TAR Roma, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1043
TAR
Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto dei requisiti tecnico-professionali del RTI aggiudicatario

    La giurisprudenza consente l'equivalenza tecnico-funzionale delle forniture pregresse. Le forniture in ambito ITER e KSTAR sono state ritenute coerenti. Il requisito non doveva essere posseduto individualmente dalla mandataria.

  • Rigettato
    Erroneità e irragionevolezza della valutazione dell'offerta tecnica

    La valutazione dell'offerta tecnica rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e non è censurabile se non per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

  • Rigettato
    Carenza istruttoria e motivazionale del giudizio di congruità dell'offerta economica

    L'istruttoria è stata riesaminata in esecuzione dell'ordinanza cautelare, correggendo errori materiali e fornendo motivazioni puntuali. Il giudizio di congruità è stato ritenuto globale e non censurabile se non per manifesta illogicità.

  • Rigettato
    Conflitto di interessi e carenza di imparzialità nella Commissione giudicatrice

    Non sono stati allegati elementi oggettivi e concreti a dimostrare un conflitto di interessi attuale, diretto e specifico. Il membro della commissione era in quiescenza e non sussistono legami provati con l'aggiudicatario.

  • Rigettato
    Ambiguità del criterio di aggiudicazione

    La procedura è stata indetta con criterio OEPV, con una formula economica che incentiva il ribasso ma non equivale a un'aggiudicazione al prezzo più basso, dato il peso della componente tecnica. La clausola di salvaguardia non altera il criterio.

  • Rigettato
    Vizi dell'aggiudicazione definitiva

    Tutte le censure relative agli atti presupposti sono state respinte, pertanto anche la domanda di annullamento del contratto è infondata.

  • Rigettato
    Falsa graduatoria

    Le censure relative alla legittimità dell'aggiudicazione sono state respinte, pertanto la domanda di subentro non può essere accolta.

  • Rigettato
    Danno da illegittima aggiudicazione

    La domanda risarcitoria è infondata in quanto le censure relative all'illegittimità della procedura sono state rigettate.

  • Rigettato
    Vizi degli atti presupposti

    Le censure relative agli atti presupposti sono state rigettate nel merito.

  • Rigettato
    Vizi del provvedimento di conferma dell'aggiudicazione

    La censura non ha autonomia contenutistica e ripropone profili già esaminati e rigettati. L'atto conclusivo è coerente con l'istruttoria svolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1043
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1043
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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