Articolo 10 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Articolo 9 bisArticolo 12
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29 dicembre 1993
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15 luglio 1999
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13 agosto 2002
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14 maggio 2003
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29 gennaio 2006
Art. 10. Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti (( 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati )) -------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 26 luglio 2002, n. 156 , ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002". -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all' articolo 7, comma 1 e all' articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento".
Entrata in vigore il 29 gennaio 2006
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