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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere –
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.- all' esito dell'udienza del 23 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3416 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli Pt_1
e Laura Loreni, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1317/2022 del Tribunale di Latina, sez. lavoro, pubblicata in data 06/12/2022.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione proposta dalla ed ha annullato l'avviso di Controparte_2 addebito n. 31920180004702141000, notificato dall' all'istituto scolastico il 21/1/2019, afferente Pt_1 a contributi previdenziali a titolo di Gestione dipendenti pubblici relativi alle annualità dal 2000 Pt_1
al 2005, ormai prescritti.
Il Tribunale, nella resistenza dell' che aveva dato atto del pagamento integrale delle somme Pt_1 oggetto di causa, ritenute assorbite le eccezioni preliminari sollevate dall'ente previdenziale in base al principio della “ragione più liquida”, ha ritenuto la domanda attorea fondata argomentando che: i)
l'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, nel riferirsi ad ogni gestione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, è applicabile anche alla Gestione Pubblica dell' e quindi, nel caso in esame, Pt_1
alla Cassa Pensione Insegnanti;
ii) a fronte di contribuzioni afferenti agli anni 2000-2005 l'
[...]
non aveva provato di avere interrotto il termine di prescrizione quinquennale avendo CP_3
allegato agli atti unicamente due note di debito del 16.04.2018 e 01.10.2018, notificate ben oltre il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di scadenza del termine per effettuare il pagamento, ( il 16 settembre del mese successivo a quello cui si riferiva la contribuzione); iii) la pretesa contributiva era, quindi, prescritta dovendo ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione decennale dedotta dall' in contrasto con il dato normativo, con conseguente irricevibilità delle Pt_1 somme corrisposte all' impossibilitato a riceverle anche in caso di adempimento spontaneo. Pt_1
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello l' lamentando l'erroneità della sentenza Pt_1
impugnata per avere ritenuto applicabile ai contributi dovuti alla Gestione Pubblica la prescrizione quinquennale, sostenendo che all'epoca dei fatti la prescrizione per i contributi in questione era decennale e decorreva dalla data di notifica del debito.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta dalla Scuola primaria paritaria.
Non si è costituita la parte appellata rimanendo contumace in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente si rileva che non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto irricevibili le somme corrisposte all' relative a contributi prescritti, anche Pt_1
in caso di adempimento spontaneo, ostandovi il disposto di cui all'art. 3 comma 9 della legge
335/1995.
Tanto premesso, l'appello non è fondato essendo meritevoli di conferma anche nella presente fase di gravame le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
La controversia in esame ha ad oggetto i contributi previdenziali a titolo di Gestione pubblica ( Cassa
Pensione Insegnanti) relativi agli anni 2000-2005, per i quali è pacifico, oltre che documentato, che l' appellante, prima dell'avviso di addebito notificato il 21 gennaio 2019, aveva trasmesso alla CP_1
Scuola primaria paritaria la nota di debito del 16 aprile 2018 per la sistemazione contributiva della lavoratrice (contributi anni 2000-2005), e successiva nota di debito in data 1°ottobre Persona_1
2018.
Il Tribunale, richiamata la norma dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, ha correttamente rilevato che la stessa, riferita ad ogni gestione di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, è applicabile alla Gestione Pubblica dell' e quindi alla Cassa Pensione insegnanti, con conseguente Pt_1
prescrizione quinquennale dei contributi riferiti agli anni 2000-2005 di cui all'avviso di addebito opposto, preceduto dalle due note di debito dell'aprile e dell'ottobre 2018, notificate a termine prescrizionale ormai compiuto, decorrente dalla scadenza del termine per effettuare il versamento (il
16 del mese successivo a quello cui la contribuzione si riferisce).
Le argomentazioni del gravame non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e sono inidonee a scalfire l'argomentazione logico giuridica del giudice di prime cure.
L'Istituto appellante, infatti, nel ribadire l'applicabilità del termine di prescrizione decennale a decorrere dal “momento dell'accertato avvenuto in fase di lavorazione della costituzione della posizione assicurativa verso l'AGO, quindi dal 23/06/2015, data questa del trasferimento dei contributi dei dipendenti lavorata dalla Direz. Sub Provinciale ” finisce con il trascrivere il CP_4
contenuto della relazione amministrativa allegata al fascicolo di primo grado che, come rilevato dal
Tribunale con motivazione esente da censure, non solo non fornisce alcun riferimento normativo ma si pone in contrasto con la norma dell'art. 3 comma 9 legge 335/1995 che recita “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Osserva, inoltre, il Collegio che non è pertinente neppure il richiamo effettuato dall' appellante CP_1
al comma 10 bis dello stesso art. 3, introdotto dall'art.19 del d.L.n.4/2019, convertito in Legge
26/2019, in base al quale “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono Pt_1
iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore», norma non applicabile ratione temporis e che si riferisce in ogni caso espressamente ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni mentre nella fattispecie in esame si tratta di dipendente di una scuola primaria paritaria, soggetto non pubblico ma privato.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è fondato con integrale conferma della gravata sentenza.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte appellata.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa