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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 731/ 2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. D'AMORA MASSIMO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico unitamente all'avv. ANIELLO CALEMMA,
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall' avv. GRAPPONE CRISTINA con il quale elettivamente domicilia in VIA SAVORITO 1/8 CASTELLAMMARE DI STABIA
Resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito indicato in ricorso, con il quale veniva richiesto il pagamento delle somme specificate nel predetto atto introduttivo. A sostegno dell'opposizione svolgeva le argomentazioni di cui in ricorso. Concludeva in particolare per l'annullamento dell'avviso di addebito, per le ragioni indicate nel predetto atto introduttivo. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso (la definizione CP_1 della causa subiva un rallentamento a causa dei rinvii richiesti dalle parti). In via pregiudiziale deve osservarsi che l'opposizione risulta tempestiva in base alla normativa applicabile prevista dal D. Lgs 46/99. Infatti il ricorso risulta tempestivo dato che il 6/2/2022 era domenica, in base alle generali norme sul computo dei termini. Sempre in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio), poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02:).”. Sono infatti indicate chiaramente, fra l'altro, le ragioni per le quali si impugna l'avviso di addebito. A questo punto appare opportuno esaminare le risultanze istruttorie. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Testimone_1
22/02/2023):” …. ADR: sono e mi chiamo , nato a [...]
Vico Equense il 21.07.1988 e residente in [...], di professione impiegato, dipendente della Hotel Rivage come receptionist, addetto alla portineria. ADR: non ho mai fatto altre testimonianze. Interrogato sui capi di prova contenuti nel ricorso introduttivo il teste risponde: sul capo 1) non posso dirlo con precisione ma posso riferire sicuramente che la sig.ra Parte_1 nel 2018 non lavorava presso la società
[...] Controparte_2
in quanto lei ha iniziato il 2019. Posso riferire su
[...] questa circostanza in quanto sono dipendente della società da 10 anni;
sul capo 2) non posso rispondere per quel che so;
sul capo 3) posso riferire che nel 2018 il responsabile di tutti i pagamenti dei
2 dipendenti era il Sig. sul capo 4) è vero, chi Controparte_3 impartiva le direttive per tutto il personale nell'anno 2018 era il Sig.
.” Controparte_3
A questo punto appare opportuno effettuare un breve excursus sulla normativa applicabile. Orbene l'art.. 1 della L. 160/75 come successivamente modificata indica le condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti. Deve necessariamente trattarsi di attività di terziario ai sensi dell'art. 1 comma 202 della L 662/ 96 il quale recita:”202. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”. Questa legge richiama a sua volta l'art. 49 comma 1 lett d) legge 88/89 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali) il quale recita: “ 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' ha effetto a CP_4 tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie (1); b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di
3 versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente” ( cfr. Cass. 3145/13). E' quindi evidente che presupposto per la sussistenza del debito contributivo è la prova dello svolgimento di un'attività lavorativa prevalente in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa.” (cfr. Cass. 6944/2020)
Al riguardo, infatti, appare opportuno premettere che, come ulteriormente chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del fatto posto a base dell'avviso di addebito, come dell'ordinanza ingiunzione grava sull'odierno opposto, attore sostanziale ancorché formalmente resistente (cfr. Cass. 3837/01:
“L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorita' amministrativa, e spettando all'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima puo' anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purche' i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilita', dovendosi cioe' ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di
4 esperienza che convincano di cio', sia pure con qualche margine di opinabilita', restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimita' se convenientemente motivato alla stregua di detti criterio, e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione, come nel caso in cui dalla sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno si sia desunto l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui essa era consentita.”. Analogamente a quanto si ritiene pacificamente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo). Inoltre come affermato anche recentissimamente dal Supremo Collegio:” In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla CP_1 base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi CP_1 escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria, cfr. Cass. 12108/2010). Tanto premesso, non è emersa assolutamente dagli atti la prova, che nelle società indicate in ricorso, l'odierno ricorrente svolgesse attività lavorativa, in modalità prevalente, per periodi ed attività ulteriori rispetto a quelli regolarmente denunciati. Al contrario dall'istruttoria testimoniale sopra riportata sono emersi elementi in senso contrario. Quindi non solamente non è emersa la prova del fondamento della pretesa avanzata dall (su cui si ripete gravava il relativo onere CP_1 ex art. 2697 c.c.), ma vi sono degli elementi probatori che depongono, appunto, in senso contrario in base all'istruttoria testimoniale espletata. Non può che conseguirne l'accoglimento dell'opposizione. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese devono seguire la soccombenza con riferimento all' e CP_1 vengono liquidate come da dispositivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) revoca l'avviso di addebito n° 371 2021 00106139 75 000,;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali al CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1630,00, comprensivi spese generali al 15%, oltre accessori di legge, con attribuzione per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, li 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giovanni Favi).
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