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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/04/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12144/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVATI ROBERTO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CAMPERIO,8 20900 MONZA presso il difensore avv. NOVATI
ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORUCCI Controparte_1 P.IVA_2
LUCIANO , elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv.
FIORUCCI LUCIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da foglio di pc depositato in data 3/12/202
Per parte opposta come da foglio di pc depositato in data 28/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 1743/2023 Controparte_1
RG 49383/2022 , pubblicato il 21/1/2023 , ingiungente a il pagamento dell'importo di Parte_1
euro 14.726,79 oltre interessi convenzionali e prese di procedura monitoria liquidate in euro 800,00 per compensi,euro 145,50 per spese +15% per spese generali ,oltre iva e cpa se dovute , a fronte del mancato pagamento di n.4 fatture emesse nel corso dell'anno 2022 per somministrazione di servizi telefonici.
Il suddetto decreto veniva notificato a CTS in data 23/1/2023 Parte Con citazione in opposizione ritualmente notificata in data 3/3/2023 , chiedeva al Tribunale di
Milano la revoca del suddetto decreto previo accertamento dell'insussistenza del credito di . CP_1
pagina 1 di 6 Deduceva parte opponente di aver avuto in essere dal 2017 un rapporto commerciale con CP_1 basato sulla sottoscrizione di diversi contratti telefonici , ma che nel corso dell'anno 2021 aveva contestato una fattura in quanto riportante costi notevolmente superiori alle precedenti fatture .
Deduceva in particolare che rispetto a due numerazioni mobili erano stati addebitati costi per il superamento dei limiti di utilizzo dati roaming all'estero (paesi extraeuropei) senza che vi fosse stata la notifica del messaggio di avvertimento così come previsto dalle condizioni generali di contratto
Deduceva che a fronte di reclamo per l'addebito dei tali costi alla voce “ Smart Passport Zero”, emetteva nota di credito , ma che poi emetteva fatture successive contenenti i costi CP_1 variabili Smart Passport Zero per aver superato i limiti roaming in paesi extraeuropei.
Deduceva che questa volta il reclamo veniva respinto e che parte opponente era stata costretta a migrare le proprie linee presso altro fornitore in quanto aveva sospeso i servizi per i mancati CP_1
pagamenti
Deduceva che l'art 4.13 delle condizioni generali di contratto, in linea con il reg europeo 531/2012 e la
Del 326/10 CONS prevedeva l'interruzione del servizio dati al raggiungimento della soglia prevista , previo avviso.
Deduceva che nessun avviso era mai pervenuto con la conseguenza che i costi addebitati oltre la soglia prevista non erano dovuti così come non erano dovuti i costi di recesso in quanto lo stesso era avvenuto per inadempimento di CP_1
Si costituiva in causa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto
Deduceva parte opposta che le pretese di si fondavano su somministrazione di servizi CP_1
telefonici di n 3 utenze fisse e 13 mobili in relazione a due contratti prodotti in sede monitoria e ad altri contratti prodotti nel presente giudizio
Deduceva che le lamentele di parte opponente riguardavano una sola utenza mobile 3356820049 per gli addebiti Smart Passport Zero, ma che nessuna contestazione era intervenuta in merito alle altre chiamate nazionali ed estere , messaggi, canoni e ricariche ,internet e rate telefoni
Deduceva che Parte opponente non aveva mai comunicato alcun recesso
Deduceva che riguardo la fatt AO05454594 di euro 4158,00 risultava contestato il solo importo di euro
1260,00, della fattura AO09396139 ,il solo importo di euro 1680,00, mentre nessun costo Smart
Passport Zero era presente nelle altre due fatture
Deduceva che in riferimento alla linea mobile in questione erano attive diverse offerte denominate
Zero (infinito Business International ) le quali non consentivano l'applicazione della tariffa a consumo e che in riferimento alle condizioni generali previste per i piani telefonici Zero era previsto un addebito automatico di ricariche del taglio prestabilito dall'offerta al superamento della soglia consentita.
pagina 2 di 6 Deduceva inoltre che l'SMS informativo delle tariffe applicate era obbligatorio solo per i paesi europei e che solo per indirizzo commerciale aveva comunicato le tariffe al cliente in occasione di CP_1 viaggio in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar e che solo per soddisfare il cliente aveva emesso nota di accredito in occasione del primo reclamo.
All'udienza del 6/11/2023 il GO concedeva la parziale esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 5887,00 e concedeva i termini istruttori
All'udienza del 27/5/2024, celebrata mediante trattazione scritta, il GO , su istanza delle parti, fissava udienza di pc
Con ordinanza del 10/12/24 a seguito di udienza del 9/12/24 ,celebrata mediante trattazione scritta , il
GO tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc
************************
ha svolto con il rito monitorio un'azione contrattuale di adempimento nei Controparte_1 confronti di ottenendo il decreto ingiuntivo oggi opposto per il mancato Parte_1
pagamento di n. 4 fatture emesse per la somministrazione di servizi telefonici dal febbraio al settembre 2022 Parte
ha contrastato le pretese dell'opposta negando la debenza delle somme in quanto le fatture avrebbero riportato costi non dovuti sia per mancato avvertimento di superamento della soglia roaming sia per le penali applicate si è difesa sostenendo, per i piani tariffari scelti da parte avversa ,l'automatico aumento dei CP_1
costi al superamento della soglia prevista per il piano scelto e la legittimità dei costi di disattivazione applicati
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento nei confronti di CTS è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che si intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al preteso debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a contrastare le pretese del creditore
Nel caso di contestazione delle fatture è onere del somministrante dimostrare la legittimità dei consumi e dei costi indicati in fattura risulta il rapporto commerciale intervenuto tra le parti a partire dall'anno 2017 Per_1
Non contestato risulta il contratto stipulato in data 7/7/2021 con il quale veniva scelto per alcune Sim il piano tariffario Zero Infinito Business International.
La sim per la quale vengono contestati i costi in relazione al suddetto piano tariffario , nelle fatture azionate , risulta la 3356820049 ; vengono poi contestati i costi di recesso pagina 3 di 6 Innanzi tutto occorre rilevare che il piano tariffario Zero Infinito Business International (doc 10 di parte opposta), per i paesi extraeuropei , prevede , in automatico ,al superamento della soglia , propria del piano , gettoni Smart prima del successivo rinnovo.
Si rileva , però che né nel predetto piano né nel contratto di cui al doc 11 di parte opposta sono indicati i limiti di soglia.
Tale clausola, comunque ,pur prevedendo il suddetto automatismo e quindi il non blocco del servizio al superamento della soglia, non inficia, perché non in contrasto, la clausola delle condizioni generali dei contratti prevista all'art 4.13 nella parte in cui è previsto che per tutte le sim CP_1 CP_1
(e senza distinzione tra paesi europei ed extraeuropei) sia prevista la comunicazione del raggiungimento della soglia dati.
, sul punto non ha dato prova dell'avviso, o meglio, dai doc 10 e 11 di parte opponente, si CP_1 evince che a fronte del reclamo di quest'ultima , rispondeva , non contestando il suo obbligo CP_1 informativo al raggiungimento della soglia , ma affermando di avere inviato un SMS informativo sui costo del traffico roaming (evidentemente in relazione ai costi successivi , seppure in automatico, al superamento della soglia)
Però si ribadisce di tale SMS non ha dato prova in corso di causa. CP_1
Per i suddetti motivi si ritiene che sul punto, sia risultata inadempiente con la conseguenza CP_1 che i suddetti costi non possano essere contrattualmente richiesti ed in particolare:
-quanto alla fattura azionata n. AO05454594 /2022 non possano essere richiesti i costi aggiuntivi relativi al piano Zero Infinito business international per l'importo di euro 1260,00 e quanto alla fattura azionata AO09396139/2022 per l'importo di euro 1680,00
Veniamo ora ai costi di disattivazione /recesso contestati da parte opponente di cui alle fatture azionate AO13296358/2022 e AO15721037/2022
La prima fattura riporta , tra le altre voci, costi denominati Vodafone Drive by Babilon Cloud per un importo complessivo di euro 983,58
Sul sito del gestore risulta che Vodafone Drive by Babilon sia un servizio che include uno spazio di archiviazione che viene fornito gratuitamente sempre che il cliente abbia pagato regolarmente le fatture e non sia receduto dal contratto prima dei 24 mesi;
in caso di inadempimento il cliente deve corrispondere , per ogni sim un conguaglio di un importo variante in base alle somme rimaste impagate.
Nel caso di specie parte opponente è, di fatto, receduta dal contratto con migrando ad CP_1
altro operatore e ciò per la mancata emissione delle note di credito relative ai costi aggiuntivi per il superamento della soglia dati .Tali recesso/migrazione devono ritenersi giustificati , anche se intervenuti prima dei 24 mesi , per l'inadempimento di come sopra detto. CP_1
pagina 4 di 6 Inoltre si rileva che detto servizio è un servizio accessorio mai comparso e rendicontato nelle fatture precedenti e risulta plausibile che fin dalla firma del contratto parte opponente fosse inconsapevole del servizio ricompreso in contratto e della sua regolamentazione.
Da ultimo va rilevato che il suddetto “conguaglio” sembra piuttosto nascondere costi per penali per recesso anticipato ,non dovute, per quanto in seguito si dirà
Ciò premesso l'importo richiesto da a titolo di conguaglio non debba essere corrisposto CP_1 dall'opponente
La seconda fattura riporta la voce corrispettivo per recesso/disattivazione di euro 1217,81
Anche questa voce non appare dovuta;
innanzi tutto il recesso anticipato è avvenuto per l'inadempimento di , la quale , per ciò non sarebbe stata legittimata ad applicare nessuna CP_1
penale contrattualmente prevista , ma, in ogni caso, sulle cosidette penali si è espressa ,con tesi condivisibile ,la Corte d'Appello di Milano (sent n. 204/2020).
Detta sentenza ha considerato che i costi di disattivazione, in mancanza di elementi esplicativi di spese realmente giustificate da effettivi costi, devono essere considerati mere penali per recesso anticipato che devono essere reputate nulle ex L. 40/07.
Secondo la la Corte d'Appello la suddetta legge non sarebbe riferita solo ai contratti con i consumatori , ma applicabile a tutti i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia.
Per tutto quanto sopra motivato , in parziale accoglimento dell'opposizione , gli importi dovuti da parte opponente a saranno i seguenti: Controparte_1
-fatt AO05454594/2022 euro 2638,80 (3453,40-1260,00=2193,40 + iva su 2024,56= 445,40 )
-fatt AO09396139/2022 euro 2619,40 (3854,25-1680,00 =2174,25 +iva su 2023,41 =445,15)
-fatt AO13296358/2022 euro 1713,93 (2636,31-983,58 =1652,73 + iva su 1577,09 =346,96)
-fatt A15721037/2022 euro 1214,40 (2215,42-1217,81= 997,61 + iva su 985,41=216,79)
Per un totale di euro 8.186,53
Sugli interessi convenzionali
Nel ricorso per decreto ingiuntivo veniva richiesta l'applicazione degli interessi convenzionali calcolati sui tassi effettivi globali medi rilevati dalla Banca d'Italia ex L.108/96 come da condizioni generali di contratto.
La clausola di cui al punto 6.3 delle condizioni generali (doc 3 di parte opposta) è nulla per indeterminatezza in quanto non specifica quale tasso medio , per quale tipologia di finanziamento intende richiamare e senza considerare che il contratto di telefonia non ha nulla a che vedere con le tipologie di finanziamento esaminate in occasione dei rilievi trimestrali dei tassi dalla Banca d'Italia
Andranno pertanto applicati non gli interessi convenzionali ma gli interessi moratori .
L'ordinanza di provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo andrà assorbita dalla presente pagina 5 di 6 sentenza
L'opposizione andrà dunque parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo andrà revocato
Le spese di lite andranno compensate
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il Decreto ingiuntivo n 1742/2023 Rg 49383/202 del Tribunale di Milano già dichiarato parzialmente esecutivo per l'importo di euro 5887,00
Condanna
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a Parte_1 Controparte_2
a fronte delle fatture azionate la sola somma di euro 8.186,53 con gli interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo
Spese di lite compensate
Milano, 21 aprile 2025
Il GO
Giovannina Riccardi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12144/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVATI ROBERTO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CAMPERIO,8 20900 MONZA presso il difensore avv. NOVATI
ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORUCCI Controparte_1 P.IVA_2
LUCIANO , elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv.
FIORUCCI LUCIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da foglio di pc depositato in data 3/12/202
Per parte opposta come da foglio di pc depositato in data 28/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 1743/2023 Controparte_1
RG 49383/2022 , pubblicato il 21/1/2023 , ingiungente a il pagamento dell'importo di Parte_1
euro 14.726,79 oltre interessi convenzionali e prese di procedura monitoria liquidate in euro 800,00 per compensi,euro 145,50 per spese +15% per spese generali ,oltre iva e cpa se dovute , a fronte del mancato pagamento di n.4 fatture emesse nel corso dell'anno 2022 per somministrazione di servizi telefonici.
Il suddetto decreto veniva notificato a CTS in data 23/1/2023 Parte Con citazione in opposizione ritualmente notificata in data 3/3/2023 , chiedeva al Tribunale di
Milano la revoca del suddetto decreto previo accertamento dell'insussistenza del credito di . CP_1
pagina 1 di 6 Deduceva parte opponente di aver avuto in essere dal 2017 un rapporto commerciale con CP_1 basato sulla sottoscrizione di diversi contratti telefonici , ma che nel corso dell'anno 2021 aveva contestato una fattura in quanto riportante costi notevolmente superiori alle precedenti fatture .
Deduceva in particolare che rispetto a due numerazioni mobili erano stati addebitati costi per il superamento dei limiti di utilizzo dati roaming all'estero (paesi extraeuropei) senza che vi fosse stata la notifica del messaggio di avvertimento così come previsto dalle condizioni generali di contratto
Deduceva che a fronte di reclamo per l'addebito dei tali costi alla voce “ Smart Passport Zero”, emetteva nota di credito , ma che poi emetteva fatture successive contenenti i costi CP_1 variabili Smart Passport Zero per aver superato i limiti roaming in paesi extraeuropei.
Deduceva che questa volta il reclamo veniva respinto e che parte opponente era stata costretta a migrare le proprie linee presso altro fornitore in quanto aveva sospeso i servizi per i mancati CP_1
pagamenti
Deduceva che l'art 4.13 delle condizioni generali di contratto, in linea con il reg europeo 531/2012 e la
Del 326/10 CONS prevedeva l'interruzione del servizio dati al raggiungimento della soglia prevista , previo avviso.
Deduceva che nessun avviso era mai pervenuto con la conseguenza che i costi addebitati oltre la soglia prevista non erano dovuti così come non erano dovuti i costi di recesso in quanto lo stesso era avvenuto per inadempimento di CP_1
Si costituiva in causa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto
Deduceva parte opposta che le pretese di si fondavano su somministrazione di servizi CP_1
telefonici di n 3 utenze fisse e 13 mobili in relazione a due contratti prodotti in sede monitoria e ad altri contratti prodotti nel presente giudizio
Deduceva che le lamentele di parte opponente riguardavano una sola utenza mobile 3356820049 per gli addebiti Smart Passport Zero, ma che nessuna contestazione era intervenuta in merito alle altre chiamate nazionali ed estere , messaggi, canoni e ricariche ,internet e rate telefoni
Deduceva che Parte opponente non aveva mai comunicato alcun recesso
Deduceva che riguardo la fatt AO05454594 di euro 4158,00 risultava contestato il solo importo di euro
1260,00, della fattura AO09396139 ,il solo importo di euro 1680,00, mentre nessun costo Smart
Passport Zero era presente nelle altre due fatture
Deduceva che in riferimento alla linea mobile in questione erano attive diverse offerte denominate
Zero (infinito Business International ) le quali non consentivano l'applicazione della tariffa a consumo e che in riferimento alle condizioni generali previste per i piani telefonici Zero era previsto un addebito automatico di ricariche del taglio prestabilito dall'offerta al superamento della soglia consentita.
pagina 2 di 6 Deduceva inoltre che l'SMS informativo delle tariffe applicate era obbligatorio solo per i paesi europei e che solo per indirizzo commerciale aveva comunicato le tariffe al cliente in occasione di CP_1 viaggio in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar e che solo per soddisfare il cliente aveva emesso nota di accredito in occasione del primo reclamo.
All'udienza del 6/11/2023 il GO concedeva la parziale esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 5887,00 e concedeva i termini istruttori
All'udienza del 27/5/2024, celebrata mediante trattazione scritta, il GO , su istanza delle parti, fissava udienza di pc
Con ordinanza del 10/12/24 a seguito di udienza del 9/12/24 ,celebrata mediante trattazione scritta , il
GO tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc
************************
ha svolto con il rito monitorio un'azione contrattuale di adempimento nei Controparte_1 confronti di ottenendo il decreto ingiuntivo oggi opposto per il mancato Parte_1
pagamento di n. 4 fatture emesse per la somministrazione di servizi telefonici dal febbraio al settembre 2022 Parte
ha contrastato le pretese dell'opposta negando la debenza delle somme in quanto le fatture avrebbero riportato costi non dovuti sia per mancato avvertimento di superamento della soglia roaming sia per le penali applicate si è difesa sostenendo, per i piani tariffari scelti da parte avversa ,l'automatico aumento dei CP_1
costi al superamento della soglia prevista per il piano scelto e la legittimità dei costi di disattivazione applicati
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento nei confronti di CTS è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che si intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al preteso debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a contrastare le pretese del creditore
Nel caso di contestazione delle fatture è onere del somministrante dimostrare la legittimità dei consumi e dei costi indicati in fattura risulta il rapporto commerciale intervenuto tra le parti a partire dall'anno 2017 Per_1
Non contestato risulta il contratto stipulato in data 7/7/2021 con il quale veniva scelto per alcune Sim il piano tariffario Zero Infinito Business International.
La sim per la quale vengono contestati i costi in relazione al suddetto piano tariffario , nelle fatture azionate , risulta la 3356820049 ; vengono poi contestati i costi di recesso pagina 3 di 6 Innanzi tutto occorre rilevare che il piano tariffario Zero Infinito Business International (doc 10 di parte opposta), per i paesi extraeuropei , prevede , in automatico ,al superamento della soglia , propria del piano , gettoni Smart prima del successivo rinnovo.
Si rileva , però che né nel predetto piano né nel contratto di cui al doc 11 di parte opposta sono indicati i limiti di soglia.
Tale clausola, comunque ,pur prevedendo il suddetto automatismo e quindi il non blocco del servizio al superamento della soglia, non inficia, perché non in contrasto, la clausola delle condizioni generali dei contratti prevista all'art 4.13 nella parte in cui è previsto che per tutte le sim CP_1 CP_1
(e senza distinzione tra paesi europei ed extraeuropei) sia prevista la comunicazione del raggiungimento della soglia dati.
, sul punto non ha dato prova dell'avviso, o meglio, dai doc 10 e 11 di parte opponente, si CP_1 evince che a fronte del reclamo di quest'ultima , rispondeva , non contestando il suo obbligo CP_1 informativo al raggiungimento della soglia , ma affermando di avere inviato un SMS informativo sui costo del traffico roaming (evidentemente in relazione ai costi successivi , seppure in automatico, al superamento della soglia)
Però si ribadisce di tale SMS non ha dato prova in corso di causa. CP_1
Per i suddetti motivi si ritiene che sul punto, sia risultata inadempiente con la conseguenza CP_1 che i suddetti costi non possano essere contrattualmente richiesti ed in particolare:
-quanto alla fattura azionata n. AO05454594 /2022 non possano essere richiesti i costi aggiuntivi relativi al piano Zero Infinito business international per l'importo di euro 1260,00 e quanto alla fattura azionata AO09396139/2022 per l'importo di euro 1680,00
Veniamo ora ai costi di disattivazione /recesso contestati da parte opponente di cui alle fatture azionate AO13296358/2022 e AO15721037/2022
La prima fattura riporta , tra le altre voci, costi denominati Vodafone Drive by Babilon Cloud per un importo complessivo di euro 983,58
Sul sito del gestore risulta che Vodafone Drive by Babilon sia un servizio che include uno spazio di archiviazione che viene fornito gratuitamente sempre che il cliente abbia pagato regolarmente le fatture e non sia receduto dal contratto prima dei 24 mesi;
in caso di inadempimento il cliente deve corrispondere , per ogni sim un conguaglio di un importo variante in base alle somme rimaste impagate.
Nel caso di specie parte opponente è, di fatto, receduta dal contratto con migrando ad CP_1
altro operatore e ciò per la mancata emissione delle note di credito relative ai costi aggiuntivi per il superamento della soglia dati .Tali recesso/migrazione devono ritenersi giustificati , anche se intervenuti prima dei 24 mesi , per l'inadempimento di come sopra detto. CP_1
pagina 4 di 6 Inoltre si rileva che detto servizio è un servizio accessorio mai comparso e rendicontato nelle fatture precedenti e risulta plausibile che fin dalla firma del contratto parte opponente fosse inconsapevole del servizio ricompreso in contratto e della sua regolamentazione.
Da ultimo va rilevato che il suddetto “conguaglio” sembra piuttosto nascondere costi per penali per recesso anticipato ,non dovute, per quanto in seguito si dirà
Ciò premesso l'importo richiesto da a titolo di conguaglio non debba essere corrisposto CP_1 dall'opponente
La seconda fattura riporta la voce corrispettivo per recesso/disattivazione di euro 1217,81
Anche questa voce non appare dovuta;
innanzi tutto il recesso anticipato è avvenuto per l'inadempimento di , la quale , per ciò non sarebbe stata legittimata ad applicare nessuna CP_1
penale contrattualmente prevista , ma, in ogni caso, sulle cosidette penali si è espressa ,con tesi condivisibile ,la Corte d'Appello di Milano (sent n. 204/2020).
Detta sentenza ha considerato che i costi di disattivazione, in mancanza di elementi esplicativi di spese realmente giustificate da effettivi costi, devono essere considerati mere penali per recesso anticipato che devono essere reputate nulle ex L. 40/07.
Secondo la la Corte d'Appello la suddetta legge non sarebbe riferita solo ai contratti con i consumatori , ma applicabile a tutti i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia.
Per tutto quanto sopra motivato , in parziale accoglimento dell'opposizione , gli importi dovuti da parte opponente a saranno i seguenti: Controparte_1
-fatt AO05454594/2022 euro 2638,80 (3453,40-1260,00=2193,40 + iva su 2024,56= 445,40 )
-fatt AO09396139/2022 euro 2619,40 (3854,25-1680,00 =2174,25 +iva su 2023,41 =445,15)
-fatt AO13296358/2022 euro 1713,93 (2636,31-983,58 =1652,73 + iva su 1577,09 =346,96)
-fatt A15721037/2022 euro 1214,40 (2215,42-1217,81= 997,61 + iva su 985,41=216,79)
Per un totale di euro 8.186,53
Sugli interessi convenzionali
Nel ricorso per decreto ingiuntivo veniva richiesta l'applicazione degli interessi convenzionali calcolati sui tassi effettivi globali medi rilevati dalla Banca d'Italia ex L.108/96 come da condizioni generali di contratto.
La clausola di cui al punto 6.3 delle condizioni generali (doc 3 di parte opposta) è nulla per indeterminatezza in quanto non specifica quale tasso medio , per quale tipologia di finanziamento intende richiamare e senza considerare che il contratto di telefonia non ha nulla a che vedere con le tipologie di finanziamento esaminate in occasione dei rilievi trimestrali dei tassi dalla Banca d'Italia
Andranno pertanto applicati non gli interessi convenzionali ma gli interessi moratori .
L'ordinanza di provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo andrà assorbita dalla presente pagina 5 di 6 sentenza
L'opposizione andrà dunque parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo andrà revocato
Le spese di lite andranno compensate
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il Decreto ingiuntivo n 1742/2023 Rg 49383/202 del Tribunale di Milano già dichiarato parzialmente esecutivo per l'importo di euro 5887,00
Condanna
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a Parte_1 Controparte_2
a fronte delle fatture azionate la sola somma di euro 8.186,53 con gli interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo
Spese di lite compensate
Milano, 21 aprile 2025
Il GO
Giovannina Riccardi
pagina 6 di 6