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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 594/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1895/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250016907049000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto indicato in epigrafe, il ricorrente impugnava l'atto sopra specificato, eccependo i vizi denunciati in ricorso, e ne chiedeva l'annullamento.
Il 23.6.2025, l'Ente impositore, nel costituirsi in giudizio, depositava nota con la quale comunicava di avere adottato provvedimento parziale di sgravio, che allegava, richiedendo emettersi sentenza ex art. 46 D.lgs n. 546/92 e, per le somme rimanenti, insisteva nel rigetto del ricorso.
Il 13.1.2026, il ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso anche per la quota residua.
All'udienza odierna, la Corte di Giustizia, in composizione monocratica, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della produzione documentale, deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere su parte delle somme pretese con l'originario atto impositivo.
Nel resto, il ricorso deve essere rigettato, atteso che, come sostenuto dall'Agenzia dell'Entrate, oltre alla infondatezza dei residui motivi di ricorso, dal complesso normativo richiamato può correttamente concludersi che “Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto” (cfr. Istruzioni per la compilazione dei modelli dichiarativi), ragione per la quale non l'intera spesa poteva essere dedotta.
In parte qua, dunque, il ricorso non può essere accolto.
Sussistono giusti motivi per operare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla somma di € 2.081, e rigetta nel resto. Compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1895/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250016907049000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto indicato in epigrafe, il ricorrente impugnava l'atto sopra specificato, eccependo i vizi denunciati in ricorso, e ne chiedeva l'annullamento.
Il 23.6.2025, l'Ente impositore, nel costituirsi in giudizio, depositava nota con la quale comunicava di avere adottato provvedimento parziale di sgravio, che allegava, richiedendo emettersi sentenza ex art. 46 D.lgs n. 546/92 e, per le somme rimanenti, insisteva nel rigetto del ricorso.
Il 13.1.2026, il ricorrente depositava memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso anche per la quota residua.
All'udienza odierna, la Corte di Giustizia, in composizione monocratica, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della produzione documentale, deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere su parte delle somme pretese con l'originario atto impositivo.
Nel resto, il ricorso deve essere rigettato, atteso che, come sostenuto dall'Agenzia dell'Entrate, oltre alla infondatezza dei residui motivi di ricorso, dal complesso normativo richiamato può correttamente concludersi che “Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto” (cfr. Istruzioni per la compilazione dei modelli dichiarativi), ragione per la quale non l'intera spesa poteva essere dedotta.
In parte qua, dunque, il ricorso non può essere accolto.
Sussistono giusti motivi per operare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla somma di € 2.081, e rigetta nel resto. Compensa le spese.