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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALDIERO ANTONIO, Presidente
AN IO, RE
PLAISANT ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 694/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025_21701 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 794/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare l'avviso impugnato;
Resistente: dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202500002561, notificata il 17 giugno 2025, di 75.948,45 Euro, riguardante quaranta titoli (venticinque cartelle di pagamento, undici avvisi di addebito e quattro avvisi di accertamento).
2. - Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) violazione dell'art. 77, DPR 602/1973, e dell'art. 10, L. 212/2000, stante l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo;
II) omessa notifica dell'intimazione di pagamento prevista e disciplinata dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973;
III) violazione dell'art. 22, d.lgs n. 472 del 1997, in base al quale l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore, deve essere preceduta da un'istanza motivata da presentarsi dinnanzi al Presidente della Commissione
Tributaria Provinciale;
IV) violazione dell'art. 8, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che tutela l'integrità patrimoniale al fine di evitare abusi e comportamenti vessatori come quelli posti in essere dall'Agente della riscossione.
V) assenza del presupposto del periculum in mora in base al quale l'applicazione della misura cautelare è subordinata all'esistenza di un fondato timore di perdere il credito erariale nei tempi della riscossione.
3. - Resiste in giudizio l'Agenzia delle entrate-SC di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque respinto.
4. - All'udienza pubblica del 12 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Passando all'esame dei singoli motivi di ricorso, il primo è infondato posto che, per un verso, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. l'art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602 del 1973, svolge la medesima funzione della comunicazione di invito al contraddittorio endoprocedimentale o pre-procedimentale ("L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1"); per altro verso, ai sensi dell'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contraddittorio preventivo è comunque escluso per "i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto, del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-SC ai fini del recupero delle somme ad essa affidate” (come disposto dal decreto ministeriale del 24 aprile 2024, adottato ai sensi del citato art.
6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000).
2. - Anche il secondo motivo è infondato, considerato che - come più volte affermato dalla giurisprudenza della Cassazione - l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, sicché detta iscrizione può essere effettuata anche senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del citato decreto legislativo (intimazione invece prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento). 3. - Ugualmente infondato il terzo motivo, ove si tenga conto del testo della disposizione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 ("In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido [...]") che descrive una fattispecie (con le connesse esigenze cautelari) che può verificarsi solo in una fase antecedente l'emanazione dell'avviso di accertamento;
mentre nel caso di specie si tratta di garantire un credito tributario accertato (in termini non più contestabili) e giunto alla fase della riscossione.
4. - Il quarto motivo è manifestamente inammissibile per genericità, dal momento che rimane oscura la ragione per la quale è dedotta la violazione dell'art. 8 della legge n. 212 del 2000. Norma che, nonostante la rubrica (Tutela dell'integrità patrimoniale), che con tutta evidenza non ha alcun contenuto normativo, prevede diverse e puntuali disposizioni che nulla hanno a che fare con la vicenda in esame.
5. - Infine, è infondato anche il quinto motivo.
L'art. 77 del citato D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede, tra i presupposti necessari per iscrivere ipoteca,
l'accertamento in concreto di un fondato pericolo per la riscossione, essendo sufficiente che sia "decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1 [...]" del medesimo decreto;
e che limporto complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore a ventimila euro.
Entrambi i requisiti sussistono nel caso di specie.
6. - In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.
7. - La disciplina delle spese segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di I di Cagliari rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Ag.entrate - SC - Cagliari che liquida in euro 4100,00 oltre 15%.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALDIERO ANTONIO, Presidente
AN IO, RE
PLAISANT ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 694/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025_21701 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 794/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare l'avviso impugnato;
Resistente: dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202500002561, notificata il 17 giugno 2025, di 75.948,45 Euro, riguardante quaranta titoli (venticinque cartelle di pagamento, undici avvisi di addebito e quattro avvisi di accertamento).
2. - Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) violazione dell'art. 77, DPR 602/1973, e dell'art. 10, L. 212/2000, stante l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo;
II) omessa notifica dell'intimazione di pagamento prevista e disciplinata dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973;
III) violazione dell'art. 22, d.lgs n. 472 del 1997, in base al quale l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore, deve essere preceduta da un'istanza motivata da presentarsi dinnanzi al Presidente della Commissione
Tributaria Provinciale;
IV) violazione dell'art. 8, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che tutela l'integrità patrimoniale al fine di evitare abusi e comportamenti vessatori come quelli posti in essere dall'Agente della riscossione.
V) assenza del presupposto del periculum in mora in base al quale l'applicazione della misura cautelare è subordinata all'esistenza di un fondato timore di perdere il credito erariale nei tempi della riscossione.
3. - Resiste in giudizio l'Agenzia delle entrate-SC di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque respinto.
4. - All'udienza pubblica del 12 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Passando all'esame dei singoli motivi di ricorso, il primo è infondato posto che, per un verso, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. l'art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602 del 1973, svolge la medesima funzione della comunicazione di invito al contraddittorio endoprocedimentale o pre-procedimentale ("L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1"); per altro verso, ai sensi dell'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contraddittorio preventivo è comunque escluso per "i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto, del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-SC ai fini del recupero delle somme ad essa affidate” (come disposto dal decreto ministeriale del 24 aprile 2024, adottato ai sensi del citato art.
6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000).
2. - Anche il secondo motivo è infondato, considerato che - come più volte affermato dalla giurisprudenza della Cassazione - l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, sicché detta iscrizione può essere effettuata anche senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del citato decreto legislativo (intimazione invece prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento). 3. - Ugualmente infondato il terzo motivo, ove si tenga conto del testo della disposizione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 ("In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido [...]") che descrive una fattispecie (con le connesse esigenze cautelari) che può verificarsi solo in una fase antecedente l'emanazione dell'avviso di accertamento;
mentre nel caso di specie si tratta di garantire un credito tributario accertato (in termini non più contestabili) e giunto alla fase della riscossione.
4. - Il quarto motivo è manifestamente inammissibile per genericità, dal momento che rimane oscura la ragione per la quale è dedotta la violazione dell'art. 8 della legge n. 212 del 2000. Norma che, nonostante la rubrica (Tutela dell'integrità patrimoniale), che con tutta evidenza non ha alcun contenuto normativo, prevede diverse e puntuali disposizioni che nulla hanno a che fare con la vicenda in esame.
5. - Infine, è infondato anche il quinto motivo.
L'art. 77 del citato D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede, tra i presupposti necessari per iscrivere ipoteca,
l'accertamento in concreto di un fondato pericolo per la riscossione, essendo sufficiente che sia "decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1 [...]" del medesimo decreto;
e che limporto complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore a ventimila euro.
Entrambi i requisiti sussistono nel caso di specie.
6. - In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.
7. - La disciplina delle spese segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di I di Cagliari rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Ag.entrate - SC - Cagliari che liquida in euro 4100,00 oltre 15%.