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari
    Numero : 113
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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