CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/09/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 148/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 148/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. , (C.F. ;
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. , (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (C.F. , C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13
, (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_15 C.F._15 Parte_16 [...]
), (C.F. , C.F._16 Parte_17 C.F._17 Parte_18
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._18 Parte_19
), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO FERRETTI, elettivamente C.F._19 domiciliati come da procura in atti
1 APPELLANTI
contro
, IÀ (C.F. , con il Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MASSIMO LAURENTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“In riforma dell'impugnata sentenza 1167/2019 Tribunale di Pisa, considerata la responsabilità di parte convenuta (oggi CP_2 Controparte_1 nella causazione del decesso del IG. già accertata con la sentenza Persona_1
593/2024, condannare la stessa a risarcire ai comparenti tutti i danni subiti e subendi, così quantificati:
- Per la IG.ra : Parte_1
Euro 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
Euro 50.000,00 a titolo di danno esistenziale
Euro 300.000,00 a titolo di danno patrimoniale.
Euro 3.333,00 a titolo di quota ereditaria del danno alla salute subito dal IG. Per_1
[...]
- Per ciascuno dei figli IG.ri , e . Parte_2 Pt_3 Pt_4
Euro 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
Euro 25.000,00 a titolo di danno esistenziale
Euro 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale
Euro 2.222,00 a titolo di quota ereditaria del danno alla salute subito dal IG. Per_1
[...]
- Per ciascuna delle nipoti IG.ne e Pt_6 Parte_5
Euro 80.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
Euro 15.000,00 a titolo di danno esistenziale
- Per ciascuno dei fratelli e sorelle:
: Euro 110.000,00 Parte_10
: Euro 110.000,00 Parte_8
: Euro 110.000,00 Parte_9
: Euro 110.000,00 Parte_7
Per i nipoti:
2 : Euro 90.000,00 Parte_11
Euro 90.000,00 Parte_12
: Euro 90.000,00 Parte_13
: Euro 90.000,00 Parte_14
: Euro 90.000,00 Parte_15
: Euro 90.000,00 Parte_16
: Euro 90.000,00 Parte_17
: Euro 90.000,00 Parte_18
: Euro 90.000,00 Parte_19
Oppure la maggiore o minore somme di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 1.11.07.
Con condanna di controparte alle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
L'Avv Alberto Ferretti si dichiara antistatario e chiede la distrazione delle spese di lite in proprio favore, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disporre la sospensione del giudizio ex art. 337
c.p.c. sino alla pronuncia della Cassazione in ordine all'impugnazione della sentenza che ha dichiarato la responsabilità dell Parte_20
In subordine, chiede che il danno liquidato alle controparti venga valutato con rigore evitando ingiustificate duplicazioni delle voci di danno e, soprattutto, rigettando qualsivoglia pretesa di tutti quei soggetti il cui rapporto con il de cuius non può essere provato attraverso semplice presunzioni, difettando idonea prova a sostegno del legame affettivo invocato.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1167/2019 del Tribunale di Pisa, in materia di risarcimento del danno da morte per responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettivamente moglie e figli di e e , nipoti Persona_1 Pt_5 Parte_6 minori ex filia del medesimo (rappresentate dai propri genitori), avevano chiesto al
Tribunale di Pisa di accertare la responsabilità della di Pisa per il Parte_21 decesso del loro congiunto e conseguentemente di condannarla a risarcire a Parte_1
3 e ad , e il danno iure hereditatis alla salute Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 del congiunto ed il danno iure proprio, patrimoniale e non, per la perdita del familiare, nonché alle nipoti il danno non patrimoniale iure proprio.
A sostegno della loro domanda avevano dedotto che:
sin dall'anno 2005 aveva sofferto di emorroidi e di anemia;
Persona_1
sospettando la presenza di un tumore all'intestino, il dott. che lo aveva in cura, CP_3 gli aveva prescritto di effettuare una colonscopia;
l'esame diagnostico era stato eseguito il 19/5/2006 presso l'ospedale Lotti di Pontedera ed aveva dato esito negativo ma, come risultava dal referto, non era stato esaminato il colon destro, per la presenza di difficoltà tecniche che avevano impedito l'accesso del colonscopio;
in pari data era stato allora effettuato il clisma opaco a doppio contrasto (altro tipico esame diagnostico per la ricerca dei tumori); anche con tale esame, eseguito dalla dott.ssa non era stato rinvenuto nessun tumore all'intestino del Persona_2 Per_1
in realtà, la lettura dei radiogrammi dell'esame evidenziava, in particolare ai radiogrammi n. 11/14 e 12/14, la presenza di un tumore al colon destro;
l'errata lettura di tale esame aveva comportato che il tumore era stato scoperto solo quindici mesi più tardi, il 16/8/2007, quando, a seguito del peggioramento delle sue condizioni cliniche, si era sottoposto a TAC addominale;
Persona_1
il paziente era stato allora subito sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione del tumore e di quaranta linfonodi, di cui tre erano risultati con metastasi di adenocarcinoma;
era poi stato sottoposto a chemioterapia adiuvante il 16 e il 17/10/2007 con somministrazione di Fluoracile, ma ciò nel giro di pochi giorni gli era stato fatale;
in particolare, era stato commesso un errore nel dosaggio del farmaco, che avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del peso forma del paziente e non del peso effettivo, e ciò aveva determinato un sovradosaggio, essendo il molto in sovrappeso;
Per_1
il farmaco presentava gravi effetti collaterali proprio a carico dell'apparato digerente e il aveva una situazione gastro - intestinale già compromessa – fatto che avrebbe Per_1 dovuto indurre ad ancor maggiore cautela i sanitari, soprattutto nella prima somministrazione del farmaco, per vagliare la risposta del paziente alla terapia, con ulteriore riduzione della dose;
dopo la prima somministrazione le condizioni del paziente erano rapidamente peggiorate e il personale medico dell'ospedale Lotti aveva gravemente sottovalutato la situazione;
in particolare dal 25/10 al 29/10 non erano state ripetute le analisi del sangue, che già il 25 mostravano una caduta dei neutrofili al valore di “66”; il 29/10/2007 le nuove analisi
4 eseguite avevano evidenziato una grave immunodeficienza del paziente e una grave carenza di piastrine;
il 1°/11/2007 era deceduto in ospedale. Persona_1
Da tali fatti gli attori avevano dedotto una responsabilità del personale sanitario dell'ospedale Lotti sotto tre profili diversi: a) per il ritardo nella diagnosi della neoplasia;
b) per gli errori nella scelta e nel dosaggio della terapia adiuvante;
c) per la negligenza nel decorso post operatorio, che aveva causato un ulteriore ritardo, all'esito del quale il congiunto era deceduto.
Erano poi intervenuti in giudizio anche Parte_7 Parte_8 Controparte_4
e fratelli di e Parte_9 Parte_10 Persona_1 Parte_11
, ,
[...] Parte_12 Controparte_5 Parte_13 Controparte_6
e Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
nipoti in linea collaterale di riproponendo difese analoghe a
[...] Persona_1 quelle degli attori e chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio.
Si era costituita la che, con riferimento all'omessa diagnosi della Parte_21 dott.ssa aveva sostenuto che la lettura dell'esame diagnostico non era affatto Per_2 univoca, che la chemioterapia prescelta era corretta, anche nel dosaggio, e che comunque difettava il nesso causale tra i dedotti inadempimenti ed il decesso, asseritamente causato da una abnorme ed imprevedibile reazione tossica al trattamento chemioterapico.
Il tribunale, espletata una ctu medico-legale, pur rilevando l'errore dei sanitari, per l'omessa diagnosi del tumore al colon destro in occasione dell'esame diagnostico del clisma opaco, eseguito il 19/5/2006 presso l'Ospedale Lotti di Pontedera, ha ritenuto che il decesso era stato causato da una abnorme ed imprevedibile reazione tossica al trattamento chemioterapico ed escluso la responsabilità dell'azienda per difetto del nesso causale tra il ritardo diagnostico e la morte, affermando che “era più probabile che non” che al paziente sarebbe stata proposta la chemioterapia anche quindici mesi prima.
Tutti i congiunti di ovvero sia gli originari attori che gli intervenuti (ad Persona_1 eccezione di e , litisconsorti facoltativi, rimasti Controparte_4 Controparte_5 contumaci in questo grado, nei cui confronti la sentenza di primo grado è divenuta definitiva), hanno proposto appello avverso tale sentenza, sostenendo, con un unico motivo d'impugnazione, che essa era errata, sia per aver recepito delle errate conclusioni peritali – e chiedendo per questo il rinnovo della ctu – sia per aver affermato circostanze contrarie a quanto scritto dallo stesso CTU.
L'azienda s'è costituita chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
5 Con ordinanza 11.11.2021, le parti sono state inviate in mediazione ex art. 5, comma 2,
D.Lgs. n. 20/2010 come modificato dalla L. n. 98/2013, ma senza alcun esito.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11.10.2022 e, a seguito di discussione orale ex art. 352 comma secondo c.p.c. in data 13.4.2023, è stata disposta la rinnovazione della CTU, coi Proff. e CP_7 CP_8
Acquisito il nuovo elaborato peritale, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.1.2024; in data 21.5.2024 è stata espletata nuova discussione orale ex art. 352 c.p.c., all'esito della quale è stata pronunciata la sentenza non definitiva n. 593/24 con la quale la Corte, ritenuto che ove la diagnosi fosse stata effettuata tempestivamente il tumore di avrebbe avuto Per_1 caratteristiche tali da evitare, più probabilmente che non, la chemioterapia, ha affermato la responsabilità dell'appellata per la morte del congiunto degli appellanti, rimettendo la causa sul ruolo per l'espletamento di prove orali volte a dimostrare quali fossero i concreti rapporti affettivi tra il sig. e gli appellanti. Persona_1
Espletate tali prove, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 13.6.2025, la Corte ha nuovamente trattenuto la causa in decisione, respingendo l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 337 c.p.c. avanzata dall'appellata - correlata alla proposizione da parte sua di ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva - rilevando che il giudizio pendente in cassazione non costituiva un processo distinto da questo (ma altro grado di questo) né, d'altro canto, l'appellata invocava l'autorità della sentenza di questa Corte sull'an ivi impugnata (al contrario).
2. Il perimetro del presente giudizio.
Ribadito il giudizio in punto di istanza ex art. 337 c.p.c. - avverso il quale del resto l'appellata non ha speso neppure una parola nei propri scritti conclusivi - rimane da decidere dei crediti degli appellanti.
In particolare, stabilita con sentenza non definitiva n. 593/24 (avverso la quale pende ricorso per cassazione) la responsabilità dell'azienda sanitaria appellata per il decesso del congiunto degli attori, resta da quantificare il danno fatto valere dagli appellanti, iure proprio e iure hereditatis.
3. La quantificazione del danno non patrimoniale iure proprio, per perdita del rapporto parentale.
a) La prova del rapporto parentale.
Dopo l'emissione della sentenza non definitiva di questa corte, che ha accertato la responsabilità dell'azienda sanitaria per il decesso del sig. l'appellata, Persona_1 che nel costituirsi in questo grado nulla aveva dedotto sul punto, nella nota di trattazione scritta del 18.11.2024 ha contestato, tra l'altro, che potesse essere riconosciuto un
6 risarcimento in favore di coloro che non appartenevano “al nucleo familiare principale” e per i quali non sussisteva “alcuna prova in relazione alla sussistenza del rapporto di parentela dichiarato, oltre che alla consistenza ed intensità dello stesso”.
Gli appellanti hanno eccepito che tale contestazione non era mai stata avanzata prima ed era dunque tardiva, e l'appellata ha replicato che essa era invece stata avanzata anche nella conclusionale di primo grado. Ciò è vero, e tuttavia non è sufficiente a ritenere la contestazione rituale e tempestiva.
Specificamente, nonostante fin dal loro atto introduttivo in primo grado tanto gli originari attori quanto gli intervenuti avessero - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata
- precisato il proprio grado di parentela col de cuius, né nella comparsa di costituzione e Part risposta né nell'appendice scritta dell'art. 183 c.p.c. la aveva contestato tali loro qualità, ma piuttosto dedotto che nel nostro ordinamento non era previsto il risarcimento del danno al nipote.
La contestazione effettuata con la conclusionale è dunque tardiva, perché avente ad oggetto circostanze da ritenersi ormai pacifiche.
Benvero, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 12309 del 9.5.2023 e n. 14970 del 4.6.2025), la qualità di coniuge e/o parente, quale elemento fondante la legittimazione ad agire, può considerarsi dimostrata per effetto della non contestazione, ex art. 115 c.p.c.
Ad abundatiam, si rileva altresì che nel corso della prova orale espletata in questo grado i testimoni, nel dar conto della peculiare intensità dei rapporti familiari e delle modalità di frequentazione tra gli appellanti ed il sig. hanno anche, ancor prima, Persona_1 implicitamente confermato il tipo e grado di parentela esistente tra il defunto ed i suoi congiunti;
non solo: la stessa appellata nel contestare il quantum debeatur ha reiteratamente ammesso i rapporti di parentela tra le parti.
b) La quantificazione dei crediti.
Già con la sentenza parziale (anche al fine di agevolare un'eventuale soluzione conciliativa, purtroppo senza successo), questa Corte aveva affermato che nel liquidare il danno non patrimoniale in oggetto si dovevano applicare le tabelle milanesi vigenti, che si erano fatte interpreti dell'orientamento della Cassazione (v. tra le altre
Cass. 29/09/2021 n. 26300) secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
7 l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”.
Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 16/12/2022 n.
37009), “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”.
Nelle more, sono sopraggiunte le nuove tabelle del 2024, che debbono dunque trovare applicazione, posto che costituisce principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito”
(cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n.
7272 del 11/05/2012); è stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determinerebbe la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Tali tabelle, specificamente, per la perdita di un genitore, di un figlio o di un coniuge hanno stabilito un “valore punto” di 3.911,00 euro e ipotizzato come attribuibili 118 punti
(comunque con una soglia non superabile di € 391.103,18, fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali), da distribuire tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
8 d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.
Tale ultimo, più flessibile, parametro attiene alla qualità e intensità della relazione affettiva ed impone di valorizzare sia la sofferenza interiore patita, da provare anche presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).
Come espressamente indicato dalla tabella, “Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri; o condivisione delle festività/ricorrenze:
; o condivisione di vacanze: Email_1 assente/sporadica/frequente/sempre; o condivisione attività lavorativa/hobby/sport:
; o attività di assistenza sanitaria/domestica: Email_2
; o agonia/penosità/particolare durata della Email_2 malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi.”
Altrettanto le tabelle hanno fatto per i fratelli ed i nipoti del defunto, salvo stabilire un
“valore punto” di 1.698,00 euro (anziché 3.911,00) e distribuire in modo leggermente diverso il “monte punteggio” (per es. valorizzando maggiormente la convivenza), ferma restando, però, la decisiva importanza (in termini quantitativi: sempre fino a 30 punti) attribuita al parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Appare dunque estremamente rilevante comprendere come si atteggiasse in concreto il rapporto affettivo tra ed i suoi congiunti. Persona_1
Le prove testimoniali assunte all'udienza 4.2.2025 (v. testi e Testimone_1 [...]
) hanno evidenziato rapporti particolarmente intensi, tanto con i familiari stretti Tes_2 quanto, mutatis mutandis, con le nipoti ex filia , ed i fratelli;
proprio in Parte_5 conseguenza dell'intensità dei rapporti intrattenuti coi fratelli, poi, è emersa la sussistenza di un legame affettivo degno di rilievo anche con i nipoti ex fratre.
Specificamente, il sig. trascorreva abitualmente le vacanze estive e quelle Per_1 invernali, oltre che con la moglie, con i due figli maschi e (entrambi Parte_2 Pt_3 senza prole), la figlia e le due figlie di quest'ultima, e : Pt_4 Pt_6 Parte_5
d'estate prendeva in locazione una grande casa a Marina di Campo (Isola d'Elba) per i tre
9 mesi estivi e lì soggiornavano nelle loro ferie tutti i suddetti congiunti;
d'inverno trascorreva la “settimana bianca” con la moglie, i tre figli e le nipotine in montagna o a
San Vergilio di Marebbe oppure a San Martino di Castrozza. Inoltre, il medesimo era solito supportare i figli in vario modo (per esempio, quando nel 2000 aveva Parte_2 aperto uno studio tecnico lo aveva messo in comunicazione con varie ditte, così da aiutarlo nell'inserimento professionale: v. teste . Tes_3
Per quanto riguarda i rapporti del de cuius con i propri fratelli e sorelle, è emerso che i medesimi sono sempre stati legatissimi: faceva viaggi – in particolar Persona_1 modo crociere - con i due fratelli e , con i quali ha avuto anche per Pt_7 Parte_9 circa venti anni rapporti di lavoro, dal momento che teneva la contabilità della loro ditta, recandosi presso la fabbrica dopo l'orario di lavoro in banca.
Con la sorella trascorreva tutte le estati all'Elba, in quanto anch'essa aveva Pt_8 un'abitazione nell'isola.
Con la sorella minore (e suo marito , il rapporto è poi stato Pt_10 Testimone_1 particolarmente intenso perché, essendo essa rimasta coi genitori, accudendoli, quando gli altri fratelli si erano già formati una famiglia, ed avendo poi continuato anche dopo il matrimonio a tenere con sé la mamma ormai anziana (scomparsa un paio d'anni prima della morte di ), essa ha costituito il punto di aggregazione della famiglia durante Per_1 le feste e di riferimento per i fratelli nella gestione della comune madre.
Dalle complessive testimonianze è dunque emerso il quadro di una famiglia, sia nucleare che non, particolarmente unita ed affiatata, con un rapporto più stretto della media.
Proprio in conseguenza dello stretto legame tra il de cuius ed i fratelli, poi, i figli di questi ultimi hanno sempre mantenuto significativi rapporti con lo zio: il teste Testimone_1 ha infatti riferito che le famiglie erano solite festeggiare insieme le varie ricorrenze, quali cresime, comunioni, matrimoni, ed anche tutti i compleanni della madre del IG.
[...]
Per_1
Il peculiare affiatamento e l'affetto che legavano gli appellanti a è ben Persona_1 esemplificato dagli eventi degli ultimi due mesi di vita del de cuius, per come narrati dai testi: nel settembre 2007 il congiunto degli appellanti, operato da un mese, aveva fatto una crociera con i propri fratelli;
il 2 ottobre 2007, in occasione dell'anniversario di matrimonio di e tutti i fratelli Parte_10 Testimone_1 Per_1 parteciparono ad una Messa a Pisa tenuta dal frate francescano Padre e poi si Per_3 recarono insieme a cena al Ristornate Artilafo;
sempre nel mese di ottobre, i fratelli
, ed si recarono assieme alla stazione ferroviaria di Pontedera ed Pt_10 Per_1 Per_4 acquistarono vari biglietti del treno (anche per la sorella e il suo coniuge) per fare Pt_8
10 una vacanza a Roma di tre giorni, in occasione del matrimonio della nipote Parte_19
(v. teste .
[...] Tes_1
Anche il teste , consuocero del IG. rispondendo ai vari Testimone_2 Persona_1 capitoli ha confermato l'intensità dei rapporti familiari, riferendo che negli ultimo dieci giorni di vita del de cuius tutti i parenti, oggi appellanti, si recarono presso l'Ospedale
Lotti di Pontedera per rincuorare e stare vicini al loro caro.
Tutto ciò giustifica che in relazione alla suddetta voce E della tabella milanese si riconoscano 25 punti alla moglie, ai figli, alle figlie della figlia ed ai fratelli, e 10 punti ai nipoti ex fratre ed ex sorore, come chiesto dagli appellanti.
Dunque, considerato che il defunto aveva 65 anni, la moglie convivente 62, i figli , Pt_4
e rispettivamente 40, la prima, e 38, i secondi, le nipoti e Parte_2 Pt_3 Pt_5
rispettivamente 13 e 8 anni, i fratelli , , e Pt_6 Pt_7 Pt_8 Parte_9 Pt_10 rispettivamente 73, 71, 63 e 60 anni, la nipote 22 anni, il nipote Parte_23 [...]
43 anni, la nipote 42 anni, ed i nipoti , , Pt_12 Parte_13 Pt_14 Parte_15
, , e rispettivamente 43, 38, 44, 37, 33 e 29 Pt_16 Pt_17 Pt_18 Parte_19 anni, i crediti risultano essere i seguenti:
per la coniuge (3 familiari nel nucleo primario): € 320.702,00; Parte_1
per figli , , (3 familiari nel nucleo Parte_4 Parte_2 Parte_3 primario): € 281.592,00 ciascuno;
per le nipoti in linea retta e (3 familiari nel nucleo Parte_5 Parte_6 primario): € 108.672,00 ciascuna;
per i fratelli e (3 familiari nel nucleo primario): € Parte_7 Parte_8
88.296,00 ciascuno;
per il fratello (3 familiari nel nucleo primario): € 91.692,00; Parte_9
per la sorella (3 familiari nel nucleo primario): € 95.088,00; Parte_10
per le nipoti collaterali e (3 familiari nel nucleo Parte_19 Parte_11 primario): € 79.806,00 ciascuna;
per i nipoti collaterali , , e Parte_14 Parte_16 Parte_13 Pt_12
(3 familiari nel nucleo primario): € 73.014,00 ciascuno;
[...]
per i nipoti collaterali , , (3 Parte_15 Parte_17 Parte_18 familiari nel nucleo primario): € 76.410,00 ciascuno.
Trattandosi di debiti di valore, tali importi, già attualizzati, debbono essere maggiorati degli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata alla data del decesso e rivalutata anno per anno.
Sull'importo così ottenuto sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
4. La quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditario.
11 Gli attori , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi, rispettivamente, del proprio coniuge e padre, fin dall'atto introduttivo del primo grado avevano anche chiesto, iure successionis, il risarcimento del danno biologico terminale patito dal proprio congiunto, per le due settimane di permanenza in vita dopo la somministrazione del trattamento chemioterapico che l'aveva condotto alla morte.
In particolare, avevano allegato e documentato un aggravarsi giorno dopo giorno delle condizioni di salute del de cuius: il che fin dal 19 ottobre accusava nausea e Per_1 leggero vomito, apparentemente compatibili con gli effetti standard della chemio, già il
20 ottobre lamentava disturbi a carico della bocca e della faringe, che i giorni successivi si aggravavano;
il 23 ottobre aveva perso, in pochi giorni, 5 kg, e presentava eritemi diffusi, occhi lacrimanti e gonfi, difficoltà a deglutire e ulcere in bocca;
il giorno successivo lamentava un forte dolore al petto, il 31 ottobre aveva la febbre ed il respiro affannato, ed il 1° novembre subentrava il decesso.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da SS.UU. sent. n.
15350/2015), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.
Il danno biologico temporaneo di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente;
per converso il danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis" andrà verificato di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, anche per un lasso di tempo ridotto.
Dunque, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra
12 le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così da ultimo Cass. 23/03/2024 n.
7923).
Ovviamente, in concreto possono verificarsi entrambi i profili di danno, distinti solo dal punto di vista descrittivo, e che vanno a costituire insieme un'unica voce di danno non patrimoniale temporaneo.
Tanto premesso, nel caso concreto ricorre certamente un danno biologico, cui si correla un'intensa sofferenza (essendo il paziente stato nei primi giorni sempre vigile); non vi sono elementi concreti, dal punto di vista probatorio, per poter affermare che il Per_1 percepì che stava per morire, posto che già il 31 ottobre non era più lucido e il 1° novembre era in stato di coma (v. cartella clinica), e d'altro canto gli eredi hanno chiesto unicamente la liquidazione del danno all'integrità psico-fisica.
Il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio (così da ultimo Cass. 17/12/2024 n.
33009).
La tabella milanese nel liquidare il danno terminale indica, per il caso in cui il periodo precedente la morte duri fino a tre giorni, l'importo massimo complessivo di € 35.247,00, comprensivo tanto della componente morale connessa alla percezione del sopraggiungere della morte quanto di quella biologica, senza peraltro distinguere, per l'ottica monistica prescelta, il quantum corrispondente all'elemento biologico e a quello morale. Prevede poi un importo a scalare per i giorni successivi, da euro 1.175 per il quarto giorno fino a euro 116,00 per il centesimo giorno.
Per un'invalidità che si protragga, come quella di specie, per 14 giorni, sarebbe liquidabile un importo complessivo massimo di euro 47.563,00, per l'ipotesi in cui l'invalidità sia accompagnata anche dalla lucida percezione dell'imminenza dell'exitus.
Poiché gli appellanti hanno quantificato espressamente tale voce di danno nella somma di euro 10.000,00, ritenendola equa, e poiché, appunto, nel caso di specie non è stato chiesto e non sarebbe ravvisabile un danno cd. catastrofale e lo stesso danno biologico si
13 è andato intensificando nei giorni, aggravandosi in particolare nell'ultima settimana, si deve concordare con la valutazione dei danneggiati e riconoscere l'importo complessivo di euro 10.000,00, attualizzato ad oggi, e da suddividere tra gli eredi (1/3 alla moglie,
2/3 da ripartire tra i tre figli, ovvero 2/9 ciascuno).
Anche su tale credito, di valore, vanno computati gli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno, per complessivi euro 11.072,45, su cui dovranno computarsi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
5. La quantificazione del danno patrimoniale iure proprio.
La moglie ed i figli di hanno poi domandato il risarcimento del danno Persona_1 patrimoniale per la perdita dell'apporto economico fornito loro dal defunto.
In particolare, hanno dedotto, e documentato (docc. 37, 38 e 41), che la sig. Parte_1 era integralmente a carico del marito, e che questi al momento della morte percepiva una pensione netta di circa euro 3.430,00 mensili - su quattordici mensilità, quindi mediamente 4.000,00 euro mensili - cui dalla fine del 2006, quando aveva cessato di essere dipendente del Credito Cooperativo ed aveva stipulato con tale Banca un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (in vigore al momento del decesso), aggiungeva un compenso mensile netto di circa euro 1.300,00, per un totale netto in favore del nucleo familiare di circa 5.300,00 euro.
Hanno poi dedotto che anche i tre figli del godevano di un sostegno continuativo Per_1 da parte del padre: ad entrambi i figli maschi il padre non molto tempo prima di morire aveva dato delle somme di denaro per aiutarli nell'acquisto di un'auto, mentre alla figlia corrispondeva mensilmente 600,00 euro per le sue esigenze;
inoltre, al figlio Pt_4
pagava una polizza sulla vita. Parte_2
L'appellata ha contestato la sussistenza di un danno patrimoniale in capo ai figli per mancanza di prova delle circostanze fattuali allegate a sostegno;
quanto alla moglie, ha dedotto che essa, poiché questa percepiva la pensione di reversibilità, non aveva avuto un decremento reddituale e che comunque si doveva tener conto di quanto il marito spendeva per sé.
Nel decidere di tale specifica voce di danno occorre distinguere la posizione dei figli da quella della moglie.
Per i primi, infatti, di 38 e 40 anni, quindi più che adulti ed autonomi, se è vero che non si può escludere a priori la risarcibilità del danno patrimoniale subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che costantemente il genitore avesse destinato loro
(v. Cass.
8.5.2024 n. 12497), è vero anche che, proprio perché non vi era alcun obbligo in capo al padre di provvedere in tal senso, occorre la prova che il padre erogasse un tale sostegno durevole e prolungato.
14 Nel caso in esame tale prova manca.
Il contributo all'acquisto di una vettura, intanto, ben può avvenire una tantum, quale donazione effettuata in un certo momento della vita che niente lascia presumere in relazione ai futuri acquisti. Seppur certamente il padre aveva a cuore il bene dei figli ed era generoso con loro, e se dunque è plausibile che, potendo, avrebbe anche in futuro fatto loro regali, anche sostanziosi, ciò non configura una provvidenza aggiuntiva continuativa sulla quale fare affidamento che, sola, avrebbe fondato un diritto risarcitorio da lucro cessante.
Quanto al pagamento di una polizza assicurativa stipulata dal figlio o Parte_2 all'elargizione di una somma mensile alla figlia , si tratta di circostanze non provate. Pt_4
In particolare, per ciò che riguarda la figlia è vero che la stessa versava Pt_4 mensilmente sul suo conto 500 o 600 euro (v. doc. 45 e 48), così come è vero che il padre prelevava mensilmente delle somme dal proprio conto (com'è ovvio che fosse), ma non v'è alcuna prova del fatto che prelievi e versamenti fossero correlati, tanto più che le somme prelevate dal padre erano normalmente ben superiori, di talché da un canto lui poteva aver destinato i denari a tutt'altra esigenza e dall'altro lei poteva aver acquisito le somme lavorando o comunque da terzi: nessun teste è stato chiamato a confermare la correlazione e non vi sono indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di presumerla.
Altrettanto è a dirsi per il pagamento di una polizza assicurativa da parte del de cuius, pure risultante dai suoi estratti conto, e che tuttavia nessun elemento fattuale consente di ricondurre al figlio . Parte_2
Diversa è la posizione della moglie, per la quale parte appellante ha chiesto l'importo di euro 300.000,00 per la perdita patrimoniale subita.
Poiché è documentato che la sig. era integralmente a carico del marito, essa Parte_1 vantava un vero e proprio diritto al mantenimento, in forza degli obblighi di solidarietà familiare, e dunque certamente ha patito un danno anche patrimoniale a seguito della di lui morte.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa (cfr. Cass. 20/11/2018 n.
29830).
Inoltre, secondo l'autorevole dictum della Suprema Corte a Sezioni Unite (v. la sentenza n. 12564 del 22/05/2018 ), dal quale non v'è ragione di discostarsi, dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui,
15 contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.
Per stabilire l'entità della perdita, si deve dunque avere riguardo al reddito netto del defunto e scomputare da esso la cd. "quota sibi" (quota per sé), ovvero quella parte del reddito che il sig. destinava a sé stesso per soddisfare i propri bisogni, e non Per_1 quelli della famiglia.
Al riguardo, appare opportuno distinguere due periodi, in quella che sarebbe stata la vita del congiunto degli attori in mancanza dell'errore medico.
Certamente, infatti, il sig. non avrebbe cumulato al reddito pensionistico anche Per_1 quello da lavoro parasubordinato per l'intera durata della sua vita;
in particolare, considerato che al momento del fatto aveva 65 anni, e che il contratto di co.co.co lo aveva stipulato l'anno precedente ai fatti di causa, è presumibile che avrebbe continuato tale attività fino a 70 anni, e non oltre.
Per cinque anni, dunque, effettivamente, la moglie avrebbe potuto contare sulla percezione da parte del marito di una somma netta di 5.300,00 euro mensili che, tuttavia, stante il non modesto importo, si può presumere che non sarebbe stata spesa integralmente per i bisogni dei due coniugi, ma più verosimilmente utilizzata per regali a figli e nipoti e/o accantonata dal marito per l'importo di 1.300,00 euro. Verosimilmente, i restanti 4.000,00 euro sarebbero stati divisi in parti uguali tra i due coniugi, nel senso che una parte sarebbe stata destinata alle spese base (utenze, cibo, farmaci ecc.) ed il restante sarebbe stato utilizzato dai coniugi in misura uguale per le vacanze (che come su riportato erano una componente rilevante nel bilancio della famiglia e per Per_1 spese personali (vestiti, cosmetici, hobby ecc.); per i primi 5 anni, fino al 31.10.2012, essa ha dunque perduto la somma mensile di euro 2.000,00, per complessivi euro
120.000,00 (2.000,00 x 60).
A partire da tale data, i due coniugi avrebbero potuto godere della pensione del marito fino alla presumibile morte di lui, ovvero - data l'aspettativa di vita per un uomo secondo le statistiche demografiche - fino alla fine del febbraio 2023, quando questi avesse compiuto 81 anni.
Per tali undici anni (più esattamente, 124 mesi), dei 4.000,00 euro mensili, diminuita a
1.100,00 euro ma non eliminata la parte destinata a regali ai discendenti e/o accantonamenti, i coniugi avrebbero verosimilmente diviso equamente i residui 2.900,00
16 euro, e dunque la moglie ha perduto la somma mensile di euro 1.450,00 per complessivi euro 179.800,00 (1.450 x 124).
Il danno da lei patito ammonta dunque a complessivi euro 299.800,00.
Tale complessiva voce risarcitoria, peraltro, non costituisce un danno futuro, ma un danno emergente ormai compiutamente realizzato. Benvero, come chiarito anche dalla
Suprema Corte in più occasioni (v. tra le tante Cass.
5.5.2021 n. 11719, che riporta i numerosi precedenti), la perdita patrimoniale subita dai ricorrenti sotto il profilo del venir meno della quota parte del reddito della vittima, per il periodo dall'evento di danno fino al momento della liquidazione giudiziale deve configurarsi come un danno emergente e non come un danno futuro, perché "la perdita del beneficio della quota degli emolumenti si correlava ad un periodo temporale ormai decorso e, dunque, ad un danno già verificatosi ed apprezzabile nella sua consistenza senza alcuna valutazione prognostica, qual è quella della liquidazione del danno futuro".
Poiché, appunto, ad oggi tale danno si è già integralmente realizzato (posto che secondo le statistiche demografiche il sig. sarebbe venuto a mancare, in difetto della Per_1 malpractice, nel 2023), esso non è liquidabile come una rendita per il futuro, né deve essere disposta la capitalizzazione della suddetta somma capitale;
al contrario, costituendo oggetto di un debito di valore, gli importi perduti anno per anno devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme rivalutate anno per anno, in ragione del loro progressivo incrementarsi.
6. Le spese di lite.
Nel liquidare le spese di lite, si deve intanto premettere che il fatto che nel proprio atto introduttivo del presente grado gli appellanti non avessero espressamente concluso per la vittoria delle spese - come invece hanno poi fatto all'esito del giudizio - non esclude che questa Corte, a fronte della soccombenza dell , debba provvedere alla Parte_24 sua condanna anche sul punto.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la condanna alle spese consequenziale ed accessoria alla pronunzia di soccombenza può essere emessa dal Giudice anche in via officiosa e in mancanza di una esplicita richiesta della parte, sempre che quest'ultima non abbia manifestato una espressa e contraria volontà (cfr. Cass. ex plurimis Cass.
27.10.2015 n. 21770).
La condanna deve poi riguardare entrambi i gradi del giudizio.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone infatti al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
17 Secondo il costante indirizzo della Cassazione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi gli appellanti hanno visto riconosciuto il proprio credito in misura pressoché integrale:
l'esclusione del danno patrimoniale in favore dei figli appare talmente marginale rispetto, da un canto, alla complessità della lite in punto di an debeatur e, dall'altro, all'entità dei crediti riconosciuti, da non giustificare alcuna compensazione, neppure parziale.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere poste a carico dell'azienda appellata e liquidate sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Al fine di determinare lo scaglione di riferimento, si deve avere riguardo al valore della lite come determinato ex art. 10 c.p.c., in forza del rinvio operato dall'art. 5 D.M. 55/14; trattandosi di liquidazione a carico del soccombente rileva la somma attribuita piuttosto che quella eventualmente superiore domandata, e, soprattutto, le domande proposte da più parti contro il medesimo soggetto ex art. 10 c.p.c. non si cumulano, posto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 10367/24;
18166/23), tale ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p..c., che non richiama l'art. 10 comma secondo c.p.c.
Dunque, al fine di determinare il valore della controversia si deve avere riguardo al complessivo credito più elevato tra quelli riconosciuti, e poi disporre l'aumento ex art. 4 comma secondo D.M. 55/14.
Specificamente, nel caso in esame in primo grado la famiglia stretta, ovvero la coniuge, i tre figli e le due nipotine in linea retta del era stata difesa dall'Avv. Alberto Per_1
Ferretti, che si era anche dichiarato antistatario, mentre le linee collaterali (fratelli, sorelle e nipoti ex fratre ed ex sorore) erano state difese dall'Avv. Francesca Milani;
in appello, invece, tutti i danneggiati sono stati difesi dall'Avv. Ferretti, che si è nuovamente dichiarato antistatario.
Dunque, per il primo grado occorre operare due distinte liquidazioni: una in favore dell'avv. Ferretti (per la difesa di Parte_1 Parte_2 Pt_3
18 e ) e una in favore degli Per_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 intervenuti.
Per la difesa di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , applicato lo scaglione da 521.000 a Parte_4 Parte_5 Parte_6
1.000.000, in considerazione del valore del maggior credito riconosciuto, che è quello della ed applicati i valori medi e la maggiorazione per la difesa di 6 parti, Parte_1 vanno liquidati complessivamente euro 72.982,50.
Per la difesa di e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Controparte_6 [...]
e Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del valore del
[...] maggior credito riconosciuto, che è quello di , ed applicati i valori medi Parte_10
e la maggiorazione per la difesa 13 parti, vanno liquidati complessivamente euro
56.412,00.
Per il secondo grado, invece, la liquidazione è unica (ed in favore dell'avv. Ferretti): applicato lo scaglione da 520.001, secondo i valori medi, salvo che per la fase decisoria in cui vanno liquidati i valori massimi - essendovi state plurime conclusionali e ben due discussioni orali ex art. 352 c.p.c.,- e la maggiorazione per la difesa di 19 parti, vanno liquidati complessivi euro 142.135,40, oltre all'importo di euro 2.000,00 per la mediazione delegata.
Parimenti, le spese delle ctu debbono gravare sull'azienda ospedaliera, che dovrà anche rifondere agli appellanti le spese di ctp (docc. D e doc. E); a tale ultimo riguardo, questi Pe ultimi hanno chiesto l'importo di euro 3.050,00 per la dott. e quello di euro Pe 12.200,00 per il dott. : mentre le spese per la dott.sa appaiono congrue e Per_6 dunque vanno integralmente rifuse, quelle per il dott. appaiono eccessive e vanno Per_6 quindi limitate all'importo di euro 6.000,00, per complessivi euro 9.050,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da + 18 avverso la sentenza n. 1167/2019 Parte_1 del Tribunale di Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, condanna l'appellata a corrispondere:
A titolo di danno non patrimoniale iure proprio,
a € 320.702,00; Parte_1
a , e € 281.592,00 Parte_4 Parte_2 Parte_3 ciascuno;
a e € 108.672,00 ciascuna;
Parte_5 Parte_6
19 a e € 88.296,00 ciascuno;
Parte_7 Parte_8
a € 91.692,00; Parte_9
a € 95.088,00; Parte_10
a e € 79.806,00 ciascuna;
Parte_19 Parte_11
a , , e € Parte_14 Parte_16 Parte_13 Parte_12
73.014,00 ciascuno;
a , e € 76.410,00 Parte_15 Parte_17 Parte_18 ciascuno; il tutto, oltre interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata alla data del decesso e rivalutata anno per anno;
sui complessivi importi così ottenuti sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale iure proprio, a la somma di Parte_1 euro 299.800,00 oltre accessori come meglio indicato in motivazione - rigettando invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da , , . Parte_4 Parte_2 Parte_3
a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario, l'importo di euro 11.072,45, da suddividere tra gli eredi (1/3), (2/9), Parte_1 Parte_4
(2/9) e (2/9), oltre interessi legali dalla Parte_2 Parte_3 sentenza al saldo.
Condanna altresì l'appellata alle spese dei due gradi ed in particolare a corrispondere:
a) all'avv. Alberto Ferretti, ex art. 97 c.p.c., per la difesa di Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, l'importo di euro 72.982,50 a titolo di spese del primo grado, Parte_6 oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
b) a e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Controparte_6
e Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, l'importo di euro 56.412,00, a titolo di spese del primo Parte_19 grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge
c) all'avv. Alberto Ferretti l'importo di euro 142.135,40 a titolo di spese del secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Condanna infine l'appellata a rifondere agli appellanti le spese della ctu di secondo grado, per euro 2.793,50, e le spese di ctp, per complessivi euro
9.050,00.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.9.2025.
20 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
21
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 148/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. , (C.F. ;
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. , (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (C.F. , C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13
, (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_15 C.F._15 Parte_16 [...]
), (C.F. , C.F._16 Parte_17 C.F._17 Parte_18
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._18 Parte_19
), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO FERRETTI, elettivamente C.F._19 domiciliati come da procura in atti
1 APPELLANTI
contro
, IÀ (C.F. , con il Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MASSIMO LAURENTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“In riforma dell'impugnata sentenza 1167/2019 Tribunale di Pisa, considerata la responsabilità di parte convenuta (oggi CP_2 Controparte_1 nella causazione del decesso del IG. già accertata con la sentenza Persona_1
593/2024, condannare la stessa a risarcire ai comparenti tutti i danni subiti e subendi, così quantificati:
- Per la IG.ra : Parte_1
Euro 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
Euro 50.000,00 a titolo di danno esistenziale
Euro 300.000,00 a titolo di danno patrimoniale.
Euro 3.333,00 a titolo di quota ereditaria del danno alla salute subito dal IG. Per_1
[...]
- Per ciascuno dei figli IG.ri , e . Parte_2 Pt_3 Pt_4
Euro 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
Euro 25.000,00 a titolo di danno esistenziale
Euro 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale
Euro 2.222,00 a titolo di quota ereditaria del danno alla salute subito dal IG. Per_1
[...]
- Per ciascuna delle nipoti IG.ne e Pt_6 Parte_5
Euro 80.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
Euro 15.000,00 a titolo di danno esistenziale
- Per ciascuno dei fratelli e sorelle:
: Euro 110.000,00 Parte_10
: Euro 110.000,00 Parte_8
: Euro 110.000,00 Parte_9
: Euro 110.000,00 Parte_7
Per i nipoti:
2 : Euro 90.000,00 Parte_11
Euro 90.000,00 Parte_12
: Euro 90.000,00 Parte_13
: Euro 90.000,00 Parte_14
: Euro 90.000,00 Parte_15
: Euro 90.000,00 Parte_16
: Euro 90.000,00 Parte_17
: Euro 90.000,00 Parte_18
: Euro 90.000,00 Parte_19
Oppure la maggiore o minore somme di giustizia, da quantificarsi anche in via equitativa;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 1.11.07.
Con condanna di controparte alle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
L'Avv Alberto Ferretti si dichiara antistatario e chiede la distrazione delle spese di lite in proprio favore, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disporre la sospensione del giudizio ex art. 337
c.p.c. sino alla pronuncia della Cassazione in ordine all'impugnazione della sentenza che ha dichiarato la responsabilità dell Parte_20
In subordine, chiede che il danno liquidato alle controparti venga valutato con rigore evitando ingiustificate duplicazioni delle voci di danno e, soprattutto, rigettando qualsivoglia pretesa di tutti quei soggetti il cui rapporto con il de cuius non può essere provato attraverso semplice presunzioni, difettando idonea prova a sostegno del legame affettivo invocato.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1167/2019 del Tribunale di Pisa, in materia di risarcimento del danno da morte per responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettivamente moglie e figli di e e , nipoti Persona_1 Pt_5 Parte_6 minori ex filia del medesimo (rappresentate dai propri genitori), avevano chiesto al
Tribunale di Pisa di accertare la responsabilità della di Pisa per il Parte_21 decesso del loro congiunto e conseguentemente di condannarla a risarcire a Parte_1
3 e ad , e il danno iure hereditatis alla salute Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 del congiunto ed il danno iure proprio, patrimoniale e non, per la perdita del familiare, nonché alle nipoti il danno non patrimoniale iure proprio.
A sostegno della loro domanda avevano dedotto che:
sin dall'anno 2005 aveva sofferto di emorroidi e di anemia;
Persona_1
sospettando la presenza di un tumore all'intestino, il dott. che lo aveva in cura, CP_3 gli aveva prescritto di effettuare una colonscopia;
l'esame diagnostico era stato eseguito il 19/5/2006 presso l'ospedale Lotti di Pontedera ed aveva dato esito negativo ma, come risultava dal referto, non era stato esaminato il colon destro, per la presenza di difficoltà tecniche che avevano impedito l'accesso del colonscopio;
in pari data era stato allora effettuato il clisma opaco a doppio contrasto (altro tipico esame diagnostico per la ricerca dei tumori); anche con tale esame, eseguito dalla dott.ssa non era stato rinvenuto nessun tumore all'intestino del Persona_2 Per_1
in realtà, la lettura dei radiogrammi dell'esame evidenziava, in particolare ai radiogrammi n. 11/14 e 12/14, la presenza di un tumore al colon destro;
l'errata lettura di tale esame aveva comportato che il tumore era stato scoperto solo quindici mesi più tardi, il 16/8/2007, quando, a seguito del peggioramento delle sue condizioni cliniche, si era sottoposto a TAC addominale;
Persona_1
il paziente era stato allora subito sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione del tumore e di quaranta linfonodi, di cui tre erano risultati con metastasi di adenocarcinoma;
era poi stato sottoposto a chemioterapia adiuvante il 16 e il 17/10/2007 con somministrazione di Fluoracile, ma ciò nel giro di pochi giorni gli era stato fatale;
in particolare, era stato commesso un errore nel dosaggio del farmaco, che avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del peso forma del paziente e non del peso effettivo, e ciò aveva determinato un sovradosaggio, essendo il molto in sovrappeso;
Per_1
il farmaco presentava gravi effetti collaterali proprio a carico dell'apparato digerente e il aveva una situazione gastro - intestinale già compromessa – fatto che avrebbe Per_1 dovuto indurre ad ancor maggiore cautela i sanitari, soprattutto nella prima somministrazione del farmaco, per vagliare la risposta del paziente alla terapia, con ulteriore riduzione della dose;
dopo la prima somministrazione le condizioni del paziente erano rapidamente peggiorate e il personale medico dell'ospedale Lotti aveva gravemente sottovalutato la situazione;
in particolare dal 25/10 al 29/10 non erano state ripetute le analisi del sangue, che già il 25 mostravano una caduta dei neutrofili al valore di “66”; il 29/10/2007 le nuove analisi
4 eseguite avevano evidenziato una grave immunodeficienza del paziente e una grave carenza di piastrine;
il 1°/11/2007 era deceduto in ospedale. Persona_1
Da tali fatti gli attori avevano dedotto una responsabilità del personale sanitario dell'ospedale Lotti sotto tre profili diversi: a) per il ritardo nella diagnosi della neoplasia;
b) per gli errori nella scelta e nel dosaggio della terapia adiuvante;
c) per la negligenza nel decorso post operatorio, che aveva causato un ulteriore ritardo, all'esito del quale il congiunto era deceduto.
Erano poi intervenuti in giudizio anche Parte_7 Parte_8 Controparte_4
e fratelli di e Parte_9 Parte_10 Persona_1 Parte_11
, ,
[...] Parte_12 Controparte_5 Parte_13 Controparte_6
e Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
nipoti in linea collaterale di riproponendo difese analoghe a
[...] Persona_1 quelle degli attori e chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio.
Si era costituita la che, con riferimento all'omessa diagnosi della Parte_21 dott.ssa aveva sostenuto che la lettura dell'esame diagnostico non era affatto Per_2 univoca, che la chemioterapia prescelta era corretta, anche nel dosaggio, e che comunque difettava il nesso causale tra i dedotti inadempimenti ed il decesso, asseritamente causato da una abnorme ed imprevedibile reazione tossica al trattamento chemioterapico.
Il tribunale, espletata una ctu medico-legale, pur rilevando l'errore dei sanitari, per l'omessa diagnosi del tumore al colon destro in occasione dell'esame diagnostico del clisma opaco, eseguito il 19/5/2006 presso l'Ospedale Lotti di Pontedera, ha ritenuto che il decesso era stato causato da una abnorme ed imprevedibile reazione tossica al trattamento chemioterapico ed escluso la responsabilità dell'azienda per difetto del nesso causale tra il ritardo diagnostico e la morte, affermando che “era più probabile che non” che al paziente sarebbe stata proposta la chemioterapia anche quindici mesi prima.
Tutti i congiunti di ovvero sia gli originari attori che gli intervenuti (ad Persona_1 eccezione di e , litisconsorti facoltativi, rimasti Controparte_4 Controparte_5 contumaci in questo grado, nei cui confronti la sentenza di primo grado è divenuta definitiva), hanno proposto appello avverso tale sentenza, sostenendo, con un unico motivo d'impugnazione, che essa era errata, sia per aver recepito delle errate conclusioni peritali – e chiedendo per questo il rinnovo della ctu – sia per aver affermato circostanze contrarie a quanto scritto dallo stesso CTU.
L'azienda s'è costituita chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
5 Con ordinanza 11.11.2021, le parti sono state inviate in mediazione ex art. 5, comma 2,
D.Lgs. n. 20/2010 come modificato dalla L. n. 98/2013, ma senza alcun esito.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11.10.2022 e, a seguito di discussione orale ex art. 352 comma secondo c.p.c. in data 13.4.2023, è stata disposta la rinnovazione della CTU, coi Proff. e CP_7 CP_8
Acquisito il nuovo elaborato peritale, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.1.2024; in data 21.5.2024 è stata espletata nuova discussione orale ex art. 352 c.p.c., all'esito della quale è stata pronunciata la sentenza non definitiva n. 593/24 con la quale la Corte, ritenuto che ove la diagnosi fosse stata effettuata tempestivamente il tumore di avrebbe avuto Per_1 caratteristiche tali da evitare, più probabilmente che non, la chemioterapia, ha affermato la responsabilità dell'appellata per la morte del congiunto degli appellanti, rimettendo la causa sul ruolo per l'espletamento di prove orali volte a dimostrare quali fossero i concreti rapporti affettivi tra il sig. e gli appellanti. Persona_1
Espletate tali prove, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 13.6.2025, la Corte ha nuovamente trattenuto la causa in decisione, respingendo l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 337 c.p.c. avanzata dall'appellata - correlata alla proposizione da parte sua di ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva - rilevando che il giudizio pendente in cassazione non costituiva un processo distinto da questo (ma altro grado di questo) né, d'altro canto, l'appellata invocava l'autorità della sentenza di questa Corte sull'an ivi impugnata (al contrario).
2. Il perimetro del presente giudizio.
Ribadito il giudizio in punto di istanza ex art. 337 c.p.c. - avverso il quale del resto l'appellata non ha speso neppure una parola nei propri scritti conclusivi - rimane da decidere dei crediti degli appellanti.
In particolare, stabilita con sentenza non definitiva n. 593/24 (avverso la quale pende ricorso per cassazione) la responsabilità dell'azienda sanitaria appellata per il decesso del congiunto degli attori, resta da quantificare il danno fatto valere dagli appellanti, iure proprio e iure hereditatis.
3. La quantificazione del danno non patrimoniale iure proprio, per perdita del rapporto parentale.
a) La prova del rapporto parentale.
Dopo l'emissione della sentenza non definitiva di questa corte, che ha accertato la responsabilità dell'azienda sanitaria per il decesso del sig. l'appellata, Persona_1 che nel costituirsi in questo grado nulla aveva dedotto sul punto, nella nota di trattazione scritta del 18.11.2024 ha contestato, tra l'altro, che potesse essere riconosciuto un
6 risarcimento in favore di coloro che non appartenevano “al nucleo familiare principale” e per i quali non sussisteva “alcuna prova in relazione alla sussistenza del rapporto di parentela dichiarato, oltre che alla consistenza ed intensità dello stesso”.
Gli appellanti hanno eccepito che tale contestazione non era mai stata avanzata prima ed era dunque tardiva, e l'appellata ha replicato che essa era invece stata avanzata anche nella conclusionale di primo grado. Ciò è vero, e tuttavia non è sufficiente a ritenere la contestazione rituale e tempestiva.
Specificamente, nonostante fin dal loro atto introduttivo in primo grado tanto gli originari attori quanto gli intervenuti avessero - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata
- precisato il proprio grado di parentela col de cuius, né nella comparsa di costituzione e Part risposta né nell'appendice scritta dell'art. 183 c.p.c. la aveva contestato tali loro qualità, ma piuttosto dedotto che nel nostro ordinamento non era previsto il risarcimento del danno al nipote.
La contestazione effettuata con la conclusionale è dunque tardiva, perché avente ad oggetto circostanze da ritenersi ormai pacifiche.
Benvero, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 12309 del 9.5.2023 e n. 14970 del 4.6.2025), la qualità di coniuge e/o parente, quale elemento fondante la legittimazione ad agire, può considerarsi dimostrata per effetto della non contestazione, ex art. 115 c.p.c.
Ad abundatiam, si rileva altresì che nel corso della prova orale espletata in questo grado i testimoni, nel dar conto della peculiare intensità dei rapporti familiari e delle modalità di frequentazione tra gli appellanti ed il sig. hanno anche, ancor prima, Persona_1 implicitamente confermato il tipo e grado di parentela esistente tra il defunto ed i suoi congiunti;
non solo: la stessa appellata nel contestare il quantum debeatur ha reiteratamente ammesso i rapporti di parentela tra le parti.
b) La quantificazione dei crediti.
Già con la sentenza parziale (anche al fine di agevolare un'eventuale soluzione conciliativa, purtroppo senza successo), questa Corte aveva affermato che nel liquidare il danno non patrimoniale in oggetto si dovevano applicare le tabelle milanesi vigenti, che si erano fatte interpreti dell'orientamento della Cassazione (v. tra le altre
Cass. 29/09/2021 n. 26300) secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
7 l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”.
Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 16/12/2022 n.
37009), “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”.
Nelle more, sono sopraggiunte le nuove tabelle del 2024, che debbono dunque trovare applicazione, posto che costituisce principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito”
(cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n.
7272 del 11/05/2012); è stato infatti da tempo chiarito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione;
diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determinerebbe la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Tali tabelle, specificamente, per la perdita di un genitore, di un figlio o di un coniuge hanno stabilito un “valore punto” di 3.911,00 euro e ipotizzato come attribuibili 118 punti
(comunque con una soglia non superabile di € 391.103,18, fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali), da distribuire tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
8 d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.
Tale ultimo, più flessibile, parametro attiene alla qualità e intensità della relazione affettiva ed impone di valorizzare sia la sofferenza interiore patita, da provare anche presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).
Come espressamente indicato dalla tabella, “Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri; o condivisione delle festività/ricorrenze:
; o condivisione di vacanze: Email_1 assente/sporadica/frequente/sempre; o condivisione attività lavorativa/hobby/sport:
; o attività di assistenza sanitaria/domestica: Email_2
; o agonia/penosità/particolare durata della Email_2 malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi.”
Altrettanto le tabelle hanno fatto per i fratelli ed i nipoti del defunto, salvo stabilire un
“valore punto” di 1.698,00 euro (anziché 3.911,00) e distribuire in modo leggermente diverso il “monte punteggio” (per es. valorizzando maggiormente la convivenza), ferma restando, però, la decisiva importanza (in termini quantitativi: sempre fino a 30 punti) attribuita al parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Appare dunque estremamente rilevante comprendere come si atteggiasse in concreto il rapporto affettivo tra ed i suoi congiunti. Persona_1
Le prove testimoniali assunte all'udienza 4.2.2025 (v. testi e Testimone_1 [...]
) hanno evidenziato rapporti particolarmente intensi, tanto con i familiari stretti Tes_2 quanto, mutatis mutandis, con le nipoti ex filia , ed i fratelli;
proprio in Parte_5 conseguenza dell'intensità dei rapporti intrattenuti coi fratelli, poi, è emersa la sussistenza di un legame affettivo degno di rilievo anche con i nipoti ex fratre.
Specificamente, il sig. trascorreva abitualmente le vacanze estive e quelle Per_1 invernali, oltre che con la moglie, con i due figli maschi e (entrambi Parte_2 Pt_3 senza prole), la figlia e le due figlie di quest'ultima, e : Pt_4 Pt_6 Parte_5
d'estate prendeva in locazione una grande casa a Marina di Campo (Isola d'Elba) per i tre
9 mesi estivi e lì soggiornavano nelle loro ferie tutti i suddetti congiunti;
d'inverno trascorreva la “settimana bianca” con la moglie, i tre figli e le nipotine in montagna o a
San Vergilio di Marebbe oppure a San Martino di Castrozza. Inoltre, il medesimo era solito supportare i figli in vario modo (per esempio, quando nel 2000 aveva Parte_2 aperto uno studio tecnico lo aveva messo in comunicazione con varie ditte, così da aiutarlo nell'inserimento professionale: v. teste . Tes_3
Per quanto riguarda i rapporti del de cuius con i propri fratelli e sorelle, è emerso che i medesimi sono sempre stati legatissimi: faceva viaggi – in particolar Persona_1 modo crociere - con i due fratelli e , con i quali ha avuto anche per Pt_7 Parte_9 circa venti anni rapporti di lavoro, dal momento che teneva la contabilità della loro ditta, recandosi presso la fabbrica dopo l'orario di lavoro in banca.
Con la sorella trascorreva tutte le estati all'Elba, in quanto anch'essa aveva Pt_8 un'abitazione nell'isola.
Con la sorella minore (e suo marito , il rapporto è poi stato Pt_10 Testimone_1 particolarmente intenso perché, essendo essa rimasta coi genitori, accudendoli, quando gli altri fratelli si erano già formati una famiglia, ed avendo poi continuato anche dopo il matrimonio a tenere con sé la mamma ormai anziana (scomparsa un paio d'anni prima della morte di ), essa ha costituito il punto di aggregazione della famiglia durante Per_1 le feste e di riferimento per i fratelli nella gestione della comune madre.
Dalle complessive testimonianze è dunque emerso il quadro di una famiglia, sia nucleare che non, particolarmente unita ed affiatata, con un rapporto più stretto della media.
Proprio in conseguenza dello stretto legame tra il de cuius ed i fratelli, poi, i figli di questi ultimi hanno sempre mantenuto significativi rapporti con lo zio: il teste Testimone_1 ha infatti riferito che le famiglie erano solite festeggiare insieme le varie ricorrenze, quali cresime, comunioni, matrimoni, ed anche tutti i compleanni della madre del IG.
[...]
Per_1
Il peculiare affiatamento e l'affetto che legavano gli appellanti a è ben Persona_1 esemplificato dagli eventi degli ultimi due mesi di vita del de cuius, per come narrati dai testi: nel settembre 2007 il congiunto degli appellanti, operato da un mese, aveva fatto una crociera con i propri fratelli;
il 2 ottobre 2007, in occasione dell'anniversario di matrimonio di e tutti i fratelli Parte_10 Testimone_1 Per_1 parteciparono ad una Messa a Pisa tenuta dal frate francescano Padre e poi si Per_3 recarono insieme a cena al Ristornate Artilafo;
sempre nel mese di ottobre, i fratelli
, ed si recarono assieme alla stazione ferroviaria di Pontedera ed Pt_10 Per_1 Per_4 acquistarono vari biglietti del treno (anche per la sorella e il suo coniuge) per fare Pt_8
10 una vacanza a Roma di tre giorni, in occasione del matrimonio della nipote Parte_19
(v. teste .
[...] Tes_1
Anche il teste , consuocero del IG. rispondendo ai vari Testimone_2 Persona_1 capitoli ha confermato l'intensità dei rapporti familiari, riferendo che negli ultimo dieci giorni di vita del de cuius tutti i parenti, oggi appellanti, si recarono presso l'Ospedale
Lotti di Pontedera per rincuorare e stare vicini al loro caro.
Tutto ciò giustifica che in relazione alla suddetta voce E della tabella milanese si riconoscano 25 punti alla moglie, ai figli, alle figlie della figlia ed ai fratelli, e 10 punti ai nipoti ex fratre ed ex sorore, come chiesto dagli appellanti.
Dunque, considerato che il defunto aveva 65 anni, la moglie convivente 62, i figli , Pt_4
e rispettivamente 40, la prima, e 38, i secondi, le nipoti e Parte_2 Pt_3 Pt_5
rispettivamente 13 e 8 anni, i fratelli , , e Pt_6 Pt_7 Pt_8 Parte_9 Pt_10 rispettivamente 73, 71, 63 e 60 anni, la nipote 22 anni, il nipote Parte_23 [...]
43 anni, la nipote 42 anni, ed i nipoti , , Pt_12 Parte_13 Pt_14 Parte_15
, , e rispettivamente 43, 38, 44, 37, 33 e 29 Pt_16 Pt_17 Pt_18 Parte_19 anni, i crediti risultano essere i seguenti:
per la coniuge (3 familiari nel nucleo primario): € 320.702,00; Parte_1
per figli , , (3 familiari nel nucleo Parte_4 Parte_2 Parte_3 primario): € 281.592,00 ciascuno;
per le nipoti in linea retta e (3 familiari nel nucleo Parte_5 Parte_6 primario): € 108.672,00 ciascuna;
per i fratelli e (3 familiari nel nucleo primario): € Parte_7 Parte_8
88.296,00 ciascuno;
per il fratello (3 familiari nel nucleo primario): € 91.692,00; Parte_9
per la sorella (3 familiari nel nucleo primario): € 95.088,00; Parte_10
per le nipoti collaterali e (3 familiari nel nucleo Parte_19 Parte_11 primario): € 79.806,00 ciascuna;
per i nipoti collaterali , , e Parte_14 Parte_16 Parte_13 Pt_12
(3 familiari nel nucleo primario): € 73.014,00 ciascuno;
[...]
per i nipoti collaterali , , (3 Parte_15 Parte_17 Parte_18 familiari nel nucleo primario): € 76.410,00 ciascuno.
Trattandosi di debiti di valore, tali importi, già attualizzati, debbono essere maggiorati degli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata alla data del decesso e rivalutata anno per anno.
Sull'importo così ottenuto sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
4. La quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditario.
11 Gli attori , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi, rispettivamente, del proprio coniuge e padre, fin dall'atto introduttivo del primo grado avevano anche chiesto, iure successionis, il risarcimento del danno biologico terminale patito dal proprio congiunto, per le due settimane di permanenza in vita dopo la somministrazione del trattamento chemioterapico che l'aveva condotto alla morte.
In particolare, avevano allegato e documentato un aggravarsi giorno dopo giorno delle condizioni di salute del de cuius: il che fin dal 19 ottobre accusava nausea e Per_1 leggero vomito, apparentemente compatibili con gli effetti standard della chemio, già il
20 ottobre lamentava disturbi a carico della bocca e della faringe, che i giorni successivi si aggravavano;
il 23 ottobre aveva perso, in pochi giorni, 5 kg, e presentava eritemi diffusi, occhi lacrimanti e gonfi, difficoltà a deglutire e ulcere in bocca;
il giorno successivo lamentava un forte dolore al petto, il 31 ottobre aveva la febbre ed il respiro affannato, ed il 1° novembre subentrava il decesso.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da SS.UU. sent. n.
15350/2015), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.
Il danno biologico temporaneo di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente;
per converso il danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis" andrà verificato di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, anche per un lasso di tempo ridotto.
Dunque, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra
12 le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così da ultimo Cass. 23/03/2024 n.
7923).
Ovviamente, in concreto possono verificarsi entrambi i profili di danno, distinti solo dal punto di vista descrittivo, e che vanno a costituire insieme un'unica voce di danno non patrimoniale temporaneo.
Tanto premesso, nel caso concreto ricorre certamente un danno biologico, cui si correla un'intensa sofferenza (essendo il paziente stato nei primi giorni sempre vigile); non vi sono elementi concreti, dal punto di vista probatorio, per poter affermare che il Per_1 percepì che stava per morire, posto che già il 31 ottobre non era più lucido e il 1° novembre era in stato di coma (v. cartella clinica), e d'altro canto gli eredi hanno chiesto unicamente la liquidazione del danno all'integrità psico-fisica.
Il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio (così da ultimo Cass. 17/12/2024 n.
33009).
La tabella milanese nel liquidare il danno terminale indica, per il caso in cui il periodo precedente la morte duri fino a tre giorni, l'importo massimo complessivo di € 35.247,00, comprensivo tanto della componente morale connessa alla percezione del sopraggiungere della morte quanto di quella biologica, senza peraltro distinguere, per l'ottica monistica prescelta, il quantum corrispondente all'elemento biologico e a quello morale. Prevede poi un importo a scalare per i giorni successivi, da euro 1.175 per il quarto giorno fino a euro 116,00 per il centesimo giorno.
Per un'invalidità che si protragga, come quella di specie, per 14 giorni, sarebbe liquidabile un importo complessivo massimo di euro 47.563,00, per l'ipotesi in cui l'invalidità sia accompagnata anche dalla lucida percezione dell'imminenza dell'exitus.
Poiché gli appellanti hanno quantificato espressamente tale voce di danno nella somma di euro 10.000,00, ritenendola equa, e poiché, appunto, nel caso di specie non è stato chiesto e non sarebbe ravvisabile un danno cd. catastrofale e lo stesso danno biologico si
13 è andato intensificando nei giorni, aggravandosi in particolare nell'ultima settimana, si deve concordare con la valutazione dei danneggiati e riconoscere l'importo complessivo di euro 10.000,00, attualizzato ad oggi, e da suddividere tra gli eredi (1/3 alla moglie,
2/3 da ripartire tra i tre figli, ovvero 2/9 ciascuno).
Anche su tale credito, di valore, vanno computati gli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno, per complessivi euro 11.072,45, su cui dovranno computarsi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
5. La quantificazione del danno patrimoniale iure proprio.
La moglie ed i figli di hanno poi domandato il risarcimento del danno Persona_1 patrimoniale per la perdita dell'apporto economico fornito loro dal defunto.
In particolare, hanno dedotto, e documentato (docc. 37, 38 e 41), che la sig. Parte_1 era integralmente a carico del marito, e che questi al momento della morte percepiva una pensione netta di circa euro 3.430,00 mensili - su quattordici mensilità, quindi mediamente 4.000,00 euro mensili - cui dalla fine del 2006, quando aveva cessato di essere dipendente del Credito Cooperativo ed aveva stipulato con tale Banca un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (in vigore al momento del decesso), aggiungeva un compenso mensile netto di circa euro 1.300,00, per un totale netto in favore del nucleo familiare di circa 5.300,00 euro.
Hanno poi dedotto che anche i tre figli del godevano di un sostegno continuativo Per_1 da parte del padre: ad entrambi i figli maschi il padre non molto tempo prima di morire aveva dato delle somme di denaro per aiutarli nell'acquisto di un'auto, mentre alla figlia corrispondeva mensilmente 600,00 euro per le sue esigenze;
inoltre, al figlio Pt_4
pagava una polizza sulla vita. Parte_2
L'appellata ha contestato la sussistenza di un danno patrimoniale in capo ai figli per mancanza di prova delle circostanze fattuali allegate a sostegno;
quanto alla moglie, ha dedotto che essa, poiché questa percepiva la pensione di reversibilità, non aveva avuto un decremento reddituale e che comunque si doveva tener conto di quanto il marito spendeva per sé.
Nel decidere di tale specifica voce di danno occorre distinguere la posizione dei figli da quella della moglie.
Per i primi, infatti, di 38 e 40 anni, quindi più che adulti ed autonomi, se è vero che non si può escludere a priori la risarcibilità del danno patrimoniale subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che costantemente il genitore avesse destinato loro
(v. Cass.
8.5.2024 n. 12497), è vero anche che, proprio perché non vi era alcun obbligo in capo al padre di provvedere in tal senso, occorre la prova che il padre erogasse un tale sostegno durevole e prolungato.
14 Nel caso in esame tale prova manca.
Il contributo all'acquisto di una vettura, intanto, ben può avvenire una tantum, quale donazione effettuata in un certo momento della vita che niente lascia presumere in relazione ai futuri acquisti. Seppur certamente il padre aveva a cuore il bene dei figli ed era generoso con loro, e se dunque è plausibile che, potendo, avrebbe anche in futuro fatto loro regali, anche sostanziosi, ciò non configura una provvidenza aggiuntiva continuativa sulla quale fare affidamento che, sola, avrebbe fondato un diritto risarcitorio da lucro cessante.
Quanto al pagamento di una polizza assicurativa stipulata dal figlio o Parte_2 all'elargizione di una somma mensile alla figlia , si tratta di circostanze non provate. Pt_4
In particolare, per ciò che riguarda la figlia è vero che la stessa versava Pt_4 mensilmente sul suo conto 500 o 600 euro (v. doc. 45 e 48), così come è vero che il padre prelevava mensilmente delle somme dal proprio conto (com'è ovvio che fosse), ma non v'è alcuna prova del fatto che prelievi e versamenti fossero correlati, tanto più che le somme prelevate dal padre erano normalmente ben superiori, di talché da un canto lui poteva aver destinato i denari a tutt'altra esigenza e dall'altro lei poteva aver acquisito le somme lavorando o comunque da terzi: nessun teste è stato chiamato a confermare la correlazione e non vi sono indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di presumerla.
Altrettanto è a dirsi per il pagamento di una polizza assicurativa da parte del de cuius, pure risultante dai suoi estratti conto, e che tuttavia nessun elemento fattuale consente di ricondurre al figlio . Parte_2
Diversa è la posizione della moglie, per la quale parte appellante ha chiesto l'importo di euro 300.000,00 per la perdita patrimoniale subita.
Poiché è documentato che la sig. era integralmente a carico del marito, essa Parte_1 vantava un vero e proprio diritto al mantenimento, in forza degli obblighi di solidarietà familiare, e dunque certamente ha patito un danno anche patrimoniale a seguito della di lui morte.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa (cfr. Cass. 20/11/2018 n.
29830).
Inoltre, secondo l'autorevole dictum della Suprema Corte a Sezioni Unite (v. la sentenza n. 12564 del 22/05/2018 ), dal quale non v'è ragione di discostarsi, dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui,
15 contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.
Per stabilire l'entità della perdita, si deve dunque avere riguardo al reddito netto del defunto e scomputare da esso la cd. "quota sibi" (quota per sé), ovvero quella parte del reddito che il sig. destinava a sé stesso per soddisfare i propri bisogni, e non Per_1 quelli della famiglia.
Al riguardo, appare opportuno distinguere due periodi, in quella che sarebbe stata la vita del congiunto degli attori in mancanza dell'errore medico.
Certamente, infatti, il sig. non avrebbe cumulato al reddito pensionistico anche Per_1 quello da lavoro parasubordinato per l'intera durata della sua vita;
in particolare, considerato che al momento del fatto aveva 65 anni, e che il contratto di co.co.co lo aveva stipulato l'anno precedente ai fatti di causa, è presumibile che avrebbe continuato tale attività fino a 70 anni, e non oltre.
Per cinque anni, dunque, effettivamente, la moglie avrebbe potuto contare sulla percezione da parte del marito di una somma netta di 5.300,00 euro mensili che, tuttavia, stante il non modesto importo, si può presumere che non sarebbe stata spesa integralmente per i bisogni dei due coniugi, ma più verosimilmente utilizzata per regali a figli e nipoti e/o accantonata dal marito per l'importo di 1.300,00 euro. Verosimilmente, i restanti 4.000,00 euro sarebbero stati divisi in parti uguali tra i due coniugi, nel senso che una parte sarebbe stata destinata alle spese base (utenze, cibo, farmaci ecc.) ed il restante sarebbe stato utilizzato dai coniugi in misura uguale per le vacanze (che come su riportato erano una componente rilevante nel bilancio della famiglia e per Per_1 spese personali (vestiti, cosmetici, hobby ecc.); per i primi 5 anni, fino al 31.10.2012, essa ha dunque perduto la somma mensile di euro 2.000,00, per complessivi euro
120.000,00 (2.000,00 x 60).
A partire da tale data, i due coniugi avrebbero potuto godere della pensione del marito fino alla presumibile morte di lui, ovvero - data l'aspettativa di vita per un uomo secondo le statistiche demografiche - fino alla fine del febbraio 2023, quando questi avesse compiuto 81 anni.
Per tali undici anni (più esattamente, 124 mesi), dei 4.000,00 euro mensili, diminuita a
1.100,00 euro ma non eliminata la parte destinata a regali ai discendenti e/o accantonamenti, i coniugi avrebbero verosimilmente diviso equamente i residui 2.900,00
16 euro, e dunque la moglie ha perduto la somma mensile di euro 1.450,00 per complessivi euro 179.800,00 (1.450 x 124).
Il danno da lei patito ammonta dunque a complessivi euro 299.800,00.
Tale complessiva voce risarcitoria, peraltro, non costituisce un danno futuro, ma un danno emergente ormai compiutamente realizzato. Benvero, come chiarito anche dalla
Suprema Corte in più occasioni (v. tra le tante Cass.
5.5.2021 n. 11719, che riporta i numerosi precedenti), la perdita patrimoniale subita dai ricorrenti sotto il profilo del venir meno della quota parte del reddito della vittima, per il periodo dall'evento di danno fino al momento della liquidazione giudiziale deve configurarsi come un danno emergente e non come un danno futuro, perché "la perdita del beneficio della quota degli emolumenti si correlava ad un periodo temporale ormai decorso e, dunque, ad un danno già verificatosi ed apprezzabile nella sua consistenza senza alcuna valutazione prognostica, qual è quella della liquidazione del danno futuro".
Poiché, appunto, ad oggi tale danno si è già integralmente realizzato (posto che secondo le statistiche demografiche il sig. sarebbe venuto a mancare, in difetto della Per_1 malpractice, nel 2023), esso non è liquidabile come una rendita per il futuro, né deve essere disposta la capitalizzazione della suddetta somma capitale;
al contrario, costituendo oggetto di un debito di valore, gli importi perduti anno per anno devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme rivalutate anno per anno, in ragione del loro progressivo incrementarsi.
6. Le spese di lite.
Nel liquidare le spese di lite, si deve intanto premettere che il fatto che nel proprio atto introduttivo del presente grado gli appellanti non avessero espressamente concluso per la vittoria delle spese - come invece hanno poi fatto all'esito del giudizio - non esclude che questa Corte, a fronte della soccombenza dell , debba provvedere alla Parte_24 sua condanna anche sul punto.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la condanna alle spese consequenziale ed accessoria alla pronunzia di soccombenza può essere emessa dal Giudice anche in via officiosa e in mancanza di una esplicita richiesta della parte, sempre che quest'ultima non abbia manifestato una espressa e contraria volontà (cfr. Cass. ex plurimis Cass.
27.10.2015 n. 21770).
La condanna deve poi riguardare entrambi i gradi del giudizio.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone infatti al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
17 Secondo il costante indirizzo della Cassazione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi gli appellanti hanno visto riconosciuto il proprio credito in misura pressoché integrale:
l'esclusione del danno patrimoniale in favore dei figli appare talmente marginale rispetto, da un canto, alla complessità della lite in punto di an debeatur e, dall'altro, all'entità dei crediti riconosciuti, da non giustificare alcuna compensazione, neppure parziale.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere poste a carico dell'azienda appellata e liquidate sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Al fine di determinare lo scaglione di riferimento, si deve avere riguardo al valore della lite come determinato ex art. 10 c.p.c., in forza del rinvio operato dall'art. 5 D.M. 55/14; trattandosi di liquidazione a carico del soccombente rileva la somma attribuita piuttosto che quella eventualmente superiore domandata, e, soprattutto, le domande proposte da più parti contro il medesimo soggetto ex art. 10 c.p.c. non si cumulano, posto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 10367/24;
18166/23), tale ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p..c., che non richiama l'art. 10 comma secondo c.p.c.
Dunque, al fine di determinare il valore della controversia si deve avere riguardo al complessivo credito più elevato tra quelli riconosciuti, e poi disporre l'aumento ex art. 4 comma secondo D.M. 55/14.
Specificamente, nel caso in esame in primo grado la famiglia stretta, ovvero la coniuge, i tre figli e le due nipotine in linea retta del era stata difesa dall'Avv. Alberto Per_1
Ferretti, che si era anche dichiarato antistatario, mentre le linee collaterali (fratelli, sorelle e nipoti ex fratre ed ex sorore) erano state difese dall'Avv. Francesca Milani;
in appello, invece, tutti i danneggiati sono stati difesi dall'Avv. Ferretti, che si è nuovamente dichiarato antistatario.
Dunque, per il primo grado occorre operare due distinte liquidazioni: una in favore dell'avv. Ferretti (per la difesa di Parte_1 Parte_2 Pt_3
18 e ) e una in favore degli Per_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 intervenuti.
Per la difesa di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , applicato lo scaglione da 521.000 a Parte_4 Parte_5 Parte_6
1.000.000, in considerazione del valore del maggior credito riconosciuto, che è quello della ed applicati i valori medi e la maggiorazione per la difesa di 6 parti, Parte_1 vanno liquidati complessivamente euro 72.982,50.
Per la difesa di e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Controparte_6 [...]
e Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del valore del
[...] maggior credito riconosciuto, che è quello di , ed applicati i valori medi Parte_10
e la maggiorazione per la difesa 13 parti, vanno liquidati complessivamente euro
56.412,00.
Per il secondo grado, invece, la liquidazione è unica (ed in favore dell'avv. Ferretti): applicato lo scaglione da 520.001, secondo i valori medi, salvo che per la fase decisoria in cui vanno liquidati i valori massimi - essendovi state plurime conclusionali e ben due discussioni orali ex art. 352 c.p.c.,- e la maggiorazione per la difesa di 19 parti, vanno liquidati complessivi euro 142.135,40, oltre all'importo di euro 2.000,00 per la mediazione delegata.
Parimenti, le spese delle ctu debbono gravare sull'azienda ospedaliera, che dovrà anche rifondere agli appellanti le spese di ctp (docc. D e doc. E); a tale ultimo riguardo, questi Pe ultimi hanno chiesto l'importo di euro 3.050,00 per la dott. e quello di euro Pe 12.200,00 per il dott. : mentre le spese per la dott.sa appaiono congrue e Per_6 dunque vanno integralmente rifuse, quelle per il dott. appaiono eccessive e vanno Per_6 quindi limitate all'importo di euro 6.000,00, per complessivi euro 9.050,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da + 18 avverso la sentenza n. 1167/2019 Parte_1 del Tribunale di Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, condanna l'appellata a corrispondere:
A titolo di danno non patrimoniale iure proprio,
a € 320.702,00; Parte_1
a , e € 281.592,00 Parte_4 Parte_2 Parte_3 ciascuno;
a e € 108.672,00 ciascuna;
Parte_5 Parte_6
19 a e € 88.296,00 ciascuno;
Parte_7 Parte_8
a € 91.692,00; Parte_9
a € 95.088,00; Parte_10
a e € 79.806,00 ciascuna;
Parte_19 Parte_11
a , , e € Parte_14 Parte_16 Parte_13 Parte_12
73.014,00 ciascuno;
a , e € 76.410,00 Parte_15 Parte_17 Parte_18 ciascuno; il tutto, oltre interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata alla data del decesso e rivalutata anno per anno;
sui complessivi importi così ottenuti sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale iure proprio, a la somma di Parte_1 euro 299.800,00 oltre accessori come meglio indicato in motivazione - rigettando invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da , , . Parte_4 Parte_2 Parte_3
a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario, l'importo di euro 11.072,45, da suddividere tra gli eredi (1/3), (2/9), Parte_1 Parte_4
(2/9) e (2/9), oltre interessi legali dalla Parte_2 Parte_3 sentenza al saldo.
Condanna altresì l'appellata alle spese dei due gradi ed in particolare a corrispondere:
a) all'avv. Alberto Ferretti, ex art. 97 c.p.c., per la difesa di Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, l'importo di euro 72.982,50 a titolo di spese del primo grado, Parte_6 oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
b) a e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Controparte_6
e Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, l'importo di euro 56.412,00, a titolo di spese del primo Parte_19 grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge
c) all'avv. Alberto Ferretti l'importo di euro 142.135,40 a titolo di spese del secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Condanna infine l'appellata a rifondere agli appellanti le spese della ctu di secondo grado, per euro 2.793,50, e le spese di ctp, per complessivi euro
9.050,00.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.9.2025.
20 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
21
22