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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1437/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR SC, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 827/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
AV AL Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009820263000 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle entrate e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità del motivo articolato con l'ultima memoria dalla parte ricorrente, con riferimento alla dedotta illegittimità dell'intimazione in ragione della presentazione della domanda di definizione agevolata, trattandosi di censura che avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto con riferimento alle cartelle di pagamento nn.
29320170008684769000, 29320170024146427000, 29320200054700815000 e all'avviso N. TXNTXNM002898 così come previsto dagli art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022 poiché parte resistente ha comprovato l'adesione del contribuente alla definizione agevolata poiché "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta." (Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024).
Tale esito è confermato anche dall'art. 12-bis del d.l. 84/2025 cnv., in l. n. 108/2025 recante "Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata"
Per il resto il ricorso è fondato poiché non vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento portante l'IMU per l'anno 2015.
Il limitato accoglimento del ricorso e la cessazione della materia ope legis legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nei sensi indicati in motivazione e, per il resto, accoglie il ricorso per l'intimazione annullandola con riferimento all'IMU 2015. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR SC, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 827/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
AV AL Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239009820263000 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle entrate e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità del motivo articolato con l'ultima memoria dalla parte ricorrente, con riferimento alla dedotta illegittimità dell'intimazione in ragione della presentazione della domanda di definizione agevolata, trattandosi di censura che avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto con riferimento alle cartelle di pagamento nn.
29320170008684769000, 29320170024146427000, 29320200054700815000 e all'avviso N. TXNTXNM002898 così come previsto dagli art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022 poiché parte resistente ha comprovato l'adesione del contribuente alla definizione agevolata poiché "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta." (Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024).
Tale esito è confermato anche dall'art. 12-bis del d.l. 84/2025 cnv., in l. n. 108/2025 recante "Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata"
Per il resto il ricorso è fondato poiché non vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento portante l'IMU per l'anno 2015.
Il limitato accoglimento del ricorso e la cessazione della materia ope legis legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nei sensi indicati in motivazione e, per il resto, accoglie il ricorso per l'intimazione annullandola con riferimento all'IMU 2015. Spese compensate.