Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07336/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7336 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TE OS S.p.A., Simic S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B28FD334B3, rappresentate e difese dagli avvocati Aristide Police, Marco Spagnuolo, Valentina Crescia, Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio eletto in Roma, viale Liegi, 32;
contro
TT S.C.A.R.L. – Consorzio per L’Attuazione del Progetto Divertor Tokamak Test, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come in atti;
nei confronti
De Pretto Industrie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Santoro, con domicilio digitale come in atti;
Energyen Corporation, Enablefusion Inc, NE NG Co. Ltd., NG IN Co.,Ltd., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Riccardo Marone, Andrea Marone, Alessandro Merolla, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n.54/2025/TT/PRE del 09.05.2025, comunicata ex art. 90, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 con pec del 12.05.2025, di aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura della camera da vuoto di TT, costituita di 3 multisettori, e relativi accessori - CIG B28FD334B3, per un importo pari a €. 25.800.000,00, oltre IVA, all'impresa ON Inc. mandataria di un costituendo RTI;
- dei verbali di gara –dal n. 1 al n. 7 –nella parte in cui hanno ritenuto sussistenti, in capo al R.T.I. aggiudicatario, i requisiti di ammissione ed hanno altresì ritenuto congrua ed ammissibile l’offerta del predetto R.T.I. sebbene del tutto carente sotto plurimi profili anche in relazione ai criteri ed ai parametri indicati nella relazione tecnica ed economica predisposta dalla Stazione Appaltante e datata 30.04.2024 (conosciuta solo in data 5.06.2025);
- del Disciplinare di gara, nella parte in cui è giunta all’individuazione di una base di gara incongrua e di un criterio equivoco di aggiudicazione; - della Relazione tecnica ed economica della Stazione Appaltante datata 30.04.2024, conosciuta solo in data 5.06.2025 a seguito di istanza di accesso, nella parte in cui ha previsto una base di gara incongrua, irragionevole e sproporzionata rispetto all’oggetto della gara, allo scopo della fornitura ed ai parametri di mercato nel settore degli impianti di produzione di energia nucleare; - di ogni altro presupposto, connesso e conseguente, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- nonché per l’annullamento e/o per la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra la S.A. e la ON Inc. e comunque per la collocazione del ricorrente al primo posto in graduatoria di gara, con conseguente aggiudicazione dell’appalto e subentro nel contratto, e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente monetario.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LT TO S.P.A. il 16\9\2025:
per l’annullamento:
- di tutti gli atti ed i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e con l’atto di motivi aggiunti datato 3.07.2025;
- della nota tecnica a firma della Commissione di gara e del RUP datata 11.07.2025, mai comunicata alla parte ricorrente e depositata in giudizio in data 14.07.2025 (DOC. 30);
- del verbale della prima riunione del 23.07.2025 (DOC. 31) a firma della Commissione di gara e del RUP e dell’allegato A (DOC. 32) e
dell’“Allegato_verbale1_Elenco di domande da rivolgere all’OE.” (DOC. 33), notificati alla ricorrente ed ai suoi difensori con pec del 21.08.2025 e depositati in pari data;
- del verbale della seconda riunione del 25.07.2025 (DOC. 34) a firma della Commissione di gara e del RUP e dell’allegato B (DOC. 35), notificati alla ricorrente ed ai suoi difensori con pec del 21.08.2025 e depositati in pari data;
- della determinazione di TT n. 97/2025/TT/PRE (DOC. 36) se e qualora interpretabile come autorizzazione alla Commissione ed al RUP a riaprire una nuova interlocuzione con l’O.E. aggiudicatario ed a richiedere ulteriori chiarimenti e/o nuove giustificazioni;
- nonché di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso ivi incluso l’eventuale nuovo provvedimento di aggiudicazione e/o di conferma dell’aggiudicazione eventualmente adottato all’esito della procedura di revisione ordinata in sede cautelare, ad oggi mai adottato e/o notificato dalla Stazione appaltante.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LT TO S.P.A. il 12\11\2025:
per l’annullamento:
- della determinazione di TT n. 125/2025/TT/PRE del 29.10.2025 (DOC. 37) con la quale la Stazione appaltante ha stabilito di «approvare in via definitiva la verifica di congruità dell’offerta condotta dal RUP con l’ausilio della Commissione giudicatrice all’esito della riapertura del sub-procedimento; conseguentemente di confermare in via definitiva l’aggiudicazione della presente procedura, così come da Determina n. 54/2025/TT/PRE del 09/05/2025, per la “Fornitura della Camera da Vuoto di TT, Costituita di 3 Multisettori, e Relativi Accessori”, CIG B28FD334B3 per un importo complessivo pari a € 25.800.000,00 (venticinquemilioniottocentomila/00) più Iva in favore del RTI composto da:
• Enable Fusion in qualità di mandataria del RTI con una quota di partecipazione pari al 50%;
• NE NG co. ltd in qualità di mandante con una quota di partecipazione pari al 20%;
• Energyen Corporation in qualità di mandante con una quota di partecipazione pari al 10%;
• NG IN co., lt in qualità di mandante con una quota di partecipazione pari al 20%»;
- di tutti gli atti ed i provvedimenti, prodromici, conseguenziali o comunque connessi e già gravati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di De Pretto Industrie S.r.l., di Energyen Corporation, TT S.C.A.R.L. – Consorzio per L’Attuazione del Progetto Divertor Tokamak Test, Enablefusion Inc, NE NG Co. Ltd., NG IN Co.,Ltd.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AN OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società TE OS S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con SIMIC S.p.A., ha impugnato gli atti della procedura di gara indetta da TT S.c.a.r.l. – Divertor Tokamak Test, società consortile partecipata da ENEA, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura della camera da vuoto del reattore sperimentale TT, costituita da tre multisettori e dai relativi accessori.
2. La procedura di affidamento, disciplinata dal Disciplinare di gara e dalla documentazione tecnica allegata, aveva ad oggetto una fornitura senza posa in opera, da eseguirsi integralmente presso gli stabilimenti produttivi dell’operatore economico affidatario, con successiva consegna dei manufatti presso il sito di destinazione. L’importo a base d’asta era fissato in € 29.000.000,00 oltre IVA, sulla base della Relazione Tecnico-Economica predisposta dalla stazione appaltante. Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica, secondo la formula interpolata prevista dall’art. 17 del Disciplinare.
3. All’esito della procedura di gara, la stazione appaltante ha disposto, con determinazione n. 54 del 9 maggio 2025, l’aggiudicazione definitiva in favore del costituendo RTI guidato da ON Inc., con sede in Corea del Sud, in qualità di mandataria, e composto dalle mandanti Energyen Corporation, NE NG Co. Ltd. e NG IN Co. Ltd., anch’esse aventi sede in Corea del Sud.
4. La società ricorrente, classificatasi al secondo posto della graduatoria finale, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva nonché gli atti presupposti e connessi, formulando domanda di annullamento e di subentro nel contratto, sulla base di un ricorso articolato in una pluralità di censure.
5. Dagli atti di gara risulta che l’offerta economica presentata dal RTI ON, pur avendo conseguito il punteggio massimo per la componente prezzo, non è stata qualificata come anomala ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, in considerazione della rilevante distanza tra il prezzo offerto dall’aggiudicataria e quelli formulati dagli altri concorrenti — sensibilmente superiori — la stazione appaltante ha ritenuto di procedere comunque, in via discrezionale, all’attivazione di un subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare.
6. La verifica, dunque, non è stata attivata in applicazione automatica delle soglie di cui all’art. 110 del Codice, bensì quale esercizio di una facoltà discrezionale della stazione appaltante, motivata dalla significativa divergenza tra i valori economici offerti dai concorrenti.
Con il ricorso introduttivo, la società TE OS ha dedotto una pluralità di profili di illegittimità dell’aggiudicazione, tra cui, in sintesi:
- il difetto dei requisiti tecnico-professionali in capo al costituendo RTI aggiudicatario, dedotto non solo con riferimento alla recente costituzione della mandataria ON Inc., ritenuta priva di autonome e pregresse esperienze qualificanti, ma anche con riguardo alla non riconducibilità delle forniture e dei progetti dichiarati dalle imprese mandanti ai requisiti richiesti dalla lex specialis, che esigeva l’avvenuta esecuzione di forniture analoghe a camere da vuoto già installate o collaudate in ambito nucleare o sperimentale, per caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali;
- l’erroneità e l’irragionevolezza della valutazione dell’offerta tecnica, ritenuta lacunosa e non conforme alle prescrizioni della documentazione di gara, con particolare riferimento al mancato rispetto di taluni parametri minimi e requisiti prestazionali indicati nella Relazione tecnico-economica predisposta dalla stazione appaltante;
- la carenza istruttoria e motivazionale del giudizio di congruità dell’offerta economica, che, secondo la prospettazione attorea, deriverebbe dall’aver operato un raffronto non omogeneo tra le voci di costo dell’offerta dell’aggiudicataria e quelle contenute nella Relazione tecnico-economica, assunta impropriamente come parametro di riferimento, con conseguente alterazione della rappresentazione degli scostamenti percentuali;
- la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di carenza di imparzialità nella composizione della Commissione giudicatrice, con riferimento, in particolare, alla posizione dell’ing. AL IZ, già rappresentante italiano presso l’ente europeo Fusion for Energy (F4E), nonché alla presenza, nella compagine societaria dell’aggiudicataria, di soggetti di elevato profilo istituzionale coreano, ritenuti dalla ricorrente collegati ad ambienti internazionali coinvolti nel progetto ITER;
- l’asserita ambiguità del criterio di aggiudicazione, che, pur formalmente improntato all’offerta economicamente più vantaggiosa, sarebbe stato in concreto strutturato e applicato secondo logiche proprie del massimo ribasso.
8. A seguito dell’accesso agli atti e del deposito in giudizio della Relazione Tecnico-Economica, la ricorrente ha proposto primi motivi aggiunti, notificati nel mese di luglio 2025, con i quali ha ulteriormente sviluppato le censure relative alla verifica di congruità dell’offerta. In tale sede, è stata prodotta anche una perizia tecnica, evidenziando che le voci di costo poste a raffronto tra l’offerta dell’aggiudicataria e la stima della stazione appaltante non sarebbero state omogenee per natura e contenuto, con conseguente alterazione della rappresentazione degli scostamenti percentuali. È stata altresì ribadita la censura relativa al costo della manodopera, con specifico riferimento alle ore di lavoro stimate e alle qualifiche impiegate.
9. Con ordinanza cautelare n. 3972 del 18 luglio 2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ritenendo che le censure concernenti la verifica di congruità dell’offerta presentassero, in sede interinale, apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la tabella comparativa allegata al verbale n. 7 del 4 marzo 2025 risultava affetta da un vizio istruttorio, in quanto fondata su un confronto tra dati eterogenei, e che le giustificazioni fornite dalla stazione appaltante in sede processuale integravano una rivalutazione postuma della motivazione originaria. È stata, pertanto, disposta la riapertura del subprocedimento di verifica della congruità, con sospensione della stipula del contratto e fissazione dell’udienza pubblica di merito.
10. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla riedizione dell’istruttoria, redigendo nuovi verbali, in particolare nelle sedute del 23 luglio e del 20 agosto 2025, nei quali ha riesaminato l’offerta economica dell’aggiudicataria ed ha espresso l’intendimento di confermare l’aggiudicazione in favore del RTI ON. Nei nuovi verbali, la Commissione ha dato atto dell’errore materiale riscontrato nella precedente tabella comparativa e ha proceduto a una nuova ricostruzione del raffronto tra le voci di costo, ritenendo superate le criticità evidenziate in sede cautelare.
11. Nel corso di tale riedizione istruttoria, la stazione appaltante ha inoltre richiesto all’aggiudicataria ulteriori chiarimenti, con nota del 29 luglio 2025, al fine di approfondire specifici profili relativi alle voci di costo e alla sostenibilità economica dell’offerta.
12. I nuovi atti adottati in sede di riesame sono stati impugnati dalla ricorrente con secondi motivi aggiunti, nei quali si è dedotto che la rinnovata istruttoria avrebbe eluso il contenuto conformativo dell’ordinanza cautelare, riformulando i criteri di valutazione, ridimensionando il ruolo della Relazione Tecnico-Economica e instaurando un’inammissibile interlocuzione istruttoria postuma con l’aggiudicataria. La Commissione, lungi dal limitarsi a correggere il vizio rilevato, avrebbe ridefinito ex novo i parametri valutativi.
13. Successivamente, con determinazione n. 125 del 29 ottobre 2025, la stazione appaltante ha adottato il provvedimento conclusivo, confermando l’aggiudicazione in favore del RTI ON. Anche tale determinazione è stata impugnata con ulteriori motivi aggiunti, nei quali la ricorrente ha reiterato le censure già sollevate, lamentando il carattere meramente confermativo dell’istruttoria, la persistente incongruenza delle giustificazioni economiche e il mancato rispetto delle direttive impartite in sede cautelare.
14. Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante TT S.c.a.r.l. e le controparti controinteressate, le quali hanno resistito a tutte le censure proposte. In particolare, TT ha sostenuto la corretta qualificazione dell’appalto come fornitura senza posa in opera, evidenziando che, in tale tipologia di appalto, l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 esclude l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e che non è richiesto il rispetto dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali italiani, trattandosi di attività produttive svolte integralmente all’estero. 15. E’ stata inoltre rilevata l’inapplicabilità dei minimi salariali previsti dal CCNL italiano e il carattere non vincolante della Relazione Tecnico-Economica, ribadendo che la riedizione istruttoria sarebbe avvenuta nel pieno rispetto dell’ordinanza cautelare e dei principi di proporzionalità e risultato.
16. Il RTI aggiudicatario ON ha, a sua volta, contestato la fondatezza delle censure attoree, difendendo l’idoneità dei parametri utilizzati nella verifica di congruità, la correttezza del costo del lavoro indicato, la legittimità della composizione della Commissione giudicatrice e l’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.
17. Con le memorie finali, le parti resistenti hanno ulteriormente insistito per il rigetto del ricorso, sostenendo che la riedizione istruttoria abbia assicurato il rispetto del contraddittorio procedimentale, della trasparenza e dei principi di buona amministrazione.
18. Il contenzioso si è così progressivamente concentrato, nella fase di merito, non già sulla legittimità astratta del criterio di aggiudicazione o sull’ammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, bensì sulla correttezza della riedizione istruttoria svolta in esecuzione dell’ordinanza cautelare, sulla coerenza del nuovo giudizio di congruità e sulla sua idoneità a superare le criticità originariamente rilevate.
19. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025.
20. In via preliminare, occorre inquadrare la natura, l’oggetto e le caratteristiche della procedura di gara oggetto del presente contenzioso, alla luce della lex specialis e delle difese svolte dalle parti, trattandosi di profili che incidono direttamente sulla disciplina applicabile e sull’esatta delimitazione delle censure dedotte.
21. L’appalto indetto da TT S.c.a.r.l. aveva ad oggetto la fornitura, senza posa in opera, di tre multisettori per la camera da vuoto del reattore sperimentale, comprensivi dei relativi ports e delle opzioni previste nei documenti di gara. La base d’asta complessiva era pari a € 29.000.000,00, IVA esclusa, come determinata nella Relazione Tecnico-Economica predisposta dalla stazione appaltante.
22. Come chiarito dalla stazione appaltante e ribadito nelle difese in giudizio, la qualificazione dell’affidamento come fornitura senza posa in opera rileva ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, in particolare con riguardo:
– alla verifica dell’anomalia o congruità dell’offerta;
– all’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera;
– al regime delle soglie retributive minime.
In tale tipologia contrattuale, infatti, l’oggetto dell’obbligazione si esaurisce nella realizzazione e consegna di un bene complesso, e non nello svolgimento di un’attività lavorativa da eseguirsi in loco, con conseguente inapplicabilità automatica delle regole proprie degli appalti di lavori o di servizi.
23. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, l’art. 17 del Disciplinare stabilisce che la procedura è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti alla componente tecnica e 30 punti alla componente economica. Ne risulta, dunque, una struttura che assegna prevalenza alla valutazione qualitativa dell’offerta, senza escludere il rilievo del prezzo nella determinazione del punteggio complessivo.
24. La formula di attribuzione del punteggio economico prevista dall’art. 17.3 del Disciplinare è strutturata in modo tale da attribuire il punteggio massimo all’offerta recante il prezzo più basso tra quelli ammessi e da graduare linearmente le altre offerte in funzione dello scostamento rispetto ai valori minimo e massimo. Tale meccanismo, pur non trasformando la procedura in una gara al massimo ribasso, conferisce alla componente economica una significativa capacità differenziale, soprattutto in presenza di scostamenti economici rilevanti tra le offerte.
25. A ciò si aggiunge la previsione del Disciplinare che riserva alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta economicamente più conveniente risulti superiore all’importo posto a base di gara. Tale clausola non introduce un obbligo di formulare offerte in ribasso né altera il criterio di aggiudicazione prescelto, ma risponde all’esigenza di evitare che la procedura si concluda con un esito economicamente non sostenibile o, all’opposto, con una gara nuovamente deserta, laddove nessun operatore ritenga di poter offrire condizioni migliorative rispetto alla stima posta a base d’asta. In tale prospettiva, la previsione esprime la volontà dell’amministrazione di non vincolarsi alla stipula a qualunque prezzo, preservando un margine di valutazione finale sull’interesse pubblico all’affidamento.
26. Ne deriva che, sebbene la presentazione di offerte in rialzo fosse astrattamente ammessa, l’assetto complessivo della procedura – avuto riguardo alla ponderazione dei punteggi, alla formula di attribuzione del punteggio economico e alla clausola di riserva dell’aggiudicazione – risultava orientato alla selezione dell’offerta economicamente più efficiente, in coerenza con i principi di economicità, buon andamento e risultato, senza comprimere la concorrenza né imporre vincoli surrettizi agli operatori economici.
27. Tali premesse, di natura tecnico-normativa, sono essenziali per comprendere sia le censure formulate dalla parte ricorrente, sia le determinazioni assunte dalla stazione appaltante nella verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, nonché la successiva evoluzione del contenzioso, in particolare con riguardo alla riedizione istruttoria disposta in sede cautelare.
28. Prima di procedere all’esame delle singole censure dedotte da parte ricorrente, occorre richiamare il perimetro del sindacato giurisdizionale esercitabile sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante e dalla Commissione giudicatrice nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica. È principio consolidato che tali valutazioni, specie quando attengano all’apprezzamento dell’offerta tecnica e alla verifica della congruità economica, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato sostitutivo del giudice amministrativo e censurabile esclusivamente nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, contraddittorietà o carenza istruttoria, restando preclusa ogni rivalutazione del merito tecnico-amministrativo delle scelte operate.
29. Parimenti, appare opportuno precisare la portata e il contenuto conformativo dell’ordinanza cautelare n. 3972 del 18 luglio 2025, adottata nel corso del presente giudizio. Con tale provvedimento, il Tribunale non ha formulato un giudizio anticipato sulla congruità sostanziale dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, né ha imposto specifiche soluzioni valutative, ma ha rilevato la sussistenza di criticità di natura istruttoria e metodologica nel procedimento di verifica originariamente svolto, disponendo la riedizione del subprocedimento al fine di consentire alla stazione appaltante di colmare le carenze evidenziate, nel rispetto del contraddittorio e delle regole di gara. Ne consegue che il successivo giudizio di merito deve concentrarsi sulla correttezza e legittimità dell’attività istruttoria rinnovata, verificando se essa si sia svolta in modo coerente con le indicazioni cautelari, con la lex specialis e con i principi e le norme che governano l’azione amministrativa in materia di contratti pubblici.
30. Passando all’esame delle singole censure dedotte in giudizio, va anzitutto considerata quella con cui la ricorrente ha lamentato la presenza di profili di inopportunità e carenza di imparzialità nella composizione della Commissione giudicatrice, ritenuti tali da inficiare l’intera procedura valutativa.
31. In particolare, la censura si incentra sulla posizione dell’ing. AL IZ, componente della Commissione, già rappresentante dell’Italia presso l’organismo europeo Fusion for Energy (F4E) e dirigente dell’ENEA, nonché coinvolto, secondo la prospettazione attorea, in iniziative connesse al progetto ITER. A ciò si aggiunge il riferimento alla presenza, nella compagine societaria dell’aggiudicataria ON, di soggetti di elevato profilo istituzionale coreano – tra cui un Vice Ministro – nonché il richiamo ad alcune dichiarazioni pubbliche rilasciate dal CEO della medesima società, che, secondo la ricorrente, prefigurerebbero un indebito affidamento sull’esito della procedura, in violazione del principio di riservatezza.
32. Le doglianze così articolate non risultano, tuttavia, supportate da elementi oggettivi e concreti idonei a dimostrare la sussistenza di un conflitto di interessi attuale, diretto e specifico, nei termini richiesti dall’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.
33. È principio consolidato che l’invalidità dell’operato di un organo tecnico-giudicatore non possa fondarsi su mere ipotesi, sospetti o relazioni istituzionali generiche, ma presupponga l’allegazione e la prova di circostanze specifiche, attuali e qualificanti, tali da incidere concretamente sull’imparzialità del soggetto chiamato a svolgere funzioni valutative nell’ambito della procedura di gara. Incombe, infatti, su chi deduce il conflitto di interessi l’onere di allegare elementi concreti e circostanziati idonei a dimostrarne la sussistenza.
34. Nel caso di specie, la documentazione versata in atti consente di escludere che l’ing. IZ, al momento della nomina in Commissione, rivestisse ruoli, incarichi o funzioni attive suscettibili di interferire con l’oggetto della gara o con la posizione dell’aggiudicataria. Risulta, infatti, che lo stesso fosse collocato in quiescenza dal dicembre 2021, e non svolgesse incarichi presso enti coinvolti nella predisposizione degli atti di gara o partecipanti alla procedura. Né sono stati allegati elementi idonei a dimostrare l’esistenza di rapporti personali, economici o professionali con l’RTI aggiudicatario o con i suoi referenti, essendosi la ricorrente limitata a richiamare una generica contiguità con il contesto scientifico e istituzionale internazionale di riferimento. Circostanza, quest’ultima, che deve essere valutata anche alla luce della natura altamente specialistica del settore di riferimento.
35. Analoghe considerazioni valgono per il riferimento a figure istituzionali coreane presenti nella governance dell’RTI ON, non essendo stati dedotti né provati elementi concreti atti a dimostrare un loro coinvolgimento nella predisposizione dell’offerta, nella gestione operativa della società o, tantomeno, nella procedura di valutazione. La presenza di soggetti di elevato profilo istituzionale in una società internazionale operante in un settore strategico non è, di per sé, idonea a integrare una violazione del principio di imparzialità.
36. Quanto, infine, alle dichiarazioni rese dal CEO di ON, risulta documentalmente che esse siano successive all’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva e non contengano elementi specifici idonei a dimostrare una conoscenza anticipata dell’esito della procedura. Anche sotto il profilo temporale e contenutistico, pertanto, la censura risulta priva di consistenza fattuale.
37. Nel complesso, le argomentazioni della ricorrente si fondano su valutazioni di contesto e ricostruzioni ipotetiche, non corroborate da elementi probatori idonei a dimostrare l’esistenza di relazioni attuali e qualificanti tali da incidere sulla regolarità dell’operato della Commissione giudicatrice. L’invocata lesione del principio di imparzialità resta, pertanto, priva di riscontri concreti, sicché la censura deve essere respinta.
38. Con un’ulteriore censura, la ricorrente contesta la legittimità dell’ammissione in gara del costituendo RTI ON, deducendo il mancato possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dall’art. 6.3, lett. c), del Disciplinare di gara. Tale disposizione imponeva l’avvenuta esecuzione, negli ultimi sette anni, di almeno una fornitura analoga a camere da vuoto destinate all’impiego in ambiente ad alto vuoto, per un importo complessivo non inferiore a 3 milioni di euro.
39. Secondo la prospettazione attorea, la documentazione prodotta dalle società NE NG e NG IN non sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza del requisito, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto riferita a componenti diversi dalle camere da vuoto, sia sotto il profilo economico, poiché i contratti esibiti presenterebbero importi inferiori alla soglia richiesta. Viene inoltre evidenziata la recente costituzione della mandataria ON Inc., ritenuta priva di esperienza specifica nel settore.
40. Le doglianze non possono essere condivise. In primo luogo, la clausola del Disciplinare invocata non richiede una coincidenza integrale tra le forniture pregresse e l’oggetto dell’appalto, essendo espressamente sufficiente l’esecuzione di una fornitura analoga, secondo un criterio di equivalenza tecnico-funzionale.
41. La nozione di fornitura analoga, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, non implica un’identità perfetta della prestazione, ma consente di valorizzare esperienze pregresse che presentino caratteristiche essenziali comuni rispetto alla prestazione richiesta, avuto riguardo ai profili tecnologici, ai materiali impiegati, alle modalità esecutive e ai protocolli di verifica, pur se riferite a componenti o manufatti diversi.
42. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha motivato la scelta di adottare un requisito formulato in termini non eccessivamente restrittivi – anche in considerazione dell’esito infruttuoso di una precedente procedura – al fine di salvaguardare la concorrenza, mantenendo al contempo un adeguato livello di qualificazione tecnica. In tale contesto, l’esperienza maturata dalle imprese mandanti del raggruppamento nell’ambito dei progetti ITER e KSTAR, documentata mediante contratti, certificazioni e schede tecniche versate in atti, è stata ritenuta coerente con i requisiti richiesti. Le forniture eseguite in tali commesse – tra cui scudi termici e strutture destinate ad ambienti ad alto vuoto – presentano, infatti, caratteristiche costruttive, materiali utilizzati, tecnologie di saldatura e procedure di collaudo affini a quelle richieste per la fornitura oggetto di gara.
43. Quanto alla posizione della mandataria ON Inc., il Disciplinare consente che il requisito tecnico-professionale sia posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, senza richiedere che ciascun operatore economico lo soddisfi individualmente. La società mandataria ha rivestito, secondo l’assetto dichiarato, un ruolo prevalentemente organizzativo e gestionale, mentre le attività esecutive principali risultano affidate alle mandanti, dotate delle necessarie esperienze pregresse. La sua recente costituzione non integra, di per sé, una causa di esclusione, in mancanza di un’espressa previsione contraria nella lex specialis.
44. Non fondata è, altresì, la contestazione relativa alla prova dell’avvenuta esecuzione delle forniture documentate, fondata sull’assenza di quietanze di pagamento. È vero che, per alcune commesse, non risultano prodotte quietanze bancarie in senso stretto; tuttavia, la Commissione ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’avvenuta esecuzione può essere dimostrata anche tramite mezzi documentali diversi dalla quietanza di pagamento, purché oggettivi, coerenti e verificabili.
45. La ricorrente, peraltro, non ha dedotto elementi specifici idonei a contestare l’autenticità, la riferibilità o la veridicità della documentazione prodotta, né risulta che abbia sollecitato integrazioni istruttorie in sede procedimentale. In un simile contesto, l’assenza della sola quietanza bancaria non è di per sé sufficiente a inficiare la prova del requisito tecnico-professionale, laddove la stazione appaltante abbia potuto fondare la propria valutazione su un complesso documentale plurimo, coerente e convergente, comprensivo di contratti, certificazioni, relazioni tecniche e attestazioni dei committenti. Incombeva, semmai, sulla ricorrente l’onere di dimostrare, in modo circostanziato, la non riconducibilità delle esperienze dichiarate ai requisiti richiesti dalla lex specialis — onere che non risulta assolto.
46. Nel complesso, la valutazione operata dalla Commissione giudicatrice si configura come espressione di discrezionalità tecnica esercitata su basi istruttorie e motivazionali adeguate, senza che emergano profili di travisamento dei fatti, illogicità manifesta o sviamento. Le censure formulate dalla ricorrente si risolvono, in definitiva, nella prospettazione di una diversa lettura del materiale documentale, non sufficiente a dimostrare la violazione della lex specialis o l’illegittimità dell’ammissione in gara del RTI aggiudicatario, e devono pertanto essere respinte.
47. Con ulteriore motivo di ricorso, la società ricorrente deduce l’illegittimità dell’offerta economica presentata dall’RTI aggiudicatario per omessa indicazione del costo della manodopera, assumendo che tale omissione avrebbe dovuto condurre all’esclusione dell’offerta per violazione dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni della lex specialis. In particolare, si contesta che il costo orario indicato nelle tabelle prodotte in sede di chiarimenti ricomprenderebbe indistintamente sia la manodopera sia i costi dei macchinari, impedendo una valutazione autonoma della congruità del trattamento economico riservato ai lavoratori. La ricorrente aggiunge che, anche ove tale valore fosse imputabile esclusivamente alla componente lavoro, esso risulterebbe comunque inferiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL Metalmeccanica Industria, richiamato dal Disciplinare di gara.
48. La censura non è fondata. Occorre anzitutto ribadire che l’appalto in esame, come chiaramente desumibile dalla lex specialis e come costantemente sostenuto dalla stazione appaltante, ha ad oggetto una fornitura pura, senza posa in opera, da eseguirsi integralmente all’estero, presso gli impianti produttivi del raggruppamento aggiudicatario. Nessuna attività lavorativa è prevista presso il sito TT, ad eccezione delle operazioni di trasporto e consegna del bene finito, né è richiesto alcun intervento tecnico o installativo sul territorio nazionale.
49. Tale qualificazione dell’appalto assume rilievo dirimente ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, il quale esclude espressamente l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera nelle forniture senza posa in opera. La previsione è coerente con la ratio della norma, che non impone alla stazione appaltante di svolgere verifiche sulle strutture produttive estere dell’operatore economico, né di controllare il rispetto di trattamenti retributivi disciplinati da ordinamenti giuslavoristici diversi da quello nazionale.
50. In ogni caso, e a prescindere dalla non applicabilità formale dell’obbligo di indicazione separata, dagli atti di gara emerge che il costo del lavoro è stato comunque considerato e valorizzato nell’offerta economica dell’aggiudicataria ed è stato oggetto di specifica analisi in sede di verifica della congruità.
51. In particolare, nella tabella prodotta da ON in sede di chiarimenti (documento denominato “costs.breakdown.congruity.signed.1”), è indicato un valore pari a € 30,80/ora alla voce “Workers (including welders) + cost of machining”, riferito a 236.600 ore di lavoro. Nel corso del contraddittorio istruttorio, l’aggiudicataria ha ulteriormente precisato la struttura dei costi, distinguendo tale valore da quello relativo alle lavorazioni meccaniche complesse (voce “J”), quantificato separatamente in € 126,10/ora, e chiarendo che le attività riconducibili alla manodopera in senso stretto risultano prevalentemente allocate nella voce “C”.
52. L’aggiudicataria ha inoltre chiarito che il costo orario indicato tiene conto delle condizioni retributive vigenti in Corea del Sud e si colloca al di sopra del livello medio salariale nazionale, come risultante dalle statistiche ufficiali del Ministero del Lavoro coreano. È stato altresì precisato che il CCNL Metalmeccanica Industria non trova applicazione nella fattispecie, trattandosi di un operatore economico estero che non impiega manodopera sul territorio italiano.
53. Tutti tali elementi sono stati puntualmente valutati dalla stazione appaltante nell’ambito del subprocedimento di verifica della congruità, come risulta dai verbali del 23 luglio e del 20 agosto 2025. In tali sedi, la Commissione ha esaminato nel dettaglio le voci di costo, ha richiesto chiarimenti specifici e ha infine ritenuto congrua la stima dei costi del personale, in quanto ragionevolmente commisurata alla tipologia delle lavorazioni, al contesto produttivo di riferimento e alla sede di esecuzione del contratto. Non si è trattato, pertanto, di un’accettazione meramente formale dell’offerta, bensì di una valutazione motivata, fondata su dati tecnici e su un confronto con i parametri utilizzati nella Relazione tecnico-economica predisposta dalla stazione appaltante.
54. Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che il costo della manodopera è stato indicato in modo aggregato ma intelligibile, ed è stato oggetto di una verifica di congruità conforme al quadro normativo applicabile. Non era, invece, dovuta alcuna verifica sul rispetto dei contratti collettivi nazionali italiani, trattandosi di attività produttive svolte integralmente all’estero. La censura deve, pertanto, essere respinta.
55. Venendo ora alle censure attinenti alla congruità dell’offerta presentata dall’RTI ON, si rileva che esse rappresentano il fulcro dell’intero contenzioso, costituendo il motivo centrale su cui si è incentrato tanto il dibattito cautelare quanto la successiva istruttoria processuale. Esse investono, in particolare, la correttezza dell’istruttoria originariamente svolta dalla stazione appaltante, la coerenza del raffronto operato con la Relazione tecnico-economica (RTE) predisposta a supporto della base d’asta, nonché la legittimità e l’ampiezza del riesame istruttorio effettuato in esecuzione dell’ordinanza cautelare, con riferimento ai principi di motivazione, proporzionalità e risultato.
56. Va preliminarmente ribadito che l’offerta in questione non è mai stata qualificata come anomala, né per effetto del ribasso economico praticato, né in applicazione dell’art. 22 del Disciplinare di gara. Come risulta dagli atti, il punteggio tecnico conseguito dall’aggiudicataria non raggiungeva la soglia dei quattro quinti del punteggio massimo, condizione necessaria affinché si attivasse automaticamente il subprocedimento obbligatorio di verifica dell’anomalia. Nondimeno, in ragione della significativa distanza tra l’offerta di ON (pari a circa 25,8 milioni di euro) e quelle degli altri concorrenti – superiori ai 45 milioni e ai 60 milioni di euro – la stazione appaltante ha ritenuto di procedere comunque a una verifica discrezionale di congruità, esercitando una facoltà riconosciuta dall’ordinamento a presidio dell’affidabilità dell’offerta.
57. La verifica è stata inizialmente svolta mediante l’acquisizione di chiarimenti dall’operatore economico e si è tradotta nella redazione, in data 4 marzo 2025, del verbale n. 7, contenente una tabella comparativa tra le voci di costo dichiarate da ON e quelle riportate nella Relazione tecnico-economica. Sulla base di tale confronto, la Commissione ha ritenuto congrua l’offerta, reputando che gli scostamenti rilevati non compromettessero la sostenibilità economica della proposta.
58. Tale giudizio è stato contestato dalla ricorrente, la quale ha dedotto che la tabella di raffronto fosse viziata da errori metodologici rilevanti, derivanti dal confronto tra voci non omogenee e da un erroneo incolonnamento dei dati, idoneo a generare scostamenti percentuali privi di attendibilità. Le censure, sviluppate in modo analitico nei motivi aggiunti, hanno riguardato sette specifiche voci di costo, rispetto alle quali si assumeva che la Commissione avesse posto a confronto grandezze riferite a lavorazioni differenti.
59. Proprio su tali profili si è incentrata l’ordinanza cautelare n. 3972 del 18 luglio 2025, con la quale il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, rilevando, in sede di sommaria delibazione, che il giudizio di congruità risultava affetto da carenze istruttorie e motivazionali. In particolare, il Collegio ha evidenziato come la tabella allegata al verbale del 4 marzo presentasse evidenti disallineamenti tra le voci poste a confronto, con effetti distorsivi nella valutazione complessiva, e ha sottolineato che la stazione appaltante, in sede giudiziale, aveva riconosciuto l’esistenza di un errore materiale di incolonnamento, prospettando una ricostruzione giustificativa non emergente dal provvedimento originario. Tale ricostruzione è stata qualificata come inammissibile supplenza postuma della motivazione, non idonea a sanare il vizio rilevato.
60. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, la stazione appaltante ha quindi riaperto il subprocedimento di verifica della congruità, procedendo a una riedizione istruttoria formalmente autonoma, documentata nei verbali del 23 luglio e del 20 agosto 2025, nei quali la Commissione ha riesaminato le voci di costo oggetto di contestazione, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla ricorrente e della documentazione complessivamente acquisita.
61. In sede di riesame, la Commissione ha, in particolare:
- preso atto dell’errore materiale originariamente riscontrato nel confronto tabellare, ricondotto a un disallineamento grafico delle voci;
- effettuato un nuovo confronto voce per voce, fondato su criteri di omogeneità tecnica;
- chiarito che la Relazione tecnico-economica non riveste valore vincolante, costituendo uno strumento di supporto alla determinazione della base d’asta e non un parametro rigido di valutazione;
- fornito motivazioni puntuali in ordine ai principali scostamenti tra le voci dell’offerta e quelle stimate nella RTE, valorizzando le specificità produttive dell’operatore economico estero e i margini di efficientamento industriale dichiarati.
62. All’esito di tale riedizione procedimentale, la Commissione ha confermato il giudizio di congruità dell’offerta, senza che emergano profili di illogicità manifesta, travisamento dei fatti o contraddittorietà. È stato inoltre coerentemente evidenziato che l’offerta di ON, pur risultando inferiore alla stima della stazione appaltante, presentava un utile positivo e una struttura di costi dettagliata e documentata, con particolare riferimento alle componenti lavorative e materiali più rilevanti.
63. A tal proposito si rammenta che, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, le valutazioni compiute dalla stazione appaltante in sede di valutazione della congruità delle offerte presentate sono considerate espressione di un ampio potere tecnico discrezionale, insindacabile in sede giurisdizionale salva l’ipotesi in cui esse siano palesemente illogiche, irrazionali o fondate su evidenti errori di fatto, avendo il giudizio di congruità carattere globale, in quanto riferito all’intera offerta e non al dettaglio delle singole componenti di costo di quest’ultima, purché l’offerta risulti nel suo complesso attendibile e dia serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto.
64. Nella fattispecie, la documentazione agli atti e le difese svolte in giudizio, mostrano che l’aggiudicatario ha fornito dettagliate giustificazioni e, da parte propria, la stazione appaltante, esaminate le giustificazioni e le precisazioni della concorrente, le ha giudicate attendibili e accettabili, recependole nel loro complesso in quanto congrue e adeguate.
65. D’altro canto, le censure svolte da parte ricorrente non dimostrano adeguatamente la non sostenibilità dell’offerta ma, pretendendo di applicare all’offerta dell’aggiudicatario la stessa logica da essa seguita nell’interpretazione della lex specialis e nella conseguente formulazione dell’offerta, si incentrano su singoli aspetti e voci di costo perdendo di vista lo scopo del giudizio di congruità dell’offerta che non è quello di sindacare nel dettaglio ogni singolo elemento dell’offerta né tantomeno quello di sostituire le proprie personali congetture alle valutazioni riservate all’Amministrazione chiedendo al giudice Amministrativo di pronunciarsi su aspetti inerenti al merito che esulano dal suo sindacato.
66. Come noto, infatti, incombe sul soggetto che contesta l'aggiudicazione, l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice Amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti ictu oculi erronei o travisati. Ebbene, nella fattispecie, parte ricorrente non ha dimostrato la presenza di errori di fatto decisivi ovvero una manifesta illogicità nella valutazione complessiva della congruità dell’offerta effettuata dalla stazione appaltante.
67. Si richiama, altresì, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di congruità di un’offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa – tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne – di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (Cons. St., sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5798).
68. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene, dunque, che l’istruttoria svolta dalla stazione appaltante sia stata approfondita ed esaustiva e che, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali richiamati sopra, non sussistono o comunque non sono stati dimostrati errori decisivi, travisamenti di fatto o profili di manifesta irragionevolezza e illogicità nella valutazione della congruità dell’offerta effettuata nel complesso.
69. La ricorrente ha altresì dedotto l’illegittimità della procedura per mancata adozione, entro il termine del 22 agosto 2025, di un formale provvedimento di conferma dell’aggiudicazione. Anche tale doglianza non è fondata. Dalla documentazione in atti risulta che, all’esito del riesame istruttorio, la stazione appaltante ha mantenuto ferma la precedente aggiudicazione, con un’istruttoria idonea a rendere palese la volontà confermativa, poi formalizzata con atto espresso. La mancata adozione di un atto formale non integra una violazione sostanziale, trattandosi di una fattispecie di continuità procedimentale e non di elusione dell’ordinanza cautelare. In assenza di una specifica prescrizione in tal senso contenuta nell’ordinanza, non era necessario adottare un distinto provvedimento di nuova aggiudicazione, potendosi ritenere che la conferma della congruità dell’offerta implicasse, in modo univoco, anche la conferma dell’aggiudicazione originaria. La successiva determinazione del 29 ottobre 2025 ha, in ogni caso, formalizzato tale esito, senza integrare un’ipotesi di inottemperanza, trattandosi di atto confermativo.
70. Il riesame svolto dalla Commissione risulta, pertanto, conforme ai principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023, avendo l’amministrazione proceduto a una nuova valutazione attendibile e coerente, fondata su dati tecnici correttamente correlati e funzionale all’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico. Né può ritenersi che l’attività svolta integri una rivalutazione postuma dell’offerta: essa si configura, piuttosto, come una riedizione procedimentale doverosa, imposta dalla misura cautelare e finalizzata alla rimozione dei vizi formali originariamente rilevati, nel pieno rispetto dell’ordinanza e del contraddittorio procedimentale.
71. Alla luce di quanto esposto, le censure formulate in ordine alla presunta incongruità dell’offerta di ON, alla carenza motivazionale del giudizio e all’asserita violazione dell’ordinanza cautelare devono essere respinte, non emergendo profili di illegittimità nel complesso dell’attività istruttoria e valutativa svolta dalla stazione appaltante.
72. Parte ricorrente ha, inoltre, dedotto l’illegittimità della procedura sotto il profilo della coerenza tra il criterio di aggiudicazione formalmente previsto e la struttura economica della gara, sostenendo che l’affidamento sarebbe stato, in concreto, impostato secondo una logica di aggiudicazione al prezzo più basso, nonostante il Disciplinare prevedesse il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con riparto del punteggio pari a 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica.
73. A tale censura si accompagna l’ulteriore rilievo secondo cui la base d’asta sarebbe stata superabile solo in via meramente formale, poiché la stazione appaltante si era riservata la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di offerte superiori all’importo stimato, così di fatto imponendo un ribasso.
74. Le doglianze non sono fondate.
75. In primo luogo, dagli atti di gara emerge in modo inequivoco che la procedura è stata indetta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente previsto dal Disciplinare. Il punteggio economico è stato attribuito mediante una formula interpolata lineare decrescente, che assegna il punteggio massimo al prezzo più basso e punteggi proporzionalmente inferiori agli altri prezzi. Tale meccanismo, pur incentivando il ribasso, non equivale a un’aggiudicazione al prezzo più basso in senso tecnico, atteso che la componente economica incide per il 30% sul punteggio complessivo, mentre la restante parte è riservata alla valutazione tecnica dell’offerta.
76. La scelta della formula economica rientra nella discrezionalità della stazione appaltante nella costruzione dei criteri di gara ed è pienamente conforme al quadro normativo, non risultando né irragionevole né tale da svuotare di contenuto la valutazione qualitativa delle offerte. Né risulta che la componente tecnica sia stata compressa o neutralizzata nella concreta applicazione del criterio, avendo essa inciso in misura prevalente sul punteggio finale.
77. Quanto alla clausola del Disciplinare che attribuiva alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di offerte superiori alla base d’asta, essa non introduce una contraddizione rispetto al criterio prescelto, ma integra una clausola di salvaguardia dell’interesse pubblico, volta a preservare l’equilibrio economico dell’intervento nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente. Tale previsione non precludeva, in astratto, la presentazione di offerte in rialzo, né trasformava la gara in una procedura al prezzo più basso.
78. Parimenti, il fatto che la Relazione tecnico-economica fosse finalizzata alla determinazione della base d’asta non comportava alcuna vincolatività nella valutazione delle offerte economiche, né escludeva la possibilità per gli operatori di formulare ribassi, in coerenza con la struttura della formula di attribuzione del punteggio prevista dal Disciplinare.
79. Non può, pertanto, sostenersi che la procedura abbia disatteso il criterio di aggiudicazione stabilito dalla lex specialis, né che la formula economica utilizzata abbia violato i principi di correttezza, trasparenza e par condicio. Le regole di gara erano chiare, conoscibili e uguali per tutti i concorrenti, e sono state applicate in modo non discriminatorio. Il valore dell’offerta aggiudicataria, pur significativamente inferiore a quello delle altre offerte, non è stato considerato inaffidabile in sé, ma è stato sottoposto a un autonomo subprocedimento di verifica di congruità, il cui esito è stato ritenuto legittimo. La censura deve, pertanto, essere respinta.
80. Con gli ultimi motivi aggiunti, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata del provvedimento conclusivo di conferma dell’aggiudicazione, adottato dalla stazione appaltante in data 29 ottobre 2025, assumendo che tale atto sarebbe viziato in quanto fondato su presupposti già contestati, e segnatamente sui verbali di verifica della congruità e sulle valutazioni tecniche svolte dalla Commissione giudicatrice.
81. La censura non presenta, tuttavia, autonomia contenutistica, risolvendosi nella riproposizione, in forma riepilogativa, dei medesimi profili di illegittimità già dedotti con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti. Una volta accertata – come in precedenza motivato – la legittimità dell’offerta presentata dall’RTI ON, la correttezza del subprocedimento di verifica della congruità svolto in esecuzione dell’ordinanza cautelare, nonché l’assenza di vizi formali o sostanziali nelle valutazioni tecniche ed economiche operate dalla Commissione, viene meno ogni presupposto logico e giuridico per ritenere viziato l’atto conclusivo di aggiudicazione.
82. La determinazione del 29 ottobre 2025, del resto, non introduce elementi nuovi né valutazioni ulteriori, ma si limita a formalizzare l’esito del procedimento, già consolidato all’esito della riedizione istruttoria svolta nei mesi di luglio e agosto 2025, ed è coerente con l’indirizzo valutativo espresso dalla Commissione all’esito della verifica di congruità.
83. Non emergono, pertanto, ulteriori profili di illegittimità rispetto a quelli già esaminati, né risultano elementi idonei a ritenere che l’aggiudicazione si fondi su presupposti erronei, carenti o travisati.
84. Alla luce dell’intero quadro processuale e procedimentale emerso in giudizio, tutte le censure dedotte da parte ricorrente devono essere rigettate, in quanto infondate in fatto e in diritto. Il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, pur inizialmente affetto da un errore materiale, è stato correttamente riesaminato in sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare, nel rispetto delle indicazioni del Giudice amministrativo e dei principi del nuovo Codice dei contratti pubblici.
85. Le ulteriori doglianze, relative alla composizione della Commissione giudicatrice, ai requisiti tecnico-professionali dell’aggiudicataria, alla struttura della formula economica e alla coerenza dell’aggiudicazione finale, non hanno trovato riscontro negli atti di causa e non sono risultate idonee a scalfire la legittimità complessiva della procedura e dei suoi esiti.
86. Tenuto conto, tuttavia, della complessità tecnica dell’affidamento, dell’oggettiva articolazione del contenzioso e dell’intervenuto accoglimento della misura cautelare nella fase iniziale del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL IZ, Presidente
AN OT, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OT | EL IZ |
IL SEGRETARIO