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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/07/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il giudice, Dott.ssa Rita De Angelis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 227/2025 introdotta con ricorso depositato in data
17.02.2025 da:
(C.F.: ) nata a Napoli in [...] Controparte_1 C.F._1
09.09.1949 e (C.F.: ) nato a Napoli in [...] Parte_1 C.F._2
14.02.1946, entrambi residenti in [...] ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Caporossi
RICORRENTI
CONTRO
(C.F.: ) nato a Napoli in [...] Controparte_2 C.F._3
02.03.1968 e residente in [...]
(C.F.: nato a [...] in data [...] e residente in C.F._4
Monteprandone (AP), in Via Della Liberazione, (C.F.: Parte_3
) nata a [...] in data [...] e residente C.F._5
in Tortoreto (TE), in Via Gioberti 3, (C.F.: Parte_4
) nata a [...] in data [...] e residente C.F._6
in Monteprandone (AP), in Via G. Di Vittorio 13 e (C.F.: Parte_5 nato a [...] in data [...] ed ivi C.F._7
residente in [...]
RESISTENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 12.06.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: alimenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “Il Tribunale adito di Ascoli Piceno Voglia dichiarare tutti i convenuti, figli degli odierni ricorrenti, tenuti a prestare gli alimenti in favore dei propri genitori e nella misura Parte_1 Controparte_1
minima complessiva di € 100,00 (in ragione di € 50,00 per ogni genitore) mensili ciascuno ovvero nella diversa misura che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia;
condannare i convenuti al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 i ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
sulla premessa che:
- gli esponenti sono anziani coniugi che, dopo aver costituito la loro famiglia e dopo la nascita negli anni 1968 e 1969 dei primi due figli e , si sono CP_2 Pt_2
trasferiti da Napoli a San Benedetto del Tronto dove sono nati altri tre figli Pt_3
e Nella località marchigiana, lontani dalle rispettive famiglie Parte_4 Pt_5
di origine e privi di qualsiasi sostegno morale e familiare, hanno affrontato la quotidianità all'insegna del duro sacrificio e del lavoro usurante al fine di garantire un tetto ed una vita dignitosa ai cinque figli, ormai tutti adulti ed economicamente indipendenti e nel pieno dell'attività lavorativa. Il IG. infatti ha sempre Parte_1
svolto l'attività di manovalanza e di operaio generico mentre la IG.ra CP_1
ha svolto l'attività di domestica fin tanto che le condizioni di salute lo hanno
[...]
consentito;
- da ormai diversi anni, anche per raggiungimento dell'età pensionabile, l'anziana coppia genitoriale non è più in grado di svolgere attività lavorativa alcuna, difatti, la IG.ra è affetta da grave morbo di dupuytren alla mano destra che le CP_1
impedisce l'uso dell'arto, mentre il IG. è affetto da problemi cardiaci, Parte_1
come da certificato allegato agli atti. La coppia quindi si sostiene unicamente con gli emolumenti derivanti dalle rispettive pensioni che ammontano ad € 735,00 mensile per il IG. ed € 292,00 per la IG.ra come da cedolini Pt_1 CP_1
pensione, mentre l'ISEE del nucleo familiare ascende all'importo di € 4.385,61;
- entrambi quindi versano in stato di assoluto bisogno, non potendo considerarsi la somma complessiva di € 1.027,00 un reddito idoneo a garantire un livello minimo di sussistenza, considerato oltretutto che l'anziana coppia occupa a titolo abitativo una modesta unità immobiliare sita a Monteprandone per la quale versa un a titolo di canone locatizio la somma pari ad € 430,00 mensili, per non essere gli stessi titolari di diritti immobiliari. A tale voce di spesa devono aggiungersi gli oneri accessori oltre i costi per le ordinarie utenze domestiche, con la conseguenza che le somme incamerate a titolo di pensione risultano essere assolutamente insufficienti a soddisfare finanche i primari bisogni vitali dell'anziana coppia. Difatti, nel corso tempo gli esponenti hanno attinto ai propri piccoli risparmi accantonati faticosamente (dopo aver cresciuto i figli) con gli umili lavori svolti, ma a causa delle spese sanitarie crescenti, gli stessi si sono dileguati, con la conseguenza che entrambi versano in stato di evidente bisogno;
- si evidenzia infatti che la IG.ra dopo aver subito un intervento Controparte_1
chirurgico alla mano destra, presenta un'elevata difficoltà motoria che le impedisce di attendere in via del tutto autonoma alle incombenze domestiche, mentre il ricorrente è in attesa di subire un intervento cardiaco;
- dinanzi a tale scenario, alcuni dei figli hanno proposto di contribuire al mantenimento dei propri genitori con il versamento da parte di ciascuno di essi della somma di € 25,00 mensili ma, dopo alcune mensilità, seppure la somma fosse risibile, vi è stata l'astensione nella contribuzione da parte di alcuni.
Conseguentemente, gli altri hanno cercato di sopperire provvedendo direttamente e/o indirettamente cercando di soddisfare almeno i bisogni alimentari mediante rifornimenti di generi alimentari o pagamento delle utenze domestiche;
- tale incresciosa situazione determina tuttavia profondo disagio e sconforto negli esponenti i quali addirittura si colpevolizzano nei riguardi di quei figli che cercano di provvedere ad alleviare le sofferenze di una vita, ritenendo che la vita di sacrifici e rinunce sia stata spesa per tutti i figli e non solo per coloro che prestano aiuto e vicinanza;
- alcuni dei figli, seppure sollecitati dai propri genitori, hanno chiaramente manifestato l'intenzione di non voler adempiere all'obbligazione alimentare sugli stessi gravante ex art. 433 c.c. e, seppure l'obbligo prima ancora che giuridico dovrebbe considerarsi di natura morale, lo stato di indigenza in cui versa l'anziana coppia, su di loro non ha sortito effetto alcuno;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare tutti i convenuti, in qualità di loro figli, tenuti a prestare gli alimenti in loro favore nella misura minima complessiva di € 100,00 (in ragione di € 50,00 per ogni genitore) mensili ciascuno ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In data 21.02.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 29.05.2025.
In data 14.05.2025 si costituivano in giudizio i resistenti e Controparte_2 Parte_2
per contestare la ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti e per opporsi alle richieste avversarie, quanto meno nei termini indicati nel ricorso introduttivo. All'udienza del 29.05.2025, innanzi al giudice, erano presenti personalmente i ricorrenti, e , e i resistenti, e , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
tutti assistiti dai propri difensori;
erano, altresì, presenti i resistenti , Parte_3 [...]
e , seppur non costituiti formalmente come parti del Parte_4 Parte_5
giudizio. In occasione di tale udienza il Giudice rigettava l'eccezione, sollevata dalla difesa di e , sul rito scelto dai ricorrenti in quanto, non Parte_2 Controparte_2
trattandosi di una vertenza relativa allo stato e alla capacità delle persone, osservava il giudice che la causa non doveva essere introdotta con il rito Cartabia di cui agli artt.
473bis ss. c.p.c. Inoltre, il considerata l'esiguità della somma richiesta a CP_3
ciascuno degli obbligati, riteneva non necessario procedere all'accertamento delle condizioni economiche di ciascuno di essi;
ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, all'esito della quale rimetteva la causa stessa in decisione.
Osserva il Giudice che la domanda proposta dai ricorrenti merita accoglimento in quanto risultano pienamente provati, in via documentale, lo stato di bisogno nel quale riversano i sig.ri e nonché l'oggettiva impossibilità di Parte_1 Controparte_1
provvedere autonomamente al proprio mantenimento, quali presupposti, ai sensi dell'art. 438 c.c., della richiesta di alimenti. Dai documenti allegati agli atti, confermati dalle dichiarazioni rese in udienza dalla difesa dei ricorrenti, si evince come quest'ultimi possano contare, per il loro sostentamento, esclusivamente sugli emolumenti derivanti dalle proprie pensioni che corrispondono ad € 735,00 mensili per il ed € 292,00 mensili per la (allegato n. 4 ricorso introduttivo – cedolini Pt_1 CP_1
dalla pensione). Sempre in via documentale è stato provato che i ricorrenti vivono in un immobile sito in Monteprandone (AP), in Via A. de Gasperi n. 235/A, per il quale versano un canone di locazione mensile pari ad € 430,00 (allegato n. 6 ricorso introduttivo – contratto di locazione) e che sono affetti, rispettivamente, da “grave morbo di dupuytren mano destra terzo quarto e quinto dito” (allegato n. 2 ricorso introduttivo – certificato medico di e “ipertensione arteriosa” Controparte_1
nonché “pregresse crisi di futter atriale (in attesa di ablazione)” con “continua terapia in corso” (allegato n. 3 ricorso introduttivo – certificato medico di ). Parte_1
L'innegabile situazione di particolare indigenza sopradescritta nella quale riversano gli anziani coniugi, tale da giustificare la loro richiesta di alimenti, aveva indotto tutti i resistenti a decidere di contribuire, direttamente e/o indirettamente, al sostentamento dei propri genitori. Nel proprio ricorso introduttivo, nonché in udienza del 29.05.2025, la difesa dei ricorrenti ha evidenziato che, in realtà, da parte dei figli e Controparte_2
c'è stato un solo versamento mensile di € 25,00 e che a tale astensione Parte_2
hanno sopperito gli altri figli e , Parte_3 Parte_4 Parte_5
facendosi interamente carico del mantenimento dei loro genitori.
Nella comparsa di costituzione e risposta i resistenti hanno asserito di aver effettuato ai genitori elargizioni secondo le proprie possibilità, brevi manu o con acquisto di una carta prepagata per la spesa, pagando, anche in più occasioni, tanto le loro bollette quanto direttamente la loro spesa. Inoltre, essi hanno dichiarato, anche in sede di udienza, che sarebbero in grado di versare mensilmente, a favore dei sig.ri e Pt_1
la cifra massima di € 25,00, a causa delle patologie da cui sono affetti (in CP_1
particolare, in udienza la difesa del sig. produceva certificato medico Parte_2
attestante le sue patologie), dei debiti che hanno nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, delle rate dei finanziamenti già contratti e delle spese necessarie che devono sostenere per il mantenimento dei loro figli minori. Sul punto la difesa dei ricorrenti, in sede di udienza, puntualizzava che tali finanziamenti sono stati contratti dai resistenti per l'acquisto di motoveicoli, quindi non per far fronte a spese necessarie;
inoltre, deduceva che, da una querela sporta dal sig. , risultava che quest'ultimo, al Pt_2
mese di marzo/aprile, aveva circa € 12.000 sul conto corrente.
Osserva il Giudice che, a norma dell'art. 438 c.c.: “gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”. Pertanto, alla luce di quanto emerso nel corso del presente giudizio, considerato il grado di bisogno degli anziani ricorrenti, la loro oggettiva impossibilità di potervi far fronte consentendo loro di condurre una vita quanto meno dignitosa nonché l'irrisoria cifra richiesta ai figli, quest'ultimi sono tenuti a contribuire al mantenimento dei loro genitori nella misura di
€ 100,00 mensili ciascuno.
In merito alle spese il Giudice osserva che, stante la mancata costituzione in giudizio dei resistenti , e , che per altro non solo Parte_3 Parte_4 Parte_5
non hanno contrastato la domanda dei ricorrenti ma, presenti in udienza, seppur non formalmente costituiti, si sono mostrati disponibili a contribuire al mantenimento dei propri genitori, come ha dimostrato anche il contegno extraprocessuale tenuto dagli stessi, sussistono giusti motivi per compensare tra i medesimi e gli attuali ricorrenti le spese processuali. Per quanto concerne i resistenti e , Controparte_2 Parte_2
costituitesi in giudizio per contrastare la domanda dei ricorrenti, in base al principio della soccombenza sono condannati in solido alla refusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
227/2025 come sopra promossa, così provvede:
1. dispone che tutti i resistenti , , Controparte_2 Parte_3 Parte_2 [...]
e corrispondano in favore dei propri genitori Parte_4 Parte_5 Pt_1
e , a titolo di alimenti, la somma di complessiva di € 100,00
[...] Controparte_1
mensili (€ 50,00 per ciascun genitore);
2. condanna e , in solido, alla refusione delle spese Controparte_2 Parte_2
processuali del presente giudizio in favore di e che si Parte_1 Controparte_1
liquidano nella misura di € 1.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
3. Così deciso ad Ascoli Piceno il 14/7/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il giudice, Dott.ssa Rita De Angelis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 227/2025 introdotta con ricorso depositato in data
17.02.2025 da:
(C.F.: ) nata a Napoli in [...] Controparte_1 C.F._1
09.09.1949 e (C.F.: ) nato a Napoli in [...] Parte_1 C.F._2
14.02.1946, entrambi residenti in [...] ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Caporossi
RICORRENTI
CONTRO
(C.F.: ) nato a Napoli in [...] Controparte_2 C.F._3
02.03.1968 e residente in [...]
(C.F.: nato a [...] in data [...] e residente in C.F._4
Monteprandone (AP), in Via Della Liberazione, (C.F.: Parte_3
) nata a [...] in data [...] e residente C.F._5
in Tortoreto (TE), in Via Gioberti 3, (C.F.: Parte_4
) nata a [...] in data [...] e residente C.F._6
in Monteprandone (AP), in Via G. Di Vittorio 13 e (C.F.: Parte_5 nato a [...] in data [...] ed ivi C.F._7
residente in [...]
RESISTENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 12.06.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: alimenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “Il Tribunale adito di Ascoli Piceno Voglia dichiarare tutti i convenuti, figli degli odierni ricorrenti, tenuti a prestare gli alimenti in favore dei propri genitori e nella misura Parte_1 Controparte_1
minima complessiva di € 100,00 (in ragione di € 50,00 per ogni genitore) mensili ciascuno ovvero nella diversa misura che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia;
condannare i convenuti al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 i ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
sulla premessa che:
- gli esponenti sono anziani coniugi che, dopo aver costituito la loro famiglia e dopo la nascita negli anni 1968 e 1969 dei primi due figli e , si sono CP_2 Pt_2
trasferiti da Napoli a San Benedetto del Tronto dove sono nati altri tre figli Pt_3
e Nella località marchigiana, lontani dalle rispettive famiglie Parte_4 Pt_5
di origine e privi di qualsiasi sostegno morale e familiare, hanno affrontato la quotidianità all'insegna del duro sacrificio e del lavoro usurante al fine di garantire un tetto ed una vita dignitosa ai cinque figli, ormai tutti adulti ed economicamente indipendenti e nel pieno dell'attività lavorativa. Il IG. infatti ha sempre Parte_1
svolto l'attività di manovalanza e di operaio generico mentre la IG.ra CP_1
ha svolto l'attività di domestica fin tanto che le condizioni di salute lo hanno
[...]
consentito;
- da ormai diversi anni, anche per raggiungimento dell'età pensionabile, l'anziana coppia genitoriale non è più in grado di svolgere attività lavorativa alcuna, difatti, la IG.ra è affetta da grave morbo di dupuytren alla mano destra che le CP_1
impedisce l'uso dell'arto, mentre il IG. è affetto da problemi cardiaci, Parte_1
come da certificato allegato agli atti. La coppia quindi si sostiene unicamente con gli emolumenti derivanti dalle rispettive pensioni che ammontano ad € 735,00 mensile per il IG. ed € 292,00 per la IG.ra come da cedolini Pt_1 CP_1
pensione, mentre l'ISEE del nucleo familiare ascende all'importo di € 4.385,61;
- entrambi quindi versano in stato di assoluto bisogno, non potendo considerarsi la somma complessiva di € 1.027,00 un reddito idoneo a garantire un livello minimo di sussistenza, considerato oltretutto che l'anziana coppia occupa a titolo abitativo una modesta unità immobiliare sita a Monteprandone per la quale versa un a titolo di canone locatizio la somma pari ad € 430,00 mensili, per non essere gli stessi titolari di diritti immobiliari. A tale voce di spesa devono aggiungersi gli oneri accessori oltre i costi per le ordinarie utenze domestiche, con la conseguenza che le somme incamerate a titolo di pensione risultano essere assolutamente insufficienti a soddisfare finanche i primari bisogni vitali dell'anziana coppia. Difatti, nel corso tempo gli esponenti hanno attinto ai propri piccoli risparmi accantonati faticosamente (dopo aver cresciuto i figli) con gli umili lavori svolti, ma a causa delle spese sanitarie crescenti, gli stessi si sono dileguati, con la conseguenza che entrambi versano in stato di evidente bisogno;
- si evidenzia infatti che la IG.ra dopo aver subito un intervento Controparte_1
chirurgico alla mano destra, presenta un'elevata difficoltà motoria che le impedisce di attendere in via del tutto autonoma alle incombenze domestiche, mentre il ricorrente è in attesa di subire un intervento cardiaco;
- dinanzi a tale scenario, alcuni dei figli hanno proposto di contribuire al mantenimento dei propri genitori con il versamento da parte di ciascuno di essi della somma di € 25,00 mensili ma, dopo alcune mensilità, seppure la somma fosse risibile, vi è stata l'astensione nella contribuzione da parte di alcuni.
Conseguentemente, gli altri hanno cercato di sopperire provvedendo direttamente e/o indirettamente cercando di soddisfare almeno i bisogni alimentari mediante rifornimenti di generi alimentari o pagamento delle utenze domestiche;
- tale incresciosa situazione determina tuttavia profondo disagio e sconforto negli esponenti i quali addirittura si colpevolizzano nei riguardi di quei figli che cercano di provvedere ad alleviare le sofferenze di una vita, ritenendo che la vita di sacrifici e rinunce sia stata spesa per tutti i figli e non solo per coloro che prestano aiuto e vicinanza;
- alcuni dei figli, seppure sollecitati dai propri genitori, hanno chiaramente manifestato l'intenzione di non voler adempiere all'obbligazione alimentare sugli stessi gravante ex art. 433 c.c. e, seppure l'obbligo prima ancora che giuridico dovrebbe considerarsi di natura morale, lo stato di indigenza in cui versa l'anziana coppia, su di loro non ha sortito effetto alcuno;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare tutti i convenuti, in qualità di loro figli, tenuti a prestare gli alimenti in loro favore nella misura minima complessiva di € 100,00 (in ragione di € 50,00 per ogni genitore) mensili ciascuno ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In data 21.02.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 29.05.2025.
In data 14.05.2025 si costituivano in giudizio i resistenti e Controparte_2 Parte_2
per contestare la ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti e per opporsi alle richieste avversarie, quanto meno nei termini indicati nel ricorso introduttivo. All'udienza del 29.05.2025, innanzi al giudice, erano presenti personalmente i ricorrenti, e , e i resistenti, e , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
tutti assistiti dai propri difensori;
erano, altresì, presenti i resistenti , Parte_3 [...]
e , seppur non costituiti formalmente come parti del Parte_4 Parte_5
giudizio. In occasione di tale udienza il Giudice rigettava l'eccezione, sollevata dalla difesa di e , sul rito scelto dai ricorrenti in quanto, non Parte_2 Controparte_2
trattandosi di una vertenza relativa allo stato e alla capacità delle persone, osservava il giudice che la causa non doveva essere introdotta con il rito Cartabia di cui agli artt.
473bis ss. c.p.c. Inoltre, il considerata l'esiguità della somma richiesta a CP_3
ciascuno degli obbligati, riteneva non necessario procedere all'accertamento delle condizioni economiche di ciascuno di essi;
ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, all'esito della quale rimetteva la causa stessa in decisione.
Osserva il Giudice che la domanda proposta dai ricorrenti merita accoglimento in quanto risultano pienamente provati, in via documentale, lo stato di bisogno nel quale riversano i sig.ri e nonché l'oggettiva impossibilità di Parte_1 Controparte_1
provvedere autonomamente al proprio mantenimento, quali presupposti, ai sensi dell'art. 438 c.c., della richiesta di alimenti. Dai documenti allegati agli atti, confermati dalle dichiarazioni rese in udienza dalla difesa dei ricorrenti, si evince come quest'ultimi possano contare, per il loro sostentamento, esclusivamente sugli emolumenti derivanti dalle proprie pensioni che corrispondono ad € 735,00 mensili per il ed € 292,00 mensili per la (allegato n. 4 ricorso introduttivo – cedolini Pt_1 CP_1
dalla pensione). Sempre in via documentale è stato provato che i ricorrenti vivono in un immobile sito in Monteprandone (AP), in Via A. de Gasperi n. 235/A, per il quale versano un canone di locazione mensile pari ad € 430,00 (allegato n. 6 ricorso introduttivo – contratto di locazione) e che sono affetti, rispettivamente, da “grave morbo di dupuytren mano destra terzo quarto e quinto dito” (allegato n. 2 ricorso introduttivo – certificato medico di e “ipertensione arteriosa” Controparte_1
nonché “pregresse crisi di futter atriale (in attesa di ablazione)” con “continua terapia in corso” (allegato n. 3 ricorso introduttivo – certificato medico di ). Parte_1
L'innegabile situazione di particolare indigenza sopradescritta nella quale riversano gli anziani coniugi, tale da giustificare la loro richiesta di alimenti, aveva indotto tutti i resistenti a decidere di contribuire, direttamente e/o indirettamente, al sostentamento dei propri genitori. Nel proprio ricorso introduttivo, nonché in udienza del 29.05.2025, la difesa dei ricorrenti ha evidenziato che, in realtà, da parte dei figli e Controparte_2
c'è stato un solo versamento mensile di € 25,00 e che a tale astensione Parte_2
hanno sopperito gli altri figli e , Parte_3 Parte_4 Parte_5
facendosi interamente carico del mantenimento dei loro genitori.
Nella comparsa di costituzione e risposta i resistenti hanno asserito di aver effettuato ai genitori elargizioni secondo le proprie possibilità, brevi manu o con acquisto di una carta prepagata per la spesa, pagando, anche in più occasioni, tanto le loro bollette quanto direttamente la loro spesa. Inoltre, essi hanno dichiarato, anche in sede di udienza, che sarebbero in grado di versare mensilmente, a favore dei sig.ri e Pt_1
la cifra massima di € 25,00, a causa delle patologie da cui sono affetti (in CP_1
particolare, in udienza la difesa del sig. produceva certificato medico Parte_2
attestante le sue patologie), dei debiti che hanno nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, delle rate dei finanziamenti già contratti e delle spese necessarie che devono sostenere per il mantenimento dei loro figli minori. Sul punto la difesa dei ricorrenti, in sede di udienza, puntualizzava che tali finanziamenti sono stati contratti dai resistenti per l'acquisto di motoveicoli, quindi non per far fronte a spese necessarie;
inoltre, deduceva che, da una querela sporta dal sig. , risultava che quest'ultimo, al Pt_2
mese di marzo/aprile, aveva circa € 12.000 sul conto corrente.
Osserva il Giudice che, a norma dell'art. 438 c.c.: “gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”. Pertanto, alla luce di quanto emerso nel corso del presente giudizio, considerato il grado di bisogno degli anziani ricorrenti, la loro oggettiva impossibilità di potervi far fronte consentendo loro di condurre una vita quanto meno dignitosa nonché l'irrisoria cifra richiesta ai figli, quest'ultimi sono tenuti a contribuire al mantenimento dei loro genitori nella misura di
€ 100,00 mensili ciascuno.
In merito alle spese il Giudice osserva che, stante la mancata costituzione in giudizio dei resistenti , e , che per altro non solo Parte_3 Parte_4 Parte_5
non hanno contrastato la domanda dei ricorrenti ma, presenti in udienza, seppur non formalmente costituiti, si sono mostrati disponibili a contribuire al mantenimento dei propri genitori, come ha dimostrato anche il contegno extraprocessuale tenuto dagli stessi, sussistono giusti motivi per compensare tra i medesimi e gli attuali ricorrenti le spese processuali. Per quanto concerne i resistenti e , Controparte_2 Parte_2
costituitesi in giudizio per contrastare la domanda dei ricorrenti, in base al principio della soccombenza sono condannati in solido alla refusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
227/2025 come sopra promossa, così provvede:
1. dispone che tutti i resistenti , , Controparte_2 Parte_3 Parte_2 [...]
e corrispondano in favore dei propri genitori Parte_4 Parte_5 Pt_1
e , a titolo di alimenti, la somma di complessiva di € 100,00
[...] Controparte_1
mensili (€ 50,00 per ciascun genitore);
2. condanna e , in solido, alla refusione delle spese Controparte_2 Parte_2
processuali del presente giudizio in favore di e che si Parte_1 Controparte_1
liquidano nella misura di € 1.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
3. Così deciso ad Ascoli Piceno il 14/7/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis