TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/11/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. 51 – 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro in applicazione straordinaria, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
(c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
EF IR (AV), alla via Annarumma n. 4, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione, dall'avv. Luca Dello Russo (c.f. ), con C.F._2
studio in EF IR, alla via Alvanella n. 61, pec:
Email_1
OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr. CP_2
con sede in Roma al Lungotevere AL da CI n.
[...]
4 - p. iva e cod. fisc. - rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'Avv.to Massimo Garzilli del Foro di Napoli (cod. fisc. ), con studio in Napoli alla Via C.F._3
Riviera di Chiaia n. 127, pec:
Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 281/2022.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
L'opponente ha eccepito che i crediti contributivi vantati dalla per le annualità 2012-2018 sono già state oggetto di Pt_2
cartelle di pagamento non opposte e divenute titolo esecutivo. La circostanza è pacificamente ammessa dalla che sostiene Pt_2
la compatibilità tra i titoli esecutivi costituiti dalle cartelle divenute inoppugnabili ed il presente decreto ingiuntivo, quantunque titoli relativi al medesimo credito.
Tale tesi non è condivisa dal Giudicante. Difatti è pur vero che il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché, però, l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), e sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non essendo riscontrato abuso del diritto o del processo, in proposito la Corte di legittimità ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione (v. Cass Ordinanza n. 13612 del 21/05/2025).
Nel caso di specie sussistono cartelle di pagamento notificate tra il 2015 ed il 2020 divenute titolo esecutivo, afferenti i medesimi crediti contributivi, che non sono mai state messe in esecuzione dalla . Non si ravvisa interesse ad agire per l'ottenimento Pt_2
di un secondo titolo, sussistendo abuso del diritto volta a costituire nuovo titolo esecutivo per contributi già prescritti,
Difatti i crediti contributivi riguardano peraltro il periodo 2012-
2018 ed il decreto ingiuntivo è stato notificato il 2.12-2022.
Considerato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3, nono comma, legge 8 agosto 1995 n. 335, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo comma decimo dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore della suddetta legge (Cass.
n. 11140 del 16/08/2001), certamente non possono essere richiesti i contributi ultraquinquennali stante il principio di
"irricevibilità" dei contributi prescritti (Cass. 23116/2004). Nella specie si ravvisa la prescrizione parziale dei contributi intervenuta tra la data di notifica delle cartelle di pagamento (che hanno soltanto interrotto il termine di prescrizione) e la data di notifica del decreto ingiuntivo.
Per le ragioni anzidette l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Avellino, in applicazione straordinaria, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 281/2022; condanna la parte opposta al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'opponente, spese determinate in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Avellino, 22.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro in applicazione straordinaria, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
(c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
EF IR (AV), alla via Annarumma n. 4, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione, dall'avv. Luca Dello Russo (c.f. ), con C.F._2
studio in EF IR, alla via Alvanella n. 61, pec:
Email_1
OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr. CP_2
con sede in Roma al Lungotevere AL da CI n.
[...]
4 - p. iva e cod. fisc. - rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'Avv.to Massimo Garzilli del Foro di Napoli (cod. fisc. ), con studio in Napoli alla Via C.F._3
Riviera di Chiaia n. 127, pec:
Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 281/2022.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
L'opponente ha eccepito che i crediti contributivi vantati dalla per le annualità 2012-2018 sono già state oggetto di Pt_2
cartelle di pagamento non opposte e divenute titolo esecutivo. La circostanza è pacificamente ammessa dalla che sostiene Pt_2
la compatibilità tra i titoli esecutivi costituiti dalle cartelle divenute inoppugnabili ed il presente decreto ingiuntivo, quantunque titoli relativi al medesimo credito.
Tale tesi non è condivisa dal Giudicante. Difatti è pur vero che il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché, però, l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), e sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non essendo riscontrato abuso del diritto o del processo, in proposito la Corte di legittimità ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione (v. Cass Ordinanza n. 13612 del 21/05/2025).
Nel caso di specie sussistono cartelle di pagamento notificate tra il 2015 ed il 2020 divenute titolo esecutivo, afferenti i medesimi crediti contributivi, che non sono mai state messe in esecuzione dalla . Non si ravvisa interesse ad agire per l'ottenimento Pt_2
di un secondo titolo, sussistendo abuso del diritto volta a costituire nuovo titolo esecutivo per contributi già prescritti,
Difatti i crediti contributivi riguardano peraltro il periodo 2012-
2018 ed il decreto ingiuntivo è stato notificato il 2.12-2022.
Considerato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3, nono comma, legge 8 agosto 1995 n. 335, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo comma decimo dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore della suddetta legge (Cass.
n. 11140 del 16/08/2001), certamente non possono essere richiesti i contributi ultraquinquennali stante il principio di
"irricevibilità" dei contributi prescritti (Cass. 23116/2004). Nella specie si ravvisa la prescrizione parziale dei contributi intervenuta tra la data di notifica delle cartelle di pagamento (che hanno soltanto interrotto il termine di prescrizione) e la data di notifica del decreto ingiuntivo.
Per le ragioni anzidette l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Avellino, in applicazione straordinaria, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 281/2022; condanna la parte opposta al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'opponente, spese determinate in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Avellino, 22.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)