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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/10/2024, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 1211/2020
Repubblica LIna
In nome del Popolo LIno
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. ), Pt_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
quali eredi di (C.F. ), rappresentati e Persona_1 C.F._4 difesi dall'Avv. Tullio Cuccaru, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in
Sassari, Via Principessa Jolanda n. 30;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: Fondo di Garanzia
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
30.9.2020, ha convenuto in giudizio l' , al fine di Persona_1 CP_1
sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Il ricorrente ha allegato di aver presentato in data 18.7.2017 domanda per l'intervento del
Fondo di Garanzia presso l' , con riferimento ai crediti maturati nei confronti della CP_1
datrice Vinylis LI Spa, fallita nel 2013. Per quanto qui rileva, il sig. ha Pt_2 rappresentato che il Tribunale di Venezia aveva ammesso il credito di € 6.590,16 a titolo di contribuzione dovuta al fondo di previdenza complementare.
3. Parte ricorrente poi esponeva che l' in data 13.2.2019 comunicava di aver accolto la CP_1 domanda e di aver pertanto liquidato la complessiva somma di € 7.386,56, comprensiva del credito ammesso e della rivalutazione monetaria, mediante accredito al Fondo di previdenza complementare IM cui il lavoratore aveva aderito. Quest'ultimo poi provvedeva a versare al sig. 'importo netto di € 6.378,77. Pt_2
4. Parte ricorrente ha poi allegato che il 30 luglio 2019 l'Istituto richiedeva la restituzione della somma versata al Fondo IM, al fine di recuperare quanto in ipotesi indebitamente versato dal Fondo di Garanzia.
5. Il sig. ha anzitutto lamentato che l' non aveva mai revocato il precedente Pt_2 CP_1
provvedimento del 13 febbraio 2019 con cui aveva accolto la domanda di intervento di detto fondo;
sicché il provvedimento di recupero sarebbe illegittimo per la violazione delle norme procedimentali dettate dalla legge n. 241 del 1990.
6. Nel merito, parte ricorrente ha censurato l'operato dell' , ove la Controparte_2
motivazione del recupero dovesse risiedere nel riscatto anticipato della posizione previdenziale complementare, in quanto quest'ultima non avrebbe potuto considerarsi estinta. Invero, il Fondo IM avrebbe anzitutto accettato il versamento delle somme da parte dell' e le avrebbe poi pagate all'interessato, dopo averle imputate CP_1 alla posizione previdenziale di quest'ultimo.
7. In secondo luogo, tale posizione non avrebbe potuto considerarsi estinta in presenza di importi contributivi dichiarati e non versati, così come indicato nella stessa documentazione trasmessa dal Fondo IM (doc. 6 fasc. ricorrente).
8. Peraltro, il ricorrente ha lamentato che se si dovesse ritenere il lavoratore non più iscritto a un fondo di previdenza complementare in ragione del riscatto, non legittimato a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per la previdenza complementare, l'interessato resterebbe privo di tutela.
9. Parte ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento in data 30.07.2019, dichiarare che il ricorrente nulla deve all' in relazione alle pretese in esso CP_1
contenute;
2 2) in via subordinata, dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere alle prestazioni previdenziali del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare istituito dall'art. 5 del d.lgs. 80/92 per l'importo già erogato di € 7.836,56, pari alla somma di €
6.590,16 definitivamente accertata nell'ambito del Fallimento di LS LI Spa n.
102/13 Trib Venezia maggiorata della rivalutazione alla data del 13 Febbraio 2019;
3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere alle prestazioni previdenziali del Fondo di garanzia ex L. 297/1982 per la quota di TFR determinata come sopra che residua dal rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della
LS LI spa.
4) con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dal giorno della maturazione dei crediti fino al saldo;
5) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, come da tariffa professionale, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore del ricorrente, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto gli onorari”.
10. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. Parte resistente CP_1 ha anzitutto eccepito l'insussistenza di alcun vizio procedimentale relativamente al provvedimento di recupero dell'indebito, avendo peraltro riscontrato le doglianze del ricorrente con email del 20 settembre 2019.
11. Nel merito, l' ha evidenziato che nel caso di specie il sig. aveva riscattato CP_2 Pt_2
anticipatamente la propria posizione previdenziale complementare in data 26 giugno 2013,
e che pertanto non sussistevano i presupposti per l'intervento del Fondo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, non essendo più attiva la posizione previdenziale complementare al momento della domanda amministrativa. Né esplicherebbe alcuna efficacia in tal senso l'accettazione da parte del Fondo IM del pagamento da parte dell' , essendo CP_1
la posizione oramai chiusa e non più integrabile.
12. Ritenuta la causa di natura documentale e mutata la persona del giudice, con atto del 24 luglio 2024 si costituivano in giudizio Parte_1
, e , quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
, deceduto il 16 gennaio 2024.
[...]
3 13. La controversia viene dunque decisa all'esito della discussione orale tra le parti svolta all'udienza dell'8 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
15. Con riferimento all'oggetto del contendere il giudicante, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama la motivazione, che condivide integralmente, resa dalla Corte appello
Bari, sentenza n. 2172 del 04/11/2019 (rel. Gentile), che ha così posto in evidenza.
16. L'art. 5 d.lgs. 80/92 appresta una misura – a carico della fiscalità pubblica, tipica, aggiuntiva e, pertanto, di stretta interpretazione – "contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro" insolventi "dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare", peraltro, soltanto per le "prestazioni di vecchiaia" e ai "superstiti".
17. Per fronteggiare tale evenienza, la norma ha "istituito presso l' Controparte_3
un apposito Fondo di garanzia".
[...]
18. Le condizioni per l'intervento di quest'ultimo sono: 1) che, per effetto dell'omissione contributiva datoriale, "non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto" il lavoratore;
2) che il credito per tal via maturato in capo al lavoratore "sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito" alla procedura concorsuale a carico del datore di lavoro;
3) che il lavoratore faccia istanza di intervento al fondo di garanzia.
19. Anche la modalità dell'intervento è diversa, in quanto consiste non nel pagamento della prestazione al lavoratore bensì nel dovere dell' di "integrare presso la gestione di CP_1
previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi".
20. Viene riprodotta, invece, la regola secondo cui "il fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi" e "versati".
21. La giurisprudenza di legittimità: A) ha chiarito che "la limitazione della garanzia, con riguardo alle forme complementari, trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria, essendosi esplicitamente precisato che la direttiva 80/987 va interpretata nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di conseguente insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia, che il lavoratore ha maturato, non necessariamente deve essere assicurato dagli
Stati membri, né necessariamente deve essere integrale (cfr. Corte di giustizia 27.1.2007,
4 n. 278/05)"; B) ha escluso che "la diversità di disciplina" susciti "dubbi di illegittimità costituzionale", perché "nella ricostruzione unitaria della previdenza assume comunque rilievo la definizione dei livelli di protezione garantiti dalle diverse forme di tutela, obbligatoria e complementare, risultandone un sistema complessivo, essenzialmente unitario, caratterizzato da diversi livelli di bisogni socialmente rilevanti, corrispondenti, rispettivamente, al minimo vitale riconosciuto per tutti i cittadini, nonché ai mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori, e al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa" (Cass. 26.7.2010, n. 17526).
22. Il fondo di garanzia mirato ad ausiliare il fondo di previdenza complementare svolge CP_1
dunque soltanto il compito di consentire l'operatività di quest'ultimo, altrimenti compromessa, ed è soltanto al momento conclusivo e in sede di consuntivo che può apprezzarsi l'eventuale ostacolo contributivo, ascrivibile al datore inottemperante ed emendabile mediante l'intervento del fondo ex art. 5 d.lgs. 80/92. CP_1
23. Precisamente, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 5.12.2005, n. 252, "il diritto alla prestazione pensionistica" complementare "si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. (Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione Europea)".
24. Ne deriva che, se invece interviene medio tempore la chiusura della posizione assicurativa complementare (per effetto di riscatto, come nella specie, o per altro motivo), la maturazione del requisito in parola è senz'altro preclusa.
25. Tra l'altro, insegna Cass. n. 17526/2010 che il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 5 (di attuazione della direttiva comunitaria 80/987 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) prevede che contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale dei contributi dovuti per le forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di garanzia (comma 1); nel caso in CP_1
5 cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale, può richiedere al Fondo di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2).
26. Orbene, "il tenore letterale della norma non lascia alcun dubbio sull'oggetto della tutela, che si identifica, in modo inequivoco, nella pensione di vecchiaia, anche ove spettante ai superstiti del dipendente, e sul limite quantitativo dell'obbligo del Fondo, che consiste nella integrazione dei contributi necessari per la costituzione della predetta prestazione
(ove la contribuzione sia stata totalmente omessa, o insufficientemente versata, dal datore di lavoro, e il lavoratore non abbia recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione necessaria per tale pensione). Sul piano sistematico, il meccanismo è del tutto distinto da quello previsto per le forme obbligatorie di previdenza, per le quali, in applicazione del principio dell'automatismo dell'obbligazione contributiva e dell'accredito automatico dei contributi, il d.lgs. n. 80 del 1992, art. 3, prevede che i contributi omessi, anche se prescritti, vengano considerati come versati, ai fini del diritto alle prestazioni comprese nell'assicurazione generale e, altresì, della loro misura. E la limitazione della garanzia, con riguardo alle forme complementari, trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria, essendosi esplicitamente precisato che la direttiva 80/987 va interpretata nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di conseguente insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia, che il lavoratore ha maturato, non necessariamente deve essere assicurato dagli Stati membri, né necessariamente deve essere integrale (cfr. Corte di giustizia 27 gennaio 2007, n. 278/05). La diversità di disciplina non suscita, d'altra parte, dubbi di illegittimità costituzionale, pur considerando la scelta del Legislatore di stabilire un collegamento funzionale tra la previdenza complementare - ricondotta nel sistema di tutela dell'art. 38 Cost., comma 2,- e la previdenza obbligatoria, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico (cfr. Corte cost. n. 393 del 2000; n. 178 del
2000); ed infatti nella ricostruzione unitaria della previdenza assume comunque rilievo la definizione dei livelli di protezione garantiti dalle diverse forme di tutela, obbligatoria e complementare, risultandone un sistema complessivo, essenzialmente unitario,
6 caratterizzato da diversi livelli di bisogni socialmente rilevanti, corrispondenti, rispettivamente, al minimo vitale riconosciuto per tutti i cittadini, nonché ai mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori, e al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa".
27. Deve quindi affermarsi che "il d.lgs. n. 80 del 1992, art. 5, nel prevedere l'intervento del
Fondo di garanzia costituito presso l' per l'integrazione dei contributi omessi, o CP_1
insufficientemente versati, dal datore di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, si riferisce, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente, o i superstiti, non siano riusciti a costituire a causa dell'inadempienza contributiva, consistendo, perciò, l'obbligo del Fondo - in coerenza con gli intenti della direttiva comunitaria 80/987 (cfr. Corte Giust. 25 gennaio 2007, n. 278/05) - nella integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione (ove il lavoratore, o i superstiti, non abbiano recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta); né tale previsione comporta dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 3 del citato d.lgs. per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, poiché la limitazione della tutela trova giustificazione - nell'ambito dei diversi livelli di protezione sociale garantiti dall'art. 38 Cost., comma 2, - nella finalità propria della previdenza complementare, consistente nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa".
28. Ciò detto, nel caso di specie si evince documentalmente, né la circostanza è contestata,
che il sig. abbia riscattato anticipatamente la posizione previdenziale presso il Pt_2
Fondo IM in data 26 giugno 2013, per quanto risulta dalla dichiarazione dal legale rappresentante di tale fondo (doc. 4 fasc. ). CP_1
29. Pertanto, il ricorrente non avrebbe avuto diritto ad ottenere l'intervento del Fondo di
Garanzia di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, essendo la posizione stata riscattata prima dell'inoltro della domanda amministrativa del 18 luglio 2017.
30. Né assume rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il contenuto presente nella comunicazione del Fondo IM (doc. 6 fasc. ricorrente), che rappresenta la circostanza secondo cui verrebbe disposta una liquidazione integrativa successiva allo smobilizzo della posizione previdenziale, ove si verifichi un successivo versamento di
7 importi contributivi dichiarati e non versati dal datore. Difatti, tale questione afferisce al mero rapporto tra il fondo di previdenza complementare stesso e il lavoratore, non influendo sui presupposti previsti per l'intervento del Fondo di Garanzia a tutela della previdenza complementare.
31. Nondimeno, deve aggiungersi che, in generale, escluso l'intervento del fondo ex art. CP_1
5 d.lgs. 80/92, non per questo una posizione come quella del ricorrente rimane privata di qualsiasi tutela.
32. Invero, il fatto certo e acclarato (grazie all'ammissione al passivo fallimentare) è
l'inadempienza del datore di lavoro all'obbligo di pagare il TFR, avente come oggetto, in particolare, accantonamenti riferibili a periodi anteriori alla chiusura della posizione previdenziale privata.
33. In relazione a tale quota di TFR (rimasta scoperta senza colpa alcuna del gestore del fondo di previdenza complementare), che integra un credito non contributivo ma retributivo del lavoratore, questi può adire il Fondo di garanzia di cui all'art. 2 l. 297/82, per CP_1
chiedere e ottenere il pagamento integrativo (sino alla concorrenza della somma complessivamente spettante a titolo di TFR) secondo la disciplina, più ampia e di utilizzo più agevole, che connota questa forma di tutela.
34. Tale conclusione, che tiene conto della natura retributiva del credito, è aderente al più recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione, che evidenzia che secondo “la recente sentenza di questa Corte n. 19510 del 2023 - resa in una fattispecie in cui veniva in rilievo la questione della natura degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto destinati dal lavoratore alla previdenza complementare - il credito del lavoratore al
T.F.R. accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura "retributiva", assume natura
"previdenziale" nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore - sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di T.F.R. - accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo (v. Cass. n. 19510 del 2023 cit.).
8. Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda al versamento, per inadempimento dell'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di
8 destinazione impresso alle risorse - parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R. - non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva.
9. Tale conclusione, come già argomentato da Cass. n.19510/2023 cit., e altre decisioni coeve, è avvalorata dal meccanismo di operatività dell'apposito Fondo di garanzia CP_ (istituito presso l' contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare), introdotto dal D.Lgs. 80 del 1992 che, all'art. 5, prevede che, nel caso in cui, "a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare" (di cui all'art.
9-bis D.L. n. 103/1991, conv., con modif., in L.
n. 166/1991) "ad opera del datore di lavoro", non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, "il lavoratore", ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, possa richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2); in tali casi, il Fondo
è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 (comma 3).
10. Tali disposizioni confermano, invero, che quand'anche il lavoratore abbia aderito a forme di previdenza complementare, egli resta titolare del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro al pagamento dei contributi - anche sotto forma di quote di T.F.R. - non versate al fondo di previdenza complementare e, del pari, in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il Fondo di garanzia, la surrogazione di quest'ultimo, al primo, nell'ammissione al passivo per i contributi omessi.
11. Va, dunque, ribadita la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione
o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di
Previdenza Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa - per cui il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una
9 cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo di previdenza complementare.
Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11198 del
26/04/2024).
35. Nella presente controversia, parte ricorrente chiede in via subordinata che venga accertato il diritto ad accedere all'intervento del Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 per la quota di trattamento di fine rapporto che la LS LI S.p.a. ha omesso di versare, così come presente in narrativa al punto 24 e nelle conclusioni al n. 3.
36. Orbene, tale domanda subordinata, caratterizzata da un petitum inteso ad ottenere la condanna del Fondo al pagamento del residuo TFR direttamente in favore dell'istante, risulta dunque fondata, essendo stata riscattata la posizione di previdenza complementare e avendo l' provveduto già a corrispondere il credito ammesso al passivo (seppur ad CP_1
altro titolo e nel rapporto con il Fondo IM, che a sua volta ha erogato la prestazione al lavoratore, essendo in ogni caso rilevante che quest'ultimo abbia percepito quanto dovuto).
37. All'accoglimento del ricorso, avendo il sig. ià ottenuto il pagamento dell'importo, Pt_2 consegue pertanto che il provvedimento di recupero emesso dall' è da considerarsi CP_1 illegittimo e gli odierni ricorrenti nulla devono all' . Controparte_2
38. Le spese del giudizio, stante la fondatezza della tesi di in ordine all'insussistenza dei CP_1 presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia per la previdenza complementare, oltre alle difficoltà interpretative della presente fattispecie, possono essere compensate in
10 misura di due terzi. Il restante terzo va posto in capo al convenuto e liquidato in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso per quanto di motivazione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire all' in relazione alla pretesa avanzata con provvedimento del CP_1
30.7.2019;
- compensa le spese processuali in misura di due terzi e per l'effetto condanna l' alla CP_1
rifusione in favore della parte ricorrente del restante terzo, che liquida in complessivi €
1.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 08/10/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
11
Repubblica LIna
In nome del Popolo LIno
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. ), Pt_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
quali eredi di (C.F. ), rappresentati e Persona_1 C.F._4 difesi dall'Avv. Tullio Cuccaru, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in
Sassari, Via Principessa Jolanda n. 30;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: Fondo di Garanzia
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
30.9.2020, ha convenuto in giudizio l' , al fine di Persona_1 CP_1
sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Il ricorrente ha allegato di aver presentato in data 18.7.2017 domanda per l'intervento del
Fondo di Garanzia presso l' , con riferimento ai crediti maturati nei confronti della CP_1
datrice Vinylis LI Spa, fallita nel 2013. Per quanto qui rileva, il sig. ha Pt_2 rappresentato che il Tribunale di Venezia aveva ammesso il credito di € 6.590,16 a titolo di contribuzione dovuta al fondo di previdenza complementare.
3. Parte ricorrente poi esponeva che l' in data 13.2.2019 comunicava di aver accolto la CP_1 domanda e di aver pertanto liquidato la complessiva somma di € 7.386,56, comprensiva del credito ammesso e della rivalutazione monetaria, mediante accredito al Fondo di previdenza complementare IM cui il lavoratore aveva aderito. Quest'ultimo poi provvedeva a versare al sig. 'importo netto di € 6.378,77. Pt_2
4. Parte ricorrente ha poi allegato che il 30 luglio 2019 l'Istituto richiedeva la restituzione della somma versata al Fondo IM, al fine di recuperare quanto in ipotesi indebitamente versato dal Fondo di Garanzia.
5. Il sig. ha anzitutto lamentato che l' non aveva mai revocato il precedente Pt_2 CP_1
provvedimento del 13 febbraio 2019 con cui aveva accolto la domanda di intervento di detto fondo;
sicché il provvedimento di recupero sarebbe illegittimo per la violazione delle norme procedimentali dettate dalla legge n. 241 del 1990.
6. Nel merito, parte ricorrente ha censurato l'operato dell' , ove la Controparte_2
motivazione del recupero dovesse risiedere nel riscatto anticipato della posizione previdenziale complementare, in quanto quest'ultima non avrebbe potuto considerarsi estinta. Invero, il Fondo IM avrebbe anzitutto accettato il versamento delle somme da parte dell' e le avrebbe poi pagate all'interessato, dopo averle imputate CP_1 alla posizione previdenziale di quest'ultimo.
7. In secondo luogo, tale posizione non avrebbe potuto considerarsi estinta in presenza di importi contributivi dichiarati e non versati, così come indicato nella stessa documentazione trasmessa dal Fondo IM (doc. 6 fasc. ricorrente).
8. Peraltro, il ricorrente ha lamentato che se si dovesse ritenere il lavoratore non più iscritto a un fondo di previdenza complementare in ragione del riscatto, non legittimato a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per la previdenza complementare, l'interessato resterebbe privo di tutela.
9. Parte ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento in data 30.07.2019, dichiarare che il ricorrente nulla deve all' in relazione alle pretese in esso CP_1
contenute;
2 2) in via subordinata, dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere alle prestazioni previdenziali del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare istituito dall'art. 5 del d.lgs. 80/92 per l'importo già erogato di € 7.836,56, pari alla somma di €
6.590,16 definitivamente accertata nell'ambito del Fallimento di LS LI Spa n.
102/13 Trib Venezia maggiorata della rivalutazione alla data del 13 Febbraio 2019;
3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere alle prestazioni previdenziali del Fondo di garanzia ex L. 297/1982 per la quota di TFR determinata come sopra che residua dal rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della
LS LI spa.
4) con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dal giorno della maturazione dei crediti fino al saldo;
5) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, come da tariffa professionale, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore del ricorrente, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto gli onorari”.
10. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. Parte resistente CP_1 ha anzitutto eccepito l'insussistenza di alcun vizio procedimentale relativamente al provvedimento di recupero dell'indebito, avendo peraltro riscontrato le doglianze del ricorrente con email del 20 settembre 2019.
11. Nel merito, l' ha evidenziato che nel caso di specie il sig. aveva riscattato CP_2 Pt_2
anticipatamente la propria posizione previdenziale complementare in data 26 giugno 2013,
e che pertanto non sussistevano i presupposti per l'intervento del Fondo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, non essendo più attiva la posizione previdenziale complementare al momento della domanda amministrativa. Né esplicherebbe alcuna efficacia in tal senso l'accettazione da parte del Fondo IM del pagamento da parte dell' , essendo CP_1
la posizione oramai chiusa e non più integrabile.
12. Ritenuta la causa di natura documentale e mutata la persona del giudice, con atto del 24 luglio 2024 si costituivano in giudizio Parte_1
, e , quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
, deceduto il 16 gennaio 2024.
[...]
3 13. La controversia viene dunque decisa all'esito della discussione orale tra le parti svolta all'udienza dell'8 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
15. Con riferimento all'oggetto del contendere il giudicante, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama la motivazione, che condivide integralmente, resa dalla Corte appello
Bari, sentenza n. 2172 del 04/11/2019 (rel. Gentile), che ha così posto in evidenza.
16. L'art. 5 d.lgs. 80/92 appresta una misura – a carico della fiscalità pubblica, tipica, aggiuntiva e, pertanto, di stretta interpretazione – "contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro" insolventi "dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare", peraltro, soltanto per le "prestazioni di vecchiaia" e ai "superstiti".
17. Per fronteggiare tale evenienza, la norma ha "istituito presso l' Controparte_3
un apposito Fondo di garanzia".
[...]
18. Le condizioni per l'intervento di quest'ultimo sono: 1) che, per effetto dell'omissione contributiva datoriale, "non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto" il lavoratore;
2) che il credito per tal via maturato in capo al lavoratore "sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito" alla procedura concorsuale a carico del datore di lavoro;
3) che il lavoratore faccia istanza di intervento al fondo di garanzia.
19. Anche la modalità dell'intervento è diversa, in quanto consiste non nel pagamento della prestazione al lavoratore bensì nel dovere dell' di "integrare presso la gestione di CP_1
previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi".
20. Viene riprodotta, invece, la regola secondo cui "il fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi" e "versati".
21. La giurisprudenza di legittimità: A) ha chiarito che "la limitazione della garanzia, con riguardo alle forme complementari, trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria, essendosi esplicitamente precisato che la direttiva 80/987 va interpretata nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di conseguente insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia, che il lavoratore ha maturato, non necessariamente deve essere assicurato dagli
Stati membri, né necessariamente deve essere integrale (cfr. Corte di giustizia 27.1.2007,
4 n. 278/05)"; B) ha escluso che "la diversità di disciplina" susciti "dubbi di illegittimità costituzionale", perché "nella ricostruzione unitaria della previdenza assume comunque rilievo la definizione dei livelli di protezione garantiti dalle diverse forme di tutela, obbligatoria e complementare, risultandone un sistema complessivo, essenzialmente unitario, caratterizzato da diversi livelli di bisogni socialmente rilevanti, corrispondenti, rispettivamente, al minimo vitale riconosciuto per tutti i cittadini, nonché ai mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori, e al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa" (Cass. 26.7.2010, n. 17526).
22. Il fondo di garanzia mirato ad ausiliare il fondo di previdenza complementare svolge CP_1
dunque soltanto il compito di consentire l'operatività di quest'ultimo, altrimenti compromessa, ed è soltanto al momento conclusivo e in sede di consuntivo che può apprezzarsi l'eventuale ostacolo contributivo, ascrivibile al datore inottemperante ed emendabile mediante l'intervento del fondo ex art. 5 d.lgs. 80/92. CP_1
23. Precisamente, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 5.12.2005, n. 252, "il diritto alla prestazione pensionistica" complementare "si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. (Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione Europea)".
24. Ne deriva che, se invece interviene medio tempore la chiusura della posizione assicurativa complementare (per effetto di riscatto, come nella specie, o per altro motivo), la maturazione del requisito in parola è senz'altro preclusa.
25. Tra l'altro, insegna Cass. n. 17526/2010 che il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 5 (di attuazione della direttiva comunitaria 80/987 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) prevede che contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale dei contributi dovuti per le forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di garanzia (comma 1); nel caso in CP_1
5 cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale, può richiedere al Fondo di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2).
26. Orbene, "il tenore letterale della norma non lascia alcun dubbio sull'oggetto della tutela, che si identifica, in modo inequivoco, nella pensione di vecchiaia, anche ove spettante ai superstiti del dipendente, e sul limite quantitativo dell'obbligo del Fondo, che consiste nella integrazione dei contributi necessari per la costituzione della predetta prestazione
(ove la contribuzione sia stata totalmente omessa, o insufficientemente versata, dal datore di lavoro, e il lavoratore non abbia recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione necessaria per tale pensione). Sul piano sistematico, il meccanismo è del tutto distinto da quello previsto per le forme obbligatorie di previdenza, per le quali, in applicazione del principio dell'automatismo dell'obbligazione contributiva e dell'accredito automatico dei contributi, il d.lgs. n. 80 del 1992, art. 3, prevede che i contributi omessi, anche se prescritti, vengano considerati come versati, ai fini del diritto alle prestazioni comprese nell'assicurazione generale e, altresì, della loro misura. E la limitazione della garanzia, con riguardo alle forme complementari, trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria, essendosi esplicitamente precisato che la direttiva 80/987 va interpretata nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di conseguente insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia, che il lavoratore ha maturato, non necessariamente deve essere assicurato dagli Stati membri, né necessariamente deve essere integrale (cfr. Corte di giustizia 27 gennaio 2007, n. 278/05). La diversità di disciplina non suscita, d'altra parte, dubbi di illegittimità costituzionale, pur considerando la scelta del Legislatore di stabilire un collegamento funzionale tra la previdenza complementare - ricondotta nel sistema di tutela dell'art. 38 Cost., comma 2,- e la previdenza obbligatoria, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico (cfr. Corte cost. n. 393 del 2000; n. 178 del
2000); ed infatti nella ricostruzione unitaria della previdenza assume comunque rilievo la definizione dei livelli di protezione garantiti dalle diverse forme di tutela, obbligatoria e complementare, risultandone un sistema complessivo, essenzialmente unitario,
6 caratterizzato da diversi livelli di bisogni socialmente rilevanti, corrispondenti, rispettivamente, al minimo vitale riconosciuto per tutti i cittadini, nonché ai mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori, e al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa".
27. Deve quindi affermarsi che "il d.lgs. n. 80 del 1992, art. 5, nel prevedere l'intervento del
Fondo di garanzia costituito presso l' per l'integrazione dei contributi omessi, o CP_1
insufficientemente versati, dal datore di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, si riferisce, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente, o i superstiti, non siano riusciti a costituire a causa dell'inadempienza contributiva, consistendo, perciò, l'obbligo del Fondo - in coerenza con gli intenti della direttiva comunitaria 80/987 (cfr. Corte Giust. 25 gennaio 2007, n. 278/05) - nella integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione (ove il lavoratore, o i superstiti, non abbiano recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta); né tale previsione comporta dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 3 del citato d.lgs. per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, poiché la limitazione della tutela trova giustificazione - nell'ambito dei diversi livelli di protezione sociale garantiti dall'art. 38 Cost., comma 2, - nella finalità propria della previdenza complementare, consistente nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa".
28. Ciò detto, nel caso di specie si evince documentalmente, né la circostanza è contestata,
che il sig. abbia riscattato anticipatamente la posizione previdenziale presso il Pt_2
Fondo IM in data 26 giugno 2013, per quanto risulta dalla dichiarazione dal legale rappresentante di tale fondo (doc. 4 fasc. ). CP_1
29. Pertanto, il ricorrente non avrebbe avuto diritto ad ottenere l'intervento del Fondo di
Garanzia di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, essendo la posizione stata riscattata prima dell'inoltro della domanda amministrativa del 18 luglio 2017.
30. Né assume rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il contenuto presente nella comunicazione del Fondo IM (doc. 6 fasc. ricorrente), che rappresenta la circostanza secondo cui verrebbe disposta una liquidazione integrativa successiva allo smobilizzo della posizione previdenziale, ove si verifichi un successivo versamento di
7 importi contributivi dichiarati e non versati dal datore. Difatti, tale questione afferisce al mero rapporto tra il fondo di previdenza complementare stesso e il lavoratore, non influendo sui presupposti previsti per l'intervento del Fondo di Garanzia a tutela della previdenza complementare.
31. Nondimeno, deve aggiungersi che, in generale, escluso l'intervento del fondo ex art. CP_1
5 d.lgs. 80/92, non per questo una posizione come quella del ricorrente rimane privata di qualsiasi tutela.
32. Invero, il fatto certo e acclarato (grazie all'ammissione al passivo fallimentare) è
l'inadempienza del datore di lavoro all'obbligo di pagare il TFR, avente come oggetto, in particolare, accantonamenti riferibili a periodi anteriori alla chiusura della posizione previdenziale privata.
33. In relazione a tale quota di TFR (rimasta scoperta senza colpa alcuna del gestore del fondo di previdenza complementare), che integra un credito non contributivo ma retributivo del lavoratore, questi può adire il Fondo di garanzia di cui all'art. 2 l. 297/82, per CP_1
chiedere e ottenere il pagamento integrativo (sino alla concorrenza della somma complessivamente spettante a titolo di TFR) secondo la disciplina, più ampia e di utilizzo più agevole, che connota questa forma di tutela.
34. Tale conclusione, che tiene conto della natura retributiva del credito, è aderente al più recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione, che evidenzia che secondo “la recente sentenza di questa Corte n. 19510 del 2023 - resa in una fattispecie in cui veniva in rilievo la questione della natura degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto destinati dal lavoratore alla previdenza complementare - il credito del lavoratore al
T.F.R. accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura "retributiva", assume natura
"previdenziale" nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore - sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di T.F.R. - accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo (v. Cass. n. 19510 del 2023 cit.).
8. Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda al versamento, per inadempimento dell'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di
8 destinazione impresso alle risorse - parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R. - non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva.
9. Tale conclusione, come già argomentato da Cass. n.19510/2023 cit., e altre decisioni coeve, è avvalorata dal meccanismo di operatività dell'apposito Fondo di garanzia CP_ (istituito presso l' contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare), introdotto dal D.Lgs. 80 del 1992 che, all'art. 5, prevede che, nel caso in cui, "a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare" (di cui all'art.
9-bis D.L. n. 103/1991, conv., con modif., in L.
n. 166/1991) "ad opera del datore di lavoro", non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, "il lavoratore", ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, possa richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2); in tali casi, il Fondo
è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 (comma 3).
10. Tali disposizioni confermano, invero, che quand'anche il lavoratore abbia aderito a forme di previdenza complementare, egli resta titolare del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro al pagamento dei contributi - anche sotto forma di quote di T.F.R. - non versate al fondo di previdenza complementare e, del pari, in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il Fondo di garanzia, la surrogazione di quest'ultimo, al primo, nell'ammissione al passivo per i contributi omessi.
11. Va, dunque, ribadita la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione
o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di
Previdenza Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa - per cui il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una
9 cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo di previdenza complementare.
Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11198 del
26/04/2024).
35. Nella presente controversia, parte ricorrente chiede in via subordinata che venga accertato il diritto ad accedere all'intervento del Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 per la quota di trattamento di fine rapporto che la LS LI S.p.a. ha omesso di versare, così come presente in narrativa al punto 24 e nelle conclusioni al n. 3.
36. Orbene, tale domanda subordinata, caratterizzata da un petitum inteso ad ottenere la condanna del Fondo al pagamento del residuo TFR direttamente in favore dell'istante, risulta dunque fondata, essendo stata riscattata la posizione di previdenza complementare e avendo l' provveduto già a corrispondere il credito ammesso al passivo (seppur ad CP_1
altro titolo e nel rapporto con il Fondo IM, che a sua volta ha erogato la prestazione al lavoratore, essendo in ogni caso rilevante che quest'ultimo abbia percepito quanto dovuto).
37. All'accoglimento del ricorso, avendo il sig. ià ottenuto il pagamento dell'importo, Pt_2 consegue pertanto che il provvedimento di recupero emesso dall' è da considerarsi CP_1 illegittimo e gli odierni ricorrenti nulla devono all' . Controparte_2
38. Le spese del giudizio, stante la fondatezza della tesi di in ordine all'insussistenza dei CP_1 presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia per la previdenza complementare, oltre alle difficoltà interpretative della presente fattispecie, possono essere compensate in
10 misura di due terzi. Il restante terzo va posto in capo al convenuto e liquidato in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso per quanto di motivazione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire all' in relazione alla pretesa avanzata con provvedimento del CP_1
30.7.2019;
- compensa le spese processuali in misura di due terzi e per l'effetto condanna l' alla CP_1
rifusione in favore della parte ricorrente del restante terzo, che liquida in complessivi €
1.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 08/10/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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