Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1437
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità intimazione per domanda di definizione agevolata

    La Corte dichiara inammissibile il motivo in quanto tardivamente proposto, dovendo essere dedotto tempestivamente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.

  • Accolto
    Estinzione del giudizio per definizione agevolata

    La Corte dichiara estinto il giudizio con riferimento a specifiche cartelle e avvisi, poiché parte resistente ha comprovato l'adesione del contribuente alla definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022, confermato dall'art. 12-bis del d.l. 84/2025.

  • Accolto
    Mancanza prova notifica avviso di accertamento IMU 2015

    La Corte accoglie il ricorso per l'intimazione annullandola con riferimento all'IMU 2015, non essendovi prova della notifica dell'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1437
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1437
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo