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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Emanuela Romano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16469/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], anche in qualità di parente affidataria Parte_1 del minore (C.F. , Persona_1 Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MAESTRI ANDREA
RICORRENTI contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in accoglimento del ricorso:..2) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto all'unità familiare del minore con la zia affidataria, in forza del provvedimento di FA (sentenza n. 24 del 25/09/2019 Tribunale di Prima Istanza di con CP_3 ogni conseguente statuizione in ordine al doveroso rilascio del titolo di soggiorno previsto dalla legge (carta di soggiorno per familiare di cittadino UE o, in subordine, permesso di soggiorno per motivi familiari). Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in oggetto, la ricorrente, cittadina marocchina naturalizzata italiana, Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale il riconoscimento in favore del nipote minorenne di un
[...] permesso di soggiorno ex art. 30 D.Lgs. 286/98 o la carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino UE ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, in forza di una sentenza marocchina di FA.
A fondamento del ricorso ha premesso che il nipote, (Marocco, 08/06/2010), è Persona_1 stato a lei affidato dai genitori biologici con provvedimento di FA contenuto nella sentenza n. 24 del 25/09/2019 pronunciata dal Tribunale di Prima Istanza di di essere cittadina italiana, CP_3 coniugata con e che il minore e la sorella maggiorenne di costui vivono con il suo Persona_2 nucleo familiare;
che la questura ha erroneamente rigettato la domanda sul presupposto che non vi fosse alcun legame familiare riconosciuto tra la ricorrente ed il nipote ed ha richiamato la giurisprudenza, anche pagina 1 di 5 italiana, che riconosce tutela in quanto “familiare” al cittadino straniero affidato tramite l'istituto della FA.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione a cura del ricorrente e se ne CP_1 dichiara la contumacia.
Nel corso del processo si è proceduto all'audizione della ricorrente, la quale ha dichiarato che entrambi i nipoti (fratello minore e sorella maggiorenne) vivono con lei;
che il piccolo frequenta la scuola e la grande l'Università; che sono in Italia dal novembre del 2023 e che pende per la sorella maggiorenne la domanda di protezione internazionale perché nelle more del procedimento di ricongiungimento è divenuta maggiorenne. È stato sentito anche il minore.
Nelle more del processo è stato riconosciuto al nipote, odierno ricorrente, il permesso di soggiorno per minore età rilasciato dalla questura di il 12.12.2024 con scadenza il 29.11.2025. CP_2
La ricorrente ha anche esibito al momento della sua audizione lo stato di famiglia da cui risulta che il minore è iscritto nel suo nucleo familiare.
La parte ricorrente ha quindi rinunciato alla richiesta formulata inizialmente di condanna dell'amministrazione all'iscrizione anagrafica (rispetto alla quale il giudice aveva anche rilevato il difetto di contraddittorio) ed insistito nella domanda di riconoscimento del permesso per motivi familiari, ritenendo non satisfattivo dell'interesse del minore il riconoscimento del permesso di soggiorno per minore età.
****
Il ricorso merita accoglimento.
Quanto alla rilevata possibile carenza di interesse ad agire al ricorso, per essere il ricorrente titolare di un permesso di soggiorno per minore età, il giudice rileva che in effetti in assenza di un'espressa manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente - il quale ha al contrario insistito per la decisione del ricorso argomentando nel senso che il permesso richiesto è per lui più favorevole - non si può ritenere che il rilascio di un permesso diverso determini il venire meno del suo interesse alla decisione, comportando il permesso di soggiorno UE per familiare di cittadino UE una posizione più favorevole per il titolare rispetto a quello del permesso per minore età peraltro di prossima scadenza. Per cui il sopravvenuto rilascio di nuovo titolo non può ritenersi incidere, in assenza di una espressa manifestazione di volontà in tal senso, sull'originario interesse al ricorso.
Andando al merito della questione del diritto al rilascio di un permesso per motivi familiari, si deve premettere che la FA è un istituto di diritto musulmano che - stante il divieto coranico dell'adozione (recepito in tutti gli ordinamenti di diritto musulmano con l'eccezione della Tunisia, della Somalia e dell'Indonesia) e in ossequio al precetto che fa obbligo a ogni buon musulmano di aiutare i bisognosi e in particolare gli orfani - consente a una coppia di coniugi, o anche a una persona singola, di custodire e assistere minori orfani o comunque abbandonati con l'impegno di mantenerli, educarli ed istruirli, come se fossero figli propri fino alla maggiore età, senza però che l'affidato entri a far parte giuridicamente della famiglia che lo accoglie e senza che all'affidatario siano conferiti poteri di rappresentanza o di tutela che rimangono attribuiti alle pubbliche autorità competenti. Ogni singolo Paese di area islamica ha disciplinato la FA in maniera più o meno dettagliata e diversificata, ma nella maggior parte delle legislazioni è prevista una dichiarazione di abbandono e l'accertamento dell'idoneità dell'aspirante affidatario e un provvedimento emesso all'esito di procedura giudiziaria (c.d. FA pubblicistica), anche se rimane anche pagina 2 di 5 la possibilità, nella pratica poco utilizzata, che l'affidamento in FA sia effetto di un accordo tra affidanti e affidatari, siglato davanti a un giudice o a un notaio, soggetto ad omologazione da parte di un'autorità giurisdizionale.
La Corte di Cassazione si è già occupata del tema con diverse pronunce che possono fare ritenere consolidato il suo indirizzo (cfr. le sentenze n. 21395 del 2005 e n. 7472/2008, seguita da Cass. n. 18174 e 19734 del 2008 e n. 1908 del 2010) secondo cui, in un'ottica costituzionalmente orientata ed anche alla luce dell'articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'articolo 24 della Carta di Nizza, l'istituto della "FA" convenzionale non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano.1
La Corte ha quindi richiamato le norme internazionali che riconoscono la FA quale strumento di tutela del minore. In particolare l'art. 20, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sottoscritta il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 1761, dopo avere affermato al comma 1, che "Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato" e che gli Stati contraenti debbono prevedere una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale, al terzo comma precisa che "Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della FA di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia, dell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonchè della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica". Inoltre, nella Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione del minore, sottoscritta ma non ancora ratificata e resa esecutiva dall'Italia, è espressamente previsto (art. 3, lett. e) che il collocamento di un minore in una famiglia di accoglienza tramite FA è una delle misure di protezione della persona oggetto della disciplina convenzionale e all'art. 33, viene disciplinato il procedimento per l'attribuzione di effetti in ordinamenti diversi da quello in cui il provvedimento di affidamento è disposto.
Sul punto quindi il rigetto della Questura non coglie nel segno, laddove afferma che la kafala è uno strumento non riconosciuto e potenzialmente elusivo delle norme sull'adozione internazionale. Omette del resto la Questura anche di considerare il reale interesse del minore a vivere con la persona cui è stato affidato, nel caso di specie la zia ed erra nel ritenere non legalmente valido il documento giurisdizionale AR .
L'istruttoria compiuta in questa sede consente invece di ritenere accertato non solo l'esistenza dell'affidamento tramite sentenza di FA (nr. 140 del 13 Febbraio 2019) tradotta ed Per_3 apostillata nelle forme di legge, ma anche l'effettivo interesse del minore a permanere in Italia con la zia, dal momento che egli ha intrapreso anche un proficuo percorso di inserimento scolastico (cfr. documenti prodotti agli atti dal ricorrente) ed è mantenuto economicamente dalla famiglia a cui è affidato.
pagina 3 di 5 Quanto al permesso da riconoscersi, il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 2, lett. b), richiamato dall'art. 1, lett. a) e dall'art. 3, comma 1, contiene la definizione di "familiare" al quale applicano le norme dettate dal decreto stesso e, in particolare al n. 3 definisce familiari i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner che abbia contratto un'unione registrata equiparata al matrimonio. La definizione normativa di "familiare" è poi estesa dall'art. 3, comma 2, lett. a), ad ogni altro familiare diverso da quelli indicati nell'art. 2, lett. b), se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadino dell'Unione o se sussistono gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale.
Ebbene, si deve in questa sede convenire con l'orientamento seguito dalle sentenze della Cassazione nn. 4868 del 2010 e 20722 del 2011 secondo il quale la disciplina del ricongiungimento di minore extracomunitario al cittadino italiano al quale sia stato affidato in FA si rinviene esclusivamente nel D.Lgs. n. 30 del 2007, sia perchè tale disciplina deve intendersi richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 2, sia perchè la salvezza dell'applicazione delle norme più favorevoli, prevista dalla stessa disposizione e dal D.Lgs. n. 30, art. 23, non è idonea a rendere applicabile alla fattispecie di cui si tratta la norma di cui al D.Lgs. n. 286, art. 29, comma 2, espressamente limitata ai ricongiungimenti richiesti dagli stranieri.
Come ha precisato la Cassazione nella sentenza Sez. Unite 16/09/2013, n. 21108, se certamente il minore straniero affidato a cittadino italiano con provvedimento di FA non potrebbe mai rientrare nella nozione di "discendente" , nozione che implica un rapporto parentale, fondato sulla realtà biologica o anche solo su quella giuridica dell'adozione legittimante, non si ravvisa alcun impedimento a comprenderlo nell'ambito degli "altri familiari" di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), per i quali il cittadino italiano residente in Italia (o il cittadino dell'Unione titolare di soggiorno a titolo principale) può chiedere il ricongiungimento se a) è a carico, ovvero, b) convive nel paese di provenienza del cittadino extracomunitario, o, ancora, c) gravi motivi di salute ne impongano l'assistenza personale.
Tale interpretazione risulta avallata dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - che si è pronunciata su rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom sull'interpretazione dell'art. 2, punto 2, lettera c), nonché degli articoli 27 e 35, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – la quale, premesso che il fatto che un minore sia posto sotto il regime della kafala (algerina nel caso sottoposto alla sua attenzione) non crea un legame di filiazione tra il minore e il suo tutore, non può essere considerato un "discendente diretto" di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38, , tuttavia lo stesso può rientrare nella nozione di "altro familiare" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38.
La Corte ha quindi deciso nel senso che, pur avendo gli Stati Membri la discrezionalità nella scelta dello strumento utilizzabile, gli stessi sono obbligati a garantire ingresso e soggiorno sul territorio al minore soggetto a (cfr. CGUE con la pronuncia della Grande Sez., 26/03/2019, n. 129/18 in cui Per_4 si legge che: par. 60 L'obiettivo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38, consiste, come risulta dal considerando 6 della medesima, nel "preservare l'unità della famiglia in senso più ampio", agevolando l'ingresso e il soggiorno delle persone non rientranti nella definizione di "familiare" di un cittadino dell'Unione contenuta all'articolo 2, punto 2, della suddetta direttiva, ma che tuttavia presentano vincoli familiari stretti e stabili con un cittadino dell'Unione in ragione di circostanze di fatto specifiche, quali una dipendenza economica, un'appartenenza al nucleo familiare o gravi motivi di salute (sentenza del 5 settembre 2012, R. e a., C-83/11, EU:C:2012:519, punto 32); pagina 4 di 5 Richiamando l'art. 8 CEDU e l'art. 7 CDFUE la Corte ha poi precisato al par. 68 Per rispettare tali disposizioni nell'esercizio del loro potere discrezionale, incombe quindi alle autorità nazionali competenti, in sede di attuazione dell'obbligo di agevolare l'ingresso e il soggiorno degli altri familiari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38, di procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, tenendo conto di tutti gli interessi presenti e, in particolare, dell'interesse superiore del minore interessato (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, O e a., C-356/11 et C-357/11, EU:C:2012:776, punto 81; del 13 settembre 2016,
C-165/14, EU:C:2016:675, punto 85, nonché del 13 settembre 2016, CS, C-304/14, Persona_5
EU:C:2016:674, punto 41).
Ed al par. 69 Tale valutazione deve prendere in considerazione, in particolare, l'età in cui il minore è stato sottoposto al regime della , l'esistenza di una vita comune che il minore conduce con i suoi tutori a partire dalla sua Persona_6 sottoposizione a tale regime, il grado delle relazioni affettive che si sono instaurate tra il minore e i suoi tutori, nonché il livello di dipendenza del minore nei confronti dei suoi tutori, per il fatto che questi ultimi assumono la potestà genitoriale e l'onere legale e finanziario del minore.
Alla luce dei principi esposti e valutato il caso concreto, in cui tramite l'istruttoria espletata è stato accertato che il minore e la zia conducono una vita familiare effettiva e che il minore dipende in tutto dalla sua tutrice alla quale è legato da un vincolo di affetto, deve concludersi per l'accoglimento della domanda principale.
La novità e la difficoltà delle questioni trattate, in uno con il contegno dell'amministrazione che pure rimanendo contumace ha ne frattempo rilasciato un titolo di soggiorno al minore, suggeriscono di escludere la sua condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda ed accerta il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia in favore di cittadino del Marocco, nato l'8 Parte_2 giugno 2010, per il suo legame con l'affidataria cittadina italiana ed Parte_1 ordina alla competente questura il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 10 d.lgs nr. 30 del 2007.
Nulla sulle spese.
Bologna, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Romano
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tanto che, precisa la Corte, con riferimento all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, per elusione della disciplina dell'adozione internazionale, la stessa è comunque da escludere quando il provvedimento straniero è destinato non a produrre direttamente effetti giuridici nel nostro ordinamento, ma a costituire presupposto di fatto di un provvedimento amministrativo interno di ricongiungimento (così Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/03/2022, n. 6909 (rv. 664112-01) v. Cass. Sez. Un. 2013/21108 e Cass 2 febbraio 2015, nr. 1843; Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 7472/2008).
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16469/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], anche in qualità di parente affidataria Parte_1 del minore (C.F. , Persona_1 Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MAESTRI ANDREA
RICORRENTI contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in accoglimento del ricorso:..2) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto all'unità familiare del minore con la zia affidataria, in forza del provvedimento di FA (sentenza n. 24 del 25/09/2019 Tribunale di Prima Istanza di con CP_3 ogni conseguente statuizione in ordine al doveroso rilascio del titolo di soggiorno previsto dalla legge (carta di soggiorno per familiare di cittadino UE o, in subordine, permesso di soggiorno per motivi familiari). Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in oggetto, la ricorrente, cittadina marocchina naturalizzata italiana, Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale il riconoscimento in favore del nipote minorenne di un
[...] permesso di soggiorno ex art. 30 D.Lgs. 286/98 o la carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino UE ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, in forza di una sentenza marocchina di FA.
A fondamento del ricorso ha premesso che il nipote, (Marocco, 08/06/2010), è Persona_1 stato a lei affidato dai genitori biologici con provvedimento di FA contenuto nella sentenza n. 24 del 25/09/2019 pronunciata dal Tribunale di Prima Istanza di di essere cittadina italiana, CP_3 coniugata con e che il minore e la sorella maggiorenne di costui vivono con il suo Persona_2 nucleo familiare;
che la questura ha erroneamente rigettato la domanda sul presupposto che non vi fosse alcun legame familiare riconosciuto tra la ricorrente ed il nipote ed ha richiamato la giurisprudenza, anche pagina 1 di 5 italiana, che riconosce tutela in quanto “familiare” al cittadino straniero affidato tramite l'istituto della FA.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione a cura del ricorrente e se ne CP_1 dichiara la contumacia.
Nel corso del processo si è proceduto all'audizione della ricorrente, la quale ha dichiarato che entrambi i nipoti (fratello minore e sorella maggiorenne) vivono con lei;
che il piccolo frequenta la scuola e la grande l'Università; che sono in Italia dal novembre del 2023 e che pende per la sorella maggiorenne la domanda di protezione internazionale perché nelle more del procedimento di ricongiungimento è divenuta maggiorenne. È stato sentito anche il minore.
Nelle more del processo è stato riconosciuto al nipote, odierno ricorrente, il permesso di soggiorno per minore età rilasciato dalla questura di il 12.12.2024 con scadenza il 29.11.2025. CP_2
La ricorrente ha anche esibito al momento della sua audizione lo stato di famiglia da cui risulta che il minore è iscritto nel suo nucleo familiare.
La parte ricorrente ha quindi rinunciato alla richiesta formulata inizialmente di condanna dell'amministrazione all'iscrizione anagrafica (rispetto alla quale il giudice aveva anche rilevato il difetto di contraddittorio) ed insistito nella domanda di riconoscimento del permesso per motivi familiari, ritenendo non satisfattivo dell'interesse del minore il riconoscimento del permesso di soggiorno per minore età.
****
Il ricorso merita accoglimento.
Quanto alla rilevata possibile carenza di interesse ad agire al ricorso, per essere il ricorrente titolare di un permesso di soggiorno per minore età, il giudice rileva che in effetti in assenza di un'espressa manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente - il quale ha al contrario insistito per la decisione del ricorso argomentando nel senso che il permesso richiesto è per lui più favorevole - non si può ritenere che il rilascio di un permesso diverso determini il venire meno del suo interesse alla decisione, comportando il permesso di soggiorno UE per familiare di cittadino UE una posizione più favorevole per il titolare rispetto a quello del permesso per minore età peraltro di prossima scadenza. Per cui il sopravvenuto rilascio di nuovo titolo non può ritenersi incidere, in assenza di una espressa manifestazione di volontà in tal senso, sull'originario interesse al ricorso.
Andando al merito della questione del diritto al rilascio di un permesso per motivi familiari, si deve premettere che la FA è un istituto di diritto musulmano che - stante il divieto coranico dell'adozione (recepito in tutti gli ordinamenti di diritto musulmano con l'eccezione della Tunisia, della Somalia e dell'Indonesia) e in ossequio al precetto che fa obbligo a ogni buon musulmano di aiutare i bisognosi e in particolare gli orfani - consente a una coppia di coniugi, o anche a una persona singola, di custodire e assistere minori orfani o comunque abbandonati con l'impegno di mantenerli, educarli ed istruirli, come se fossero figli propri fino alla maggiore età, senza però che l'affidato entri a far parte giuridicamente della famiglia che lo accoglie e senza che all'affidatario siano conferiti poteri di rappresentanza o di tutela che rimangono attribuiti alle pubbliche autorità competenti. Ogni singolo Paese di area islamica ha disciplinato la FA in maniera più o meno dettagliata e diversificata, ma nella maggior parte delle legislazioni è prevista una dichiarazione di abbandono e l'accertamento dell'idoneità dell'aspirante affidatario e un provvedimento emesso all'esito di procedura giudiziaria (c.d. FA pubblicistica), anche se rimane anche pagina 2 di 5 la possibilità, nella pratica poco utilizzata, che l'affidamento in FA sia effetto di un accordo tra affidanti e affidatari, siglato davanti a un giudice o a un notaio, soggetto ad omologazione da parte di un'autorità giurisdizionale.
La Corte di Cassazione si è già occupata del tema con diverse pronunce che possono fare ritenere consolidato il suo indirizzo (cfr. le sentenze n. 21395 del 2005 e n. 7472/2008, seguita da Cass. n. 18174 e 19734 del 2008 e n. 1908 del 2010) secondo cui, in un'ottica costituzionalmente orientata ed anche alla luce dell'articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'articolo 24 della Carta di Nizza, l'istituto della "FA" convenzionale non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano.1
La Corte ha quindi richiamato le norme internazionali che riconoscono la FA quale strumento di tutela del minore. In particolare l'art. 20, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sottoscritta il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 1761, dopo avere affermato al comma 1, che "Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato" e che gli Stati contraenti debbono prevedere una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale, al terzo comma precisa che "Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della FA di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia, dell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonchè della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica". Inoltre, nella Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione del minore, sottoscritta ma non ancora ratificata e resa esecutiva dall'Italia, è espressamente previsto (art. 3, lett. e) che il collocamento di un minore in una famiglia di accoglienza tramite FA è una delle misure di protezione della persona oggetto della disciplina convenzionale e all'art. 33, viene disciplinato il procedimento per l'attribuzione di effetti in ordinamenti diversi da quello in cui il provvedimento di affidamento è disposto.
Sul punto quindi il rigetto della Questura non coglie nel segno, laddove afferma che la kafala è uno strumento non riconosciuto e potenzialmente elusivo delle norme sull'adozione internazionale. Omette del resto la Questura anche di considerare il reale interesse del minore a vivere con la persona cui è stato affidato, nel caso di specie la zia ed erra nel ritenere non legalmente valido il documento giurisdizionale AR .
L'istruttoria compiuta in questa sede consente invece di ritenere accertato non solo l'esistenza dell'affidamento tramite sentenza di FA (nr. 140 del 13 Febbraio 2019) tradotta ed Per_3 apostillata nelle forme di legge, ma anche l'effettivo interesse del minore a permanere in Italia con la zia, dal momento che egli ha intrapreso anche un proficuo percorso di inserimento scolastico (cfr. documenti prodotti agli atti dal ricorrente) ed è mantenuto economicamente dalla famiglia a cui è affidato.
pagina 3 di 5 Quanto al permesso da riconoscersi, il D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 2, lett. b), richiamato dall'art. 1, lett. a) e dall'art. 3, comma 1, contiene la definizione di "familiare" al quale applicano le norme dettate dal decreto stesso e, in particolare al n. 3 definisce familiari i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner che abbia contratto un'unione registrata equiparata al matrimonio. La definizione normativa di "familiare" è poi estesa dall'art. 3, comma 2, lett. a), ad ogni altro familiare diverso da quelli indicati nell'art. 2, lett. b), se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadino dell'Unione o se sussistono gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale.
Ebbene, si deve in questa sede convenire con l'orientamento seguito dalle sentenze della Cassazione nn. 4868 del 2010 e 20722 del 2011 secondo il quale la disciplina del ricongiungimento di minore extracomunitario al cittadino italiano al quale sia stato affidato in FA si rinviene esclusivamente nel D.Lgs. n. 30 del 2007, sia perchè tale disciplina deve intendersi richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 2, sia perchè la salvezza dell'applicazione delle norme più favorevoli, prevista dalla stessa disposizione e dal D.Lgs. n. 30, art. 23, non è idonea a rendere applicabile alla fattispecie di cui si tratta la norma di cui al D.Lgs. n. 286, art. 29, comma 2, espressamente limitata ai ricongiungimenti richiesti dagli stranieri.
Come ha precisato la Cassazione nella sentenza Sez. Unite 16/09/2013, n. 21108, se certamente il minore straniero affidato a cittadino italiano con provvedimento di FA non potrebbe mai rientrare nella nozione di "discendente" , nozione che implica un rapporto parentale, fondato sulla realtà biologica o anche solo su quella giuridica dell'adozione legittimante, non si ravvisa alcun impedimento a comprenderlo nell'ambito degli "altri familiari" di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), per i quali il cittadino italiano residente in Italia (o il cittadino dell'Unione titolare di soggiorno a titolo principale) può chiedere il ricongiungimento se a) è a carico, ovvero, b) convive nel paese di provenienza del cittadino extracomunitario, o, ancora, c) gravi motivi di salute ne impongano l'assistenza personale.
Tale interpretazione risulta avallata dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - che si è pronunciata su rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom sull'interpretazione dell'art. 2, punto 2, lettera c), nonché degli articoli 27 e 35, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – la quale, premesso che il fatto che un minore sia posto sotto il regime della kafala (algerina nel caso sottoposto alla sua attenzione) non crea un legame di filiazione tra il minore e il suo tutore, non può essere considerato un "discendente diretto" di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38, , tuttavia lo stesso può rientrare nella nozione di "altro familiare" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38.
La Corte ha quindi deciso nel senso che, pur avendo gli Stati Membri la discrezionalità nella scelta dello strumento utilizzabile, gli stessi sono obbligati a garantire ingresso e soggiorno sul territorio al minore soggetto a (cfr. CGUE con la pronuncia della Grande Sez., 26/03/2019, n. 129/18 in cui Per_4 si legge che: par. 60 L'obiettivo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38, consiste, come risulta dal considerando 6 della medesima, nel "preservare l'unità della famiglia in senso più ampio", agevolando l'ingresso e il soggiorno delle persone non rientranti nella definizione di "familiare" di un cittadino dell'Unione contenuta all'articolo 2, punto 2, della suddetta direttiva, ma che tuttavia presentano vincoli familiari stretti e stabili con un cittadino dell'Unione in ragione di circostanze di fatto specifiche, quali una dipendenza economica, un'appartenenza al nucleo familiare o gravi motivi di salute (sentenza del 5 settembre 2012, R. e a., C-83/11, EU:C:2012:519, punto 32); pagina 4 di 5 Richiamando l'art. 8 CEDU e l'art. 7 CDFUE la Corte ha poi precisato al par. 68 Per rispettare tali disposizioni nell'esercizio del loro potere discrezionale, incombe quindi alle autorità nazionali competenti, in sede di attuazione dell'obbligo di agevolare l'ingresso e il soggiorno degli altri familiari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38, di procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, tenendo conto di tutti gli interessi presenti e, in particolare, dell'interesse superiore del minore interessato (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, O e a., C-356/11 et C-357/11, EU:C:2012:776, punto 81; del 13 settembre 2016,
C-165/14, EU:C:2016:675, punto 85, nonché del 13 settembre 2016, CS, C-304/14, Persona_5
EU:C:2016:674, punto 41).
Ed al par. 69 Tale valutazione deve prendere in considerazione, in particolare, l'età in cui il minore è stato sottoposto al regime della , l'esistenza di una vita comune che il minore conduce con i suoi tutori a partire dalla sua Persona_6 sottoposizione a tale regime, il grado delle relazioni affettive che si sono instaurate tra il minore e i suoi tutori, nonché il livello di dipendenza del minore nei confronti dei suoi tutori, per il fatto che questi ultimi assumono la potestà genitoriale e l'onere legale e finanziario del minore.
Alla luce dei principi esposti e valutato il caso concreto, in cui tramite l'istruttoria espletata è stato accertato che il minore e la zia conducono una vita familiare effettiva e che il minore dipende in tutto dalla sua tutrice alla quale è legato da un vincolo di affetto, deve concludersi per l'accoglimento della domanda principale.
La novità e la difficoltà delle questioni trattate, in uno con il contegno dell'amministrazione che pure rimanendo contumace ha ne frattempo rilasciato un titolo di soggiorno al minore, suggeriscono di escludere la sua condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda ed accerta il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia in favore di cittadino del Marocco, nato l'8 Parte_2 giugno 2010, per il suo legame con l'affidataria cittadina italiana ed Parte_1 ordina alla competente questura il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 10 d.lgs nr. 30 del 2007.
Nulla sulle spese.
Bologna, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Romano
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tanto che, precisa la Corte, con riferimento all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, per elusione della disciplina dell'adozione internazionale, la stessa è comunque da escludere quando il provvedimento straniero è destinato non a produrre direttamente effetti giuridici nel nostro ordinamento, ma a costituire presupposto di fatto di un provvedimento amministrativo interno di ricongiungimento (così Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/03/2022, n. 6909 (rv. 664112-01) v. Cass. Sez. Un. 2013/21108 e Cass 2 febbraio 2015, nr. 1843; Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 7472/2008).