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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Federica
Izzo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza, ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13801 2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. RECCIA Parte_1
ACHILLE, d'intesa con l'avv. Cipriano di Tella, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come in atti
Ricorrente
E
in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
Resistente contumace
Oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.2023, parte ricorrente in epigrafe – attualmente docente a tempo indeterminato dall'a.s. 2024/2025, come da contratto in atti, – premesso di aver stipulato con il resistente contratti a tempo determinato, per gli anni scolastici 2018/2019, CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al bonus economico denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” dell'importo pari ad € 500 annui, previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Nello specifico, ha contestato le disposizioni del DPCM 23 settembre 2015, confermate dalla nota dirigenziale del prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015 e dal CP_1 CP_3
DPCM 28 novembre 2016, col quale sono stati disciplinati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo della Carta Docenti, nella parte in cui ne prevede l'attribuzione soltanto al solo personale di ruolo, e tanto per contrasto con il principio di non discriminazione tra lavori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul Lavoro a tempo determinato.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Il non si è costituito e, verificata la regolare notifica del ricorso, se ne dichiara la CP_1
contumacia.
La causa è stata rinviata per la decisione, attesa la natura documentale, e, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza alle parti, e lette le relative note, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro- organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017). Venendo al merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, anche alla luce delle osservazioni svolte di recente dalla Corte di Cassazione con sent. n. 29961 del 27.10.2023.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente
DPCM 23.9.2015.
In base alle disposizioni in esame, infatti, il riconosce, con cadenza annuale, un buono CP_3
elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata, atteso che i crediti elettronici possono essere accreditati sulla relativa app per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.) e che il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si è inserita la Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-
450/2021), la quale ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1
un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Per tali ragioni, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della carta elettronica del docente anche dal personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St. 1842/2022).
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge, da ultimo, l'intervento della Suprema Corte di
Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis
c.p.c.
La Corte, con sentenza n. 29961 del 2023, attraverso un chiaro e approfondito iter argomentativo, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1
e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carta docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema
- ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1)
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).
Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, ritiene il Tribunale di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della
Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato
(Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il
Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID"
(art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1
proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto
e viene poi accertato dal giudice”.
Con riferimento, inoltre, al riconoscimento del diritto in oggetto ed all'eliminazione del trattamento discriminatorio posto in essere nei confronti dei docenti assunti in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., risulta fondamentale quanto recentemente stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 3.7.2025
(causa C-268/22).
Conformemente all'obiettivo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (così come recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) riguardante l'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori assunti a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la Corte rileva che l'ordinamento impone “un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”.
La pronuncia in esame, ritenendo il divieto inderogabile “a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive”, reputa che il rispetto della citata esigenza obblighi l'eliminazione della discriminazione (ai fini del riconoscimento del diritto alla Carta Docente) vigente nell'ordinamento italiano tra tipologie differenti di contratti di lavoro a termine con il
. Controparte_1
Nello specifico, la pronuncia ritiene che la comparabilità delle funzioni tra i docenti di ruolo e i docenti che effettuano supplenze brevi e saltuarie “non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere attività di carattere collegiale”.
Pertanto, siccome la Corte di Giustizia ha ritenuto che i docenti che effettuino supplenze brevi e saltuarie svolgano gli stessi compiti e doveri dei docenti di ruolo e dei docenti che effettuano supplenze che durino l'intero anno scolastico, è opportuno riconoscere ai primi lo stesso trattamento destinato ai secondi nell'ambito del diritto alla Carta del Docente.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto in giudizio in forza di contratti a tempo determinato CP_1
sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno, nonché in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria ripetutamente stipulati negli anni scolastici dedotti (cfr. contratti allegati al ricorso). Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, la sussistenza del requisito della permanenza nel sistema scolastico per l'anno scolastico, avendo la ricorrente intanto stipulato col CP_1
contratto a tempo indeterminato (v, contratto allegato alle note scritte per l'udienza).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con accertamento del diritto e condanna del CP_1 all'assegnazione della carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, ossia tramite emissione in suo favore del relativo buono elettronico di € 500,00, per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando a carico del Controparte_1
come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza
[...]
di istruttoria e della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_1 all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” in favore del ricorrente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,2020/2021, Parte_2
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b) Condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 23/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Federica
Izzo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza, ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13801 2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. RECCIA Parte_1
ACHILLE, d'intesa con l'avv. Cipriano di Tella, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come in atti
Ricorrente
E
in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
Resistente contumace
Oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.2023, parte ricorrente in epigrafe – attualmente docente a tempo indeterminato dall'a.s. 2024/2025, come da contratto in atti, – premesso di aver stipulato con il resistente contratti a tempo determinato, per gli anni scolastici 2018/2019, CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al bonus economico denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” dell'importo pari ad € 500 annui, previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Nello specifico, ha contestato le disposizioni del DPCM 23 settembre 2015, confermate dalla nota dirigenziale del prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015 e dal CP_1 CP_3
DPCM 28 novembre 2016, col quale sono stati disciplinati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo della Carta Docenti, nella parte in cui ne prevede l'attribuzione soltanto al solo personale di ruolo, e tanto per contrasto con il principio di non discriminazione tra lavori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul Lavoro a tempo determinato.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Il non si è costituito e, verificata la regolare notifica del ricorso, se ne dichiara la CP_1
contumacia.
La causa è stata rinviata per la decisione, attesa la natura documentale, e, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza alle parti, e lette le relative note, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro- organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017). Venendo al merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, anche alla luce delle osservazioni svolte di recente dalla Corte di Cassazione con sent. n. 29961 del 27.10.2023.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente
DPCM 23.9.2015.
In base alle disposizioni in esame, infatti, il riconosce, con cadenza annuale, un buono CP_3
elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata, atteso che i crediti elettronici possono essere accreditati sulla relativa app per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.) e che il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si è inserita la Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-
450/2021), la quale ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1
un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Per tali ragioni, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della carta elettronica del docente anche dal personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St. 1842/2022).
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge, da ultimo, l'intervento della Suprema Corte di
Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis
c.p.c.
La Corte, con sentenza n. 29961 del 2023, attraverso un chiaro e approfondito iter argomentativo, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1
e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carta docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema
- ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1)
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).
Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, ritiene il Tribunale di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della
Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato
(Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il
Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID"
(art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1
proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto
e viene poi accertato dal giudice”.
Con riferimento, inoltre, al riconoscimento del diritto in oggetto ed all'eliminazione del trattamento discriminatorio posto in essere nei confronti dei docenti assunti in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., risulta fondamentale quanto recentemente stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 3.7.2025
(causa C-268/22).
Conformemente all'obiettivo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (così come recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) riguardante l'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori assunti a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la Corte rileva che l'ordinamento impone “un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”.
La pronuncia in esame, ritenendo il divieto inderogabile “a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive”, reputa che il rispetto della citata esigenza obblighi l'eliminazione della discriminazione (ai fini del riconoscimento del diritto alla Carta Docente) vigente nell'ordinamento italiano tra tipologie differenti di contratti di lavoro a termine con il
. Controparte_1
Nello specifico, la pronuncia ritiene che la comparabilità delle funzioni tra i docenti di ruolo e i docenti che effettuano supplenze brevi e saltuarie “non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere attività di carattere collegiale”.
Pertanto, siccome la Corte di Giustizia ha ritenuto che i docenti che effettuino supplenze brevi e saltuarie svolgano gli stessi compiti e doveri dei docenti di ruolo e dei docenti che effettuano supplenze che durino l'intero anno scolastico, è opportuno riconoscere ai primi lo stesso trattamento destinato ai secondi nell'ambito del diritto alla Carta del Docente.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto in giudizio in forza di contratti a tempo determinato CP_1
sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno, nonché in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria ripetutamente stipulati negli anni scolastici dedotti (cfr. contratti allegati al ricorso). Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, la sussistenza del requisito della permanenza nel sistema scolastico per l'anno scolastico, avendo la ricorrente intanto stipulato col CP_1
contratto a tempo indeterminato (v, contratto allegato alle note scritte per l'udienza).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con accertamento del diritto e condanna del CP_1 all'assegnazione della carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, ossia tramite emissione in suo favore del relativo buono elettronico di € 500,00, per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando a carico del Controparte_1
come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza
[...]
di istruttoria e della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_1 all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” in favore del ricorrente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,2020/2021, Parte_2
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b) Condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 23/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Izzo