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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9318/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente dott.ssa Elisabetta Murru Giudice dott.ssa Monica Mascia Giudice relatore pronuncia la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 9318/2016 promossa da: ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari, via G.B. Tuveri n. 84, presso lo studio degli avv.ti Aldo De Montis, Anna Maria De Montis e Stefano Musu che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione attore/ convenuto in riconvenzionale contro ( ), deceduto in corso di Controparte_1 C.F._2 causa, ( ) deceduto in corso Controparte_2 C.F._3 di causa, ( ), CP_3 C.F._4 CP_4
( ),
[...] C.F._5 Controparte_5 ( ), C.F._6 Controparte_6
( ), C.F._7 Controparte_7 ( ), ( ), C.F._8 _8 C.F._9 tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Pergolesi, n. 84, presso lo studio degli avv.ti e che li rappresentano e CP_3 Controparte_4 difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti/ attori in riconvenzionale e contro
( ), Controparte_6 C.F._7 [...]
( ), CP_7 C.F._8 _8
( ), nella loro qualità di eredi di C.F._9 Controparte_1
( ), CP_9 C.F._10 CP_10 ( ), C.F._11 CP_11 ( ), ( ), C.F._12 CP_12 C.F._13 nella loro qualità di eredi di , tutti elettivamente domiciliati Controparte_2 in Cagliari, via Pergolesi, n. 84, presso lo studio degli avv.ti CP_3 e che li rappresentano e difendono in virtù di procura in Controparte_4 calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti in riassunzione CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore:
“L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
1 IN VIA PRINCIPALE 1) Accertare e dichiarare la simulazione, perché dissimulante donazione, e la nullità, per le ragioni spiegate nella parte espositiva dell'atto di citazione, del contratto di compravendita rogito notaio, dottor Per_1
, in data 24 aprile 1984, n. 265423 di repertorio, e n. 19628 di
[...] raccolta;
2) Accertare e dichiarare la simulazione, perché dissimulante donazione, e la conseguente invalidità del contratto di compravendita, rogito dottor
, in data 22 dicembre 1982, n. 106175 di repertorio e n. 4104 Persona_2 di raccolta;
3) Accertare e dichiarare la simulazione, perché dissimulante donazione, e la conseguente invalidità del contratto di compravendita rogito notaio
, in data 22 dicembre 1982, repertorio n. 106177, n. 4106 di Persona_2 raccolta;
4) Accertare e dichiarare l'apertura della successione mortis causa del signor , nato a [...] il [...] e _8 deceduto ab intestato in Quartu Sant'Elena il 29.08.2002, alla cui eredità sono stati chiamati, come per legge, il coniuge , nata a [...] il [...] (ed a sua volta deceduta in Cagliari il 21.09.2006) ed i figli , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
Controparte_1
5) Ordinare ai convenuti, in proprio e nella loro qualità di eredi della IG , il rendimento del conto per le attività gestorie ON intraprese sui beni ereditari (e segnatamente con riguardo alla riscossione ed all'impiego dei canoni locatizi relativi agli immobili descritti nell'espositiva dell'atto di citazione, all'amministrazione e liquidazione dei descritti fondi di investimento e gestione patrimoniale, nonché dei depositi e rapporti di conto corrente bancari e postali) a far data dall'apertura della successione ed il conferimento alla massa delle somme attraverso le predette attività riscosse;
6) Per l'effetto, previa ricognizione del patrimonio relitto e delle donazioni e liberalità inter vivos disposte in favore dei suoi eredi, e previa collazione delle stesse con l'eccezione di quelle per cui vi è dispensa, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione del compendio ereditario relitto secondo le norme della successione legittima, ordinando ai convenuti, in proprio e quali eredi della IG , secondo le ON rispettive quote ereditarie, la rappresentazione dei frutti percepiti e percipiendi dal godimento dei beni ereditari;
7) Accertare e dichiarare l'apertura della successione mortis causa della IG deceduta a Cagliari il 21 settembre 2006; ON
8) Accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia, per le ragioni espresse nell'espositiva dell'atto introduttivo, del suo testamento pubblico in data 29.07.2006, rogito notaio , rep. Atti di ultima volontà n. 107, Per_4 pubblicato in Iglesias il 4.10.2006, rep. n. 29963, racc. n. 10176, e, per l'effetto, la devoluzione della sua eredità secondo le norme della successione legittima in favore dei figli ed eredi , Parte_1 Controparte_2
e Ordinare ai convenuti , CP_3 Controparte_1 CP_3 e per esso ai suoi eredi costituiti, e e Controparte_1 Controparte_2 per esso i suoi eredi costituiti, la rappresentazione dei frutti percepiti e percipiendi in dipendenza del godimento dei beni ereditari, ordinando al contempo loro il rendimento del conto della gestione ed amministrazione di
2 quelli tra essi dei quali l'attore è proprietario di quota indivisa. Per l'effetto, previa riunione tra relictum e donatum, ordinare la divisione del compendio relitto secondo le norme della successione legittima;
9) In subordine rispetto a quanto oggetto della domanda di cui al superiore punto 8) delle presenti conclusioni, per la denegata e gravanda ipotesi in cui fosse ritenuta la validità del testamento della IG
[...]
previo accertamento della consistenza del relictum e del donatum _3 e previo accertamento che non costituiscono oggetto di legato le quote societarie della intestate alla defunta, che il medesimo lede i CP_13 diritti ereditari spettanti al quale suo erede legittimario, Parte_1 disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie (legati) lesive della quota ad esso spettante fino ad integrale reintegrazione della stessa, nonché delle donazioni operate in favore dei coeredi legittimari , CP_3 e . Disporre al contempo la collazione Controparte_1 Controparte_2 delle donazioni operate in vita dalla disponente, con l'eccezione di quelle per cui vi è dispensa, in favore dei convenuti , CP_3 Controparte_1 e , per gli ultimi due i rispettivi eredi costituiti in causa, Controparte_2 ordinando loro la rappresentazione dei frutti percetti e/o percipiendi sui beni in oggetto a far data dall'apertura della successione. Disporre frattanto la divisione del patrimonio ereditario mediante attribuzione a ciascuno dei chiamati di beni in misura corrispondente alla loro quota di partecipazione all'eredità, ovvero, per l'ipotesi in cui ne risultasse la non comoda divisibilità, mediante attribuzione della corrispondente quota parte sul ricavato dalla loro vendita;
10) Disporre lo scioglimento della comunione e la divisione tra le parti, in ragione delle rispettive quote di partecipazione alla proprietà, sugli immobili tra le stesse in comunione come descritti al paragrafo D., mediante attribuzione a ciascuno dei condividenti di una porzione in natura dell'intero valore corrispondente alla sua quota di proprietà sul bene indiviso, ovvero, per l'ipotesi in cui ne risultasse la non comoda divisibilità, mediante l'attribuzione in suo favore della quota corrispondente sul prezzo ricavato dalla loro liquidazione;
IN OGNI CASO con spese di divisione a carico della massa e dei convenuti quelle inerenti agli incidenti dipendenti da loro opposizione.” Nell'interesse dei convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis: 1)- Dichiarare che il contraddittorio è carente non avendo l'attore provveduto a chiamare in giudizio , e CP_14 CP_15 [...]
; CP_16
2)- Dichiarare inammissibili le domande dell'attore dirette alla ricostituzione del patrimonio dei genitori ed all'ottenimento della quota di legittima, avendo violato le disposizioni di cui all'art. 564 c.c.
3)- Dichiarare inammissibili le domande dell'attore dirette alla ricostituzione del patrimonio dei genitori ed all'ottenimento della quota di legittima, avendo l'attore accettato l'eredità in maniera implicita, avendo compiuto, dopo il decesso di atti di disposizione di beni ON caduti in successione;
4)- Dichiarare infondata la domanda di accertamento d'invalidità ed inefficacia del testamento pubblico in data 29 settembre 2006, non sussistendo i presupposti di legge per l'accoglimento di tale domanda.
3 In accoglimento della domanda riconvenzionale che si propone nell'interesse di , degli eredi di e degli CP_3 Controparte_1 eredi di Controparte_2 5)- Dato atto che e unitamente agli eredi CP_3 Parte_1 di e sono comproprietari in ragione del Controparte_1 Controparte_2 25% ciascuno, della lottizzazione – sita nella via Guerrazzi di CP_1 _3 Quartu Sant'Elena, accertare che si è opposto al Parte_1 perfezionamento della suddetta lottizzazione, definitivamente decaduta in conseguenza della delibera del Consiglio Comunale di Quartu Sant'Elena n.7 del 14/03/2018.
6)-Accertare che tale opposizione ha determinato il mancato rilascio dell'agibilità dell'immobile destinato a Centro e Parte_2 l'impossibilità di procedere all'edificazione del lotto edificabile contraddistinto al foglio 7 particella 332 sub 1 e sub 2.
7)- Accertare che in conseguenza dell'opposizione di al Parte_1 perfezionamento della ubicata nella via Parte_3 Guerrazzi di Quartu Sant'Elena, il patrimonio dei convenuti , CP_3 eredi ed eredi ha subito ingenti danni, Controparte_1 Controparte_2 da quantificarsi in almeno €. 800.000,00 per ciascuno o in quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto della mancata percezione del reddito locatizio dell'immobile distinto in catasto al foglio 7 particella 332 sub 1 e sub 2, categoria F/3 (collabente), dei danni subiti dall'immobile in conseguenza della mancata utilizzazione e degli ulteriori danni conseguenti all' impossibilità di edificare il lotto residuo.
8)- Accertare che non ha prestato il proprio consenso alla Parte_1 vendita dell'immobile al piano ottavo sito nella via COni n°192 di Quartu Sant'Elena che nelle more è diventato inagibile.
9)- Accertare che non ha contribuito al pagamento delle Parte_1 spese relative ai beni comuni e/o condominiali con particolare riferimento agli immobili ubicati nella via San Giovanni n°402, via Costa n°3 e via Tasso n°19/21/23 in Cagliari e Via COni 192, Via Colombo 17, 24 e 34 di Quartu S. Elena.
10)- Per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni che risulteranno dallo stesso cagionati ed al rimborso delle anticipazioni effettuate per suo conto, nella misura che sarà quantificata in corso di causa
11)-Accertare che ha percepito le somme dovute a Parte_1 [...] dalla IG e percepisce interamente i canoni _3 Pt_4 corrisposti dai conduttori per gli immobili siti nella via Guerrazzi n°16, 18 e 20 di Quartu Sant'Elena.
12)- Accertare che ha percepito il canone di locazione Parte_1 degli immobili di proprietà dei genitori dal 1984 sino ai primi mesi del 1990 e che in conseguenza della percezione di tali canoni è rimasto debitore nei confronti dei genitori dell'importo di Lire 82.697.333.
13)- Accertare che ha ottenuto dai genitori finanziamenti Parte_1 per la propria attività imprenditoriale nella misura di circa Lire 600.000.000 e che grazie a tali finanziamenti ha costituito la C.M.R. Costruzioni Srl, che ha realizzato un complesso immobiliare nelle vie Canelles e Fieramosca di Quartu S. Elena.
14)- Accertare che la C.M.R. Costruzioni Srl ha restituito a _8
e solo Lire 400.000.000 e che pertanto i soci ON Parte_1 e hanno ricevuto in donazione Lire 100.000.000 ciascuno. Controparte_2
4 15)- Accertare che, sino al 31/12/1991 e CP_1 Pt_1 _2 avevano ottenuto a titolo di donazione dai genitori i seguenti
[...] importi: Lire 166.331.105; Lire 159.069.400 e CP_1 _2 Pt_1 Lire 228.752.000. 16)-Disporre lo scioglimento della comunione e la divisione tra le parti, degli immobili risultanti dalle dichiarazioni di successione di _8 e , esclusi quelli venduti dalle parti dopo il decesso di ON [...]
_3
17)- Attribuire a ciascuno dei condividenti una porzione in natura dell'intero, corrispondente alla sua quota ideale, trasformando le quote ideali di proprietà di ciascuno, in diritti individuali sui singoli beni.
18)- Rigettare tutte le altre domande formulate dall'attore, ponendo le spese di divisione a carico della massa e quelle relative alla domanda riconvenzionale a carico del convenuto.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adìto Parte_1 l'intestato Tribunale e, premesso di essere fratello dei convenuti CP_3
e e figlio di
[...] Controparte_1 Controparte_2 _8 deceduto in data 29 agosto 2002 senza lasciare testamento, e di _3
, deceduta in data 21 settembre 2006, in relazione alla successione di
[...] ha affermato in punto di fatto che: _8
- la massa relitta relativa alla successione si compone di beni di natura eterogenea, sia mobili che immobili, taluni di proprietà esclusiva del de cuius, altri in proprietà pro quota, indicati nelle denunce di successione, oltre ad altri immobili acquisiti per usucapione in virtù di possesso ventennale;
- la massa si compone, inoltre, di somme di denaro provenienti da depositi e fondi di investimento;
- in particolare, i coniugi e in data 29 ottobre 1999 hanno CP_1 _3 stipulato con la AS (ora ), i contratti di gestione dei CP_17 patrimoni 01/65107/19 e 01/65108/20 e alla data dell'apertura della successione di erano presenti investimenti, rispettivamente, _8 per € 28.166,80 e per € 118.931,15;
- il 23 agosto 2005 è intervenuta la chiusura dei rapporti, con accredito nel conto corrente 1000/1669 aperto presso l'istituto di credito Banca San Paolo, intestato a delle seguenti somme: € 32.336,92 con ON riferimento al primo contratto e € 129.198,12, con riferimento al secondo;
- in data 02 maggio 2000 i coniugi e hanno operato due CP_1 _3 investimenti presso la San Paolo Invest Sim s.p.a. per complessivi (attuali) € 1.043.300,00;
- il 13 settembre 2006 ha richiesto e ottenuto la ON liquidazione degli investimenti, per la somma complessiva di € 690.810,00 sul proprio conto corrente n. 65041246, aperto presso Banco Posta (Poste Italiane spa);
- l'attore non ha partecipato alla decisione di disinvestire le somme di cui sopra, né ha mai percepito gli importi ad egli spettanti quale erede;
- il 19 settembre 2006 ha emesso l'assegno n. ON 3116741018, di importo pari ad € 75.000,00 in favore di Controparte_2 dal conto corrente aperto presso la Banca San Paolo;
- il saldo del conto corrente intestato a ed acceso presso ON la Banca San Paolo, al momento dell'apertura della sua successione, è risultato pari ad € 3.437,32, mentre, con riferimento al conto corrente acceso
5 presso le Poste Italiane, nessun esito è pervenuto dalle richieste di accesso formulate;
- sul conto corrente aperto presso Poste Italiane sono nel tempo confluiti i canoni di locazione di diversi immobili locati da e compresi ON nell'eredità del marito;
- alla data di chiusura del conto corrente intestato a erano _8 disponibili € 29.357,35 e, dopo la chiusura, sono state poste in essere operazioni di cassa e, nello specifico: in data 20 settembre 2002 l'emissione di assegni circolari/vaglia per € 5.377,03; in data 26 settembre 2002 il pagamento di energia elettrica, con un saldo residuo di € 23.753,09;
- il de cuius era proprietario in comunione legale dei beni _8 con la propria coniuge di numerosi beni mobili di pregio, tra i quali preziosi, arredi e quadri, che sono rimasti nella disponibilità di fino al ON suo decesso;
- tali beni mobili sono pervenuti a in qualità di donataria CP_3 dell'abitazione in cui si trovavano;
- inoltre, era titolare del 10% delle quote sociale della _8
che al suo decesso sono state ripartite tra tutti i coeredi in CP_13 misura corrispondente alla quota ereditaria di rispettiva pertinenza;
- dal 2002 e fino alla sua morte, ha riscosso i canoni di ON locazione dei beni immobili in comunione con suo marito senza corrispondere all'attore la quota di sua pertinenza;
- allo stesso modo hanno proceduto e tutt'oggi provvedono, dopo il decesso della , gli eredi e _3 CP_3 Controparte_1 _2 per un importo stimato di circa € 50.000,00 annui e a nulla sono
[...] serviti i tentativi di pervenire a una ricognizione dei canoni percepiti dai coeredi;
- in particolare, la convenuta riscuote i canoni di locazione CP_3 del locale in Quartu S.E. distinto al N.C.E.U. al foglio 29, mappale 15, sub. 66 e condotto da , come da quest'ultima dichiarato ai Persona_5 funzionari del Nucleo di Vigilanza Edilizia;
- la stessa percepisce anche il canone di locazione relativo CP_3 al locale sito nella via Tasso, in Cagliari e locato alla ditta “Resonance” di
Persona_6
- la riscossione dei canoni da parte di è avvenuta anche CP_3 dopo il decesso di con riferimento agli altri cespiti locati ON (segnatamente, locale sito nella via Lai, angolo via Pais a Cagliari, locali siti in viale Colombo n. 36 e in via Cilea n. 51 a Quartu Sant'Elena);
- ha concesso in locazione a terzi (nella dichiarata Controparte_1 qualità di rappresentante della comunione) numerosi immobili afferenti alla comunione ereditaria, tra i quali i parcheggi nella via Cilea, n. 51 in Quartu S.E. di cui riceve i canoni senza consegnare all'attore la quota di spettanza;
- lo stesso riscuote i canoni di locazione dei locali siti Controparte_1 nella via San Giovanni in Cagliari;
- ha stipulato un contratto di locazione con la ditta Controparte_2 Autocarrozzeria Musiu di CO OG e RO LA s.n.c. e ne ritrae per intero il canone;
- il de cuius unitamente alla propria coniuge _8 _3
, ha disposto per donazione a favore dei propri figli (ovvero solo di
[...] alcuni di essi) e tali atti devono essere oggetto di collazione. Nello specifico:
6 I) con atto pubblico a rogito dott. del 16 gennaio 1975, Per_7 repertorio n. 287, raccolta n. 155 è stata trasferita a tutti i figli la nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore dei danti causa, del fabbricato in corso di costruzione sito in Quartu S.E. e distinto in catasto al foglio 29, mappale 15, sub. b. Dal mappale 15, sub. b ha avuto origine il sub. 15 d, il quale a sua volta ha dato origine a diversi nuovi mappali. In data 11 agosto 1982 i coniugi e hanno stipulato con il CP_1 _3 Comune di Quartu S.E. una convenzione di lottizzazione dell'area compresa tra la via Dante, Guerrazzi, Sardegna e Pio X. Nell'ambito di questa lottizzazione, hanno posto in essere i seguenti trasferimenti: II) con atto di compravendita a rogito dott. del 22 Persona_8 dicembre 1982 n. 106175 hanno trasferito a l'usufrutto e la Controparte_2 nuda proprietà dell'area edificabile distinta al NCEU di Quartu Sant'Elena, foglio 7, mappale 333; III) con atto di compravendita a rogito dott. del 22 Persona_8 dicembre 1982 n. repertorio 1061177 hanno trasferito la nuda proprietà a ed dell'area edificabile distinta al NCEU di Quartu CP_7 _8 Sant'Elena foglio 7, mappale 335 e hanno costituito il diritto di usufrutto sullo stesso bene in favore dei genitori e Controparte_1 Controparte_6 IV) con atto di compravendita a rogito dott. del Persona_1 26 aprile 1984, n. repertorio 265423, hanno trasferito a CP_3 l'usufrutto e ai suoi figli minori e la nuda Controparte_4 Controparte_5 proprietà del fabbricato distinto al NCEU di Quartu Sant'Elena foglio 7, mappale 193, sub. 1 e 2 e del locale garage elevato su area distinta al foglio 7, mapp. 357. I venditori si sono riservati il diritto di abitazione vitalizio nelle camere poste al piano terreno ed il prezzo di vendita è stato stabilito nell'importo di £ 100.000.000,00 di cui £ 18.000.000,00 per la nuda proprietà; V) in relazione ai fabbricati ricadenti nelle aree citate, i coniugi e hanno provveduto a sostenere integralmente i costi per la loro CP_1 _3 realizzazione. In particolare, hanno realizzato importanti lavori di ampliamento e miglioria sul fabbricato distinto al NCEU di Quartu Sant'Elena foglio 7, mappale 193, sub. 1 e 2, la cui nuda proprietà è stata trasferita ai figli di con riserva di usufrutto in favore di CP_3 quest'ultima;
- i coniugi e hanno effettuato ulteriori donazioni a favore di CP_1 _3 ciascuno dei figli e, segnatamente: i. con atto pubblico a rogito dott. del 01 luglio Persona_1
1982, repertorio 257812 hanno trasferito a favore di con Controparte_1 riserva di usufrutto vitalizio, il diritto di nuda proprietà degli immobili:
- 1) in Quartu S.E., viale COni 202, distinto al NCEU al foglio 29, mapp. 368, sub. 1;
- 2) in Quartu S.E., viale Colombo, distinto al NCEU al foglio 29, mapp. 368 sub. 6;
- 3) in Quartu S.E., viale Colombo 22, distinto al foglio 29, mapp. 15, sub. 5;
- 4) in Quartu S.E., viale Colombo n. 20, distinto al foglio 29, mapp. 15, sub. 6; il valore della donazione è stato indicato in £ 45.000.000, con dispensa dalla collazione;
7 ii. con atto a rogito del 01 luglio 1982, repertorio Persona_1 257811 è stato trasferito a con riserva di usufrutto vitalizio CP_3 in favore dei donanti, il diritto di nuda proprietà degli immobili:
- 1) immobile in Quartu S.E., viale Colombo, civici 36-38 distinto al foglio 29, mapp. 15, sub. 1;
- 2) immobile in Quartu S.E., viale COni 186, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 5;
- 3) immobile in Quartu S.E., viale Colombo n. 23 distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 10;
- il valore della donazione è stato indicato in £ 45.000.000,00, con dispensa dalla collazione;
iii. con atto a rogito del 1° luglio 1982, n. Persona_1 repertorio 257814, hanno trasferito a con riserva di Controparte_2 usufrutto vitalizio in favore dei donanti, il diritto di nuda proprietà dei seguenti immobili:
- 1) immobile in Quartu S.E., viale Colombo n. 26-28, distinto al foglio 29, mapp. 15, sub 4;
- 2) immobile in Quartu S.E., viale COni nn. 194-196 distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 3,
- 3) immobile in Quartu S.E., viale COni n. 190, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 4;
- 4) immobile in Quartu S.E., viale Colombo n. 19, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 7;
- 5) locale deposito in Quartu S.E., viale Colombo n. 21, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 8;
- il valore della donazione è stato indicato in £ 45.000.000,00, con dispensa dalla collazione;
iv. con atto a rogito del 1° luglio 1982, n. Persona_1 repertorio 257813, hanno donato a con riserva di usufrutto Parte_1 vitalizio in favore dei donanti, il diritto di nuda proprietà dei seguenti immobili:
- 1) immobile sito in Quartu S.E., viale COni, n. 200, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 1;
- 2) immobile sito in Quartu S.E., viale COni n. 198, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 2;
- 3) immobile sito in Quartu S.E., viale Colombo, nn. 11, 13, 15, distinto al foglio 29, mapp. 368, parte del sub. 6, ora al foglio 29, mapp. 368, sub. 54;
- 4) locale commerciale sito in Quartu S.E., viale Colombo, n. 30, distinto al foglio 29, mapp. 15, sub. 2;
- 5) locale commerciale sito in Quartu S.E., viale Colombo, n. 30, distinto al foglio 29, mapp. 15, sub. 3;
- il valore della donazione è stato indicato in £ 45.000.00,00, con dispensa dalla collazione e con la precisazione che la donazione costituiva remunerazione per l'attività svolta dal donatario a favore dei donanti;
- i coniugi e hanno, inoltre, posto in essere donazioni a CP_1 _3 favore di alcuni dei convenuti congiuntamente e, in particolare: I) a far data dal 1996, hanno rinunciato, a beneficio di , CP_3
e al diritto di percepire i canoni di locazione CP_1 Controparte_2 relativi ad alcuni immobili donati (siti alle vie Cilea, COni e Colombo in Quartu Sant'Elena), ai quali avrebbero avuto diritto in quanto usufruttuari, ma altrettanto non hanno fatto a beneficio dell'attore;
8 II) hanno disposto per donazione per quote uguali in favore dei figli
, e della piena e perfetta proprietà CP_3 CP_1 _2 Pt_1 dell'immobile sito in Quartu S.E., distinto al NCEU al foglio 29, mapp 15, sub. d;
III) con atto pubblico a rogito notaio dott. del 9 Persona_1 maggio 1989, n. repertorio 292555, il solo ha trasferito a tutti _8 i figli, riservandosi l'usufrutto vitalizio, la quota ideale di 3/5 della nuda proprietà dell'area edificabile in Quartu S.E., distinta in catasto al foglio 33, mapp. 242; IV) con atto pubblico a rogito notaio del 23 ottobre Persona_2 1984, n. repertorio 100660, i coniugi e hanno trasferito a tutti CP_1 _3 i figli la nuda proprietà del lotto di terreno edificabile in Quartu S.E. distinto alla partita 7921/11029, foglio 7, mapp. 147 sub. a); V) con atto a rogito notaio del 6 ottobre 1988, n. Persona_9 repertorio 26483, i coniugi e , riservandosi l'usufrutto sui 2/6 CP_1 _3 della piena proprietà, hanno trasferito a beneficio di tutti i loro figli la quota indivisa pari a 2/6 della nuda proprietà e i 4/6 della piena proprietà dell'immobile sito in Quartu S.E. costituito da area fabbricabile in via Guerrazzi, distinta al NCEU al foglio 7, mapp. 332. 1.1. Quanto alla successione di deceduta in data 21 ON settembre 2006, ha esposto in fatto quanto segue:
- la successione è regolata da testamento nel quale sono istituiti eredi tutti i figli;
- il patrimonio ereditario è quello risultante dalle dichiarazioni di successione;
- quanto all'utilizzo dei beni ereditari, oltre a quelli già indicati in relazione alla successione di è stato locato dai convenuti senza rendere _8 il conto della gestione anche l'immobile sito in Quartu Sant'Elena, viale COni n. 192 (nella denuncia di successione di , piano ON primo categoria A/2, distinto al N.C.E.U., al foglio 29 mapp. 368 sub 13:
- era socia della Società Gestioni Immobiliari Costruzioni ON s.r.l., al cui capitale sociale concorreva, dopo la morte del coniuge (anch'egli socio), per il 13,3%;
- la società era stata originariamente costituita dai soci , CP_3 CP_1
e al 25% ciascuno, come da atto costitutivo in data _2 Parte_1 24.4.1986, rep n.117287, racc. 5204, notaio Dott. ; Persona_2
- in data 01 luglio 1991 i (figli e) soci della succitata società hanno trasferito (ciascuno in egual misura) ai genitori complessivamente il 20% delle quote sociali (ovvero, il 10% cadauno);
- alla morte di le quote sociali sono state ripartite tra gli _8 eredi in ragione delle rispettive quote di partecipazione all'eredità;
- viceversa, con riguardo alla successione di le quote a ON lei intestate e di cui non ha disposto per legato, sono state intestate ai convenuti , e con esclusione dell'attore; CP_3 CP_1 Controparte_2
- conseguentemente, le quote sociali intestate alla de cuius devono essere ripartite tra gli eredi universali in quote uguali.
1.2 In punto di diritto l'attore ha affermato quanto segue:
- i tre contratti di compravendita, uno a rogito , Persona_1 stipulato in data 26 aprile 1984, n. di repertorio 265423 e n. di raccolta 19628, uno a rogito , stipulato in data 22 dicembre 1982, n. di repertorio Persona_2 106175 e n. di raccolta 4104 e uno a rogito del 22 dicembre Persona_2
9 1982 n. di repertorio 106177 e n. di raccolta 4106, simulano altrettanti contratti di donazione;
- la natura simulata dei contratti si deduce dall'esiguità del corrispettivo indicato e dal fatto che questo sarebbe stato corrisposto prima della stipula degli atti attraverso modalità non precisate;
- le donazione dissimulata in favore di quanto al diritto CP_3 di usufrutto, e ad e , quanto alla nuda proprietà, è CP Controparte_4 nulla per difetto dei requisiti di forma stabiliti dalla legge per questo tipo contrattuale;
- i lavori di ristrutturazione sull'immobile simulatamente alienato ad e , figli di del valore di 350 milioni CP_4 Controparte_5 CP_3 di lire, costituiscono una donazione indiretta, in quanto di essi si sono fatti interamente carico e _8 ON
- costituiscono ugualmente oggetto di donazione indiretta le somme che sono state pagate dai defunti genitori per la realizzazione delle abitazioni di edificate sui terreni loro simulatamente venduti CP_1 Controparte_2 il 22 dicembre 1982;
- la rinuncia dei coniugi e alla riscossione dei canoni di CP_1 _3 locazione degli immobili la cui nuda proprietà era stata in precedenza ceduta ai figli e, segnatamente, di quelli siti in Quartu Sant'Elena alle vie Cilea, Colombo e COni, costituisce una donazione indiretta, come tale affetta da nullità; - in subordine, ove la donazione non fosse ritenuta nulla, delle somme riscosse dagli altri germani deve tenersi conto ai fini della collazione;
- tutte le somme e i beni dei quali i defunti genitori hanno disposto in favore dei coeredi devono essere oggetto di collazione, fatta eccezione per quelli per i quali è stata prevista espressamente la dispensa;
- il testamento di è invalido, in quanto frutto di un ON condizionamento doloso della volontà della testatrice da parte di soggetti terzi o, quanto meno, di errore sui motivi, per il fatto che quest'ultima, nel motivare le disposizioni testamentarie, ha fatto riferimento a comportamenti dello stesso attore che non trovano alcun riscontro nella realtà. Questo vale, in particolare, in relazione all'attribuzione all'attore di condotte impeditive della buona riuscita delle operazioni economiche intraprese dalla famiglia e per il totale disinteresse che questi avrebbe serbato per le condizioni di salute della madre durante la malattia;
- anche nel caso in cui il testamento fosse ritenuto valido, le disposizioni configurerebbero comunque una violazione della disciplina dettata a tutela dei legittimari, in quanto lesive della quota di riserva che la legge riconosce a
Parte_1
- l'assegno n. 3116741018, di importo pari ad € 75.000,00, emesso da in favore di dal conto corrente aperto ON Controparte_2 presso la Banca San Paolo è un atto di disposizione privo di causa, come tale nullo;
in subordine, il contratto deve essere qualificato come donazione e, non di meno, ritenuto nullo per mancanza dei requisiti di forma;
- sulle somme derivanti dagli investimenti effettuati dai coniugi e _3
pari a € 32.336,92 per il contratto 01/65107/19, a € 129.198,12 per CP_1 il contratto 01/65108/20, a € 690.810,64 per il contratto n. 589238VS000, vanta un diritto di credito nei confronti dell'eredità di in _8 quanto la sua quota sulle stesse non gli è mai stata assegnata.
1.3. ha dunque rassegnato le conclusioni di cui meglio alla Parte_1 superiore epigrafe.
10 2. In data 22 dicembre 2016 si sono costituiti in giudizio i convenuti
Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6 CP_7
, e
[...] _8 Controparte_5 Controparte_4 CP_3
i quali hanno esposto quanto segue:
[...]
- in via preliminare, non è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria;
- vi sarebbe, inoltre, un difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'attore non ha proceduto a citare , e CP_14 CP_15 [...]
parti di un diverso contratto di compravendita stipulato con i CP_16 defunti ed Tale contratto è stato stipulato ON _8 nella stessa data di quelli conclusi dai de cuius con e con Controparte_2
e Controparte_1 Controparte_7 _8 CP_6 di cui è stato chiesto l'accertamento in ordine alla natura simulata;
[...]
- in caso di accoglimento di quest'ultima domanda, anche il contratto in favore di e di , e Parte_1 CP_14 CP_15 CP_16 dovrebbe seguire la stessa sorte;
[...]
- la domanda è comunque inammissibile poiché l'attore è incorso nella violazione della disposizione di cui all'art. 564, c.c., che impone l'accettazione beneficiata all'erede che voglia agire in riduzione contro coloro che abbiano ricevuto donazioni dal de cuius e che non rivestano la qualifica di coeredi, laddove, per contro, ha accettato l'eredità dei Parte_1 genitori puramente e semplicemente;
- deve essere rigettata la domanda volta all'accertamento dell'invalidità del testamento di in quanto difettano i presupposti di tale ON fattispecie;
- lo stesso deve affermarsi avuto riguardo alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie formulata dall'attore, che tra i germani è CP_1 quello che ha beneficiato in misura maggiore dei beni di famiglia e delle elargizioni dei genitori;
- ha invece tenuto condotte che hanno pregiudicato il Parte_1 patrimonio di famiglia;
- egli, infatti, ha ostacolato il rilascio del certificato di agibilità al Centro Ricreativo per l'Infanzia, il quale stava per essere ceduto in locazione al Comune di Quartu S. Elena per l'importo mensile di €. 15.000.000. Ad oggi il Centro non è stato locato ad alcuno e versa in cattivo stato di manutenzione;
- lo stesso deve affermarsi con riguardo ad altri beni del patrimonio relitto dai genitori, con grave nocumento per la comunione.
2.2. I convenuti hanno, dunque, formulato le conclusioni di cui alla superiore epigrafe.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti del 16 gennaio 2017 l'attore ha preso posizione sulle allegazioni contenute nella comparsa di risposta formata nell'interesse dei convenuti. Nello specifico, ha affermato che:
- non sussistono i presupposti per l'emanazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio con i congiunti dell'attore, posto che nessuna domanda è stata rivolta, né dall'attore, né dai convenuti, contro costoro;
- non vi è violazione dell'art. 564 c.c., dal momento che l'azione di riduzione è stata esperita nei confronti dei coeredi e, pertanto, l'attore è dispensato dalla necessità di accettare l'eredità con beneficio d'inventario;
11 - non ha percepito alcuna somma con riferimento ai canoni di locazione e le uniche somme effettivamente prese a prestito dai genitori sono state restituite.
- la domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti è infondata, in quanto non è imputabile all'attore la mancata concessione dell'agibilità per il Centro Ricreativo per l'Infanzia;
- nessun illecito è stato commesso in relazione alla mancata vendita dell'immobile sito in viale COni n. 192, in Quartu Sant'Elena;
- sono infondate le domande dei convenuti volte all'accertamento del percepimento, da parte sua, dei canoni di locazione degli immobili siti alla via Guerrazzi, nn. 16 – 18 – 20, in misura superiore alle quote di sua pertinenza;
- ha sempre contribuito, per la sua quota, al pagamento delle spese sui beni comuni.
3.1. I convenuti hanno fatto integrale riferimento a quanto eccepito e dedotto nella comparsa di costituzione e risposta.
3.2. Il Giudice ha concesso alle parti il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla legge.
4. All'udienza del 18 dicembre 2017 il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
4.1. Con la prima memoria depositata in data 17 gennaio 2018 i convenuti hanno confermato le difese svolte in precedenza e hanno eccepito la prescrizione del diritto dell'attore di esperire l'azione di simulazione dei contratti di compravendita di cui al capitolo B.
2.1. dell'atto di citazione.
4.2. Con memoria depositata il 17 gennaio 2018 l'attore ha preso posizione in modo specifico sulle allegazioni e sulle domande proposte dai convenuti e ha contestato i fatti posti a loro fondamento.
5. Con memoria del 16 febbraio 2018, depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l'attore ha contestato le domande proposte dai convenuti, ha evidenziato la genericità di quelle che erano state già inserite nella comparsa di risposta e ha contestato il carattere di novità di quelle proposte per la prima volta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. Ha ritenuto infondata, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con la stessa memoria. Inoltre, ha invocato l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione ad alcune delle domande proposte con l'atto di citazione, posto che i convenuti non avrebbero contestato in maniera chiara e specifica i fatti posti a loro fondamento. Ha, quindi, domandato l'ammissione dei mezzi istruttori.
5.1. Con memoria depositata in pari data i convenuti hanno chiesto l'ammissione dei mezzi di prova.
6. Con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore ha chiesto l'ammissione di prova contraria.
6.1. Con la stessa memoria il convenuto ha chiesto l'ammissione di prova contraria sui fatti oggetto di richiesta di prova da parte dell'attore.
7. Con ordinanza del 13 giugno 2018 sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
8. In data 22 settembre 2021, in seguito al decesso del convenuto CP_1
è stata dichiarata l'interruzione del procedimento.
[...]
8.1. In data 16 dicembre 2021 è deceduto anche e si Controparte_2 sono costituiti in prosecuzione gli eredi.
12 9. Il 23 maggio 2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
9.1. Con le comparse conclusionali del 22 e del 23 luglio 2024 l'attore e i convenuti hanno confermato tutte le domande e le difese svolte in precedenza.
10. La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prove testimoniali.
*** *** ***
11. Il presente procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione sulle questioni aventi carattere pregiudiziale e preliminare di merito rispetto all'azione di riduzione per lesione della legittima e a quelle aventi ad oggetto lo scioglimento delle comunioni ereditarie e di quelle ordinarie.
12. Tanto precisato, con una prima domanda l'attore ha adìto il Tribunale per chiedere l'accertamento della simulazione dei seguenti contratti:
- contratto di compravendita, rogito IO DO , Persona_1 stipulato il 24 aprile 1984, numero di repertorio 265423 e numero di raccolta 19628, con il quale è stato ceduto a l'usufrutto e a CP_3 CP_4 e la nuda proprietà del fabbricato distinto in catasto al foglio Controparte_5 7 mappale 193 sub 1 e 2 e del locale garage distinto in catasto al foglio 7 mappale 357;
- contratto di compravendita, rogito IO DO , del 22 Persona_2 dicembre 1982, numero di repertorio 106175 e numero di raccolta 4104, con il quale sono stati ceduti a l'usufrutto e la nuda proprietà Controparte_2 dell'area edificabile distinta in catasto al foglio 7 mappale 333;
- contratto di compravendita, rogito IO DO , stipulato Persona_2 in data 22 dicembre 1982, numero di repertorio 106177, numero di raccolta 4106, con il quale è stato ceduto a e Controparte_1 Controparte_6 l'usufrutto e a e la nuda proprietà dell'area CP_7 _8 edificabile distinta in catasto al foglio 7 mappale 335. L'attore ha sostenuto che tali contratti sarebbero compravendite simulate che dissimulerebbero delle donazioni e ne ha chiesto l'accertamento. Ha domandato, inoltre, oltre all'accertamento della simulazione, anche la declaratoria di nullità del contratto di donazione del 26 aprile 1984, in quanto sprovvisto dei requisiti formali prescritti dalla legge per questo negozio. 12.1. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione sollevata dai convenuti in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcune parti, da essi ritenute litisconsorti necessari nel giudizio. Infatti, con eccezione sollevata nella comparsa di risposta, i convenuti hanno sostenuto che l'attore avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di , e Ciò in CP_14 CP_15 Controparte_16 quanto tali soggetti avrebbero preso parte al contratto a rogito IO Per_2 n. repertorio 106176, rac. n. 4105 del 22 dicembre 1982, stipulato in pari data rispetto ad altri due contratti per i quali l'attore ha presentato domanda di accertamento della simulazione. L'eccezione è infondata e deve essere rigettata. In primo luogo, occorre evidenziare che l'attore non ha proposto alcuna domanda riguardante il contratto di cui sono parte i soggetti citati. Non sussiste, pertanto, un litisconsorzio necessario nei confronti di questi. In secondo luogo, nessuna domanda a questo riguardo è stata proposta dai convenuti. Peraltro, ove vi fosse stata, l'onere di integrare il contraddittorio sarebbe ricaduto su di loro. L'eccezione deve, quindi, essere rigettata, perché infondata.
13 12.2. Il convenuto ha sollevato anche un'eccezione di inammissibilità per intervenuta prescrizione. Ha ritenuto, infatti, che, tanto la domanda di accertamento della simulazione, quanto quella di accertamento della nullità fossero state proposte oltre il termine decennale di prescrizione previsto dalla legge. L'eccezione è inammissibile. Come rilevato dall'attore nella seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione rientra tra quelle non rilevabili d'ufficio. Come tale, soggiace alla disciplina di cui all'art. 167 c.p.c., in base alla quale tali eccezioni devono essere sollevate dalla parte interessata, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta, depositata nel termine previsto dall'art 166 c.p.c. Nel caso di specie i convenuti hanno eccepito per la prima volta la prescrizione con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Pertanto, rispetto ad essa deve ritenersi maturata la decadenza. 12.3. Con una terza eccezione i convenuti hanno contestato l'ammissibilità della domanda proposta dall'attore in quanto contraria alla disciplina dettata dall'articolo 564 c.c. Hanno ritenuto, infatti, che l'azione di riduzione e di accertamento della natura simulata degli atti di compravendita, in quanto esperita anche nei confronti di soggetti non eredi, avrebbe imposto all'attore di effettuare l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. L'accettazione pura e semplice compiuta da quest'ultimo, invece, comporterebbe l'inammissibilità della domanda proposta. L'eccezione è in parte fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. Occorre osservare, preliminarmente, che l'azione di riduzione, secondo quanto stabilito dagli articoli 553 e seguenti c.c., tutela la posizione del legittimario nei casi in cui gli atti di disposizione posti in essere dal de cuius, per testamento o mediante atti di liberalità compiuti in vita, abbiano pregiudicato i suoi diritti sulla quota di riserva riconosciuta dall'art. 457, comma 3, c.c. L'azione mira, quindi, a ridurre le disposizioni pregiudizievoli in misura tale da reintegrare la quota di legittima. Essa presuppone il compimento di atti dispositivi validi ed efficaci, fonte di pregiudizio per il legittimario. L'esperimento di tale azione, peraltro, secondo quanto previsto dall'art. 564 c.c., è subordinato all'accettazione con beneficio di inventario, se proposta nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di coeredi. La giurisprudenza, tuttavia, ritiene che anche l'azione di simulazione promossa dall'erede nei confronti di soggetti terzi, se proposta in funzione dell'esercizio dell'azione di riduzione, sia sottoposta all'onere di preventiva accettazione beneficiata. Questo vale, in particolare, nei casi in cui l'attore proponga una domanda di simulazione relativa del contratto che assume essere lesivo della sua quota di legittima. La norma citata, invece, non è applicabile al caso in cui l'attore, oltre a domandare l'accertamento della simulazione del negozio, chieda anche la declaratoria di nullità del contratto dissimulato (in questi termini Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2024, n. 8666, la quale ha affermato che “l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius, stipulato (anche o solo) con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta
14 esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario” e che “tale condizione non ricorre soltanto quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto). Nel caso di specie occorre distinguere tra l'azione di accertamento della simulazione proposta in relazione ai contratti del 22 dicembre 1982 e quella relativa al contratto del 26 aprile 1984. In relazione a quest'ultimo, insieme all'azione di simulazione è stata proposta anche una domanda di accertamento della nullità del contratto dissimulato. Pertanto, l'azione di simulazione è stata esercitata al fine di far emergere l'invalidità del negozio e di determinare la riacquisizione alla massa ereditaria dei beni che ne costituivano l'oggetto. Deve, allora, ritenersi applicabile, in questo caso, il principio elaborato dalla giurisprudenza che esclude l'onere della previa accettazione beneficiata. In relazione al contratto del 22 dicembre 1982, stipulato tra _2
e i genitori ed è sufficiente mettere
[...] ON _8 in evidenza che la parte del negozio concluso dai de cuius rivestiva la qualità di coerede. Pertanto, a tale contratto non si applica il principio relativo all'onere di previa accettazione con beneficio di inventario di cui al 564 c.c. Quanto al contratto stipulato il 22 dicembre 1982 dai de cuius con e deve Controparte_1 Controparte_6 _8 Controparte_7 rilevarsene, invece, l'inammissibilità. Occorre premettere che, secondo l'orientamento preferibile della giurisprudenza di legittimità, tale contratto, benché formalmente unico, sottende, invero, due distinti negozi, ciascuno dotato di una propria funzione. Il primo è rappresentato dalla vendita della nuda proprietà. Il secondo consiste nel negozio costitutivo del diritto di usufrutto (Cass. civ., 16 ottobre 2023, n. 28694, relativa a un contratto di compravendita con costituzione di servitù). Pertanto, l'accertamento dell'ammissibilità della domanda di accertamento della simulazione va effettuato distintamente per i due negozi. Quanto al negozio traslativo del diritto di nuda proprietà, stipulato dai de cuius con e deve ritenersi che l'azione di _8 Controparte_7 simulazione sia stata proposta in funzione della riduzione delle disposizioni lesive della legittima. Va considerato, infatti, che l'attore ha agito per la riduzione sia delle disposizioni testamentarie che delle donazioni poste in essere dalla de cuius e lesive della sua quota di riserva. In ON questo caso l'azione è stata proposta in relazione ad un contratto di cui erano parti soggetti non eredi. Pertanto, l'attore era gravato dall'onere dell'accettazione beneficiata. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione al negozio costitutivo del diritto di usufrutto sullo stesso bene, stipulato dai de cuius con e Anche in questo caso l'azione di Controparte_1 Controparte_6 simulazione è strumentale rispetto all'esercizio dell'azione di riduzione. Tenuto conto che l'azione è esercitata anche nei confronti di CP_6
che non riveste la qualità di erede, trova applicazione la disciplina
[...] di cui all'art. 564 c.c.
15 Alla luce delle considerazioni svolte, dato che l'attore ha accettato l'eredità puramente e semplicemente, la domanda di accertamento della simulazione deve ritenersi inammissibile. 12.4. Nel merito, le domande attoree non interessate dall'inammissibilità sono fondate e devono essere accolte. È opportuno, dapprima, svolgere alcune considerazioni in materia di prova nell'azione di simulazione. La disciplina generale in materia è contenuta nell'art. 1417 c.c., secondo il quale la prova della simulazione può essere fornita senza limiti dai terzi e dai creditori delle parti. Queste ultime, invece, soggiacciono al più rigoroso regime probatorio derivante dal combinato disposto degli articoli 1417 e 2722 c.c., che prevede che essa possa essere fornita solo per iscritto. Il regime probatorio da ultimo descritto trova applicazione anche nei confronti degli eredi delle parti, poiché, in qualità di successori universali, subentrano nella medesima posizione che faceva capo al dante causa. Questa regola generale, però, è derogata nei casi in cui l'erede agisca in giudizio per far valere la lesione della sua quota di legittima mediante l'azione di riduzione. Ciò avviene perché, quando l'erede legittimario chiede che venga accertata la natura simulata di un atto posto in essere dal de cuius e lesivo della legittima, egli agisce a tutela di un proprio diritto e riveste la qualità di terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità anche della prova testimoniale e per presunzioni (tra le tante, Cass. civ., 10 febbraio 2017, n. 3653; Cass. civ., 13 giugno 2018, n. 15510; Cass. civ., 7 gennaio 2019, n. 125; Cass. civ., 4 maggio 2023, n. 11659). Nel caso di specie l'attore ha sostenuto che la natura simulata dei contratti sarebbe deducibile da una serie di elementi sintomatici. In particolare, l'esiguo prezzo di vendita, sproporzionato rispetto al valore commerciale degli immobili;
il pagamento del corrispettivo in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, senza specificazione delle modalità dell'adempimento; il fatto che i simulati alienanti si fossero fatti carico degli oneri di urbanizzazione in relazione alle aree vendute. I fatti allegati dall'attore rispetto alla natura simulata dei contratti di compravendita citati non sono stati specificamente contestati dai convenuti. A tale riguardo, si rammenta che l'articolo 115, comma 1, c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre ai fatti provati, anche quelli che non siano stati oggetto di specifica contestazione. La norma, quindi, produce l'effetto di dispensare la parte che abbia allegato un determinato fatto dall'onere di provarlo, se la controparte non lo ha contestato in maniera specifica e circostanziata. Poiché l'attore ha promosso l'azione di simulazione in funzione di quella di riduzione, può giovarsi del più favorevole regime probatorio di cui all'art. 1417 c.c. Peraltro, in ogni caso, non osta all'applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. la previsione di limiti normativi in materia di mezzi di prova. Ne discende l'operatività della norma citata anche nei casi in cui sia previsto che la prova di un contratto debba essere fornita necessariamente per iscritto. Questo è quanto avviene nell'ipotesi dell'articolo 2725 c.c. per i contratti per i quali sia stabilita la forma scritta ad probationem tantum (così Cass. civ., 26 aprile 2023, n. 10941: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente constestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova,
16 non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”). La ragione risiede nel fatto per cui le norme sui limiti di prova, e in particolare quella sulla forma scritta ad probationem, hanno natura disponibile, perché tutelano un interesse proprio della parte alla dimostrazione del fatto (purché si controverta in materia di diritti disponibili). In ciò differiscono dalle norme che prevedono la forma scritta ad substantiam, poste a presidio di interessi di carattere pubblicistico. Pertanto, le parti stesse possono decidere di rinunciare alle garanzie da esse stabilite anche per fatti concludenti e, quindi, tramite la non contestazione del fatto da parte del soggetto gravato da tale onere (Cass. civ. SS.UU., 5 agosto 2020, n. 16723; e a Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19052). I convenuti non hanno contestato il mancato pagamento del prezzo, pattuito quale corrispettivo delle vendite. Pertanto, i fatti allegati dall'attore a questo riguardo devono ritenersi non bisognosi di prova, in quanto trova applicazione l'art. 115 c.p.c. Il mancato pagamento del prezzo è chiaro indice della natura liberale dell'operazione contrattuale posta in essere, con la conseguenza che il contratto di compravendita stipulato in data 22 dicembre 1982 in favore di e Controparte_1 Controparte_6 Controparte_7 _8
nonché quello stipulato in data 24 aprile 1984 in favore di
[...] CP_3
e dissimulano in realtà delle
[...] Controparte_4 Controparte_5 donazioni. Il primo contratto è valido perché reca i requisiti di forma prescritti per la donazione, in quanto stipulato mediante atto pubblico alla presenza di testimoni.
Diversamente deve concludersi con riguardo al secondo contratto. 12.5. L'attore ha domandato, infatti, l'accertamento della nullità del contratto di donazione dissimulata stipulato in data 26 aprile 1984 in favore di e , con il quale è stato al contempo costituito il CP_4 Controparte_5 diritto di usufrutto in favore di sul bene oggetto del contratto. CP_3 Tale nullità deriverebbe dall'assenza dei requisiti di forma che la legge prescrive per i contratti di donazione, con particolare riferimento alla presenza di due testimoni. La domanda è fondata. In merito si rammenta che l'art. 1414, comma 2, c.c. stabilisce che, nelle ipotesi di simulazione relativa, nei rapporti tra le parti si producono gli effetti del contratto dissimulato. Tuttavia, perché questo accada, è necessario che il contratto apparente soddisfi i requisiti di forma e di sostanza che la legge prescrive per il negozio che le parti intendono realmente concludere. Nel caso della donazione, la legge prescrive quale requisito formale la stipulazione per atto pubblico alla presenza di due testimoni. Dal testo del contratto di compravendita prodotto dall'attore, pur redatto nella forma dell'atto pubblico, non risulta la presenza dei due testimoni che l'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 qualifica come requisito
17 essenziale ai fini della validità del negozio. Al contrario, dal testo dell'atto risulta espressamente la loro assenza, quale effetto di un accordo intercorso tra le parti. Pertanto, tale contratto deve essere dichiarato nullo. Per l'effetto, i beni che ne formarono oggetto fanno parte del relictum dell'eredità di _8
[...] 13. Con altra domanda l'attore ha chiesto all'intestato Tribunale l'accertamento di alcune donazioni indirette compiute mediante il finanziamento, da parte dei defunti ed dei ON _8 lavori di edificazione e ristrutturazione dei fabbricati realizzati sugli stessi fondi oggetto dei contratti simulati di cui al punto precedente. In particolare, l'attore ha sostenuto che i defunti genitori avrebbero pagato personalmente la somma di £ 350.000.000,00 per importanti lavori di ampliamento e di miglioria del fabbricato la cui nuda proprietà è stata trasferita ad e CP
con l'atto di compravendita simulata del 24 aprile 1984. Controparte_4 Oltre a questo, avrebbero anche sostenuto i costi per l'edificazione delle abitazioni realizzate sugli altri due fondi oggetto dei contratti del 22 dicembre 1982, uno ceduto al figlio e l'altro, per la nuda proprietà, ai nipoti _2 ed . CP_7 _8
13.1. La domanda, per ciò che concerne l'immobile donato ad e CP
, deve ritenersi assorbita per effetto dell'accertamento della Controparte_4 nullità di cui al punto 12.5. A questo riguardo è il caso di mettere in evidenza che dall'accertamento della nullità del contratto di compravendita dissimulante una donazione di cui al punto precedente discende la riacquisizione degli immobili di cui trattasi nel patrimonio relitto. Quindi, in relazione ai fabbricati simulatamente alienati ad e CP
, i lavori ad essi relativi, anche ove pagati per intero dai de Controparte_4 cuius, sarebbero stati, in ogni caso, effettuati su beni di loro proprietà. 13.2. Quanto alla domanda proposta in relazione al fabbricato edificato sul fondo oggetto del contratto di compravendita in favore di e _8 CP_7
con riserva di usufrutto a vantaggio di e
[...] Controparte_1
deve ritenersi operante l'eccezione di inammissibilità Controparte_6 ex art. 564 c.c. Come per la domanda di accertamento della simulazione, deve ritenersi che l'accertamento della donazione indiretta sia stato domandato in funzione dell'azione di riduzione proposta dall'attore. Pertanto, la mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario rende la domanda inammissibile, in quanto avente ad oggetto un contratto concluso anche da soggetti non eredi. 13.3. Per quanto attiene ai beni oggetto di donazione dissimulata in favore di anche in questo caso l'edificazione dell'abitazione sul Controparte_2 terreno donato a spese del defunto genitore non è stato oggetto di contestazione specifica, con conseguente applicabilità dell'art. 115 c.p.c. L'assunto trova peraltro conforto nelle dichiarazioni rese dei testimoni sentiti sul punto. In particolare, il teste , escusso all'udienza del 16 ottobre Testimone_1 2018, ha dichiarato: “Io ero un impresario edile e ho realizzato il grezzo, ossia la struttura portante senza tramezzi con i solai delle due abitazioni di
e di su incarico di a me Controparte_2 Controparte_1 _8 ha pagato tutto . Il teste , all'udienza del 23 _8 Testimone_2
18 ottobre 2018 ha dichiarato: “Io ero un rappresentante di materiali edili e ho fatto da tramite con i fornitori per alcune forniture edili negli anni inerenti alla lottizzazione per conto del sig. non ricordo gli importi, _8 ma le relative fatture emesse dai fornitori venivano saldate da _8
”. Il teste all'udienza del 6 novembre 2018, nel
[...] Testimone_3 rispondere alla domanda relativa all'affidamento ad un'impresa terza dei lavori di costruzione delle abitazioni di e di ed Controparte_2 CP_7
ha affermato: “Non è vero, i lavori li ha fatti l'impresa di _8
ma non ricordo il nome dell'impresa”. Del pari, il teste _8
dopo aver affermato di aver lavorato per tanti anni Testimone_4 nell'impresa di , e nel rispondere alla _8 _2 Parte_1 domanda relativa al pagamento dei materiali per l'edificazione delle case di e di e ha affermato: “Posso Controparte_2 _8 Controparte_7 dire che mi aveva detto di aver pagato tutto (lavori e _8 materiali) per la costruzione della casa di Controparte_1 [...]
, in via Guerrazzi. (…) Io al tempo ero dipendente _2 Parte_1 di persona fisica, come muratore, e lavoravo anche io alla _8 costruzione delle case di cui ho detto”. Pertanto, deve ritenersi che i costi di realizzazione del fabbricato costruito sul fondo oggetto del contratto simulato siano stati sostenuti interamente da e Il pagamento di queste somme ha _8 ON configurato, pertanto, una donazione indiretta in favore di Controparte_2 13.4. Tanto premesso, occorre valutare se la donazione indiretta abbia avuto ad oggetto il denaro impiegato dai de cuius per il pagamento dei lavori di realizzazione degli immobili o gli stessi fabbricati realizzati. Questione che acquista particolare rilievo nella prospettiva della collazione domandata dall'attore, posto che, in relazione a questo istituto, gli articoli 746 e 751 c.c. dettano criteri diversi per i beni immobili e per il denaro. Dalla prospettazione di parte attrice, non specificamente contestata, risulta che i de cuius avessero provveduto a sostenere i costi per l'edificazione delle abitazioni. A tale proposito occorre porre attenzione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il discrimine tra donazione indiretta di bene immobile e donazione diretta di denaro risiede nello scopo concretamente perseguito dalle parti. Pertanto, ai fini dell'accertamento di una donazione indiretta, dovrà aversi riguardo alla comune intenzione del donante e del donatario. Ciò significa che, nel caso in cui la donazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro e questa sia stata successivamente impiegata dal donatario per l'acquisto di un immobile, si avrà una donazione diretta della somma corrisposta. Nell'ipotesi in cui, invece, il denaro abbia costituito mero strumento per la realizzazione di un'operazione economica più complessa, consistente nell'acquisto della proprietà del bene immobile, si avrà donazione indiretta del bene stesso. Sul punto, i giudici di legittimità hanno, infatti, avuto modo di chiarire da tempo che: “Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere
19 che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” (Cass. civ. Sez. Un., 5 agosto 1992, n. 9282). L'applicazione di questo principio al caso di specie consente di ritenere che l'oggetto della donazione sia stato in entrambi i casi il fabbricato realizzato sui fondi. Infatti, il pagamento integrale dei lavori da parte dei defunti coniugi e è stato effettuato allo scopo di far acquistare _3 CP_1 la proprietà sugli stessi ai proprietari del terreno interessato dalle edificazioni. Non si è trattato di donazione diretta di denaro, ma di donazione dell'immobile. Pertanto, ai fini della collazione, laddove fatta per imputazione, occorrerà tenere conto del valore dei beni immobili donati al tempo dell'apertura della successione, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 747 c.c.
14. Con un'ulteriore domanda l'attore ha chiesto l'accertamento della donazione effettuata dai defunti genitori in favore dei fratelli , CP_3 e e realizzata mediante la cessione del diritto di CP_1 Controparte_2 percepire il canone di locazione in relazione ad una serie di immobili la cui nuda proprietà era stata donata in favore dei figli stessi, ma sui quali i donanti si erano riservati il diritto di usufrutto. L'attore, a tale riguardo, ha fatto riferimento agli immobili siti alle vie Cilea, Colombo e COni, oggetto di donazione in favore dei convenuti, quanto alla nuda proprietà. L'attore ha domandato, altresì, l'accertamento della nullità di queste donazioni. In subordine, ha chiesto che delle somme riscosse si tenga conto ai fini della collazione. Anche in relazione a questa domanda, non vi è stata contestazione dei convenuti. Tuttavia, la genericità con la quale è stata formulata la domanda non ha consentito, nemmeno all'esito dell'istruttoria svolta, di determinare con certezza l'ammontare della affermata donazione. In particolare, non sono stati forniti elementi dai quali desumere l'esatto periodo in relazione al quale sarebbe avvenuta la cessione del diritto di percepire i canoni di locazione, né, tanto meno, l'importo dei canoni stessi. Pertanto, non avendo l'attore assolto all'onere di individuare con esattezza l'oggetto della donazione, la domanda non può trovare accoglimento.
15. Con ulteriore distinta domanda l'attore ha chiesto al Tribunale di ordinare ai convenuti il rendimento dei conti delle attività gestorie poste in essere su alcuni beni facenti parte delle comunioni ereditarie e di quelle ordinarie, nonché sui fondi di investimento e sui conti correnti intestati ai de cuius. Quanto alle comunioni ereditarie e ordinarie, l'attore nell'atto introduttivo del giudizio ha indicato una serie di beni immobili che, a far data dalla morte di sarebbero stati concessi in locazione a terzi da _8 _3
e, dopo la morte di quest'ultima, dai figli , e
[...] _2 CP_1 CP_3
[...] Per quanto attiene ai fondi di investimento e ai contratti di deposito e conto corrente, ha fatto riferimento nell'atto di citazione ai contratti di gestione di patrimoni nn. 01/65107/19 e 01/65108/20, stipulati da e _8 con la RA (ora ); al contratto di conto ON CP_17 corrente n. 1000/1669, intestato a presso la banca San Paolo;
ON al contratto di investimento n. 589238VS000, stipulato da entrambi i de cuius con la SanPaolo Invest Sim S.p.a.; al conto corrente postale aperto da
20 presso Poste Italiane s.p.a., n. 65041246; al conto corrente ON intestato a rispetto al quale non è stato specificato, però, quale _8 fosse l'istituto di credito. La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. 15.1. Va premesso che la disciplina dettata dall'art. 723 c.c. colloca l'istituto del rendimento dei conti in un momento cronologicamente antecedente all'avvio delle operazioni divisionali. La sua funzione è, infatti, di individuare le ragioni di debito e di credito sorte tra i coeredi, anche ai fini della formazione delle porzioni in sede divisionale. Tale operazione è necessaria nei casi in cui alcuni soltanto dei coeredi abbiano avuto la disponibilità materiale di alcuni o di tutti i beni facenti parte della massa ereditaria ed abbiano provveduto alla loro gestione nel tempo intercorrente tra l'apertura della successione e la divisione della comunione. L'amministrazione o il godimento dei beni ereditari da parte del singolo coerede fa sorgere, dunque, il diritto degli altri ad avere il rendiconto della sua gestione. 15.2. Ciò premesso, quanto ai beni immobili gestiti dai convenuti, l'attore ha prodotto alcuni dei contratti di locazione degli immobili indicati nell'atto di citazione. Si tratta, segnatamente:
- del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile qualificato come locale artigianale, sito alla via Cilea n. 45/47 in Quartu Sant'Elena, stipulato tra e l'Autocarrozzeria Musiu di CO OG e RO Controparte_2 LA s.n.c., della durata di sei anni, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 19 maggio 2008;
- del contratto di locazione ad uso commerciale, avente ad oggetto il locale sito in via Tasso nn. 19-21 a Cagliari, stipulato da in nome ON e per conto dei figli e con il Pt_1 CP_1 CP_3 Controparte_2 circolo privato Gnarlys Cabana, in data 31 ottobre 1996;
- del contratto di locazione avente ad oggetto il locale sito in Cagliari, alla via Costa n. 1, angolo via Pais, ai numeri 7-9-11-13, stipulato tra _8 e in qualità di locatori e l'impresa Euroestetica di
[...] ON PI CI in data 9 luglio 2002;
- del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito alla via Tasso in Cagliari, senza numero civico, distinto al catasto al foglio 19, mappale 1897, stipulato tra in nome e per conto dei suoi figli , ON CP_3
e e in data 21 febbraio Pt_1 CP_1 Controparte_2 Persona_6 2000;
- del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito alla via Colombo in Quartu Sant'Elena, nn. 36-38, stipulato da in CP_3 qualità di usufruttuaria del bene e , in data 10 maggio 1998; Persona_5
- del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito alla via Cilea in Quartu Sant'Elena, n. 51/a, stipulato da anche in nome e ON per conto dei figli , e e CP_3 CP_1 _2 Parte_1 Per_10
in data 4 agosto 2006.
[...] 15.3. La disponibilità e la gestione dei suddetti beni da parte di CP_3 e di e (e, dopo la morte di questi ultimi,
[...] _2 Controparte_1 dei loro eredi) in seguito alla morte dei genitori non è stata contestata dai convenuti. Ad ogni modo, in relazione alla maggior parte di essi l'attore ha fornito la prova (o, quanto meno, un principio di prova) della loro gestione da parte di alcuni tra i convenuti.
21 Si afferma, pertanto, quanto segue. Quanto all'immobile sito alla via Cilea n. 45/47, nel contratto di locazione prodotto dall'attore, lo stesso aveva dato conto della Controparte_2 contitolarità del diritto di proprietà sul bene in capo ai fratelli , CP_3
e Il bene, infatti, rientra tra quelli ricavati dal fabbricato _2 Pt_1 donato dai de cuius ai figli con il contratto del 16 gennaio 1975. Deve disporsi, pertanto, il rendimento del conto sulla gestione del bene da parte degli eredi di Controparte_2 Per quanto attiene all'immobile sito alla via Tasso, nn. 19-21, oggetto di comunione ordinaria tra l'attore e alcuni dei convenuti, si dispone il rendimento del conto della sua gestione a carico di questi ultimi, anche in considerazione della produzione di una quietanza di pagamento del canone di locazione del relativo contratto in favore dei “germani , sottoscritta CP_1 da CP_3 Del pari, deve disporsi il rendimento del conto a carico di CP_3 in relazione al fabbricato di cui alla via Costa n.1, angolo via Pais nn. 7-9-11- 13. In questo caso è stata prodotta una quietanza di pagamento rilasciata al conduttore direttamente da in data successiva all'apertura CP_3 della successione di ON
In relazione all'immobile sito in via Tasso a Cagliari e distinto al catasto al foglio 29, mappale 1897, se ne deve disporre il rendimento del conto a carico dei convenuti. Per quanto concerne, invece, l'immobile sito in Quartu Sant'Elena alla via Colombo nn. 36 – 38, non deve essere disposto alcun rendimento del conto. Il contratto al quale l'attore si riferisce nell'atto di citazione è stato stipulato da con la sig.ra . Il suo oggetto è CP_3 Persona_5 effettivamente l'immobile sito alla via Colombo nn. 36 e 38, distinto al catasto al foglio 29, mappale 3288, sub. 1 (in precedenza, foglio 29, mappale 15, sub. 1). Il bene è divenuto di proprietà esclusiva di a CP_3 seguito della donazione effettuata dai de cuius in suo favore con il contratto stipulato in data 1° luglio 1982 a rogito dott. . Pertanto, Persona_1 erroneamente l'attore ha ritenuto che oggetto del contratto fosse l'immobile distinto al NCEU al foglio 29, mappale 15, sub. 66 (quest'ultimo, effettivamente parte, per la quota di ½ ciascuno, del relictum dei genitori). Ne consegue che, dato che l'oggetto del contratto è un bene di proprietà esclusiva di uno dei convenuti e che, pertanto, non fa parte né della massa ereditaria di né di quella di in relazione ad esso non può _8 ON essere disposto alcun rendimento dei conti. Quanto all'immobile sito in Quartu Sant'Elena alla via Cilea n. 51/a, oggetto del contratto di locazione con e, dopo la morte di Persona_10 questi, con la figlia , deve essere disposto il rendimento del CP_18 conto a carico di Le lettere indirizzate dalla sig.ra Controparte_1 CP_18 ai germani nelle quali si fa riferimento al pagamento dei canoni di CP_1 locazione alla persona di quanto meno fino al gennaio Controparte_1 2009, devono ritenersi prova sufficiente a ritenere che dopo la morte di questi abbia provveduto alla riscossione dei canoni. Pertanto, ON deve disporsi a carico di il rendimento del conto sulla Controparte_1 gestione del bene. Nell'atto di citazione l'attore ha fatto riferimento, inoltre, all'immobile sito in viale COni n. 192 a Quartu Sant'Elena ed ha affermato che esso è stato concesso in locazione a terzi dopo la morte di Del pari, ha ON
22 affermato che gli immobili siti alla via San Giovanni a Cagliari sarebbero stati concessi in locazione e i relativi canoni sarebbero stati incassati da CP_1
Rispetto a tali beni non è stata fornita la prova documentale della
[...] loro concessione in locazione, né sono state prodotte, tanto meno, le quietanze relative al pagamento dei canoni da parte dei conduttori. Ciò non di meno, considerata la mancata contestazione da parte dei convenuti delle circostanze allegate, l'attore deve ritenersi dispensato dall'onere della prova. Pertanto, deve essere ordinato il rendimento dei conti anche in relazione agli immobili siti in Cagliari alla via San Giovanni e di quello sito in Quartu Sant'Elena al viale COni n. 192. In conclusione, deve essere disposto, pertanto, il rendimento dei conti a carico dei convenuti in relazione ai beni indicati, fatta eccezione per quello di proprietà esclusiva di sito alla via Colombo, nn. 36 - 38. CP_3 Il rendimento dei conti dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 263, comma 1, c.p.c. 15.4. Quanto ai contratti di investimento, di deposito e di conto corrente si osserva quanto segue. Per ciò che pertiene ai contratti di gestione di patrimoni stipulati con la AS, l'attore ha affermato nell'atto di citazione che le somme originariamente investite dai de cuius sono state liquidate a seguito di richiesta di e che quelle risultanti, pari a complessivi € ON 161.535,04, sono state accreditate sul conto corrente n. 1000/1669, aperto dalla stessa presso la Banca San Paolo. _3 L'attore non ha, tuttavia, fornito prova di tali accrediti sul conto della de cuius. La domanda di rendiconto relativa alla gestione di dette somme da parte di rivolta dall'attore nei confronti dei convenuti, non può ON comunque trovare accoglimento. La ragione risiede nel fatto che l'obbligo di rendimento del conto graverebbe su tutti gli eredi della defunta, compreso l'attore, posto che non vi è alcun elemento che possa portare a ritenere che i coeredi convenuti abbiano assunto un ruolo nella gestione di dette somme. Del pari, per quanto attiene al saldo finale del conto, pari ad € 3.537,32, l'attore non ha fornito elementi che consentano di ritenere che tali somme siano entrate nella disponibilità di qualcuno dei convenuti. Rispetto, invece, alle operazioni relative al contratto di investimento n. 589238VS000, stipulato da entrambi i de cuius con la SanPaolo Invest Sim S.p.a, dai documenti prodotti è emerso che aveva ottenuto ON poco prima della sua morte (in data 23 settembre 2006) il rimborso delle somme risultanti dall'investimento originariamente effettuato con il coniuge, con distinti accrediti sul conto corrente n. 65041246 di importo pari a 60.950,58 euro, 148.504,16 euro, 229.635,83 euro e 259.778,45 euro.
È altresì emerso che appena due giorni dopo, in data 25 settembre 2006, ella le aveva trasferite mediante bonifico di importo pari a 701.000,00 euro a
Controparte_1 Tali somme, come si vedrà meglio oltre, dovranno essere restituite alla massa per la parte di pertinenza della successione di e con la _8 precisazione che, con riguardo alla successione di restano ON ferme le disposizioni contenute nel testamento con riguardo alla devoluzione ai soli figli , e dei beni mobili, comprese CP_3 CP_1 Controparte_2 dunque le somme di denaro.
23 In relazione poi al saldo finale, pari ad € 519,97, non sono stati forniti elementi che consentano di ritenere che di tali somme abbiano avuto disponibilità gli odierni convenuti. Per ciò che concerne, invece, il conto corrente intestato a _8 al quale l'attore ha fatto riferimento nell'atto di citazione, dalla documentazione in atti non emergono elementi sufficienti né per l'individuazione di tale conto corrente, né, tanto meno, per ritenere che le somme presenti in esso siano state gestite ed utilizzate dai convenuti dopo la morte del de cuius. Pertanto, quanto alle operazioni che hanno interessato i conti correnti della dopo la sua morte, tenuto conto che presupposto fondamentale per _3 l'esercizio dell'azione di rendimento del conto è che i soggetti chiamati al suo compimento abbiano avuto la disponibilità e la gestione dei beni che dovrebbero costituirne oggetto, deve concludersi per il rigetto della domanda. L'attore, infatti, non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere che le somme residue presenti sui conti alla data del 21 settembre 2006 siano entrate nella disponibilità dei convenuti. 16. Per quanto attiene alla successione di l'attore ha ON domandato, in via principale, l'accertamento dell'invalidità del testamento da questa redatto. L'attore ha fondato la domanda di annullamento sul rilievo che le dichiarazioni in esso contenute, e poste a giustificazione del minor valore delle attribuzioni a titolo particolare effettuate a suo vantaggio, facessero riferimento a fatti non veritieri. Ha, quindi, ritenuto che il testamento redatto dalla defunta madre fosse il frutto di un errore di fatto (errore sui motivi) o del comportamento doloso di soggetti terzi, che avrebbe condizionato la volontà della testatrice. 16.1. La domanda è infondata e non può essere accolta. I fatti allegati dall'attore non sono stati supportati da alcun elemento di prova. In relazione all'applicabilità del principio di non contestazione nel caso di specie si afferma quanto segue. L'art. 115 c.p.c. rende non necessaria la prova di fatti non specificamente contestati dalla controparte. A questo riguardo, occorre considerare, però, che ad essere non bisognevoli di prova sono i fatti, ma non la loro qualificazione giuridica (Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2844). Ne consegue che il giudice può dirsi vincolato a quanto affermato da una parte e non contestato dall'altra, ma è rimessa a lui l'attribuzione a tali fatti della corrispondente veste giuridica. Nel caso di specie, rispetto al dolo che l'attore ritiene che sia stato esercitato nei confronti della testatrice, non è stato allegato alcun fatto rilevante. Non vi sono state allegazioni che, quindi, permettano di valutare se vi siano state condotte suscettibili di incidere sul processo di formazione della volontà della testatrice e che possano avere assunto rilevanza ai sensi dell'art. 624 c.c. Altrettanto dicasi in ordine al presunto errore nel quale sarebbe incorsa la testatrice. L'errore, infatti, non è un fatto, ma un istituto giuridico per la cui applicazione è necessaria la prova, anche presuntiva, del fatto che la disposizione è stata fondata su accadimenti percepiti dal testatore in modo difforme dalla realtà. Tale travisamento deve poter essere riconducibile ad un vizio rappresentativo del testatore. Esso, inoltre, deve cadere sull'obiettività
24 del fatto, non sulla valutazione che di esso dia il soggetto. È, quindi, necessaria la prova che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero o diverso dal vero, in modo che se ne debba dedurre che, se il fatto fosse stato percepito e conosciuto nella sua verità, quella disposizione non sarebbe stata fatta (Cass. civ. n. 1290/1963). In altri termini, l'attore avrebbe dovuto allegare e provare delle circostanze fattuali dalle quali fosse possibile desumere l'errore percettivo della de cuius, quali la contribuzione positiva da parte dell'attore agli affari di famiglia e in particolare, alla realizzazione del Centro per l'Infanzia menzionato Parte_2 dalla testatrice, vicenda che, come è ampiamente emerso in causa, era stata effettivamente fonte di dissidi familiari che avevano visto contrapposto l'attore contro la madre e i fratelli. Né l'attore ha provato di avere prestato assistenza alla madre, altra ragione indicata dalla testatrice a fondamento delle disposizioni di ultima volontà (in tal senso v. testamento nella parte in cui aggiunge: “Inoltre in precedenza, quando ero in salute prestava una minima assistenza e durante la mia grave malattia mio figlio non mi Pt_1 ha prestato alcuna assistenza, a differenza degli altri tre figli”). La mancanza di elementi in questo senso non permette di dare ai fatti allegati la qualificazione giuridica invocata. 17. L'attore ha, poi, domandato l'accertamento della nullità dell'atto di trasferimento della somma di € 75.000,00, a suo dire effettuato da _3
in favore del figlio
[...] Controparte_2 Ha, infatti, sostenuto che tale atto di trasferimento sarebbe privo di causa e, come tale, nullo per difetto di uno degli elementi essenziali del contratto. In subordine, ha sostenuto che, ove si volesse attribuire ad esso una causa liberale, sarebbe comunque nullo per difetto delle forme prescritte dalla legge per questo tipo di contratti. La domanda è fondata e deve essere accolta. Occorre premettere che la cessione di una somma di denaro da un soggetto ad un altro, se non sorretta da altra causa giustificativa, può assumere la qualificazione di atto di liberalità se vi siano elementi che consentano di ritenere sussistente l'animus donandi. A questo riguardo, deve, quindi, sussistere la prova che il soggetto autore dell'atto di disposizione fosse mosso unicamente dallo scopo di arricchire il beneficiario (Cass. civ., sez. VI, 22 settembre 2021, n. 25684). In relazione all'assegno di € 75.000,00 emesso da in data ON 19 settembre 2006, le circostanze di fatto allegate dall'attore non sono state contestate dai convenuti. È stata comunque prodotta documentalmente la prova dell'operazione bancaria, ma non quella dell'identità del beneficiario, indicato dall'attore nella persona di La non contestazione sul punto consente, Controparte_2 comunque, di ritenere non bisognosa di prova tale ultima circostanza fattuale. Quanto alla qualificazione giuridica dell'atto, sussistono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che consentono di attribuire ad esso (o, comunque, all'accordo del quale esso costituisce momento attuativo) una funzione donativa (in accordo con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ritiene che la causa liberale di un negozio possa essere provata anche mediante presunzioni;
ex multis, Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2019, n. 19400; Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2024, n. 19230). Un primo elemento presuntivo è costituito dal rapporto parentale intercorrente tra il soggetto autore della donazione e il beneficiario, rispettivamente madre e figlio. In secondo luogo,
25 il breve tempo intercorso tra il compimento dell'atto dispositivo e la morte della dante causa depongono nel senso della realizzazione di un'attribuzione patrimoniale finalizzata ad assicurare ad uno dei legittimari la disponibilità esclusiva di sostanze che, altrimenti, sarebbero confluite nella massa ereditaria (l'atto è stato compiuto solo due giorni prima del decesso della
). Inoltre, non è emerso dagli atti alcun elemento che possa consentire _3 di ritenere che tra le parti intercorressero rapporti giuridici di natura diversa, tali da poter giustificare altrimenti l'attribuzione. Tenuto conto di tali elementi, all'atto deve essere riconosciuta la natura di donazione diretta. La qualificazione come donazione diretta discende dal fatto che, diversamente da quanto accade nei casi di donazione indiretta, le parti non hanno fatto ricorso ad uno schema negoziale diverso da quello di cui all'art. 769 c.c. per realizzare una funzione liberale. Al contrario, può ritenersi che l'emissione dell'assegno abbia rappresentato la fase esecutiva di un contratto sottostante intercorso in precedenza tra le parti e avente la natura di donazione (sul punto, Cass. civ., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 18725). 17.1. Tanto premesso, deve rilevarsi la nullità dell'atto compiuto. Dalla natura di donazione diretta discende l'applicabilità della disciplina sulle forme prescritte dalla legge a pena di invalidità del negozio. Si tratta, segnatamente, di quelle relative alla forma dell'atto pubblico e alla presenza di due testimoni. Nel caso di specie tali forme non sono state rispettate dalle parti. Deve essere dichiarata, perciò, la nullità dell'atto, con la conseguenza che le somme che ne hanno costituito l'oggetto fanno parte della massa ereditaria di ON 17.2. Le considerazioni svolte devono ritenersi valide anche per l'assegno emesso dalla stessa in favore del figlio in ON Controparte_1 data 15 settembre 2006, per un importo di € 701.000,00. La prova dell'identità del beneficiario di tale atto dispositivo è stata assunta nel corso del giudizio, in seguito all'adempimento da parte di Poste Italiane s.p.a. dell'ordine di esibizione emesso con l'ordinanza del 14 marzo 2023. Anche in questo caso gli elementi presuntivi esposti in precedenza consentono di attribuire al pagamento la natura di atto esecutivo di un contratto di donazione. La mancanza delle forme prescritte dalla legge per il compimento della donazione comporta che anche di quest'atto debba essere rilevata la nullità. Inoltre, anche in questo caso, dall'accertamento della nullità della donazione discende l'appartenenza delle somme di denaro alla massa ereditaria. Va rilevato, tuttavia, che le somme impiegate per l'emissione dell'assegno derivavano, per la maggior parte (€ 690.810,64), dai contratti di investimento che ed avevano stipulato con la SanPaolo ON _8 Invest SIM s.p.a. nel 2000. La prova della provenienza di tali somme è stata fornita dall'attore mediante la produzione della documentazione relativa alla liquidazione del contratto di investimento n. 589238VS000. Dal documento formato dalla SanPaolo Invest SIM s.p.a. (all. 34) risulta, infatti, che le somme disinvestite, pari a € 690.810,64, sono state accreditate sul conto Banco Posta n. 65041246, intestato a ON Tali somme, pertanto, per la quota di 1/2, erano di proprietà di _8 e, come tali, devono ritenersi confluite nella sua massa ereditaria.
[...]
26 Ne consegue che il denaro impiegato da per il ON compimento dell'atto di disposizione mediante l'emissione dell'assegno deve ritenersi parte del patrimonio ereditario di nella misura di € _8 345.405,32 (1/2 della complessiva somma di € 690.810,64, disinvestita dalla
). I restanti € 355.595,00 sono riconducibili alla successione di _3
ON 18. L'attore ha domandato, inoltre, l'accertamento del fatto che le quote della Gestioni Immobiliari Costruzioni s.r.l. intestate alla madre _3
nella misura del 10% del capitale sociale, dopo la morte di questa
[...] sarebbero state spartite tra i fratelli , e , con _2 CP_1 CP_3 conseguente lesione dei suoi diritti su di esse. Infatti, le quote della società, diversamente dagli altri beni mobili della de cuius, non sarebbero state oggetto di legato in favore dei convenuti. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Occorre premettere che, quanto alla natura giuridica, le quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata sono qualificate dalla giurisprudenza quali beni mobili (Cass. civ., 12 dicembre 1986, n. 7409; Cass. civ., 26 maggio 2000, n. 6957; Cass. civ., 21 ottobre 2009, n. 22361; Cass. civ., 18 agosto 2017, n. 20170). Dalla documentazione prodotta dall'attore, rappresentata, in particolare, dal libro dei soci della stessa società risulta che, in data 11 agosto 2007, a seguito della morte di le quote ad essa intestate sono state ON volturate da alcuni dei soci in favore degli “eredi . Tra ON questi, sono stati indicati soltanto , e con CP_3 _2 Controparte_1 esclusione di Pt_1 Va messo in evidenza, tuttavia, che tramite testamento la de cuius ha attribuito a titolo particolare, in favore dei figli , e CP_3 _2 CP_1 di tutti i beni mobili di sua proprietà. Tenuto conto del fatto che alle quote societarie delle s.r.l. occorre riconoscere la natura di bene mobile, deve concludersi nel senso che la titolarità di queste quote è stata trasferita a
, e per via testamentaria. CP_3 CP_1 Controparte_2 Ne consegue che l'atto con il quale i convenuti hanno provveduto all'intestazione in loro favore delle quote che prima appartenevano alla _3 ha costituito mera esecuzione del legato disposto in loro favore. Pertanto, la domanda dell'attore, volta all'accertamento della permanenza delle quote nella comunione ereditaria di è infondata e, come ON tale, deve essere rigettata. 19. Con un'ulteriore domanda l'attore ha domandato l'accertamento della disponibilità, da parte di e dei figli e CP_3 CP CP_4
, fin dalla morte di dei quadri, dei preziosi e degli
[...] ON arredi che si trovavano all'interno dell'abitazione di e di ON
Tale immobile è stato oggetto di donazione proprio in favore _8 di e , con costituzione del diritto di usufrutto a CP Controparte_4 beneficio di con l'atto a rogito dott. del 26 aprile CP_3 Per_1 1984, n. repertorio 265423. Le testimonianze assunte nel corso del giudizio non hanno condotto alla prova delle circostanze di fatto dedotte. Di più, la prova assunta non ha consentito neanche l'esatta individuazione dei beni oggetto della domanda. La mancanza di elementi di prova in relazione a questi fatti non consente l'accoglimento della domanda.
27 20. Nella comparsa di costituzione e risposta i convenuti hanno proposto alcune domande in via riconvenzionale, che hanno poi ribadito in sede di precisazione delle conclusioni.
21. Con una prima domanda riconvenzionale i convenuti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità da fatto illecito commesso nei loro confronti da Tale fatto, secondo i convenuti, sarebbe Parte_1 consistito nell'opposizione fatta dall'attore al perfezionamento della lottizzazione Campus – Caria a Quartu Sant'Elena e, in particolare, al rilascio dell'agibilità per l'immobile destinato a Centro Ricreativo per l'Infanzia. Dal comportamento dell'attore sarebbero derivati ingenti danni per i convenuti, stimabili in almeno € 800.000,00, derivanti dalla mancata percezione del canone di locazione, dal decadimento del bene e dall'impossibilità di edificare il lotto residuo. La domanda è infondata e non può essere accolta. Sul punto è sufficiente evidenziare che i convenuti non hanno prodotto alcuna prova dei fatti affermati, oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore. Non risulta allegato, né tanto meno provato, in maniera sufficientemente chiara nella sua materialità, il comportamento illecito attribuito all'attore, al quale è stato genericamente imputato di essersi 'opposto al perfezionamento della lottizzazione' sita nella via Guerrazzi e, soprattutto, la sua relazione causale con l'effettivo mancato perfezionamento della lottizzazione. Del pari, non è stato in alcun modo provato il danno subìto dagli attori. I capi di prova formulati sul punto, stante la loro genericità, non avrebbero anche se ammessi consentito di affermare, al di là della mancata collaborazione al perfezionamento del progetto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità da fatto illecito in capo a Pt_1
[...] Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata. 22. I convenuti hanno, poi, domandato in via riconvenzionale l'accertamento del mancato consenso di alla vendita Parte_1 dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena alla via COni n. 192 e, per l'effetto, la sua condanna al risarcimento dei danni. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Si evidenzia, in primo luogo, che i convenuti non hanno specificato quali sarebbero i profili di illiceità della condotta tenuta dall'attore, considerato che il rifiuto di procedere alla vendita di un bene comune costituisce legittimo esercizio dei diritti che la legge riconosce al singolo comunista. L'articolo 1108, comma 3, c.c. prevede, infatti, che l'alienazione del bene, in quanto atto di straordinaria amministrazione, possa essere compiuta solo con il consenso di tutti i comproprietari. Da quanto affermato deriva che l'eventuale rifiuto opposto da Pt_1 alla vendita non può sorreggere di per sé solo una pretesa risarcitoria
[...] in assenza di elementi tali da connotare in termini di illiceità la sua condotta. Anche in questo caso, comunque, i fatti allegati (e contestati dalla controparte) non sono stati provati. Pertanto, la domanda deve essere rigettata. 23. Con distinta domanda i convenuti hanno chiesto l'accertamento della mancata contribuzione dell'attore al pagamento delle spese condominiali in relazione ad alcuni immobili ubicati in Cagliari, via San Giovanni, via Costa e via Tasso, e in Quartu Sant'Elena, via Colombo e via COni.
28 La domanda verrà complessivamente decisa successivamente alla presentazione del rendiconto da parte dei convenuti come da precedente espositiva. 24. I convenuti, con un'ulteriore domanda riconvenzionale, hanno chiesto l'accertamento dell'incasso, da parte di delle somme dovute Parte_1 a dalla IG e di quelle relative ai canoni di ON Pt_4 locazione degli immobili siti alla via Guerrazzi in Quartu Sant'Elena, ai numeri 16, 18 e 20. Con riguardo alla prima domanda, di cui non è stata fornita prova documentale, è stata esperita prova testimoniale sul seguente capo di prova:
“Vero che dopo il decesso della madre, ha incassato Parte_1 integralmente le somme dovute dal alla sig.ra Controparte_19 conduttrice dell'immobile ubicato nella via Guerrazzi e da _20 quest'ultima dovute alla sig.ra per un importo complessivo ON di € 6.000,00”. Nessuno dei testi citati ha confermato la circostanza che pertanto è rimasta sfornita di prova. Quanto all'immobile sito in via Guerrazzi 18, attualmente occupato dal sig. non è stato provato che l'attore percepisca canoni in _21 misura superiore alla quota di sua spettanza, poiché la circostanza non è stata confermata da nessuno dei testi sentiti sul punto. Quanto invece all'immobile sito in via Guerrazzi 20 la sig. _22
, attuale conduttrice, sentita all'udienza del 16 ottobre 2018 ha
[...] confermato di versare per intero il canone di locazione all'attore Pt_1
pur ammettendo di non essere in regola con i pagamenti.
[...] I convenuti, tuttavia, non hanno formulato alcuna domanda di restituzione dei canoni percepiti in eccedenza rispetto alla quota di pertinenza dell'attore.
25. I convenuti hanno domandato, altresì, l'accertamento di un debito pari a £ 82.697.333,00, maturato dall'attore nei confronti dei defunti genitori, per il fatto di avere percepito, nel periodo tra il 1984 e il 1990, i canoni di locazione degli immobili di loro proprietà. La domanda è infondata. Anche in questo caso le allegazioni dei convenuti non sono state supportate da alcun elemento di prova, conseguentemente la domanda non può trovare accoglimento.
26. I convenuti hanno poi domandato l'accertamento del prestito ricevuto da e dai defunti genitori, pari a 600.000.000,00 di _2 Parte_1 lire ed utilizzato per la costituzione della C.M.R. Costruzioni s.r.l. Tale prestito, stando alla domanda, sarebbe stato restituito dalla società solo nella misura di 400.000.000,00 di lire. Residuerebbe, pertanto, un debito di £ 100.000.000,00 in capo a ciascuno dei mutuatari. La domanda è infondata. Non è stata fornita dai convenuti alcuna prova dei fatti allegati. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento. 27. Da ultimo, i convenuti hanno chiesto l'accertamento di una serie di donazioni ricevute, fino al 1991, dai fratelli , e _2 CP_1 Pt_1 dai defunti genitori, per un totale, rispettivamente, di £
[...] 159.069.400,00, £ 166.331.105,00, e £ 228.752.000,00. La domanda è infondata. Quanto alla posizione di basti evidenziare che non è stato Parte_1 fornito alcun riscontro probatorio delle allegazioni effettuate.
29 Quanto alla posizione di e le affermazioni CP_1 Controparte_2 contenute nella domanda, sfavorevoli ai convenuti, non possono essere qualificate come confessione, posto che, per costante giurisprudenza, questa non può essere effettuata dai difensori, neanche se muniti di procura speciale. Al contrario, la dichiarazione contenuta in un atto processuale può assumere il valore di confessione solo nell'ipotesi in cui l'atto sia sottoscritto personalmente dal soggetto sul quale si producono gli effetti sfavorevoli, poiché costituisce un atto personalissimo (Cass. civ., 1° dicembre 2016, n. 24539). Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere rigettata.
28. La causa deve essere rimessa in istruttoria sulle restanti domande non definite con la presente sentenza non definitiva.
29. Le statuizioni sulle spese giudiziali saranno adottate con il provvedimento definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando: RIGETTA l'eccezione di nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio sollevata dai convenuti;
DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento della simulazione in relazione al contratto stipulato tra ON _8
e Controparte_1 Controparte_6 _8 CP_7
in data 22 dicembre 1982, rogito dott. n. repertorio 106177;
[...] Per_2 DICHIARA che il contratto di compravendita stipulato in data 22 dicembre 1982 tra e _8 ON Controparte_2 dissimulava una donazione;
DICHIARA che il contratto di compravendita stipulato in data 26 aprile 1984 tra e _8 ON CP_3 CP_4 [...]
, dissimulava una donazione e ne dichiara la nullità per difetto dei CP requisiti di forma;
RIGETTA la domanda di accertamento della donazione indiretta dei negozi di cessione del diritto di percepire i canoni di locazione, posti in essere da e in favore di e ON _8 CP_1 _2
CP_3
ORDINA ai convenuti il rendimento dei conti sulla gestione dei beni facenti parte della comunione ereditaria e delle comunioni ordinarie con l'attore, così come individuati in motivazione;
RIGETTA la domanda di annullamento del testamento di _3 ;
[...]
DICHIARA la nullità della donazione di € 75.000,00 fatta da _3
in favore di con assegno del 19 settembre 2006;
[...] Controparte_2 DICHIARA la nullità della donazione effettuata da in ON favore di del valore di € 701.000,00, effettuata con Controparte_1 assegno del 15 settembre 2006; per l'effetto, accerta che parte di tale importo, pari a € 345.405,32, appartiene alla comunione ereditaria di _8 DICHIARA che con il testamento del 29 luglio 2006 ha ON legato le quote della società Gestioni Immobiliari Costruzioni s.r.l. in favore di , e CP_3 CP_1 Controparte_2 RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti come da superiore parte motiva;
30 RIMETTE la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cagliari, 24 luglio 2025 Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Cabitza
Il Giudice estensore dott.ssa Monica Mascia
31
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente dott.ssa Elisabetta Murru Giudice dott.ssa Monica Mascia Giudice relatore pronuncia la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 9318/2016 promossa da: ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari, via G.B. Tuveri n. 84, presso lo studio degli avv.ti Aldo De Montis, Anna Maria De Montis e Stefano Musu che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione attore/ convenuto in riconvenzionale contro ( ), deceduto in corso di Controparte_1 C.F._2 causa, ( ) deceduto in corso Controparte_2 C.F._3 di causa, ( ), CP_3 C.F._4 CP_4
( ),
[...] C.F._5 Controparte_5 ( ), C.F._6 Controparte_6
( ), C.F._7 Controparte_7 ( ), ( ), C.F._8 _8 C.F._9 tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Pergolesi, n. 84, presso lo studio degli avv.ti e che li rappresentano e CP_3 Controparte_4 difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti/ attori in riconvenzionale e contro
( ), Controparte_6 C.F._7 [...]
( ), CP_7 C.F._8 _8
( ), nella loro qualità di eredi di C.F._9 Controparte_1
( ), CP_9 C.F._10 CP_10 ( ), C.F._11 CP_11 ( ), ( ), C.F._12 CP_12 C.F._13 nella loro qualità di eredi di , tutti elettivamente domiciliati Controparte_2 in Cagliari, via Pergolesi, n. 84, presso lo studio degli avv.ti CP_3 e che li rappresentano e difendono in virtù di procura in Controparte_4 calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti in riassunzione CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore:
“L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
1 IN VIA PRINCIPALE 1) Accertare e dichiarare la simulazione, perché dissimulante donazione, e la nullità, per le ragioni spiegate nella parte espositiva dell'atto di citazione, del contratto di compravendita rogito notaio, dottor Per_1
, in data 24 aprile 1984, n. 265423 di repertorio, e n. 19628 di
[...] raccolta;
2) Accertare e dichiarare la simulazione, perché dissimulante donazione, e la conseguente invalidità del contratto di compravendita, rogito dottor
, in data 22 dicembre 1982, n. 106175 di repertorio e n. 4104 Persona_2 di raccolta;
3) Accertare e dichiarare la simulazione, perché dissimulante donazione, e la conseguente invalidità del contratto di compravendita rogito notaio
, in data 22 dicembre 1982, repertorio n. 106177, n. 4106 di Persona_2 raccolta;
4) Accertare e dichiarare l'apertura della successione mortis causa del signor , nato a [...] il [...] e _8 deceduto ab intestato in Quartu Sant'Elena il 29.08.2002, alla cui eredità sono stati chiamati, come per legge, il coniuge , nata a [...] il [...] (ed a sua volta deceduta in Cagliari il 21.09.2006) ed i figli , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
Controparte_1
5) Ordinare ai convenuti, in proprio e nella loro qualità di eredi della IG , il rendimento del conto per le attività gestorie ON intraprese sui beni ereditari (e segnatamente con riguardo alla riscossione ed all'impiego dei canoni locatizi relativi agli immobili descritti nell'espositiva dell'atto di citazione, all'amministrazione e liquidazione dei descritti fondi di investimento e gestione patrimoniale, nonché dei depositi e rapporti di conto corrente bancari e postali) a far data dall'apertura della successione ed il conferimento alla massa delle somme attraverso le predette attività riscosse;
6) Per l'effetto, previa ricognizione del patrimonio relitto e delle donazioni e liberalità inter vivos disposte in favore dei suoi eredi, e previa collazione delle stesse con l'eccezione di quelle per cui vi è dispensa, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione del compendio ereditario relitto secondo le norme della successione legittima, ordinando ai convenuti, in proprio e quali eredi della IG , secondo le ON rispettive quote ereditarie, la rappresentazione dei frutti percepiti e percipiendi dal godimento dei beni ereditari;
7) Accertare e dichiarare l'apertura della successione mortis causa della IG deceduta a Cagliari il 21 settembre 2006; ON
8) Accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia, per le ragioni espresse nell'espositiva dell'atto introduttivo, del suo testamento pubblico in data 29.07.2006, rogito notaio , rep. Atti di ultima volontà n. 107, Per_4 pubblicato in Iglesias il 4.10.2006, rep. n. 29963, racc. n. 10176, e, per l'effetto, la devoluzione della sua eredità secondo le norme della successione legittima in favore dei figli ed eredi , Parte_1 Controparte_2
e Ordinare ai convenuti , CP_3 Controparte_1 CP_3 e per esso ai suoi eredi costituiti, e e Controparte_1 Controparte_2 per esso i suoi eredi costituiti, la rappresentazione dei frutti percepiti e percipiendi in dipendenza del godimento dei beni ereditari, ordinando al contempo loro il rendimento del conto della gestione ed amministrazione di
2 quelli tra essi dei quali l'attore è proprietario di quota indivisa. Per l'effetto, previa riunione tra relictum e donatum, ordinare la divisione del compendio relitto secondo le norme della successione legittima;
9) In subordine rispetto a quanto oggetto della domanda di cui al superiore punto 8) delle presenti conclusioni, per la denegata e gravanda ipotesi in cui fosse ritenuta la validità del testamento della IG
[...]
previo accertamento della consistenza del relictum e del donatum _3 e previo accertamento che non costituiscono oggetto di legato le quote societarie della intestate alla defunta, che il medesimo lede i CP_13 diritti ereditari spettanti al quale suo erede legittimario, Parte_1 disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie (legati) lesive della quota ad esso spettante fino ad integrale reintegrazione della stessa, nonché delle donazioni operate in favore dei coeredi legittimari , CP_3 e . Disporre al contempo la collazione Controparte_1 Controparte_2 delle donazioni operate in vita dalla disponente, con l'eccezione di quelle per cui vi è dispensa, in favore dei convenuti , CP_3 Controparte_1 e , per gli ultimi due i rispettivi eredi costituiti in causa, Controparte_2 ordinando loro la rappresentazione dei frutti percetti e/o percipiendi sui beni in oggetto a far data dall'apertura della successione. Disporre frattanto la divisione del patrimonio ereditario mediante attribuzione a ciascuno dei chiamati di beni in misura corrispondente alla loro quota di partecipazione all'eredità, ovvero, per l'ipotesi in cui ne risultasse la non comoda divisibilità, mediante attribuzione della corrispondente quota parte sul ricavato dalla loro vendita;
10) Disporre lo scioglimento della comunione e la divisione tra le parti, in ragione delle rispettive quote di partecipazione alla proprietà, sugli immobili tra le stesse in comunione come descritti al paragrafo D., mediante attribuzione a ciascuno dei condividenti di una porzione in natura dell'intero valore corrispondente alla sua quota di proprietà sul bene indiviso, ovvero, per l'ipotesi in cui ne risultasse la non comoda divisibilità, mediante l'attribuzione in suo favore della quota corrispondente sul prezzo ricavato dalla loro liquidazione;
IN OGNI CASO con spese di divisione a carico della massa e dei convenuti quelle inerenti agli incidenti dipendenti da loro opposizione.” Nell'interesse dei convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis: 1)- Dichiarare che il contraddittorio è carente non avendo l'attore provveduto a chiamare in giudizio , e CP_14 CP_15 [...]
; CP_16
2)- Dichiarare inammissibili le domande dell'attore dirette alla ricostituzione del patrimonio dei genitori ed all'ottenimento della quota di legittima, avendo violato le disposizioni di cui all'art. 564 c.c.
3)- Dichiarare inammissibili le domande dell'attore dirette alla ricostituzione del patrimonio dei genitori ed all'ottenimento della quota di legittima, avendo l'attore accettato l'eredità in maniera implicita, avendo compiuto, dopo il decesso di atti di disposizione di beni ON caduti in successione;
4)- Dichiarare infondata la domanda di accertamento d'invalidità ed inefficacia del testamento pubblico in data 29 settembre 2006, non sussistendo i presupposti di legge per l'accoglimento di tale domanda.
3 In accoglimento della domanda riconvenzionale che si propone nell'interesse di , degli eredi di e degli CP_3 Controparte_1 eredi di Controparte_2 5)- Dato atto che e unitamente agli eredi CP_3 Parte_1 di e sono comproprietari in ragione del Controparte_1 Controparte_2 25% ciascuno, della lottizzazione – sita nella via Guerrazzi di CP_1 _3 Quartu Sant'Elena, accertare che si è opposto al Parte_1 perfezionamento della suddetta lottizzazione, definitivamente decaduta in conseguenza della delibera del Consiglio Comunale di Quartu Sant'Elena n.7 del 14/03/2018.
6)-Accertare che tale opposizione ha determinato il mancato rilascio dell'agibilità dell'immobile destinato a Centro e Parte_2 l'impossibilità di procedere all'edificazione del lotto edificabile contraddistinto al foglio 7 particella 332 sub 1 e sub 2.
7)- Accertare che in conseguenza dell'opposizione di al Parte_1 perfezionamento della ubicata nella via Parte_3 Guerrazzi di Quartu Sant'Elena, il patrimonio dei convenuti , CP_3 eredi ed eredi ha subito ingenti danni, Controparte_1 Controparte_2 da quantificarsi in almeno €. 800.000,00 per ciascuno o in quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto della mancata percezione del reddito locatizio dell'immobile distinto in catasto al foglio 7 particella 332 sub 1 e sub 2, categoria F/3 (collabente), dei danni subiti dall'immobile in conseguenza della mancata utilizzazione e degli ulteriori danni conseguenti all' impossibilità di edificare il lotto residuo.
8)- Accertare che non ha prestato il proprio consenso alla Parte_1 vendita dell'immobile al piano ottavo sito nella via COni n°192 di Quartu Sant'Elena che nelle more è diventato inagibile.
9)- Accertare che non ha contribuito al pagamento delle Parte_1 spese relative ai beni comuni e/o condominiali con particolare riferimento agli immobili ubicati nella via San Giovanni n°402, via Costa n°3 e via Tasso n°19/21/23 in Cagliari e Via COni 192, Via Colombo 17, 24 e 34 di Quartu S. Elena.
10)- Per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni che risulteranno dallo stesso cagionati ed al rimborso delle anticipazioni effettuate per suo conto, nella misura che sarà quantificata in corso di causa
11)-Accertare che ha percepito le somme dovute a Parte_1 [...] dalla IG e percepisce interamente i canoni _3 Pt_4 corrisposti dai conduttori per gli immobili siti nella via Guerrazzi n°16, 18 e 20 di Quartu Sant'Elena.
12)- Accertare che ha percepito il canone di locazione Parte_1 degli immobili di proprietà dei genitori dal 1984 sino ai primi mesi del 1990 e che in conseguenza della percezione di tali canoni è rimasto debitore nei confronti dei genitori dell'importo di Lire 82.697.333.
13)- Accertare che ha ottenuto dai genitori finanziamenti Parte_1 per la propria attività imprenditoriale nella misura di circa Lire 600.000.000 e che grazie a tali finanziamenti ha costituito la C.M.R. Costruzioni Srl, che ha realizzato un complesso immobiliare nelle vie Canelles e Fieramosca di Quartu S. Elena.
14)- Accertare che la C.M.R. Costruzioni Srl ha restituito a _8
e solo Lire 400.000.000 e che pertanto i soci ON Parte_1 e hanno ricevuto in donazione Lire 100.000.000 ciascuno. Controparte_2
4 15)- Accertare che, sino al 31/12/1991 e CP_1 Pt_1 _2 avevano ottenuto a titolo di donazione dai genitori i seguenti
[...] importi: Lire 166.331.105; Lire 159.069.400 e CP_1 _2 Pt_1 Lire 228.752.000. 16)-Disporre lo scioglimento della comunione e la divisione tra le parti, degli immobili risultanti dalle dichiarazioni di successione di _8 e , esclusi quelli venduti dalle parti dopo il decesso di ON [...]
_3
17)- Attribuire a ciascuno dei condividenti una porzione in natura dell'intero, corrispondente alla sua quota ideale, trasformando le quote ideali di proprietà di ciascuno, in diritti individuali sui singoli beni.
18)- Rigettare tutte le altre domande formulate dall'attore, ponendo le spese di divisione a carico della massa e quelle relative alla domanda riconvenzionale a carico del convenuto.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adìto Parte_1 l'intestato Tribunale e, premesso di essere fratello dei convenuti CP_3
e e figlio di
[...] Controparte_1 Controparte_2 _8 deceduto in data 29 agosto 2002 senza lasciare testamento, e di _3
, deceduta in data 21 settembre 2006, in relazione alla successione di
[...] ha affermato in punto di fatto che: _8
- la massa relitta relativa alla successione si compone di beni di natura eterogenea, sia mobili che immobili, taluni di proprietà esclusiva del de cuius, altri in proprietà pro quota, indicati nelle denunce di successione, oltre ad altri immobili acquisiti per usucapione in virtù di possesso ventennale;
- la massa si compone, inoltre, di somme di denaro provenienti da depositi e fondi di investimento;
- in particolare, i coniugi e in data 29 ottobre 1999 hanno CP_1 _3 stipulato con la AS (ora ), i contratti di gestione dei CP_17 patrimoni 01/65107/19 e 01/65108/20 e alla data dell'apertura della successione di erano presenti investimenti, rispettivamente, _8 per € 28.166,80 e per € 118.931,15;
- il 23 agosto 2005 è intervenuta la chiusura dei rapporti, con accredito nel conto corrente 1000/1669 aperto presso l'istituto di credito Banca San Paolo, intestato a delle seguenti somme: € 32.336,92 con ON riferimento al primo contratto e € 129.198,12, con riferimento al secondo;
- in data 02 maggio 2000 i coniugi e hanno operato due CP_1 _3 investimenti presso la San Paolo Invest Sim s.p.a. per complessivi (attuali) € 1.043.300,00;
- il 13 settembre 2006 ha richiesto e ottenuto la ON liquidazione degli investimenti, per la somma complessiva di € 690.810,00 sul proprio conto corrente n. 65041246, aperto presso Banco Posta (Poste Italiane spa);
- l'attore non ha partecipato alla decisione di disinvestire le somme di cui sopra, né ha mai percepito gli importi ad egli spettanti quale erede;
- il 19 settembre 2006 ha emesso l'assegno n. ON 3116741018, di importo pari ad € 75.000,00 in favore di Controparte_2 dal conto corrente aperto presso la Banca San Paolo;
- il saldo del conto corrente intestato a ed acceso presso ON la Banca San Paolo, al momento dell'apertura della sua successione, è risultato pari ad € 3.437,32, mentre, con riferimento al conto corrente acceso
5 presso le Poste Italiane, nessun esito è pervenuto dalle richieste di accesso formulate;
- sul conto corrente aperto presso Poste Italiane sono nel tempo confluiti i canoni di locazione di diversi immobili locati da e compresi ON nell'eredità del marito;
- alla data di chiusura del conto corrente intestato a erano _8 disponibili € 29.357,35 e, dopo la chiusura, sono state poste in essere operazioni di cassa e, nello specifico: in data 20 settembre 2002 l'emissione di assegni circolari/vaglia per € 5.377,03; in data 26 settembre 2002 il pagamento di energia elettrica, con un saldo residuo di € 23.753,09;
- il de cuius era proprietario in comunione legale dei beni _8 con la propria coniuge di numerosi beni mobili di pregio, tra i quali preziosi, arredi e quadri, che sono rimasti nella disponibilità di fino al ON suo decesso;
- tali beni mobili sono pervenuti a in qualità di donataria CP_3 dell'abitazione in cui si trovavano;
- inoltre, era titolare del 10% delle quote sociale della _8
che al suo decesso sono state ripartite tra tutti i coeredi in CP_13 misura corrispondente alla quota ereditaria di rispettiva pertinenza;
- dal 2002 e fino alla sua morte, ha riscosso i canoni di ON locazione dei beni immobili in comunione con suo marito senza corrispondere all'attore la quota di sua pertinenza;
- allo stesso modo hanno proceduto e tutt'oggi provvedono, dopo il decesso della , gli eredi e _3 CP_3 Controparte_1 _2 per un importo stimato di circa € 50.000,00 annui e a nulla sono
[...] serviti i tentativi di pervenire a una ricognizione dei canoni percepiti dai coeredi;
- in particolare, la convenuta riscuote i canoni di locazione CP_3 del locale in Quartu S.E. distinto al N.C.E.U. al foglio 29, mappale 15, sub. 66 e condotto da , come da quest'ultima dichiarato ai Persona_5 funzionari del Nucleo di Vigilanza Edilizia;
- la stessa percepisce anche il canone di locazione relativo CP_3 al locale sito nella via Tasso, in Cagliari e locato alla ditta “Resonance” di
Persona_6
- la riscossione dei canoni da parte di è avvenuta anche CP_3 dopo il decesso di con riferimento agli altri cespiti locati ON (segnatamente, locale sito nella via Lai, angolo via Pais a Cagliari, locali siti in viale Colombo n. 36 e in via Cilea n. 51 a Quartu Sant'Elena);
- ha concesso in locazione a terzi (nella dichiarata Controparte_1 qualità di rappresentante della comunione) numerosi immobili afferenti alla comunione ereditaria, tra i quali i parcheggi nella via Cilea, n. 51 in Quartu S.E. di cui riceve i canoni senza consegnare all'attore la quota di spettanza;
- lo stesso riscuote i canoni di locazione dei locali siti Controparte_1 nella via San Giovanni in Cagliari;
- ha stipulato un contratto di locazione con la ditta Controparte_2 Autocarrozzeria Musiu di CO OG e RO LA s.n.c. e ne ritrae per intero il canone;
- il de cuius unitamente alla propria coniuge _8 _3
, ha disposto per donazione a favore dei propri figli (ovvero solo di
[...] alcuni di essi) e tali atti devono essere oggetto di collazione. Nello specifico:
6 I) con atto pubblico a rogito dott. del 16 gennaio 1975, Per_7 repertorio n. 287, raccolta n. 155 è stata trasferita a tutti i figli la nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore dei danti causa, del fabbricato in corso di costruzione sito in Quartu S.E. e distinto in catasto al foglio 29, mappale 15, sub. b. Dal mappale 15, sub. b ha avuto origine il sub. 15 d, il quale a sua volta ha dato origine a diversi nuovi mappali. In data 11 agosto 1982 i coniugi e hanno stipulato con il CP_1 _3 Comune di Quartu S.E. una convenzione di lottizzazione dell'area compresa tra la via Dante, Guerrazzi, Sardegna e Pio X. Nell'ambito di questa lottizzazione, hanno posto in essere i seguenti trasferimenti: II) con atto di compravendita a rogito dott. del 22 Persona_8 dicembre 1982 n. 106175 hanno trasferito a l'usufrutto e la Controparte_2 nuda proprietà dell'area edificabile distinta al NCEU di Quartu Sant'Elena, foglio 7, mappale 333; III) con atto di compravendita a rogito dott. del 22 Persona_8 dicembre 1982 n. repertorio 1061177 hanno trasferito la nuda proprietà a ed dell'area edificabile distinta al NCEU di Quartu CP_7 _8 Sant'Elena foglio 7, mappale 335 e hanno costituito il diritto di usufrutto sullo stesso bene in favore dei genitori e Controparte_1 Controparte_6 IV) con atto di compravendita a rogito dott. del Persona_1 26 aprile 1984, n. repertorio 265423, hanno trasferito a CP_3 l'usufrutto e ai suoi figli minori e la nuda Controparte_4 Controparte_5 proprietà del fabbricato distinto al NCEU di Quartu Sant'Elena foglio 7, mappale 193, sub. 1 e 2 e del locale garage elevato su area distinta al foglio 7, mapp. 357. I venditori si sono riservati il diritto di abitazione vitalizio nelle camere poste al piano terreno ed il prezzo di vendita è stato stabilito nell'importo di £ 100.000.000,00 di cui £ 18.000.000,00 per la nuda proprietà; V) in relazione ai fabbricati ricadenti nelle aree citate, i coniugi e hanno provveduto a sostenere integralmente i costi per la loro CP_1 _3 realizzazione. In particolare, hanno realizzato importanti lavori di ampliamento e miglioria sul fabbricato distinto al NCEU di Quartu Sant'Elena foglio 7, mappale 193, sub. 1 e 2, la cui nuda proprietà è stata trasferita ai figli di con riserva di usufrutto in favore di CP_3 quest'ultima;
- i coniugi e hanno effettuato ulteriori donazioni a favore di CP_1 _3 ciascuno dei figli e, segnatamente: i. con atto pubblico a rogito dott. del 01 luglio Persona_1
1982, repertorio 257812 hanno trasferito a favore di con Controparte_1 riserva di usufrutto vitalizio, il diritto di nuda proprietà degli immobili:
- 1) in Quartu S.E., viale COni 202, distinto al NCEU al foglio 29, mapp. 368, sub. 1;
- 2) in Quartu S.E., viale Colombo, distinto al NCEU al foglio 29, mapp. 368 sub. 6;
- 3) in Quartu S.E., viale Colombo 22, distinto al foglio 29, mapp. 15, sub. 5;
- 4) in Quartu S.E., viale Colombo n. 20, distinto al foglio 29, mapp. 15, sub. 6; il valore della donazione è stato indicato in £ 45.000.000, con dispensa dalla collazione;
7 ii. con atto a rogito del 01 luglio 1982, repertorio Persona_1 257811 è stato trasferito a con riserva di usufrutto vitalizio CP_3 in favore dei donanti, il diritto di nuda proprietà degli immobili:
- 1) immobile in Quartu S.E., viale Colombo, civici 36-38 distinto al foglio 29, mapp. 15, sub. 1;
- 2) immobile in Quartu S.E., viale COni 186, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 5;
- 3) immobile in Quartu S.E., viale Colombo n. 23 distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 10;
- il valore della donazione è stato indicato in £ 45.000.000,00, con dispensa dalla collazione;
iii. con atto a rogito del 1° luglio 1982, n. Persona_1 repertorio 257814, hanno trasferito a con riserva di Controparte_2 usufrutto vitalizio in favore dei donanti, il diritto di nuda proprietà dei seguenti immobili:
- 1) immobile in Quartu S.E., viale Colombo n. 26-28, distinto al foglio 29, mapp. 15, sub 4;
- 2) immobile in Quartu S.E., viale COni nn. 194-196 distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 3,
- 3) immobile in Quartu S.E., viale COni n. 190, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 4;
- 4) immobile in Quartu S.E., viale Colombo n. 19, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 7;
- 5) locale deposito in Quartu S.E., viale Colombo n. 21, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 8;
- il valore della donazione è stato indicato in £ 45.000.000,00, con dispensa dalla collazione;
iv. con atto a rogito del 1° luglio 1982, n. Persona_1 repertorio 257813, hanno donato a con riserva di usufrutto Parte_1 vitalizio in favore dei donanti, il diritto di nuda proprietà dei seguenti immobili:
- 1) immobile sito in Quartu S.E., viale COni, n. 200, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 1;
- 2) immobile sito in Quartu S.E., viale COni n. 198, distinto al foglio 29, mapp. 368, sub. 2;
- 3) immobile sito in Quartu S.E., viale Colombo, nn. 11, 13, 15, distinto al foglio 29, mapp. 368, parte del sub. 6, ora al foglio 29, mapp. 368, sub. 54;
- 4) locale commerciale sito in Quartu S.E., viale Colombo, n. 30, distinto al foglio 29, mapp. 15, sub. 2;
- 5) locale commerciale sito in Quartu S.E., viale Colombo, n. 30, distinto al foglio 29, mapp. 15, sub. 3;
- il valore della donazione è stato indicato in £ 45.000.00,00, con dispensa dalla collazione e con la precisazione che la donazione costituiva remunerazione per l'attività svolta dal donatario a favore dei donanti;
- i coniugi e hanno, inoltre, posto in essere donazioni a CP_1 _3 favore di alcuni dei convenuti congiuntamente e, in particolare: I) a far data dal 1996, hanno rinunciato, a beneficio di , CP_3
e al diritto di percepire i canoni di locazione CP_1 Controparte_2 relativi ad alcuni immobili donati (siti alle vie Cilea, COni e Colombo in Quartu Sant'Elena), ai quali avrebbero avuto diritto in quanto usufruttuari, ma altrettanto non hanno fatto a beneficio dell'attore;
8 II) hanno disposto per donazione per quote uguali in favore dei figli
, e della piena e perfetta proprietà CP_3 CP_1 _2 Pt_1 dell'immobile sito in Quartu S.E., distinto al NCEU al foglio 29, mapp 15, sub. d;
III) con atto pubblico a rogito notaio dott. del 9 Persona_1 maggio 1989, n. repertorio 292555, il solo ha trasferito a tutti _8 i figli, riservandosi l'usufrutto vitalizio, la quota ideale di 3/5 della nuda proprietà dell'area edificabile in Quartu S.E., distinta in catasto al foglio 33, mapp. 242; IV) con atto pubblico a rogito notaio del 23 ottobre Persona_2 1984, n. repertorio 100660, i coniugi e hanno trasferito a tutti CP_1 _3 i figli la nuda proprietà del lotto di terreno edificabile in Quartu S.E. distinto alla partita 7921/11029, foglio 7, mapp. 147 sub. a); V) con atto a rogito notaio del 6 ottobre 1988, n. Persona_9 repertorio 26483, i coniugi e , riservandosi l'usufrutto sui 2/6 CP_1 _3 della piena proprietà, hanno trasferito a beneficio di tutti i loro figli la quota indivisa pari a 2/6 della nuda proprietà e i 4/6 della piena proprietà dell'immobile sito in Quartu S.E. costituito da area fabbricabile in via Guerrazzi, distinta al NCEU al foglio 7, mapp. 332. 1.1. Quanto alla successione di deceduta in data 21 ON settembre 2006, ha esposto in fatto quanto segue:
- la successione è regolata da testamento nel quale sono istituiti eredi tutti i figli;
- il patrimonio ereditario è quello risultante dalle dichiarazioni di successione;
- quanto all'utilizzo dei beni ereditari, oltre a quelli già indicati in relazione alla successione di è stato locato dai convenuti senza rendere _8 il conto della gestione anche l'immobile sito in Quartu Sant'Elena, viale COni n. 192 (nella denuncia di successione di , piano ON primo categoria A/2, distinto al N.C.E.U., al foglio 29 mapp. 368 sub 13:
- era socia della Società Gestioni Immobiliari Costruzioni ON s.r.l., al cui capitale sociale concorreva, dopo la morte del coniuge (anch'egli socio), per il 13,3%;
- la società era stata originariamente costituita dai soci , CP_3 CP_1
e al 25% ciascuno, come da atto costitutivo in data _2 Parte_1 24.4.1986, rep n.117287, racc. 5204, notaio Dott. ; Persona_2
- in data 01 luglio 1991 i (figli e) soci della succitata società hanno trasferito (ciascuno in egual misura) ai genitori complessivamente il 20% delle quote sociali (ovvero, il 10% cadauno);
- alla morte di le quote sociali sono state ripartite tra gli _8 eredi in ragione delle rispettive quote di partecipazione all'eredità;
- viceversa, con riguardo alla successione di le quote a ON lei intestate e di cui non ha disposto per legato, sono state intestate ai convenuti , e con esclusione dell'attore; CP_3 CP_1 Controparte_2
- conseguentemente, le quote sociali intestate alla de cuius devono essere ripartite tra gli eredi universali in quote uguali.
1.2 In punto di diritto l'attore ha affermato quanto segue:
- i tre contratti di compravendita, uno a rogito , Persona_1 stipulato in data 26 aprile 1984, n. di repertorio 265423 e n. di raccolta 19628, uno a rogito , stipulato in data 22 dicembre 1982, n. di repertorio Persona_2 106175 e n. di raccolta 4104 e uno a rogito del 22 dicembre Persona_2
9 1982 n. di repertorio 106177 e n. di raccolta 4106, simulano altrettanti contratti di donazione;
- la natura simulata dei contratti si deduce dall'esiguità del corrispettivo indicato e dal fatto che questo sarebbe stato corrisposto prima della stipula degli atti attraverso modalità non precisate;
- le donazione dissimulata in favore di quanto al diritto CP_3 di usufrutto, e ad e , quanto alla nuda proprietà, è CP Controparte_4 nulla per difetto dei requisiti di forma stabiliti dalla legge per questo tipo contrattuale;
- i lavori di ristrutturazione sull'immobile simulatamente alienato ad e , figli di del valore di 350 milioni CP_4 Controparte_5 CP_3 di lire, costituiscono una donazione indiretta, in quanto di essi si sono fatti interamente carico e _8 ON
- costituiscono ugualmente oggetto di donazione indiretta le somme che sono state pagate dai defunti genitori per la realizzazione delle abitazioni di edificate sui terreni loro simulatamente venduti CP_1 Controparte_2 il 22 dicembre 1982;
- la rinuncia dei coniugi e alla riscossione dei canoni di CP_1 _3 locazione degli immobili la cui nuda proprietà era stata in precedenza ceduta ai figli e, segnatamente, di quelli siti in Quartu Sant'Elena alle vie Cilea, Colombo e COni, costituisce una donazione indiretta, come tale affetta da nullità; - in subordine, ove la donazione non fosse ritenuta nulla, delle somme riscosse dagli altri germani deve tenersi conto ai fini della collazione;
- tutte le somme e i beni dei quali i defunti genitori hanno disposto in favore dei coeredi devono essere oggetto di collazione, fatta eccezione per quelli per i quali è stata prevista espressamente la dispensa;
- il testamento di è invalido, in quanto frutto di un ON condizionamento doloso della volontà della testatrice da parte di soggetti terzi o, quanto meno, di errore sui motivi, per il fatto che quest'ultima, nel motivare le disposizioni testamentarie, ha fatto riferimento a comportamenti dello stesso attore che non trovano alcun riscontro nella realtà. Questo vale, in particolare, in relazione all'attribuzione all'attore di condotte impeditive della buona riuscita delle operazioni economiche intraprese dalla famiglia e per il totale disinteresse che questi avrebbe serbato per le condizioni di salute della madre durante la malattia;
- anche nel caso in cui il testamento fosse ritenuto valido, le disposizioni configurerebbero comunque una violazione della disciplina dettata a tutela dei legittimari, in quanto lesive della quota di riserva che la legge riconosce a
Parte_1
- l'assegno n. 3116741018, di importo pari ad € 75.000,00, emesso da in favore di dal conto corrente aperto ON Controparte_2 presso la Banca San Paolo è un atto di disposizione privo di causa, come tale nullo;
in subordine, il contratto deve essere qualificato come donazione e, non di meno, ritenuto nullo per mancanza dei requisiti di forma;
- sulle somme derivanti dagli investimenti effettuati dai coniugi e _3
pari a € 32.336,92 per il contratto 01/65107/19, a € 129.198,12 per CP_1 il contratto 01/65108/20, a € 690.810,64 per il contratto n. 589238VS000, vanta un diritto di credito nei confronti dell'eredità di in _8 quanto la sua quota sulle stesse non gli è mai stata assegnata.
1.3. ha dunque rassegnato le conclusioni di cui meglio alla Parte_1 superiore epigrafe.
10 2. In data 22 dicembre 2016 si sono costituiti in giudizio i convenuti
Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6 CP_7
, e
[...] _8 Controparte_5 Controparte_4 CP_3
i quali hanno esposto quanto segue:
[...]
- in via preliminare, non è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria;
- vi sarebbe, inoltre, un difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'attore non ha proceduto a citare , e CP_14 CP_15 [...]
parti di un diverso contratto di compravendita stipulato con i CP_16 defunti ed Tale contratto è stato stipulato ON _8 nella stessa data di quelli conclusi dai de cuius con e con Controparte_2
e Controparte_1 Controparte_7 _8 CP_6 di cui è stato chiesto l'accertamento in ordine alla natura simulata;
[...]
- in caso di accoglimento di quest'ultima domanda, anche il contratto in favore di e di , e Parte_1 CP_14 CP_15 CP_16 dovrebbe seguire la stessa sorte;
[...]
- la domanda è comunque inammissibile poiché l'attore è incorso nella violazione della disposizione di cui all'art. 564, c.c., che impone l'accettazione beneficiata all'erede che voglia agire in riduzione contro coloro che abbiano ricevuto donazioni dal de cuius e che non rivestano la qualifica di coeredi, laddove, per contro, ha accettato l'eredità dei Parte_1 genitori puramente e semplicemente;
- deve essere rigettata la domanda volta all'accertamento dell'invalidità del testamento di in quanto difettano i presupposti di tale ON fattispecie;
- lo stesso deve affermarsi avuto riguardo alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie formulata dall'attore, che tra i germani è CP_1 quello che ha beneficiato in misura maggiore dei beni di famiglia e delle elargizioni dei genitori;
- ha invece tenuto condotte che hanno pregiudicato il Parte_1 patrimonio di famiglia;
- egli, infatti, ha ostacolato il rilascio del certificato di agibilità al Centro Ricreativo per l'Infanzia, il quale stava per essere ceduto in locazione al Comune di Quartu S. Elena per l'importo mensile di €. 15.000.000. Ad oggi il Centro non è stato locato ad alcuno e versa in cattivo stato di manutenzione;
- lo stesso deve affermarsi con riguardo ad altri beni del patrimonio relitto dai genitori, con grave nocumento per la comunione.
2.2. I convenuti hanno, dunque, formulato le conclusioni di cui alla superiore epigrafe.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti del 16 gennaio 2017 l'attore ha preso posizione sulle allegazioni contenute nella comparsa di risposta formata nell'interesse dei convenuti. Nello specifico, ha affermato che:
- non sussistono i presupposti per l'emanazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio con i congiunti dell'attore, posto che nessuna domanda è stata rivolta, né dall'attore, né dai convenuti, contro costoro;
- non vi è violazione dell'art. 564 c.c., dal momento che l'azione di riduzione è stata esperita nei confronti dei coeredi e, pertanto, l'attore è dispensato dalla necessità di accettare l'eredità con beneficio d'inventario;
11 - non ha percepito alcuna somma con riferimento ai canoni di locazione e le uniche somme effettivamente prese a prestito dai genitori sono state restituite.
- la domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti è infondata, in quanto non è imputabile all'attore la mancata concessione dell'agibilità per il Centro Ricreativo per l'Infanzia;
- nessun illecito è stato commesso in relazione alla mancata vendita dell'immobile sito in viale COni n. 192, in Quartu Sant'Elena;
- sono infondate le domande dei convenuti volte all'accertamento del percepimento, da parte sua, dei canoni di locazione degli immobili siti alla via Guerrazzi, nn. 16 – 18 – 20, in misura superiore alle quote di sua pertinenza;
- ha sempre contribuito, per la sua quota, al pagamento delle spese sui beni comuni.
3.1. I convenuti hanno fatto integrale riferimento a quanto eccepito e dedotto nella comparsa di costituzione e risposta.
3.2. Il Giudice ha concesso alle parti il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla legge.
4. All'udienza del 18 dicembre 2017 il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
4.1. Con la prima memoria depositata in data 17 gennaio 2018 i convenuti hanno confermato le difese svolte in precedenza e hanno eccepito la prescrizione del diritto dell'attore di esperire l'azione di simulazione dei contratti di compravendita di cui al capitolo B.
2.1. dell'atto di citazione.
4.2. Con memoria depositata il 17 gennaio 2018 l'attore ha preso posizione in modo specifico sulle allegazioni e sulle domande proposte dai convenuti e ha contestato i fatti posti a loro fondamento.
5. Con memoria del 16 febbraio 2018, depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l'attore ha contestato le domande proposte dai convenuti, ha evidenziato la genericità di quelle che erano state già inserite nella comparsa di risposta e ha contestato il carattere di novità di quelle proposte per la prima volta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. Ha ritenuto infondata, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con la stessa memoria. Inoltre, ha invocato l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione ad alcune delle domande proposte con l'atto di citazione, posto che i convenuti non avrebbero contestato in maniera chiara e specifica i fatti posti a loro fondamento. Ha, quindi, domandato l'ammissione dei mezzi istruttori.
5.1. Con memoria depositata in pari data i convenuti hanno chiesto l'ammissione dei mezzi di prova.
6. Con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore ha chiesto l'ammissione di prova contraria.
6.1. Con la stessa memoria il convenuto ha chiesto l'ammissione di prova contraria sui fatti oggetto di richiesta di prova da parte dell'attore.
7. Con ordinanza del 13 giugno 2018 sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
8. In data 22 settembre 2021, in seguito al decesso del convenuto CP_1
è stata dichiarata l'interruzione del procedimento.
[...]
8.1. In data 16 dicembre 2021 è deceduto anche e si Controparte_2 sono costituiti in prosecuzione gli eredi.
12 9. Il 23 maggio 2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
9.1. Con le comparse conclusionali del 22 e del 23 luglio 2024 l'attore e i convenuti hanno confermato tutte le domande e le difese svolte in precedenza.
10. La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prove testimoniali.
*** *** ***
11. Il presente procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione sulle questioni aventi carattere pregiudiziale e preliminare di merito rispetto all'azione di riduzione per lesione della legittima e a quelle aventi ad oggetto lo scioglimento delle comunioni ereditarie e di quelle ordinarie.
12. Tanto precisato, con una prima domanda l'attore ha adìto il Tribunale per chiedere l'accertamento della simulazione dei seguenti contratti:
- contratto di compravendita, rogito IO DO , Persona_1 stipulato il 24 aprile 1984, numero di repertorio 265423 e numero di raccolta 19628, con il quale è stato ceduto a l'usufrutto e a CP_3 CP_4 e la nuda proprietà del fabbricato distinto in catasto al foglio Controparte_5 7 mappale 193 sub 1 e 2 e del locale garage distinto in catasto al foglio 7 mappale 357;
- contratto di compravendita, rogito IO DO , del 22 Persona_2 dicembre 1982, numero di repertorio 106175 e numero di raccolta 4104, con il quale sono stati ceduti a l'usufrutto e la nuda proprietà Controparte_2 dell'area edificabile distinta in catasto al foglio 7 mappale 333;
- contratto di compravendita, rogito IO DO , stipulato Persona_2 in data 22 dicembre 1982, numero di repertorio 106177, numero di raccolta 4106, con il quale è stato ceduto a e Controparte_1 Controparte_6 l'usufrutto e a e la nuda proprietà dell'area CP_7 _8 edificabile distinta in catasto al foglio 7 mappale 335. L'attore ha sostenuto che tali contratti sarebbero compravendite simulate che dissimulerebbero delle donazioni e ne ha chiesto l'accertamento. Ha domandato, inoltre, oltre all'accertamento della simulazione, anche la declaratoria di nullità del contratto di donazione del 26 aprile 1984, in quanto sprovvisto dei requisiti formali prescritti dalla legge per questo negozio. 12.1. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione sollevata dai convenuti in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcune parti, da essi ritenute litisconsorti necessari nel giudizio. Infatti, con eccezione sollevata nella comparsa di risposta, i convenuti hanno sostenuto che l'attore avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di , e Ciò in CP_14 CP_15 Controparte_16 quanto tali soggetti avrebbero preso parte al contratto a rogito IO Per_2 n. repertorio 106176, rac. n. 4105 del 22 dicembre 1982, stipulato in pari data rispetto ad altri due contratti per i quali l'attore ha presentato domanda di accertamento della simulazione. L'eccezione è infondata e deve essere rigettata. In primo luogo, occorre evidenziare che l'attore non ha proposto alcuna domanda riguardante il contratto di cui sono parte i soggetti citati. Non sussiste, pertanto, un litisconsorzio necessario nei confronti di questi. In secondo luogo, nessuna domanda a questo riguardo è stata proposta dai convenuti. Peraltro, ove vi fosse stata, l'onere di integrare il contraddittorio sarebbe ricaduto su di loro. L'eccezione deve, quindi, essere rigettata, perché infondata.
13 12.2. Il convenuto ha sollevato anche un'eccezione di inammissibilità per intervenuta prescrizione. Ha ritenuto, infatti, che, tanto la domanda di accertamento della simulazione, quanto quella di accertamento della nullità fossero state proposte oltre il termine decennale di prescrizione previsto dalla legge. L'eccezione è inammissibile. Come rilevato dall'attore nella seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione rientra tra quelle non rilevabili d'ufficio. Come tale, soggiace alla disciplina di cui all'art. 167 c.p.c., in base alla quale tali eccezioni devono essere sollevate dalla parte interessata, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta, depositata nel termine previsto dall'art 166 c.p.c. Nel caso di specie i convenuti hanno eccepito per la prima volta la prescrizione con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Pertanto, rispetto ad essa deve ritenersi maturata la decadenza. 12.3. Con una terza eccezione i convenuti hanno contestato l'ammissibilità della domanda proposta dall'attore in quanto contraria alla disciplina dettata dall'articolo 564 c.c. Hanno ritenuto, infatti, che l'azione di riduzione e di accertamento della natura simulata degli atti di compravendita, in quanto esperita anche nei confronti di soggetti non eredi, avrebbe imposto all'attore di effettuare l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. L'accettazione pura e semplice compiuta da quest'ultimo, invece, comporterebbe l'inammissibilità della domanda proposta. L'eccezione è in parte fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. Occorre osservare, preliminarmente, che l'azione di riduzione, secondo quanto stabilito dagli articoli 553 e seguenti c.c., tutela la posizione del legittimario nei casi in cui gli atti di disposizione posti in essere dal de cuius, per testamento o mediante atti di liberalità compiuti in vita, abbiano pregiudicato i suoi diritti sulla quota di riserva riconosciuta dall'art. 457, comma 3, c.c. L'azione mira, quindi, a ridurre le disposizioni pregiudizievoli in misura tale da reintegrare la quota di legittima. Essa presuppone il compimento di atti dispositivi validi ed efficaci, fonte di pregiudizio per il legittimario. L'esperimento di tale azione, peraltro, secondo quanto previsto dall'art. 564 c.c., è subordinato all'accettazione con beneficio di inventario, se proposta nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di coeredi. La giurisprudenza, tuttavia, ritiene che anche l'azione di simulazione promossa dall'erede nei confronti di soggetti terzi, se proposta in funzione dell'esercizio dell'azione di riduzione, sia sottoposta all'onere di preventiva accettazione beneficiata. Questo vale, in particolare, nei casi in cui l'attore proponga una domanda di simulazione relativa del contratto che assume essere lesivo della sua quota di legittima. La norma citata, invece, non è applicabile al caso in cui l'attore, oltre a domandare l'accertamento della simulazione del negozio, chieda anche la declaratoria di nullità del contratto dissimulato (in questi termini Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2024, n. 8666, la quale ha affermato che “l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius, stipulato (anche o solo) con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta
14 esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario” e che “tale condizione non ricorre soltanto quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto). Nel caso di specie occorre distinguere tra l'azione di accertamento della simulazione proposta in relazione ai contratti del 22 dicembre 1982 e quella relativa al contratto del 26 aprile 1984. In relazione a quest'ultimo, insieme all'azione di simulazione è stata proposta anche una domanda di accertamento della nullità del contratto dissimulato. Pertanto, l'azione di simulazione è stata esercitata al fine di far emergere l'invalidità del negozio e di determinare la riacquisizione alla massa ereditaria dei beni che ne costituivano l'oggetto. Deve, allora, ritenersi applicabile, in questo caso, il principio elaborato dalla giurisprudenza che esclude l'onere della previa accettazione beneficiata. In relazione al contratto del 22 dicembre 1982, stipulato tra _2
e i genitori ed è sufficiente mettere
[...] ON _8 in evidenza che la parte del negozio concluso dai de cuius rivestiva la qualità di coerede. Pertanto, a tale contratto non si applica il principio relativo all'onere di previa accettazione con beneficio di inventario di cui al 564 c.c. Quanto al contratto stipulato il 22 dicembre 1982 dai de cuius con e deve Controparte_1 Controparte_6 _8 Controparte_7 rilevarsene, invece, l'inammissibilità. Occorre premettere che, secondo l'orientamento preferibile della giurisprudenza di legittimità, tale contratto, benché formalmente unico, sottende, invero, due distinti negozi, ciascuno dotato di una propria funzione. Il primo è rappresentato dalla vendita della nuda proprietà. Il secondo consiste nel negozio costitutivo del diritto di usufrutto (Cass. civ., 16 ottobre 2023, n. 28694, relativa a un contratto di compravendita con costituzione di servitù). Pertanto, l'accertamento dell'ammissibilità della domanda di accertamento della simulazione va effettuato distintamente per i due negozi. Quanto al negozio traslativo del diritto di nuda proprietà, stipulato dai de cuius con e deve ritenersi che l'azione di _8 Controparte_7 simulazione sia stata proposta in funzione della riduzione delle disposizioni lesive della legittima. Va considerato, infatti, che l'attore ha agito per la riduzione sia delle disposizioni testamentarie che delle donazioni poste in essere dalla de cuius e lesive della sua quota di riserva. In ON questo caso l'azione è stata proposta in relazione ad un contratto di cui erano parti soggetti non eredi. Pertanto, l'attore era gravato dall'onere dell'accettazione beneficiata. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione al negozio costitutivo del diritto di usufrutto sullo stesso bene, stipulato dai de cuius con e Anche in questo caso l'azione di Controparte_1 Controparte_6 simulazione è strumentale rispetto all'esercizio dell'azione di riduzione. Tenuto conto che l'azione è esercitata anche nei confronti di CP_6
che non riveste la qualità di erede, trova applicazione la disciplina
[...] di cui all'art. 564 c.c.
15 Alla luce delle considerazioni svolte, dato che l'attore ha accettato l'eredità puramente e semplicemente, la domanda di accertamento della simulazione deve ritenersi inammissibile. 12.4. Nel merito, le domande attoree non interessate dall'inammissibilità sono fondate e devono essere accolte. È opportuno, dapprima, svolgere alcune considerazioni in materia di prova nell'azione di simulazione. La disciplina generale in materia è contenuta nell'art. 1417 c.c., secondo il quale la prova della simulazione può essere fornita senza limiti dai terzi e dai creditori delle parti. Queste ultime, invece, soggiacciono al più rigoroso regime probatorio derivante dal combinato disposto degli articoli 1417 e 2722 c.c., che prevede che essa possa essere fornita solo per iscritto. Il regime probatorio da ultimo descritto trova applicazione anche nei confronti degli eredi delle parti, poiché, in qualità di successori universali, subentrano nella medesima posizione che faceva capo al dante causa. Questa regola generale, però, è derogata nei casi in cui l'erede agisca in giudizio per far valere la lesione della sua quota di legittima mediante l'azione di riduzione. Ciò avviene perché, quando l'erede legittimario chiede che venga accertata la natura simulata di un atto posto in essere dal de cuius e lesivo della legittima, egli agisce a tutela di un proprio diritto e riveste la qualità di terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità anche della prova testimoniale e per presunzioni (tra le tante, Cass. civ., 10 febbraio 2017, n. 3653; Cass. civ., 13 giugno 2018, n. 15510; Cass. civ., 7 gennaio 2019, n. 125; Cass. civ., 4 maggio 2023, n. 11659). Nel caso di specie l'attore ha sostenuto che la natura simulata dei contratti sarebbe deducibile da una serie di elementi sintomatici. In particolare, l'esiguo prezzo di vendita, sproporzionato rispetto al valore commerciale degli immobili;
il pagamento del corrispettivo in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, senza specificazione delle modalità dell'adempimento; il fatto che i simulati alienanti si fossero fatti carico degli oneri di urbanizzazione in relazione alle aree vendute. I fatti allegati dall'attore rispetto alla natura simulata dei contratti di compravendita citati non sono stati specificamente contestati dai convenuti. A tale riguardo, si rammenta che l'articolo 115, comma 1, c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre ai fatti provati, anche quelli che non siano stati oggetto di specifica contestazione. La norma, quindi, produce l'effetto di dispensare la parte che abbia allegato un determinato fatto dall'onere di provarlo, se la controparte non lo ha contestato in maniera specifica e circostanziata. Poiché l'attore ha promosso l'azione di simulazione in funzione di quella di riduzione, può giovarsi del più favorevole regime probatorio di cui all'art. 1417 c.c. Peraltro, in ogni caso, non osta all'applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. la previsione di limiti normativi in materia di mezzi di prova. Ne discende l'operatività della norma citata anche nei casi in cui sia previsto che la prova di un contratto debba essere fornita necessariamente per iscritto. Questo è quanto avviene nell'ipotesi dell'articolo 2725 c.c. per i contratti per i quali sia stabilita la forma scritta ad probationem tantum (così Cass. civ., 26 aprile 2023, n. 10941: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente constestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova,
16 non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”). La ragione risiede nel fatto per cui le norme sui limiti di prova, e in particolare quella sulla forma scritta ad probationem, hanno natura disponibile, perché tutelano un interesse proprio della parte alla dimostrazione del fatto (purché si controverta in materia di diritti disponibili). In ciò differiscono dalle norme che prevedono la forma scritta ad substantiam, poste a presidio di interessi di carattere pubblicistico. Pertanto, le parti stesse possono decidere di rinunciare alle garanzie da esse stabilite anche per fatti concludenti e, quindi, tramite la non contestazione del fatto da parte del soggetto gravato da tale onere (Cass. civ. SS.UU., 5 agosto 2020, n. 16723; e a Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19052). I convenuti non hanno contestato il mancato pagamento del prezzo, pattuito quale corrispettivo delle vendite. Pertanto, i fatti allegati dall'attore a questo riguardo devono ritenersi non bisognosi di prova, in quanto trova applicazione l'art. 115 c.p.c. Il mancato pagamento del prezzo è chiaro indice della natura liberale dell'operazione contrattuale posta in essere, con la conseguenza che il contratto di compravendita stipulato in data 22 dicembre 1982 in favore di e Controparte_1 Controparte_6 Controparte_7 _8
nonché quello stipulato in data 24 aprile 1984 in favore di
[...] CP_3
e dissimulano in realtà delle
[...] Controparte_4 Controparte_5 donazioni. Il primo contratto è valido perché reca i requisiti di forma prescritti per la donazione, in quanto stipulato mediante atto pubblico alla presenza di testimoni.
Diversamente deve concludersi con riguardo al secondo contratto. 12.5. L'attore ha domandato, infatti, l'accertamento della nullità del contratto di donazione dissimulata stipulato in data 26 aprile 1984 in favore di e , con il quale è stato al contempo costituito il CP_4 Controparte_5 diritto di usufrutto in favore di sul bene oggetto del contratto. CP_3 Tale nullità deriverebbe dall'assenza dei requisiti di forma che la legge prescrive per i contratti di donazione, con particolare riferimento alla presenza di due testimoni. La domanda è fondata. In merito si rammenta che l'art. 1414, comma 2, c.c. stabilisce che, nelle ipotesi di simulazione relativa, nei rapporti tra le parti si producono gli effetti del contratto dissimulato. Tuttavia, perché questo accada, è necessario che il contratto apparente soddisfi i requisiti di forma e di sostanza che la legge prescrive per il negozio che le parti intendono realmente concludere. Nel caso della donazione, la legge prescrive quale requisito formale la stipulazione per atto pubblico alla presenza di due testimoni. Dal testo del contratto di compravendita prodotto dall'attore, pur redatto nella forma dell'atto pubblico, non risulta la presenza dei due testimoni che l'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 qualifica come requisito
17 essenziale ai fini della validità del negozio. Al contrario, dal testo dell'atto risulta espressamente la loro assenza, quale effetto di un accordo intercorso tra le parti. Pertanto, tale contratto deve essere dichiarato nullo. Per l'effetto, i beni che ne formarono oggetto fanno parte del relictum dell'eredità di _8
[...] 13. Con altra domanda l'attore ha chiesto all'intestato Tribunale l'accertamento di alcune donazioni indirette compiute mediante il finanziamento, da parte dei defunti ed dei ON _8 lavori di edificazione e ristrutturazione dei fabbricati realizzati sugli stessi fondi oggetto dei contratti simulati di cui al punto precedente. In particolare, l'attore ha sostenuto che i defunti genitori avrebbero pagato personalmente la somma di £ 350.000.000,00 per importanti lavori di ampliamento e di miglioria del fabbricato la cui nuda proprietà è stata trasferita ad e CP
con l'atto di compravendita simulata del 24 aprile 1984. Controparte_4 Oltre a questo, avrebbero anche sostenuto i costi per l'edificazione delle abitazioni realizzate sugli altri due fondi oggetto dei contratti del 22 dicembre 1982, uno ceduto al figlio e l'altro, per la nuda proprietà, ai nipoti _2 ed . CP_7 _8
13.1. La domanda, per ciò che concerne l'immobile donato ad e CP
, deve ritenersi assorbita per effetto dell'accertamento della Controparte_4 nullità di cui al punto 12.5. A questo riguardo è il caso di mettere in evidenza che dall'accertamento della nullità del contratto di compravendita dissimulante una donazione di cui al punto precedente discende la riacquisizione degli immobili di cui trattasi nel patrimonio relitto. Quindi, in relazione ai fabbricati simulatamente alienati ad e CP
, i lavori ad essi relativi, anche ove pagati per intero dai de Controparte_4 cuius, sarebbero stati, in ogni caso, effettuati su beni di loro proprietà. 13.2. Quanto alla domanda proposta in relazione al fabbricato edificato sul fondo oggetto del contratto di compravendita in favore di e _8 CP_7
con riserva di usufrutto a vantaggio di e
[...] Controparte_1
deve ritenersi operante l'eccezione di inammissibilità Controparte_6 ex art. 564 c.c. Come per la domanda di accertamento della simulazione, deve ritenersi che l'accertamento della donazione indiretta sia stato domandato in funzione dell'azione di riduzione proposta dall'attore. Pertanto, la mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario rende la domanda inammissibile, in quanto avente ad oggetto un contratto concluso anche da soggetti non eredi. 13.3. Per quanto attiene ai beni oggetto di donazione dissimulata in favore di anche in questo caso l'edificazione dell'abitazione sul Controparte_2 terreno donato a spese del defunto genitore non è stato oggetto di contestazione specifica, con conseguente applicabilità dell'art. 115 c.p.c. L'assunto trova peraltro conforto nelle dichiarazioni rese dei testimoni sentiti sul punto. In particolare, il teste , escusso all'udienza del 16 ottobre Testimone_1 2018, ha dichiarato: “Io ero un impresario edile e ho realizzato il grezzo, ossia la struttura portante senza tramezzi con i solai delle due abitazioni di
e di su incarico di a me Controparte_2 Controparte_1 _8 ha pagato tutto . Il teste , all'udienza del 23 _8 Testimone_2
18 ottobre 2018 ha dichiarato: “Io ero un rappresentante di materiali edili e ho fatto da tramite con i fornitori per alcune forniture edili negli anni inerenti alla lottizzazione per conto del sig. non ricordo gli importi, _8 ma le relative fatture emesse dai fornitori venivano saldate da _8
”. Il teste all'udienza del 6 novembre 2018, nel
[...] Testimone_3 rispondere alla domanda relativa all'affidamento ad un'impresa terza dei lavori di costruzione delle abitazioni di e di ed Controparte_2 CP_7
ha affermato: “Non è vero, i lavori li ha fatti l'impresa di _8
ma non ricordo il nome dell'impresa”. Del pari, il teste _8
dopo aver affermato di aver lavorato per tanti anni Testimone_4 nell'impresa di , e nel rispondere alla _8 _2 Parte_1 domanda relativa al pagamento dei materiali per l'edificazione delle case di e di e ha affermato: “Posso Controparte_2 _8 Controparte_7 dire che mi aveva detto di aver pagato tutto (lavori e _8 materiali) per la costruzione della casa di Controparte_1 [...]
, in via Guerrazzi. (…) Io al tempo ero dipendente _2 Parte_1 di persona fisica, come muratore, e lavoravo anche io alla _8 costruzione delle case di cui ho detto”. Pertanto, deve ritenersi che i costi di realizzazione del fabbricato costruito sul fondo oggetto del contratto simulato siano stati sostenuti interamente da e Il pagamento di queste somme ha _8 ON configurato, pertanto, una donazione indiretta in favore di Controparte_2 13.4. Tanto premesso, occorre valutare se la donazione indiretta abbia avuto ad oggetto il denaro impiegato dai de cuius per il pagamento dei lavori di realizzazione degli immobili o gli stessi fabbricati realizzati. Questione che acquista particolare rilievo nella prospettiva della collazione domandata dall'attore, posto che, in relazione a questo istituto, gli articoli 746 e 751 c.c. dettano criteri diversi per i beni immobili e per il denaro. Dalla prospettazione di parte attrice, non specificamente contestata, risulta che i de cuius avessero provveduto a sostenere i costi per l'edificazione delle abitazioni. A tale proposito occorre porre attenzione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il discrimine tra donazione indiretta di bene immobile e donazione diretta di denaro risiede nello scopo concretamente perseguito dalle parti. Pertanto, ai fini dell'accertamento di una donazione indiretta, dovrà aversi riguardo alla comune intenzione del donante e del donatario. Ciò significa che, nel caso in cui la donazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro e questa sia stata successivamente impiegata dal donatario per l'acquisto di un immobile, si avrà una donazione diretta della somma corrisposta. Nell'ipotesi in cui, invece, il denaro abbia costituito mero strumento per la realizzazione di un'operazione economica più complessa, consistente nell'acquisto della proprietà del bene immobile, si avrà donazione indiretta del bene stesso. Sul punto, i giudici di legittimità hanno, infatti, avuto modo di chiarire da tempo che: “Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere
19 che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” (Cass. civ. Sez. Un., 5 agosto 1992, n. 9282). L'applicazione di questo principio al caso di specie consente di ritenere che l'oggetto della donazione sia stato in entrambi i casi il fabbricato realizzato sui fondi. Infatti, il pagamento integrale dei lavori da parte dei defunti coniugi e è stato effettuato allo scopo di far acquistare _3 CP_1 la proprietà sugli stessi ai proprietari del terreno interessato dalle edificazioni. Non si è trattato di donazione diretta di denaro, ma di donazione dell'immobile. Pertanto, ai fini della collazione, laddove fatta per imputazione, occorrerà tenere conto del valore dei beni immobili donati al tempo dell'apertura della successione, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 747 c.c.
14. Con un'ulteriore domanda l'attore ha chiesto l'accertamento della donazione effettuata dai defunti genitori in favore dei fratelli , CP_3 e e realizzata mediante la cessione del diritto di CP_1 Controparte_2 percepire il canone di locazione in relazione ad una serie di immobili la cui nuda proprietà era stata donata in favore dei figli stessi, ma sui quali i donanti si erano riservati il diritto di usufrutto. L'attore, a tale riguardo, ha fatto riferimento agli immobili siti alle vie Cilea, Colombo e COni, oggetto di donazione in favore dei convenuti, quanto alla nuda proprietà. L'attore ha domandato, altresì, l'accertamento della nullità di queste donazioni. In subordine, ha chiesto che delle somme riscosse si tenga conto ai fini della collazione. Anche in relazione a questa domanda, non vi è stata contestazione dei convenuti. Tuttavia, la genericità con la quale è stata formulata la domanda non ha consentito, nemmeno all'esito dell'istruttoria svolta, di determinare con certezza l'ammontare della affermata donazione. In particolare, non sono stati forniti elementi dai quali desumere l'esatto periodo in relazione al quale sarebbe avvenuta la cessione del diritto di percepire i canoni di locazione, né, tanto meno, l'importo dei canoni stessi. Pertanto, non avendo l'attore assolto all'onere di individuare con esattezza l'oggetto della donazione, la domanda non può trovare accoglimento.
15. Con ulteriore distinta domanda l'attore ha chiesto al Tribunale di ordinare ai convenuti il rendimento dei conti delle attività gestorie poste in essere su alcuni beni facenti parte delle comunioni ereditarie e di quelle ordinarie, nonché sui fondi di investimento e sui conti correnti intestati ai de cuius. Quanto alle comunioni ereditarie e ordinarie, l'attore nell'atto introduttivo del giudizio ha indicato una serie di beni immobili che, a far data dalla morte di sarebbero stati concessi in locazione a terzi da _8 _3
e, dopo la morte di quest'ultima, dai figli , e
[...] _2 CP_1 CP_3
[...] Per quanto attiene ai fondi di investimento e ai contratti di deposito e conto corrente, ha fatto riferimento nell'atto di citazione ai contratti di gestione di patrimoni nn. 01/65107/19 e 01/65108/20, stipulati da e _8 con la RA (ora ); al contratto di conto ON CP_17 corrente n. 1000/1669, intestato a presso la banca San Paolo;
ON al contratto di investimento n. 589238VS000, stipulato da entrambi i de cuius con la SanPaolo Invest Sim S.p.a.; al conto corrente postale aperto da
20 presso Poste Italiane s.p.a., n. 65041246; al conto corrente ON intestato a rispetto al quale non è stato specificato, però, quale _8 fosse l'istituto di credito. La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. 15.1. Va premesso che la disciplina dettata dall'art. 723 c.c. colloca l'istituto del rendimento dei conti in un momento cronologicamente antecedente all'avvio delle operazioni divisionali. La sua funzione è, infatti, di individuare le ragioni di debito e di credito sorte tra i coeredi, anche ai fini della formazione delle porzioni in sede divisionale. Tale operazione è necessaria nei casi in cui alcuni soltanto dei coeredi abbiano avuto la disponibilità materiale di alcuni o di tutti i beni facenti parte della massa ereditaria ed abbiano provveduto alla loro gestione nel tempo intercorrente tra l'apertura della successione e la divisione della comunione. L'amministrazione o il godimento dei beni ereditari da parte del singolo coerede fa sorgere, dunque, il diritto degli altri ad avere il rendiconto della sua gestione. 15.2. Ciò premesso, quanto ai beni immobili gestiti dai convenuti, l'attore ha prodotto alcuni dei contratti di locazione degli immobili indicati nell'atto di citazione. Si tratta, segnatamente:
- del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile qualificato come locale artigianale, sito alla via Cilea n. 45/47 in Quartu Sant'Elena, stipulato tra e l'Autocarrozzeria Musiu di CO OG e RO Controparte_2 LA s.n.c., della durata di sei anni, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 19 maggio 2008;
- del contratto di locazione ad uso commerciale, avente ad oggetto il locale sito in via Tasso nn. 19-21 a Cagliari, stipulato da in nome ON e per conto dei figli e con il Pt_1 CP_1 CP_3 Controparte_2 circolo privato Gnarlys Cabana, in data 31 ottobre 1996;
- del contratto di locazione avente ad oggetto il locale sito in Cagliari, alla via Costa n. 1, angolo via Pais, ai numeri 7-9-11-13, stipulato tra _8 e in qualità di locatori e l'impresa Euroestetica di
[...] ON PI CI in data 9 luglio 2002;
- del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito alla via Tasso in Cagliari, senza numero civico, distinto al catasto al foglio 19, mappale 1897, stipulato tra in nome e per conto dei suoi figli , ON CP_3
e e in data 21 febbraio Pt_1 CP_1 Controparte_2 Persona_6 2000;
- del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito alla via Colombo in Quartu Sant'Elena, nn. 36-38, stipulato da in CP_3 qualità di usufruttuaria del bene e , in data 10 maggio 1998; Persona_5
- del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito alla via Cilea in Quartu Sant'Elena, n. 51/a, stipulato da anche in nome e ON per conto dei figli , e e CP_3 CP_1 _2 Parte_1 Per_10
in data 4 agosto 2006.
[...] 15.3. La disponibilità e la gestione dei suddetti beni da parte di CP_3 e di e (e, dopo la morte di questi ultimi,
[...] _2 Controparte_1 dei loro eredi) in seguito alla morte dei genitori non è stata contestata dai convenuti. Ad ogni modo, in relazione alla maggior parte di essi l'attore ha fornito la prova (o, quanto meno, un principio di prova) della loro gestione da parte di alcuni tra i convenuti.
21 Si afferma, pertanto, quanto segue. Quanto all'immobile sito alla via Cilea n. 45/47, nel contratto di locazione prodotto dall'attore, lo stesso aveva dato conto della Controparte_2 contitolarità del diritto di proprietà sul bene in capo ai fratelli , CP_3
e Il bene, infatti, rientra tra quelli ricavati dal fabbricato _2 Pt_1 donato dai de cuius ai figli con il contratto del 16 gennaio 1975. Deve disporsi, pertanto, il rendimento del conto sulla gestione del bene da parte degli eredi di Controparte_2 Per quanto attiene all'immobile sito alla via Tasso, nn. 19-21, oggetto di comunione ordinaria tra l'attore e alcuni dei convenuti, si dispone il rendimento del conto della sua gestione a carico di questi ultimi, anche in considerazione della produzione di una quietanza di pagamento del canone di locazione del relativo contratto in favore dei “germani , sottoscritta CP_1 da CP_3 Del pari, deve disporsi il rendimento del conto a carico di CP_3 in relazione al fabbricato di cui alla via Costa n.1, angolo via Pais nn. 7-9-11- 13. In questo caso è stata prodotta una quietanza di pagamento rilasciata al conduttore direttamente da in data successiva all'apertura CP_3 della successione di ON
In relazione all'immobile sito in via Tasso a Cagliari e distinto al catasto al foglio 29, mappale 1897, se ne deve disporre il rendimento del conto a carico dei convenuti. Per quanto concerne, invece, l'immobile sito in Quartu Sant'Elena alla via Colombo nn. 36 – 38, non deve essere disposto alcun rendimento del conto. Il contratto al quale l'attore si riferisce nell'atto di citazione è stato stipulato da con la sig.ra . Il suo oggetto è CP_3 Persona_5 effettivamente l'immobile sito alla via Colombo nn. 36 e 38, distinto al catasto al foglio 29, mappale 3288, sub. 1 (in precedenza, foglio 29, mappale 15, sub. 1). Il bene è divenuto di proprietà esclusiva di a CP_3 seguito della donazione effettuata dai de cuius in suo favore con il contratto stipulato in data 1° luglio 1982 a rogito dott. . Pertanto, Persona_1 erroneamente l'attore ha ritenuto che oggetto del contratto fosse l'immobile distinto al NCEU al foglio 29, mappale 15, sub. 66 (quest'ultimo, effettivamente parte, per la quota di ½ ciascuno, del relictum dei genitori). Ne consegue che, dato che l'oggetto del contratto è un bene di proprietà esclusiva di uno dei convenuti e che, pertanto, non fa parte né della massa ereditaria di né di quella di in relazione ad esso non può _8 ON essere disposto alcun rendimento dei conti. Quanto all'immobile sito in Quartu Sant'Elena alla via Cilea n. 51/a, oggetto del contratto di locazione con e, dopo la morte di Persona_10 questi, con la figlia , deve essere disposto il rendimento del CP_18 conto a carico di Le lettere indirizzate dalla sig.ra Controparte_1 CP_18 ai germani nelle quali si fa riferimento al pagamento dei canoni di CP_1 locazione alla persona di quanto meno fino al gennaio Controparte_1 2009, devono ritenersi prova sufficiente a ritenere che dopo la morte di questi abbia provveduto alla riscossione dei canoni. Pertanto, ON deve disporsi a carico di il rendimento del conto sulla Controparte_1 gestione del bene. Nell'atto di citazione l'attore ha fatto riferimento, inoltre, all'immobile sito in viale COni n. 192 a Quartu Sant'Elena ed ha affermato che esso è stato concesso in locazione a terzi dopo la morte di Del pari, ha ON
22 affermato che gli immobili siti alla via San Giovanni a Cagliari sarebbero stati concessi in locazione e i relativi canoni sarebbero stati incassati da CP_1
Rispetto a tali beni non è stata fornita la prova documentale della
[...] loro concessione in locazione, né sono state prodotte, tanto meno, le quietanze relative al pagamento dei canoni da parte dei conduttori. Ciò non di meno, considerata la mancata contestazione da parte dei convenuti delle circostanze allegate, l'attore deve ritenersi dispensato dall'onere della prova. Pertanto, deve essere ordinato il rendimento dei conti anche in relazione agli immobili siti in Cagliari alla via San Giovanni e di quello sito in Quartu Sant'Elena al viale COni n. 192. In conclusione, deve essere disposto, pertanto, il rendimento dei conti a carico dei convenuti in relazione ai beni indicati, fatta eccezione per quello di proprietà esclusiva di sito alla via Colombo, nn. 36 - 38. CP_3 Il rendimento dei conti dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 263, comma 1, c.p.c. 15.4. Quanto ai contratti di investimento, di deposito e di conto corrente si osserva quanto segue. Per ciò che pertiene ai contratti di gestione di patrimoni stipulati con la AS, l'attore ha affermato nell'atto di citazione che le somme originariamente investite dai de cuius sono state liquidate a seguito di richiesta di e che quelle risultanti, pari a complessivi € ON 161.535,04, sono state accreditate sul conto corrente n. 1000/1669, aperto dalla stessa presso la Banca San Paolo. _3 L'attore non ha, tuttavia, fornito prova di tali accrediti sul conto della de cuius. La domanda di rendiconto relativa alla gestione di dette somme da parte di rivolta dall'attore nei confronti dei convenuti, non può ON comunque trovare accoglimento. La ragione risiede nel fatto che l'obbligo di rendimento del conto graverebbe su tutti gli eredi della defunta, compreso l'attore, posto che non vi è alcun elemento che possa portare a ritenere che i coeredi convenuti abbiano assunto un ruolo nella gestione di dette somme. Del pari, per quanto attiene al saldo finale del conto, pari ad € 3.537,32, l'attore non ha fornito elementi che consentano di ritenere che tali somme siano entrate nella disponibilità di qualcuno dei convenuti. Rispetto, invece, alle operazioni relative al contratto di investimento n. 589238VS000, stipulato da entrambi i de cuius con la SanPaolo Invest Sim S.p.a, dai documenti prodotti è emerso che aveva ottenuto ON poco prima della sua morte (in data 23 settembre 2006) il rimborso delle somme risultanti dall'investimento originariamente effettuato con il coniuge, con distinti accrediti sul conto corrente n. 65041246 di importo pari a 60.950,58 euro, 148.504,16 euro, 229.635,83 euro e 259.778,45 euro.
È altresì emerso che appena due giorni dopo, in data 25 settembre 2006, ella le aveva trasferite mediante bonifico di importo pari a 701.000,00 euro a
Controparte_1 Tali somme, come si vedrà meglio oltre, dovranno essere restituite alla massa per la parte di pertinenza della successione di e con la _8 precisazione che, con riguardo alla successione di restano ON ferme le disposizioni contenute nel testamento con riguardo alla devoluzione ai soli figli , e dei beni mobili, comprese CP_3 CP_1 Controparte_2 dunque le somme di denaro.
23 In relazione poi al saldo finale, pari ad € 519,97, non sono stati forniti elementi che consentano di ritenere che di tali somme abbiano avuto disponibilità gli odierni convenuti. Per ciò che concerne, invece, il conto corrente intestato a _8 al quale l'attore ha fatto riferimento nell'atto di citazione, dalla documentazione in atti non emergono elementi sufficienti né per l'individuazione di tale conto corrente, né, tanto meno, per ritenere che le somme presenti in esso siano state gestite ed utilizzate dai convenuti dopo la morte del de cuius. Pertanto, quanto alle operazioni che hanno interessato i conti correnti della dopo la sua morte, tenuto conto che presupposto fondamentale per _3 l'esercizio dell'azione di rendimento del conto è che i soggetti chiamati al suo compimento abbiano avuto la disponibilità e la gestione dei beni che dovrebbero costituirne oggetto, deve concludersi per il rigetto della domanda. L'attore, infatti, non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere che le somme residue presenti sui conti alla data del 21 settembre 2006 siano entrate nella disponibilità dei convenuti. 16. Per quanto attiene alla successione di l'attore ha ON domandato, in via principale, l'accertamento dell'invalidità del testamento da questa redatto. L'attore ha fondato la domanda di annullamento sul rilievo che le dichiarazioni in esso contenute, e poste a giustificazione del minor valore delle attribuzioni a titolo particolare effettuate a suo vantaggio, facessero riferimento a fatti non veritieri. Ha, quindi, ritenuto che il testamento redatto dalla defunta madre fosse il frutto di un errore di fatto (errore sui motivi) o del comportamento doloso di soggetti terzi, che avrebbe condizionato la volontà della testatrice. 16.1. La domanda è infondata e non può essere accolta. I fatti allegati dall'attore non sono stati supportati da alcun elemento di prova. In relazione all'applicabilità del principio di non contestazione nel caso di specie si afferma quanto segue. L'art. 115 c.p.c. rende non necessaria la prova di fatti non specificamente contestati dalla controparte. A questo riguardo, occorre considerare, però, che ad essere non bisognevoli di prova sono i fatti, ma non la loro qualificazione giuridica (Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2844). Ne consegue che il giudice può dirsi vincolato a quanto affermato da una parte e non contestato dall'altra, ma è rimessa a lui l'attribuzione a tali fatti della corrispondente veste giuridica. Nel caso di specie, rispetto al dolo che l'attore ritiene che sia stato esercitato nei confronti della testatrice, non è stato allegato alcun fatto rilevante. Non vi sono state allegazioni che, quindi, permettano di valutare se vi siano state condotte suscettibili di incidere sul processo di formazione della volontà della testatrice e che possano avere assunto rilevanza ai sensi dell'art. 624 c.c. Altrettanto dicasi in ordine al presunto errore nel quale sarebbe incorsa la testatrice. L'errore, infatti, non è un fatto, ma un istituto giuridico per la cui applicazione è necessaria la prova, anche presuntiva, del fatto che la disposizione è stata fondata su accadimenti percepiti dal testatore in modo difforme dalla realtà. Tale travisamento deve poter essere riconducibile ad un vizio rappresentativo del testatore. Esso, inoltre, deve cadere sull'obiettività
24 del fatto, non sulla valutazione che di esso dia il soggetto. È, quindi, necessaria la prova che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero o diverso dal vero, in modo che se ne debba dedurre che, se il fatto fosse stato percepito e conosciuto nella sua verità, quella disposizione non sarebbe stata fatta (Cass. civ. n. 1290/1963). In altri termini, l'attore avrebbe dovuto allegare e provare delle circostanze fattuali dalle quali fosse possibile desumere l'errore percettivo della de cuius, quali la contribuzione positiva da parte dell'attore agli affari di famiglia e in particolare, alla realizzazione del Centro per l'Infanzia menzionato Parte_2 dalla testatrice, vicenda che, come è ampiamente emerso in causa, era stata effettivamente fonte di dissidi familiari che avevano visto contrapposto l'attore contro la madre e i fratelli. Né l'attore ha provato di avere prestato assistenza alla madre, altra ragione indicata dalla testatrice a fondamento delle disposizioni di ultima volontà (in tal senso v. testamento nella parte in cui aggiunge: “Inoltre in precedenza, quando ero in salute prestava una minima assistenza e durante la mia grave malattia mio figlio non mi Pt_1 ha prestato alcuna assistenza, a differenza degli altri tre figli”). La mancanza di elementi in questo senso non permette di dare ai fatti allegati la qualificazione giuridica invocata. 17. L'attore ha, poi, domandato l'accertamento della nullità dell'atto di trasferimento della somma di € 75.000,00, a suo dire effettuato da _3
in favore del figlio
[...] Controparte_2 Ha, infatti, sostenuto che tale atto di trasferimento sarebbe privo di causa e, come tale, nullo per difetto di uno degli elementi essenziali del contratto. In subordine, ha sostenuto che, ove si volesse attribuire ad esso una causa liberale, sarebbe comunque nullo per difetto delle forme prescritte dalla legge per questo tipo di contratti. La domanda è fondata e deve essere accolta. Occorre premettere che la cessione di una somma di denaro da un soggetto ad un altro, se non sorretta da altra causa giustificativa, può assumere la qualificazione di atto di liberalità se vi siano elementi che consentano di ritenere sussistente l'animus donandi. A questo riguardo, deve, quindi, sussistere la prova che il soggetto autore dell'atto di disposizione fosse mosso unicamente dallo scopo di arricchire il beneficiario (Cass. civ., sez. VI, 22 settembre 2021, n. 25684). In relazione all'assegno di € 75.000,00 emesso da in data ON 19 settembre 2006, le circostanze di fatto allegate dall'attore non sono state contestate dai convenuti. È stata comunque prodotta documentalmente la prova dell'operazione bancaria, ma non quella dell'identità del beneficiario, indicato dall'attore nella persona di La non contestazione sul punto consente, Controparte_2 comunque, di ritenere non bisognosa di prova tale ultima circostanza fattuale. Quanto alla qualificazione giuridica dell'atto, sussistono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che consentono di attribuire ad esso (o, comunque, all'accordo del quale esso costituisce momento attuativo) una funzione donativa (in accordo con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ritiene che la causa liberale di un negozio possa essere provata anche mediante presunzioni;
ex multis, Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2019, n. 19400; Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2024, n. 19230). Un primo elemento presuntivo è costituito dal rapporto parentale intercorrente tra il soggetto autore della donazione e il beneficiario, rispettivamente madre e figlio. In secondo luogo,
25 il breve tempo intercorso tra il compimento dell'atto dispositivo e la morte della dante causa depongono nel senso della realizzazione di un'attribuzione patrimoniale finalizzata ad assicurare ad uno dei legittimari la disponibilità esclusiva di sostanze che, altrimenti, sarebbero confluite nella massa ereditaria (l'atto è stato compiuto solo due giorni prima del decesso della
). Inoltre, non è emerso dagli atti alcun elemento che possa consentire _3 di ritenere che tra le parti intercorressero rapporti giuridici di natura diversa, tali da poter giustificare altrimenti l'attribuzione. Tenuto conto di tali elementi, all'atto deve essere riconosciuta la natura di donazione diretta. La qualificazione come donazione diretta discende dal fatto che, diversamente da quanto accade nei casi di donazione indiretta, le parti non hanno fatto ricorso ad uno schema negoziale diverso da quello di cui all'art. 769 c.c. per realizzare una funzione liberale. Al contrario, può ritenersi che l'emissione dell'assegno abbia rappresentato la fase esecutiva di un contratto sottostante intercorso in precedenza tra le parti e avente la natura di donazione (sul punto, Cass. civ., Sez. Un., 27 luglio 2017, n. 18725). 17.1. Tanto premesso, deve rilevarsi la nullità dell'atto compiuto. Dalla natura di donazione diretta discende l'applicabilità della disciplina sulle forme prescritte dalla legge a pena di invalidità del negozio. Si tratta, segnatamente, di quelle relative alla forma dell'atto pubblico e alla presenza di due testimoni. Nel caso di specie tali forme non sono state rispettate dalle parti. Deve essere dichiarata, perciò, la nullità dell'atto, con la conseguenza che le somme che ne hanno costituito l'oggetto fanno parte della massa ereditaria di ON 17.2. Le considerazioni svolte devono ritenersi valide anche per l'assegno emesso dalla stessa in favore del figlio in ON Controparte_1 data 15 settembre 2006, per un importo di € 701.000,00. La prova dell'identità del beneficiario di tale atto dispositivo è stata assunta nel corso del giudizio, in seguito all'adempimento da parte di Poste Italiane s.p.a. dell'ordine di esibizione emesso con l'ordinanza del 14 marzo 2023. Anche in questo caso gli elementi presuntivi esposti in precedenza consentono di attribuire al pagamento la natura di atto esecutivo di un contratto di donazione. La mancanza delle forme prescritte dalla legge per il compimento della donazione comporta che anche di quest'atto debba essere rilevata la nullità. Inoltre, anche in questo caso, dall'accertamento della nullità della donazione discende l'appartenenza delle somme di denaro alla massa ereditaria. Va rilevato, tuttavia, che le somme impiegate per l'emissione dell'assegno derivavano, per la maggior parte (€ 690.810,64), dai contratti di investimento che ed avevano stipulato con la SanPaolo ON _8 Invest SIM s.p.a. nel 2000. La prova della provenienza di tali somme è stata fornita dall'attore mediante la produzione della documentazione relativa alla liquidazione del contratto di investimento n. 589238VS000. Dal documento formato dalla SanPaolo Invest SIM s.p.a. (all. 34) risulta, infatti, che le somme disinvestite, pari a € 690.810,64, sono state accreditate sul conto Banco Posta n. 65041246, intestato a ON Tali somme, pertanto, per la quota di 1/2, erano di proprietà di _8 e, come tali, devono ritenersi confluite nella sua massa ereditaria.
[...]
26 Ne consegue che il denaro impiegato da per il ON compimento dell'atto di disposizione mediante l'emissione dell'assegno deve ritenersi parte del patrimonio ereditario di nella misura di € _8 345.405,32 (1/2 della complessiva somma di € 690.810,64, disinvestita dalla
). I restanti € 355.595,00 sono riconducibili alla successione di _3
ON 18. L'attore ha domandato, inoltre, l'accertamento del fatto che le quote della Gestioni Immobiliari Costruzioni s.r.l. intestate alla madre _3
nella misura del 10% del capitale sociale, dopo la morte di questa
[...] sarebbero state spartite tra i fratelli , e , con _2 CP_1 CP_3 conseguente lesione dei suoi diritti su di esse. Infatti, le quote della società, diversamente dagli altri beni mobili della de cuius, non sarebbero state oggetto di legato in favore dei convenuti. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Occorre premettere che, quanto alla natura giuridica, le quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata sono qualificate dalla giurisprudenza quali beni mobili (Cass. civ., 12 dicembre 1986, n. 7409; Cass. civ., 26 maggio 2000, n. 6957; Cass. civ., 21 ottobre 2009, n. 22361; Cass. civ., 18 agosto 2017, n. 20170). Dalla documentazione prodotta dall'attore, rappresentata, in particolare, dal libro dei soci della stessa società risulta che, in data 11 agosto 2007, a seguito della morte di le quote ad essa intestate sono state ON volturate da alcuni dei soci in favore degli “eredi . Tra ON questi, sono stati indicati soltanto , e con CP_3 _2 Controparte_1 esclusione di Pt_1 Va messo in evidenza, tuttavia, che tramite testamento la de cuius ha attribuito a titolo particolare, in favore dei figli , e CP_3 _2 CP_1 di tutti i beni mobili di sua proprietà. Tenuto conto del fatto che alle quote societarie delle s.r.l. occorre riconoscere la natura di bene mobile, deve concludersi nel senso che la titolarità di queste quote è stata trasferita a
, e per via testamentaria. CP_3 CP_1 Controparte_2 Ne consegue che l'atto con il quale i convenuti hanno provveduto all'intestazione in loro favore delle quote che prima appartenevano alla _3 ha costituito mera esecuzione del legato disposto in loro favore. Pertanto, la domanda dell'attore, volta all'accertamento della permanenza delle quote nella comunione ereditaria di è infondata e, come ON tale, deve essere rigettata. 19. Con un'ulteriore domanda l'attore ha domandato l'accertamento della disponibilità, da parte di e dei figli e CP_3 CP CP_4
, fin dalla morte di dei quadri, dei preziosi e degli
[...] ON arredi che si trovavano all'interno dell'abitazione di e di ON
Tale immobile è stato oggetto di donazione proprio in favore _8 di e , con costituzione del diritto di usufrutto a CP Controparte_4 beneficio di con l'atto a rogito dott. del 26 aprile CP_3 Per_1 1984, n. repertorio 265423. Le testimonianze assunte nel corso del giudizio non hanno condotto alla prova delle circostanze di fatto dedotte. Di più, la prova assunta non ha consentito neanche l'esatta individuazione dei beni oggetto della domanda. La mancanza di elementi di prova in relazione a questi fatti non consente l'accoglimento della domanda.
27 20. Nella comparsa di costituzione e risposta i convenuti hanno proposto alcune domande in via riconvenzionale, che hanno poi ribadito in sede di precisazione delle conclusioni.
21. Con una prima domanda riconvenzionale i convenuti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità da fatto illecito commesso nei loro confronti da Tale fatto, secondo i convenuti, sarebbe Parte_1 consistito nell'opposizione fatta dall'attore al perfezionamento della lottizzazione Campus – Caria a Quartu Sant'Elena e, in particolare, al rilascio dell'agibilità per l'immobile destinato a Centro Ricreativo per l'Infanzia. Dal comportamento dell'attore sarebbero derivati ingenti danni per i convenuti, stimabili in almeno € 800.000,00, derivanti dalla mancata percezione del canone di locazione, dal decadimento del bene e dall'impossibilità di edificare il lotto residuo. La domanda è infondata e non può essere accolta. Sul punto è sufficiente evidenziare che i convenuti non hanno prodotto alcuna prova dei fatti affermati, oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore. Non risulta allegato, né tanto meno provato, in maniera sufficientemente chiara nella sua materialità, il comportamento illecito attribuito all'attore, al quale è stato genericamente imputato di essersi 'opposto al perfezionamento della lottizzazione' sita nella via Guerrazzi e, soprattutto, la sua relazione causale con l'effettivo mancato perfezionamento della lottizzazione. Del pari, non è stato in alcun modo provato il danno subìto dagli attori. I capi di prova formulati sul punto, stante la loro genericità, non avrebbero anche se ammessi consentito di affermare, al di là della mancata collaborazione al perfezionamento del progetto, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità da fatto illecito in capo a Pt_1
[...] Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata. 22. I convenuti hanno, poi, domandato in via riconvenzionale l'accertamento del mancato consenso di alla vendita Parte_1 dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena alla via COni n. 192 e, per l'effetto, la sua condanna al risarcimento dei danni. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Si evidenzia, in primo luogo, che i convenuti non hanno specificato quali sarebbero i profili di illiceità della condotta tenuta dall'attore, considerato che il rifiuto di procedere alla vendita di un bene comune costituisce legittimo esercizio dei diritti che la legge riconosce al singolo comunista. L'articolo 1108, comma 3, c.c. prevede, infatti, che l'alienazione del bene, in quanto atto di straordinaria amministrazione, possa essere compiuta solo con il consenso di tutti i comproprietari. Da quanto affermato deriva che l'eventuale rifiuto opposto da Pt_1 alla vendita non può sorreggere di per sé solo una pretesa risarcitoria
[...] in assenza di elementi tali da connotare in termini di illiceità la sua condotta. Anche in questo caso, comunque, i fatti allegati (e contestati dalla controparte) non sono stati provati. Pertanto, la domanda deve essere rigettata. 23. Con distinta domanda i convenuti hanno chiesto l'accertamento della mancata contribuzione dell'attore al pagamento delle spese condominiali in relazione ad alcuni immobili ubicati in Cagliari, via San Giovanni, via Costa e via Tasso, e in Quartu Sant'Elena, via Colombo e via COni.
28 La domanda verrà complessivamente decisa successivamente alla presentazione del rendiconto da parte dei convenuti come da precedente espositiva. 24. I convenuti, con un'ulteriore domanda riconvenzionale, hanno chiesto l'accertamento dell'incasso, da parte di delle somme dovute Parte_1 a dalla IG e di quelle relative ai canoni di ON Pt_4 locazione degli immobili siti alla via Guerrazzi in Quartu Sant'Elena, ai numeri 16, 18 e 20. Con riguardo alla prima domanda, di cui non è stata fornita prova documentale, è stata esperita prova testimoniale sul seguente capo di prova:
“Vero che dopo il decesso della madre, ha incassato Parte_1 integralmente le somme dovute dal alla sig.ra Controparte_19 conduttrice dell'immobile ubicato nella via Guerrazzi e da _20 quest'ultima dovute alla sig.ra per un importo complessivo ON di € 6.000,00”. Nessuno dei testi citati ha confermato la circostanza che pertanto è rimasta sfornita di prova. Quanto all'immobile sito in via Guerrazzi 18, attualmente occupato dal sig. non è stato provato che l'attore percepisca canoni in _21 misura superiore alla quota di sua spettanza, poiché la circostanza non è stata confermata da nessuno dei testi sentiti sul punto. Quanto invece all'immobile sito in via Guerrazzi 20 la sig. _22
, attuale conduttrice, sentita all'udienza del 16 ottobre 2018 ha
[...] confermato di versare per intero il canone di locazione all'attore Pt_1
pur ammettendo di non essere in regola con i pagamenti.
[...] I convenuti, tuttavia, non hanno formulato alcuna domanda di restituzione dei canoni percepiti in eccedenza rispetto alla quota di pertinenza dell'attore.
25. I convenuti hanno domandato, altresì, l'accertamento di un debito pari a £ 82.697.333,00, maturato dall'attore nei confronti dei defunti genitori, per il fatto di avere percepito, nel periodo tra il 1984 e il 1990, i canoni di locazione degli immobili di loro proprietà. La domanda è infondata. Anche in questo caso le allegazioni dei convenuti non sono state supportate da alcun elemento di prova, conseguentemente la domanda non può trovare accoglimento.
26. I convenuti hanno poi domandato l'accertamento del prestito ricevuto da e dai defunti genitori, pari a 600.000.000,00 di _2 Parte_1 lire ed utilizzato per la costituzione della C.M.R. Costruzioni s.r.l. Tale prestito, stando alla domanda, sarebbe stato restituito dalla società solo nella misura di 400.000.000,00 di lire. Residuerebbe, pertanto, un debito di £ 100.000.000,00 in capo a ciascuno dei mutuatari. La domanda è infondata. Non è stata fornita dai convenuti alcuna prova dei fatti allegati. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento. 27. Da ultimo, i convenuti hanno chiesto l'accertamento di una serie di donazioni ricevute, fino al 1991, dai fratelli , e _2 CP_1 Pt_1 dai defunti genitori, per un totale, rispettivamente, di £
[...] 159.069.400,00, £ 166.331.105,00, e £ 228.752.000,00. La domanda è infondata. Quanto alla posizione di basti evidenziare che non è stato Parte_1 fornito alcun riscontro probatorio delle allegazioni effettuate.
29 Quanto alla posizione di e le affermazioni CP_1 Controparte_2 contenute nella domanda, sfavorevoli ai convenuti, non possono essere qualificate come confessione, posto che, per costante giurisprudenza, questa non può essere effettuata dai difensori, neanche se muniti di procura speciale. Al contrario, la dichiarazione contenuta in un atto processuale può assumere il valore di confessione solo nell'ipotesi in cui l'atto sia sottoscritto personalmente dal soggetto sul quale si producono gli effetti sfavorevoli, poiché costituisce un atto personalissimo (Cass. civ., 1° dicembre 2016, n. 24539). Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere rigettata.
28. La causa deve essere rimessa in istruttoria sulle restanti domande non definite con la presente sentenza non definitiva.
29. Le statuizioni sulle spese giudiziali saranno adottate con il provvedimento definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando: RIGETTA l'eccezione di nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio sollevata dai convenuti;
DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento della simulazione in relazione al contratto stipulato tra ON _8
e Controparte_1 Controparte_6 _8 CP_7
in data 22 dicembre 1982, rogito dott. n. repertorio 106177;
[...] Per_2 DICHIARA che il contratto di compravendita stipulato in data 22 dicembre 1982 tra e _8 ON Controparte_2 dissimulava una donazione;
DICHIARA che il contratto di compravendita stipulato in data 26 aprile 1984 tra e _8 ON CP_3 CP_4 [...]
, dissimulava una donazione e ne dichiara la nullità per difetto dei CP requisiti di forma;
RIGETTA la domanda di accertamento della donazione indiretta dei negozi di cessione del diritto di percepire i canoni di locazione, posti in essere da e in favore di e ON _8 CP_1 _2
CP_3
ORDINA ai convenuti il rendimento dei conti sulla gestione dei beni facenti parte della comunione ereditaria e delle comunioni ordinarie con l'attore, così come individuati in motivazione;
RIGETTA la domanda di annullamento del testamento di _3 ;
[...]
DICHIARA la nullità della donazione di € 75.000,00 fatta da _3
in favore di con assegno del 19 settembre 2006;
[...] Controparte_2 DICHIARA la nullità della donazione effettuata da in ON favore di del valore di € 701.000,00, effettuata con Controparte_1 assegno del 15 settembre 2006; per l'effetto, accerta che parte di tale importo, pari a € 345.405,32, appartiene alla comunione ereditaria di _8 DICHIARA che con il testamento del 29 luglio 2006 ha ON legato le quote della società Gestioni Immobiliari Costruzioni s.r.l. in favore di , e CP_3 CP_1 Controparte_2 RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti come da superiore parte motiva;
30 RIMETTE la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cagliari, 24 luglio 2025 Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Cabitza
Il Giudice estensore dott.ssa Monica Mascia
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