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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6783/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU BO Presidente dott.ssa HE ET BO Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22.10.2025, assunto in decisione in data 3 dicembre 2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con l'avvocato Parte_2 C.F._2
DE LO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Senago, via Volta n.256/A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di rispettare e preservare ciascuno gli spazi dell'altro, reciprocamente.
2. CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Varedo (MB), Vicolo MA e LA n. 30, risulta di proprietà esclusiva della
Signora he vi abita unitamente al figlio minore della coppia . Pt_1 Per_1
Il Signor , di comune accordo con la Signora ha già prima d'ora lasciato la casa familiare, Pt_2 Pt_1 asportando tutti i beni personali, parte delle stoviglie e della biancheria, nonché quanto pacificamente risulta di proprietà dello stesso.
Il Signor si è trasferito a SI AG (MB), Via Stelvio, 8; tale immobile risulta essere Pt_2 ambiente idoneo affinché il Signor possa viverci unitamente al figlio nei periodi di sua Pt_2 Per_1 competenza.
Tutte le spese relative alla casa familiare, di proprietà esclusiva della ivi comprese quelle di Pt_1 manutenzione, quelle condominiali se presenti e tutte le utenze (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: luce, gas, telefonia, internet, abbonamenti TV, abbonamenti musica, ecc.) rimarranno ad esclusivo carico della Signora he – a far data dal rilascio della casa da parte del – sta già provvedendo Pt_1 Pt_2 al loro pagamento.
3. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO / PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE Per_1
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento/permanenza prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in Varedo (MB), Vicolo
MA e LA n. 30, presso la quale manterrà la residenza anche ai fini anagrafici.
Le decisioni di maggior interesse per il minore relative alla sua istruzione, educazione, salute ed eventuale futura e diversa residenza verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e delle disponibilità economiche di entrambi i Per_1 genitori.
4. MODALITÀ DI VISITE / FREQUENTAZIONI
Stante l'età di (oggi quattordicenne), le frequentazioni tra e il padre saranno Per_1 Per_1 regolamentate di volta in volta tenuto conto degli impegni e delle esigenze del minore, nonché della sua volontà.
In linea di principio, tuttavia, le parti osserveranno la seguente calendarizzazione, fatto sempre salvo il più ampio accordo tra i genitori e tra gli stessi e lo stesso , considerata la sua età. Per_1
In particolare, il padre potrà stare con e tenerlo con sé: Per_1
pagina 2 di 8 - a fine settimana alternati, dal venerdi pomeriggio - dall'uscita dal lavoro del Signor - sino alla Pt_2 domenica sera dopo cena;
i genitori avranno cura di accordarsi anche direttamente con il minore ma con comunicazione reciproca tra loro, rispetto alle modalità di prelievo e riaccompagnamento di;
Per_1
- indipendentemente dal fine settimana di spettanza, tutte le settimane, da intendersi dal lunedi al venerdi, due giorni da concordarsi di volta in volta e con idoneo preavviso, con pernotto: anche in questo caso i genitori avranno cura di accordarsi anche direttamente con il minore ma con comunicazione reciproca tra loro, rispetto alle modalità di prelievo accompagnamento a scuola di . Per_1
Resta sempre valido il diverso e più ampio accordo tra i genitori che, sin da subito, si impegnano a mantenere un dialogo attivo e a collaborare nell'interesse superiore di , mediante un canale idoneo Per_1
(telefonate, sms, whatsApp, ecc).
Nel proprio periodo di competenza, ciascun genitore si occuperà integralmente della cura e dell'assistenza di
. Per_1
a) Vacanze scolastiche estive: per il periodo estivo (da intendersi dalla fine della scuola e sino alla ripresa della scuola): qualora i genitori avessero disponibilità potranno trascorrere una settimana di vacanza con il figlio, accordandosi in merito almeno 15 (quindici) giorni prima.
b) Mese di agosto: ciascun genitore trascorrerà con due settimane di vacanza anche non Per_1 consecutive ad anni alterni, salvo diverso accordo. I genitori avranno cura di comunicarsi vicendevolmente date e luogo di villeggiatura entro il 31 maggio di ogni anno.
c) Vacanze natalizie (da intendersi dalla chiusura della scuola e sino alla sua riapertura): ad anni alterni,
starà presso ciascun genitore dalla chiusura della scuola e sino al 30/12 (mattino o pomeriggio / Per_1 sera) e dal 30/12 (mattino o pomeriggio / sera) alla riapertura della scuola con l'altro. I genitori avranno cura di accordarsi affinché possa trascorrere con l'altro genitore parte dei giorni festivi (Vigilia di Per_1
Natale, Natale, Capodanno, Epifania), sempre che il genitore collocatario per quel periodo non abbia programmato un periodo di villeggiatura con il minore.
d) Vacanze pasquali (da intendersi dalla chiusura della scuola e sino alla sua riapertura): ad anni alterni,
trascorrerà l'intero periodo con un genitore. Per_1
e) Vacanze di Carnevale (da intendersi dalla chiusura della scuola e sino alla sua riapertura): ad anni alterni,
trascorrerà l'intero periodo del Carnevale con un genitore. Per_1
f) Compleanno di indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare Per_1
in occasione del suo compleanno, con le modalità che gli stessi genitori si impegnano a Per_1 concordare, anche con il minore, sempre comunicando tra loro.
g) trascorrerà la Festa della Mamma sempre con la mamma e la Festa del Papà sempre con il Per_1 papà.
pagina 3 di 8 h) trascorrerà il giorno del Compleanno della Mamma sempre con la mamma e il giorno Per_1
Compleanno del Papà sempre con il papà.
i) Altri eventuali giorni di sospensione scolastica, ponti e festività, verranno trascorsi secondo i criteri dell'alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo.
Si ribadisce che, stante l'età di (oggi quattordicenne), resta sempre salvo il più ampio e diverso Per_1 accordo tra i genitori, nonché la volontà e le esigenze di Per_1
5. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE Per_1
a) Mantenimento ordinario
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la somma di Per_1
€ 300,00 (trecento/00) mensili entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
b) Mantenimento straordinario
Le spese straordinarie, come previsto dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Monza e da eventuali future modifiche/integrazioni alle stesse linee guida, saranno suddivise al 50% tra i genitori: il genitore che sosterrà la spesa straordinaria (qualora la stessa non sia da concordarsi previamente) provvederà a fornire il giustificativo di pagamento all'altro genitore il quale, visionato il giustificativo, provvederà al rimborso entro
5 giorni.
c) Assegno Unico: l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Signora Pt_1
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento.
7. ALTRE QUESTIONI: ANIMALE DOMESTICO E QUESTIONI ECONOMICHE /
PATRIMONIALI
a) CANE: VE
In costanza di matrimonio i coniugi hanno adottato un cane, animale domestico legato a tutta la Per_2 famiglia;
la Signora e risulta formalmente ed esclusivamente proprietaria. Pt_1
Le parti intendono, con il presente ricorso congiunto, regolamentare anche la gestione di VE ed in particolare stabiliscono di comune accordo quanto segue:
- rimarrà con la Signora d il figlio della coppia presso la casa familiare di proprietà Per_2 Pt_1 Per_1 della Pt_1
- la Signora si occuperà in via esclusiva ed integrale di sia sotto il profilo della gestione Pt_1 Per_2 quotidiana, che sotto il profilo economico sostenendo in via esclusiva tutte le spese ordinarie per il mantenimento di (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: mangime, toelettatura, pulizia in Per_2 generale, giochi e ogni altro accessorio quale ad es. collari, guinzagli, pettorine, ecc., spese veterinarie ordinarie quali ad es. vaccini); pagina 4 di 8 - il Signor si occuperà della gestione integrale ed esclusiva di una settimana (7 giorni Pt_2 Per_2 consecutivi) all'anno, tendenzialmente nel mese di agosto e tendenzialmente in concomitanza con il periodo di ferie / villeggiatura della Signora ovvero quando la stessa si recherà fuori casa per le vacanze Pt_1 estive. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- sotto il profilo economico, qualora dovesse necessitare di interventi / visite / farmaci / integratori Per_2
e quant'altro inerente la sua salute, le relative spese – da considerarsi straordinarie – verranno suddivise al
50% tra i coniugi;
al riguardo, la Signora avrà cura di condividere la circostanza con il Signor Pt_1
prima di affrontare la relativa spesa. Pt_2
b) AUTOVETTURE, RELATIVE SPESE, BOLLI E POLIZZE ASSICURATIVE
- L'autovettura Fiat 500 tg. FA596CY di proprietà esclusiva del Signor ma in uso alla Signora Pt_2 rimarrà in uso esclusivo alla stessa Pt_1 Pt_1
Pertanto, ogni e qualsiasi sanzione comminata per l'uso dell'autovettura in questione, dovrà essere pagata personalmente dalla Signora o comunque rimborsata dalla al qualora sia Pt_1 Pt_1 Pt_2 quest'ultimo ad averne curato il pagamento.
Inoltre, saranno a carico esclusivo della Signora tutte le spese per la manutenzione dell'auto, sia Pt_1 ordinarie che straordinarie, ivi compresi revisione e tagliandi, nonché il bollo auto che dovrà essere pagato personalmente dalla comunque rimborsato dalla l qualora sia quest'ultimo ad Pt_1 Pt_1 Pt_2 averlo pagato.
Quanto alla polizza assicurativa relativa all'autovettura de qua, la stessa risulta attualmente intestata al Signor
che provvede mensilmente al pagamento del relativo premio in via esclusiva mediante addebito Pt_2 diretto su conto corrente.
A far data dal 01 gennaio 2026, la Signora rovvederà a rimborsare al Signor il rateo mensile Pt_1 Pt_2 della polizza.
Alla scadenza naturale della polizza, la Signora provvederà personalmente a stipulare nuovo Pt_1 contratto assicurativo per l'autovettura (con l'attuale compagnia o con altra compagnia scelta dalla Pt_1
e dunque a pagare direttamente il premio alla compagnia assicurativa.
Qualora le condizioni economiche della nuova polizza dovessero risultare eccessivamente onerose per la
Signora ispetto a quelle attuali, i coniugi potranno accordarsi affinché la polizza rimanga intestata Pt_1 al Signor e dunque rinnovata a nome di quest'ultimo, con impegno però della Signora a Pt_2 Pt_1 rimborsare mensilmente al marito i ratei dallo stesso pagati.
Indipendentemente dagli accordi sopra descritti, le parti si impegnano in ogni caso a procedere al trasferimento della proprietà dell'autovettura dal Signor alla Signora che sosterrà le relative Pt_2 Pt_1 spese per il trapasso). pagina 5 di 8 - L'autovettura Ford Puma tg. GS819PE di comproprietà dei Signori ma in uso al Signor Pt_1 Pt_2
, rimarrà in uso esclusivo allo stesso . Pertanto, ogni e qualsiasi sanzione comminata per Pt_2 Pt_2
l'uso dell'autovettura in questione, dovrà essere pagata personalmente dal Signor o comunque Pt_2 rimborsata dal alla ualora sia quest'ultima ad averne curato il pagamento. Pt_2 Pt_1
Inoltre, rimarranno a carico esclusivo del Signor tutte le spese per la manutenzione dell'auto, sia Pt_2 ordinarie che straordinarie, ivi compresi revisione e tagliandi, nonché il bollo auto che dovrà essere pagato personalmente dal o comunque rimborsato dal alla ualora sia quest'ultima ad Pt_2 Pt_2 Pt_1 averlo pagato.
Quanto alla polizza assicurativa relativa all'autovettura de qua, la stessa risulta attualmente intestata al Signor
che provvede mensilmente al pagamento del relativo premio in via esclusiva mediante addebito Pt_2 diretto su conto corrente.
Il premio assicurativo continuerà ad essere pagato integralmente ed in via esclusiva dal Signor . Pt_2
Il finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura de qua in via esclusiva dal Signor e Pt_2 regolarmente pagato in via esclusiva da quest'ultimo, continuerà ad essere pagato in via esclusiva dal Signor
, il quale – nei rapporti interni con la moglie cointestataria – non avrà alcun diritto di regresso nei Pt_2 confronti di quest'ultima e dunque non avrà diritto ad alcun rimborso della quota da parte della Pt_1
Indipendentemente dagli accordi sopra descritti, le parti si impegnano in ogni caso a procedere al trasferimento del 50% della proprietà dell'autovettura cointestata dalla Signora al Signor Pt_1 Pt_2
(che sosterrà le relative spese per il trapasso.
Le spese per entrambi i trasferimenti proprietà saranno ad esclusivo carico del coniuge che ne diventerà esclusivo proprietario;
il prezzo del trasferimento sarà pari ad € 0,00.
c) CP_1
I coniugi hanno già prima d'ora provveduto all'apertura ciascuno del proprio c/c agli stessi intestato in via esclusiva.
d) ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE
Le parti dichiarano di aver già prima d'ora regolato ogni questione economica tra loro pendente, sia relativamente alla casa familiare che relativamente ad ogni altro rapporto condiviso, secondo le modalità concordate dalle stesse e da entrambe accettate.
8. I signori e dichiarano che tutte le clausole contenute nel presente accordo sono Pt_1 Pt_2 strettamente connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti anche patrimoniali tra i consorti stessi.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e / o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 6 di 8 10. Le parti dichiarano di non aver intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale.
11. Le parti si dichiarano disponibili alla trattazione scritta della causa e dunque richiedono espressamente all'Ill.mo Giudice di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-51 c.p.c.
pagina 7 di 8 Motivi della decisione
Premesso che :
- e LE hanno contratto matrimonio in data 13.5.2017 a SI-AG (MB); Parte_1 Pt_2
- Dall'unione è nato il [...] Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 19.11.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con Parte_1 Parte_2 ricorso depositato in data 22.10.2025, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in SI-AG in data 13.5.2017 atto n. 7 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di SI-AG), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SI-AG, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2024
Il Presidente
AU BO
Il giudice relatore
HE ET BO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU BO Presidente dott.ssa HE ET BO Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22.10.2025, assunto in decisione in data 3 dicembre 2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con l'avvocato Parte_2 C.F._2
DE LO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Senago, via Volta n.256/A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di rispettare e preservare ciascuno gli spazi dell'altro, reciprocamente.
2. CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Varedo (MB), Vicolo MA e LA n. 30, risulta di proprietà esclusiva della
Signora he vi abita unitamente al figlio minore della coppia . Pt_1 Per_1
Il Signor , di comune accordo con la Signora ha già prima d'ora lasciato la casa familiare, Pt_2 Pt_1 asportando tutti i beni personali, parte delle stoviglie e della biancheria, nonché quanto pacificamente risulta di proprietà dello stesso.
Il Signor si è trasferito a SI AG (MB), Via Stelvio, 8; tale immobile risulta essere Pt_2 ambiente idoneo affinché il Signor possa viverci unitamente al figlio nei periodi di sua Pt_2 Per_1 competenza.
Tutte le spese relative alla casa familiare, di proprietà esclusiva della ivi comprese quelle di Pt_1 manutenzione, quelle condominiali se presenti e tutte le utenze (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: luce, gas, telefonia, internet, abbonamenti TV, abbonamenti musica, ecc.) rimarranno ad esclusivo carico della Signora he – a far data dal rilascio della casa da parte del – sta già provvedendo Pt_1 Pt_2 al loro pagamento.
3. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO / PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE Per_1
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento/permanenza prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in Varedo (MB), Vicolo
MA e LA n. 30, presso la quale manterrà la residenza anche ai fini anagrafici.
Le decisioni di maggior interesse per il minore relative alla sua istruzione, educazione, salute ed eventuale futura e diversa residenza verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e delle disponibilità economiche di entrambi i Per_1 genitori.
4. MODALITÀ DI VISITE / FREQUENTAZIONI
Stante l'età di (oggi quattordicenne), le frequentazioni tra e il padre saranno Per_1 Per_1 regolamentate di volta in volta tenuto conto degli impegni e delle esigenze del minore, nonché della sua volontà.
In linea di principio, tuttavia, le parti osserveranno la seguente calendarizzazione, fatto sempre salvo il più ampio accordo tra i genitori e tra gli stessi e lo stesso , considerata la sua età. Per_1
In particolare, il padre potrà stare con e tenerlo con sé: Per_1
pagina 2 di 8 - a fine settimana alternati, dal venerdi pomeriggio - dall'uscita dal lavoro del Signor - sino alla Pt_2 domenica sera dopo cena;
i genitori avranno cura di accordarsi anche direttamente con il minore ma con comunicazione reciproca tra loro, rispetto alle modalità di prelievo e riaccompagnamento di;
Per_1
- indipendentemente dal fine settimana di spettanza, tutte le settimane, da intendersi dal lunedi al venerdi, due giorni da concordarsi di volta in volta e con idoneo preavviso, con pernotto: anche in questo caso i genitori avranno cura di accordarsi anche direttamente con il minore ma con comunicazione reciproca tra loro, rispetto alle modalità di prelievo accompagnamento a scuola di . Per_1
Resta sempre valido il diverso e più ampio accordo tra i genitori che, sin da subito, si impegnano a mantenere un dialogo attivo e a collaborare nell'interesse superiore di , mediante un canale idoneo Per_1
(telefonate, sms, whatsApp, ecc).
Nel proprio periodo di competenza, ciascun genitore si occuperà integralmente della cura e dell'assistenza di
. Per_1
a) Vacanze scolastiche estive: per il periodo estivo (da intendersi dalla fine della scuola e sino alla ripresa della scuola): qualora i genitori avessero disponibilità potranno trascorrere una settimana di vacanza con il figlio, accordandosi in merito almeno 15 (quindici) giorni prima.
b) Mese di agosto: ciascun genitore trascorrerà con due settimane di vacanza anche non Per_1 consecutive ad anni alterni, salvo diverso accordo. I genitori avranno cura di comunicarsi vicendevolmente date e luogo di villeggiatura entro il 31 maggio di ogni anno.
c) Vacanze natalizie (da intendersi dalla chiusura della scuola e sino alla sua riapertura): ad anni alterni,
starà presso ciascun genitore dalla chiusura della scuola e sino al 30/12 (mattino o pomeriggio / Per_1 sera) e dal 30/12 (mattino o pomeriggio / sera) alla riapertura della scuola con l'altro. I genitori avranno cura di accordarsi affinché possa trascorrere con l'altro genitore parte dei giorni festivi (Vigilia di Per_1
Natale, Natale, Capodanno, Epifania), sempre che il genitore collocatario per quel periodo non abbia programmato un periodo di villeggiatura con il minore.
d) Vacanze pasquali (da intendersi dalla chiusura della scuola e sino alla sua riapertura): ad anni alterni,
trascorrerà l'intero periodo con un genitore. Per_1
e) Vacanze di Carnevale (da intendersi dalla chiusura della scuola e sino alla sua riapertura): ad anni alterni,
trascorrerà l'intero periodo del Carnevale con un genitore. Per_1
f) Compleanno di indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare Per_1
in occasione del suo compleanno, con le modalità che gli stessi genitori si impegnano a Per_1 concordare, anche con il minore, sempre comunicando tra loro.
g) trascorrerà la Festa della Mamma sempre con la mamma e la Festa del Papà sempre con il Per_1 papà.
pagina 3 di 8 h) trascorrerà il giorno del Compleanno della Mamma sempre con la mamma e il giorno Per_1
Compleanno del Papà sempre con il papà.
i) Altri eventuali giorni di sospensione scolastica, ponti e festività, verranno trascorsi secondo i criteri dell'alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo.
Si ribadisce che, stante l'età di (oggi quattordicenne), resta sempre salvo il più ampio e diverso Per_1 accordo tra i genitori, nonché la volontà e le esigenze di Per_1
5. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE Per_1
a) Mantenimento ordinario
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la somma di Per_1
€ 300,00 (trecento/00) mensili entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
b) Mantenimento straordinario
Le spese straordinarie, come previsto dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Monza e da eventuali future modifiche/integrazioni alle stesse linee guida, saranno suddivise al 50% tra i genitori: il genitore che sosterrà la spesa straordinaria (qualora la stessa non sia da concordarsi previamente) provvederà a fornire il giustificativo di pagamento all'altro genitore il quale, visionato il giustificativo, provvederà al rimborso entro
5 giorni.
c) Assegno Unico: l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Signora Pt_1
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento.
7. ALTRE QUESTIONI: ANIMALE DOMESTICO E QUESTIONI ECONOMICHE /
PATRIMONIALI
a) CANE: VE
In costanza di matrimonio i coniugi hanno adottato un cane, animale domestico legato a tutta la Per_2 famiglia;
la Signora e risulta formalmente ed esclusivamente proprietaria. Pt_1
Le parti intendono, con il presente ricorso congiunto, regolamentare anche la gestione di VE ed in particolare stabiliscono di comune accordo quanto segue:
- rimarrà con la Signora d il figlio della coppia presso la casa familiare di proprietà Per_2 Pt_1 Per_1 della Pt_1
- la Signora si occuperà in via esclusiva ed integrale di sia sotto il profilo della gestione Pt_1 Per_2 quotidiana, che sotto il profilo economico sostenendo in via esclusiva tutte le spese ordinarie per il mantenimento di (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: mangime, toelettatura, pulizia in Per_2 generale, giochi e ogni altro accessorio quale ad es. collari, guinzagli, pettorine, ecc., spese veterinarie ordinarie quali ad es. vaccini); pagina 4 di 8 - il Signor si occuperà della gestione integrale ed esclusiva di una settimana (7 giorni Pt_2 Per_2 consecutivi) all'anno, tendenzialmente nel mese di agosto e tendenzialmente in concomitanza con il periodo di ferie / villeggiatura della Signora ovvero quando la stessa si recherà fuori casa per le vacanze Pt_1 estive. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- sotto il profilo economico, qualora dovesse necessitare di interventi / visite / farmaci / integratori Per_2
e quant'altro inerente la sua salute, le relative spese – da considerarsi straordinarie – verranno suddivise al
50% tra i coniugi;
al riguardo, la Signora avrà cura di condividere la circostanza con il Signor Pt_1
prima di affrontare la relativa spesa. Pt_2
b) AUTOVETTURE, RELATIVE SPESE, BOLLI E POLIZZE ASSICURATIVE
- L'autovettura Fiat 500 tg. FA596CY di proprietà esclusiva del Signor ma in uso alla Signora Pt_2 rimarrà in uso esclusivo alla stessa Pt_1 Pt_1
Pertanto, ogni e qualsiasi sanzione comminata per l'uso dell'autovettura in questione, dovrà essere pagata personalmente dalla Signora o comunque rimborsata dalla al qualora sia Pt_1 Pt_1 Pt_2 quest'ultimo ad averne curato il pagamento.
Inoltre, saranno a carico esclusivo della Signora tutte le spese per la manutenzione dell'auto, sia Pt_1 ordinarie che straordinarie, ivi compresi revisione e tagliandi, nonché il bollo auto che dovrà essere pagato personalmente dalla comunque rimborsato dalla l qualora sia quest'ultimo ad Pt_1 Pt_1 Pt_2 averlo pagato.
Quanto alla polizza assicurativa relativa all'autovettura de qua, la stessa risulta attualmente intestata al Signor
che provvede mensilmente al pagamento del relativo premio in via esclusiva mediante addebito Pt_2 diretto su conto corrente.
A far data dal 01 gennaio 2026, la Signora rovvederà a rimborsare al Signor il rateo mensile Pt_1 Pt_2 della polizza.
Alla scadenza naturale della polizza, la Signora provvederà personalmente a stipulare nuovo Pt_1 contratto assicurativo per l'autovettura (con l'attuale compagnia o con altra compagnia scelta dalla Pt_1
e dunque a pagare direttamente il premio alla compagnia assicurativa.
Qualora le condizioni economiche della nuova polizza dovessero risultare eccessivamente onerose per la
Signora ispetto a quelle attuali, i coniugi potranno accordarsi affinché la polizza rimanga intestata Pt_1 al Signor e dunque rinnovata a nome di quest'ultimo, con impegno però della Signora a Pt_2 Pt_1 rimborsare mensilmente al marito i ratei dallo stesso pagati.
Indipendentemente dagli accordi sopra descritti, le parti si impegnano in ogni caso a procedere al trasferimento della proprietà dell'autovettura dal Signor alla Signora che sosterrà le relative Pt_2 Pt_1 spese per il trapasso). pagina 5 di 8 - L'autovettura Ford Puma tg. GS819PE di comproprietà dei Signori ma in uso al Signor Pt_1 Pt_2
, rimarrà in uso esclusivo allo stesso . Pertanto, ogni e qualsiasi sanzione comminata per Pt_2 Pt_2
l'uso dell'autovettura in questione, dovrà essere pagata personalmente dal Signor o comunque Pt_2 rimborsata dal alla ualora sia quest'ultima ad averne curato il pagamento. Pt_2 Pt_1
Inoltre, rimarranno a carico esclusivo del Signor tutte le spese per la manutenzione dell'auto, sia Pt_2 ordinarie che straordinarie, ivi compresi revisione e tagliandi, nonché il bollo auto che dovrà essere pagato personalmente dal o comunque rimborsato dal alla ualora sia quest'ultima ad Pt_2 Pt_2 Pt_1 averlo pagato.
Quanto alla polizza assicurativa relativa all'autovettura de qua, la stessa risulta attualmente intestata al Signor
che provvede mensilmente al pagamento del relativo premio in via esclusiva mediante addebito Pt_2 diretto su conto corrente.
Il premio assicurativo continuerà ad essere pagato integralmente ed in via esclusiva dal Signor . Pt_2
Il finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura de qua in via esclusiva dal Signor e Pt_2 regolarmente pagato in via esclusiva da quest'ultimo, continuerà ad essere pagato in via esclusiva dal Signor
, il quale – nei rapporti interni con la moglie cointestataria – non avrà alcun diritto di regresso nei Pt_2 confronti di quest'ultima e dunque non avrà diritto ad alcun rimborso della quota da parte della Pt_1
Indipendentemente dagli accordi sopra descritti, le parti si impegnano in ogni caso a procedere al trasferimento del 50% della proprietà dell'autovettura cointestata dalla Signora al Signor Pt_1 Pt_2
(che sosterrà le relative spese per il trapasso.
Le spese per entrambi i trasferimenti proprietà saranno ad esclusivo carico del coniuge che ne diventerà esclusivo proprietario;
il prezzo del trasferimento sarà pari ad € 0,00.
c) CP_1
I coniugi hanno già prima d'ora provveduto all'apertura ciascuno del proprio c/c agli stessi intestato in via esclusiva.
d) ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE
Le parti dichiarano di aver già prima d'ora regolato ogni questione economica tra loro pendente, sia relativamente alla casa familiare che relativamente ad ogni altro rapporto condiviso, secondo le modalità concordate dalle stesse e da entrambe accettate.
8. I signori e dichiarano che tutte le clausole contenute nel presente accordo sono Pt_1 Pt_2 strettamente connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti anche patrimoniali tra i consorti stessi.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e / o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 6 di 8 10. Le parti dichiarano di non aver intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale.
11. Le parti si dichiarano disponibili alla trattazione scritta della causa e dunque richiedono espressamente all'Ill.mo Giudice di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-51 c.p.c.
pagina 7 di 8 Motivi della decisione
Premesso che :
- e LE hanno contratto matrimonio in data 13.5.2017 a SI-AG (MB); Parte_1 Pt_2
- Dall'unione è nato il [...] Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 19.11.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con Parte_1 Parte_2 ricorso depositato in data 22.10.2025, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in SI-AG in data 13.5.2017 atto n. 7 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di SI-AG), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SI-AG, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2024
Il Presidente
AU BO
Il giudice relatore
HE ET BO
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